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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 29 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3190 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiana Fabbrizi e Gianluca Parte_1
Perreca, APPELLANTE E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guiducci, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n. 435/2020 del 7.7.2020 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.4.2018 ed iscritto al R.G. n. 13341/2018, ha Parte_1 chiesto accertarsi la natura professionale della patologia asseritamente contratta (“Spondilopatia cervicale ad impegno funzionale, parestesie arti superiori con note depressive in soggetto 45enne”) ed il danno biologico da essa derivatogli, nella misura del 16% o nella diversa ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarsi l' all'erogazione della conseguente prestazione di legge. CP_1
A sostegno della domanda, ha precisato: di aver lavorato dal 1990 al 2012 presso la Tor
Cervara s.p.a., industria alimentare sita in Roma, quale addetto alla macellazione a livello industriale, dovendo occuparsi di macellare, stando in posizione eretta, fino a 320 maiali all'ora; di aver iniziato ad avere forti dolori sin dal 2015 e, pertanto, di essersi sottoposto ad accertamenti medici, da cui era risultata la diagnosi suddetta;
di aver pertanto presentato – anche alla luce del mancato rispetto delle prescrizioni mediche da parte del datore di lavoro – la denuncia di malattia professionale all' CP_1
1 in data 23.12.2015 ma di averne ottenuto in data 8.4.2016 un provvedimento di diniego, sul presupposto dell'assenza di nesso causale tra rischio professionale e malattia denunciata;
di aver proposto altresì ricorso amministrativo, e di averne ottenuto un rigetto per rischio inidoneo a provocare la malattia contratta.
L' si è costituito, contestando l'eziologia professionale della patologia lamentata e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ulteriore ricorso depositato il 2.7.2018 ed iscritto al R.G. n. 21695/2018, il ha Pt_1 inoltre chiesto la condanna dell' alla corresponsione della dovuta prestazione in relazione ad CP_2 altra malattia professionale denunciata in data 2.5.2016, ovverosia “varici arti inferiori”.
L' si è costituito anche in tale giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per difetto di CP_1 sufficienti allegazioni in ordine all'esposizione a rischio professionale nonché alla ricorrenza del nesso di causalità con l'attività professionale espletata.
Riuniti i due giudizi, espletate l'istruttoria orale e la consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza impugnata il Tribunale, aderendo alle risultanze dell'accertamento peritale, ha dichiarato che il ricorrente è affetto dalla patologia oggetto del primo ricorso, “ascrivibile alle voci n. 77 (“Ernia discale lombare” protrusioni) e n. 78 (“Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”)”, con un danno biologico complessivo pari al 12%; ha invece escluso la natura professionale della patologia oggetto del secondo ricorso, considerato che l'attività lavorativa era cessata nell'anno 2012 mentre la patologia era insorta nel 2016, senza che risultasse in atti alcuna documentazione che ne attestasse l'insorgenza in epoca anteriore. Ha dunque condannato l' CP_2 resistente alla liquidazione dell'indennizzo in capitale con decorrenza dalla denuncia di malattia professionale del 23.12.2015, nonché alla refusione della metà delle spese di lite, in ragione della soccombenza parziale.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il chiedendo l'accoglimento anche della Pt_1 domanda proposta con il secondo ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, previo rinnovo della CTU, con conseguente accertamento di un danno biologico del 16% per la malattia “varici arti inferiori” e pertanto di un danno biologico complessivo superiore al 16%, tenuto conto di quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado, con conseguente costituzione di una rendita.
L' ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo per la correttezza CP_1 dell'accertamento peritale espletato in primo grado.
Disposto il rinnovo della CTU e depositata la relazione peritale, all'udienza del 29.10.2025 la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, ritiene il Collegio che l'elaborato peritale depositato nel presente grado dal CTU dr. appaia esauriente, coerente con la documentazione clinica acquisita nel Persona_1
2 corso del giudizio, nonché redatto secondo corrette valutazioni medico-legali, salvo l'errore relativo all'epoca di cessazione dell'attività lavorativa del presso la Tor Cervara s.p.a., indicata Pt_1 erroneamente dal CTU nel 2022 anziché nel 2012, anno – quest'ultimo – invece espressamente menzionato dallo stesso lavoratore nei ricorsi introduttivi di entrambi i giudizi di primo grado e confermato dalla documentazione allegata ai ricorsi (estratto contributivo, scheda di anamnesi lavorativa del 23.12.2015 a firma della dott.ssa ). Testimone_1
2.1. Ciò posto, il CTU, esaminata la documentazione medica in atti, pur confermando la diagnosi di “varici degli arti inferiori”, ha evidenziato nell'anamnesi che il nel 2016 si Pt_1 sarebbe recato a visita dal chirurgo vascolare dove sarebbe stata posta diagnosi di “varici arti inferiori maggiori a dx” ma, cionondimeno, non avrebbe “mai effettuato accertamenti strumentali quali ecocolordoppler degli arti inferiori (nonostante l'indicazione specialistica) né alcuna terapia specifica”.
Ha poi sottolineato che il lavoratore avrebbe riferito “di aver effettuato regolarmente le visite di Sorveglianza Sanitaria obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/2008 senza alcuna limitazione/prescrizione”.
Ha quindi osservato che “Dalla storia clinica, dalla documentazione sanitaria e da quanto appreso durante le operazioni peritali il periziando iniziava a manifestare sintomatologia a carico degli arti inferiori dopo alcuni anni dalla esposizione lavorativa con successiva diagnosi di “varici arti inferiori” nel 2016 senza aver però completato l'iter diagnostico che prevedeva l'effettuazione di ecodoppler degli arti inferiori (che non risulta essere mai stato eseguito). Non risultano ulteriori accertamenti specialistici”.
Quanto alla patologia ed alle sue cause, il CTU ha poi rammentato che “L'eziologia è solitamente sconosciuta, ma le vene varicose possono derivare da un'insufficienza valvolare primitiva con reflusso o da una dilatazione primitiva della parete venosa per debolezza strutturale.
In alcuni soggetti, le varici sono secondarie a un'insufficienza venosa cronica e all'ipertensione venosa.
La maggior parte dei pazienti non ha fattori di rischio evidenti. Le varici venose sono frequenti all'interno delle famiglie, indicando come causa una componente genetica.
Esistono comunque alcuni fattori di rischio quali il sesso femminile, la sedentarietà, il sovrappeso e l'obesità, attività lavorative che prevedono di stare in piedi per molte ore durante il giorno, l'età avanzata (con l'età la vena diventa fisiologicamente meno elastica), la gravidanza e la familiarità che associandosi fra loro possono svolgere un ruolo favorente l'insorgenza della malattia”.
Rispetto al caso di specie, ha quindi svolto le seguenti osservazioni medico-legali: “Il ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a manifestare sintomatologia dolorosa, dopo alcuni anni
3 dall'inizio della esposizione lavorativa (con successiva diagnosi clinica e strumentale avvenuta solo nel 2016;
- la manifestazione patologica in oggetto è una affezione ad eziologia prevalentemente sconosciuta ma che di fatto riconosce genesi multifattoriale nella quale possono svolgere un ruolo preponderante molti altri fattori (fattori genetici-costituzionali in primo luogo) … oltre ai presunti fattori di rischio professionali;
- per quanto concerne gli specifici rischi professionali in questione, considerata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente quale Operaio macellatore e sulla scorta di quanto dichiarato dal periziando trattasi fondamentalmente di movimentazione manuale dei carichi e di stazione eretta prolungata: dagli atti però non si evince la esatta quantificazione ai suddetti fattori di rischio mancando al sottoscritto la possibilità di poter esaminare quella fondamentale documentazione tecnico-sanitaria (Cartella Sanitaria e di Rischio, Giudizi di idoneità alla mansione specifica, verbali di sopralluogo, ecc.), che meglio avrebbe potuto evidenziare e non in modo generico e presuntivo la origine professionale della malattia richiesta anche in relazione alle reali condizioni di salute del ricorrente all'inizio della esposizione lavorativa e durante i controlli effettuati per la Sorveglianza
Sanitaria obbligatoria ai sensi del DLGS. 81/2008.
- è peraltro assente dagli di causa atti soprattutto quello strumento di fondamentale importanza per la valutazione dell'adeguatezza della esposizione in termini di continuità, intensità e durata al fattore/i presunto/i patogeno e che è rappresentato dal Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR);
- …
- Altra considerazione che sorge spontanea è rappresentata dalla assoluta carenza dei documenti sanitari prodotti dal ricorrente per quanto concerne la malattia richiesta peraltro ritenuti necessari sia ai fini di una corretta diagnosi ma soprattutto della quantificazione funzionale del danno e provocato appunto dalla presunta malattia professionale”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU ha concluso: “Si ritiene pertanto che la malattia riportata in diagnosi, in assenza di precisi elementi valutativi e desumibili solo dalla conoscenza della reale esposizione lavorativa, non possa riconoscersi trattandosi di malattia a genesi multifattoriale e tenuto altresì conto della mancata dimostrazione della eventuale preponderanza di uno dei fattori favorenti l'insorgenza della malattia potendo altresì trattarsi di una condizione meiopragica presente nel periziando. Si reputa pertanto per quanto riguarda il nesso di causalità che, come in questo caso, “quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, debba essere esclusa
l'origine professionale della malattia”.
4 Pertanto non potrà essere attribuito rilievo determinante nella criteriologia medico-legale in tema di nesso causale”, con conseguente esclusione dell'origine professionale della malattia.
2.2. Orbene, rileva il Collegio che tali conclusioni, come rassegnate dal CTU nominato nel presente grado di giudizio, siano da ritenersi vieppiù corroborate dalla circostanza che, come sopra rappresentato, l'attività lavorativa in posizione eretta è cessata per il già nel 2012, circostanza Pt_1 alla quale già il CTU di primo grado aveva attribuito ampia rilevanza, evidenziando come “gli elementi anamnestici disponibili sono peraltro lacunosi né supportati da alcuna informazione ritenuta indispensabile redatta e sottoscritta da sanitari all'epoca dello svolgimento della attività lavorativa in esame. Infatti, va ricordato che l'operaio addetto alla macellazione sin dall'anno 2012 non svolge più tale attività lavorativa e, pertanto, non è risultato più esposto ad eventuale rischio specifico per la sua mansione lavorativa. Gli elementi disponibili non risultano esaustivi rispetto alle informazioni ed ai documenti sanitari ritenuti necessari. I dati non sono quindi indicativi per una correlazione della patologia lamentata con l'attività lavorativa svolta. Il lavoratore ha svolto la propria attività sino all'anno 2012 e sino alla data del 2016 non risulta alcun documento sanitario comprovante la tecnopatia richiesta, al fine di una corretta valutazione del nesso di causalità e della patologia allegata. Le informazioni a disposizione risultano quindi incomplete, non indicative e, pertanto, il nesso di causalità è definito come “improbabile”.
2.3. Tanto considerato, rilevato che non solo l' ma entrambi i consulenti, con CP_1 argomentazioni convincenti, hanno ritenuto di non poter affermare la sussistenza del nesso di causalità sulla scorta della documentazione medica in atti;
rilevato altresì che le conclusioni rassegnate dal CTU nominato nel presente grado non sono state contrastate da osservazioni critiche di parte;
ritiene il Collegio che non possa dichiararsi la natura professionale della patologia “varici arti inferiori” lamentata dal Pt_1
3. L'appello va dunque respinto ma le spese di lite del grado vanno dichiarate irripetibili e quelle di CTU poste a carico dell' , stante l'attestazione ISEE depositata in atti. CP_1
Cionondimeno, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. dichiara le spese di lite del grado irripetibili;
3. pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte appellata;
5 4. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 29.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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