Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 729
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie

    Il Tribunale ha ritenuto che il Giudice di Pace abbia fatto corretto uso delle regole sull'onere della prova, confermando la validità del contratto di mandato prodotto dall'appellata. La contestazione del contratto da parte dell'appellante è stata ritenuta generica e non sufficiente a disconoscerne la validità o la sottoscrizione. Inoltre, l'appellante non ha specificamente lamentato la vessatorietà di clausole contrattuali.

  • Rigettato
    Mancata prova dello scambio di corrispondenza e dell'avvenuta informazione sull'accettazione del creditore

    Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la mancata prova della ricezione di un documento specifico, poiché l'obbligazione dell'appellante era di mezzi e non di risultato. L'adempimento della prestazione da parte dell'appellante è confermato da un modulo di autorizzazione, che ha comportato l'obbligo della controprestazione.

  • Rigettato
    Soccombenza

    L'appello è stato rigettato, pertanto l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 729
    Giurisdizione : Trib. Locri
    Numero : 729
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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