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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11399 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4586/2022 R.G., vertente
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. IA ET, presso il cui studio in Napoli alla via Alessandro
Scarlatti n. 32 elettivamente domicilia
Opponente
E
– CP_1 CP_2
E
Controparte_3
Opposti-Contumaci
NONCHÉ
Controparte_4
Terzo pignorato - Contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: 1) accertare e dichiarare l'assenza di titoli validi legittimanti il pignoramento opposto nonché l'estinzione dei crediti indicati per maturata prescrizione/decadenza e, conseguentemente, non dovuta dal ricorrente la somma illegittimamente richiesta dal Concessionario;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta esecuzione per omessa notifica dell'intimazione di pagamento ovvero avviso di mora, in violazione della tassativa disposizione di cui all'art. 50 DPR 602/73;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta esecuzione per omessa notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore;
4) condannare gli Enti convenuti, in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento integrale delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
DECISIONE
ha proposto, innanzi al giudice dell'esecuzione, opposizione avverso il Parte_1 pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73 eseguito nei suoi confronti da eccependo di non aver mai ricevuto la notifica del Controparte_5 pignoramento, del quale avrebbe avuto comunicazione da parte del terzo pignorato, e delle ingiunzioni di pagamento n. 234401026232 e n. 234400395256, asseritamente notificate in data 22.11.2017, nonché dell'intimazione di pagamento n.
20210002042400527807212, per l'importo di € 612,19, asseritamente notificata in data
12.05.2021, posta a fondamento di tale pignoramento.
Il giudice dell'esecuzione, nel procedimento iscritto al n. RGE. 28211/2021, con ordinanza del 22.2.2022, ha revocato l'ordinanza del 22.12.2021 con la quale aveva sospeso inaudita altera parte il pignoramento presso terzi ed ha assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel riassumere il giudizio ha riproposto le medesime eccezioni, Parte_1 concludendo come in epigrafe indicato.
e seppur regolarmente Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 citate, non si sono costituite in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
A seguito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Va preliminarmente dato atto che l'opponente ha affermato che l'atto di pignoramento presso terzi opposto non gli è mai stato notificato.
Al riguardo appare opportuno premettere qualche considerazione di carattere generale sull'istituto di cui all'art. 72 bis D.P.R. 602/73. L'art. 72 bis D.P.R. 602/73 è stato introdotto dal D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, nella I. 248/2005, a sua volta modificato dal D.L. 262/06, convertito, con modificazioni, nella L. 286/2006 e prevede che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
In sostanza, il legislatore ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso D.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso i terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., commi 4, 5 e 6 nonché dal successivo art. 72- ter). La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatti salvi gli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento, che riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 c.p.c. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato. La Corte Costituzionale (ord. 393/08), sia pure incidenter tantum, ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, anche perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. 602/73.
Orbene, la Corte di Cassazione già con la sentenza n. 20294/11 ha ritenuto che l'istituto in esame sia configurabile come un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale, ricostruendo il modello procedimentale come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso;
detto modello procedimentale si caratterizza poi per il fatto che "ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo" (così Cass. n. 20294/11, in motivazione).
Dalla disciplina in esame, derivano quindi le seguenti conseguenze: decorsi, infatti, sessanta giorni dalla notifica dell'atto al terzo (ovvero scaduto il termine di scadenza dei crediti non ancora esigibili a tale epoca), ed in mancanza di un satisfattivo adempimento da parte del terzo del credito azionato dal procedente (cioè totale inerzia o dichiarazione negativa da parte del terzo ovvero pagamento di somme incapienti rispetto al credito fatto valere), il pignoramento ex art. 72-bis perde pro futuro ogni sua efficacia, anche prescrittiva, potendo l'agente soltanto tutelare il credito con l'espropriazione ordinaria.
Quanto poi al terzo pignorato e ferma la sua eventuale responsabilità nei confronti dell'agente della riscossione se colpevolmente inosservante l'ordine di pagare, trascorso il precisato lasso temporale, viene meno ogni obbligo di prestazione a suo carico ed altresì ogni obbligo di custodia delle somme staggite, quest'ultimo, peraltro, neppure ipotizzabile atteso che nell'espropriazione codicistica detto obbligo, derivante dal combinato disposto degli artt. 546 e 543, secondo comma n.2, risulta strettamente connesso alla intimazione di non disporre delle somme "senza ordine del giudice", cioè ad un comando giudiziale che, nella speciale procedura ex art. 72 bis, è, per definizione, del tutto mancante.
In questo procedimento, infatti, si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale (sia mobiliare che immobiliare) sono distinte, essendo la prima affidata all'esattore (oggi, agente della riscossione) e la seconda al giudice dell'esecuzione. L'intervento di quest'ultimo non è, invece, previsto nel procedimento ai sensi dell'art. 72 bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi. Nei giudizi di opposizione ovviamente legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche rispetto alle eventuali censure afferenti il merito della pretesa esattoriale.
La delineata ricostruzione del procedimento di cui all'art. 72 bis viene ribadita dalla
Suprema Corte (Cfr. Cass. 2857/15), secondo cui l'ordine di pagamento diretto, dando inizio alla procedura espropriativa vera e propria, non è solo un atto preordinato all'espropriazione, ma è esso stesso atto iniziale di una procedura esecutiva esattoriale in forza del quale il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica del pignoramento. Analogamente, dal giorno in cui gli è notificato l'ordine di pagamento il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme restanti, da lui dovute alle rispettive scadenze, nei limiti di pignorabilità, e fino a concorrenza del credito per cui il concessionario (oggi, agente della riscossione) procede.
Quanto alla questione, oggetto della presente opposizione, della necessità della notifica del pignoramento ex art. 72 bis al debitore, si rileva che detta norma nulla statuisce al riguardo.
In tema, in maniera decisiva e chiarificatrice, è tuttavia intervenuta la Suprema Corte, affermando la necessità della notificazione dell'atto al debitore ed al terzo : “sebbene della questione non si sia occupata espressamente la Consulta nell'ordinanza n. 393/08 su citata, tuttavia essa, incidenter tantum, ha riconosciuto la norma conforme a
Costituzione, sia perché i debitori sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione sia perché possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Tenuto conto di tale seconda ragione, per la quale la Corte
Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, con riferimento al profilo della disparità di trattamento tra i debitori esecutati ed al profilo della lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 c.p.c. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. D'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917
c.c., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato e il suo debitore, sicché non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi” (così Cass. 22857/15).
Come premesso, nella fattispecie in esame, l'opponente afferma, tra l'altro, di non aver mai ricevuto la notifica del pignoramento.
Sul punto l'agente della riscossione nulla ha rilevato, rimanendo contumace.
La doglianza dell'opponente si è, dunque, dimostrata fondata, con assorbimento di ogni altro motivo di opposizione.
L'opposizione avverso il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 deve, quindi, essere accolta, con declaratoria della sua nullità.
Ne discende altresì che, non essendo dovuta dall'opponente la somma di € 612,19 indicata nell'atto di pignoramento, l'eventuale pagamento da parte del terzo pignorato nei confronti del concessionario costituisce un indebito che quest'ultimo è tenuto a restituire, maggiorato degli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Manuela Granata, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al n. R.G. 4586/2022, così provvede:
a. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del pignoramento n.
20210002058410669615242;
b. condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali Controparte_5 del presente giudizio, nei confronti di , che liquida in € 462,00 per Parte_1 compensi professionali ed in € 43,00 per spese di contributo unificato, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
IA ET, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 4.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4586/2022 R.G., vertente
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. IA ET, presso il cui studio in Napoli alla via Alessandro
Scarlatti n. 32 elettivamente domicilia
Opponente
E
– CP_1 CP_2
E
Controparte_3
Opposti-Contumaci
NONCHÉ
Controparte_4
Terzo pignorato - Contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: 1) accertare e dichiarare l'assenza di titoli validi legittimanti il pignoramento opposto nonché l'estinzione dei crediti indicati per maturata prescrizione/decadenza e, conseguentemente, non dovuta dal ricorrente la somma illegittimamente richiesta dal Concessionario;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta esecuzione per omessa notifica dell'intimazione di pagamento ovvero avviso di mora, in violazione della tassativa disposizione di cui all'art. 50 DPR 602/73;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta esecuzione per omessa notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore;
4) condannare gli Enti convenuti, in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento integrale delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
DECISIONE
ha proposto, innanzi al giudice dell'esecuzione, opposizione avverso il Parte_1 pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73 eseguito nei suoi confronti da eccependo di non aver mai ricevuto la notifica del Controparte_5 pignoramento, del quale avrebbe avuto comunicazione da parte del terzo pignorato, e delle ingiunzioni di pagamento n. 234401026232 e n. 234400395256, asseritamente notificate in data 22.11.2017, nonché dell'intimazione di pagamento n.
20210002042400527807212, per l'importo di € 612,19, asseritamente notificata in data
12.05.2021, posta a fondamento di tale pignoramento.
Il giudice dell'esecuzione, nel procedimento iscritto al n. RGE. 28211/2021, con ordinanza del 22.2.2022, ha revocato l'ordinanza del 22.12.2021 con la quale aveva sospeso inaudita altera parte il pignoramento presso terzi ed ha assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel riassumere il giudizio ha riproposto le medesime eccezioni, Parte_1 concludendo come in epigrafe indicato.
e seppur regolarmente Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 citate, non si sono costituite in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
A seguito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Va preliminarmente dato atto che l'opponente ha affermato che l'atto di pignoramento presso terzi opposto non gli è mai stato notificato.
Al riguardo appare opportuno premettere qualche considerazione di carattere generale sull'istituto di cui all'art. 72 bis D.P.R. 602/73. L'art. 72 bis D.P.R. 602/73 è stato introdotto dal D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, nella I. 248/2005, a sua volta modificato dal D.L. 262/06, convertito, con modificazioni, nella L. 286/2006 e prevede che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
In sostanza, il legislatore ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso D.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso i terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., commi 4, 5 e 6 nonché dal successivo art. 72- ter). La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatti salvi gli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento, che riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 c.p.c. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato. La Corte Costituzionale (ord. 393/08), sia pure incidenter tantum, ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, anche perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. 602/73.
Orbene, la Corte di Cassazione già con la sentenza n. 20294/11 ha ritenuto che l'istituto in esame sia configurabile come un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale, ricostruendo il modello procedimentale come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso;
detto modello procedimentale si caratterizza poi per il fatto che "ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo" (così Cass. n. 20294/11, in motivazione).
Dalla disciplina in esame, derivano quindi le seguenti conseguenze: decorsi, infatti, sessanta giorni dalla notifica dell'atto al terzo (ovvero scaduto il termine di scadenza dei crediti non ancora esigibili a tale epoca), ed in mancanza di un satisfattivo adempimento da parte del terzo del credito azionato dal procedente (cioè totale inerzia o dichiarazione negativa da parte del terzo ovvero pagamento di somme incapienti rispetto al credito fatto valere), il pignoramento ex art. 72-bis perde pro futuro ogni sua efficacia, anche prescrittiva, potendo l'agente soltanto tutelare il credito con l'espropriazione ordinaria.
Quanto poi al terzo pignorato e ferma la sua eventuale responsabilità nei confronti dell'agente della riscossione se colpevolmente inosservante l'ordine di pagare, trascorso il precisato lasso temporale, viene meno ogni obbligo di prestazione a suo carico ed altresì ogni obbligo di custodia delle somme staggite, quest'ultimo, peraltro, neppure ipotizzabile atteso che nell'espropriazione codicistica detto obbligo, derivante dal combinato disposto degli artt. 546 e 543, secondo comma n.2, risulta strettamente connesso alla intimazione di non disporre delle somme "senza ordine del giudice", cioè ad un comando giudiziale che, nella speciale procedura ex art. 72 bis, è, per definizione, del tutto mancante.
In questo procedimento, infatti, si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale (sia mobiliare che immobiliare) sono distinte, essendo la prima affidata all'esattore (oggi, agente della riscossione) e la seconda al giudice dell'esecuzione. L'intervento di quest'ultimo non è, invece, previsto nel procedimento ai sensi dell'art. 72 bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi. Nei giudizi di opposizione ovviamente legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche rispetto alle eventuali censure afferenti il merito della pretesa esattoriale.
La delineata ricostruzione del procedimento di cui all'art. 72 bis viene ribadita dalla
Suprema Corte (Cfr. Cass. 2857/15), secondo cui l'ordine di pagamento diretto, dando inizio alla procedura espropriativa vera e propria, non è solo un atto preordinato all'espropriazione, ma è esso stesso atto iniziale di una procedura esecutiva esattoriale in forza del quale il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica del pignoramento. Analogamente, dal giorno in cui gli è notificato l'ordine di pagamento il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme restanti, da lui dovute alle rispettive scadenze, nei limiti di pignorabilità, e fino a concorrenza del credito per cui il concessionario (oggi, agente della riscossione) procede.
Quanto alla questione, oggetto della presente opposizione, della necessità della notifica del pignoramento ex art. 72 bis al debitore, si rileva che detta norma nulla statuisce al riguardo.
In tema, in maniera decisiva e chiarificatrice, è tuttavia intervenuta la Suprema Corte, affermando la necessità della notificazione dell'atto al debitore ed al terzo : “sebbene della questione non si sia occupata espressamente la Consulta nell'ordinanza n. 393/08 su citata, tuttavia essa, incidenter tantum, ha riconosciuto la norma conforme a
Costituzione, sia perché i debitori sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione sia perché possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Tenuto conto di tale seconda ragione, per la quale la Corte
Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, con riferimento al profilo della disparità di trattamento tra i debitori esecutati ed al profilo della lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 c.p.c. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. D'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917
c.c., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato e il suo debitore, sicché non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi” (così Cass. 22857/15).
Come premesso, nella fattispecie in esame, l'opponente afferma, tra l'altro, di non aver mai ricevuto la notifica del pignoramento.
Sul punto l'agente della riscossione nulla ha rilevato, rimanendo contumace.
La doglianza dell'opponente si è, dunque, dimostrata fondata, con assorbimento di ogni altro motivo di opposizione.
L'opposizione avverso il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 deve, quindi, essere accolta, con declaratoria della sua nullità.
Ne discende altresì che, non essendo dovuta dall'opponente la somma di € 612,19 indicata nell'atto di pignoramento, l'eventuale pagamento da parte del terzo pignorato nei confronti del concessionario costituisce un indebito che quest'ultimo è tenuto a restituire, maggiorato degli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Manuela Granata, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al n. R.G. 4586/2022, così provvede:
a. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del pignoramento n.
20210002058410669615242;
b. condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali Controparte_5 del presente giudizio, nei confronti di , che liquida in € 462,00 per Parte_1 compensi professionali ed in € 43,00 per spese di contributo unificato, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
IA ET, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 4.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Granata