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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4949 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6687/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa AE SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6687/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 27/08/1979 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI COSTANZO GIOVANNI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ATTORE ANTONIO, TIZIANA MARONE;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 17 maggio 2022, parte ricorrente ha agito nei confronti della convenuta titolare del ristorante bar-luonge Cult, sito in Frattamaggiore Controparte_1
alla via Veneto nn. 26/28, per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
con le mansioni di restaurant manager, svolto presso i locali della convenuta dall'1.9.21 al 30.1.22,
per cinque giorni alla settimana, con orario di lavoro dalle ore 15,00 alle ore 20,00.
Ha allegato altresì di non aver ricevuto adeguata retribuzione per il lavoro svolto, così maturando differenze retributive su retribuzione ordinaria, TFR, il tutto pari ad euro 10.148,79, di cui euro
908,58 a titolo di TFR.
1 Ha quindi articolato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che tra il sig. Parte_1
e la società è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Controparte_1
nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le mansioni di restaurant manager, rapporto che ha avuto luogo nel periodo indicato sub 2) della premessa del presente atto, per i giorni e le ore settimanali indicate sub 4) della premessa;
b) accertare e dichiarare che la retribuzione corrisposta al ricorrente per il lavoro dallo stesso svolto alle dipendenze della società resistente è sperequata ed insufficiente;
c) per l'effetto, tenuto conto della contrattazione collettiva del settore, dell'orario di lavoro effettivamente osservato, nonché delle mansioni espletate dal ricorrente, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente, per differenze retributive dallo stesso CP_2
maturate, della somma di € 10.148,79, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d)
accertare e dichiarare che il TFR da corrispondere al ricorrente ammonta ad € 908,58, e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della relativa somma, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”, con vittoria di spese.
Costituitasi, la società resistente ha allegato che il ricorrente non era un dipendente, quanto un consulente esperto in materia di apertura di locali bar, con cui i soci della Controparte_1
erano entrati in contatto per ottenere una consulenza per l'apertura di un locale ristorante bar.
Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, anche sulla base delle altre argomentazioni contenute nella memoria agli atti.
La causa è stata istruita, mediante l'ascolto dei testi ed essa può oggi essere decisa.
2. Nel merito
Il ricorso va rigettato.
L'istruttoria effettuata non conferma il rapporto di lavoro subordinato, come dedotto nel ricorso.
Di seguito si riportano le integrali dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio (alle udienze del 3
dicembre 2024, 11 febbraio e 1 luglio 2025, cfr. relativi verbali).
ha dichiarato: “DR Conosco le parti in causa in quanto ho lavorato sia con Testimone_1 Pt_1
che con la e;
conoscevo già , e in occasione del colloquio di lavoro CP_1 CP_1 Parte_1
2 con la e l'ho rincontrato, in quanto proprio mi ha fatto il colloquio per CP_1 CP_1 Pt_1
l'assunzione con la e . Sono stata dipendente della con la CP_1 CP_1 Controparte_3
qualifica di cameriera, ho fatto con loro con l'apertura del ristorante e sono andata via pochi giorni dopo il capodanno per un disguido, ma non ricordo di preciso le date, dovrebbe essere il
2022. Di solito lavoravo di pomeriggio tranne eventi particolari, intorno alle 18, la chiusura dipendeva dalla presenza di clientela, quando arrivavo trovavo i titolari, e , ma CP_4 Per_1
non ricordo i cognomi, i colleghi, e spesso . In linea di massima mi davano indicazioni Parte_1
sui turni e le mansioni da svolgere , in quanto avevamo un gruppo whatsapp gestito Parte_1
da e da altri gestori. lo conoscevo in precedenza perché l'ho incontrato Parte_1 Parte_1
sul lavoro presso altri locali, da subito dopo il covid, 2021 circa. Ho un rapporto esclusivamente lavorativo. Ricordo che mi confidò in sede di colloquio che stava lavorando per la e CP_1
da settembre, ricordo che dirigeva il locale, gestiva noi dipendenti, gestiva i menù e le CP_1
prenotazioni, mi sono sempre confrontata con io ho capito durante il lavoro che Pt_1 Pt_1
aveva direttive dai titolari ma che poi lui le adattava al caso, i titolari gli davano delle idee e le metteva in pratica. Ricordo che sceglieva lui le attrezzature, del bar e la cucina, ricordo Pt_1
che era lui che si accordava con fornitori per le attrezzature e gli alimenti, ma non so se era lui a decidere a chi rivolgersi. Io per il periodo lavorativo ho avuto il contratto e percepivo busta paga ma non so se fosse ad interfacciarsi con i consulenti della società. Non so quanto ha Pt_1
percepito per il suo lavoro, ricordo che ha lavorato fino a fino gennaio, è andato via Pt_1 Pt_1
poco dopo di me, lo so perché eravamo in contatto. ricordo che ha svolto sempre le stesse Pt_1
mansioni nel periodo in questione, ma dopo l'apertura si occupava anche delle prenotazioni dei clienti e degli eventi. Ricordo che lavorava dalle ore 15 circa fino alle 20. Non so come è Pt_1
iniziato il rapporto con la e . Io escludo che nel ristorante lavorassero persone di CP_1 CP_1
fiducia di che non fossero dipendenti del ristorante. Non so che rapporto avesse con Pt_1 Pt_1
la e , non so se percepiva busta paga, non so in che termini veniva pagato. Non so CP_1 CP_1
se tutti i dipendenti erano stati assunti da , ricordo che il ristorante non era operativo prima Pt_1
3 dell'arrivo di , tanto è vero che il locale era in ristrutturazione, lo ho visto quando sono Pt_1
andata a fare il colloquio c'erano ancora gli operai. L'apertura è avvenuta il 12 dicembre. Pt_1
lavorava cinque giorni a settimana, per me dipendeva dalla turnistica. Ricordo di aver visto Pt_1
prendere ordini o ricevere indicazioni sul lavoro da svolgere dai titolari. Quando mi dovevo assentare dal lavoro parlavo con e aspettavo una risposta, non ho mai contattato i titolari. Pt_1
mandava anche ordini di servizio per lo svolgimento delle mansioni”. Pt_1
ha dichiarato: “… Conosco la e in quanto ho avuto un rapporto Testimone_2 CP_1 CP_1
lavorativo, dall'apertura del ristorante. La stendardo ha aperto nel febbraio 2021 e io ho lavorato per i tre mesi successivi fino a maggio 2021. Ho fatto il colloquio di lavoro con , già Parte_1
lo conoscevo perché ho avuto una precedente esperienza lavorativa con lui. In questa precedente esperienza era direttore della struttura. Nella aveva lo Parte_1 Parte_2 CP_1 Pt_1
stesso ruolo, ha creato il format del ristorante, ricerca e formazione del personale, creava il menù,
seguiva i turni dei dipendenti. Io avevo mansioni di cameriere. mi dava gli ordini di Parte_1
servizio su un gruppo whatsapp. Ho visto prendere accordi con i fornitori per le Parte_1
attrezzature e gli alimenti, ho partecipato anche io agli acquisti e in quelle occasioni era presente anche la proprietà. Io avevo le chiavi del ristorante, quindi aprivo io stesso oppure . I Parte_1
titolari, e , arrivavano più tardi. Il ristorante apriva alle 17. CP_5 Persona_2
non veniva tutti i giorni ma veniva in particolare nei giorni dal lunedì al venerdi oppure se Pt_1
c'era qualche evento. Aveva un orario diverso rispetto al nostro, veniva per le 15 e andava via verso le 20. Se c'era qualche evento andava via più tardi, in quanto coordinava il personale. Ho
visto prendere ordini e disposizioni dai titolari, in quanto lui doveva assecondare il Parte_1
volere della proprietà. Se dovevo assentarmi chiedevo a , aveva libertà di decidere le Parte_1
assenze del personale in quanto era suo compito. In caso di problemi mi rivolgevo a Pt_1
se era presente, altrimenti ai proprietari. ha lavorato per tutto il periodo in
[...] Parte_1
cui c'ero anche io. Non ho mai visto collaboratori di . Non so i titolari come avevano Pt_1
conosciuto , non so che rapporti avesse con i titolari e non so se percepiva busta paga. Pt_1
4 Ricordo che ha sempre svolto le stesse mansioni. Io non percepivo busta paga perché non Pt_1
avevo il contratto”.
ha dichiarato: “Sono il fratello del socio , non lavoro per la Testimone_3 Persona_3
società . Conosco di vista . Non ho mai visto Controparte_3 Parte_1 Parte_1
lavorare presso il ristorante Cult in Frattamaggiore alla Via Veneto n. 26. Preciso che ho visto qualche volta nel ristorante ma non l'ho visto mai svolgere alcuna mansione Parte_1
lavorativa pratica. Io frequentavo il ristorante tutti i giorni visto che sono il fratello del socio, ci andavo “per compagnia” in quanto non avevo nessun compito nel ristorante. Durante le mie visite al ristorante ho avuto modo di vedere ma non mi sono mai presentato. In quelle Parte_1
occasioni ho solo visto parlare con i soci, non ho mai visto svolgere Parte_1 Parte_1
alcun compito nel ristorante ma solo parlare con i soci e poi andare via. Ho sentito parlare Pt_1
con i soci di come organizzare i turni dei dipendenti o dell'accoglienza dei clienti e di altre
[...]
