Ordinanza cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 29/04/2026, n. 7770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7770 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07770/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12293 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto per studio adottato dall’Ambasciata d’Italia ad Ankara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. Giovanni ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia ad Ankara, con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
- costituitosi in giudizio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, con ordinanza del 15 dicembre 2025 la domanda cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta ai fini del riesame;
- in seguito alla suddetta ordinanza, l’Ambasciata ha rilasciato il visto di ingresso per motivi di studio in questione;
Rilevato che:
- parte ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite;
- all’udienza camerale del 28 aprile 2026, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
- le spese legali vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto che il rilascio del visto è intervenuto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, e debbano essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni ON, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Giovanni ON | Francesco AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.