Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04891/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4891 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
sia quanto al ricorso introduttivo, sia quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 ottobre 2025:
a) del provvedimento del Comune di Benevento - Settore Urbanistica prot. n. 0093157 del 19 agosto 2025, avente a oggetto “ Diniego definitivo - Istanza prot. n. 77948 del 07/07/2025 - BIO SRLS - Rinnovo autorizzazione impianto pubblicitario a pannello LED in Viale Aldo Moro s.n.c. ”;
b) del preavviso di diniego ex articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990 prot. n. 90195 del 6 agosto 2025;
c) di tutti gli atti istruttori, ivi inclusi, per quanto occorra, il verbale della Polizia Municipale n. V/63088C/2021 e del correlato parere prot. n. 90047/2025, nonché del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 17 dicembre 2015 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 21 dicembre 2020;
d) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa LE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
AT e TT
Con il presente ricorso, viene impugnato il provvedimento del Settore Urbanistica del Comune di Benevento prot. n. 93157 del 19 agosto 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla Bio s.r.l.s. prot. n. 77948 del 7 luglio 2025, avente a oggetto “ rinnovo autorizzazione impianto pubblicitario ” a tecnologia Led – con contenuti luminosi e dinamici – all’interno di un’area di servizio ubicata in viale Aldo Moro, costituito da uno schermo video di dimensioni pari a 5 metri di base e 3 metri di altezza, asseritamente già autorizzato con “ S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) del 06.11.2019 protocollo n. 101313 ” e “ Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania del 27.04.2022 n. 02870/2022 ”.
Nel provvedimento impugnato, il Comune di Benevento precisa che l’impianto aveva, in effetti, formato oggetto della SCIA edilizia prot. n. 101313 del 06/11/2019 (successivamente annullata in autotutela dall’Amministrazione con provvedimento prot. n. 119049 del 3 dicembre 2020, a sua volta annullato da questo Tribunale con la sentenza n. 2870 del 27 aprile 2022, in quanto “ non risult [av] ano sufficientemente esternate le concrete ragioni di incompatibilità della struttura ”). Non risulta, tuttavia, mai rilasciata la necessaria autorizzazione di cui all’articolo 55 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento, “ ragione per cui la domanda in oggetto deve essere considerata nuova richiesta soggetta alla normativa vigente ”.
Con la richiamata sentenza n. 2870 del 27 aprile 2022, il Tribunale si è, dunque, pronunciato sul segmento procedimentale riguardante gli aspetti edilizi dell’impianto pubblicitario, peraltro limitandosi a rilevare un difetto di motivazione; in questa sede viene, invece, all’esame del Collegio la richiesta di autorizzazione all’impianto. A tal riguardo, la ricorrente espone di aver “ utilizzato l’impianto pubblicitario senza soluzione di continuità dal 2019 al luglio del 2025, allorquando, con istanza prot. n. 77948 del 07.07.2025, nella immutata condizione di fatto e di diritto, ha richiesto l’autorizzazione pubblicitaria per la messa in esercizio dell’impianto pubblicitario ”.
L’impugnato diniego si fonda sulla seguente motivazione:
- “ non risulta mai rilasciata una formale autorizzazione amministrativa ex art. 56 PGIP [Piano Generale degli Impianti Pubblicitari] , ma soltanto una SCIA ritenuta inidonea sin dall’origine; sono ampiamente decorsi i termini triennali di validità eventualmente riconoscibili al titolo, senza che sia stata presentata nei termini alcuna istanza di rinnovo, ragione per cui la domanda in oggetto deve essere considerata nuova richiesta soggetta alla normativa vigente ”;
- “ mancanza di documentazione tecnica completa: la scheda tecnica prodotta in controdeduzioni, pur attestando alcuni valori di luminanza, non risulta conforme alle prescrizioni degli artt. 6.2-6.5 e 17 del Regolamento PGIP, non fornendo verifiche certificate sui limiti di emissione luminosa in esercizio e sulle modalità effettive di gestione dinamica dei contenuti ”;
- “ violazione norme di sicurezza stradale: l’impianto è collocato a meno di 50 metri da rotatoria urbana con significativo flusso veicolare, in contrasto con l’art. 23 CdS e l’art. 51 DPR 495/1992, che vietano installazioni idonee a distrarre la guida o pregiudicare la leggibilità della segnaletica ”;
- “ permangono atti sanzionatori (verbali n. V/63o88C/2021 e parere [della Polizia Municipale] prot. 90047/2025) che documentano l’irregolarità dell’impianto, non superati da alcun elemento istruttorio nuovo o risolutivo ”,
- “ permane la mancanza del necessario riscontro dell’Ente Nazionale Aviazione Civile per la vicinanza ad eliporto urbano ”;
- “ l’eccezione sollevata dalla società circa l’applicabilità di una "deroga" in quanto l’impianto sarebbe collocato all’interno di un’area di distribuzione carburanti non trova riscontro né nell’art. 23 CdS né nell’art. 52 DPR 495/1992, che comunque impongono il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale ”.
La parte ricorrente si duole:
a) del difetto d’istruttoria e di motivazione, in particolare quanto alla “ concreta attitudine della tabella pubblicitaria ad arrecare disturbo alla circolazione veicolare attraverso l’approfondita indagine delle sue caratteristiche (dimensione, colore, posizionamento, luminosità diurna e notturna, etc.) ”, per non avere l’Amministrazione effettuato alcun sopralluogo e non aver considerato che la tabella pubblicitaria è collocata in una stazione di distribuzione di carburante;
b) della contraddittorietà rispetto ad altri provvedimenti assunti dalla medesima Amministrazione, che “ ha autorizzato in prossimità dei luoghi di causa e addirittura sulla via pubblica l’installazione di cartelli pubblicitari con caratteristiche dimensionali pari (se non addirittura superiori) a quelle dell’impianto della ricorrente ”;
c) dell’insussistenza della dedotta mancanza di documentazione tecnica, atteso che: “ le norme regolamentari richiamate nell’atto di diniego non prescrivono alcun obbligo di esibizione di documentazione certificativa dei valori di luminanza dell’impianto ”; “ tali valori, peraltro, non risultano neppure espressamente indicati dal Regolamento, limitandosi la normativa richiamata a definire i divieti di posizionamento degli impianti (art. 6.2), le modalità d’impiego dei pannelli luminosi (art. 6.5) e i limiti dimensionali degli impianti (art. 17), assente qualsivoglia riferimento ai limiti valoriali della luminosità dei pannelli impiegati ”;
d) del fatto che “ la valutazione dell’Amministrazione non tiene conto che l’impianto pubblicitario, di nuovissima generazione, è costituito da uno schermo a pixel controllato da un computer … che consente di regolare e programmare la dimensione del messaggio pubblicitario, l’intensità luminosa, il colore, etc. ”, circostanza che “ avrebbe potuto suggerire al più all’Amministrazione di disporre delle prescrizioni nell’uso dell’impianto (ad. es. vietando l’utilizzo del colore verde, rosso, et c. ) ”, ma non di precluderne definitivamente l’impiego;
e) del fatto che nessuna disposizione, tra quelle richiamate nel provvedimento, prevede un divieto di posizionamento dell’impianto a una distanza inferiore a 50 metri dalla rotatoria;
f) del fatto che il provvedimento sanzionatorio richiamato (verbale di contestazione n. 63088, emesso il 15 gennaio 2021 dal Comune di Benevento) è stato annullato con la sentenza n. 357 del 2023 del Giudice di Pace di Benevento (in conseguenza della sentenza n. 2870 del 2022 di questo T.A.R.);
g) della carenza di motivazione in ordine alla necessità del parere dell’AC (anche con riferimento alla nota dell’AC prot. n. 130921 del 1° dicembre 2021, recante le prescrizioni di sicurezza in relazione alla gestione dell’elisoccorso) e del fatto che, in ogni caso, il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo per violazione dell’articolo 17- bis della legge n. 241 del 1990 e del codice della navigazione.
Benché venga formalmente impugnato anche il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento, nessuna censura risulta in concreto svolta in relazione ad esso.
Con l’ordinanza n. 2883 del 20 novembre 2025, la Sezione ha ritenuto le esigenze cautelari rappresentate dalla società ricorrente adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, a tal fine fissando l’udienza pubblica del 5 marzo 2026, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione, sollevata dal Comune di Benevento, d’inammissibilità del ricorso, per mancata notifica all’AC, della cui fondatezza peraltro il Collegio dubita, atteso che nessun atto lesivo dell’Ente è stato impugnato, né può ritenersi sussistente in capo all’Ente stesso un interesse contrario a quello di cui è portatrice la parte ricorrente.
In ogni caso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In disparte ogni altra questione, l’articolo 23 ( Pubblicità sulle strade e sui veicoli ) del Codice della strada – richiamato nel provvedimento impugnato – stabilisce che:
“ 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione … Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento …
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale …
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo …
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale … ”.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto al provvedimento di autorizzazione all’istallazione di mezzi pubblicitari un contenuto di “ ampia discrezionalità tecnica ”, connessa alle “ esigenze di sicurezza stradale previste dall’art. 23 del. D.Lgs. n. 285 del 1992 … ” (T.A.R. Sicilia, sezione terza, sentenza 31 agosto 2020, n. 1798), e costituito da “ un apprezzamento di matrice tecnica, per sé stesso non suscettibile di sindacato giurisdizionale ”, in ordine “ alla pericolosità per la circolazione, insita nella permanenza del mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza stradale, tale da costituire … un ostacolo alla visuale degli automobilisti, intenti a percorrere il tratto di viabilità esaminato ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sezione prima, sentenza 7 gennaio 2020, n. 9).
Sul punto, il Consiglio di Stato – come rilevato anche dalla difesa comunale – ha affermato che “ l’intento perseguito dal legislatore nel disciplinare la pubblicità sulle strade è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come su quelli adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento dalla guida del veicolo (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 4683 del 2009).
A tale finalità risponde l’art. 23 del Codice della Strada, che da un lato vieta la collocazione, "lungo le strade o in vista di esse", di insegne e di ogni impianto pubblicitario che possa distrarre l’attenzione di chi le percorre, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, dall’altro ne sottopone l’installazione a un provvedimento autorizzatorio, emesso dal competente ente gestore (titolare dei relativi poteri pubblicistici), il quale, come statuito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2012 n. 6044):
- può negare l’autorizzazione quando a suo giudizio l’insegna rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell’autostrada, distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la circolazione;
- può in ogni caso, ovunque si trovi e qualunque siano le sue dimensioni, constatare la pericolosità e vietare la realizzazione o il mantenimento del manufatto che incida sulla sicurezza della circolazione, con una valutazione basata su un potere di natura tecnico-discrezionale, sindacabile dunque solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o per difetto di motivazione ” (sezione quinta, sentenza 6 ottobre 2023, n. 8716).
Il Comune di Benevento, con memoria depositata il 18 ottobre 2025, ha rappresentato di aver interpellato, in data 30 luglio 2025, la Polizia Municipale, la quale ha dato riscontro con il parere negativo prot. n. 90047 del 6 agosto 2025 (richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato), in ragione della collocazione dell’impianto “ in prossimità e con visibilità diretta da una rotatoria stradale e, in particolare, su una delle rotatorie cittadine di maggiore importanza e traffico veicolare dove è richiesta la massima concentrazione da parte degli utenti della strada ” .
Secondo la Polizia Municipale, al cui parere il Settore Urbanistica ha ritenuto di adeguarsi, “ la presenza di un pannello Led con contenuti luminosi e dinamici costituisce un elemento di distrazione pericolosa, soprattutto nelle ore serali e notturne risultando potenzialmente abbagliante e tale da compromettere la sicurezza della circolazione.
Tale collocazione non risulta conforme all’art. 23 del codice della strada … L’impianto risulta altresì non conforme all’art. 6-bis e 35 del PGIP, nonché all’art. 51 del D.P.R. 495/1992 [Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza]”.
Secondo il richiamato PGIP, in particolare:
“ gli impianti pubblicitari, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione:
a. non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;
e. non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
f. non devono costituire intralcio o impedimento, alla circolazione dei veicoli, alla mobilità delle persone invalide o con ridotta capacità motoria in considerazione della larghezza utile del percorso pedonale che andrà opportunamente dimensionata e verificata volta per volta;
g. non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali;
h. non possono essere dotati di sorgenti sonore, ad eccezione dei veicoli, con le limitazioni previste dalle norme comunali in materia …
Non è consentito installare impianti in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità ” (articolo 6.1- bis ).
In virtù di tale ultima previsione, e su rilievo della Polizia Municipale, il Comune di Benevento ha – altresì – richiesto, in data 31 luglio 2025, il parere dell’AC, atteso che l’impianto si trova a circa settanta metri dalla pista di elisoccorso dell’ospedale San Pio. L’Enac, tuttavia, non ha dato riscontro.
Inoltre:
“ Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. ” (articolo 6.2- bis ).
Infine:
“ Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
L’uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale. È da evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità. In caso di pubblicità luminosa è vietato l’uso del colore verde e rosso.
Sono, inoltre, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali … ” (articolo 35 del PGIP).
La pericolosità rilevata non viene, di per sé, eliminata né dalla asserita conformità dell’impianto ai valori di intensità luminosa di cui all’articolo 50 ( Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi ) del D.P.R. n. 495 del 1992, peraltro contestata dal Comune che deduce l’inidoneità probatoria delle schede tecniche presentate, né dalla allegata predisposizione di un sistema “meccanico/manuale” che consentirebbe la totale sospensione dell’emissione luminosa dell’impianto per evitare eventuali interferenze al vicino eliporto di soccorso, che – come rilevato dalla difesa comunale – postulerebbe la presenza ininterrotta di un addetto, e che, comunque, non vale a garantire in modo assoluto la mancanza di interferenze.
I rilievi formulati dall’Amministrazione non sono superati neanche dalla previsione, di cui all’articolo 32 del PGIP, che consente “ su tutto il territorio comunale l’installazione di insegne e cartelli nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio annesso ”, atteso che tale norma non cancella i limiti e i divieti di cui alle disposizioni sopra richiamate dello stesso PGIP, che si applicano anche alle insegne collocate nelle stazioni di servizio.
Quant alla dedotta mancata effettuazione di un sopralluogo, il Comune di Benevento rileva correttamente che il PGIP non prevede un obbligo in tal senso, mentre i rilievi formulati dalla Polizia Municipale e dal Comune trovano adeguato fondamento nell’esame della documentazione prodotta, nella descrizione delle caratteristiche tecniche dell’impianto e nella collocazione dello stesso ivi rappresentata.
Da ultimo, non ha rilievo la dedotta – e comunque non dimostrata – presenza nella medesima area di cartelli pubblicitari di grandi dimensioni, poiché a ogni fattispecie è connessa una specifica valutazione.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene congrua la motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’incompatibilità dell’impianto con l’articolo 23 del Codice della strada e con il PGIP, e che le valutazioni sopra riportate (formulate dalla Polizia Municipale e fatte proprie dal Settore Urbanistica) sono idonee – da sole – a sorreggere il rigetto dell’istanza.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
La complessità e risalenza della vicenda, sotto il profilo sia procedimentale sia processuale, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO IA LI, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
LE LL, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LE LL | LO IA LI |
IL SEGRETARIO