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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa VA ZZ, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1080 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Torre di Ruggiero (CZ), alla via Rino Gaetano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Belluzzi, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Como, alla via Luciano Manara n. 8, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Rosario Di Maio, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
Pag. 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
324/2023, depositata in cancelleria il 24.03.2023.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 324/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 24 marzo 2023 e non notificata.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in particolare, l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie in atti da parte del giudicante nella parte in cui ha ritenuto provato il rapporto contrattuale e dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo a favore della
[...]
L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in riforma Controparte_1
della sentenza n. 324/2023 emessa dal Giudice di Pace di Locri (RC), nella persona del Dott.
US RE, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1096/2021, depositata in data
24/03/2023 e comunicata alle parti in data 27.03.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure nell'atto di citazione e nei verbali di causa del predetto procedimento e che qui si riportano: Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accertata la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'odierna opponente
e l'infondatezza della richiesta avanzata in sede monitoria dalla ditta Controparte_1
disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto (n. 93/2021 – RG n. 49/2021) perché emesso per somme non dovute per i motivi già ampiamente illustrati in atti e, conseguentemente, dichiarare come nulla sia dovuto dalla Sig.ra in favore della ditta Parte_1 Controparte_1
condannare l'opposta società al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarre ex art. 93 cpc”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.03.2024, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione Controparte_1
dell'appellante e ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Pag. 2 di 6 All'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, rinviando la causa per la verifica della relativa acquisizione. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
06.10.2025 con l'assegnazione dei termini per le difese conclusionali.
Con ordinanza del 27.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 2. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha:
1. ritenuto provata l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti in giudizio;
2. ritenuto fondato il diritto dell'originaria opposta al pagamento del corrispettivo sulla base di tale contratto.
Le censure mosse dall'appellante non sono condivisibili, avendo il Giudice di Pace fatto buon governo delle regole sul riparto dell'onere probatorio. In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova e in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533).
§ 2.1 Il contratto intercorso tra le odierne parti e posto alla base della pretesa creditoria è stato depositato dall'opposta già durante la fase monitoria e tale contratto è stato correttamente ritenuto sufficiente a provare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti. Va evidenziato che il contratto in esame è un contratto di mandato, che è disciplinato dagli artt. 1701 e ss. c.c., ed è a forma libera.
L'appellante, nella veste di opponente in primo grado, ha contestato la conclusione del contratto affermando: “Parte ricorrente ha fondato, infatti, la propria pretesa monitoria sulla base di un contratto di mandato asseritamente sottoscritto dall'odierna opponente. Questa difesa, oltre a richiedere l'esibizione in originale di detto contratto e contestare la regolare conclusione del medesimo e la legittimità delle clausole ivi riportate. rimarca la circostanza che la Controparte_1
Pag. 3 di 6 non ha validamente concluso alcun accordo stragiudiziale che possa comportare la richiesta di pagamento oggetto del presente contenzioso” (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
In merito alla richiesta di produzione del documento in originale, si rileva che «La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")» (Cass. Sez. 2, 30.10.2018, n. 27633).
Nel caso in esame, l'originaria opponente si è limitata a richiedere la produzione dell'originale del documento senza, tuttavia, esplicitare la ragione di tale richiesta, fermo restando che, trattandosi di documento sottoscritto dall'odierna appellante e inviato tramite fax all'odierna appellata, l'originale del documento avrebbe dovuto essere nella disponibilità della stessa appellante. Tale richiesta di produzione del contratto in originale, inoltre, non può essere ritenuta finalizzata al disconoscimento della sottoscrizione, la quale non è stata puntualmente e specificatamente avanzata. Il riferimento all'asserita sottoscrizione, infatti, non integra i requisiti previsti dall'art. 214
c.p.c. per il disconoscimento della scrittura privata, che impone alla parte l'onere di negare formalmente la propria sottoscrizione (cfr. Cass. Sez. 1, 08/07/2024, n. 18491 per cui «Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato»).
Ne consegue che si deve ritenere validamente sottoscritto il conferimento di mandato predisposto dalla mandataria e sottoscritto dalla mandante;
tale contratto, infatti, si è perfezionato con l'accettazione da parte della mandante della proposta inviata dalla mandataria, mandante che ha dunque sottoscritto il conferimento del mandato e ne ha curato l'invio, tramite fax, all'appellata.
Pag. 4 di 6 Quanto alla mancata approvazione delle clausole vessatorie, va rilevato che l'appellante si limita a eccepire l'inefficacia della sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle condizioni contrattuali richiamate in blocco, senza, tuttavia, lamentare la vessatorietà di alcuna clausola. Va rilevato, in ogni caso, che l'eventuale nullità di una o più clausole vessatorie non approvate specificatamente non comporta la nullità dell'intero contratto
(salvo la prova che le parti non avrebbero altrimenti concluso il negozio) e che, nel caso in esame, non risulta che l'appellata, ai fini del presente giudizio, si sia avvalsa di clausole potenzialmente vessatorie.
§ 2.2 Con riferimento alla seconda doglianza di parte appellante, relativa alla mancata prova circa lo “scambio di corrispondenza con (si contesta l'autenticità CP_2
del documento prodotto ex adverso n. 2 e infatti non vengono allegate ricevute di accettazione e consegna mail tra le stesse società) né tantomeno che la Sig.ra sia stata Parte_1
informata della presunta accettazione del creditore e che sia stata messa, pertanto, nelle condizioni di poter definire la propria pendenza debitoria”, si osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente posto l'accento sulla natura dell'obbligazione assunta dall'appellante in forza del rapporto di mandato esistente tra le parti di mezzi e non di risultato. Appare, infatti, irrilevante che non sia stata fornita la prova dell'avvenuta ricezione del documento n. 2, che consiste nella lettera inviata dalla creditrice alla debitrice, CP_2
comunicata per email alla - prova che, del resto, l'opposta non Controparte_1
avrebbe potuto offrire, non essendo la mittente della comunicazione - atteso che l'adempimento della prestazione da parte dell'odierna appellante trova conferma nel documento A (modulo di autorizzazione alla formulazione di una proposta), con conseguente realizzazione dell'obbligo alla controprestazione da parte dell'appellante.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate in giudizio, per lo scaglione da euro 1.100,01 fino a euro 5.200,00.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un
Pag. 5 di 6 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Locri n. 324/2023, depositata in cancelleria il 24 marzo 2023.
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio dell'appello, Parte_1
liquidate in euro 1.276,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di Controparte_1
3. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Locri, il 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa VA ZZ
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa VA ZZ, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1080 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Torre di Ruggiero (CZ), alla via Rino Gaetano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Belluzzi, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Como, alla via Luciano Manara n. 8, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Rosario Di Maio, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
Pag. 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
324/2023, depositata in cancelleria il 24.03.2023.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 324/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 24 marzo 2023 e non notificata.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in particolare, l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie in atti da parte del giudicante nella parte in cui ha ritenuto provato il rapporto contrattuale e dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo a favore della
[...]
L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in riforma Controparte_1
della sentenza n. 324/2023 emessa dal Giudice di Pace di Locri (RC), nella persona del Dott.
US RE, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1096/2021, depositata in data
24/03/2023 e comunicata alle parti in data 27.03.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure nell'atto di citazione e nei verbali di causa del predetto procedimento e che qui si riportano: Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accertata la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'odierna opponente
e l'infondatezza della richiesta avanzata in sede monitoria dalla ditta Controparte_1
disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto (n. 93/2021 – RG n. 49/2021) perché emesso per somme non dovute per i motivi già ampiamente illustrati in atti e, conseguentemente, dichiarare come nulla sia dovuto dalla Sig.ra in favore della ditta Parte_1 Controparte_1
condannare l'opposta società al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarre ex art. 93 cpc”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.03.2024, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione Controparte_1
dell'appellante e ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Pag. 2 di 6 All'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, rinviando la causa per la verifica della relativa acquisizione. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
06.10.2025 con l'assegnazione dei termini per le difese conclusionali.
Con ordinanza del 27.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 2. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha:
1. ritenuto provata l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti in giudizio;
2. ritenuto fondato il diritto dell'originaria opposta al pagamento del corrispettivo sulla base di tale contratto.
Le censure mosse dall'appellante non sono condivisibili, avendo il Giudice di Pace fatto buon governo delle regole sul riparto dell'onere probatorio. In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova e in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533).
§ 2.1 Il contratto intercorso tra le odierne parti e posto alla base della pretesa creditoria è stato depositato dall'opposta già durante la fase monitoria e tale contratto è stato correttamente ritenuto sufficiente a provare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti. Va evidenziato che il contratto in esame è un contratto di mandato, che è disciplinato dagli artt. 1701 e ss. c.c., ed è a forma libera.
L'appellante, nella veste di opponente in primo grado, ha contestato la conclusione del contratto affermando: “Parte ricorrente ha fondato, infatti, la propria pretesa monitoria sulla base di un contratto di mandato asseritamente sottoscritto dall'odierna opponente. Questa difesa, oltre a richiedere l'esibizione in originale di detto contratto e contestare la regolare conclusione del medesimo e la legittimità delle clausole ivi riportate. rimarca la circostanza che la Controparte_1
Pag. 3 di 6 non ha validamente concluso alcun accordo stragiudiziale che possa comportare la richiesta di pagamento oggetto del presente contenzioso” (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
In merito alla richiesta di produzione del documento in originale, si rileva che «La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")» (Cass. Sez. 2, 30.10.2018, n. 27633).
Nel caso in esame, l'originaria opponente si è limitata a richiedere la produzione dell'originale del documento senza, tuttavia, esplicitare la ragione di tale richiesta, fermo restando che, trattandosi di documento sottoscritto dall'odierna appellante e inviato tramite fax all'odierna appellata, l'originale del documento avrebbe dovuto essere nella disponibilità della stessa appellante. Tale richiesta di produzione del contratto in originale, inoltre, non può essere ritenuta finalizzata al disconoscimento della sottoscrizione, la quale non è stata puntualmente e specificatamente avanzata. Il riferimento all'asserita sottoscrizione, infatti, non integra i requisiti previsti dall'art. 214
c.p.c. per il disconoscimento della scrittura privata, che impone alla parte l'onere di negare formalmente la propria sottoscrizione (cfr. Cass. Sez. 1, 08/07/2024, n. 18491 per cui «Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato»).
Ne consegue che si deve ritenere validamente sottoscritto il conferimento di mandato predisposto dalla mandataria e sottoscritto dalla mandante;
tale contratto, infatti, si è perfezionato con l'accettazione da parte della mandante della proposta inviata dalla mandataria, mandante che ha dunque sottoscritto il conferimento del mandato e ne ha curato l'invio, tramite fax, all'appellata.
Pag. 4 di 6 Quanto alla mancata approvazione delle clausole vessatorie, va rilevato che l'appellante si limita a eccepire l'inefficacia della sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle condizioni contrattuali richiamate in blocco, senza, tuttavia, lamentare la vessatorietà di alcuna clausola. Va rilevato, in ogni caso, che l'eventuale nullità di una o più clausole vessatorie non approvate specificatamente non comporta la nullità dell'intero contratto
(salvo la prova che le parti non avrebbero altrimenti concluso il negozio) e che, nel caso in esame, non risulta che l'appellata, ai fini del presente giudizio, si sia avvalsa di clausole potenzialmente vessatorie.
§ 2.2 Con riferimento alla seconda doglianza di parte appellante, relativa alla mancata prova circa lo “scambio di corrispondenza con (si contesta l'autenticità CP_2
del documento prodotto ex adverso n. 2 e infatti non vengono allegate ricevute di accettazione e consegna mail tra le stesse società) né tantomeno che la Sig.ra sia stata Parte_1
informata della presunta accettazione del creditore e che sia stata messa, pertanto, nelle condizioni di poter definire la propria pendenza debitoria”, si osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente posto l'accento sulla natura dell'obbligazione assunta dall'appellante in forza del rapporto di mandato esistente tra le parti di mezzi e non di risultato. Appare, infatti, irrilevante che non sia stata fornita la prova dell'avvenuta ricezione del documento n. 2, che consiste nella lettera inviata dalla creditrice alla debitrice, CP_2
comunicata per email alla - prova che, del resto, l'opposta non Controparte_1
avrebbe potuto offrire, non essendo la mittente della comunicazione - atteso che l'adempimento della prestazione da parte dell'odierna appellante trova conferma nel documento A (modulo di autorizzazione alla formulazione di una proposta), con conseguente realizzazione dell'obbligo alla controprestazione da parte dell'appellante.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate in giudizio, per lo scaglione da euro 1.100,01 fino a euro 5.200,00.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un
Pag. 5 di 6 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Locri n. 324/2023, depositata in cancelleria il 24 marzo 2023.
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio dell'appello, Parte_1
liquidate in euro 1.276,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di Controparte_1
3. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Locri, il 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa VA ZZ
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