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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 159 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'Avv.to DE SALVO ALESSANDRO Parte_1 appellante
E
con gli avv.ti PONTE FLAVIO VINCENZO E CLAUSI PATRIZIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Paola – pronunciandosi sul ricorso proposto da tecnico Parte_1 audioprotesista, volto all'impugnativa del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatole in data 31.3.2023 ed al riconoscimento di differenze retributive da superiore inquadramento rispetto a quello assegnato (4° livello invece che 2° del ccnl commercio) e da orario full time (invece che part time dichiarato) - ha rigettato le domande, affermando che:
1.risulta provato dal datore di lavoro sia che “ la riorganizzazione aziendale era necessaria, stante la situazione economica che, da un lato, aveva registrato una riduzione dei fatturati alquanto sensibile rispetto al 2022 (cfr. all. 7 fascicolo resistente) e, dall'altro, vi era una situazione debitoria conclamata che incideva pesantemente sui bilanci aziendali1“, sia che “la modifica all'assetto organizzativo dell'azienda sia stata realmente posta in essere, posto che anche parte ricorrente ha affermato che le sue mansioni sono state assorbite dal datore di lavoro, audioprotesista qualificato;
2.per ciò che invece attiene all'assolvimento da parte datoriale del c.d. obbligo di repechage, il datore di lavoro ha dedotto e provato che non vi fossero altre posizioni lavorative per ricollocare la ricorrente, “dal momento che si tratta di una piccolissima realtà lavorativa, con un limitato giro d'affari, che, al momento del licenziamento occupava, solo altre due dipendenti2 […] ed attualmente occupa solo una dipendente“. Ha aggiunto che, pur non sussistendo un onere probatorio a carico del lavoratore circa l'indicazione dei possibili posti disponibili in azienda ai fini del repechage, la mancanza di allegazioni della lavoratrice circa l'esistenza di una posizione lavorativa disponibile varrebbe a confermare il descritto quadro probatorio;
3. in riferimento alla domanda di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, le allegazioni della ricorrente non sono state “sufficienti per consentire il vaglio giurisdizionale
e, di conseguenza, inidonee ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori alla qualifica contrattuale“, non essendo stata offerta una descrizione dei compiti in concreto svolti (di cui non venivano dedotti i profili di autonomia e responsabilità) ed adeguatamente dedotta la continuità e prevalenza delle mansioni superiori3;
4. analogamente, in relazione al preteso svolgimento di un orario di lavoro (full time) maggiore rispetto a quello contrattuale (part time), non è stata offerta alcuna prova dalla parte ricorrente, che si è limitata a formulare unicamente un capitolo di prova da rivolgere al CTP, di conferma della relazione da questi redatta.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. Sul licenziamento.
a) Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto legittimo il licenziamento, essendosi basato essenzialmente sulla valutazione della semplice determinazione e libertà della scelta imprenditoriale del datore di lavoro.
b) Il licenziamento è stato motivato dal datore di lavoro con la soppressione della posizione organizzativa ricoperta all'interno dell'azienda, dovuta a motivi di riorganizzazione del personale e ad esigenze di contenimento dei costi (v. missiva del 31.03.2023). Le relative mansioni non sono state tuttavia soppresse, ma assorbite in capo al titolare dell'impresa,
Pag. 2 di 10 ovverosia al sig. La motivazione, dunque, si manifesta del tutto infondata oltre CP_1 che illegittima e ciò anche perché la specifica indicazione delle ragioni del licenziamento, da individuarsi nella soppressione della posizione di tecnico audioprotesista, era stata fornita solo nella missiva successiva a quella con cui la misura era stata formalmente comunicata alla ricorrente (missiva datata 17.05.2023) mentre nella prima comunicazione del 31.03.2023 non era specificato alcunché facendosi solo un generico riferimento a “motivi economici, tecnici, organizzativi e produttivi”.
c) Non è stato assolto l'onere probatorio neanche relativamente al c.d. obbligo di repechage.
Ha sottolineato che ai fini della validità del recesso è necessario “che il datore di lavoro provi che il licenziamento sia strettamente connesso e conseguenziale all'impossibilità di una diversa proficua utilizzazione del lavoratore licenziato ovvero all'impossibilità di utilizzarlo in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (Cass. Civ. n. 22798/2016) dovendo anche dimostrare l'impossibilità o quantomeno l'antieconomicità di sottoporre il lavoratore ad un percorso di aggiornamento delle competenze professionali”.
2. Sull'inquadramento.
Dopo avere affermato che il CCNL, che dovrebbe essere correttamente applicato, che prevede la figura professionale dell'audioprotesista (qualifica non contestata) è quello degli Studi
Professionali, ha affermato che erroneamente è stata invece inquadrata nel quarto livello del
CCNL commercio, mentre avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata nel secondo, ove sono contemplati i “Lavoratori di concetto che svolgono compiti autonomi” come l'audio- protesista.
Ha rimarcato che la sua domanda è fondata su fatti non oggetto di contestazione e provati documentalmente, essendo la qualifica invocata di audio-protesista risultante nei contratti di lavoro e nelle buste paga emesse dalla stessa ditta datrice.
In via istruttoria ha riproposto le istanze istruttorie rigettate in primo grado4.
Ha articolato altresì prova contraria in caso di ammissione delle richieste istruttorie di controparte sui seguenti capitoli: “Vero è che, la ricorrente non si limitava a Parte_1 svolgere unicamente il lavoro di tecnico audioprotesista, ma svolgeva anche le funzioni di
Pag. 3 di 10 amministrazione, come l'accoglienza dei clienti, le telefonate ai clienti registrati dall'azienda”;
“Vero è che, lei ha visto la Dott.ssa osservare i seguenti orari lavorativi da Parte_1 lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (per un totale di n. 35 ore settimanali); mentre dal 1° ottobre 2022 e sino alla data del licenziamento, la sig.ra ha osservato il seguente orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle ore 09:15 Pt_1 alle ore 12:45 per un totale di 17 ore e 30 minuti settimanali”:
“Vero è che, la IG.ra , che si occupa anche dell'amministrazione Testimone_1 dell'azienda è stata assunta da non più di quattro anni”;
“Vero è che, la dipendente IG.ra è la moglie del IG. e non è mai Testimone_2 CP_1 presente in aziende anche se risulta dipendente full time, ma non ha alcuna mansione”.
Ha reiterato le conclusioni di primo grado:
1. Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento impugnato per nullità ai sensi degli articoli 1343 e 1345 cc, essendo un licenziamento intimato per apparente giustificato motivo oggettivo, ma in effetti arbitrario e, per l'effetto, condannare parte resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino
a quella dell'effettiva reintegrazione.
3. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, la resistente alla riassunzione della ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. accertato e dichiarato che la lavoratrice ha diritto ad essere inquadrata Parte_1 nel secondo livello del CCNL di riferimento, condannare parte resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 46.943,59 e per i ratei di tredicesima e 14 l'importo è pari ad euro 8.133,11, mentre il conteggio su differenza TFR è pari ad euro 5.072,06, ovvero a quell'altra somma che risulterà di giustizia anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 4 di 10
5. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di avvocato di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
L'appellato ha eccepito la genericità dei motivi di gravame e nel merito ha chiesto la conferma della sentenza.
Dopo avere richiamato le difese della memoria di primo grado – ribadendo che al rapporto di lavoro, instaurato nel 2009, si applica la legge n. 604/1966 - ha ribadito che il licenziamento è stato ancorato a ragioni precise ed esplicitate, ovvero la riorganizzazione dell'azienda da parte del IG. che, al fine di ridurre i costi, decideva legittimamente di svolgere direttamente CP_1 le mansioni di tecnico audioprotesista prima espletate dall'odierna appellante.
In merito al repechage ha ribadito che non sussistevano posizioni alternative (neanche dedotte dalla ricorrente ) e che la stessa aveva rifiutato le proposte di occupazione alternativa da parte della ditta datrice (ovvero quella di un nuovo rapporto di collaborazione concernente lo svolgimento di attività commerciale sul territorio di competenza, stipulando un contratto di lavoro autonomo a provvigione) e del IG. Area Manager per la Persona_1
Calabria – ON Italia S.p.a. sempre come agente commerciale.
In via istruttoria ha contestato le richieste formulate dall'appellante ritenute inammissibili stante la novità di alcuni capitoli di prova introdotti con il gravame e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di controparte, ha chiesto l'ammissione della prova per testi5, ribadendo altresì la contestazione dei conteggi elaborati dal CTP di controparte.
Con ordinanza del 18.11.2024 è stata disposta ctu contabile.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., decide nei termini di seguito esposti.
1. L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata non merita accoglimento.
Essa sostiene che l'atto di gravame non sia conforme al paradigma del novellato art. 434
c.p.c. perché non indica le parti della sentenza sottoposte a critica e le “modifiche” alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal tribunale.
L'eccezione va respinta perché in base all'art. 434 c.p.c, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli,
Pag. 5 di 10 rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. 2143/2015).
E nella specie l'appellante ha indicato le parti della sentenza che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per ottenere l'accoglimento delle domande che invece il primo giudice ha rigettato. Ciò con particolare riguardo alla valutazione della sussistenza del giustificato motivo del recesso, riproponendo, altresì, la questione della omessa motivazione contestuale;
nonché della erronea valutazione della questione dell'inquadramento, sottolineando la non contestazione delle mansioni dedotte.
Pertanto, l'appello rispetta il paradigma dell'art. 434 c.p.c., perché contiene la chiara esposizione dei punti contestati e delle ragioni di dissenso rispetto agli stessi (cfr. Cass. SU n.
27199/17).
2. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1. In ordine alla domanda di differenze retributive per il periodo marzo 2009/marzo 2023 – il cui esame precede nell'ordine logico quella sul licenziamento, in quanto incidente sull'indennità risarcitoria – il motivo di gravame è fondato nei termini che seguono.
La domanda verte su un erroneo inquadramento (oltre che sul maggior orario osservato - full time, invece che part time), sulla base di una qualifica risultante dalla documentazione in atti
(cfr contratti di assunzione e buste paga) che è quella di tecnico audio- protesista, i cui compiti non è contestato siano quelli descritti in ricorso (effettuazione il test e misurazione dell'udito, scelta, adattamento e applicazione degli apparecchi del telemarketing, accoglienza clienti, vendita e post vendita degli apparecchi compresa l'assistenza); tant'è che lo stesso appellato nel proprio capitolato di prova ha chiesto che i testi confermino lo svolgimento delle mansioni di audio- protesista da parte della ricorrente, assorbite da egli stesso a decorrere dal
31.3.2023 per ragioni organizzative.
Il CCNL degli Studi professionali inquadra il tecnico audio- protesista nel secondo livello
(pag. 162 del CCNL prodotto), mentre il CCNL commercio, applicato al rapporto (perché la ditta datrice di lavoro è un'agenzia ON di vendita di apparecchi acustici) e i cui livelli di inquadramento la ricorrente stessa ha richiamato in ricorso, non contemplano la figura del tecnico audio-protesista né nel 2° livello, né nel 4° livello.
In realtà da un'attenta lettura del ricorso si desume che la ricorrente non invoca il contratto collettivo degli studi professionali, ma pretende l'inquadramento superiore nel 2° livello del
CCNL commercio.
Quindi il punto di riferimento sono le declaratorie contrattuali di tale contratto collettivo che prevede:
Pag. 6 di 10 2° livello: Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
3° livello: A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza,
e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.
4° livello: Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite
Orbene tra i profili professionali nel terzo livello compare la figura dell'ottico, mentre nel quarto livello vengono richiamate figure professionali esecutive quali gli addetti alle vendite.
Pertanto, considerato che la ricorrente è un tecnico laureato e che non si occupava esclusivamente delle vendite, ma anche degli esami audiometrici, si ritiene che tale professionalità, per la quale è richiesto un titolo di studio specifico, sia assimilabile a quella dell'ottico che è inquadrato nel livello terzo, mentre alcuna affinità è rintracciabile nelle figure professionali del livello 2, nel quale si richiamano aspetti di creatività dell'attività lavorativa non ravvisabili nel tecnico audio- protesista, né sono state dedotte funzioni di controllo e coordinamento di altro personale.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'appellata nelle note di trattazione scritta, pur non essendo stato invocato il terzo livello, il riconoscimento del trattamento economico da questo contemplato è conforme all'orientamento giurisprudenziale, che consente di prendere in considerazione l'inquadramento del livello intermedio tra quello preteso e quello posseduto, in quanto la domanda della qualifica superiore include implicitamente quella della qualifica inferiore (cfr Cass. n. n. 8862/2013).
Per quanto riguarda l'orario, invece, si rileva che in violazione del disposto di cui all'art. 437 comma 2 c.p.c., con il gravame la ricorrente ha aggiunto un capitolato di prova sull'orario osservato, asseritamente superiore al part time con il quale è stata assunta (cfr ricorso di primo grado ed atto d'appello in cui è stato inserito l'orario): la novità di tale capitolo non consente la sua ammissione.
Pag. 7 di 10 Pertanto, al nominato ctu è stato chiesto di accertare le differenze retributive (per retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e tfr) spettanti alla ricorrente sulla base del livello terzo del
CCNL commercio per il periodo dedotto in ricorso, tenuto conto dell'orario part time (in assenza di prova di un maggior orario) risultante dalle buste paga in atti e da quelle ritenute indispensabili acquisire in relazione all'intero rapporto di lavoro.
Il dott. con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che per l'arco CP_3 temporale dal 19.3.2009 (essendo stata assunta la ricorrente inizialmente dal 19/03/2009 al
18/06/2009 e successivamente con rapporto continuativo dal 20/07/2009 al 31/03/2023, come da estratto in atti, buste paga e contratti), l'importo totale spettante per il livello 3° CP_2
(retribuzione ordinaria e mensilità aggiuntive), dedotto il percepito è pari ad € 23.992,18 e che il differenziale sul tfr è pari ad € 1.976,62, per un totale di € 25.968,80.
2.2. In ordine al licenziamento, i motivi di gravame sono fondati nei termini che seguono.
Occorre premettere che benchè nelle conclusioni del gravame si faccia riferimento alla categoria della nullità di cui agli artt. 1343 e 1345 c.c., dal tenore complessivo del gravame si desume che la parte ha inteso far valere la insussistenza del giustificato motivo oggettivo, che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato sia sotto il profilo della assenza di una vera riorganizzazione aziendale perchè il suo posto non sarebbe stato realmente soppresso, sia perchè non sarebbe stata fornita adeguata prova a carico della datrice di lavoro dell'impossibilità del repechage;
infine ha riproposto la doglianza dell'omessa motivazione contestuale, non delibata dal giudice.
Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nel regime di tutela obbligatoria, in caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma
2, della l. n. 604 del 1996, come modificato dall'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge, in virtù di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012 che ha modificato anche l'art. 18 della l.
n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente risarcitoria (cfr Cass. n. 17589 del 05/09/2016 conf. Cass. n. 19323 del 15/06/2022).
Nel caso di specie è pacifico che l'azienda sia di piccole dimensioni, ben al di sotto dei 15 dipendenti, sicchè la constatazione dell'omessa contestuale motivazione rende superfluo l'esame delle censure relative all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo che in tesi condurrebbe alla medesima tutela: ed invero nella missiva di licenziamento i motivi non sono stati espressi;
genericamente si afferma che il recesso viene intimato “per motivi economici, tecnici e organizzativi“ e ciò in contrasto con l'art. 2 della L. n. 604 del 1966, come novellato
Pag. 8 di 10 nel 2012 che impone la contestuale motivazione, che seppure non analitica, deve comunque essere esplicitata (cfr Cass. n. 6678/2019).
