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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 967/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
IN EL, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7922/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Angelo Rubino, 108 84078 Vallo Della Lucania SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3515/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M601916/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M601916/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M601916/2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TF901M601916/2023, relativo all'anno di imposta 2017. Con tale atto, l'Ufficio aveva imputato al contribuente, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del TUIR, un maggior reddito di capitale pari a € 8.256,00. Tale recupero era derivato dalla partecipazione qualificata (pari al 50%) detenuta dal Ricorrente_1 nella società "Società_1 l.", nei cui confronti era stato emesso un separato avviso di accertamento (n. TF903M601234/2023) che aveva rideterminato induttivamente un maggior reddito d'impresa di € 28.400,00. L'Ufficio aveva ritenuto legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili, in ragione della ristretta base azionaria della società, composta da soli due soci. Il contribuente aveva impugnato l'atto eccependo l'errata applicazione della presunzione giurisprudenziale e la violazione dell'onere della prova ex art. 7, co.
5-bis,
D. Lgs. 546/1992. La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, confermando che la ristrettezza della base sociale aveva costituito fatto noto idoneo a fondare la presunzione di distribuzione degli utili.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello il contribuente, lamentando l'illegittimità delle rettifiche operate e l'irragionevole automatismo della presunzione legata alla ristretta base sociale. L'appellante censurava la sentenza di prime cure ritenendola viziata da carenza di motivazione e sosteneva che l'Amministrazione AR avrebbe dovuto dimostrare in modo circostanziato l'effettiva percezione degli utili. Di contro, l'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. L'Agenzia evidenziava come l'accertamento societario presupposto fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione, rendendo incontestabile l'esistenza degli utili occulti in capo alla compagine. Pertanto, l'Ufficio ribadiva la piena operatività della presunzione di distribuzione pro-quota in assenza di prova contraria da parte del socio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte, in linea con l'orientamento espresso da questa Sezione (v. Sent. n.
6119/2023, Rel. Barrella), osserva che l'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 impone che l'accertamento sia motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche. In tema di distribuzione di utili extracontabili, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 ha ribadito che l'Amministrazione
AR ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate.
Nello specifico, la presunzione di distribuzione degli utili basata sulla mera ristrettezza della base sociale non è una presunzione legale, ma un'elaborazione giurisprudenziale che deve essere inquadrata nell'art. 2729 c.c.. La Corte ritiene che l'ufficio sia chiamato a indicare elementi concreti dai quali si possa inferire che le somme sottratte a imposizione dalla società siano effettivamente confluite nella disponibilità del socio.
Non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'invocazione della semplice "ristrettezza della base azionaria" la quale non può generare una praesumptio de praesumpto.
Nel caso di specie l'Agenzia non ha fornito alcuna prova, né alcun indizio, del flusso monetario materiale
(ad esempio tramite indagini bancarie ex art. 32 D.P.R. 600/73) che avrebbe trasferito gli utili dalla società al socio.
La complessità della materia ed il recente mutamento del quadro normativo in punto di onere della prova (Art. 7, comma 5-bis) giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TF901M601916-2023. Le spese sono compensate per quanto in motivazione
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
IN EL, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7922/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Angelo Rubino, 108 84078 Vallo Della Lucania SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3515/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M601916/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M601916/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M601916/2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TF901M601916/2023, relativo all'anno di imposta 2017. Con tale atto, l'Ufficio aveva imputato al contribuente, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del TUIR, un maggior reddito di capitale pari a € 8.256,00. Tale recupero era derivato dalla partecipazione qualificata (pari al 50%) detenuta dal Ricorrente_1 nella società "Società_1 l.", nei cui confronti era stato emesso un separato avviso di accertamento (n. TF903M601234/2023) che aveva rideterminato induttivamente un maggior reddito d'impresa di € 28.400,00. L'Ufficio aveva ritenuto legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili, in ragione della ristretta base azionaria della società, composta da soli due soci. Il contribuente aveva impugnato l'atto eccependo l'errata applicazione della presunzione giurisprudenziale e la violazione dell'onere della prova ex art. 7, co.
5-bis,
D. Lgs. 546/1992. La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, confermando che la ristrettezza della base sociale aveva costituito fatto noto idoneo a fondare la presunzione di distribuzione degli utili.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello il contribuente, lamentando l'illegittimità delle rettifiche operate e l'irragionevole automatismo della presunzione legata alla ristretta base sociale. L'appellante censurava la sentenza di prime cure ritenendola viziata da carenza di motivazione e sosteneva che l'Amministrazione AR avrebbe dovuto dimostrare in modo circostanziato l'effettiva percezione degli utili. Di contro, l'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. L'Agenzia evidenziava come l'accertamento societario presupposto fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione, rendendo incontestabile l'esistenza degli utili occulti in capo alla compagine. Pertanto, l'Ufficio ribadiva la piena operatività della presunzione di distribuzione pro-quota in assenza di prova contraria da parte del socio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte, in linea con l'orientamento espresso da questa Sezione (v. Sent. n.
6119/2023, Rel. Barrella), osserva che l'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 impone che l'accertamento sia motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche. In tema di distribuzione di utili extracontabili, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 ha ribadito che l'Amministrazione
AR ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate.
Nello specifico, la presunzione di distribuzione degli utili basata sulla mera ristrettezza della base sociale non è una presunzione legale, ma un'elaborazione giurisprudenziale che deve essere inquadrata nell'art. 2729 c.c.. La Corte ritiene che l'ufficio sia chiamato a indicare elementi concreti dai quali si possa inferire che le somme sottratte a imposizione dalla società siano effettivamente confluite nella disponibilità del socio.
Non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'invocazione della semplice "ristrettezza della base azionaria" la quale non può generare una praesumptio de praesumpto.
Nel caso di specie l'Agenzia non ha fornito alcuna prova, né alcun indizio, del flusso monetario materiale
(ad esempio tramite indagini bancarie ex art. 32 D.P.R. 600/73) che avrebbe trasferito gli utili dalla società al socio.
La complessità della materia ed il recente mutamento del quadro normativo in punto di onere della prova (Art. 7, comma 5-bis) giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TF901M601916-2023. Le spese sono compensate per quanto in motivazione