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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 2021 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 2.12.2025 promosso da
DA (cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...])
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 26/05/1984), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CONDEMI ANTONIA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA P. ANDILORO SVINCOLO
AUTOSTRADALE N 11, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 19/07/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 26/01/2019, nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 03.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
18.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-considerato che con ordinanza del 20.03.2025 il Giudice delegato, rilevato che le procure alle liti prodotte non contenessero i dati anagrafici delle persone che le hanno conferite né tantomeno alcuno specifico riferimento al presente giudizio, ha disposto la rinnovazione delle stesse, ai sensi dell'art. 182 c. 2 c.p.c., mediante la produzione di nuove procure contenenti le generalità complete delle parti nonché lo specifico riferimento al presente giudizio e ha fissato a tal uopo nuovo termine ex art. 127ter
c.p.c. alle parti fino all'08.10.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza;
-considerato altresì che con ordinanza del 17.10.2025 il Giudice delegato, rilevato che il ricorso non risultasse sottoscritto dalle parti in spregio a quanto previsto dall'art. 473bis. 51 c.p.c., ha fissato alle parti termine perentorio sino al 12.11.2025 ore 10,00 per il deposito telematico di note sostitutive d'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127ter c.p.c., e ha invitato le parti a depositare entro il medesimo termine copia del ricorso sottoscritto personalmente anche da loro;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 26/01/2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.09.2024 il quale ha espresso il parere in data 27.03.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 19/07/2024 da DA
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra DA e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 6, parte 1, u.1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi Sigg. e vivranno Parte_3 Parte_2
separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale è ubicata nel Comune di Reggio Calabria alla Via Sbarre
Centrali nr. 516 Scala E, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig.ra ; Parte_2 3. Il Sig. si impegna a corrispondere l'assegno di Parte_3
mantenimento in favore della Sig.ra nel complesso ad € 150,00 Parte_2
(centocinquanta), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
4. Il pagamento dell'assegno di cui al punto precedente dovrà essere corrisposto nel giorno 15 (quindici) di ogni mese.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 2.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 2021 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 2.12.2025 promosso da
DA (cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...])
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 26/05/1984), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CONDEMI ANTONIA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA P. ANDILORO SVINCOLO
AUTOSTRADALE N 11, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 19/07/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 26/01/2019, nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 03.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
18.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-considerato che con ordinanza del 20.03.2025 il Giudice delegato, rilevato che le procure alle liti prodotte non contenessero i dati anagrafici delle persone che le hanno conferite né tantomeno alcuno specifico riferimento al presente giudizio, ha disposto la rinnovazione delle stesse, ai sensi dell'art. 182 c. 2 c.p.c., mediante la produzione di nuove procure contenenti le generalità complete delle parti nonché lo specifico riferimento al presente giudizio e ha fissato a tal uopo nuovo termine ex art. 127ter
c.p.c. alle parti fino all'08.10.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza;
-considerato altresì che con ordinanza del 17.10.2025 il Giudice delegato, rilevato che il ricorso non risultasse sottoscritto dalle parti in spregio a quanto previsto dall'art. 473bis. 51 c.p.c., ha fissato alle parti termine perentorio sino al 12.11.2025 ore 10,00 per il deposito telematico di note sostitutive d'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127ter c.p.c., e ha invitato le parti a depositare entro il medesimo termine copia del ricorso sottoscritto personalmente anche da loro;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 26/01/2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.09.2024 il quale ha espresso il parere in data 27.03.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 19/07/2024 da DA
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra DA e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 6, parte 1, u.1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi Sigg. e vivranno Parte_3 Parte_2
separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale è ubicata nel Comune di Reggio Calabria alla Via Sbarre
Centrali nr. 516 Scala E, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig.ra ; Parte_2 3. Il Sig. si impegna a corrispondere l'assegno di Parte_3
mantenimento in favore della Sig.ra nel complesso ad € 150,00 Parte_2
(centocinquanta), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
4. Il pagamento dell'assegno di cui al punto precedente dovrà essere corrisposto nel giorno 15 (quindici) di ogni mese.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 2.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna