Articolo 38 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 37Articolo 39
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20 febbraio 1963
Art. 38. Cancellazione dall'albo

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista e' iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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