TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11830/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 11830/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Daniele Vera, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bologna, Via Andrea Costa N. 228 presso lo studio del difensore
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Mignatti Barbara, elettivamente domiciliata in Bologna, via Guido Reni n. 2/2 presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in via telematica, chiedendo:
Parte_1
«Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale Illustrissimo:
Nel merito:
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 3792/2022 emesso in data 4 settembre 2022 (n. R.G. 8372/2022) dal
Tribunale di Bologna per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi;
- In ogni caso condannare L' Controparte_1
(P.IVA ) al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., per responsabilità P.IVA_2 aggravata nella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, che si quantifica in euro 10.000,00 o la maggior o minor somma che l'Illustrissimo Giudice vorrà determinare in via equitativa;
pagina 1 di 15 In via istruttoria:
Espressamente ripropone istanza di ammissione di prova per testimoni numero 1), 2), 3) 4), 5), 7), 8),
9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), già formulate nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. affinché non si ritenga oggetto di implicita rinuncia, poiché non ammessi con ordinanza del 26 settembre 2023;
Con vittoria di spese di lite.»;
ASSOCIAZIONE Controparte_1
«In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n° 3792/2022 per la somma di
€ 26.720,00 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ex art. 648
c.p.c., oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Nel merito:
1) Rigettare l'opposizione, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n° 3792/2022 del Tribunale di Bologna, per la somma di € 26.720,00 oltre accessori e spese.
2) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore dell' della somma di € 26.720,00, oltre interessi Controparte_1 moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo o comunque, condannare l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di €
26.720,00 o in quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, a seguito di accertamento da parte del Giudice, con interessi ex D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
3) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i Parte_1 danni patiti dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto nella misura in cui l'adito Giudicante vorrà valutare anche facendo ricorso al potere equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
Condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Istanze istruttorie:
Con espressa riserva di richiedere e far ammettere tutti i mezzi istruttori del caso, anche alla luce delle eccezioni, deduzioni ed argomentazioni di controparte, il tutto entro i termini processuali che l'Ill.mo
Tribunale di Bologna vorrà concedere ai sensi di cui all'art. 183, VI comma, del codice di procedura civile.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L (d'ora innanzi ha agito in via Controparte_1 CP_1 monitoria davanti al Tribunale di Bologna nei confronti di (già al fine di Parte_1 Controparte_2 ottenere l'ingiunzione di pagamento dell'importo capitale di € 26.720,00 e degli interessi sino al saldo, nonché delle spese legali della procedura e degli accessori come per legge. Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda del ricorrente emettendo il decreto ingiuntivo n. 3792/2022, mentre ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività ex art. 642, comma 2, c.p.c.
pagina 2 di 15 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione domandando la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dello al risarcimento del danno da CP_1 lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. e al rimborso delle spese di lite. La parte opponente, in particolare, ha negato di aver mai conferito un incarico professionale all'odierna parte opposta, che – in tesi dell'opponente - avrebbe espletato la sua opera in favore della società Eurostands.
Si è costituito lo contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, CP_1 previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. La parte opposta, inoltre, ha a sua volta domandato la condanna di al risarcimento ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. e al rimborso delle spese di lite.
Con ordinanza del 27 febbraio 2023 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in pendenza del giudizio di opposizione, avanzata dalla parte opposta.
Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e produzioni documentali, il 13 giugno 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
2.
L'opposizione spiegata è fondata e merita di essere accolta per le seguenti ragioni di diritto.
Va premesso in termini generali che l'attività professionale eseguita dalla parte opposta – di cui l'odierna parte opponente non ha contestato l'espletamento, essendosi limitata a negare di aver conferito il relativo incarico professionale – è riconducibile alla fattispecie del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2222 ss. c.c.
Quanto al requisito formale (art. 1325, n. 4, c.c.), si tratta di un contratto che non esige la forma scritta ad substantiam. Sotto tale aspetto esso è pertanto qualificabile come contratto a forma libera e “a struttura debole”, essendo “strutturato dal legislatore sui tre elementi dell'accordo, della causa e dell'oggetto, senza alcun requisito di forma” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6459).
Rispetto alla fase che precede la stipula del contratto, l'art. 4, comma 9, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, pone a carico del professionista l'obbligo, prima o al più tardi al momento del conferimento dell'incarico professionale, di comunicare al cliente “il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e […] i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale” e di consegnare allo stesso un preventivo scritto che indichi “la misura del compenso […] con un preventivo di massima”. Tale disposizione prevede una regola di comportamento precontrattuale che il professionista è tenuto ad osservare nell'interesse del cliente, ma la sua violazione non è assistita da una sanzione specifica.
Pertanto, la mancanza del preventivo scritto non determina nessuna conseguenza sulla validità o sull'efficacia del contratto di consulenza, e nemmeno sulla debenza del compenso spettante al professionista, potendo tutt'al più rilevare in relazione ai seguenti aspetti – per così dire – collaterali: i) come ipotesi di responsabilità del professionista verso il cliente per violazione dei doveri di informazione;
ii) come ipotesi di illecito disciplinare del professionista;
iii) nel senso di rendere più difficile la prova del conferimento dell'incarico professionale e del contenuto del contratto, che, in difetto del preventivo scritto e di altre prove documentali dirette, potrà essere data solo per testimoni o per presunzioni. pagina 3 di 15 Con particolare riferimento all'ultimo aspetto menzionato al punto sub iii), la giurisprudenza ha affermato a più riprese che il conferimento dell'incarico per lo svolgimento di un'attività professionale
“non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti
e potendo il giudice […] tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto” in applicazione dell'art. 2721, comma 2, c.c. (così Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n.
4705; in termini analoghi Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 12 febbraio 2020, n. 3506; Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 2018, n. 29614; Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 14 febbraio 2017, n. 3968; Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2319).
Ciò premesso, nel caso di specie i principi che ai sensi dell'art. 2697 c.c. governano il riparto dell'onere probatorio pongono a carico dello quale attore in senso sostanziale nel presente CP_1 giudizio, la dimostrazione del diritto di credito vantato nei confronti di (già Parte_1 CP_2
sia nell'an (il titolo) che nel quantum (l'ammontare).
[...]
Sul punto, con riferimento alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, il costante orientamento della giurisprudenza afferma che il professionista che agisce in giudizio per il pagamento del compenso dovuto deve fornire la duplice prova del conferimento dell'incarico ricevuto e dello svolgimento dell'attività professionale richiesta: più nel dettaglio “incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (così Cass. civ., Sez. II, ord., 20 agosto 2019, n. 21522; analogamente Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 22 gennaio 2021, n. 1421 Cass. civ., Sez. II, 20 aprile 2006, n. 9254; Cass. civ., Sez. II, 12 febbraio 2004, n. 2701).
L'attività professionale eseguita dalla parte opposta non è stata contestata dall'odierna parte opponente;
pertanto, rispetto a tale aspetto trova applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.. La stessa parte opponente ha, di contro, esplicitamente e specificamente contestato di aver conferito un incarico professionale allo e, quindi, che la predetta attività sia stata CP_1 svolta nel suo interesse. Se dunque l'espletamento dell'incarico professionale non è contestato, è contestato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale da parte dell'odierna opponente (già
[...]
e conseguentemente la sua legittimazione passiva della domanda di condanna del CP_2 compenso per le prestazioni professionali svolte dal Dott. CP_1
Quanto al profilo contestato dell'avvenuto conferimento dell'incarico, la prova richiesta in capo allo non può ritenersi soddisfatta, in mancanza di produzione di prove scritte, quali un CP_1 preventivo o una lettera di conferimento dell'incarico professionale.
Neppure tale prova è desumibile dalla parcella corredata del giudizio di congruità del
[...] di LA (doc. 8 ricorso per decreto Controparte_3 ingiuntivo), avendo la stessa una valenza probatoria limitata al solo giudizio monitorio. Invero, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione, “la parcella corredata del parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione”
(così Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 15 gennaio 2018, n. 712, confermata anche da Cass. civ., Sez. Un., 8
pagina 4 di 15 luglio 2021, n. 19427; in termini analoghi Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 18 giugno 2018, n. 15930; Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2005, n. 18775).
Inoltre, l'esame della documentazione allegata dalle parti e le risultanze delle prove orali espletate non consentono di ritenere provato che la prestazione professionale del Dott. è stata svolta su CP_1 incarico e nell'interesse della parte opponente (già . Controparte_2
In particolare, dal materiale probatorio acquisito si evince che, durante la prima metà del 2019, veniva avviata, tra le società (ora ed entrambe operanti nel Controparte_2 Parte_1 Controparte_4 settore degli allestimenti fieristici, una trattativa per la stipula di due contratti: un contratto di collaborazione commerciale (cd. joint venture) e un contratto di sottoscrizione di aumento di capitale sociale e di opzione d'acquisto di quote societarie. In tale fase, la stesura delle bozze contrattuali veniva negoziata, per conto delle società coinvolte, da diverse figure professionali, sia interne che esterne alle rispettive strutture organizzative.
Il primo incontro tra gli esponenti di e di avveniva durante una Controparte_2 Controparte_4 riunione presso gli uffici del Gruppo Bologna ER il 23 marzo 2019 – preceduta dalla condivisione di un accordo di riservatezza tra lo e il Dott. amministratore delegato di CP_1 Persona_1
Bologna ER S.p.A. (cfr. doc. 2 p. opposta). In tale circostanza, il Dott. incontrava il Dott. CP_1
e il Dott. (allora amministratore delegato di per discutere Per_1 Testimone_1 Controparte_4 in merito al progetto di acquisizione di e il Dott. veniva incaricato dal Dott. Controparte_4 CP_1 di realizzare una presentazione in slides del progetto di tale operazione, da sottoporre al Per_1 consiglio di amministrazione del Gruppo Bologna ER per la relativa delibera nella riunione prevista per l'11 aprile 2019 (cfr. doc. 3 p. opposta).
Lo ha rappresentato che l'incontro di marzo 2019 non era la prima occasione di CP_1 collaborazione con il Gruppo Bologna ER, avendo in passato svolto vari incarichi professionali per conto di alcune società del Gruppo, come BolognaER Cosmoprof S.p.A. e Bologna Congressi S.p.A.
(cfr. doc. 1 p. opposta e doc. 11 p. opponente). Ha sostenuto che proprio l'abitualità dei rapporti tra le parti ha reso superfluo emettere un preventivo scritto per ogni singola pratica affidatagli. Quest'ultimo aspetto è stato invece contestato da che ha esposto come il proprio modus operandi Controparte_2 non potesse prescindere dal previo conferimento di un incarico professionale espresso ai propri consulenti (cfr. doc.ti 9 e 10 p. opponente).
Di seguito a quello poc'anzi indicato avveniva tra le parti un altro incontro all'interno degli uffici di
[...] nel maggio 2019. Tuttavia, le modalità di svolgimento di tale riunione sono state CP_2 rappresentate in termini differenti dalle parti.
Secondo la ricostruzione fattuale della vicenda descritta dalla parte opponente, all'incontro erano presenti – nell'interesse di e, più in generale, del Gruppo Bologna ER – l'Ing. Controparte_2
(amministratore delegato di assieme all'Avv. Alessandra de la Persona_2 Controparte_2
Ville sur LO (responsabile dell'ufficio legale di Bologna ER S.p.A.) e – nell'interesse di CP_4
– il Dott. accompagnato dal Dott. che interveniva quale suo professionista di
[...] Tes_1 CP_1 fiducia. Quest'ultima circostanza, in particolare, è stata riferita in sede di esame testimoniale sia dal
Dott. sia dall'Avv. de la Ville sur LO. Il primo, pur non ricordando la data precisa Per_1 dell'incontro, ha riferito che all'epoca dei fatti lo lavorava per conto del Dott. CP_1 Tes_1
(in qualità di A.D. di . La seconda, invece, ha spiegato che la riunione in questione era Controparte_4
pagina 5 di 15 stata convocata perché il Dott. era alla ricerca, nell'interesse dei suoi clienti, ossia CP_1 CP_4
e gli esponenti della famiglia di un partner commerciale che fosse interessato a sostenere la
[...] CP_5 continuità operativa della predetta società e in seguito ad acquistare una partecipazione al capitale sociale della stessa. La medesima testimone ha altresì aggiunto che il Dott. non aveva ricevuto CP_1 nessun incarico professionale da parte di e che gli unici professionisti esterni di cui si Controparte_2 avvaleva la predetta società erano l'Avv. Sante Ricci e l'Avv. Francesca Rogai dello Studio NCTM di
Roma.
In base alla diversa ricostruzione dei fatti di causa prospettata dalla parte opposta, alla riunione del maggio 2019 partecipavano – per – l'Ing. nonché il Dott. e il suo Controparte_2 Per_2 CP_1 collaboratore di Studio Dott. e – per – il Dott. Queste Persona_3 Controparte_4 Tes_1 circostanze sono state dichiarate dallo stesso Dott. in sede di esame testimoniale, il quale, dopo Tes_1 aver negato che all'incontro fosse presente l'Avv. de la Ville sur LO, ha precisato che il Dott. CP_1 giungeva alla riunione da sé e che vi prendeva parte non già in qualità di professionista di fiducia di bensì come consulente di Lo stesso testimone ha aggiunto che Controparte_4 Controparte_2 all'incontro in questione era presente anche il Dott. e che il consulente esterno incaricato di Per_1 seguire nella trattativa contrattuale – peraltro in quella circostanza non presente – era Controparte_4 tale Avv. Stradella di LA. Ancora, siffatto svolgimento dei fatti ha trovato riscontro anche nell'esame testimoniale del Dott. egli ha confermato che alla riunione non era presente l'Avv. Per_3 de la Ville sur LO e che il Dott. vi partecipava in qualità di professionista del Gruppo Bologna CP_1
ER, poiché il Dott. gli aveva chiesto di preparare alcune slides del progetto di acquisizione Per_1 di da presentare al consiglio di amministrazione di Bologna ER S.p.A.. Controparte_4
Nelle settimane a seguire iniziava un fitto scambio di e-mail e di bozze di accordi contrattuali tra gli esponenti di e quelli di per definire i termini dei contratti. In tali Controparte_2 Controparte_4 interlocuzioni erano coinvolti altresì i rispettivi legali esterni delle due società: per gli Controparte_2 avvocati Ricci e Rogai dello Studio NCTM di Roma, per l'Avv. Massimo Pellizzato e Controparte_4
l'Avv. Umberto Stradella. Lo scambio di messaggi proseguiva fino al momento della stipula dei due contratti, avvenuta verso la fine del luglio 2019.
Di seguito si riportano gli snodi essenziali della corrispondenza tramite e-mail.
Il 14 giugno 2019 l'Avv. de la Ville sur LO riceveva dal Dott. una bozza della lettera d'intenti CP_1 Cont Co (cd. relativa alla partnership commerciale tra ed dallo stesso CP_2 Controparte_4 revisionata, che sosteneva di avervi apportato alcuni emendamenti in base alle indicazioni ricevute da
Bologna ER (cfr. doc. 1 p. opponente e doc. 4 p. opposta). Il successivo 17 giugno 2019 l'Avv. de la
Ville sur LO inoltrava al Dott. un'altra bozza della lettera d'intenti, dopo aver modificato CP_1 Co alcuni contenuti della versione precedente ritenuti contrari agli interessi di (cfr. doc. 2 CP_2
p. opponente). Lo stesso giorno, il Dott. rispondeva l'Avv. de la Ville sur LO manifestandole CP_1 il proprio dissenso in ordine ad alcune modifiche apportate (cfr. doc. 3 p. opponente).
Il 4 luglio 2019 il Dott. trasmetteva una minuta del contratto di joint venture tra CP_1 Controparte_2 ed all'Ing. e all'Avv. de la Ville sur LO, precisando che il documento gli era Controparte_4 Per_2 stato precedentemente inviato dai legali della famiglia e che egli vi aveva apportato delle CP_5
“revisioni che recepiscono l'orientamento di Bologna ER” (cfr. doc. 4 p. opponente); revisioni che – ha sottolineato parte opponente - si erano limitate ad una revisione formale del testo. Dopodiché, l'8 luglio 2019 l'Avv. de la Ville sur LO inoltrava al Dott. una nuova minuta del contratto di joint CP_1
pagina 6 di 15 venture che recepiva alcune modifiche da lei concordate con l'Ing. e ritenute necessarie “per Per_2 rendere l'accordo accettabile da parte di , poiché la versione precedente proposta dal CP_2
Dott. conteneva troppe clausole ritenute svantaggiose per (cfr. doc. 5 p. CP_1 Controparte_2 opponente).
Nei giorni seguenti il Dott. intratteneva una fitta corrispondenza con la compagine di CP_1
il cui contenuto – presentato dalla parte opposta come un'ordinaria attività di messa Controparte_4 in relazione delle parti della trattativa – invero denota una certa attenzione verso gli interessi della medesima e dei suoi soci. Controparte_4
Il 10 luglio 2019, poco dopo aver ricevuto l'ultima versione del contratto di joint venture revisionata dall'Avv. de la Ville sur LO, il Dott. la inoltrava all'Avv. Stradella – nonché per conoscenza CP_1 al Dott. all'Avv. Pellizzato, ad alcuni esponenti della famiglia ad altri consulenti di Tes_1 CP_5
e all'attestatore del piano di concordato Dott.ssa – Controparte_4 Persona_4 rappresentandogli che esso recepiva le “revisioni negoziate con Bologna ER”; gli riferiva, inoltre, di aver predisposto le bozze degli altri contratti necessari per attuare il rifinanziamento di CP_4
includendo un'opzione di vendita (cd. put option) a favore della famiglia della sua quota di
[...] CP_5 minoranza di che sarebbe residuata dopo la sottoscrizione dell'aumento del capitale Controparte_4 sociale da parte di e soggiungeva che era dunque necessario acquisire il “previo Controparte_2 CP_ consenso della famiglia per la put option” (cfr. doc. 6 p. opponente).
Ancora, il 12 luglio 2019, alle 10.07, l'Avv. de la Ville sur LO veniva messa al corrente dal Dott. delle osservazioni dalla Dott.ssa circa la necessità, al fine del buon esito del CP_1 Per_4 concordato preventivo “in bianco”, di assicurare un aumento del capitale sociale di Controparte_4 disancorato dagli indici reddituali della società e determinato in misura fissa pari almeno a euro
3.500.000,00 (cfr. doc. 6 p. opponente). Il sopraggiungere di tale esigenza, mai rappresentata prima nel corso della trattativa e nemmeno discussa con gli esponenti di rendeva urgente Controparte_2
l'assistenza dei consulenti legali esterni della società; quindi l'Avv. de la Ville sur LO avviava una corrispondenza parallela con gli avvocati Ricci e Rogai dello Studio NCTM di Roma, tenendoli costantemente aggiornati sull'andamento della trattativa contrattuale (cfr. doc.ti 7, 8, 12, 13, 14, 20 e 21
p. opponente). Sempre il 12 luglio 2019, alle 19.57, l'Avv. de la Ville sur LO rispondeva a un messaggio del Dott. che si era dichiarato disponibile “congiuntamente al dr. a CP_1 Tes_1 incontrare gli esponenti di essendo stato a sua volta contattato dai consulenti legali di Controparte_2 per “condividere alcuni principi con BolognaER” indispensabili al buon esito del Controparte_4 piano di concordato preventivo “in bianco” (cfr. doc. 12 p. opponente). Il 23 luglio 2019 l'Avv. de la Ville sur LO riceveva – prima dalla Dott.ssa dello e Per_5 CP_1 più tardi dal Dott. – alcuni documenti destinati a già visti e approvati dal Dott. CP_1 Controparte_2
(cfr. doc. 13, 14 e 15 p. opponente). Sugli stessi vi era stato un precedente confronto tra il Tes_1
Dott. e l'Avv. Pellizzato, al quale il primo li aveva sottoposti per acquisire il “consenso per CP_1 Cont l'invio a e poter accelerare le loro osservazioni e la firma dell'accordo” (cfr. doc. 4 ricorso per decreto ingiuntivo). Peraltro, le bozze dei contratti trasmessi prevedevano l'accennata opzione di vendita (cd. put option) a favore della famiglia che si palesava contraria agli interessi di CP_5 [...]
come rilevato sia dal l'Avv. de la Ville sur LO che dall'Avv. Rogai (cfr. doc. 13 e 14 p. CP_2 opponente). Pertanto, l'indomani l'Avv. de la Ville sur LO replicava ai suddetti invii rappresentando al Dott. previa “intesa con il Dott. (A.D. della holding Bologna ER S.p.A.), che CP_1 Per_1 non avrebbe accettato l'opzione di vendita a favore della famiglia (cfr. doc. 16 p. Controparte_2 CP_5
pagina 7 di 15 opponente). Quindi, il 25 luglio 2019 il Dott. dopo aver replicato ad alcune osservazioni CP_1 dell'Avv. de la Ville sur LO, si dichiarava disponibile a rivedere il patto d'opzione per modificarlo in opzione d'acquisto (cd. call option) a favore di in conformità alla volontà Controparte_2 manifestatagli dall'Ing. per conto della predetta società (cfr. doc. 17 p. opponente). Tale Per_2 modifica veniva però concretamente realizzata dall' Avv. de la Ville sur LO insieme ai consulenti legali esterni dello Studio NCTM di Roma – i quali non nascondevano al proprio cliente CP_2 di nutrire una certa perplessità e diffidenza sull'operato dello indicato come
[...] CP_1
“controparte” della trattativa – e il 26 luglio 2019 il Dott. ne veniva prontamente informato (cfr. CP_1 doc.ti 18, 20, 21, 24 e 25 p. opponente).
Dopo tutto ciò, alla fine del luglio 2019 le parti portavano a completamento la trattativa contrattuale;
Co quindi, gli esponenti di e di si incontravano per la sottoscrizione dei CP_2 Controparte_4 contratti (cd. fase di closing).
Al termine dell'attività espletata, in data 1° agosto 2019, lo trasmetteva a CP_1 CP_2
l'avviso di parcella n. 213 del 30 luglio 2019 contenente l'elenco dettagliato delle attività svolte
[...] per l'assistenza a suo favore nella trattativa con e ne domandava il pagamento. Controparte_4 [...]
nonostante l'assenza di contestazioni circa l'operato del Dott. e i vari solleciti CP_2 CP_1 ricevuti, non versava il saldo richiesto (cfr. doc.ti 1, 2, 5, 6, 7 e 8 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), limitandosi solo a chiedere chiarimenti in merito alla pretesa avanzata dallo CP_1 con e-mail del 10 marzo 2020 (doc. 19 p. opponente) spedita dal Dott. al Dott. ma da Per_2 Tes_1 quest'ultimo non riscontrata. Lo stesso Dott. con missiva del 31 ottobre 2022 inviata al Dott. Tes_1 in risposta ad una sua richiesta, rappresentava di non aver ricevuto la predetta e-mail del Dott. CP_1
e affermava che “l'incarico era stato conferito da Bologna Fiera, il dr. e l'ing. Per_2 Per_1 avendo confermato verbalmente l'incarico allo durante la riunione di Bologna Per_2 CP_1 nel luglio 2019” (cfr. doc. 5 p. opposta). Di tale circostanza il Dott. ha dato conferma anche Tes_1 nell'esame testimoniale.
Dalla ricostruzione sopra svolta deve concludersi come gli elementi – documentali, testimoniali e presuntivi – dedotti in giudizio dallo non siano idonei a dimostrare il conferimento di un CP_1 incarico professionale da parte di (già . Parte_1 Controparte_2
A tal proposito non risulta, infatti, condivisibile la tesi sostenuta dallo incentrata, da un CP_1 lato, sull'enfatizzazione del ruolo rivestito dal Dott. e da Bologna ER S.p.A. nell'ambito Per_1 della trattativa contrattuale BF Servizi S.r.l.-Eurostands S.r.l.; dall'altro lato, sul rilievo che la corretta e diligente esecuzione dell'incarico di consulenza rendeva necessario compiere attività (come redigere documenti, partecipare a riunioni e scambiare e-mail) in relazione alle quali era indispensabile avere un confronto anche con la controparte (nella specie Eurostands) del proprio cliente. Si tratta peraltro di argomenti non condivisibili, essendo il primo infondato in punto di fatto ed errato in punto di diritto, e il secondo non adeguatamente suffragato in punto di fatto dalle risultanze istruttorie.
In particolare, lo ha sostenuto che il conferimento di un incarico professionale a suo CP_1 favore da parte di può essere desunto dai seguenti elementi: i) l'esistenza di un Controparte_2 rapporto di collaborazione pluriennale tra il Gruppo Bologna ER (rectius: alcune delle società del
Gruppo) e lo ii) l'interesse dimostrato dal Dott. – in qualità di A.D. di CP_1 Per_1
Bologna ER S.p.A. – all'operazione di acquisizione di da parte di Controparte_4 Controparte_2
pagina 8 di 15 come evincibile dalla sua richiesta al Dott. di predisporre delle slides per esporre tale progetto CP_1 al consiglio di amministrazione di Bologna ER S.p.A., nonché la sua frequente presenza in copia conoscenza nelle conversazioni intrattenute tra le parti;
iii) la posizione occupata dal Dott. Per_1 nell'organigramma del Gruppo Bologna ER, il quale – come A.D. della holding Bologna ER S.p.A., detentrice dell'intero capitale sociale di (ora – era titolare di un Controparte_2 Parte_1 potere di rappresentanza generalizzato che lo autorizzava, anche nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 ss. c.c., a impegnare direttamente sul piano contrattuale le singole società controllate appartenenti al Gruppo, tra cui Controparte_2
Quanto ai punti sub i) e ii) basta rilevare che le circostanze dedotte dalla parte opposta non sono sufficienti, nemmeno come semplici indizi, ad assolvere al proprio onere probatorio.
In primo luogo, lo ha prodotto a sostegno del proprio assunto solo due fatture (cfr. doc. 1 CP_1
p. opposta) indirizzate a un'altra società del Gruppo Bologna ER (ossia BolognaER Cosmoprof
S.p.A.), che è un soggetto giuridico autonomo e diverso da Anche l'ulteriore Controparte_2 documentazione rinvenibile tra le produzioni della parte opponente (cfr. doc. 11 p. opponente) fa riferimento solo a precedenti rapporti contrattuali, peraltro non recenti, intrattenuti tra lo CP_1
e società del Gruppo Bologna ER diverse da (nella specie ancora BolognaER Controparte_2
Cosmoprof S.p.A. e Bologna Congressi S.p.A.). Pertanto, non vi è alcuna prova che in passato
[...] abbia conferito qualche incarico professionale all'odierna parte opposta;
né una simile CP_2 prova può essere desunta dal fatto che degli incarichi professionali siano stati affidati da altre società del medesimo Gruppo, poiché in ogni caso ciò non basterebbe a estendere il rapporto contrattuale all'intero Gruppo o comunque alle altre società che lo compongono. Nemmeno è stata dimostrata l'effettiva durata pluriennale della collaborazione professionale tra lo e le società del CP_1
Gruppo Bologna ER, tenuto conto che la documentazione versata in atti si riferisce unicamente a delle prestazioni eseguite nel 2015 e 2016 e che la parte opposta, a dispetto di quanto sostenuto, non ha prodotto né lettere d'incarico, né preventivi, né infine fatture più recenti.
In secondo luogo, il coinvolgimento del Dott. nella trattativa contrattuale BF Servizi S.r.l.- Per_1
Eurostands S.r.l. non ha necessariamente il significato univoco che gli viene ascritto dalla parte opposta. Esso è piuttosto giustificabile in base al fatto che, all'esito dell'operazione di acquisizione di da parte di la struttura complessiva del Gruppo Bologna ER Controparte_4 Controparte_2 avrebbe subito un'aggiunta rilevante, venendosi a configurare – almeno quanto ai rapporti tra la holding Bologna ER S.p.A. e le società ed – come gruppo Controparte_2 Controparte_4 societario verticale “a catena”. Invero, Bologna ER S.p.A. – di cui il Dott. era ed è Per_1 CP_8 deteneva il 100% di (cfr. doc. 9 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), che a sua Controparte_2 volta avrebbe dovuto acquistare una partecipazione totalitaria o comunque ampiamente maggioritaria di Giova altresì osservare che la condotta del Dott. non si è caratterizzata Controparte_4 Per_1 per una partecipazione attiva e costante alla trattativa negoziale tra le due società: come riconosciuto anche dalla parte opposta, lo stesso si è limitato a chiedere al Dott. delle slides per illustrare CP_1
l'operazione al Consiglio di amministrazione della holding del Gruppo e a tenersi aggiornato sull'andamento dei negoziati, ricevendo in copia conoscenza i documenti e le osservazioni che si scambiavano le parti. Tale contegno si giustifica per la sua qualità di amministratore delegato della holding del gruppo e non esorbita dai compiti di gestione della società capogruppo.
pagina 9 di 15 Quanto invece al punto sub iii), si deve rilevare che l'attività di direzione e coordinamento di società di cui agli artt. 2497 ss. c.c., quand'anche ritenuta sussistente, non determina gli effetti giuridici che parte opposta pretende di attribuirgli.
Ancorché il fenomeno dei gruppi societari si caratterizzi per l'unità del risultato economico perseguito, va tenuto presente che il gruppo di società non è, in quanto tale, un soggetto di diritto a sé stante, autonomo e distinto dalle singole società che lo compongono;
né tantomeno l'inclusione di più società all'interno dello stesso gruppo comporta la perdita della loro soggettività giuridica a vantaggio della costituzione di una nuova “soggettività giuridica complessiva” del gruppo, con conseguente degradazione delle singole società a meri organi di quest'ultimo. All'opposto, ciascuna società appartenente al medesimo gruppo è titolare di una propria soggettività giuridica, distinta da quella delle altre società del gruppo, ed è altresì titolare di un patrimonio autonomo con il quale risponde in proprio delle obbligazioni contratte (cfr. Trib. LA, Sez. spec. impr., 7 maggio 2019).
Quanto appena osservato resta fermo anche nell'ipotesi in cui, all'interno del gruppo societario, la holding eserciti un'attività di direzione e coordinamento sulle singole società operative. Al riguardo, la giurisprudenza di merito è orientata nel senso di ritenere che l'attività di direzione e coordinamento costituisce un'attività di fatto che si concretizza in una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei a incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale e commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali (cfr. Trib. Bologna, 9 ottobre 2018; Trib. Torino, Sez. I, 16 febbraio 2015; Trib. Mantova, Sez.
II, 16 ottobre 2014; Trib. LA, 10 luglio 2014). Detta attività, in concreto, si configura come un potere di ingerenza e si esplica attraverso un flusso costante di istruzioni impartite alla società eterodiretta, che successivamente devono essere riprodotte in decisioni dei suoi organi. Ne consegue che l'attività di direzione e coordinamento di società non può mai dar luogo, da parte della società che la esercita, ad una sostituzione nell'attività giuridica della società eterodiretta: pur subendo l'ingerenza della società controllante, quest'ultima continua ad agire attraverso i propri organi sociali, la cui intermediazione è indispensabile per trasporre in atti giuridici vincolanti le direttive ricevute dalla società controllante. Va conseguentemente affermata l'impossibilità per la società capogruppo, esercitante poteri di direzione e coordinamento, di impegnare direttamente sul piano contrattuale le singole società controllate del gruppo. Diversamente opinando, gli organi della società eterodiretta sarebbero completamente svuotati delle loro funzioni.
Nel caso di specie, il Dott. non ha mai ricoperto alcuna posizione gestoria all'interno di Per_1 [...]
e non ha mai avuto la titolarità dei poteri di rappresentanza necessari per impegnare tale CP_2 società nei confronti dei terzi (cfr. doc. 9 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo). Pertanto egli non avrebbe potuto conferire direttamente nessun incarico professionale allo Studio in nome e per CP_1 conto di D'altro canto, non è stata fornita nessuna prova che la holding Bologna ER Controparte_2
S.p.A. – in ipotesi per il tramite del Dott. – abbia imposto a di attribuire un Per_1 Controparte_2 incarico di consulenza allo né che abbia recepito tale indicazione in una CP_1 Controparte_2 lettera d'incarico o in diverso atto di valenza negoziale.
Lo ha poi affermato che il conferimento di un incarico professionale a suo favore da CP_1 parte di può ritenersi dimostrato in base ai documenti – depositati dalla parte opponente e Parte_1 dalla parte opposta – che attestano le numerose attività di assistenza e consulenza compiute dallo
Studio stesso. In particolare esso richiama: i) lo scambio di e-mail tra, da un lato, il Dott. e gli CP_1
pagina 10 di 15 altri collaboratori dello e, dall'altro lato, gli esponenti e i consulenti esterni delle società
CP_1 ed ii) la qualificazione dell'attività di redazione e rettifica delle Controparte_2 Controparte_4 bozze contrattuali svolta dal Dott. come apporto di competenze diversificate e non
CP_1 sovrapponibili a quelle degli altri professionisti e consulenti che hanno seguito nella Controparte_2 trattativa contrattuale;
iii) l'e-mail del 31 ottobre 2022 inviata al Dott. dal Dott. (il cui
CP_1 Tes_1 contenuto è stato ribadito in sede di esame testimoniale), con cui quest'ultimo ha dichiarato di essere a conoscenza che all'epoca dei fatti l'incarico professionale ara stato conferito allo da
CP_1 [...]
Controparte_2
Si deve rilevare che il significato che la parte opposta ritiene di trarre delle evidenze probatorie addotte a sostegno delle proprie ragioni è incompatibile non solo con il contenuto sostanziale delle e-mail provenienti dal Dott. ma anche con quello delle bozze contrattuali dallo stesso redatte, CP_1 revisionate o trasmesse – direttamente oppure mediante suoi collaboratori – a oltre Controparte_2 che con il complessivo contegno che egli ha mantenuto durante la trattativa contrattuale BF Servizi
S.r.l.-Eurostands S.r.l.. Per un verso, infatti, i fatti rappresentati dalla parte opposta non risultano forniti dei caratteri della gravità, precisione e concordanza necessari al fine di dimostrare in via presuntiva il conferimento di un incarico professionale da parte di Per altro verso, all'esito dell'attività Parte_1 istruttoria sono state accertate altre circostanze che connotano in termini ambigui e non univoci l'operato dello CP_1
In primo luogo, dal tenore di alcuni messaggi inviati dal Dott. risulta che, dapprima, egli si CP_1 interfacciava con sia per discutere le bozze contrattuali che per conoscere le Controparte_4 disponibilità dei suoi esponenti in vista delle successive riunioni;
dopodiché, solo in un secondo momento, si metteva in contatto con La parte opposta non ha adeguatamente spiegato Controparte_2 in che modo un siffatto comportamento possa denotare un'attività di consulenza professionale realizzata nell'interesse di posto che in varie occasioni quest'ultima era destinataria di Controparte_2 bozze contrattuali sulle quali il Dott. era già intervenuto senza essere stata prima interpellata sul CP_1 punto dal professionista. Il ruolo del Dott. come referente della Eurostands si evince dalla CP_1 corrispondenza prodotta, in particolare:
i) e-mail del 4 luglio 2019, con cui il Dott. inviava all'Ing. e all'Avv. de la Ville CP_1 Per_2 sur LO una minuta del contratto di joint venture trasmessagli in precedenza dai legali della famiglia
(cfr. doc. 4 p. opponente); CP_5
ii) e-mail del 10 luglio 2019, con cui il Dott. rappresentava agli esponenti e ai CP_1 professionisti di nonché ai suoi soci di maggioranza, che le bozze contrattuali Controparte_4 avevano subito delle “revisioni negoziate con Bologna ER”, che egli intendeva proporre una rettifica aggiuntiva alla proposta di Bologna ER e che, prima di procedere alla sottoscrizione dei contratti da lui predisposti da sottoscriversi contestualmente all'accordo commerciale, era necessario acquisire il CP_
“previo consenso della famiglia per la put option” (cfr. doc. 6 p. opponente);
iii) e-mail del 12 luglio 2019 inoltrata all'Avv. de la Ville sur LO dal Dott. nella quale CP_1 scriveva “Siamo disponibili congiuntamente al dr. ad un incontro presso i Vostri uffici lunedì Tes_1
15 luglio nel primo pomeriggio per valutare insieme come procedere” (cfr. doc. 12 p. opponente) ed a cui il legale rispondeva riferendo che avrebbero esaminato la documentazione con i “loro” legali esterni;
iv) e-mail del 22 luglio 2019, con cui il Dott. inoltrava all'Avv. Pellizzato (che operava su CP_1 Cont incarico di Eurostands) alcuni documenti e scriveva altresì “Attendo Vostro consenso per l'invio a pagina 11 di 15 e poter accelerare le loro osservazioni e la firma dell'accordo” (cfr. doc. 4 ricorso per decreto ingiuntivo)
v) e-mail del 26 luglio 2019 dell' Avv. de la Ville sur LO al Dott. in cui è palese che il CP_1 legale si rivolge al professionista quale referente della società controparte, come si evince dal tenore della missiva (“Per il resto, confermo la nostra posizione… possiamo lasciare il wording come da
Vostra proposta” – doc. 18 opponente).
In secondo luogo, si deve rilevare quanto segue: da un lato, le conversazioni tra l'Avv. de la Ville sur
LO e gli avvocati dello Studio NCTM di Roma (consulenti legali esterni di sono Controparte_2 sempre state tenute riservate e mai portate a conoscenza dello dall'altro lato, tra tutti i CP_1 documenti acquisiti non vi sono conversazioni tra il Dott. e gli avvocati dello Studio NCTM di CP_1
Roma, mentre, per contro, vi sono numerose conversazioni tra il Dott. e gli avvocati Pellizzato e CP_1
Stradella (consulenti legali esterni di e della famiglia . Anche tale circostanza si Controparte_4 CP_5 palesa difficilmente conciliabile con ciò che asserisce la parte opposta. Non è dato comprendere per quale ragione lo non avesse nessuna corrispondenza con i consulenti legali della società CP_1 indicata come sua cliente e perché, all'opposto, comunicasse abitualmente con i consulenti legali della società additata come controparte.
Infine, la vicenda concernente la negoziazione del patto d'opzione delle quote di è Controparte_4 emblematica di come lo non si sia attivato per negoziare delle condizioni contrattuali CP_1 favorevoli a Invero, la predisposizione dell'opzione di vendita (cd. put option) a Controparte_2 favore della famiglia è riconducibile proprio ad un'iniziativa del Dott. che, il 10 luglio CP_5 CP_1
2019 delle 13.06, scriveva alla compagine Eurostands S.r.l.-famiglia “Ho altresì approntato i CP_5 CP_ seguenti contratti che, previo consenso della famiglia per la put option della partecipazione post aumento di capitale (20% o 40%?), dovranno necessariamente essere sottoscritti contestualmente alla firma dell'accordo commerciale” (cfr. doc. 6 p. opponente). Conviene qui notare che la contrarietà dell'operato del Dott. all'interesse di può essere apprezzata rilevando che, sul CP_1 Controparte_2 piano tecnico-giuridico, una siffatta opzione avrebbe posto la predetta società in una posizione di
“soggezione passiva” rispetto alla volontà dei soci riservando a questi ultimi il diritto potestativo CP_5 di vendere (a le loro quote residue di (cfr. art. 2 “bozza OPZIONE Controparte_2 Controparte_4
DI VENDITA” di cui al doc. 6 p. opponente). Ciò trova conferma nelle successive conversazioni intercorse tra le parti, laddove i consulenti interni ed esterni di evidenziavano la Controparte_2 necessità di non avere “nessun impegno se non un opzione d'acquisto” (cfr. doc. 13 p. opponente) e che doveva essere prevista “solo opzione call per noi” (cfr. doc. 14 p. opponente), per poi comunicare in CP_ modo tassativo al Dott. che “D'intesa con il Dott. l'opzione put in favore dei è CP_1 Per_1 da rigettare in toto” (cfr. doc. 16 p. opponente). Vieppiù, a seguito di tale rilievo i consulenti di
[...] provvedevano in proprio a modificare la clausola in questione, sostituendola con una CP_2 speculare opzione d'acquisto (cd. call option) a favore di Dal tono delle interlocuzioni Controparte_2 intercorse tra i professionisti di in questo frangente è evidente che essi si collocavano Controparte_2 su una posizione opposta a quella patrocinata dallo infatti, scrivevano: “Sulla call ok CP_1 Cont invertire opzione a favore di ma il contratto lo cambiamo noi in questo senso (non .)” (cfr. CP_1 doc. 20 p. opponente) e “come richiesto ho modificato l'opzione put in opzione call […]. Detto ciò, ci preme sottolineare che nutriamo non poche perplessità su queste richieste della controparte (e, trattandosi, di queste perplessità aumentano)” (cfr. doc.ti 21 e 24 p. opponente). CP_1
pagina 12 di 15 Ancora, le prime bozze della lettera d'intenti (cd. LOI) e del contratto di joint venture stese dallo CP_1 prevedevano alcune clausole contrarie all'interesse di Tali circostanze
[...] Controparte_2 venivano rilevate dall'Avv. de la Ville sur LO, che in risposta al Dott. scriveva, quanto alla CP_1 prima, “trasmetto il testo con alcune proposte di modifica necessarie a rendere lo stesso sottoscrivibile da parte di (cfr. doc. 2 p. opponente) e, quanto alla seconda, “D'intesa con l'Ing. CP_2 Per_2 abbiano apportato alcune modifiche per rendere l'accordo accettabile da parte di (cfr. CP_2 doc. 5 p. opponente).
Da ultimo, si deve notare che le affermazioni del Dott. – contenute nella missiva del 31 ottobre Tes_1
2022 (cfr. doc. 5 p. opposta) e ripetute dallo stesso in sede di esame testimoniale – circa il conferimento dell'incarico professionale allo da parte di non appaiono attendibili in CP_1 Parte_1 quanto ambigue, generiche e non circostanziate. Egli si è limitato ad indicare che “l'incarico era stato conferito da Bologna Fiera”, senza però spiegare in che modo fosse venuto a conoscenza di tale circostanza. Inoltre, nel menzionare il soggetto che aveva attribuito l'incarico allo lo CP_1 stesso testimone dapprima – con la cennata e-mail – ha fatto un riferimento vago a “Bologna Fiera”
(rispetto al quale non è chiaro se egli intendesse riferirsi a a Bologna ER S.p.A. o al Controparte_2
Gruppo Bologna ER nel suo complesso) e solo in un secondo momento – nell'esame testimoniale – ha indicato senza esitazioni “Bologna ER Servizi”, mostrando una precisione addirittura maggiore di quella avuta in precedenza. Va altresì evidenziato che quest'ultimo, nel suo messaggio, ha accennato ad un incarico proveniente congiuntamente dal Dott. e dall'Ing. quasi come se costoro Per_1 Per_2 avessero agito in rappresentanza del medesimo soggetto, indicato poco prima in “Bologna Fiera”: si tratta di un elemento che getta ulteriore incertezza sulla circostanza riferita. Nemmeno va trascurato che la missiva de qua è stata inviata dopo oltre tre anni dalla chiusura della trattativa CP_2 [...]
e che, pur tralasciando il tono colloquiale che traspare dal messaggio, non è dato Controparte_4 sapere – in quanto non prodotta – quale fosse la richiesta dello a cui ha risposto il Dott. CP_1
Tes_1
A compromettere l'attendibilità della deposizione del teste Dott. concorre anche un'altra Tes_1 circostanza. Se lo avesse operato come professionista di fiducia di ciò CP_1 Controparte_2 vuol dire che il Dott. si sarebbe presentato da solo all'incontro del maggio 2019 per Tes_1 rappresentare gli interessi di mentre la controparte avrebbe potuto Controparte_4 Controparte_2 contare sulla presenza di ben tre persone quali il Dott. il Dott. e il Dott. (o Per_1 Per_2 CP_1 addirittura di quattro persone, se si ritiene più attendibile la testimonianza dell'Avv. de la Ville sur
LO). Pur senza mettere in dubbio la buona fede del testimone, essendo comprensibile che a distanza di tempo egli non abbia più un ricordo nitido dei fatti di causa, appare tuttavia poco verosimile che il
Dott. si sia presentato da solo, senza il supporto di alcun professionista, per discutere assieme Tes_1
a tutta la compagine di e del Gruppo Bologna ER del progetto di acquisizione di Controparte_2
Inoltre, sempre stando a quanto riferito dal testimone, non è dato comprendere perché Controparte_4
l'Avv. Stradella – indicato come consulente esterno di – fosse assente a tale riunione. Controparte_4
D'altro canto, la prova che abbia conferito un incarico professionale allo Parte_1 CP_1 non può nemmeno essere desunta dalla deposizione del teste Dott. L'attendibilità dello stesso Per_3 risulta attenuata in virtù del fatto che egli intrattiene un rapporto di collaborazione professionale con l'odierna parte opposta. Inoltre, detto testimone si è riferito con approssimazione all'iniziale richiesta del Dott. di predisporre alcune slides, nonché a una non specificata attività professionale Per_1 espletata dallo per conto del Gruppo Bologna ER (non dunque per . CP_1 Controparte_2
pagina 13 di 15
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere le argomentazioni e gli elementi probatori dedotti dalla parte opposta sprovvisti della pregnanza necessaria a soddisfare l'onere della prova incombente sulla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. Essa ha tratteggiato una ricostruzione dei fatti complessivamente priva di univocità e verosimiglianza, attesa l'assenza di motivazioni ed elementi adatti a corroborarla.
Con particolare riferimento al contratto d'opera intellettuale, l'applicazione di tale regola di giudizio è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato a più riprese che “il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti” (così Cass. civ., Sez. II, 10 maggio 2004, n. 8850) e ancora che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (così Cass. civ.,
Sez. II, 24 gennaio 2017, n. 1792). Sempre con riferimento alla valenza delle presunzioni semplici al fine della prova del conferimento dell'incarico professionale, la Suprema Corte ha statuito che “spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge
e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva” (così Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 2018, n. 29614).
Sulla base dei motivi sopra esposti deve essere accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Quanto alla domanda avanzata dalla parte opponente di condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., essa è infondata e deve essere rigettata.
Al riguardo si deve rilevare che l'obiettiva incertezza dei fatti di causa ha reso necessario l'accertamento giudiziario delle contrapposte ragioni delle parti. Inoltre, al fine di ritenere integrata la richiamata fattispecie di responsabilità aggravata non è sufficiente la mera infondatezza anche manifesta della pretesa azionata, specie in un procedimento a cognizione sommaria come quello monitorio.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., talché, stante l'accoglimento della domanda proposta, la parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte opponente. Dette spese vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014 e successive modificazioni per tutte le fasi della controversia, attesa l'assenza di elementi che giustifichino uno scostamento dai predetti parametri. pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda e istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3792/2022 emesso dal Tribunale di Bologna il 4.9.2022 in favore dell' Controparte_1
[...]
- rigetta la domanda di di condanna della controparte al risarcimento del danno da lite Parte_1 temeraria;
- condanna l' al rimborso delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in euro 259 + 27 per spese, euro 7.616,00 per compensi, oltre a Parte_1 spese forfettarie pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 11.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 11830/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Daniele Vera, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bologna, Via Andrea Costa N. 228 presso lo studio del difensore
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Mignatti Barbara, elettivamente domiciliata in Bologna, via Guido Reni n. 2/2 presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in via telematica, chiedendo:
Parte_1
«Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale Illustrissimo:
Nel merito:
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 3792/2022 emesso in data 4 settembre 2022 (n. R.G. 8372/2022) dal
Tribunale di Bologna per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi;
- In ogni caso condannare L' Controparte_1
(P.IVA ) al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., per responsabilità P.IVA_2 aggravata nella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, che si quantifica in euro 10.000,00 o la maggior o minor somma che l'Illustrissimo Giudice vorrà determinare in via equitativa;
pagina 1 di 15 In via istruttoria:
Espressamente ripropone istanza di ammissione di prova per testimoni numero 1), 2), 3) 4), 5), 7), 8),
9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), già formulate nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. affinché non si ritenga oggetto di implicita rinuncia, poiché non ammessi con ordinanza del 26 settembre 2023;
Con vittoria di spese di lite.»;
ASSOCIAZIONE Controparte_1
«In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n° 3792/2022 per la somma di
€ 26.720,00 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ex art. 648
c.p.c., oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Nel merito:
1) Rigettare l'opposizione, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n° 3792/2022 del Tribunale di Bologna, per la somma di € 26.720,00 oltre accessori e spese.
2) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore dell' della somma di € 26.720,00, oltre interessi Controparte_1 moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo o comunque, condannare l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di €
26.720,00 o in quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, a seguito di accertamento da parte del Giudice, con interessi ex D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
3) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i Parte_1 danni patiti dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto nella misura in cui l'adito Giudicante vorrà valutare anche facendo ricorso al potere equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
Condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Istanze istruttorie:
Con espressa riserva di richiedere e far ammettere tutti i mezzi istruttori del caso, anche alla luce delle eccezioni, deduzioni ed argomentazioni di controparte, il tutto entro i termini processuali che l'Ill.mo
Tribunale di Bologna vorrà concedere ai sensi di cui all'art. 183, VI comma, del codice di procedura civile.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L (d'ora innanzi ha agito in via Controparte_1 CP_1 monitoria davanti al Tribunale di Bologna nei confronti di (già al fine di Parte_1 Controparte_2 ottenere l'ingiunzione di pagamento dell'importo capitale di € 26.720,00 e degli interessi sino al saldo, nonché delle spese legali della procedura e degli accessori come per legge. Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda del ricorrente emettendo il decreto ingiuntivo n. 3792/2022, mentre ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività ex art. 642, comma 2, c.p.c.
pagina 2 di 15 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione domandando la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dello al risarcimento del danno da CP_1 lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. e al rimborso delle spese di lite. La parte opponente, in particolare, ha negato di aver mai conferito un incarico professionale all'odierna parte opposta, che – in tesi dell'opponente - avrebbe espletato la sua opera in favore della società Eurostands.
Si è costituito lo contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, CP_1 previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. La parte opposta, inoltre, ha a sua volta domandato la condanna di al risarcimento ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. e al rimborso delle spese di lite.
Con ordinanza del 27 febbraio 2023 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in pendenza del giudizio di opposizione, avanzata dalla parte opposta.
Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e produzioni documentali, il 13 giugno 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
2.
L'opposizione spiegata è fondata e merita di essere accolta per le seguenti ragioni di diritto.
Va premesso in termini generali che l'attività professionale eseguita dalla parte opposta – di cui l'odierna parte opponente non ha contestato l'espletamento, essendosi limitata a negare di aver conferito il relativo incarico professionale – è riconducibile alla fattispecie del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2222 ss. c.c.
Quanto al requisito formale (art. 1325, n. 4, c.c.), si tratta di un contratto che non esige la forma scritta ad substantiam. Sotto tale aspetto esso è pertanto qualificabile come contratto a forma libera e “a struttura debole”, essendo “strutturato dal legislatore sui tre elementi dell'accordo, della causa e dell'oggetto, senza alcun requisito di forma” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6459).
Rispetto alla fase che precede la stipula del contratto, l'art. 4, comma 9, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, pone a carico del professionista l'obbligo, prima o al più tardi al momento del conferimento dell'incarico professionale, di comunicare al cliente “il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e […] i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale” e di consegnare allo stesso un preventivo scritto che indichi “la misura del compenso […] con un preventivo di massima”. Tale disposizione prevede una regola di comportamento precontrattuale che il professionista è tenuto ad osservare nell'interesse del cliente, ma la sua violazione non è assistita da una sanzione specifica.
Pertanto, la mancanza del preventivo scritto non determina nessuna conseguenza sulla validità o sull'efficacia del contratto di consulenza, e nemmeno sulla debenza del compenso spettante al professionista, potendo tutt'al più rilevare in relazione ai seguenti aspetti – per così dire – collaterali: i) come ipotesi di responsabilità del professionista verso il cliente per violazione dei doveri di informazione;
ii) come ipotesi di illecito disciplinare del professionista;
iii) nel senso di rendere più difficile la prova del conferimento dell'incarico professionale e del contenuto del contratto, che, in difetto del preventivo scritto e di altre prove documentali dirette, potrà essere data solo per testimoni o per presunzioni. pagina 3 di 15 Con particolare riferimento all'ultimo aspetto menzionato al punto sub iii), la giurisprudenza ha affermato a più riprese che il conferimento dell'incarico per lo svolgimento di un'attività professionale
“non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti
e potendo il giudice […] tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto” in applicazione dell'art. 2721, comma 2, c.c. (così Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n.
4705; in termini analoghi Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 12 febbraio 2020, n. 3506; Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 2018, n. 29614; Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 14 febbraio 2017, n. 3968; Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2319).
Ciò premesso, nel caso di specie i principi che ai sensi dell'art. 2697 c.c. governano il riparto dell'onere probatorio pongono a carico dello quale attore in senso sostanziale nel presente CP_1 giudizio, la dimostrazione del diritto di credito vantato nei confronti di (già Parte_1 CP_2
sia nell'an (il titolo) che nel quantum (l'ammontare).
[...]
Sul punto, con riferimento alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, il costante orientamento della giurisprudenza afferma che il professionista che agisce in giudizio per il pagamento del compenso dovuto deve fornire la duplice prova del conferimento dell'incarico ricevuto e dello svolgimento dell'attività professionale richiesta: più nel dettaglio “incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (così Cass. civ., Sez. II, ord., 20 agosto 2019, n. 21522; analogamente Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 22 gennaio 2021, n. 1421 Cass. civ., Sez. II, 20 aprile 2006, n. 9254; Cass. civ., Sez. II, 12 febbraio 2004, n. 2701).
L'attività professionale eseguita dalla parte opposta non è stata contestata dall'odierna parte opponente;
pertanto, rispetto a tale aspetto trova applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.. La stessa parte opponente ha, di contro, esplicitamente e specificamente contestato di aver conferito un incarico professionale allo e, quindi, che la predetta attività sia stata CP_1 svolta nel suo interesse. Se dunque l'espletamento dell'incarico professionale non è contestato, è contestato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale da parte dell'odierna opponente (già
[...]
e conseguentemente la sua legittimazione passiva della domanda di condanna del CP_2 compenso per le prestazioni professionali svolte dal Dott. CP_1
Quanto al profilo contestato dell'avvenuto conferimento dell'incarico, la prova richiesta in capo allo non può ritenersi soddisfatta, in mancanza di produzione di prove scritte, quali un CP_1 preventivo o una lettera di conferimento dell'incarico professionale.
Neppure tale prova è desumibile dalla parcella corredata del giudizio di congruità del
[...] di LA (doc. 8 ricorso per decreto Controparte_3 ingiuntivo), avendo la stessa una valenza probatoria limitata al solo giudizio monitorio. Invero, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione, “la parcella corredata del parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione”
(così Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 15 gennaio 2018, n. 712, confermata anche da Cass. civ., Sez. Un., 8
pagina 4 di 15 luglio 2021, n. 19427; in termini analoghi Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 18 giugno 2018, n. 15930; Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2005, n. 18775).
Inoltre, l'esame della documentazione allegata dalle parti e le risultanze delle prove orali espletate non consentono di ritenere provato che la prestazione professionale del Dott. è stata svolta su CP_1 incarico e nell'interesse della parte opponente (già . Controparte_2
In particolare, dal materiale probatorio acquisito si evince che, durante la prima metà del 2019, veniva avviata, tra le società (ora ed entrambe operanti nel Controparte_2 Parte_1 Controparte_4 settore degli allestimenti fieristici, una trattativa per la stipula di due contratti: un contratto di collaborazione commerciale (cd. joint venture) e un contratto di sottoscrizione di aumento di capitale sociale e di opzione d'acquisto di quote societarie. In tale fase, la stesura delle bozze contrattuali veniva negoziata, per conto delle società coinvolte, da diverse figure professionali, sia interne che esterne alle rispettive strutture organizzative.
Il primo incontro tra gli esponenti di e di avveniva durante una Controparte_2 Controparte_4 riunione presso gli uffici del Gruppo Bologna ER il 23 marzo 2019 – preceduta dalla condivisione di un accordo di riservatezza tra lo e il Dott. amministratore delegato di CP_1 Persona_1
Bologna ER S.p.A. (cfr. doc. 2 p. opposta). In tale circostanza, il Dott. incontrava il Dott. CP_1
e il Dott. (allora amministratore delegato di per discutere Per_1 Testimone_1 Controparte_4 in merito al progetto di acquisizione di e il Dott. veniva incaricato dal Dott. Controparte_4 CP_1 di realizzare una presentazione in slides del progetto di tale operazione, da sottoporre al Per_1 consiglio di amministrazione del Gruppo Bologna ER per la relativa delibera nella riunione prevista per l'11 aprile 2019 (cfr. doc. 3 p. opposta).
Lo ha rappresentato che l'incontro di marzo 2019 non era la prima occasione di CP_1 collaborazione con il Gruppo Bologna ER, avendo in passato svolto vari incarichi professionali per conto di alcune società del Gruppo, come BolognaER Cosmoprof S.p.A. e Bologna Congressi S.p.A.
(cfr. doc. 1 p. opposta e doc. 11 p. opponente). Ha sostenuto che proprio l'abitualità dei rapporti tra le parti ha reso superfluo emettere un preventivo scritto per ogni singola pratica affidatagli. Quest'ultimo aspetto è stato invece contestato da che ha esposto come il proprio modus operandi Controparte_2 non potesse prescindere dal previo conferimento di un incarico professionale espresso ai propri consulenti (cfr. doc.ti 9 e 10 p. opponente).
Di seguito a quello poc'anzi indicato avveniva tra le parti un altro incontro all'interno degli uffici di
[...] nel maggio 2019. Tuttavia, le modalità di svolgimento di tale riunione sono state CP_2 rappresentate in termini differenti dalle parti.
Secondo la ricostruzione fattuale della vicenda descritta dalla parte opponente, all'incontro erano presenti – nell'interesse di e, più in generale, del Gruppo Bologna ER – l'Ing. Controparte_2
(amministratore delegato di assieme all'Avv. Alessandra de la Persona_2 Controparte_2
Ville sur LO (responsabile dell'ufficio legale di Bologna ER S.p.A.) e – nell'interesse di CP_4
– il Dott. accompagnato dal Dott. che interveniva quale suo professionista di
[...] Tes_1 CP_1 fiducia. Quest'ultima circostanza, in particolare, è stata riferita in sede di esame testimoniale sia dal
Dott. sia dall'Avv. de la Ville sur LO. Il primo, pur non ricordando la data precisa Per_1 dell'incontro, ha riferito che all'epoca dei fatti lo lavorava per conto del Dott. CP_1 Tes_1
(in qualità di A.D. di . La seconda, invece, ha spiegato che la riunione in questione era Controparte_4
pagina 5 di 15 stata convocata perché il Dott. era alla ricerca, nell'interesse dei suoi clienti, ossia CP_1 CP_4
e gli esponenti della famiglia di un partner commerciale che fosse interessato a sostenere la
[...] CP_5 continuità operativa della predetta società e in seguito ad acquistare una partecipazione al capitale sociale della stessa. La medesima testimone ha altresì aggiunto che il Dott. non aveva ricevuto CP_1 nessun incarico professionale da parte di e che gli unici professionisti esterni di cui si Controparte_2 avvaleva la predetta società erano l'Avv. Sante Ricci e l'Avv. Francesca Rogai dello Studio NCTM di
Roma.
In base alla diversa ricostruzione dei fatti di causa prospettata dalla parte opposta, alla riunione del maggio 2019 partecipavano – per – l'Ing. nonché il Dott. e il suo Controparte_2 Per_2 CP_1 collaboratore di Studio Dott. e – per – il Dott. Queste Persona_3 Controparte_4 Tes_1 circostanze sono state dichiarate dallo stesso Dott. in sede di esame testimoniale, il quale, dopo Tes_1 aver negato che all'incontro fosse presente l'Avv. de la Ville sur LO, ha precisato che il Dott. CP_1 giungeva alla riunione da sé e che vi prendeva parte non già in qualità di professionista di fiducia di bensì come consulente di Lo stesso testimone ha aggiunto che Controparte_4 Controparte_2 all'incontro in questione era presente anche il Dott. e che il consulente esterno incaricato di Per_1 seguire nella trattativa contrattuale – peraltro in quella circostanza non presente – era Controparte_4 tale Avv. Stradella di LA. Ancora, siffatto svolgimento dei fatti ha trovato riscontro anche nell'esame testimoniale del Dott. egli ha confermato che alla riunione non era presente l'Avv. Per_3 de la Ville sur LO e che il Dott. vi partecipava in qualità di professionista del Gruppo Bologna CP_1
ER, poiché il Dott. gli aveva chiesto di preparare alcune slides del progetto di acquisizione Per_1 di da presentare al consiglio di amministrazione di Bologna ER S.p.A.. Controparte_4
Nelle settimane a seguire iniziava un fitto scambio di e-mail e di bozze di accordi contrattuali tra gli esponenti di e quelli di per definire i termini dei contratti. In tali Controparte_2 Controparte_4 interlocuzioni erano coinvolti altresì i rispettivi legali esterni delle due società: per gli Controparte_2 avvocati Ricci e Rogai dello Studio NCTM di Roma, per l'Avv. Massimo Pellizzato e Controparte_4
l'Avv. Umberto Stradella. Lo scambio di messaggi proseguiva fino al momento della stipula dei due contratti, avvenuta verso la fine del luglio 2019.
Di seguito si riportano gli snodi essenziali della corrispondenza tramite e-mail.
Il 14 giugno 2019 l'Avv. de la Ville sur LO riceveva dal Dott. una bozza della lettera d'intenti CP_1 Cont Co (cd. relativa alla partnership commerciale tra ed dallo stesso CP_2 Controparte_4 revisionata, che sosteneva di avervi apportato alcuni emendamenti in base alle indicazioni ricevute da
Bologna ER (cfr. doc. 1 p. opponente e doc. 4 p. opposta). Il successivo 17 giugno 2019 l'Avv. de la
Ville sur LO inoltrava al Dott. un'altra bozza della lettera d'intenti, dopo aver modificato CP_1 Co alcuni contenuti della versione precedente ritenuti contrari agli interessi di (cfr. doc. 2 CP_2
p. opponente). Lo stesso giorno, il Dott. rispondeva l'Avv. de la Ville sur LO manifestandole CP_1 il proprio dissenso in ordine ad alcune modifiche apportate (cfr. doc. 3 p. opponente).
Il 4 luglio 2019 il Dott. trasmetteva una minuta del contratto di joint venture tra CP_1 Controparte_2 ed all'Ing. e all'Avv. de la Ville sur LO, precisando che il documento gli era Controparte_4 Per_2 stato precedentemente inviato dai legali della famiglia e che egli vi aveva apportato delle CP_5
“revisioni che recepiscono l'orientamento di Bologna ER” (cfr. doc. 4 p. opponente); revisioni che – ha sottolineato parte opponente - si erano limitate ad una revisione formale del testo. Dopodiché, l'8 luglio 2019 l'Avv. de la Ville sur LO inoltrava al Dott. una nuova minuta del contratto di joint CP_1
pagina 6 di 15 venture che recepiva alcune modifiche da lei concordate con l'Ing. e ritenute necessarie “per Per_2 rendere l'accordo accettabile da parte di , poiché la versione precedente proposta dal CP_2
Dott. conteneva troppe clausole ritenute svantaggiose per (cfr. doc. 5 p. CP_1 Controparte_2 opponente).
Nei giorni seguenti il Dott. intratteneva una fitta corrispondenza con la compagine di CP_1
il cui contenuto – presentato dalla parte opposta come un'ordinaria attività di messa Controparte_4 in relazione delle parti della trattativa – invero denota una certa attenzione verso gli interessi della medesima e dei suoi soci. Controparte_4
Il 10 luglio 2019, poco dopo aver ricevuto l'ultima versione del contratto di joint venture revisionata dall'Avv. de la Ville sur LO, il Dott. la inoltrava all'Avv. Stradella – nonché per conoscenza CP_1 al Dott. all'Avv. Pellizzato, ad alcuni esponenti della famiglia ad altri consulenti di Tes_1 CP_5
e all'attestatore del piano di concordato Dott.ssa – Controparte_4 Persona_4 rappresentandogli che esso recepiva le “revisioni negoziate con Bologna ER”; gli riferiva, inoltre, di aver predisposto le bozze degli altri contratti necessari per attuare il rifinanziamento di CP_4
includendo un'opzione di vendita (cd. put option) a favore della famiglia della sua quota di
[...] CP_5 minoranza di che sarebbe residuata dopo la sottoscrizione dell'aumento del capitale Controparte_4 sociale da parte di e soggiungeva che era dunque necessario acquisire il “previo Controparte_2 CP_ consenso della famiglia per la put option” (cfr. doc. 6 p. opponente).
Ancora, il 12 luglio 2019, alle 10.07, l'Avv. de la Ville sur LO veniva messa al corrente dal Dott. delle osservazioni dalla Dott.ssa circa la necessità, al fine del buon esito del CP_1 Per_4 concordato preventivo “in bianco”, di assicurare un aumento del capitale sociale di Controparte_4 disancorato dagli indici reddituali della società e determinato in misura fissa pari almeno a euro
3.500.000,00 (cfr. doc. 6 p. opponente). Il sopraggiungere di tale esigenza, mai rappresentata prima nel corso della trattativa e nemmeno discussa con gli esponenti di rendeva urgente Controparte_2
l'assistenza dei consulenti legali esterni della società; quindi l'Avv. de la Ville sur LO avviava una corrispondenza parallela con gli avvocati Ricci e Rogai dello Studio NCTM di Roma, tenendoli costantemente aggiornati sull'andamento della trattativa contrattuale (cfr. doc.ti 7, 8, 12, 13, 14, 20 e 21
p. opponente). Sempre il 12 luglio 2019, alle 19.57, l'Avv. de la Ville sur LO rispondeva a un messaggio del Dott. che si era dichiarato disponibile “congiuntamente al dr. a CP_1 Tes_1 incontrare gli esponenti di essendo stato a sua volta contattato dai consulenti legali di Controparte_2 per “condividere alcuni principi con BolognaER” indispensabili al buon esito del Controparte_4 piano di concordato preventivo “in bianco” (cfr. doc. 12 p. opponente). Il 23 luglio 2019 l'Avv. de la Ville sur LO riceveva – prima dalla Dott.ssa dello e Per_5 CP_1 più tardi dal Dott. – alcuni documenti destinati a già visti e approvati dal Dott. CP_1 Controparte_2
(cfr. doc. 13, 14 e 15 p. opponente). Sugli stessi vi era stato un precedente confronto tra il Tes_1
Dott. e l'Avv. Pellizzato, al quale il primo li aveva sottoposti per acquisire il “consenso per CP_1 Cont l'invio a e poter accelerare le loro osservazioni e la firma dell'accordo” (cfr. doc. 4 ricorso per decreto ingiuntivo). Peraltro, le bozze dei contratti trasmessi prevedevano l'accennata opzione di vendita (cd. put option) a favore della famiglia che si palesava contraria agli interessi di CP_5 [...]
come rilevato sia dal l'Avv. de la Ville sur LO che dall'Avv. Rogai (cfr. doc. 13 e 14 p. CP_2 opponente). Pertanto, l'indomani l'Avv. de la Ville sur LO replicava ai suddetti invii rappresentando al Dott. previa “intesa con il Dott. (A.D. della holding Bologna ER S.p.A.), che CP_1 Per_1 non avrebbe accettato l'opzione di vendita a favore della famiglia (cfr. doc. 16 p. Controparte_2 CP_5
pagina 7 di 15 opponente). Quindi, il 25 luglio 2019 il Dott. dopo aver replicato ad alcune osservazioni CP_1 dell'Avv. de la Ville sur LO, si dichiarava disponibile a rivedere il patto d'opzione per modificarlo in opzione d'acquisto (cd. call option) a favore di in conformità alla volontà Controparte_2 manifestatagli dall'Ing. per conto della predetta società (cfr. doc. 17 p. opponente). Tale Per_2 modifica veniva però concretamente realizzata dall' Avv. de la Ville sur LO insieme ai consulenti legali esterni dello Studio NCTM di Roma – i quali non nascondevano al proprio cliente CP_2 di nutrire una certa perplessità e diffidenza sull'operato dello indicato come
[...] CP_1
“controparte” della trattativa – e il 26 luglio 2019 il Dott. ne veniva prontamente informato (cfr. CP_1 doc.ti 18, 20, 21, 24 e 25 p. opponente).
Dopo tutto ciò, alla fine del luglio 2019 le parti portavano a completamento la trattativa contrattuale;
Co quindi, gli esponenti di e di si incontravano per la sottoscrizione dei CP_2 Controparte_4 contratti (cd. fase di closing).
Al termine dell'attività espletata, in data 1° agosto 2019, lo trasmetteva a CP_1 CP_2
l'avviso di parcella n. 213 del 30 luglio 2019 contenente l'elenco dettagliato delle attività svolte
[...] per l'assistenza a suo favore nella trattativa con e ne domandava il pagamento. Controparte_4 [...]
nonostante l'assenza di contestazioni circa l'operato del Dott. e i vari solleciti CP_2 CP_1 ricevuti, non versava il saldo richiesto (cfr. doc.ti 1, 2, 5, 6, 7 e 8 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), limitandosi solo a chiedere chiarimenti in merito alla pretesa avanzata dallo CP_1 con e-mail del 10 marzo 2020 (doc. 19 p. opponente) spedita dal Dott. al Dott. ma da Per_2 Tes_1 quest'ultimo non riscontrata. Lo stesso Dott. con missiva del 31 ottobre 2022 inviata al Dott. Tes_1 in risposta ad una sua richiesta, rappresentava di non aver ricevuto la predetta e-mail del Dott. CP_1
e affermava che “l'incarico era stato conferito da Bologna Fiera, il dr. e l'ing. Per_2 Per_1 avendo confermato verbalmente l'incarico allo durante la riunione di Bologna Per_2 CP_1 nel luglio 2019” (cfr. doc. 5 p. opposta). Di tale circostanza il Dott. ha dato conferma anche Tes_1 nell'esame testimoniale.
Dalla ricostruzione sopra svolta deve concludersi come gli elementi – documentali, testimoniali e presuntivi – dedotti in giudizio dallo non siano idonei a dimostrare il conferimento di un CP_1 incarico professionale da parte di (già . Parte_1 Controparte_2
A tal proposito non risulta, infatti, condivisibile la tesi sostenuta dallo incentrata, da un CP_1 lato, sull'enfatizzazione del ruolo rivestito dal Dott. e da Bologna ER S.p.A. nell'ambito Per_1 della trattativa contrattuale BF Servizi S.r.l.-Eurostands S.r.l.; dall'altro lato, sul rilievo che la corretta e diligente esecuzione dell'incarico di consulenza rendeva necessario compiere attività (come redigere documenti, partecipare a riunioni e scambiare e-mail) in relazione alle quali era indispensabile avere un confronto anche con la controparte (nella specie Eurostands) del proprio cliente. Si tratta peraltro di argomenti non condivisibili, essendo il primo infondato in punto di fatto ed errato in punto di diritto, e il secondo non adeguatamente suffragato in punto di fatto dalle risultanze istruttorie.
In particolare, lo ha sostenuto che il conferimento di un incarico professionale a suo CP_1 favore da parte di può essere desunto dai seguenti elementi: i) l'esistenza di un Controparte_2 rapporto di collaborazione pluriennale tra il Gruppo Bologna ER (rectius: alcune delle società del
Gruppo) e lo ii) l'interesse dimostrato dal Dott. – in qualità di A.D. di CP_1 Per_1
Bologna ER S.p.A. – all'operazione di acquisizione di da parte di Controparte_4 Controparte_2
pagina 8 di 15 come evincibile dalla sua richiesta al Dott. di predisporre delle slides per esporre tale progetto CP_1 al consiglio di amministrazione di Bologna ER S.p.A., nonché la sua frequente presenza in copia conoscenza nelle conversazioni intrattenute tra le parti;
iii) la posizione occupata dal Dott. Per_1 nell'organigramma del Gruppo Bologna ER, il quale – come A.D. della holding Bologna ER S.p.A., detentrice dell'intero capitale sociale di (ora – era titolare di un Controparte_2 Parte_1 potere di rappresentanza generalizzato che lo autorizzava, anche nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 ss. c.c., a impegnare direttamente sul piano contrattuale le singole società controllate appartenenti al Gruppo, tra cui Controparte_2
Quanto ai punti sub i) e ii) basta rilevare che le circostanze dedotte dalla parte opposta non sono sufficienti, nemmeno come semplici indizi, ad assolvere al proprio onere probatorio.
In primo luogo, lo ha prodotto a sostegno del proprio assunto solo due fatture (cfr. doc. 1 CP_1
p. opposta) indirizzate a un'altra società del Gruppo Bologna ER (ossia BolognaER Cosmoprof
S.p.A.), che è un soggetto giuridico autonomo e diverso da Anche l'ulteriore Controparte_2 documentazione rinvenibile tra le produzioni della parte opponente (cfr. doc. 11 p. opponente) fa riferimento solo a precedenti rapporti contrattuali, peraltro non recenti, intrattenuti tra lo CP_1
e società del Gruppo Bologna ER diverse da (nella specie ancora BolognaER Controparte_2
Cosmoprof S.p.A. e Bologna Congressi S.p.A.). Pertanto, non vi è alcuna prova che in passato
[...] abbia conferito qualche incarico professionale all'odierna parte opposta;
né una simile CP_2 prova può essere desunta dal fatto che degli incarichi professionali siano stati affidati da altre società del medesimo Gruppo, poiché in ogni caso ciò non basterebbe a estendere il rapporto contrattuale all'intero Gruppo o comunque alle altre società che lo compongono. Nemmeno è stata dimostrata l'effettiva durata pluriennale della collaborazione professionale tra lo e le società del CP_1
Gruppo Bologna ER, tenuto conto che la documentazione versata in atti si riferisce unicamente a delle prestazioni eseguite nel 2015 e 2016 e che la parte opposta, a dispetto di quanto sostenuto, non ha prodotto né lettere d'incarico, né preventivi, né infine fatture più recenti.
In secondo luogo, il coinvolgimento del Dott. nella trattativa contrattuale BF Servizi S.r.l.- Per_1
Eurostands S.r.l. non ha necessariamente il significato univoco che gli viene ascritto dalla parte opposta. Esso è piuttosto giustificabile in base al fatto che, all'esito dell'operazione di acquisizione di da parte di la struttura complessiva del Gruppo Bologna ER Controparte_4 Controparte_2 avrebbe subito un'aggiunta rilevante, venendosi a configurare – almeno quanto ai rapporti tra la holding Bologna ER S.p.A. e le società ed – come gruppo Controparte_2 Controparte_4 societario verticale “a catena”. Invero, Bologna ER S.p.A. – di cui il Dott. era ed è Per_1 CP_8 deteneva il 100% di (cfr. doc. 9 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), che a sua Controparte_2 volta avrebbe dovuto acquistare una partecipazione totalitaria o comunque ampiamente maggioritaria di Giova altresì osservare che la condotta del Dott. non si è caratterizzata Controparte_4 Per_1 per una partecipazione attiva e costante alla trattativa negoziale tra le due società: come riconosciuto anche dalla parte opposta, lo stesso si è limitato a chiedere al Dott. delle slides per illustrare CP_1
l'operazione al Consiglio di amministrazione della holding del Gruppo e a tenersi aggiornato sull'andamento dei negoziati, ricevendo in copia conoscenza i documenti e le osservazioni che si scambiavano le parti. Tale contegno si giustifica per la sua qualità di amministratore delegato della holding del gruppo e non esorbita dai compiti di gestione della società capogruppo.
pagina 9 di 15 Quanto invece al punto sub iii), si deve rilevare che l'attività di direzione e coordinamento di società di cui agli artt. 2497 ss. c.c., quand'anche ritenuta sussistente, non determina gli effetti giuridici che parte opposta pretende di attribuirgli.
Ancorché il fenomeno dei gruppi societari si caratterizzi per l'unità del risultato economico perseguito, va tenuto presente che il gruppo di società non è, in quanto tale, un soggetto di diritto a sé stante, autonomo e distinto dalle singole società che lo compongono;
né tantomeno l'inclusione di più società all'interno dello stesso gruppo comporta la perdita della loro soggettività giuridica a vantaggio della costituzione di una nuova “soggettività giuridica complessiva” del gruppo, con conseguente degradazione delle singole società a meri organi di quest'ultimo. All'opposto, ciascuna società appartenente al medesimo gruppo è titolare di una propria soggettività giuridica, distinta da quella delle altre società del gruppo, ed è altresì titolare di un patrimonio autonomo con il quale risponde in proprio delle obbligazioni contratte (cfr. Trib. LA, Sez. spec. impr., 7 maggio 2019).
Quanto appena osservato resta fermo anche nell'ipotesi in cui, all'interno del gruppo societario, la holding eserciti un'attività di direzione e coordinamento sulle singole società operative. Al riguardo, la giurisprudenza di merito è orientata nel senso di ritenere che l'attività di direzione e coordinamento costituisce un'attività di fatto che si concretizza in una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei a incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale e commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali (cfr. Trib. Bologna, 9 ottobre 2018; Trib. Torino, Sez. I, 16 febbraio 2015; Trib. Mantova, Sez.
II, 16 ottobre 2014; Trib. LA, 10 luglio 2014). Detta attività, in concreto, si configura come un potere di ingerenza e si esplica attraverso un flusso costante di istruzioni impartite alla società eterodiretta, che successivamente devono essere riprodotte in decisioni dei suoi organi. Ne consegue che l'attività di direzione e coordinamento di società non può mai dar luogo, da parte della società che la esercita, ad una sostituzione nell'attività giuridica della società eterodiretta: pur subendo l'ingerenza della società controllante, quest'ultima continua ad agire attraverso i propri organi sociali, la cui intermediazione è indispensabile per trasporre in atti giuridici vincolanti le direttive ricevute dalla società controllante. Va conseguentemente affermata l'impossibilità per la società capogruppo, esercitante poteri di direzione e coordinamento, di impegnare direttamente sul piano contrattuale le singole società controllate del gruppo. Diversamente opinando, gli organi della società eterodiretta sarebbero completamente svuotati delle loro funzioni.
Nel caso di specie, il Dott. non ha mai ricoperto alcuna posizione gestoria all'interno di Per_1 [...]
e non ha mai avuto la titolarità dei poteri di rappresentanza necessari per impegnare tale CP_2 società nei confronti dei terzi (cfr. doc. 9 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo). Pertanto egli non avrebbe potuto conferire direttamente nessun incarico professionale allo Studio in nome e per CP_1 conto di D'altro canto, non è stata fornita nessuna prova che la holding Bologna ER Controparte_2
S.p.A. – in ipotesi per il tramite del Dott. – abbia imposto a di attribuire un Per_1 Controparte_2 incarico di consulenza allo né che abbia recepito tale indicazione in una CP_1 Controparte_2 lettera d'incarico o in diverso atto di valenza negoziale.
Lo ha poi affermato che il conferimento di un incarico professionale a suo favore da CP_1 parte di può ritenersi dimostrato in base ai documenti – depositati dalla parte opponente e Parte_1 dalla parte opposta – che attestano le numerose attività di assistenza e consulenza compiute dallo
Studio stesso. In particolare esso richiama: i) lo scambio di e-mail tra, da un lato, il Dott. e gli CP_1
pagina 10 di 15 altri collaboratori dello e, dall'altro lato, gli esponenti e i consulenti esterni delle società
CP_1 ed ii) la qualificazione dell'attività di redazione e rettifica delle Controparte_2 Controparte_4 bozze contrattuali svolta dal Dott. come apporto di competenze diversificate e non
CP_1 sovrapponibili a quelle degli altri professionisti e consulenti che hanno seguito nella Controparte_2 trattativa contrattuale;
iii) l'e-mail del 31 ottobre 2022 inviata al Dott. dal Dott. (il cui
CP_1 Tes_1 contenuto è stato ribadito in sede di esame testimoniale), con cui quest'ultimo ha dichiarato di essere a conoscenza che all'epoca dei fatti l'incarico professionale ara stato conferito allo da
CP_1 [...]
Controparte_2
Si deve rilevare che il significato che la parte opposta ritiene di trarre delle evidenze probatorie addotte a sostegno delle proprie ragioni è incompatibile non solo con il contenuto sostanziale delle e-mail provenienti dal Dott. ma anche con quello delle bozze contrattuali dallo stesso redatte, CP_1 revisionate o trasmesse – direttamente oppure mediante suoi collaboratori – a oltre Controparte_2 che con il complessivo contegno che egli ha mantenuto durante la trattativa contrattuale BF Servizi
S.r.l.-Eurostands S.r.l.. Per un verso, infatti, i fatti rappresentati dalla parte opposta non risultano forniti dei caratteri della gravità, precisione e concordanza necessari al fine di dimostrare in via presuntiva il conferimento di un incarico professionale da parte di Per altro verso, all'esito dell'attività Parte_1 istruttoria sono state accertate altre circostanze che connotano in termini ambigui e non univoci l'operato dello CP_1
In primo luogo, dal tenore di alcuni messaggi inviati dal Dott. risulta che, dapprima, egli si CP_1 interfacciava con sia per discutere le bozze contrattuali che per conoscere le Controparte_4 disponibilità dei suoi esponenti in vista delle successive riunioni;
dopodiché, solo in un secondo momento, si metteva in contatto con La parte opposta non ha adeguatamente spiegato Controparte_2 in che modo un siffatto comportamento possa denotare un'attività di consulenza professionale realizzata nell'interesse di posto che in varie occasioni quest'ultima era destinataria di Controparte_2 bozze contrattuali sulle quali il Dott. era già intervenuto senza essere stata prima interpellata sul CP_1 punto dal professionista. Il ruolo del Dott. come referente della Eurostands si evince dalla CP_1 corrispondenza prodotta, in particolare:
i) e-mail del 4 luglio 2019, con cui il Dott. inviava all'Ing. e all'Avv. de la Ville CP_1 Per_2 sur LO una minuta del contratto di joint venture trasmessagli in precedenza dai legali della famiglia
(cfr. doc. 4 p. opponente); CP_5
ii) e-mail del 10 luglio 2019, con cui il Dott. rappresentava agli esponenti e ai CP_1 professionisti di nonché ai suoi soci di maggioranza, che le bozze contrattuali Controparte_4 avevano subito delle “revisioni negoziate con Bologna ER”, che egli intendeva proporre una rettifica aggiuntiva alla proposta di Bologna ER e che, prima di procedere alla sottoscrizione dei contratti da lui predisposti da sottoscriversi contestualmente all'accordo commerciale, era necessario acquisire il CP_
“previo consenso della famiglia per la put option” (cfr. doc. 6 p. opponente);
iii) e-mail del 12 luglio 2019 inoltrata all'Avv. de la Ville sur LO dal Dott. nella quale CP_1 scriveva “Siamo disponibili congiuntamente al dr. ad un incontro presso i Vostri uffici lunedì Tes_1
15 luglio nel primo pomeriggio per valutare insieme come procedere” (cfr. doc. 12 p. opponente) ed a cui il legale rispondeva riferendo che avrebbero esaminato la documentazione con i “loro” legali esterni;
iv) e-mail del 22 luglio 2019, con cui il Dott. inoltrava all'Avv. Pellizzato (che operava su CP_1 Cont incarico di Eurostands) alcuni documenti e scriveva altresì “Attendo Vostro consenso per l'invio a pagina 11 di 15 e poter accelerare le loro osservazioni e la firma dell'accordo” (cfr. doc. 4 ricorso per decreto ingiuntivo)
v) e-mail del 26 luglio 2019 dell' Avv. de la Ville sur LO al Dott. in cui è palese che il CP_1 legale si rivolge al professionista quale referente della società controparte, come si evince dal tenore della missiva (“Per il resto, confermo la nostra posizione… possiamo lasciare il wording come da
Vostra proposta” – doc. 18 opponente).
In secondo luogo, si deve rilevare quanto segue: da un lato, le conversazioni tra l'Avv. de la Ville sur
LO e gli avvocati dello Studio NCTM di Roma (consulenti legali esterni di sono Controparte_2 sempre state tenute riservate e mai portate a conoscenza dello dall'altro lato, tra tutti i CP_1 documenti acquisiti non vi sono conversazioni tra il Dott. e gli avvocati dello Studio NCTM di CP_1
Roma, mentre, per contro, vi sono numerose conversazioni tra il Dott. e gli avvocati Pellizzato e CP_1
Stradella (consulenti legali esterni di e della famiglia . Anche tale circostanza si Controparte_4 CP_5 palesa difficilmente conciliabile con ciò che asserisce la parte opposta. Non è dato comprendere per quale ragione lo non avesse nessuna corrispondenza con i consulenti legali della società CP_1 indicata come sua cliente e perché, all'opposto, comunicasse abitualmente con i consulenti legali della società additata come controparte.
Infine, la vicenda concernente la negoziazione del patto d'opzione delle quote di è Controparte_4 emblematica di come lo non si sia attivato per negoziare delle condizioni contrattuali CP_1 favorevoli a Invero, la predisposizione dell'opzione di vendita (cd. put option) a Controparte_2 favore della famiglia è riconducibile proprio ad un'iniziativa del Dott. che, il 10 luglio CP_5 CP_1
2019 delle 13.06, scriveva alla compagine Eurostands S.r.l.-famiglia “Ho altresì approntato i CP_5 CP_ seguenti contratti che, previo consenso della famiglia per la put option della partecipazione post aumento di capitale (20% o 40%?), dovranno necessariamente essere sottoscritti contestualmente alla firma dell'accordo commerciale” (cfr. doc. 6 p. opponente). Conviene qui notare che la contrarietà dell'operato del Dott. all'interesse di può essere apprezzata rilevando che, sul CP_1 Controparte_2 piano tecnico-giuridico, una siffatta opzione avrebbe posto la predetta società in una posizione di
“soggezione passiva” rispetto alla volontà dei soci riservando a questi ultimi il diritto potestativo CP_5 di vendere (a le loro quote residue di (cfr. art. 2 “bozza OPZIONE Controparte_2 Controparte_4
DI VENDITA” di cui al doc. 6 p. opponente). Ciò trova conferma nelle successive conversazioni intercorse tra le parti, laddove i consulenti interni ed esterni di evidenziavano la Controparte_2 necessità di non avere “nessun impegno se non un opzione d'acquisto” (cfr. doc. 13 p. opponente) e che doveva essere prevista “solo opzione call per noi” (cfr. doc. 14 p. opponente), per poi comunicare in CP_ modo tassativo al Dott. che “D'intesa con il Dott. l'opzione put in favore dei è CP_1 Per_1 da rigettare in toto” (cfr. doc. 16 p. opponente). Vieppiù, a seguito di tale rilievo i consulenti di
[...] provvedevano in proprio a modificare la clausola in questione, sostituendola con una CP_2 speculare opzione d'acquisto (cd. call option) a favore di Dal tono delle interlocuzioni Controparte_2 intercorse tra i professionisti di in questo frangente è evidente che essi si collocavano Controparte_2 su una posizione opposta a quella patrocinata dallo infatti, scrivevano: “Sulla call ok CP_1 Cont invertire opzione a favore di ma il contratto lo cambiamo noi in questo senso (non .)” (cfr. CP_1 doc. 20 p. opponente) e “come richiesto ho modificato l'opzione put in opzione call […]. Detto ciò, ci preme sottolineare che nutriamo non poche perplessità su queste richieste della controparte (e, trattandosi, di queste perplessità aumentano)” (cfr. doc.ti 21 e 24 p. opponente). CP_1
pagina 12 di 15 Ancora, le prime bozze della lettera d'intenti (cd. LOI) e del contratto di joint venture stese dallo CP_1 prevedevano alcune clausole contrarie all'interesse di Tali circostanze
[...] Controparte_2 venivano rilevate dall'Avv. de la Ville sur LO, che in risposta al Dott. scriveva, quanto alla CP_1 prima, “trasmetto il testo con alcune proposte di modifica necessarie a rendere lo stesso sottoscrivibile da parte di (cfr. doc. 2 p. opponente) e, quanto alla seconda, “D'intesa con l'Ing. CP_2 Per_2 abbiano apportato alcune modifiche per rendere l'accordo accettabile da parte di (cfr. CP_2 doc. 5 p. opponente).
Da ultimo, si deve notare che le affermazioni del Dott. – contenute nella missiva del 31 ottobre Tes_1
2022 (cfr. doc. 5 p. opposta) e ripetute dallo stesso in sede di esame testimoniale – circa il conferimento dell'incarico professionale allo da parte di non appaiono attendibili in CP_1 Parte_1 quanto ambigue, generiche e non circostanziate. Egli si è limitato ad indicare che “l'incarico era stato conferito da Bologna Fiera”, senza però spiegare in che modo fosse venuto a conoscenza di tale circostanza. Inoltre, nel menzionare il soggetto che aveva attribuito l'incarico allo lo CP_1 stesso testimone dapprima – con la cennata e-mail – ha fatto un riferimento vago a “Bologna Fiera”
(rispetto al quale non è chiaro se egli intendesse riferirsi a a Bologna ER S.p.A. o al Controparte_2
Gruppo Bologna ER nel suo complesso) e solo in un secondo momento – nell'esame testimoniale – ha indicato senza esitazioni “Bologna ER Servizi”, mostrando una precisione addirittura maggiore di quella avuta in precedenza. Va altresì evidenziato che quest'ultimo, nel suo messaggio, ha accennato ad un incarico proveniente congiuntamente dal Dott. e dall'Ing. quasi come se costoro Per_1 Per_2 avessero agito in rappresentanza del medesimo soggetto, indicato poco prima in “Bologna Fiera”: si tratta di un elemento che getta ulteriore incertezza sulla circostanza riferita. Nemmeno va trascurato che la missiva de qua è stata inviata dopo oltre tre anni dalla chiusura della trattativa CP_2 [...]
e che, pur tralasciando il tono colloquiale che traspare dal messaggio, non è dato Controparte_4 sapere – in quanto non prodotta – quale fosse la richiesta dello a cui ha risposto il Dott. CP_1
Tes_1
A compromettere l'attendibilità della deposizione del teste Dott. concorre anche un'altra Tes_1 circostanza. Se lo avesse operato come professionista di fiducia di ciò CP_1 Controparte_2 vuol dire che il Dott. si sarebbe presentato da solo all'incontro del maggio 2019 per Tes_1 rappresentare gli interessi di mentre la controparte avrebbe potuto Controparte_4 Controparte_2 contare sulla presenza di ben tre persone quali il Dott. il Dott. e il Dott. (o Per_1 Per_2 CP_1 addirittura di quattro persone, se si ritiene più attendibile la testimonianza dell'Avv. de la Ville sur
LO). Pur senza mettere in dubbio la buona fede del testimone, essendo comprensibile che a distanza di tempo egli non abbia più un ricordo nitido dei fatti di causa, appare tuttavia poco verosimile che il
Dott. si sia presentato da solo, senza il supporto di alcun professionista, per discutere assieme Tes_1
a tutta la compagine di e del Gruppo Bologna ER del progetto di acquisizione di Controparte_2
Inoltre, sempre stando a quanto riferito dal testimone, non è dato comprendere perché Controparte_4
l'Avv. Stradella – indicato come consulente esterno di – fosse assente a tale riunione. Controparte_4
D'altro canto, la prova che abbia conferito un incarico professionale allo Parte_1 CP_1 non può nemmeno essere desunta dalla deposizione del teste Dott. L'attendibilità dello stesso Per_3 risulta attenuata in virtù del fatto che egli intrattiene un rapporto di collaborazione professionale con l'odierna parte opposta. Inoltre, detto testimone si è riferito con approssimazione all'iniziale richiesta del Dott. di predisporre alcune slides, nonché a una non specificata attività professionale Per_1 espletata dallo per conto del Gruppo Bologna ER (non dunque per . CP_1 Controparte_2
pagina 13 di 15
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere le argomentazioni e gli elementi probatori dedotti dalla parte opposta sprovvisti della pregnanza necessaria a soddisfare l'onere della prova incombente sulla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. Essa ha tratteggiato una ricostruzione dei fatti complessivamente priva di univocità e verosimiglianza, attesa l'assenza di motivazioni ed elementi adatti a corroborarla.
Con particolare riferimento al contratto d'opera intellettuale, l'applicazione di tale regola di giudizio è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato a più riprese che “il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti” (così Cass. civ., Sez. II, 10 maggio 2004, n. 8850) e ancora che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (così Cass. civ.,
Sez. II, 24 gennaio 2017, n. 1792). Sempre con riferimento alla valenza delle presunzioni semplici al fine della prova del conferimento dell'incarico professionale, la Suprema Corte ha statuito che “spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge
e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva” (così Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 2018, n. 29614).
Sulla base dei motivi sopra esposti deve essere accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Quanto alla domanda avanzata dalla parte opponente di condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., essa è infondata e deve essere rigettata.
Al riguardo si deve rilevare che l'obiettiva incertezza dei fatti di causa ha reso necessario l'accertamento giudiziario delle contrapposte ragioni delle parti. Inoltre, al fine di ritenere integrata la richiamata fattispecie di responsabilità aggravata non è sufficiente la mera infondatezza anche manifesta della pretesa azionata, specie in un procedimento a cognizione sommaria come quello monitorio.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., talché, stante l'accoglimento della domanda proposta, la parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte opponente. Dette spese vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014 e successive modificazioni per tutte le fasi della controversia, attesa l'assenza di elementi che giustifichino uno scostamento dai predetti parametri. pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda e istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3792/2022 emesso dal Tribunale di Bologna il 4.9.2022 in favore dell' Controparte_1
[...]
- rigetta la domanda di di condanna della controparte al risarcimento del danno da lite Parte_1 temeraria;
- condanna l' al rimborso delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in euro 259 + 27 per spese, euro 7.616,00 per compensi, oltre a Parte_1 spese forfettarie pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 11.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 15 di 15