cose inerenti al ristorante. Ricordo che questo avveniva verso dicembre 2021, qualche altra volta l'ho visto nel mese di gennaio 2022. Dopo di che non l'ho più visto. Ricordo che al ristorante c'era un altro ragazzo presentato da lui, non ricordo il nome ma il cognome era . Non ho mai CP_1
visto svolgere alcun compito. L'ho visto fino al gennaio 2022 non oltre. Ricordo che mio CP_1
fratello e l'altro socio mi dissero che era un consulente esterno, ricordo di aver visto Parte_1
qualche volta che lo pagavano in contanti, circa due pagamenti di 1.500,00 euro. Ho assistito a questo passaggio di denaro. Non so perché è finito il rapporto di collaborazione di Parte_1
con il ristorante. Sono sicuro che la società non aveva alcun rapporto contrattuale con CP_1
perché era un collaboratore di . Non ho mai visto svolgere alcun compito nel Pt_1 CP_1
ristorante. veniva di solito il pomeriggio, all'apertura del ristorante, verso le 18, poi Parte_1
restava un'ora e mezzo e andava via, non l'ho mai visto di sera nel ristorante. Non veniva tutti i giorni, di solito veniva una due volte a settimana. Gli ordini dei materiali li facevano direttamente i proprietari. DR Prima di dicembre 2021 ho assistito ad un appuntamento tra ed i Parte_1
proprietari del ristorante. Ho assistito al colloquio in cui si parlava del rapporto di consulenza da
5 instaurare e della data di inizio del rapporto di collaborazione. Non so quanti dipendenti avesse il ristorante. So che alcuni collaboratori avevano il contratto ma non so di che tipo. DR Mi è
capitato di vedere al ristorante la sig. l'ho vista lavorare ma non so che tipo di Testimone_1
rapporto di lavoro avesse. DR Sono imprenditore nel campo immobiliare. DR Non ho mai visto parlare con i dipendenti, i turni dei dipendenti erano organizzati dai proprietari, ne Parte_1
sono a conoscenza perché frequentavo spesso il ristorante quasi tutti i giorni.”.
ha dichiarato: “Dichiaro che parte resistente è mio Testimone_4 Persona_2
fratello. Non ho rapporti di parentela con . Non ho mai lavorato per mio fratello. Parte_1
Conosco in quanto mi sono trovata casualmente al ristorante di mio fratello a giugno Parte_1
2021 quando erano ancora in corso i lavori di ristrutturazione del locale, e ricordo che era il primo giorno in cui si presentava a mio fratello e al socio, . In Parte_1 Persona_3
quell'occasione hanno parlato di come organizzare l'attività e di come dare avvio al locale. Pt_1
specificò in quell'occasione che non era un dipendente ma un consulente, non ricordo se
[...]
parlarono di impegni di tempo ma precisava che non aveva impegni e orari fissi perchè non Pt_1
aveva un contratto e ricordo che non sottoscrissero un contratto in quell'occasione. Ho visto Pt_1
al ristorante anche in altre occasioni, perché è ritornato verso la fine di settembre. Il locale fu aperto a dicembre, ed io ero spesso presente nel ristorante, non aiutavo nel lavoro, ma ci andavo semplicemente come compagnia. Mediamente in una settimana capitavo al locale 4-5 volte, di solito di pomeriggio. potevo trovare ma non tutte le settimane, l'avrò visto in tutto 4-5 volte, Pt_1
da dicembre fino a metà febbraio 2022. Si tratteneva per circa un paio di ore sempre prima dell'apertura al pubblico del locale, all'apertura andava via. Di solito si confrontava con mio fratello ed il socio sull'organizzazione, ma io notavo un malcontento perché il punto di riferimento che loro cercavano in in realtà non c'era. Ricordo che in due occasioni ho assistito a un Pt_1
versamento di denaro in contanti a da parte di mio fratello ed il socio, presenti Parte_1
entrambi. Conoscevo l'importo in quanto mi era stato riferito da mio fratello. Ho visto personalmente consegnare il denaro a e ho visto contare i soldi, non li ho contati io Pt_1
6 personalmente. So che ammontavano a 3.000 euro, consegnati in due trance di 1.500 euro. Ero
presente in entrambe le occasioni. La prima volta poteva essere fine settembre inizio ottobre e quando poi hanno aperto a dicembre, ma non sono sicura. Non ho mai visto avere Parte_1
qualche mansione pratica, ma sempre solo parlare. Non ho mai visto fare colloqui di lavoro Pt_1
o formazione agli altri dipendenti. Sono sicura che non ha avuto nessun ruolo nella Pt_1
creazione del format del ristorante perché ero presente in quella fase, anche quando veniva l'architetto, e non l'ho mai visto. So che tutto quello che era presente nel ristorante come piatti,
bicchieri, suppellettili sono stati acquistati da mio fratello e dal socio. Io non ero presente al momento degli acquisti, ma è capitato che ero presente quando venivano i rappresentanti per l'allestimento e non era presente. Questa attività di allestimento del ristorante era già Pt_1
completata quando è tornato nel locale a settembre per iniziare a lavorare. Il locale Parte_1
era già pronto di tutto quando è arrivato . Anche il contatto con lo chef è stato preso da mio Pt_1
fratello e dal socio, quindi escludo che abbia creato i menù. Non so se aveva rapporti Pt_1 Pt_1
con il consulente del lavoro o il commercialista. So che il ruolo di doveva essere quello di Pt_1
coordinare il personale con turni e ferie, ma deficitava in questo tanto è che il personale si rivolgeva a mio fratello o al socio. Non era mai presente quando avveniva la somministrazione dei piatti o quando venivano scelti gli alimenti, perché mi è captato di essere presente al momento della consegna, ad esempio, delle bibite e non c'era. Non so quali erano gli accordi sulla Pt_1
presenza di al ristorante so solo che era presente sporadicamente e che a volte mandava un Pt_1
suo collaboratore, un certo . Credo di aver visto più volte il collaboratore di al CP_1 Pt_1
ristorante che provava a fare le veci di ma il modus operandi era lo stesso di , cioè Pt_1 Pt_1
restava un paio di ore e poi andava via quando il ristorante apriva al pubblico. Quando io ho visto e il collaboratore al ristorante, li ho visti solo parlare con il personale ma non credo che Pt_1
avevano un ruolo nella organizzazione. Non ho mai visto , quando io sono capitata al Pt_1
ristorante per caso, alle riunioni tra mio fratello, il socio ed il personale. Che io sappia il rapporto
è finito per insoddisfazione della prestazione di che non aveva rispettato gli accordi iniziali, Pt_1
7 perché si doveva occupare dell'avviamento del locale. Non so in che modo è finito il rapporto,
perché non ero presente in quell'occasione. DR Preciso che io sono indipendente economicamente e che non sono mai stata dipendente economicamente da mio fratello.”.
Il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è
rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (cfr. Cassazione civile, sez.
lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione
civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del
2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta, nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione
civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015;
8 Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati:
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso, con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione
civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011;
Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n. 33 del
15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Tanto premesso, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante, in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Premesso che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava sulla parte ricorrente, trattandosi di lavoro nero, nel caso di specie non può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, considerato quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria.
Nella fattispecie in esame non sono risultati provati, infatti, il fondamentale elemento della eterodirezione della prestazione e la correlativa soggezione del lavoratore ad un potere disciplinare e sanzionatorio della parte datoriale, ai fini della individuazione dei connotati tipici della
9 subordinazione, che dovrebbero invece essere individuati nei casi in cui il lavoratore, “ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza,
operi secondo le direttive di ordine generale da questi impartite, ancorché con margini di discrezionalità connaturati al tipo di attività svolta ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione” (cfr. Cass. 6/7/01 n. 9167).
Allo stesso modo, non è emersa la prova degli indici sussidiari più significativi della subordinazione, ovverosia l'obbligatorietà della prestazione, con necessità di giustificare eventuali assenze, la predeterminazione da parte del datore di orari di lavoro e modalità di svolgimento della prestazione, il corrispondente obbligo del prestatore di rispettare tali indicazioni, la corresponsione di una retribuzione fissa periodica.
Le deposizioni dei testi escussi non permettono di ritenere provata, con sufficiente attendibilità, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, né confermano, in modo certo e tranquillizzante, le modalità di svolgimento di esso.
Ciò in quanto il solo teste che ha riferito circostanze parzialmente favorevoli al ricorrente ( Tes_1
oltre ad aver riferito circostanze generiche e apprese prevalentemente de relato, in ordine alle mansioni svolte dal lavoratore, avrebbe condiviso con costui solo un breve periodo e un orario di lavoro limitato.
In ordine alle dichiarazioni rese dal teste va evidenziato, inoltre, quanto segue. CP_1
E' noto come, in una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente, ben possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato a loro volta altri separati analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro, atteso che costoro, in relazione alla controversia suddetta, hanno un interesse di mero fatto, del quale il giudice può tener conto nel valutare la loro attendibilità, ma non hanno un interesse giuridicamente rilevante che comporti la loro legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in giudizio, che è l'unico che comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
(Cass. civ., 17-01-1987, n. 387).
10 L'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c., invero, è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi.
La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità,
che va fatta, caso per caso, in concreto (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14-10-2011, n. 21279; Cass. civ.,
sez. III, 30-03-2010, n. 7763).
In effetti, al fine di ritenere il teste in questione inattendibile, è assai pregnante, nel caso di specie, il rilievo che costui ha intrapreso contemporaneamente un giudizio analogo nei confronti della società
resistente, per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, e che fosse un amico del ricorrente, da lui proposto per lavorare alla società resistente (cfr. dichiarazioni di tutti i testi escussi).
È quindi da ritenersi evidente che sussiste in capo al teste il convincimento della sussistenza delle mansioni e del rapporto invocati e quindi riferiti. Di conseguenza, è verosimile che tale convincimento possa indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive.
3. Le spese
11 Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.
