TAR Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 94
TAR
Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, motivazione carente, ingiustizia grave e manifesta, violazione convenzione ONU diritti persone con disabilità, violazione Costituzione, violazione D.P.C.M.

    Il Tribunale ha ritenuto che il setting assistenziale alternativo fosse specificato nel verbale UVI e nel PAI allegato, e che non fossero stati dedotti pregiudizi concreti. Ha inoltre evidenziato che la conclusione del PTRI era dovuta al superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa regionale.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria, motivazione oscura, lacunosa, intellegibile, contraddittorietà

    Il Tribunale ha ritenuto che nel provvedimento fosse chiaramente evidenziato che il PTRI doveva concludersi per superamento dei termini di legge e raggiungimento degli obiettivi prefissati, apparendo chiari i presupposti e il percorso logico-giuridico.

  • Rigettato
    Violazione Linee Guida regionali

    La Regione ha evidenziato la mancata prospettazione di motivi di censura avverso la delibera della Giunta regionale della Campania n. 483/2012, con cui il PTRI è stato limitato a due anni, con una proroga massima di un anno. Il Tribunale ha ritenuto che parte ricorrente non abbia sollevato specifiche doglianze sulle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2012 e alle Linee Guida regionali - DGRC n. 483 del 1° ottobre 2012, che introducono il limite temporale dei tre anni per il PTRI.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 94
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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