TAR Napoli, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 2555
TAR
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il TAR ritiene che i rilievi formulati dalla Polizia Municipale e dal Comune trovino adeguato fondamento nell'esame della documentazione e nella descrizione delle caratteristiche tecniche e della collocazione dell'impianto, non essendo previsto un obbligo di sopralluogo.

  • Rigettato
    Contraddittorietà con altri provvedimenti

    Il TAR afferma che a ogni fattispecie è connessa una specifica valutazione e che la presenza di altri cartelli pubblicitari non ha rilievo.

  • Rigettato
    Insussistenza mancanza documentazione tecnica

    La pericolosità rilevata non viene eliminata dalla conformità ai valori di intensità luminosa, contestata dal Comune, né dalla predisposizione di un sistema di sospensione dell'emissione luminosa.

  • Rigettato
    Caratteristiche impianto di nuova generazione

    La pericolosità rilevata non viene eliminata né dalla conformità ai valori di intensità luminosa, contestata dal Comune, né dalla predisposizione di un sistema di sospensione dell'emissione luminosa.

  • Rigettato
    Assenza divieto di posizionamento a meno di 50 metri da rotatoria

    Il TAR ritiene congrua la motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo dell'incompatibilità dell'impianto con l'articolo 23 del Codice della strada e con il PGIP, e che le valutazioni della Polizia Municipale e del Comune sono idonee a sorreggere il rigetto dell'istanza.

  • Rigettato
    Annullamento provvedimento sanzionatorio

    Il TAR ritiene congrua la motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo dell'incompatibilità dell'impianto con l'articolo 23 del Codice della strada e con il PGIP, e che le valutazioni della Polizia Municipale e del Comune sono idonee a sorreggere il rigetto dell'istanza.

  • Rigettato
    Carenza motivazione parere ENAC e violazione art. 17-bis L. 241/1990 e Codice Navigazione

    Il TAR ritiene congrua la motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo dell'incompatibilità dell'impianto con l'articolo 23 del Codice della strada e con il PGIP, e che le valutazioni della Polizia Municipale e del Comune sono idonee a sorreggere il rigetto dell'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 2555
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2555
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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