TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di conSIlio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9689/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. RAPILLO VALENTINA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura a margine del ricorso, dall'avv. CRAUS MARCO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
AVV. DRAETTA CLORINDA
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 12.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14/04/2023 il SI. premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Giugliano in Campania il 05.05.2008 con la SI.ra e che dall'unione tra i predetti nascevano i CP_1 figli (10.07.2006) e (18.04.2011) ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle Per_1 Per_2 condizioni indicate nel ricorso.
In data 04.09.2023 si costituiva la SI.ra la quale non si opponeva alla domanda di CP_1 scioglimento e chiedeva l'adozione di provvedimenti accessori di cui alla comparsa.
All'udienza del 14.11.2023 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore deSInato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei e provvisori confermando le condizioni della separazione e, attesa l'alta conflittualità tra i coniugi nominava un curatore speciale dei minori.
All'udienza cartolare del 12.12.2024 con note di udienza ritualmente depositate i coniugi rappresentavano la volontà addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano la provenienza. Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M. ed il curatore) la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di scioglimento è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal
Tribunale di Napoli con sentenza n. 7549/2022 confermata dalla sentenza n. 2456/2024 della Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il
18.12.2018 (alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla con collocazione CP_1 prevalente dei minori presso la stessa;
affido condiviso dei minori con diritto/dovere di visita con il padre;
contributo al mantenimento dei figli posto a carico dell' nella misura di € 700,00, oltre al pagamento Pt_1 della rata di mutuo;
spese straordinarie al 60% a carico dell' e al 40% a carico della ). Pt_1 CP_1
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Preliminarmente osserva il Collegio che nelle more del giudizio la figlia (nata il [...]) ha Per_1 raggiunto la maggiore età per cui nulla va disposto in ordine all'affido della stessa ed alle modalità di visita con il genitore non collocatario. In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelle aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio di divorzio (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento,
l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, si riportano gli accordi raggiunti dalle parti:
“a) Le parti continueranno a vivere separatamente, come succede dalla emissione dell'ordinanza presidenziale di separazione, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente nulla, l'uno dall'altro;
c) In ordine all'appartamento coniugale di via Cilea 215, in comproprietà in forma comune ed indivisa tra i coniugi, ed attualmente soggetto a provvedimento di assegnazione in favore della SI.ra e della prole, le parti, in comune accordo tra di loro, dispongono di procedere CP_1
alla vendita dello stesso a terzi, dividendone il prezzo ricavato al 50 %, alle seguenti condizioni:
I) le parti individuano l'agenzia , sita in Napoli alla via Santa Maria Della Libera CP_2
n.22 - 80125 -, a cui conferiscono specifico mandato, a seguito della presentazione di un preventivo di spesa, già ottenuto, e i cui costi saranno a carico delle parti al 50%, confermando, fin da ora, il rinnovo del mandato alla scadenza dello stesso, salvo mutuo dissenso, onde consentire la vendita dell'immobile che avverrà secondo le modalità stabilite al punto n. II;
II) il mandato conferito all' prevederà che il contratto di vendita definitivo Controparte_3
venga stipulato non prima di quattro mesi dopo la stipula del contratto preliminare, al fine di consentire alle parti di completare la regolarizzazione dell'immobile e gli adeguamenti necessari alla vendita di cui al successivo punto 1V, ed alla IG.ra il rilascio dell'immobile, ai fini CP_1
della vendita, libero da persone e cose come previsto ai punti sub d) e e) della presente scrittura,
e che il prezzo di vendita iniziale della casa coniugale sarà stabilito in una somma pari ad €uro
625.000; le parti si impegnano sin d'ora a conferire alla stessa Agenzia, mandati di vendita di pari contenuto il cui prezzo sarà ridotto di un valore pari a € 25.000 ogni tre mesi, per agevolare la vendita, fino ad un minimo di €uro 500.000 mila, al di sotto del quale l'immobile verrebbe effettivamente svalutato;
le parti si obbligano a vendere a qualunque soggetto effettui proposta d'acquisto nei termini indicati all'agenzia immobiliare in quel periodo dalle parti;
III) perfezionatasi la vendita a terzi, le parti, contestualmente al rogito definitivo, con il ricavato, provvederanno, in misura del 50 % ciascuna, alla estinzione anticipata del mutuo ipotecario cointestato, attualmente gravante sulla casa coniugale, come residuato alla data della vendita e di ogni relativa formalità, senza alcuna diversa anticipazione da parte dei venditori;
IV) avendo le parti, al momento dell'acquisto della casa coniugale, eseguito modifiche edili minori, non coinvolgenti parti strutturali dell'edificio, senza presentare al Comune di Napoli la regolare Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), si rende necessario, ai fini della vendita a terzi, procedere con la CILA in sanatoria, per la quale le parti decidono di conferire e conferiscono mandato, a seguito dei preventivi di spesa del 04.11.2024 già ricevuti, al professionista , al fine di dare inizio alla procedura di regolarizzazione Persona_3
dell'immobile, che avverrà contemporaneamente alla messa in vendita della casa tramite l'Agenzia Immobiliare individuata al p.L; i costi del professionista incaricato per essa procedura di sanatoria, della prevedibile sanzione a carico delle parti ed ogni altra spesa derivante da essa situazione saranno suddivisi al 50% dalle parti;
alla stessa maniera saranno suddivisi tra le parti i costi per le eventuali certificazioni attinenti gli impianti e per ogni ulteriore adeguamento ed adempimento tecnico si renda necessario ai fini della vendita dell'immobile, per i quali le parti si riservano di conferire separato incarico al medesimo professionista qui già individuato;
V) Nella denegata ipotesi in cui l'appartamento non dovesse vendersi entro il 31/03/2026 alle condizioni stabili te nel presente accordo, la IG.ra , entro il 30/05/2026, potrà CP_1
comunicare al IG. la propria volontà di acquistare la quota di proprietà di quest'ultimo Pt_1 al prezzo di €uro 250.000. In tal caso, le parti procederanno direttamente al rogito definitivo e in tale sede, contestualmente alla vendita, provvederanno all'estinzione della parte residua del mutuo in misura del 50% ciascuna ed egualmente resteranno al 50 % tra le parti tutte le spese e gli oneri di cui al capo che precede finalizzati al trasferimento;
il IG. resta sin d'ora Pt_1
vincolato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 cod. civ, a trasferire alla IG.ra la CP_1
predetta quota alle suddette condizioni;
VI) In difetto di esercizio dell'opzione di cui sopra da parte della IG.ra nel termine CP_1
indicato, al IG. competerà il medesimo diritto e potrà comunicare alla prima, entro il Pt_1
31.07.2026, la volontà di acquistare la quota di proprietà di questa sempre al prezzo di €uro
250.000. In tal caso, le parti procederanno direttamente al rogito definitivo e in tale sede, contestualmente alla vendita, provvederanno all'estinzione della parte residua del mutuo in misura del 50% ciascuna, ed egualmente resteranno al 50 % tra le parti tutte le spese e gli oneri di cui al capo che precede finalizzati al trasferimento;
la IG.ra resta sin d'ora vincolata, CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 cod. civ,, a trasferire al SI. la predetta quota alle Pt_1
suddette condizioni;
VII) Nel caso in cui non si dovesse realizzare neppure detta circostanza, dal 1° agosto 2026,
l'immobile sarà rimesso sul mercato immobiliare mediante nuovo mandato per la vendita sempre alla medesima agenzia individuata al punto sub I, o ad altra scelta in accordo tra le parti, e sempre fino al prezzo minimo di € 500.000,00, salvo diverso accordo tra le parti;
d) La SI.ra si obbliga a rilasciare e rilascerà 'immobile, dalla medesima occupato, ai CP_1
fini della vendita dello stesso, libero da persone e cose, entro e non oltre la data del rogito definitivo e stabilirà la sua residenza altrove insieme ai figli della coppia, prendendo in locazione altro immobile o, in subordine, trasferendo temporaneamente la propria residenza presso la casa dei propri genitori, in attesa dell'individuazione dell'immobile da adibire a casa familiare;
e) Al momento del rilascio della casa coniugale da parte della , ogni spesa relativa al CP_1
trasloco e allo spostamento o dismissione di quanto è dentro la casa coniugale (es. mobili e suppellettili) resterà a carico della SI.ra ed il IG. dichiara sin d'ora di aver CP_1 Pt_1
integralmente ritirato i propri beni rilasciando ogni più ampia liberatoria sul punto;
f) Con riguardo al contributo al mantenimento per i figli e a carico del padre, Per_1 Per_2
le parti stabiliscono che:
- dalla sottoscrizione del presente accordo e fino al rilascio finalizzato alla vendita dell'immobile da parte della SI.ra , il SI. sarà obbligato a versare e verserà alla SI.ra , CP_1 Pt_1 CP_1
in via anticipata rispetto al mese corrente ed entro il giorno 1 di ogni mese, la somma di €uro
450 per ciascun figlio, che sarà rivalutata di anno in anno come per legge, con un contributo per le spese straordinarie del 60% (e il restante 40% a carico della ) mentre la si CP_1 CP_1
impegnerà a pagare e pagherà la sua quota parte del mutuo cointestato, pari al 50% della rata totale stabilita dall'Istituto di Credito mutuante;
per l'individuazione ed il regime delle spese straordinarie extra-assegno le parti faranno espresso rinvio al Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Napoli del 07.03.2018, e, in attuazione di quanto previsto all'art. 7 del Protocollo, concordemente stabiliscono che per ogni capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc.) superiore ad € 500, il IG. verserà alla IG.ra la quota di propria Pt_1 CP_1
competenza in via anticipata ed almeno 10 giorni prima della scadenza della relativa spesa a fronte di specifica richiesta accompagnata dalla documentazione giustificativa (bollettini universitari, preventivi di spesa, prescrizioni mediche, ecc.);
- Dopo il rilascio finalizzato alla vendita dell'immobile da parte della , l' CP_1 Pt_1 corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento € 500,00 per ciascun figlio, che sarà rivalutata di anno in anno come per legge, oltre il 60% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate al capo che precede e dal momento in cui la SI.ra lascerà l'abitazione CP_1 coniugale per altra destinazione, nulla le sarà dovuto dall' a titolo di contributo per il Pt_1
canone di locazione del nuovo appartamento;
8) Il calendario di visite padre-figlio, come modificato in corso di causa, prevederà: a settimane alterne, trascorrerà il weekend con il papà, che lo preleverà presso l'abitazione della Per_2
madre il venerdi prima di cena e lo riporterà la domenica sera prima di cena;
La settimana successiva al weekend trascorso con l' , trascorrerà il giovedi sera con il papà, che Pt_1 Per_2
lo preleverà presso l'abitazione della madre per l'orario di cena e con pernottamento e riaccompagnamento a casa il venerdi dopo cena.
Rimangono invariate le altre modalità relative ai periodi festivi che si riportano di seguito:
Rispetto alle festività Pasquali trascorrerà, ad anni alternati, il giorno della Santa Per_2
Pasqua e del lunedi in con un genitore e l'anno successivo con l'altro con pernottamento. Per_4
Per le festività natalizie trascorrerà ad anni alternati, la settimana dal 24 al 30 dicembre Per_2 con un genitore e la settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro con pernottamento. Per le vacanze estive si prevede che trascorrerà una settimana consecutiva di vacanza con il Per_2
padre ed una con la madre nel mese di luglio e due settimane consecutive con il padre e due con la madre nel mese di agosto, entrambi i periodi verranno individuati e condivisi tra i genitori entro il mese di maggio. Durante tali periodi manterrà contatti telefonici quotidiani con Per_2
l'altro genitore. trascorrerà sempre con il padre il giorno della festa del papa, del Per_2
compleanno e dell'onomastico del padre e lo stesso avverrà per la festa della mamma, e per il compleanno e l'onomastico della madre. festeggerà il proprio compleanno ed onomastico Per_2 secondo la regola dell'alternanza. s Il padre provvederà a comunicare con congruo preavviso alla madre gli eventuali impedimenti al calendario concordato e lo stesso fara la madre nei confronti del padre per gli impedimenti di propria competenza.
h) in merito al procedimento penale pendente a carico del SI. , rubricato con n. di Pt_1
R.G.N.R. 31450/19 e chiamato per la prima udienza dibattimentale del 18.02.2025, VI Sez. Pen. del Tribunale di Napoli, G.M. Dott. Alfano, la SI.ra dichiara di procedere e procede CP_1
alla rinuncia alla costituzione di parte civile, motivata da un intento pacificatore nell'interesse della serenità di tutti, soprattutto dei figli, ed alla remissione della querela a carico CP_4
entro e non oltre la data della prossima udienza fissata per il 18.02.2025, fermo restando che il procedimento proseguirà ugualmente, dal momento che i reati oggetto di accertamento sono procedibili d'ufficio; ciascuna parte provvederà personalmente al pagamento degli onorari dei rispettivi avvocati costituiti nel processo penale;
i) in merito alle spese del presente giudizio: con riguardo ai compensi dei rispettivi difensori costituiti, ciascuna parte provvederà personalmente al pagamento dei rispettivi onorari, mentre, il compenso stabilito per 'opera prestata dalla curatrice, avv. Clorinda Draetta, verrà suddiviso tra le parti al 50%; j) in ordine alle ulteriori spese ancora pendenti tra le parti, relative ai precedenti giudizi instaurati, la dichiara di rinunziare e rinunzia alle differenze ancora dovute dall' CP_1 Pt_1 in forza delle due sentenze di separazione e d'appello;
k) le parti riconoscono e dichiarano univocamente di aver risolto con il presente accordo ogni contenzioso ed ogni reciproca ragione di avere nascente dai fatti a fonte del presente giudizio di divorzio e dei giudizi richiamati in premessa, e comunque in qualsiasi maniera ad essi connessi,
e che i presenti accordi hanno piena efficacia satisfattiva per ogni relativa questione, diritto, ragione ed azione e definiscono la chiusura omnibus di ogni questione insorta tra i coniugi, per qualsivoglia causale, con la relativa rinunzia reciproca a ogni diritto ed azione”.
Orbene, si ritiene che i patti di cui sopra non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse del figlio minore che non è stato necessario sentire in virtù di tali accordi, sottoscritti anche dal curatore speciale del minore, con la conseguenza che il Tribunale li può porre a base della presente decisione.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in GIUGLIANO IN CAMPANIA il
05/05/2008 da nato a [...] il [...] e nata Parte_1 CP_1
a NAPOLI il 25/06/1977 (atto n. 20, parte I, serie, registro atti di matrimonio anno 2008);
b) Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n.
1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L. 1.12.1970
n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74:
d) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 20/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino