Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RGN 381/2024
REPYBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NUORO
Udienza 23 gennaio 2025
Compare nell'interesse dell'attore opponente ed in sostituzione dell'avv. Luisella Peralta, legittimamene impedito, l'Avv. Maria Grazia Pastorino, la quale insiste nelle istanze, eccezioni e deduzioni e conclusioni formulate in atto e nelle memorie ex art. 171 tez cpc depositate.
Insiste per la revoca del provvedimento assunto in data 11.12.2024 osservando che querela di falso ha ad oggetto i documenti indicati nelle prime note ex art. 183 cpc e nel verbale d'udienza del 10.12.2024. Insiste per l'accoglimento dell'istanza di disposizione della querela di falso sui predetti documenti e chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare udienza in contraddittorio tra le parti, dando avviso al Pubblico Ministero per quanto di competenza e voglia ammettere i documenti allegati alla presente querela, ordinando la produzione degli originali;
ammettendo i documenti in atti quali scritture di comparazione;
con ogni provvedimento conseguente sul presente giudizio.
Si chiede ammettersi la CTU grafologica già indicata ed ai sensi dell'art. 210 cpc e si insiste affinchè il Giudice voglia ordinare a parte opposta la produzione di tutti gli originali dei documenti attestanti le notificazioni degli atti e degli atti di interruzioni di prescrizione intervenute nei confronti del Parte 1
In subordine si insta per l'accoglimento dell'opposizione e delle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 cpc. pure comparso nell'interesso di Ader ed in sostituzione dell'avvocato Cogoni l'avvocato Fabrizio Mulas il È
quale visto quanto oggi avversamente dedotto nel contesto integralmente il contenuto per quanto già nei precedenti atti e verbali l'udienza. L'avvocato Mulas richiama tutte le precedenti difese e conclude in conformità
Il giudice, dato atto, riserva la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alle ore 15.38 il giudice pubblica mediante deposito la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
nella causa iscritta al n. 381/2024 R.G. promossa da:
Parte 2 . (CF C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carboni
attrice contro
,rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco (CF C.F. 2 CP 1
Flore e Giancarlo Bomboi
e
BANCO DI SARDEGNA, MARCO PERRA, NOEMI MANCONI E CRISTINA CARTA
Conclusioni:
Attrice:
In via preliminare - Revocare il decreto di sospensione della procedura esecutiva R.Es. 48/2023 del tribunale di Nuoro e per l'effetto Nel Merito Accertare e dichiarare il diritto di Parte 2 al pagamento da parte di
- CP 1 di tutte le somme non ancora corrisposte per il mantenimento della figlia Persona 1 di cui al precetto datato 11.10.2022 e relativo a tutte le debenze per spese mediche pari a € 1.963,05, per spese scolastiche pari a € 4.279,50 - Accertare e dichiarare il diritto di Parte 2 al pagamento da parte di CP_1 di tutte le somme non ancora corrisposte per il mantenimento della figlia Persona_1 ed introdotte in causa con il ricorso per intervento nella procedura esecutiva presso terzi R.Es. 48/2023 datato 31 maggio 2023 e relativo agli ulteriori crediti maturati dalla notifica dell'atto di precetto del 11.02.2022 a titolo di mantenimento e spese straordinarie dovute e pari a € 3.659,65 - Accertare e dichiarare il diritto di Parte 2 al pagamento da parte di CP 1 di tutte le somme destinate alla soddisfazione del maggior credito vantato in forza di atto di precetto del 09.09.2020, notificato il 17.09.2020, nella procedura esecutiva n. 304/2020 R. Es. 304/2020 pari a € 4.261,52. Con vittoria di spese ed onorari, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Convenuto:
In via preliminare: • confermare la sospensione dell'esecuzione R.G.E. 48/2023 del Tribunale di Nuoro;
In via principale: Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme richieste di cui alle due procedure esecutive, richieste reiterate in citazione, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice svincolando le somme oggetto di pignoramento;
In ogni caso: • spese e compensi di avvocato interamente rifuse. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo della fase di merito dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.,
Parte 2 ha premesso che: 1) in data 23 gennaio 1999 aveva contratto matrimonio concordatario con CP 1 in regime patrimoniale di comunione dei beni;
2) dalla loro unione era nata, il 30 settembre 2004, Persona_1 ; 3) in data 13 febbraio 2018, i coniugi avevano ottenuto dal Tribunale di
Nuoro decreto di omologa di separazione personale che, in punto di statuizioni economiche e patrimoniali, disponeva quanto segue: "d) il signor CP 1 si impegna a versare sul conto corrente CO Posta di Lodè, intestato a Parte_2 codice IBAN IT25 1076 0117 3000 0009 6282
827, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, sino al raggiungimento dell'autosufficienza di quest'ultima, la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT;
e) le spese straordinarie, ed in particolare quelle scolastiche e mediche della figlia Per 1 sono poste a carico esclusivo del signor CP 1 ; 4) CP 1 non aveva corrisposto le mensilità da marzo a dicembre 2018 (€ 5.000,00), gennaio e febbraio 2019 (€ 1.000,00), da giugno a settembre 2020 (€ 2.000,00) e non aveva provveduto alla restituzione delle somme sostenute dalla signora Pt 2 per spese mediche della figlia minore Per 1
che ammontavano alla data del 9 settembre 2020 ad € 2.083,38; 5) in ragione di tale inadempimento,
l'attrice, in data 9 settembre 2020, aveva intimato mediante precetto a CP_1 di pagare la complessiva somma di € 10.460,12, comprensiva di assegno di mantenimento della figlia Per 1 spese straordinarie e compensi precetto;
6) poiché anche l'atto di precetto era rimasto privo di riscontro,
l'attrice aveva agito esecutivamente con atto di pignoramento presso terzi in data 23 ottobre 2020, per tutte le somme dovute e debende fino alla concorrenza di € 15.690,18 pari all'ammontare indicato nel precetto (€ 10.460,12) aumentato della metà ex art. 546, comma 1, c.p.c.; 7) la procedura esecutiva in questione, a seguito dell'opposizione di si era conclusa nel seguente modo: il debitore CP 1 '
CP 1 aveva consegnato banco iudicis alla creditrice la somma di € 6.198,60 a mezzo di n. 3 assegni circolari non trasferibili intestati alla signora Parte 2 e € 500,00 in contanti, somma che dalla creditrice odierna attrice – veniva accettata a titolo di mantenimento e per le spese straordinarie fino ad allora maturate nell'interesse della figlia, a saldo e stralcio di ogni pretesa avanzata nell'atto di precetto;
8) con successiva sentenza n. 466/2022, pubblicata in data 18 luglio 2022, il Tribunale di
Nuoro aveva dichiarato la cessazione degi effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, così statuendo in punto di rapporti economici “pone a carico del signor CP_1 l'obbligo di versare sul conto corrente CO Posta di Lodè, intestato a Parte_2 codice IBAN IT25 1076 0117 3000
0009 6282 827, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, sino al raggiungimento dell'autosufficienza di quest'ultima, la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT;
pone le spese straordinarie, ed in particolare quelle scolastiche e mediche della figlia Per 1 a carico esclusivo del signor CP 1 ; 9) a seguito della sentenza, CP 1 non sveva provveduto al versamento delle somme stabilite in sentenza, così dettagliate: mensilità da luglio 2022 a ottobre 2022 per un totale di € 2.000,00; restituzione delle somme sostenute dalla attrice per le spese mediche della figlia, per un totale di € 1963,05; restituzione delle somme sostenute dall'attrice per spese scolastiche della figlia minore, pari a € 4.279,50; 10) in ragione di tale persistente adempimento, l'attrice aveva notificato a all'odierno convenuto, in data 22 ottobre 2022, unitamente alla sentenza di divorzio, atto di precetto, seguito in data febbraio 2023 dalla notifica di atto di pignoramento presso i terzi CO di RD, RC PE, OE NC e RI RT;
a essere intimato era anche il mancato pagamento del residuo credito vantato con precetto del 9 settembre 2020, pari a € 4.261,51; 11) avverso tale pignoramento il debitore aveva proposto ricorso in opposizione, chiedendo la sospensione della procedura;
12) dopo che si era incardinato il contraddittorio della fase sommaria, il giudice dell'esecuzione mobiliare, con ordinanza del 5 febbraio
2024, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, contestualmente stabilendo in trenta giorni il termine per introdurre il giudizio di merito.
Ricostruita la fase prodromica all'introduzione del merito, l'attrice ha poi dedotto che: 1) per quanto attiene la somma richiesta di € 4.261,51 di cui al primo atto di precetto del 9 settembre 2020, l'intesa raggiunta in sede di esecuzione tra gli ex coniugi non poteva essere considerata vincolante poiché riguardante un diritto di credito che è in realtà della figlia Per 1 2) per quanto riguarda le spese mediche e straordinarie non era necessario ottenere un altro titolo giudiziario;
3) in data 31 maggio
2023, nella medesima procedure RE Mob. N. 48/2023, aveva fatto intervento per l'ulteriore credito nel frattempo maturato a titolo di mantenimento e spese straordinarie, pari a € 3.659,65.
Ciò premesso, l'attrice ha concluso per la revoca dell'ordinanza di sospensione e perché venisse accertato il proprio diritto al pagamento di tutte le somme dovute in precetto, ivi comprese quelle oggetto dell'intervento in data 31 maggio 2023.
Si è costituito in giudizio CP_1 il quale ha contestato in fatto e diritto quanto argomentato da ha dedotto che: 1) in relazione al parte attrice. In particolare, il convenuto opponente sostanziale posta a verbale del 12 maggio 2021 credito residuo del primo precetto, era stata raggiunta un'intesa della procedura esecutiva incardinata sulla base di quel precetto mediante la quale Parte 2
espressamente dichiarava di non avere più nulla da pretendere fino a oggi a titolo di mantenimento e di spese straordinarie, rinunciando quindi agli atti e alla domanda della procedura esecutiva (R.G.
304/2020); 2) l'obbligo di mantenimento, pari a € 500 mensili, era stato punutalmente adempiuto sino ad agosto 2024, come da bonifici depositati unitamente alla comparsa;
3) in relazione alle spese straordinarie e scolastiche, l'attrice contrariamente a quanto si era impegnata a fare nell'intesa a
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verbale del 12 maggio 2021 non gli aveva mai comunicato le pezze giutificative;
4) i documenti giustificativi depositati, comuqnue, non erano riferibili per intero a spese a favore della figlia. Tanto esposto, il convenuto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare non dovute le somme di cui alle due procedure esecutive.
Con decretoex art. 171 bis, commi 1 e 2, c.p.c., emesso in data 6 giugno 2024, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e ha rinviato alla prima udienza del 10 dicembre 2024.
A quest'ultima udienza, verificata l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (da reputarsi in ogni caso litisconsorti necessari) e verificato che nessuna delle parti ha prodotto memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., il giudice ha rinviato all'udienza del 14 gennaio 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il 14 gennaio 2025, in ragione dell'astensione degli avvocati proclamata dal COA di Nuoro, l'udienza è stata rinviata all'odierna udienza, nella quale le parti hanno concluso e il giudice si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Deve osservarsi, in primo luogo, che occorre procedere a una corretta qualificazione delle domande.
Con ricorso in opposizione, le cui conclusioni sono state ribadite nella comparsa di costituzione e risposta nella fase di merito, l'opponente CP 1 ha chiesto "di accertare e dichiarare non dovute le somme richieste di cui alle due procedure esecutive [...], per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice svincolando le somme oggetto di pignoramento".
Tali conclusioni, interpretate coerentemente con le ragioni di fatto e diritto esposte in ricorso e poi in comparsa di costituzione, devono intendersi come volte a dichiarare insussistente il diritto di Pt_2
[...] a procedere a esecuzione forzata in relazione ai crediti per il quale è stato notificato, in data 9 febbraio 2023, il pignoramento dal quale è scaturita la procedura esecutiva 48/2023 RE Mob.
A sostegno dell'opposizione, prima di tutto, l'opponente ha dedotto e provato fatti estintivi dell'obbligazione, successivi alla formazione del titolo giudiziale. Le mensalità dovute a titolo di mantenimento per il periodo da da luglio 2022 a ottobre 2022, per un totale di € 2.000,00 (€ 500 al mese), sono state pagate in data 17 marzo 2023 (cfr. lista movimenti bancari CP_1 allegati al ricorso e alla comparsa di costituzione). Tale fatto estintivo è stato ammesso anche dall'oposta, attrice nel merito.
In relazione a tale fatto estintivo, sopravviene una carenza di interesse idonea a rendere improcedibile la procedura esecutiva.
Del tutto illegittima è anche la pretesa di CP 2 di agire esecutivamente in relazione al credito di €
4.261,51, ascrivibile al mancato pagamento del residuo credito vantato con precetto del 9 settembre
2020.
Sia l'opponente sia l'opposta, infatti, hanno prodotto il verbale dell'udienza del 12 maggio 2021, svoltasi nell'ambito del giudizio di opposizione al precedente pignoramento, ossia quello relativo al precetto del
9 settembre 2020 e sulla base del quale era stata incardinata la procedura esecutiva 304/202 RE Mob. In tale verbale si dava atto che “il debitore consegna banco iudicis alla creditrice la somma di € 6.198,60 a mezzo di n. 3 asaegni circolari non trasferibili intestati alla signora Parte 2 e € 500 in contanti; detta somma viene corrispota a titolo di mantenimento e per le spese straordinarie fino a oggi maturate nell'interesse della figlia minore Per_1 a saldo e stralcio di ogni pretesa avanzata nell'atto di precetto;
la signora Pt 2 dichiara di non aver più nulla a che pretendere fino a oggi a titolo di mantenimento e di spese straordinarie, rinunciando quindi agli atti e alla domanda della odierna procedura esecutiva".
Deve osservarsi che, a dispetto della formula utilizzata - rinuncia agli atti - Parte 2 ha dichiarato
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di non aver più nulla a che pretendere fino alla data dell'udienza, ossia fino al 12 maggio 2021, a titolo di mantenimento e di spese straordinarie. Allo stesso tempo, l'attuale opposta - attrice nel merito – ha accettato che le somme corrisposte banco iudicis fossero a saldo e stralcio di ogni pretesa avanzata nell'atto di precetto. In altri termini, Parte 2 ha accettato un pagamento che ha dichiarato essere interamente satisfattivo dei crediti intimati mediante precetto del 9 settembre 2020 e ha rinunciato all'azione. Nessuna nuova azione esecutiva, pertanto, può essere posta in essere in relazione al crediti derivanti dal precetto del 9 settembre 2020. Non colgono nel segno gli argomenti di parte opposta in relazione alla pretesa nullità della rinuncia, asseritametne posta in essere a verbale dell'udienza del 12 maggio 2021, al maggior credito spettante alla minore. Ad avviso dell'opposta, tale rinuncia, vertendo su indirtto indisponibile della minore, saerbbe nulla. Va osservato, tuttavia, che il verbale del 12 maggio
2021 non contiene alcuna rinuncia al diritto di mantenimento, ma solo una rinuncia all'azione in ordine allo specifico credito vantato con il precetto del 9 settembre 2020, in quanto integralmente soddisfatto. questo si Nel caso di specie non vi è alcuna rinunciata al diritto di percepire il mantenimento indisponibile ma soltanto la dichiarazione di soddisfazione di specifici crediti dovuti a titolo di mantenimento: quelli intimati in precetto del 9 settembre 2020 e quelli maturati sino al 12 maggio 2021.
Come osservato dal giudice dell'esecuzione mobiliare in sede di sospensione, peraltro, la rinuncia all'azione non è stata fatta oggetto di richiesta di annullamento ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
Neppure in relazione alla somma di € di € 4.261,51, ascrivibile al mancato pagamento del residuo credito vantato con precetto del 9 settembre 2020, può dirsi sussitente il diritto di Parte 2 di procedere a esecuzione forzata, essendo tale azione inammissibile. Residua da verificare il diritto di CP 2 a procedere a esecuzione in relazione alle somme dovute Parte 3 a titolo di restituzione delle spese straordinarie mediche e scolastiche intimate con il da precetto del 22 ottobre 2022, cui ha fatto seguito il pignoramento del 9 febbraio 2023: si tratta di €
1963,05 per spese mediche anticipate dalla attrice e di € 4.279,50 per spese scolastiche.
L'opponente ha contestato la liquidità, certezza ed esigibilità di tali somme sotto un duplice aspetto: 1) a verbale del 12 maggio 2021, l'opposta si era impegnata a concordare le spese mediche e scolastiche con l'opponente, inviando a quest'ultimo le "pezze giustificative": nulla di tutto questo era avvenuto in relazione ai crediti per i quali l'opposta aveva agito esecutivamente con pignoramento del 9 febbraio
2023; 2) tali spese non erano tutte riferibili alla figlia.
Va rilevato, in primo luogo, che il titolo esecutivo notificato assieme al precetto da cui è scaturita la procedure n. 48/2023 RE Mob. è costituito dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa dal Tribunale di Nuoro in data 18 luglio 2022. Con tale sentenza il Tribunale ha e le "spese straordinarie, ed in distinto il contributo fisso a titolo di mantenimento € 500 mensili
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particolare quelle scolastiche e mediche della figlia Per_1 poste a carico esclusivo di CP 1
In relazioni a tali somme, la prima cosa da verificare è se Parte 2 potesse agire direttamente in via esecutiva come ha fatto sulla base della sentenza o se dovesse ottenere un altro titolo giudiziale,
volto a accertarle.
Deve osservarsi che, all'esito di un articolato percorso ermeneutico, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a una distinzione all'interno della categorie delle spese straordinarie, vale a dire quelle non ricomprese nell'assegno periodico fisso. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra “a) quelle che pure non quantificate in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio possano esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, con conseguente loro azionabilità in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cass. n. 11316 cit.); b) quelle che, rivestendo i diversi caratteri della assoluta imprevedibilità ed imponderabilità (per la definizione: Cass.
08/06/2012 n. 9372), non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo ed autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione".
Nel caso di specie, va detto che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è sufficientemente chiara nel porre a carico di tutte le spese mediche e scolastiche poste CP_1 in essere nell'interesse della figlia Per_1 Parte 2 pertanto, ben poteva agire direttamente sulla
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base del titolo costituito dalla sentenza appena citata. Tuttavia, per essere perfetto e legittimare il diritto di procedere a esecuzione, tale titolo andava “integrato dalla documentazione esplicativa delle spese", sicché la somma portata dal titolo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva.
L'integrazione, in riferimento alle spese mediche e scolastiche anticipate dalla creditrice è del tutto mancata: agli atti non è presente nessun elenco di tali somme. In conclusione, il titolo in astratto sufficiente non lo è nel caso di specie: non sussiste alcun titolo esecutivo per diritto certo, liquido ed esigibile. La mancata integrazione, infatti, non consente, neppure mediante elementari operazioni aritmetiche, di ritenere che il credito per spese mediche e scoalstiche sia certo, liquido, ossia determinato nel suo ammontare, ed esigibile. In sostanza, la procedura esecutiva non poteva legittimamente essere iniziata per difetto di un credito certo, liquido ed esigibile. Tale difetto originario rende del tutto insussistente il diritto di Parte 2 a procedere in ordine ai crediti di cui all'intervento in data 31 maggio 2023: benché all'intervento sia stata acclusa una confusa documentazione relativa a spese mediche e scolastiche, tale intevento non sano l'originario difetto di titolo esecutivo "concreto" per credito certo, liquido ed esigibile.
In sostanza, deve essere accertato l'insussistenza del diritto di CP 2 a procedere a esecuzione in relazione ai crediti per cui è stato notificato il pignoramento in data 9 febbraio 2023.
A tale pronuncia consegue l'estinzione della procedura e lo svincolo delle somme presso i terzi pignorati, se non già effettuato a seguito della sospensione. non si è limitata a chiedere la revoca dellaDeve osservarsi che con atto di citazione, Parte 2
sospensione e il suo diritto a procedere a esecuzione, ma ha domandato che il Tribunale accertasse il suo diritto al pagamento, da parte di CP 1 di tutte le somme non ancora corrisposte per il
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mantenimento della figlia Persona 1 di cui al precetto datato 11.10.2022, al precetto datato 9 settembre 2020 e all'intervento del 31 maggio 2023.
Tale domanda, da ritenersi volta alla costituzione di un nuovo titolo esecutivo, non può essere accolta per un duplice ordine di ragioni. Come detto, in relazione alle spese mediche e scolastiche staordinarie un titolo esecutivo c'è già ed è costituito dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Nuoro, da integrarsi con la documentazione che consente un'operazione aritmetica elementare. La creditrice, pertanto, non può “per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto". Si tratta, dunque, di domanda inammissibile.
Anche volendo ritenere l'insussistenza di un titolo esecutivo validametne integrabile, deve osservarsi che la domanda di parte opposta non può essere accolta, non avendo la stessa fornito prova del credito.
In relazione alle spese di cui al precetto dell'11 ottobre 2022 - cui è seguita la procedura esecutiva 48/2023 non è stato allegato alcun elenco, né alcun documento giustificativo volto a provare l'anticipazione delle somme richieste. In relazione all'atto di intervento, la documentazione allegata al medesimo atto, come eccepito dal debitore CP 1 non consente di determinare quali siano i crediti ascrivibili a spese per la figlia Persona_1 Sia nell'atto di intervento sia nella citazione manca un
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puntuale riferimento ai singoli documenti prodotti, manca un indice. All'interno del pdf prodotto i documenti mancano di titolazione, sono riprodotti con diversi angolazioni (anche nella stessa pagina).
In sostanza, non è possibile per il giudice andare alla ricerca, tra di tanti documenti prodotti, di quelli che soddisfino e sorreggano le argomentazioni dell'opposta, né fare il calcolo dell'ammontare del credito. La produzione confusa, del tutto contraria a quanto disposto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., valevole anche per le attuali produzioni documentali smaterializzate (in questo senso, con pregio,
Tribunale Napoli, sentenza 1288 del 2023) rende i documenti inutilizzabili.
Rimane da decidere in ordine alle spese. Deve osservarsi che sussistono giustificati motivi di compensazione. Va osservato, infatti, che parte opponente ha effettuato il pagamento delle somme dovute a titolo di contributo fisso dopo la notifica del pignoramento in data 9 febbraio 2023. Il fatto estintivo, in relazione a tali somme, ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ma originariamente l'azione era stata correttametne intrapresa. Ugualmente è a dirsi per le spese mediche: il difetto di titolo esecutivo “integrato" non elide la circostanza che il debitore nulla abbia osservato in ordine all'effettivo pagamento, da parte sua, di tali spese L'inadempimento del debitore ha dato causa all'azione esecutiva, male esercitata. Il bilanciamento tra principio di causalità e principio di soccombenza, in relazione a crediti particolarmente sensibili – si tratta di mantenimento di figlia minore, da poco maggiorenne -, costituisce grave ragione per compensare le spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'insussistenza del diritto di Parte 2 a procedere a esecuzione forzata in relazione alle somme di cui all'atto di pignoramento presso i terzi notificato a CP 1 in data 9 febbraio 2023;
2) Dichiara l'estinzione della procedura esecutiva 48/2023 RE mob. e dispone lo svincolo delle somme presso i terzi pignorati, ove non già disposto;
3) Rigetta le domande proposto da Parte 4 in citazione;
4) Compensa le spese tra le parti.
Nuoro, 23 gennaio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito