Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1431/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 7 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
, nata a [...] il [...] ( C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliata in Favara , c.so Vittorio Emanuele n. 82 presso lo studio degli avv.ti Salvatore Virgone
e Rosalia Bottaro dai quali è rappresentato e difeso, per procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 15 gennaio 2020, il Tribunale di Agrigento, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti dell' , annullava Parte_2 Parte_1
le ordinanze impugnate e compensava tra le parti le spese del giudizio
Esponeva il primo giudice che la semplice produzione in giudizio dei verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò
che l'ispettore dichiarava di aver accertato di persona, non esauriva lo sforzo dimostrativo dell'attore. Invero, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, dovevano essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo,
invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente valutabili dal Giudice. Ciò evidenziato rilevava che l'opposto si era limitato, in origine,
ad allegare tutte le dichiarazioni raccolte in sede di accertamenti ispettivi. Tutta ciò induceva ad una valutazione estremamente rigorosa del verbale ispettivo concernente le dichiarazioni del
"dipendente", il dictum andava incrociato con le propalazioni raccolte in sede di verifica ispettiva.
Evidenziava che la pretesa azionata dall' concerneva un Parte_1
provvedimento sanzionatorio adottato per l'utilizzazione di lavoratori irregolari ovvero di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Tuttavia, il dato istruttorio, si inseriva in un contesto dimostrativo assolutamente carente,
anche da un punto di vista meramente logico. L'opposto era rimasto ulteriormente inerte rispetto all'onere di provare la posizione lavorativa ( professionale ) dei soggetti asseritamente irregolari. L'attore in senso sostanziale nulla aveva prodotto p o r t a n d o i n e m e r s i o n e u n a l a c u n a s t o r i c o - rappresentativa ancora più evidente. Conseguiva l'accoglimento dell'opposizione per mancanza di una valida piattaforma dimostrativa in grado di sostenere la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'opposto con l'ordinanza impugnata.
Avverso la predetta sentenza l' proponeva appello Parte_1
affermando che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso a seguito di una disquisizione del tutto generica , priva di motivazione .
Il difetto di motivazione, dunque, andava ravvisato nella mancanza di indicazioni circa gli elementi da cui il giudice aveva tratto il proprio convincimento. L'impugnata decisione presentava un apparato motivazionale chiaramente apodittico ed illogico. La copiosa documentazione prodotta nel giudizio di 4
primo grado provava gli illeciti contestati. All'evidente vizio di omessa motivazione in cui era incorso il giudice di primo grado, da un lato, si contrapponeva, dall'altro, l'accurata istruttoria posta alla base dell'accertamento, sulla base della quale il Tribunale avrebbe dovuto senz'altro rigettare il ricorso.
L'erroneità del decisum del primo giudice, si rilevava dalla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori essendo consolidato il principio per cui “In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. Era impossibile evincere dal provvedimento impugnato la ragione per cui il materiale probatorio offerto dall'Amministrazione accertatrice doveva considerarsi radicalmente insufficiente a provare la sussistenza dell'illecito.
L'originaria ricorrente non aveva negato di fatto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dipendente, limitandosi a sostenere che l'assunzione dei lavoratori e Persona_1 Per_2
era stata effettuata per motivi d'urgenza, ma non allegava alcun elemento di prova a sostegno
[...]
della propria tesi, né documentale né attraverso prove testimoniali. Ciò nonostante, il giudice di prime cure nulla aveva esposto sul punto. Nel richiamare le difese già svolte in primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ribadiva la plateale infondatezza delle asserzioni attoree. Assumeva rilevanza il verbale di primo accesso ispettivo del 20/05/2015 dal quale era dato evincere che nell'immediatezza della verifica ispettiva, in merito all'assunzione d'urgenza dei lavoratori, la ricorrente non aveva riferito alcunché. Come già rilevato in primo grado, le assunzioni dei lavoratori erano state effettuate dalla dopo l'accesso ispettivo (tra l'altro con comunicazione Unilav effettuata con Pt_2
notevole ritardo in data 09/07/2015 ) ,e non potevano essere annoverate tra quelle d'urgenza o forza maggiore, in quanto dovevano essere precedute da un modello UniUrg. , come chiarito dal Ministero del
Lavoro.
Le motivazioni principali per le quali era possibile dare comunicazione dell'assunzione il giorno stesso tramite modello unificato URG (c.d. assunzioni d'urgenza) erano: a) un'improvvisa malattia o infortunio di un lavoratore;
b) un'improvvisa assenza ingiustificata di un lavoratore già assunto regolarmente;
c) una prenotazione giunta nello stesso giorno di effettuazione del banchetto o altri casi per i quali l'azienda deve dimostrare che era impossibile presentare la “comunicazione di assunzione” il giorno precedente. 5
Inoltre, in tali casi, spettava al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'assunzione era imprevedibile e non procrastinabile: circostanza non dimostrata dalla ricorrente nel presente giudizio. Da quanto suesposto si evinceva che l'assunzione non era caratterizzata da motivi di d'urgenza o forza maggiore,
rientrando – dunque - la fattispecie tra quelle per cui non era escluso l'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente. Pertanto, anche alla luce della documentazione acquisita, era dato rilevare che –
con tutta evidenza - le assunzioni in oggetto non erano state effettuate per “forza maggiore”, dato che dalle comunicazioni obbligatorie UniLav alla “sezione 8 - dati invio” - alla voce Assunzione di forza maggiore è stato indicato “SI” e “sempre alla sezione 8 - dati invio” - alla voce Descrizione forza maggiore era stato indicato: “Accesso ispettivo, Ispettorato del lavoro di Agrigento verbale n. 790/711 del 16/09/2015”. Inoltre, le stesse comunicazioni erano state effettuate con notevole ritardo in data
09/07/2015, non rispettando neanche il termine perentorio dei cinque giorni. Non poteva non ribadirsi,
in definitiva, la palese erroneità del provvedimento impugnato, laddove aveva mancato di rilevare la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione, che aveva condotto – come già rilevato - l'istruttoria con evidente diligenza.
si costituiva in giudizio esponendo che le era stata contestata la violazione dell'art. 3, Parte_2
comma 3, primo periodo, del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002
n. 73 e succ. mod., come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 4 novembre 2010 n. 183 “Per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”. In
data 26.10.2015, con riferimento alla contestata violazione aveva presentava alla Controparte_1
affari legali e contenzioso, formale richiesta di audizione, ex art. 18, l. 689/1981,
[...]
allo scopo di poter fornire chiarimenti e aveva allegato una perizia tecnica, a firma dell'arch. Per_3
nella quale si esponeva che “… che a causa di violente piogge, verificatesi nei giorni precedenti
[...]
la visita sui luoghi, la copertura in legno con tegole ha subito delle evidenti infiltrazioni di acqua nella parte sottostante che perdurando avrebbero potuto arrecare danni a persone o cose. Pertanto l'urgenza dei fatti aveva reso necessario e immediato l'intervento di sostituzione di alcune tegole danneggiate, che in genere, richiedeva non più di un paio di ore di manodopera da parte di due operai. Nonostante nella richiesta avesse manifestato assoluta disponibilità a concordare orario e data dell' audizione, questa non aveva avuto luogo, mentre, a distanza di tre anni, con ordinanza ingiunzione n. 18\0252, prot. n. 7441
del 9.05.2018 e n. 18\0253, prot. n. 7442 di pari data, notificate in data 19.11.2018, l Parte_1
di le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa, rispettivamente,
[...] Parte_1 6
pari ad € 1000,00 ed € 7.930,00. Con ricorso del 14.12.2018 aveva impugnato le prefate ordinanze, sottolineando come la norma di cui all'art. 18 l. 689/1981 operava un chiaro distinguo, laddove precisava che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati poteva far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17, scritti difensivi e documenti e potevano chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Esponeva che non era stata fornita da parte dell'Amministrazione una sufficiente prova in ordine all'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione, ad eccezione del verbale ispettivo che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, faceva piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l'ispettore dichiara di aver accertato di persona;
mentre invece le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo -in mancanza della predetta conferma- il valore di semplici elementi di valutazione, liberamente apprezzabili dal Giudice. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva potevano avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni aveva reso. L aveva inteso Parte_1 Parte_1
corroborare i fatti posti a sostegno delle impugnate ordinanze attraverso la mera produzione dei verbali ispettivi, inidonei a comprovare quanto in essi riportato. Di contro l'appellata, mediante la produzione documentale versata in atti, aveva fornito sostegno probatorio alle ragioni sottese all'opposizione, dimostrando come la richiesta di audizione era stata disattesa dall'appellante, pregiudicando in tal modo la validità dell'iter procedimentale, finalizzato all'emissione del provvedimento sanzionatorio e sostenendo l'infondatezza dei fatti contestati. La mancata audizione produceva un vizio procedimentale, lesivo del diritto di difesa del richiedente nella fase amministrativa, con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa al termine del procedimento. Ed invero, la convocazione degli interessati costituiva obbligo dell'amministrazione, in quanto posta a tutela dei diritti di difesa degli stessi ma anche della possibile definizione della questione in sede amministrativa, in funzione deflativa del contenzioso giurisdizionale.
Nel merito aveva dimostrato come i lavori che avevano interessato la copertura in legno dell'unità
abitativa della via Roseto degli Abruzzi n. 16, in , erano stati eseguiti in via di estrema urgenza, Parte_1
siccome la sostituzione delle tegole danneggiate dalle ingenti piogge cadute nel periodo di riferimento si era imposta di necessità, non potendosi considerare differibile proprio al fine di evitare prevedibili danni a persone o cose. 7
Le lavorazioni erano state eseguite nel giro di un paio d'ore, in emergenza, in economia e con prestazione di lavoro a titolo di mera cortesia;
circostanze che escludevano la necessità di un programma di interventi, sussumibile nell'alveo della normativa invocata in medias res, a seguito dell'accesso dell'Ispettorato
Territoriale competente.
All'odierna udienza del 7 maggio 2024, la causa veniva decisa come da allegato dispositivo del quale si dava lettura.
Per priorità logica-giuridica va innanzitutto esaminato il motivo di ricorso riproposto dalla Pt_2
concernente la nullità delle ingiunzioni impugnate derivante dalla sua omessa audizione, benchè
richiesta.
La doglianza è infondata . Invero è pacifico che tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale ( Cass. n. 1786 del 28/01/2010 ; Cass. n. 11300 del 10/05/2018 ).
Tanto premesso si osserva che l'appello proposto è parzialmente fondato.
Invero è pacifico che la ha proceduto al compimento di lavori urgenti sul suo immobile . Pt_2
Dal verbale di primo accesso del 20 maggio 2015 si rileva che i verbalizzanti hanno accertato che erano in corso di lavori di somma urgenza nell'immobile della e che pertanto non si procedeva alla Pt_2
sospensione dell'attività imprenditoriale.
E' quindi evidente che, trattandosi di lavori urgenti ed indifferibili ( circostanza pure provata dalla perizia tecnica in atti a firma dell'arch. prodotta dalla ) non è neppure ipotizzabile che Persona_3 Pt_2
potesse essere effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
La violazione contestata prevista dall'art.3 comma 3D.L. n. 12/2002 conv. In L.n. 73/2002 e succ. mod. riguarda infatti l'omessa comunicazione di instaurazione preventiva del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e non può quindi comprendere il ritardo nell'effettuare detta dichiarazione.
D'altronde il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 440 del 2007 ha rilevato che “Restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni 8
effettuate a causa di “forza maggiore”, ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani;
terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza (es. i supplenti del settore scolastico). Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell'evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno “.
Correttamente, quindi, in primo giudice ha disposto l'annullamento dell'ordinanza n. 18/0253, prot. n.
7442 del 9.05.2018 trattandosi di assunzione effettuata per cause di forma maggiore .
Né rileva , nella specie, che la comunicazione in oggetto sia stata effettuata in ritardo in quanto la violazione contestata riguarda l'omissione della preventiva comunicazione del rapporto , fattispecie oggettivamente diversa dal ritardo nella comunicazione .
Erroneamente invece il primo giudice ha disposto l'annullamento dell'ordinanza n. 18/0252, prot. n.
7442 del 9.05.2018, concernente la violazione da parte di dell'art. 4 bis, comma 2, della Parte_2
L. n. 181/2000 , cosi come sostituito dall'art. 40, comma 2 del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08, per avere omesso di consegnare all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai dipendenti e Persona_1 Persona_2
E' evidente, infatti, che le ragioni di urgenza per l'instaurazione del rapporto di lavoro che hanno ritenuto scusabile il comportamento della in ordine alla preventiva comunicazione dell'instaurazione del Pt_2
rapporto di lavoro, non valgono altresì a giustificare l'omessa consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai dipendenti e che avrebbe Persona_1 Persona_2
anche essere effettuata all'atto dell'assunzione urgente,
Invero il Decreto legislativo 26/05/1997, n. 152, e succ. mod., reso in attuazione della direttiva
91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, prevede quanto segue.
“ Art.
1. Informazioni sul rapporto di lavoro
1. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore, secondo le modalità di cui al comma 2, le seguenti informazioni: 9
a) l'identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori di cui all'articolo 30 , comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
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3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608 ”.
Nella specie, pur trattandosi di lavori urgenti, era possibile sia stipulare tre la parti che consegnare ai lavoratori il contratto individuale di lavoro, trattandosi di attività che – stante la notevole semplicità
dei lavori da eseguire - poteva impegnare un brevissimo arco temporale non certamente incompatibile con il compimento dei lavori urgenti.
Per le suesposte considerazioni va rigettata l'opposizione proposta dalla avverso l'ordinanza- Pt_2
ingiunzione n. 18/0252 del 9 maggio 2018.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale in riforma della sentenza resa in data 28 gennaio 2020 dal Tribunale di
Agrigento, appellata dall' nei confronti di Parte_1 Pt_2
, rigetta l'opposizione proposta dalla avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18/0252 del 9
[...] Pt_2
maggio 2018; conferma, per il resto, l'impugnata sentenza e compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 7 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE