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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12191/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/11/2024
da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. e dom. avv. DI MAURO ORNELLA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 27/07/2012 –
decr. om. dd. 16/08/2012 e depositato il 16/08/2012);
1
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 26/01/2007), maggiorenne Per_1
non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LIGNANO SABBIADORO
(UD) il 29/07/2002 tra , nata a [...] il Parte_1
22/01/1975, e , nato a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la giovane già in affidamento congiunto e oramai Per_1
divenuta maggiorenne, seguiterà ad alloggiare con la madre presso la casa sita in
Lignano Sabbiadoro, via Tolmezzo 27.
2) Dispone che il sig. continuerà a versare alla signora Parte_2 Parte_1
inoccupata, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 500,00 come già rivalutata e rivalutabile secondo gli indici istat a mezzo bonifico bancario entro il 30 (28 per febbraio) di ogni mese.
3) Dispone che il padre continuerà a versare quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 500,00 come già rivalutata e Per_1
rivalutabile secondo gli indici istat, a mezzo bonifico bancario entro il 30 (28 per febbraio) di ogni mese, e a contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie nei termini previsti dal Protocollo dell'Osservatorio Nazionale del
Diritto di Famiglia. Si precisa che il contributo a favore della figlia Per_1
continuerà ad essere versato alla madre signora Parte_1
3) Prende atto che padre e figlia saranno liberi di vedersi quando vorranno,
eventualmente anche con pernottamento di presso la casa paterna, Per_1
compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative e scolastiche.
2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIGNANO SABBIADORO
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 11, parte I, del Registro
degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12191/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/11/2024
da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. e dom. avv. DI MAURO ORNELLA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 27/07/2012 –
decr. om. dd. 16/08/2012 e depositato il 16/08/2012);
1
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 26/01/2007), maggiorenne Per_1
non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LIGNANO SABBIADORO
(UD) il 29/07/2002 tra , nata a [...] il Parte_1
22/01/1975, e , nato a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la giovane già in affidamento congiunto e oramai Per_1
divenuta maggiorenne, seguiterà ad alloggiare con la madre presso la casa sita in
Lignano Sabbiadoro, via Tolmezzo 27.
2) Dispone che il sig. continuerà a versare alla signora Parte_2 Parte_1
inoccupata, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 500,00 come già rivalutata e rivalutabile secondo gli indici istat a mezzo bonifico bancario entro il 30 (28 per febbraio) di ogni mese.
3) Dispone che il padre continuerà a versare quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 500,00 come già rivalutata e Per_1
rivalutabile secondo gli indici istat, a mezzo bonifico bancario entro il 30 (28 per febbraio) di ogni mese, e a contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie nei termini previsti dal Protocollo dell'Osservatorio Nazionale del
Diritto di Famiglia. Si precisa che il contributo a favore della figlia Per_1
continuerà ad essere versato alla madre signora Parte_1
3) Prende atto che padre e figlia saranno liberi di vedersi quando vorranno,
eventualmente anche con pernottamento di presso la casa paterna, Per_1
compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative e scolastiche.
2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIGNANO SABBIADORO
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 11, parte I, del Registro
degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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