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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1893/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6836/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249038438315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210097228225000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla intimazione di pagamento n.071 2024 90384383 15/000, notificata a mezzo raccomandata a.r. in data 25/09/2024, dall' Agenzia delle entrate-Riscossione, Ente della riscossione per la provincia di Napoli, relativa al mancato pagamento della cartella di pagamento n.071 2021 00972282 25/000 notificata il 22.10.2022 e riferita alla Tassa Auto della Regione Lazio per l'anno 2019, per l'importo comprensivo di interessi, sanzioni, spese notifica, di € 881,96.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento, nel limite della cartella impugnata, eccependo la prescrizione dei crediti portati dalla cartella stessa, essendo ampiamente decorso il termine decadenziale. Ricorda che trattandosi di tassa automobilistica, per giurisprudenza consolidata nel tempo, tale tributo si prescrive nel termine di tre anni, decorrenti dall'anno successivo nel quale lo stesso doveva essere versato.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che chiede di dichiarare la inammissibilità del ricorso considerato che la cartella sottesa all'intimazione è stata correttamente notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 22/10/2022. Dopo che il ruolo 2021/9920, riferito ai Veicoli Targati Targa_1, Targa_2 e Targa_3, annualità 2019, è stato reso esecutivo in data 23/06/2021,e cioè entro i termini di legge. Ne consegue che non avendo proposto alcun gravame avverso detto atto nel termine prescritto dalla legge, il ricorrente è definitivamente decaduto da ogni doglianza di sorta avverso il medesimo, oltre che avverso gli avvisi di accertamento, l'iscrizione a ruolo ed ogni altro atto presupposto.
Dagli atti del processo non risulta che il ricorso sia stato notificato all'Agenzia delle Entrare Riscossione.
All'odierna udienza il giudice monocratico ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che agli atti presenti nel fascicolo telematico non è stato prodotto la ricevuta dell'avvenuta notifica del ricorso all' Agenzia delle Entrate Riscossione che avrebbe dovuto certificare l'avvenuta corretta notifica della cartella di pagamento impugnata .
Mancando una delle indicazioni previste dal comma 2 dell'art. 18 del D.lgs. n. 546/92, lo stesso dovrà essere dichiarato inammissibile secondo quanto stabilito dalla suindicata normativa.
Le spese vanno liquidate nei confronti della Regione Lazio unica parte costituita.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Regione Lazio, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma li, 29/01/2026
Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6836/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249038438315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210097228225000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla intimazione di pagamento n.071 2024 90384383 15/000, notificata a mezzo raccomandata a.r. in data 25/09/2024, dall' Agenzia delle entrate-Riscossione, Ente della riscossione per la provincia di Napoli, relativa al mancato pagamento della cartella di pagamento n.071 2021 00972282 25/000 notificata il 22.10.2022 e riferita alla Tassa Auto della Regione Lazio per l'anno 2019, per l'importo comprensivo di interessi, sanzioni, spese notifica, di € 881,96.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento, nel limite della cartella impugnata, eccependo la prescrizione dei crediti portati dalla cartella stessa, essendo ampiamente decorso il termine decadenziale. Ricorda che trattandosi di tassa automobilistica, per giurisprudenza consolidata nel tempo, tale tributo si prescrive nel termine di tre anni, decorrenti dall'anno successivo nel quale lo stesso doveva essere versato.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che chiede di dichiarare la inammissibilità del ricorso considerato che la cartella sottesa all'intimazione è stata correttamente notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 22/10/2022. Dopo che il ruolo 2021/9920, riferito ai Veicoli Targati Targa_1, Targa_2 e Targa_3, annualità 2019, è stato reso esecutivo in data 23/06/2021,e cioè entro i termini di legge. Ne consegue che non avendo proposto alcun gravame avverso detto atto nel termine prescritto dalla legge, il ricorrente è definitivamente decaduto da ogni doglianza di sorta avverso il medesimo, oltre che avverso gli avvisi di accertamento, l'iscrizione a ruolo ed ogni altro atto presupposto.
Dagli atti del processo non risulta che il ricorso sia stato notificato all'Agenzia delle Entrare Riscossione.
All'odierna udienza il giudice monocratico ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che agli atti presenti nel fascicolo telematico non è stato prodotto la ricevuta dell'avvenuta notifica del ricorso all' Agenzia delle Entrate Riscossione che avrebbe dovuto certificare l'avvenuta corretta notifica della cartella di pagamento impugnata .
Mancando una delle indicazioni previste dal comma 2 dell'art. 18 del D.lgs. n. 546/92, lo stesso dovrà essere dichiarato inammissibile secondo quanto stabilito dalla suindicata normativa.
Le spese vanno liquidate nei confronti della Regione Lazio unica parte costituita.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Regione Lazio, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma li, 29/01/2026
Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis