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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G.5102/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Cavuoto (C.F. ) (P.I. pec C.F._2 P.IVA_1
, e dall' Avv. Roberto Rosa (C.F. ), (pec Email_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di Email_2
quest'ultimo sito in Benevento, alla C.da Piano Cappelle n.118.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Milano (MI), Via G. Silva n. 34, (P.IVA Controparte_1
, in persona del Procuratore Speciale Avv. Lorenza Prati per atto rep. n. P.IVA_2
38394, racc. n. 7726 del 2/12/2015 a ministero del Dott. , notaio in Milano Persona_1 che si allega sub A, con gli Avv.ti Leonardo Gregoroni (C.F. ) (pec: C.F._4
) e Roberto Pavia (C.F. Email_3
) (pec: ) che la rappresentano e C.F._5 Email_4 difendono, anche disgiuntamente, ed unitamente ai quali elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Maria Laura Filippi (C.F. (pec: C.F._6 [...]
- fax 081.5512031) sito in Napoli, alla Via A. De Email_5
Gasperi n. 55.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 2300/2022 pubblicata il
25.10.2022 in materia di risarcimento danni da illegittima segnalazione al CRIF
Conclusioni: come da note di trattazione scritta il cui contenuto è da intendersi qui riprodotto.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n.2300/2022, pubblicata il 25.10.2022, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda proposta da nei confronti di , con cui lo stesso Parte_1 CP_1
aveva chiesto la condanna della convenuta alla cancellazione dei suoi dati dalla CRIF e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non ( sub specie di danni all'immagine, alla reputazione, danno esistenziale) quantificati in euro 15.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, lamentando l'illegittimità della segnalazione in quanto non preceduta dal preavviso di iscrizione, in violazione del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti ( in GU 2 dicembre 2004 n. 300) e dell'art. 125 comma III dlgsv. 385/93; accoglieva la domanda riconvenzionale della società finanziaria condannando l'attore al pagamento della somma di euro 465,43, quale ammontare del credito residuo del finanziamento alla data del 21 luglio 2016 di cui il prefato era coobbligato insieme alla moglie, maggiorato degli interessi di mora al tasso convenzionale stabilito nel contratto;
condannava l'attore alle spese processuali liquidate nell'importo complessivo di euro 2430,00, oltre accessori.
2. A fondamento della decisione il primo giudice, richiamata la normativa applicabile alla specie, riteneva regolare la procedura di segnalazione assumendo che la documentazione fornita dalla convenuta dimostrasse l'avvenuto invio all'attore (e alla moglie dello stesso) sia degli inviti al pagamento che della comunicazione del preavviso di segnalazione alla CR del 15.1.2015, di quest'ultima reputando sufficiente, quale prova delle ricezione, la produzione delle schermate Selecta da cui risultava il recapito presso l'indirizzo di residenza del (lo stesso indicato nel ricorso ex art. 702 bis cpc), tanto più che la normativa Parte_1
in materia non prevedeva alcuna forma per il preavviso, facendo esplicito riferimento alla sola spedizione dello stesso all'interessato.
Sulla base delle più recenti acquisizioni della giurisprudenza di merito sul punto, il giudice rilevava altresì come alla mera omissione del preavviso di iscrizione alla CRIF non conseguiva l'illegittimità della segnalazione allorquando il debitore non provava che avrebbe evitato l'iscrizione a sofferenza se avesse avuto tempestivo preavviso della segnalazione e che, nella specie, il non aveva mai contestato l'effettiva Parte_1
sussistenza dell'inadempimento, presupposto indispensabile per procedere alla segnalazione.
Nell'accogliere la domanda riconvenzionale della convenuta, affermava che la CP_1
aveva assolto al proprio onere probatorio, ex art. 2697 c.c., dimostrando la fonte dell'obbligazione con la produzione del contratto di finanziamento e dell'estratto conto, mentre l'attore in riconvenzionale non aveva fornito alcuna dimostrazione dell'adempimento del finanziamento sottoscritto quale coobbligato della moglie, limitandosi solo a sostenere la mancanza di certificazione bancaria ai sensi dell'art. 50 TUB che però era necessaria solo per l'adozione di una ingiunzione ante causam.
3.Avverso tale decisione ha interposto appello lamentando: 1) errata Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie ex art 115 e 116 c.p.c. della funzione del preavviso e della sua natura, della disciplina prevista dal codice di deontologia e buona condotta dei sistemi bancari e del provvedimento del garante privacy, 16 novembre 2004, n.8; 2) sussistenza del danno patrimoniale e non;
3) erroneità e illogicità della sentenza di prime cure quanto alla domanda riconvenzionale;
carenza dei requisiti ex art 115 e 116 c.p.c.
L'appellante ha concluso chiedendo: 1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata;
2) accertare e dichiarare la completa responsabilità della in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, alla cancellazione dei dati presenti nei sistemi Eurisc di CR;
3) per l'effetto condannare l'appellata società a risarcire esso appellante della somma di €15.000,00 quali danni all'immagine, reputazione quale cattivo pagatore, danni morali, ed esistenziali e danni non patrimoniali subiti, o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali come per legge;
4) con vittoria di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del procuratore anticipatario.
4.Ha resistito al gravame la chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; in via principale: respingere l'appello proposto da controparte e confermare integralmente la sentenza n.2300/2022 resa dal
Tribunale di Benevento;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
5. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. La causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza dell'11.11.2024 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.11.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'impugnazione è stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti si evince che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 25.10.2022; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato il 23.11.
2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo mezzo l'appellante lamenta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe errato nel sostenere che ai fini della regolarità della procedura di segnalazione, sarebbe sufficiente la prova della spedizione del preavviso di segnalazione in quanto atto a forma libera per il quale manca qualunque riferimento alle modalità di ricezione dello stesso.
Sostiene, di contro, che essendo il preavviso atto unilaterale ricettizio, è onere dell'intermediario dimostrare l'effettiva ricezione del preavviso di segnalazione da parte del cliente, non essendo idonee in tal senso le schermate Selecta prodotte da CP_1
unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
La censura è fondata.
Il tribunale ha erroneamente confuso il piano della forma del preavviso di segnalazione, che in modo condivisibile ha opinato essere libera in difetto di una specifica previsione in tal senso (tanto da poter essere effettuata anche a mezzo e-mail o sms), con quello della natura ricettizia dell'atto, che investe la diversa questione della conoscibilità dello stesso da parte del destinatario.
In materia, la Suprema Corte ha, invero, chiarito che il preventivo avvertimento previsto dall'art. 4 comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004 n. 8 è atto ricettizio in quanto diretto alla persona dell'interessato ed inteso a manifestare la decisione dell'intermediario finanziario di provvedere alla sua classificazione come “cattivo pagatore”
(cfr Cass. ordinanza n. 14685/2017 richiamata dall'appellante).
Ne consegue l'applicabilità della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. secondo cui la dichiarazione ricettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario nel luogo che per collegamento ordinario (dimora, domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso (cfr Cass. n. 773/2003).
La Corte ha anche chiarito che laddove la dichiarazione ricettizia sia stata trasmessa a mezzo del servizio postale, la presunzione di conoscenza non richiede che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, potendo il mittente avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, anche per presunzioni, per dimostrare che l'atto è stato ricevuto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio e controllo del destinatario ( Cass. n. 25305/2015). Tuttavia, è stato precisato che in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza e che, se l'invio dell'atto è avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione
(Cass. nr. 20167 del 2014). Più di recente, la Suprema Corte con la pronuncia nr. 31845 del
2022, argomentando anche da Cass., sez. un., nr. 10012 del 2021, ha osservato come anche in relazione ai casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e -per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, fatta salva l'ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata. In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata.
Nel caso in esame, a fronte della contestazione del di aver ricevuto il preavviso di Parte_1
segnalazione, la documentazione prodotta dalla non è idonea a dimostrare che CP_1 il preavviso sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto attesta la sola spedizione del preavviso ma non anche l'esito dell'invio, non essendo idonea a dimostrare l'avvenuta consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario la schermata Selecta prodotta con le note istruttorie depositate il 10.7.2017.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, ritiene questa Corte distrettuale che non è stato rispettato il requisito del necessario preavviso di cui all'art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004, recante il cd. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia, e di cui all'art. 125, terzo comma, del T.u.b., come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 141 del 2010, non avendo la società finanziaria dimostrato la ricezione del preventivo avvertimento inoltrato al come Parte_1 invece le incombeva attesa la natura ricettizia di codesto atto. Il mancato rispetto delle garanzie procedimentali comporta la declaratoria di illegittimità della segnalazione alla CR, pur sussistendo il presupposto sostanziale costituito dalla veridicità dell'inadempimento, che non è stato specificamente contestato dal che Parte_1
neanche ha offerto di provare l'adempimento.
A tanto consegue che va accolta la domanda dell'appellante di condanna della CP_1
a provvedere alla cancellazione della segnalazione del suo nominativo dalla CR.
Con il secondo mezzo l'appellante ribadisce la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, indicando questi ultimi quali danni alla reputazione personale e commerciale nonché quale danno morale, ritenendo trattasi di conseguenze pregiudizievoli causate dalla ingiusta segnalazione non necessitanti di prova o dimostrabili mediante ricorso alle presunzioni, a tal fine richiamando e riportando precedenti della
Suprema Corte nonché decisioni arbitrali e di merito.
La censura non è fondata.
Come già accennato nella gravata sentenza e confermato dal costante e più recente orientamento di legittimità, in tema di illegittima segnalazione alla Centrale rischi, il danno patrimoniale così come il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituenti
«danno conseguenza», non possono ritenersi sussistenti in re ípsa, dovendo essere allegati e provati da chi ne domanda il risarcimento (cfr. per il danno patrimoniale v. Cass. Ordinanza
n. 29252 del 13/11/2024 ; per il danno non patrimoniale v. Cass. Ordinanza n. 6589 del
06/03/2023; Cass Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018).
Nell'esposizione del mezzo di censura, come peraltro in primo grado, l'appellante non ha dedotto né provato il pregiudizio patrimoniale conseguente alla segnalazione alla CR ( quale ad esempio la revoca e/o il diniego di finanziamenti, essendo egli un consumatore) né ha spiegato e dimostrato le ragioni per cui egli, a prescindere dall'inadempimento che ha originato la segnalazione, non sarebbe da considerare un “cattivo pagatore” al fine di sostenere di aver subito, per effetto della segnalazione irregolare, un danno all'immagine e alla reputazione, ma ha erroneamente ritenuto che bastasse la prova del danno evento- vale a dire l'illegittimità della segnalazione per vizio procedurale- ai fini risarcitori. Impostazione che la Corte regolatrice ha decisamente disatteso nelle sue più recenti pronunce, ritenendo insufficiente l'allegazione generica del possibile ambito di diffusione della notizia e richiedendo l'allegazione, prima ancora che la prova, di elementi di fatto da cui poter desumere anche in via presuntiva l'esistenza e l'ammontare del danno alla reputazione subito. Onere deduttivo e probatorio del tutto fallito nel caso in esame posto che l'appellante, come si è detto, si è affidato alla generica considerazione che vi sia danno all'immagine e alla reputazione ogni qualvolta la notizia dell'inadempimento risulti presente nella Centrale dei rischi per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, richiamando a sostegno precedenti di legittimità disattesi dalle più recenti pronunce della Corte regolatrice.
Ha mancato, invece, di fornire elementi, ancorchè presuntivi, idonei a dare conto della effettiva compromissione della sua immagine e reputazione quali, per rimanere agli esempi ritraibili dalle pronunce di legittimità su richiamate, la prova del fatto che altri soggetti, anche bancari, avessero consultato l'archivio informatico della Centrale rischi nel periodo in cui la segnalazione era presente oppure di essersi interfacciato con soggetti bancari in detto periodo.
La pretesa risarcitoria, peraltro, appare ancora più infondata nella specie in cui non si verte in ipotesi di errata segnalazione alla CR per mancanza del presupposto sostanziale, in quanto è circostanza incontestata che il è rimasto inadempiente agli obblighi Parte_1 nascenti dal contratto di finanziamento anche nel corso del giudizio e non ha offerto di ripianare la sua esposizione debitoria dopo aver appreso della segnalazione.
Ne consegue il rigetto del mezzo.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte sostenendo che la documentazione prodotta dall'allora convenuta non potesse considerarsi un vero estratto conto, essendo carente della descrizione analitica del dare/avere tra le parti.
La critica è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidenti sottesa alla decisione. Invero, il primo giudice, nell'affermare l'esistenza della pretesa creditoria oggetto della domanda riconvenzionale non ha affatto valorizzato il solo estratto conto cui fa riferimento l'appellante ma anche e- si aggiunge qui, soprattutto- il contratto di finanziamento quale ritenendo così assolto l'onere probatorio gravante sul creditore di dimostrare la fonte dell'obbligazione, secondo la regola dettata dall'art. 2697 c.c.. E' passato, poi, ad esaminare le difese del osservando come lo stesso non avesse dedotto e provato il proprio Parte_1 adempimento, onde paralizzare la domanda di pagamento delle rate di finanziamento insolute, quale coobbligato solidale con la moglie, pervenendo, così, all'accoglimento della domanda riconvenzionale. A fronte di tale iter logico-giuridico risulta palese la non pertinenza della critica incentrata sulla valenza dell'estratto conto, che rappresenta un profilo del tutto marginale e non dirimente.
Da qui l'inammissibilità del mezzo perché si traduce in una “non critica” rispetto agli argomenti posti a fondamento della decisione, in violazione dell'art. 342 cpc.
In conclusione, l'appello va accolto nei termini sopra spiegati e, a modifica parziale della decisione gravata, accolta la domanda attorea limitatamente alla richiesta di cancellazione della segnalazione del nominativo del dalla CR, con condanna della Parte_1 CP_1
a provvedervi a sua cura e spese.
[...]
La riforma parziale della sentenza gravata comporta, per l'effetto espansivo interno, il venire meno del capo sulle spese, con la conseguente necessità di una nuova regolamentazione per l'intero giudizio che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
A tal fine, tenuto conto che vi è soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 2300/2022 pubblicata Parte_1 il 25.10.2022, così definitivamente provvede:
1- accoglie il primo motivo di gravame e, a modifica parziale della sentenza appellata, accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, ordina a Parte_1 di procedere alla cancellazione della segnalazione del nominativo del predetto CP_1
nei sistemi Eurisc della CR;
2- conferma la sentenza gravata quanto al rigetto della domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dal Parte_1
3- compensa integralmente le spese del doppio grado tra le parti.
Così deciso in Napoli, li 5 marzo 2025
Il presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G.5102/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Cavuoto (C.F. ) (P.I. pec C.F._2 P.IVA_1
, e dall' Avv. Roberto Rosa (C.F. ), (pec Email_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di Email_2
quest'ultimo sito in Benevento, alla C.da Piano Cappelle n.118.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Milano (MI), Via G. Silva n. 34, (P.IVA Controparte_1
, in persona del Procuratore Speciale Avv. Lorenza Prati per atto rep. n. P.IVA_2
38394, racc. n. 7726 del 2/12/2015 a ministero del Dott. , notaio in Milano Persona_1 che si allega sub A, con gli Avv.ti Leonardo Gregoroni (C.F. ) (pec: C.F._4
) e Roberto Pavia (C.F. Email_3
) (pec: ) che la rappresentano e C.F._5 Email_4 difendono, anche disgiuntamente, ed unitamente ai quali elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Maria Laura Filippi (C.F. (pec: C.F._6 [...]
- fax 081.5512031) sito in Napoli, alla Via A. De Email_5
Gasperi n. 55.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 2300/2022 pubblicata il
25.10.2022 in materia di risarcimento danni da illegittima segnalazione al CRIF
Conclusioni: come da note di trattazione scritta il cui contenuto è da intendersi qui riprodotto.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n.2300/2022, pubblicata il 25.10.2022, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda proposta da nei confronti di , con cui lo stesso Parte_1 CP_1
aveva chiesto la condanna della convenuta alla cancellazione dei suoi dati dalla CRIF e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non ( sub specie di danni all'immagine, alla reputazione, danno esistenziale) quantificati in euro 15.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, lamentando l'illegittimità della segnalazione in quanto non preceduta dal preavviso di iscrizione, in violazione del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti ( in GU 2 dicembre 2004 n. 300) e dell'art. 125 comma III dlgsv. 385/93; accoglieva la domanda riconvenzionale della società finanziaria condannando l'attore al pagamento della somma di euro 465,43, quale ammontare del credito residuo del finanziamento alla data del 21 luglio 2016 di cui il prefato era coobbligato insieme alla moglie, maggiorato degli interessi di mora al tasso convenzionale stabilito nel contratto;
condannava l'attore alle spese processuali liquidate nell'importo complessivo di euro 2430,00, oltre accessori.
2. A fondamento della decisione il primo giudice, richiamata la normativa applicabile alla specie, riteneva regolare la procedura di segnalazione assumendo che la documentazione fornita dalla convenuta dimostrasse l'avvenuto invio all'attore (e alla moglie dello stesso) sia degli inviti al pagamento che della comunicazione del preavviso di segnalazione alla CR del 15.1.2015, di quest'ultima reputando sufficiente, quale prova delle ricezione, la produzione delle schermate Selecta da cui risultava il recapito presso l'indirizzo di residenza del (lo stesso indicato nel ricorso ex art. 702 bis cpc), tanto più che la normativa Parte_1
in materia non prevedeva alcuna forma per il preavviso, facendo esplicito riferimento alla sola spedizione dello stesso all'interessato.
Sulla base delle più recenti acquisizioni della giurisprudenza di merito sul punto, il giudice rilevava altresì come alla mera omissione del preavviso di iscrizione alla CRIF non conseguiva l'illegittimità della segnalazione allorquando il debitore non provava che avrebbe evitato l'iscrizione a sofferenza se avesse avuto tempestivo preavviso della segnalazione e che, nella specie, il non aveva mai contestato l'effettiva Parte_1
sussistenza dell'inadempimento, presupposto indispensabile per procedere alla segnalazione.
Nell'accogliere la domanda riconvenzionale della convenuta, affermava che la CP_1
aveva assolto al proprio onere probatorio, ex art. 2697 c.c., dimostrando la fonte dell'obbligazione con la produzione del contratto di finanziamento e dell'estratto conto, mentre l'attore in riconvenzionale non aveva fornito alcuna dimostrazione dell'adempimento del finanziamento sottoscritto quale coobbligato della moglie, limitandosi solo a sostenere la mancanza di certificazione bancaria ai sensi dell'art. 50 TUB che però era necessaria solo per l'adozione di una ingiunzione ante causam.
3.Avverso tale decisione ha interposto appello lamentando: 1) errata Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie ex art 115 e 116 c.p.c. della funzione del preavviso e della sua natura, della disciplina prevista dal codice di deontologia e buona condotta dei sistemi bancari e del provvedimento del garante privacy, 16 novembre 2004, n.8; 2) sussistenza del danno patrimoniale e non;
3) erroneità e illogicità della sentenza di prime cure quanto alla domanda riconvenzionale;
carenza dei requisiti ex art 115 e 116 c.p.c.
L'appellante ha concluso chiedendo: 1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata;
2) accertare e dichiarare la completa responsabilità della in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, alla cancellazione dei dati presenti nei sistemi Eurisc di CR;
3) per l'effetto condannare l'appellata società a risarcire esso appellante della somma di €15.000,00 quali danni all'immagine, reputazione quale cattivo pagatore, danni morali, ed esistenziali e danni non patrimoniali subiti, o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali come per legge;
4) con vittoria di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del procuratore anticipatario.
4.Ha resistito al gravame la chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; in via principale: respingere l'appello proposto da controparte e confermare integralmente la sentenza n.2300/2022 resa dal
Tribunale di Benevento;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
5. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. La causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza dell'11.11.2024 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.11.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'impugnazione è stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti si evince che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 25.10.2022; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato il 23.11.
2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo mezzo l'appellante lamenta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe errato nel sostenere che ai fini della regolarità della procedura di segnalazione, sarebbe sufficiente la prova della spedizione del preavviso di segnalazione in quanto atto a forma libera per il quale manca qualunque riferimento alle modalità di ricezione dello stesso.
Sostiene, di contro, che essendo il preavviso atto unilaterale ricettizio, è onere dell'intermediario dimostrare l'effettiva ricezione del preavviso di segnalazione da parte del cliente, non essendo idonee in tal senso le schermate Selecta prodotte da CP_1
unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
La censura è fondata.
Il tribunale ha erroneamente confuso il piano della forma del preavviso di segnalazione, che in modo condivisibile ha opinato essere libera in difetto di una specifica previsione in tal senso (tanto da poter essere effettuata anche a mezzo e-mail o sms), con quello della natura ricettizia dell'atto, che investe la diversa questione della conoscibilità dello stesso da parte del destinatario.
In materia, la Suprema Corte ha, invero, chiarito che il preventivo avvertimento previsto dall'art. 4 comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004 n. 8 è atto ricettizio in quanto diretto alla persona dell'interessato ed inteso a manifestare la decisione dell'intermediario finanziario di provvedere alla sua classificazione come “cattivo pagatore”
(cfr Cass. ordinanza n. 14685/2017 richiamata dall'appellante).
Ne consegue l'applicabilità della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. secondo cui la dichiarazione ricettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario nel luogo che per collegamento ordinario (dimora, domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso (cfr Cass. n. 773/2003).
La Corte ha anche chiarito che laddove la dichiarazione ricettizia sia stata trasmessa a mezzo del servizio postale, la presunzione di conoscenza non richiede che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, potendo il mittente avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, anche per presunzioni, per dimostrare che l'atto è stato ricevuto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio e controllo del destinatario ( Cass. n. 25305/2015). Tuttavia, è stato precisato che in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza e che, se l'invio dell'atto è avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione
(Cass. nr. 20167 del 2014). Più di recente, la Suprema Corte con la pronuncia nr. 31845 del
2022, argomentando anche da Cass., sez. un., nr. 10012 del 2021, ha osservato come anche in relazione ai casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e -per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, fatta salva l'ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata. In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata.
Nel caso in esame, a fronte della contestazione del di aver ricevuto il preavviso di Parte_1
segnalazione, la documentazione prodotta dalla non è idonea a dimostrare che CP_1 il preavviso sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto attesta la sola spedizione del preavviso ma non anche l'esito dell'invio, non essendo idonea a dimostrare l'avvenuta consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario la schermata Selecta prodotta con le note istruttorie depositate il 10.7.2017.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, ritiene questa Corte distrettuale che non è stato rispettato il requisito del necessario preavviso di cui all'art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004, recante il cd. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia, e di cui all'art. 125, terzo comma, del T.u.b., come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 141 del 2010, non avendo la società finanziaria dimostrato la ricezione del preventivo avvertimento inoltrato al come Parte_1 invece le incombeva attesa la natura ricettizia di codesto atto. Il mancato rispetto delle garanzie procedimentali comporta la declaratoria di illegittimità della segnalazione alla CR, pur sussistendo il presupposto sostanziale costituito dalla veridicità dell'inadempimento, che non è stato specificamente contestato dal che Parte_1
neanche ha offerto di provare l'adempimento.
A tanto consegue che va accolta la domanda dell'appellante di condanna della CP_1
a provvedere alla cancellazione della segnalazione del suo nominativo dalla CR.
Con il secondo mezzo l'appellante ribadisce la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, indicando questi ultimi quali danni alla reputazione personale e commerciale nonché quale danno morale, ritenendo trattasi di conseguenze pregiudizievoli causate dalla ingiusta segnalazione non necessitanti di prova o dimostrabili mediante ricorso alle presunzioni, a tal fine richiamando e riportando precedenti della
Suprema Corte nonché decisioni arbitrali e di merito.
La censura non è fondata.
Come già accennato nella gravata sentenza e confermato dal costante e più recente orientamento di legittimità, in tema di illegittima segnalazione alla Centrale rischi, il danno patrimoniale così come il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituenti
«danno conseguenza», non possono ritenersi sussistenti in re ípsa, dovendo essere allegati e provati da chi ne domanda il risarcimento (cfr. per il danno patrimoniale v. Cass. Ordinanza
n. 29252 del 13/11/2024 ; per il danno non patrimoniale v. Cass. Ordinanza n. 6589 del
06/03/2023; Cass Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018).
Nell'esposizione del mezzo di censura, come peraltro in primo grado, l'appellante non ha dedotto né provato il pregiudizio patrimoniale conseguente alla segnalazione alla CR ( quale ad esempio la revoca e/o il diniego di finanziamenti, essendo egli un consumatore) né ha spiegato e dimostrato le ragioni per cui egli, a prescindere dall'inadempimento che ha originato la segnalazione, non sarebbe da considerare un “cattivo pagatore” al fine di sostenere di aver subito, per effetto della segnalazione irregolare, un danno all'immagine e alla reputazione, ma ha erroneamente ritenuto che bastasse la prova del danno evento- vale a dire l'illegittimità della segnalazione per vizio procedurale- ai fini risarcitori. Impostazione che la Corte regolatrice ha decisamente disatteso nelle sue più recenti pronunce, ritenendo insufficiente l'allegazione generica del possibile ambito di diffusione della notizia e richiedendo l'allegazione, prima ancora che la prova, di elementi di fatto da cui poter desumere anche in via presuntiva l'esistenza e l'ammontare del danno alla reputazione subito. Onere deduttivo e probatorio del tutto fallito nel caso in esame posto che l'appellante, come si è detto, si è affidato alla generica considerazione che vi sia danno all'immagine e alla reputazione ogni qualvolta la notizia dell'inadempimento risulti presente nella Centrale dei rischi per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, richiamando a sostegno precedenti di legittimità disattesi dalle più recenti pronunce della Corte regolatrice.
Ha mancato, invece, di fornire elementi, ancorchè presuntivi, idonei a dare conto della effettiva compromissione della sua immagine e reputazione quali, per rimanere agli esempi ritraibili dalle pronunce di legittimità su richiamate, la prova del fatto che altri soggetti, anche bancari, avessero consultato l'archivio informatico della Centrale rischi nel periodo in cui la segnalazione era presente oppure di essersi interfacciato con soggetti bancari in detto periodo.
La pretesa risarcitoria, peraltro, appare ancora più infondata nella specie in cui non si verte in ipotesi di errata segnalazione alla CR per mancanza del presupposto sostanziale, in quanto è circostanza incontestata che il è rimasto inadempiente agli obblighi Parte_1 nascenti dal contratto di finanziamento anche nel corso del giudizio e non ha offerto di ripianare la sua esposizione debitoria dopo aver appreso della segnalazione.
Ne consegue il rigetto del mezzo.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte sostenendo che la documentazione prodotta dall'allora convenuta non potesse considerarsi un vero estratto conto, essendo carente della descrizione analitica del dare/avere tra le parti.
La critica è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidenti sottesa alla decisione. Invero, il primo giudice, nell'affermare l'esistenza della pretesa creditoria oggetto della domanda riconvenzionale non ha affatto valorizzato il solo estratto conto cui fa riferimento l'appellante ma anche e- si aggiunge qui, soprattutto- il contratto di finanziamento quale ritenendo così assolto l'onere probatorio gravante sul creditore di dimostrare la fonte dell'obbligazione, secondo la regola dettata dall'art. 2697 c.c.. E' passato, poi, ad esaminare le difese del osservando come lo stesso non avesse dedotto e provato il proprio Parte_1 adempimento, onde paralizzare la domanda di pagamento delle rate di finanziamento insolute, quale coobbligato solidale con la moglie, pervenendo, così, all'accoglimento della domanda riconvenzionale. A fronte di tale iter logico-giuridico risulta palese la non pertinenza della critica incentrata sulla valenza dell'estratto conto, che rappresenta un profilo del tutto marginale e non dirimente.
Da qui l'inammissibilità del mezzo perché si traduce in una “non critica” rispetto agli argomenti posti a fondamento della decisione, in violazione dell'art. 342 cpc.
In conclusione, l'appello va accolto nei termini sopra spiegati e, a modifica parziale della decisione gravata, accolta la domanda attorea limitatamente alla richiesta di cancellazione della segnalazione del nominativo del dalla CR, con condanna della Parte_1 CP_1
a provvedervi a sua cura e spese.
[...]
La riforma parziale della sentenza gravata comporta, per l'effetto espansivo interno, il venire meno del capo sulle spese, con la conseguente necessità di una nuova regolamentazione per l'intero giudizio che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
A tal fine, tenuto conto che vi è soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 2300/2022 pubblicata Parte_1 il 25.10.2022, così definitivamente provvede:
1- accoglie il primo motivo di gravame e, a modifica parziale della sentenza appellata, accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, ordina a Parte_1 di procedere alla cancellazione della segnalazione del nominativo del predetto CP_1
nei sistemi Eurisc della CR;
2- conferma la sentenza gravata quanto al rigetto della domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dal Parte_1
3- compensa integralmente le spese del doppio grado tra le parti.
Così deciso in Napoli, li 5 marzo 2025
Il presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello