TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 16 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3386/2025 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1
Cassano n° 215, presso lo studio dell'avv. Anna Puzone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dal funzionario dell'ente CP_1
dott.ssa con la quale è elett.te dom.to in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55 CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno di invalidità civile ex legge n. 118/71
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l CP_1
ex art. 442 bis c.p.c. deducendo che, a seguito di domanda amministrativa, la designata
Commissione Medica l'aveva riconosciuta invalida con permanente riduzione della CP_1
capacità lavorativa in misura pari all'80% con decorrenza dicembre 2012 (requisito sanitario confermato con successivo giudizio recante R.G. n. 2065/2014 – CTU dott.ssa Persona_1
depositata il 03/06/2015, nonchè verifica straordinaria da parte dell del
[...] CP_1
29/07/2019); che, in data 01/10/2015, aveva provveduto a trasmettere il modello denominato
AP70 alla sede competente con formale richiesta di liquidazione della prestazione CP_1
riconosciutale; che, trascorsi i termini di legge, aveva ricevuto esclusivamente i ratei di assegno di invalidità civile per il mese di dicembre 2015 e seguenti, senza ricevere i ratei arretrati relativi al periodo dall' 01/01/2015 al 30/11/2015; che non avevano sortito effetto i solleciti inoltrati per ottenere la liquidazione del dovuto.
Tanto premesso, l'istante formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità civile ex legge n. 118/71 per il periodo dal
01/01/2015 al 30/11/2015; - Condannare l' convenuto alla corresponsione in favore CP_3
della ricorrente dei ratei arretrati correlati all'assegno di invalidità civile ex legge n. 118/71 con decorrenza dal 01/01/2015 e fino al 30/11/2015, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- Condannare di conseguenza la convenuta al pagamento delle spese e CP_1
competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara fin d'ora anticipatario”.
Con memoria depositata il 30.04.2025 si costituiva in giudizio l deducendo che, in fase CP_1
amministrativa, era stato sospeso il pagamento a causa di incongruenze emerse dal modello
AP70; che, in data 30.04.2025, la sede di Scampia aveva sbloccato gli arretrati a CP_1
corrispondersi non oltre il 03.06.2025, provvedendo alla ricostituzione della prestazione dal
01.01.2015 al 30.11.2015; che, dall'esame del detto provvedimento amministrativo, era emerso un credito di € 3.190,88 e chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso con compensazione delle spese di lite ed, in subordine, rinviarsi la causa per depositare prova dell'avvenuto pagamento.
All'odierna udienza di discussione risulta pacifico l'avvenuto pagamento, da parte dell , CP_1
dopo la notifica del ricorso e, precisamente, in data 03.06.2025 ( cfr. cedolino di pensione esibito in udienza), dei ratei oggetto di causa. Risulta, pertanto, venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto al CP_1
pagamento dei ratei solo dopo la notifica del ricorso e liquidate come da dispositivo, tenuto conto che non è stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00 oltre CP_1
IVA se dovuta, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione.
Napoli, così deciso in data 16/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 16 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3386/2025 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1
Cassano n° 215, presso lo studio dell'avv. Anna Puzone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dal funzionario dell'ente CP_1
dott.ssa con la quale è elett.te dom.to in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55 CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno di invalidità civile ex legge n. 118/71
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l CP_1
ex art. 442 bis c.p.c. deducendo che, a seguito di domanda amministrativa, la designata
Commissione Medica l'aveva riconosciuta invalida con permanente riduzione della CP_1
capacità lavorativa in misura pari all'80% con decorrenza dicembre 2012 (requisito sanitario confermato con successivo giudizio recante R.G. n. 2065/2014 – CTU dott.ssa Persona_1
depositata il 03/06/2015, nonchè verifica straordinaria da parte dell del
[...] CP_1
29/07/2019); che, in data 01/10/2015, aveva provveduto a trasmettere il modello denominato
AP70 alla sede competente con formale richiesta di liquidazione della prestazione CP_1
riconosciutale; che, trascorsi i termini di legge, aveva ricevuto esclusivamente i ratei di assegno di invalidità civile per il mese di dicembre 2015 e seguenti, senza ricevere i ratei arretrati relativi al periodo dall' 01/01/2015 al 30/11/2015; che non avevano sortito effetto i solleciti inoltrati per ottenere la liquidazione del dovuto.
Tanto premesso, l'istante formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità civile ex legge n. 118/71 per il periodo dal
01/01/2015 al 30/11/2015; - Condannare l' convenuto alla corresponsione in favore CP_3
della ricorrente dei ratei arretrati correlati all'assegno di invalidità civile ex legge n. 118/71 con decorrenza dal 01/01/2015 e fino al 30/11/2015, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- Condannare di conseguenza la convenuta al pagamento delle spese e CP_1
competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara fin d'ora anticipatario”.
Con memoria depositata il 30.04.2025 si costituiva in giudizio l deducendo che, in fase CP_1
amministrativa, era stato sospeso il pagamento a causa di incongruenze emerse dal modello
AP70; che, in data 30.04.2025, la sede di Scampia aveva sbloccato gli arretrati a CP_1
corrispondersi non oltre il 03.06.2025, provvedendo alla ricostituzione della prestazione dal
01.01.2015 al 30.11.2015; che, dall'esame del detto provvedimento amministrativo, era emerso un credito di € 3.190,88 e chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso con compensazione delle spese di lite ed, in subordine, rinviarsi la causa per depositare prova dell'avvenuto pagamento.
All'odierna udienza di discussione risulta pacifico l'avvenuto pagamento, da parte dell , CP_1
dopo la notifica del ricorso e, precisamente, in data 03.06.2025 ( cfr. cedolino di pensione esibito in udienza), dei ratei oggetto di causa. Risulta, pertanto, venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto al CP_1
pagamento dei ratei solo dopo la notifica del ricorso e liquidate come da dispositivo, tenuto conto che non è stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00 oltre CP_1
IVA se dovuta, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione.
Napoli, così deciso in data 16/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario