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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 219/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 219/2025 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli Avv.ti Carlo C.F._1
Ferracane (PEC: e Monica Sciacca (PEC: Email_1
; Email_2 appellante contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, ai soli fini della notifica dell'atto di appello, dagli Avv.ti Alessandro
Laudicina (PEC: e Caterina Valenti Email_3
(PEC: Email_4 appellato contumace
e con l'intervento
pagina 1 di 9 del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 772/2024, depositata dal Tribunale Ordinario di LA, in composizione collegiale, in data 8/11/2024 e pubblicata in data 11/11/2024;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
“voglia l'On. CORTE DI PALERMO
Rigetta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nella forma e nel merito, Accogliere il presente atto di appello e per gli effetti cassare la sentenza n.
772/2024 emessa dal Tribunale Collegiale di LA in data 27.11.2024 nell'ambito del procedimento n. 2071/2022 r.g. nella parte in cui ebbe a compensare – integralmente – le spese ed i compensi inerenti il giudizio di prime cure, pur avendo accolto tutte richieste principali formulate dalla ricorrente (e solo in parte quelle indirette in favore dei figli e ), disattendendo, CP_2 Per_1 nel contempo ed integralmente, le eccezioni e deduzioni di Controparte_1
Condannare al pagamento delle spese e dei compensi inerenti il presente grado di Controparte_1 giudizio e quelle inerenti il giudizio di prime cure, con loro distrazione in favore degli scriventi procuratori i quali dichiarano di averle anticipato e non riscosse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 772/2024, depositata in data 8/11/2024 e pubblicata in data
11/11/2024, il Tribunale di LA:
- ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio il 29/08/1994, trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di LA, atto n. 266, nella parte II, Serie A, anno 1994, con addebito al marito Controparte_1
- ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento della figlia
[...] [...]
, l'importo mensile di € 400,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli Per_2
pagina 2 di 9 indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale ordinario di LA del 9 giugno 2021;
- ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento di , l'importo mensile di € 300,00, Parte_1 soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
- ha assegnato a la casa coniugale, sita in LA, Parte_1 via M. Nuccio n. 132;
- ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
2. Con ricorso depositato il 4/2/2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite, sul presupposto che, “in ragione delle questioni trattate e dell'esito complessivo del giudizio”, si configuri, nel caso di specie, un'ipotesi di soccombenza reciproca.
3. regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
4. In data 27/05/2025 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in considerazione della infondatezza delle doglianze e della esaustività e della correttezza del percorso motivazionale del
Giudice di prime cure.
5. Sostituita l'udienza del giorno 13/06/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. , pur criticando la sentenza, in primo luogo, nella Parte_1
parte in cui ha rigettato la domanda di mantenimento per i figli e CP_2 Per_3
, ha tuttavia impugnato esclusivamente il capo relativo al riparto delle spese di
[...] lite.
7. Invero, con l'unico motivo di impugnazione ha Parte_1 lamentato che il Tribunale, pur avendo accolto la domanda di addebito e le ulteriori domande da essa formulate, con l'esclusione della sola domanda di mantenimento dei figli e , ha compensato le spese di lite con la seguente motivazione: CP_2 Persona_3
“in ragione delle questioni trattate e dell'esito complessivo del giudizio configurandosi al cospetto delle
pagina 3 di 9 rispettive conclusioni un rapporto di soccombenza reciproca, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di liti tra le parti”.
7.1. L'appellante ha rilevato, sul punto, che non è ravvisabile alcuna “soccombenza reciproca”, alla luce dell'accoglimento di tutte le domande da essa spiegate, ivi compresa la domanda di addebito e fatta eccezione per la sola domanda di mantenimento dei figli e , mentre non ha contestato le domande da CP_2 Persona_3 Controparte_1 essa spiegate, né ha offerto al Giudice alcuna prova diretta o contraria, limitandosi, in sede di comparizione all'udienza presidenziale, a negare i fatti e contestare le prove documentali in atti.
7.2. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 10/6/2025, inoltre, l'appellante ha dedotto: <secondo ormai costante orientamento giurisprudenziale, la “soccombenza reciproca” si configura allorché nessuna delle parti ottenga piena soddisfazione delle proprie pretese ovvero quando entrambe le parti vedano accolte le rispettive domande solo parzialmente e solo in tali ipotesi che il giudice potrebbe legittimamente compensare integralmente o parzialmente le spese giudiziali>>, ribadendo che, nel caso di specie, tale circostanza non ricorre.
8. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
8.1. Giova innanzi tutto ricordare che, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
La regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.); la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio (atteso che l'esercizio del diritto di difesa non è un comportamento illecito) ma trova la sua ragione nella volontà del legislatore di evitare che le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa (cfr. Cass., sez. II, 21 gennaio 2013, n. 1371).
pagina 4 di 9 8.2. Ai sensi del successivo art. 92, co. 2, c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La norma, prima della modifica disposta con la L. n. 69/2009, consentiva la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o di “altri giusti motivi” esplicitamente indicati in motivazione. A seguito della predetta modifica, invece, la compensazione delle spese era ammessa soltanto in caso di soccombenza reciproca e di
“altre gravi eccezionali ragioni”, purché esplicitamente indicate in motivazione.
A seguito delle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014, la norma consente la compensazione delle spese di lite esclusivamente in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 3 febbraio 2021, ord. n. 2362).
8.3. Secondo i principi di diritto precisati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (così Cass., Sez. U., 31 ottobre 2022, n.
32061).
8.4. Le circostanze che legittimano la compensazione non necessariamente determinano che essa avvenga per la totalità delle spese. Queste, infatti, possono essere compensate tra le parti anche solo parzialmente, con la conseguenza che una delle parti potrà essere condannata a rifondere all'altra una parte delle spese di giudizio.
8.5. La compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi pagina 5 di 9 fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità - salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione -
e trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass., sez. III, 22 ottobre 2024, n. 27305).
8.6. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha motivato la compensazione integrale delle spese di lite “in ragione delle questioni trattate e dell'esito complessivo del giudizio”, ritenendo configurabile, “al cospetto delle rispettive conclusioni”, un rapporto di soccombenza reciproca.
9. Orbene, l'odierna appellante ha spiegato, in primo grado, una pluralità di domande, chiedendo:
- la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, Controparte_1
- l'assegnazione della casa coniugale in ragione della convivenza coi figli maggiorenni e non autosufficienti;
- la corresponsione, a carico di di un assegno mensile a titolo di Controparte_1 contributo al proprio mantenimento, nonché un ulteriore assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti;
- di porre a carico di l'obbligo di contribuire, in misura non inferiore al Controparte_1
75%, alle spese straordinarie in favore dei tre figli maggiorenni nati dal matrimonio;
- la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli con il padre.
Il Tribunale, con sentenza n. 772/2024, ha così disposto:
“dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio in LA, in data 29.8.1994, trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del Comune di LA, atto n. 266, nella parte II, Serie A, anno 1994;
- dichiara la separazione addebitabile a Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 Parte_1
, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento della figlia , l'importo
[...] Persona_2
mensile di € 400,00, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale ordinario di LA del 9 giugno 2021;
pagina 6 di 9 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento di , l'importo mensile di euro 300,00, Parte_1 Parte_1
importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
- assegna a la casa coniugale, sita in LA, via M. Parte_1
Nuccio n. 132”.
10. Posto che sulla domanda di separazione vi era adesione della controparte, risulta evidente che le ulteriori domande spiegate dall'odierna appellante sono state prevalentemente accolte, con la sola esclusione della domanda di mantenimento dei due figli maggiorenni e ciò consente di ritenere sussistente, in CP_2 Persona_4 astratto, la “soccombenza reciproca” ravvisata dal Tribunale.
10.1. Avuto riguardo, tuttavia, all'accoglimento della prevalenza delle domande (ivi compresa la domanda di addebito della separazione), la compensazione delle spese di lite appare giustificata solo nella misura di un mezzo;
per il restante mezzo, le spese di lite vanno poste a carico di quale soggetto “prevalentemente soccombente”. Controparte_1
10.2. In riforma, pertanto, della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno dichiarate compensate per un mezzo;
per il restante mezzo, le spese vanno poste a carico del e vanno liquidate, per tale importo, in complessivi euro CP_1
2.049,00, di cui euro 49,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio, avuto riguardo al parziale accoglimento del gravame e alla mancata costituzione dell'appellato, vanno dichiarate compensate per un terzo;
per i restanti due terzi le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore della controversia (inferiore ad euro 5.200,00), in complessivi euro 881,66, di cui euro 236,66 per spese ed euro 645,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
pagina 7 di 9 La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
appellato contumace, in parziale riforma della sentenza n. 772/2024 Controparte_1 del 7/11/2024 resa dal Tribunale di LA, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di un mezzo delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida,
[...] per tale quota, in complessivi euro 2.049,00, di cui euro 49,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante mezzo, le spese di lite del primo grado di giudizio;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dei due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida,
[...] per tale quota, in complessivi euro 881,66, di cui euro 236,66 per spese ed euro 645,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante terzo, le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Laura Petitti Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 219/2025 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli Avv.ti Carlo C.F._1
Ferracane (PEC: e Monica Sciacca (PEC: Email_1
; Email_2 appellante contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, ai soli fini della notifica dell'atto di appello, dagli Avv.ti Alessandro
Laudicina (PEC: e Caterina Valenti Email_3
(PEC: Email_4 appellato contumace
e con l'intervento
pagina 1 di 9 del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 772/2024, depositata dal Tribunale Ordinario di LA, in composizione collegiale, in data 8/11/2024 e pubblicata in data 11/11/2024;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
“voglia l'On. CORTE DI PALERMO
Rigetta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nella forma e nel merito, Accogliere il presente atto di appello e per gli effetti cassare la sentenza n.
772/2024 emessa dal Tribunale Collegiale di LA in data 27.11.2024 nell'ambito del procedimento n. 2071/2022 r.g. nella parte in cui ebbe a compensare – integralmente – le spese ed i compensi inerenti il giudizio di prime cure, pur avendo accolto tutte richieste principali formulate dalla ricorrente (e solo in parte quelle indirette in favore dei figli e ), disattendendo, CP_2 Per_1 nel contempo ed integralmente, le eccezioni e deduzioni di Controparte_1
Condannare al pagamento delle spese e dei compensi inerenti il presente grado di Controparte_1 giudizio e quelle inerenti il giudizio di prime cure, con loro distrazione in favore degli scriventi procuratori i quali dichiarano di averle anticipato e non riscosse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 772/2024, depositata in data 8/11/2024 e pubblicata in data
11/11/2024, il Tribunale di LA:
- ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio il 29/08/1994, trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di LA, atto n. 266, nella parte II, Serie A, anno 1994, con addebito al marito Controparte_1
- ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento della figlia
[...] [...]
, l'importo mensile di € 400,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli Per_2
pagina 2 di 9 indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale ordinario di LA del 9 giugno 2021;
- ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento di , l'importo mensile di € 300,00, Parte_1 soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
- ha assegnato a la casa coniugale, sita in LA, Parte_1 via M. Nuccio n. 132;
- ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
2. Con ricorso depositato il 4/2/2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite, sul presupposto che, “in ragione delle questioni trattate e dell'esito complessivo del giudizio”, si configuri, nel caso di specie, un'ipotesi di soccombenza reciproca.
3. regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
4. In data 27/05/2025 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in considerazione della infondatezza delle doglianze e della esaustività e della correttezza del percorso motivazionale del
Giudice di prime cure.
5. Sostituita l'udienza del giorno 13/06/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. , pur criticando la sentenza, in primo luogo, nella Parte_1
parte in cui ha rigettato la domanda di mantenimento per i figli e CP_2 Per_3
, ha tuttavia impugnato esclusivamente il capo relativo al riparto delle spese di
[...] lite.
7. Invero, con l'unico motivo di impugnazione ha Parte_1 lamentato che il Tribunale, pur avendo accolto la domanda di addebito e le ulteriori domande da essa formulate, con l'esclusione della sola domanda di mantenimento dei figli e , ha compensato le spese di lite con la seguente motivazione: CP_2 Persona_3
“in ragione delle questioni trattate e dell'esito complessivo del giudizio configurandosi al cospetto delle
pagina 3 di 9 rispettive conclusioni un rapporto di soccombenza reciproca, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di liti tra le parti”.
7.1. L'appellante ha rilevato, sul punto, che non è ravvisabile alcuna “soccombenza reciproca”, alla luce dell'accoglimento di tutte le domande da essa spiegate, ivi compresa la domanda di addebito e fatta eccezione per la sola domanda di mantenimento dei figli e , mentre non ha contestato le domande da CP_2 Persona_3 Controparte_1 essa spiegate, né ha offerto al Giudice alcuna prova diretta o contraria, limitandosi, in sede di comparizione all'udienza presidenziale, a negare i fatti e contestare le prove documentali in atti.
7.2. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 10/6/2025, inoltre, l'appellante ha dedotto: <secondo ormai costante orientamento giurisprudenziale, la “soccombenza reciproca” si configura allorché nessuna delle parti ottenga piena soddisfazione delle proprie pretese ovvero quando entrambe le parti vedano accolte le rispettive domande solo parzialmente e solo in tali ipotesi che il giudice potrebbe legittimamente compensare integralmente o parzialmente le spese giudiziali>>, ribadendo che, nel caso di specie, tale circostanza non ricorre.
8. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
8.1. Giova innanzi tutto ricordare che, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
La regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.); la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio (atteso che l'esercizio del diritto di difesa non è un comportamento illecito) ma trova la sua ragione nella volontà del legislatore di evitare che le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa (cfr. Cass., sez. II, 21 gennaio 2013, n. 1371).
pagina 4 di 9 8.2. Ai sensi del successivo art. 92, co. 2, c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La norma, prima della modifica disposta con la L. n. 69/2009, consentiva la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o di “altri giusti motivi” esplicitamente indicati in motivazione. A seguito della predetta modifica, invece, la compensazione delle spese era ammessa soltanto in caso di soccombenza reciproca e di
“altre gravi eccezionali ragioni”, purché esplicitamente indicate in motivazione.
A seguito delle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014, la norma consente la compensazione delle spese di lite esclusivamente in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 3 febbraio 2021, ord. n. 2362).
8.3. Secondo i principi di diritto precisati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (così Cass., Sez. U., 31 ottobre 2022, n.
32061).
8.4. Le circostanze che legittimano la compensazione non necessariamente determinano che essa avvenga per la totalità delle spese. Queste, infatti, possono essere compensate tra le parti anche solo parzialmente, con la conseguenza che una delle parti potrà essere condannata a rifondere all'altra una parte delle spese di giudizio.
8.5. La compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi pagina 5 di 9 fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità - salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione -
e trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass., sez. III, 22 ottobre 2024, n. 27305).
8.6. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha motivato la compensazione integrale delle spese di lite “in ragione delle questioni trattate e dell'esito complessivo del giudizio”, ritenendo configurabile, “al cospetto delle rispettive conclusioni”, un rapporto di soccombenza reciproca.
9. Orbene, l'odierna appellante ha spiegato, in primo grado, una pluralità di domande, chiedendo:
- la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, Controparte_1
- l'assegnazione della casa coniugale in ragione della convivenza coi figli maggiorenni e non autosufficienti;
- la corresponsione, a carico di di un assegno mensile a titolo di Controparte_1 contributo al proprio mantenimento, nonché un ulteriore assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti;
- di porre a carico di l'obbligo di contribuire, in misura non inferiore al Controparte_1
75%, alle spese straordinarie in favore dei tre figli maggiorenni nati dal matrimonio;
- la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli con il padre.
Il Tribunale, con sentenza n. 772/2024, ha così disposto:
“dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio in LA, in data 29.8.1994, trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del Comune di LA, atto n. 266, nella parte II, Serie A, anno 1994;
- dichiara la separazione addebitabile a Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 Parte_1
, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento della figlia , l'importo
[...] Persona_2
mensile di € 400,00, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale ordinario di LA del 9 giugno 2021;
pagina 6 di 9 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento di , l'importo mensile di euro 300,00, Parte_1 Parte_1
importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
- assegna a la casa coniugale, sita in LA, via M. Parte_1
Nuccio n. 132”.
10. Posto che sulla domanda di separazione vi era adesione della controparte, risulta evidente che le ulteriori domande spiegate dall'odierna appellante sono state prevalentemente accolte, con la sola esclusione della domanda di mantenimento dei due figli maggiorenni e ciò consente di ritenere sussistente, in CP_2 Persona_4 astratto, la “soccombenza reciproca” ravvisata dal Tribunale.
10.1. Avuto riguardo, tuttavia, all'accoglimento della prevalenza delle domande (ivi compresa la domanda di addebito della separazione), la compensazione delle spese di lite appare giustificata solo nella misura di un mezzo;
per il restante mezzo, le spese di lite vanno poste a carico di quale soggetto “prevalentemente soccombente”. Controparte_1
10.2. In riforma, pertanto, della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno dichiarate compensate per un mezzo;
per il restante mezzo, le spese vanno poste a carico del e vanno liquidate, per tale importo, in complessivi euro CP_1
2.049,00, di cui euro 49,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio, avuto riguardo al parziale accoglimento del gravame e alla mancata costituzione dell'appellato, vanno dichiarate compensate per un terzo;
per i restanti due terzi le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore della controversia (inferiore ad euro 5.200,00), in complessivi euro 881,66, di cui euro 236,66 per spese ed euro 645,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
pagina 7 di 9 La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
appellato contumace, in parziale riforma della sentenza n. 772/2024 Controparte_1 del 7/11/2024 resa dal Tribunale di LA, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di un mezzo delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida,
[...] per tale quota, in complessivi euro 2.049,00, di cui euro 49,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante mezzo, le spese di lite del primo grado di giudizio;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dei due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida,
[...] per tale quota, in complessivi euro 881,66, di cui euro 236,66 per spese ed euro 645,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante terzo, le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Laura Petitti Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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