Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul Minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Agostino Cerullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trentola Ducenta, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lusciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SL 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
L. F. S. Global Care Società Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
a. del verbale della riunione UVID n.-OMISSIS-, SL CE prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato interrotto “a conclusione entro e non oltre il 31.03.2025”, il PTRI con Budget di Salute, proponendo il passaggio ad altro setting assistenziale a carico dell'Ambito/Comune, senza specificare tipo, modalità e tempi di erogazione dello stesso; b. se e per quanto occorra, della Delibera di G. R. Campania n. -OMISSIS- – Linee Guida, nella parte in cui (a pag. 13) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata del PTRI con Budget di Salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti che necessitano a vita di assistenza h24, 365 gg. all'anno, con rapporto 1:1; c. in una agli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, non conosciuti e comunque lesivi per gli interessi e i diritti dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Lusciano e dell’SL 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa SS LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, hanno impugnato il verbale della riunione UVID n.-OMISSIS-, SL (e gli atti ad esso presupposti) con il quale è stato interrotto “a conclusione entro e non oltre il 31.03.2025”, il PTRI con Budget di Salute, e proposto il passaggio ad altro setting assistenziale a carico dell’Ambito/Comune.
Espongono in fatto di essere genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico e di aver attivato le procedure per l’ottenimento del PTRI a media intensità che, dal 2013 e fino al 31 marzo del 2025, era stato sempre prorogato con prosecuzione del piano terapeutico riabilitativo. In data 25 febbraio 2025, tuttavia, veniva convocata nuova UVI all’esito della quale veniva dichiarata la conclusione definitiva del PTRI al -OMISSIS- e veniva proposto un setting assistenziale alternativo per il minore.
Avverso il suddetto atto hanno articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Eccesso di potere - travisamento dei fatti - difetto dei presupposti - motivazione carente - ingiustizia grave e manifesta – violazione della convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità- violazione degli artt. 3, 32 e 117 della Costituzione - violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 12/01/2017 e, segnatamente degli artt. 25, 32 e 60 - violazione del principio di uguaglianza alle cure sanitarie.
Il provvedimento impugnato avrebbe violato l’intero impianto normativo dettato in favore di persone con disabilità affette da gravi patologie.
Non avrebbe previsto, infatti, il contenuto dell’altro setting assistenziale nel verbale medesimo citato, non individuandone caratteristiche, modalità di erogazione e tempistica.
Verrebbero violati, in questo modo, principi di carattere costituzionale, come l’art. 32 Cost. e 117 Cost.
Secondo parte ricorrente il passaggio diretto ed improvviso degli utenti autistici da un programma assistenziale sociosanitario ad altri setting assistenziali, peraltro non ben specificati, sarebbe incompatibile con l’esigenza primaria, discendente da norme costituzionali, della tutela della salute.
II. Difetto di istruttoria – motivazione oscura, lacunosa, intellegibile – contraddittorietà.
Il verbale impugnato mancherebbe di motivazione che giustifichi l’interruzione del PTRI.
2.L’SL di Caserta e il Comune di Lusciano, ritualmente costituitisi, con memorie del 3.06.2025 e del 9.06.2025 hanno controdedotto alle censure di parte ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta cautelare.
4. Con memoria del 28.10.2025, i ricorrenti hanno insistito nelle loro richieste.
5. La Regione, costituitasi il 31.10.2025, nell’evidenziare la mancata prospettazione di motivi di censura avverso la delibera della Giunta regionale della Campania n. 483/2012, con cui il PTRI è stato limitato a due anni, con una proroga massima di un anno, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
6. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, in vista della quale il Comune di Lusciano ha depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Parte ricorrente si duole della conclusione del PTRI in favore del figlio, a decorrere dal 31.03.2025, e del passaggio ad altro setting assistenziale, del quale lamenta l’asserita inappropriatezza e genericità vista la mancata indicazione di modalità di attuazione e tempistica. Assume, inoltre che il provvedimento sarebbe carente di motivazione.
Le doglianze non possono essere accolte.
2. Come evidenziato anche da parte ricorrente nel proprio ricorso, il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) - sostenuto dal Budget di Salute è stato introdotto in Campania dall’art. 46 della Legge Regionale n. 1/2012 e definito poi, nello specifico, dalle Linee Guida regionali - DGRC n. 483 del 1° ottobre 2012.
Le predette Linee Guida regionali prevedono espressamente che i PTRI sostenuti da Budget di Salute abbiano una durata temporale limitata, ovvero due anni, prorogabili al massimo per un ulteriore anno previa valutazione UVI.
Nel caso di specie, il minore è stato preso in carico sin dal 2013 dalla UOAR Neuropsichiatria Infantile dell'ex DS n. 19 dell'ASL Caserta e dal Comune di Trentola-Ducenta, mediante attivazione di un PTRI/BdS a media intensità per sei giorni a settimana cogestito dalla cooperativa "Global Care".
Nell'UVID del 25.02.2025 veniva evidenziato che a seguito di un'attenta valutazione sulla condizione dell'utente e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Ptri/BdS, veniva definita l'opportunità di portare a conclusione la progettualità in atto alla data del 31 marzo 2025, in ottemperanza, peraltro, alla normativa sopra evidenziata che limitava a tre anni il PTRI.
Nel verbale è indicato che i referenti progettuali hanno ritenuto che la continuità assistenziale potesse essere garantita “ con l'inserimento del Progetto avviato dall'Ambito C07, in attuazione della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 744 del 22.12.2022 "fondo per l'inclusione delle persone con disabilità: interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico- “ con un progetto che prevede "interventi per favorire l'inclusione mediante attività sociali di soggetti con disturbo dello spettro autistico". La NPI dr.ssa Chianese comunicava che a favore del minore è stato prescritto trattamento ABA con relativo piano terapeutico-trattamentale e che riteneva idoneo l'evoluzione dell'attuale progettualità con passaggio ad altro setting assistenziale come da proposta dell'Assistente Sociale e dell'Ambito C07, poiché trattasi di un progetto finalizzato a favore di soggetti con disturbo dello spettro autistico nell'età di transizione in continuità assistenziale con il percorso in atto. All'uopo si allega il PAI elaborato in cui si descrivono i nuovi obiettivi congrui all'attuale situazione dell'utente, le metodologie di intervento e le attività finalizzate proposte .”
Come già evidenziato nell’ordinanza n.-OMISSIS- che ha rigettato l’istanza cautelare, dall’analisi del provvedimento non si rilevano, invero, le lamentate genericità censurate nel ricorso.
Nel verbale UVI e nel PAI ad esso allegato, infatti, è specificato che “ In continuità assistenziale, alla conclusione del lungo percorso riabilitativo attuato tramite il PTRI/Dbs ( in essere dal 2013) l’AST 07 ed i servizi sociali del comune di Trentola Ducenta, con assenso della specialista NPI referente, propone l’inserimento dell’utente nel progetto finalizzato a favore di soggetti con disturbo dello spettro autistico, che prevede interventi per favorire l’inclusione mediante attività laboratoriali e sociali di soggetti con disturbo dello spettro autistico .Trattasi di progetto avviato in attuazione della DGR Campania n. 744 del 28.12.2022 … I laboratori e le attività svolte in una fattoria sociale sono definiti nel piano delle attività del progetto “AMAbilità” e al fine del pieno coinvolgimento dell’utente e del caregiver , saranno presentate in specifici incontri con gli utenti e le famiglie a cura della cooperativa sociale “Percorsi per crescere Onlus”, cogestore e vincitore del bando regionale, al fine di illustrare le attività laboratoriali previste, le modalità di svolgimento , la periodicità, ecc.. ” (doc. del 6.06.2025).
La parte non ha dedotto, oltre ad un’asserita genericità del provvedimento, eventuali pregiudizi concreti derivanti dalle modalità di attuazione dello stesso (es. ritardi nell’inserimento del minore nel progetto, inadeguatezza delle attività laboratoriali nello stesso previste rispetto alla situazione del minore, aree che avrebbero potuto essere compromesse dal mancato svolgimento di attività non previste nel citato progetto, ecc.).
In sostanza la parte si duole della conclusione del PTRI in favore del figlio, a seguito dell’intervenuta normativa regionale che ne prevede il limite massimo in tre anni (il minore, peraltro, è stato preso in carico nel 2013) ritenendo, in particolare, che il passaggio del minore da un programma assistenziale sociosanitario ad altro setting assistenziale sia stato improvviso, e che tale setting alternativo non sia stato ben specificato. In realtà il passaggio è stato tutt’altro che improvviso, considerato che già nel verbale UVI del -OMISSIS- si evidenziava il superamento temporale dei limiti previsti dalla normativa regionale e si disponeva la proroga della progettualità in atto. Inoltre parte ricorrente non ha sollevato specifiche doglianze sulle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2012 e alle Linee Guida regionali - DGRC n. 483 del 1° ottobre 2012, che introducono il limite temporale dei tre anni per il PTRI, di cui il verbale impugnato costituisce una mera conseguenza.
Nemmeno può dirsi che il setting alternativo proposto non sia stato specificato e, al riguardo, parte ricorrente non ha censurato l’eventuale inidoneità dello stesso, per le sue concrete modalità di attuazione e svolgimento, alla situazione specifica del minore. Peraltro, non sono state mosse nemmeno specifiche censure al PAI elaborato ed allegato al verbale UVI, in cui si descrivono i nuovi obiettivi congrui all'attuale situazione dell'utente, le metodologie di intervento e le attività finalizzate proposte.
Le censure sollevate con il primo motivo di ricorso, pertanto, devono essere respinte.
3. Priva di fondamento è anche la censura riguardante la asserita carente motivazione del verbale, contenuta nel secondo motivo di ricorso.
Nel predetto provvedimento, infatti, è chiaramente evidenziato che il PTRI doveva concludersi poiché erano stati superati i termini di legge previsti dalla normativa ed erano stati raggiunti gli obbiettivi prefissati. Appaiono, dunque, chiari i presupposti delle determinazioni impugnate nonché il percorso logico - giuridico attraverso cui l’amministrazione è addivenuta ai contenuti indicati nel verbale UVI e nel PAI di cui si discute.
4. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese possono essere compensate tenuto conto degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LM LI Di NA, Presidente
SS LL, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS LL | LM LI Di NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.