Le stesse vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della domanda, come formulato nel ricorso, ai sensi del d.m. n. 37 del 2018 nei valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e del tenore delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente,
liquidandole in complessivi € 2.600,00, oltre IVA, C.P.A., se dovute, e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 09/12/2025 il Giudice del Lavoro
AE SO
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa AE SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6687/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 27/08/1979 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI COSTANZO GIOVANNI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ATTORE ANTONIO, TIZIANA MARONE;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 17 maggio 2022, parte ricorrente ha agito nei confronti della convenuta titolare del ristorante bar-luonge Cult, sito in Frattamaggiore Controparte_1
alla via Veneto nn. 26/28, per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
con le mansioni di restaurant manager, svolto presso i locali della convenuta dall'1.9.21 al 30.1.22,
per cinque giorni alla settimana, con orario di lavoro dalle ore 15,00 alle ore 20,00.
Ha allegato altresì di non aver ricevuto adeguata retribuzione per il lavoro svolto, così maturando differenze retributive su retribuzione ordinaria, TFR, il tutto pari ad euro 10.148,79, di cui euro
908,58 a titolo di TFR.
1 Ha quindi articolato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che tra il sig. Parte_1
e la società è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Controparte_1
nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le mansioni di restaurant manager, rapporto che ha avuto luogo nel periodo indicato sub 2) della premessa del presente atto, per i giorni e le ore settimanali indicate sub 4) della premessa;
b) accertare e dichiarare che la retribuzione corrisposta al ricorrente per il lavoro dallo stesso svolto alle dipendenze della società resistente è sperequata ed insufficiente;
c) per l'effetto, tenuto conto della contrattazione collettiva del settore, dell'orario di lavoro effettivamente osservato, nonché delle mansioni espletate dal ricorrente, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente, per differenze retributive dallo stesso CP_2
maturate, della somma di € 10.148,79, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d)
accertare e dichiarare che il TFR da corrispondere al ricorrente ammonta ad € 908,58, e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della relativa somma, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”, con vittoria di spese.
Costituitasi, la società resistente ha allegato che il ricorrente non era un dipendente, quanto un consulente esperto in materia di apertura di locali bar, con cui i soci della Controparte_1
erano entrati in contatto per ottenere una consulenza per l'apertura di un locale ristorante bar.
Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, anche sulla base delle altre argomentazioni contenute nella memoria agli atti.
La causa è stata istruita, mediante l'ascolto dei testi ed essa può oggi essere decisa.
2. Nel merito
Il ricorso va rigettato.
L'istruttoria effettuata non conferma il rapporto di lavoro subordinato, come dedotto nel ricorso.
Di seguito si riportano le integrali dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio (alle udienze del 3
dicembre 2024, 11 febbraio e 1 luglio 2025, cfr. relativi verbali).
ha dichiarato: “DR Conosco le parti in causa in quanto ho lavorato sia con Testimone_1 Pt_1
che con la e;
conoscevo già , e in occasione del colloquio di lavoro CP_1 CP_1 Parte_1
2 con la e l'ho rincontrato, in quanto proprio mi ha fatto il colloquio per CP_1 CP_1 Pt_1
l'assunzione con la e . Sono stata dipendente della con la CP_1 CP_1 Controparte_3
qualifica di cameriera, ho fatto con loro con l'apertura del ristorante e sono andata via pochi giorni dopo il capodanno per un disguido, ma non ricordo di preciso le date, dovrebbe essere il
2022. Di solito lavoravo di pomeriggio tranne eventi particolari, intorno alle 18, la chiusura dipendeva dalla presenza di clientela, quando arrivavo trovavo i titolari, e , ma CP_4 Per_1
non ricordo i cognomi, i colleghi, e spesso . In linea di massima mi davano indicazioni Parte_1
sui turni e le mansioni da svolgere , in quanto avevamo un gruppo whatsapp gestito Parte_1
da e da altri gestori. lo conoscevo in precedenza perché l'ho incontrato Parte_1 Parte_1
sul lavoro presso altri locali, da subito dopo il covid, 2021 circa. Ho un rapporto esclusivamente lavorativo. Ricordo che mi confidò in sede di colloquio che stava lavorando per la e CP_1
da settembre, ricordo che dirigeva il locale, gestiva noi dipendenti, gestiva i menù e le CP_1
prenotazioni, mi sono sempre confrontata con io ho capito durante il lavoro che Pt_1 Pt_1
aveva direttive dai titolari ma che poi lui le adattava al caso, i titolari gli davano delle idee e le metteva in pratica. Ricordo che sceglieva lui le attrezzature, del bar e la cucina, ricordo Pt_1
che era lui che si accordava con fornitori per le attrezzature e gli alimenti, ma non so se era lui a decidere a chi rivolgersi. Io per il periodo lavorativo ho avuto il contratto e percepivo busta paga ma non so se fosse ad interfacciarsi con i consulenti della società. Non so quanto ha Pt_1
percepito per il suo lavoro, ricordo che ha lavorato fino a fino gennaio, è andato via Pt_1 Pt_1
poco dopo di me, lo so perché eravamo in contatto. ricordo che ha svolto sempre le stesse Pt_1
mansioni nel periodo in questione, ma dopo l'apertura si occupava anche delle prenotazioni dei clienti e degli eventi. Ricordo che lavorava dalle ore 15 circa fino alle 20. Non so come è Pt_1
iniziato il rapporto con la e . Io escludo che nel ristorante lavorassero persone di CP_1 CP_1
fiducia di che non fossero dipendenti del ristorante. Non so che rapporto avesse con Pt_1 Pt_1
la e , non so se percepiva busta paga, non so in che termini veniva pagato. Non so CP_1 CP_1
se tutti i dipendenti erano stati assunti da , ricordo che il ristorante non era operativo prima Pt_1
3 dell'arrivo di , tanto è vero che il locale era in ristrutturazione, lo ho visto quando sono Pt_1
andata a fare il colloquio c'erano ancora gli operai. L'apertura è avvenuta il 12 dicembre. Pt_1
lavorava cinque giorni a settimana, per me dipendeva dalla turnistica. Ricordo di aver visto Pt_1
prendere ordini o ricevere indicazioni sul lavoro da svolgere dai titolari. Quando mi dovevo assentare dal lavoro parlavo con e aspettavo una risposta, non ho mai contattato i titolari. Pt_1
mandava anche ordini di servizio per lo svolgimento delle mansioni”. Pt_1
ha dichiarato: “… Conosco la e in quanto ho avuto un rapporto Testimone_2 CP_1 CP_1
lavorativo, dall'apertura del ristorante. La stendardo ha aperto nel febbraio 2021 e io ho lavorato per i tre mesi successivi fino a maggio 2021. Ho fatto il colloquio di lavoro con , già Parte_1
lo conoscevo perché ho avuto una precedente esperienza lavorativa con lui. In questa precedente esperienza era direttore della struttura. Nella aveva lo Parte_1 Parte_2 CP_1 Pt_1
stesso ruolo, ha creato il format del ristorante, ricerca e formazione del personale, creava il menù,
seguiva i turni dei dipendenti. Io avevo mansioni di cameriere. mi dava gli ordini di Parte_1
servizio su un gruppo whatsapp. Ho visto prendere accordi con i fornitori per le Parte_1
attrezzature e gli alimenti, ho partecipato anche io agli acquisti e in quelle occasioni era presente anche la proprietà. Io avevo le chiavi del ristorante, quindi aprivo io stesso oppure . I Parte_1
titolari, e , arrivavano più tardi. Il ristorante apriva alle 17. CP_5 Persona_2
non veniva tutti i giorni ma veniva in particolare nei giorni dal lunedì al venerdi oppure se Pt_1
c'era qualche evento. Aveva un orario diverso rispetto al nostro, veniva per le 15 e andava via verso le 20. Se c'era qualche evento andava via più tardi, in quanto coordinava il personale. Ho
visto prendere ordini e disposizioni dai titolari, in quanto lui doveva assecondare il Parte_1
volere della proprietà. Se dovevo assentarmi chiedevo a , aveva libertà di decidere le Parte_1
assenze del personale in quanto era suo compito. In caso di problemi mi rivolgevo a Pt_1
se era presente, altrimenti ai proprietari. ha lavorato per tutto il periodo in
[...] Parte_1
cui c'ero anche io. Non ho mai visto collaboratori di . Non so i titolari come avevano Pt_1
conosciuto , non so che rapporti avesse con i titolari e non so se percepiva busta paga. Pt_1
4 Ricordo che ha sempre svolto le stesse mansioni. Io non percepivo busta paga perché non Pt_1
avevo il contratto”.
ha dichiarato: “Sono il fratello del socio , non lavoro per la Testimone_3 Persona_3
società . Conosco di vista . Non ho mai visto Controparte_3 Parte_1 Parte_1
lavorare presso il ristorante Cult in Frattamaggiore alla Via Veneto n. 26. Preciso che ho visto qualche volta nel ristorante ma non l'ho visto mai svolgere alcuna mansione Parte_1
lavorativa pratica. Io frequentavo il ristorante tutti i giorni visto che sono il fratello del socio, ci andavo “per compagnia” in quanto non avevo nessun compito nel ristorante. Durante le mie visite al ristorante ho avuto modo di vedere ma non mi sono mai presentato. In quelle Parte_1
occasioni ho solo visto parlare con i soci, non ho mai visto svolgere Parte_1 Parte_1
alcun compito nel ristorante ma solo parlare con i soci e poi andare via. Ho sentito parlare Pt_1
con i soci di come organizzare i turni dei dipendenti o dell'accoglienza dei clienti e di altre
[...]
cose inerenti al ristorante. Ricordo che questo avveniva verso dicembre 2021, qualche altra volta l'ho visto nel mese di gennaio 2022. Dopo di che non l'ho più visto. Ricordo che al ristorante c'era un altro ragazzo presentato da lui, non ricordo il nome ma il cognome era . Non ho mai CP_1
visto svolgere alcun compito. L'ho visto fino al gennaio 2022 non oltre. Ricordo che mio CP_1
fratello e l'altro socio mi dissero che era un consulente esterno, ricordo di aver visto Parte_1
qualche volta che lo pagavano in contanti, circa due pagamenti di 1.500,00 euro. Ho assistito a questo passaggio di denaro. Non so perché è finito il rapporto di collaborazione di Parte_1
con il ristorante. Sono sicuro che la società non aveva alcun rapporto contrattuale con CP_1
perché era un collaboratore di . Non ho mai visto svolgere alcun compito nel Pt_1 CP_1
ristorante. veniva di solito il pomeriggio, all'apertura del ristorante, verso le 18, poi Parte_1
restava un'ora e mezzo e andava via, non l'ho mai visto di sera nel ristorante. Non veniva tutti i giorni, di solito veniva una due volte a settimana. Gli ordini dei materiali li facevano direttamente i proprietari. DR Prima di dicembre 2021 ho assistito ad un appuntamento tra ed i Parte_1
proprietari del ristorante. Ho assistito al colloquio in cui si parlava del rapporto di consulenza da
5 instaurare e della data di inizio del rapporto di collaborazione. Non so quanti dipendenti avesse il ristorante. So che alcuni collaboratori avevano il contratto ma non so di che tipo. DR Mi è
capitato di vedere al ristorante la sig. l'ho vista lavorare ma non so che tipo di Testimone_1
rapporto di lavoro avesse. DR Sono imprenditore nel campo immobiliare. DR Non ho mai visto parlare con i dipendenti, i turni dei dipendenti erano organizzati dai proprietari, ne Parte_1
sono a conoscenza perché frequentavo spesso il ristorante quasi tutti i giorni.”.
ha dichiarato: “Dichiaro che parte resistente è mio Testimone_4 Persona_2
fratello. Non ho rapporti di parentela con . Non ho mai lavorato per mio fratello. Parte_1
Conosco in quanto mi sono trovata casualmente al ristorante di mio fratello a giugno Parte_1
2021 quando erano ancora in corso i lavori di ristrutturazione del locale, e ricordo che era il primo giorno in cui si presentava a mio fratello e al socio, . In Parte_1 Persona_3
quell'occasione hanno parlato di come organizzare l'attività e di come dare avvio al locale. Pt_1
specificò in quell'occasione che non era un dipendente ma un consulente, non ricordo se
[...]
parlarono di impegni di tempo ma precisava che non aveva impegni e orari fissi perchè non Pt_1
aveva un contratto e ricordo che non sottoscrissero un contratto in quell'occasione. Ho visto Pt_1
al ristorante anche in altre occasioni, perché è ritornato verso la fine di settembre. Il locale fu aperto a dicembre, ed io ero spesso presente nel ristorante, non aiutavo nel lavoro, ma ci andavo semplicemente come compagnia. Mediamente in una settimana capitavo al locale 4-5 volte, di solito di pomeriggio. potevo trovare ma non tutte le settimane, l'avrò visto in tutto 4-5 volte, Pt_1
da dicembre fino a metà febbraio 2022. Si tratteneva per circa un paio di ore sempre prima dell'apertura al pubblico del locale, all'apertura andava via. Di solito si confrontava con mio fratello ed il socio sull'organizzazione, ma io notavo un malcontento perché il punto di riferimento che loro cercavano in in realtà non c'era. Ricordo che in due occasioni ho assistito a un Pt_1
versamento di denaro in contanti a da parte di mio fratello ed il socio, presenti Parte_1
entrambi. Conoscevo l'importo in quanto mi era stato riferito da mio fratello. Ho visto personalmente consegnare il denaro a e ho visto contare i soldi, non li ho contati io Pt_1
6 personalmente. So che ammontavano a 3.000 euro, consegnati in due trance di 1.500 euro. Ero
presente in entrambe le occasioni. La prima volta poteva essere fine settembre inizio ottobre e quando poi hanno aperto a dicembre, ma non sono sicura. Non ho mai visto avere Parte_1
qualche mansione pratica, ma sempre solo parlare. Non ho mai visto fare colloqui di lavoro Pt_1
o formazione agli altri dipendenti. Sono sicura che non ha avuto nessun ruolo nella Pt_1
creazione del format del ristorante perché ero presente in quella fase, anche quando veniva l'architetto, e non l'ho mai visto. So che tutto quello che era presente nel ristorante come piatti,
bicchieri, suppellettili sono stati acquistati da mio fratello e dal socio. Io non ero presente al momento degli acquisti, ma è capitato che ero presente quando venivano i rappresentanti per l'allestimento e non era presente. Questa attività di allestimento del ristorante era già Pt_1
completata quando è tornato nel locale a settembre per iniziare a lavorare. Il locale Parte_1
era già pronto di tutto quando è arrivato . Anche il contatto con lo chef è stato preso da mio Pt_1
fratello e dal socio, quindi escludo che abbia creato i menù. Non so se aveva rapporti Pt_1 Pt_1
con il consulente del lavoro o il commercialista. So che il ruolo di doveva essere quello di Pt_1
coordinare il personale con turni e ferie, ma deficitava in questo tanto è che il personale si rivolgeva a mio fratello o al socio. Non era mai presente quando avveniva la somministrazione dei piatti o quando venivano scelti gli alimenti, perché mi è captato di essere presente al momento della consegna, ad esempio, delle bibite e non c'era. Non so quali erano gli accordi sulla Pt_1
presenza di al ristorante so solo che era presente sporadicamente e che a volte mandava un Pt_1
suo collaboratore, un certo . Credo di aver visto più volte il collaboratore di al CP_1 Pt_1
ristorante che provava a fare le veci di ma il modus operandi era lo stesso di , cioè Pt_1 Pt_1
restava un paio di ore e poi andava via quando il ristorante apriva al pubblico. Quando io ho visto e il collaboratore al ristorante, li ho visti solo parlare con il personale ma non credo che Pt_1
avevano un ruolo nella organizzazione. Non ho mai visto , quando io sono capitata al Pt_1
ristorante per caso, alle riunioni tra mio fratello, il socio ed il personale. Che io sappia il rapporto
è finito per insoddisfazione della prestazione di che non aveva rispettato gli accordi iniziali, Pt_1
7 perché si doveva occupare dell'avviamento del locale. Non so in che modo è finito il rapporto,
perché non ero presente in quell'occasione. DR Preciso che io sono indipendente economicamente e che non sono mai stata dipendente economicamente da mio fratello.”.
Il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è
rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (cfr. Cassazione civile, sez.
lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione
civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del
2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta, nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione
civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015;
8 Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati:
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso, con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione
civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011;
Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n. 33 del
15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Tanto premesso, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante, in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Premesso che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava sulla parte ricorrente, trattandosi di lavoro nero, nel caso di specie non può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, considerato quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria.
Nella fattispecie in esame non sono risultati provati, infatti, il fondamentale elemento della eterodirezione della prestazione e la correlativa soggezione del lavoratore ad un potere disciplinare e sanzionatorio della parte datoriale, ai fini della individuazione dei connotati tipici della
9 subordinazione, che dovrebbero invece essere individuati nei casi in cui il lavoratore, “ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza,
operi secondo le direttive di ordine generale da questi impartite, ancorché con margini di discrezionalità connaturati al tipo di attività svolta ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione” (cfr. Cass. 6/7/01 n. 9167).
Allo stesso modo, non è emersa la prova degli indici sussidiari più significativi della subordinazione, ovverosia l'obbligatorietà della prestazione, con necessità di giustificare eventuali assenze, la predeterminazione da parte del datore di orari di lavoro e modalità di svolgimento della prestazione, il corrispondente obbligo del prestatore di rispettare tali indicazioni, la corresponsione di una retribuzione fissa periodica.
Le deposizioni dei testi escussi non permettono di ritenere provata, con sufficiente attendibilità, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, né confermano, in modo certo e tranquillizzante, le modalità di svolgimento di esso.
Ciò in quanto il solo teste che ha riferito circostanze parzialmente favorevoli al ricorrente ( Tes_1
oltre ad aver riferito circostanze generiche e apprese prevalentemente de relato, in ordine alle mansioni svolte dal lavoratore, avrebbe condiviso con costui solo un breve periodo e un orario di lavoro limitato.
In ordine alle dichiarazioni rese dal teste va evidenziato, inoltre, quanto segue. CP_1
E' noto come, in una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente, ben possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato a loro volta altri separati analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro, atteso che costoro, in relazione alla controversia suddetta, hanno un interesse di mero fatto, del quale il giudice può tener conto nel valutare la loro attendibilità, ma non hanno un interesse giuridicamente rilevante che comporti la loro legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in giudizio, che è l'unico che comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
(Cass. civ., 17-01-1987, n. 387).
10 L'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c., invero, è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi.
La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità,
che va fatta, caso per caso, in concreto (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14-10-2011, n. 21279; Cass. civ.,
sez. III, 30-03-2010, n. 7763).
In effetti, al fine di ritenere il teste in questione inattendibile, è assai pregnante, nel caso di specie, il rilievo che costui ha intrapreso contemporaneamente un giudizio analogo nei confronti della società
resistente, per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, e che fosse un amico del ricorrente, da lui proposto per lavorare alla società resistente (cfr. dichiarazioni di tutti i testi escussi).
È quindi da ritenersi evidente che sussiste in capo al teste il convincimento della sussistenza delle mansioni e del rapporto invocati e quindi riferiti. Di conseguenza, è verosimile che tale convincimento possa indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive.
3. Le spese
11 Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.
Le stesse vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della domanda, come formulato nel ricorso, ai sensi del d.m. n. 37 del 2018 nei valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e del tenore delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente,
liquidandole in complessivi € 2.600,00, oltre IVA, C.P.A., se dovute, e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 09/12/2025 il Giudice del Lavoro
AE SO
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