Ciò posto, dovendo trovare applicazione la c.d. obbligatoria, invocata in via subordinata dall'appellante, ex art. 8 della l. n. 604/66, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed al suo annullamento, consegue la condanna alla riassunzione entro tre giorni o in alternativa, al risarcimento del danno, che viene quantificato nei termini che seguono.
Considerata la considerevole anzianità di servizio di circa 14 anni;
le dimensioni occupazionali dell'azienda (che, al momento del licenziamento della ricorrente, risulta avere avuto alle sue dipendenze, oltre alla ricorrente, 2 lavoratori ); l'assenza di indicazioni, da parte della appellata, circa il fatto che la ricorrente abbia trovato altra occupazione lavorativa dopo il licenziamento;
la notoria congiuntura economica negativa che, specie in questo territorio, rende inverosimile l'evenienza di una così immediata rioccupazione del lavoratore licenziato;
tutto ciò considerato, si ritiene equo e proporzionato commisurare in 6 mensilità della retribuzione globale di fatto dovuta all'appellante (corrispondente al livello terzo del CCNL commercio spettante per i motivi esposti al punto 2) l'indennità che parte appellata, in alternativa alla riassunzione, dovrà eventualmente versarle, rivalutata la stessa secondo gli indici Istat e aumentata degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto e fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
3.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione, ponendosi quelle della ctu contabile, nella misura liquidata con separato decreto, a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 16.2.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro,
n. 20/2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza:
a) annulla il licenziamento intimato all'appellante in data 31.3.2023;
b) condanna la parte appellata a riassumere l'appellante o, in mancanza, a corrisponderle una indennità risarcitoria pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto, corrispondente al livello terzo del CCNL commercio, da rivalutarsi secondo gli indici Istat e da aumentarsi degli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo;
c) dichiara il diritto dell'appellante all'inquadramento nel terzo livello retributivo del CCNL di commercio a decorrere dal 19.3.2009 con conseguente condanna della parte appellata a
Pag. 9 di 10 corrisponderle la complessiva somma di € 25.968,80, a titolo di differenze retributive, da rivalutarsi secondo gli indici Istat e da aumentarsi degli interessi legali maturati dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge con distrazione.
3.pone le spese relative all'espletata ctu , liquidate con separato decreto, a carico della parte appellata.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr. lista documenti cartelle/avvisi + prospetti IMU e altri debiti nei confronti dell'Erario + rateazione IVA + CP_ esposizione all. 8, 9, 10, 11, 12 fascicolo resistente). 2 La IG.ra impiegata amministrativa, e la IG.ra , impiegata (cfr. Estratto LUL Testimone_1 Testimone_2 all. 6 fascicolo 1 grado parte datoriale). 3 Tale carenza ha supportato altresì il rigetto delle richieste istruttorie formulate dalla lavoratrice 4 Prova per testi sul seguente capitolo di prova: “vero è che, la IG.ra si occupava all'interno del Parte_1 punto ON di Paola, Via San Rocco, di effettuare il test e misurazione dell'udito della scelta, adattamento e applicazione degli apparecchi del telemarketing, dell'accoglienza clienti, della vendita e post vendita degli apparecchi compresa l'assistenza ed anche della parte dell'amministrazione” indicando a testi Testimone_3 e Testimone_4 Nonché la prova testimoniale del Dott. , con studio in Viale Giacomo Mancini, 156, Luzzi, sul Testimone_5 seguente capitolo di prova: “vero è che, lei ha stilato la perizia tecnica allegata agli atti di causa, che le si rammostra per ratifica e conferma”. 5 Sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute da “Vero che”: 1) La ricorrente ha svolto le mansioni di tecnico audio-protesista; 2) Le mansioni della ricorrente sono state assorbite dal IG. a far data dal CP_1 31/03/2023; 3) Alla data del licenziamento la resistente occupava 2 dipendenti (compresa la ricorrente); 4) Oggi occupa 1 dipendente;
5) In data 31/03/2023 il Dott. ha proposto alla ricorrente un contratto di lavoro CP_1 autonomo, avente ad oggetto lo sviluppo di attività commerciale sul territorio, con pagamento a provvigione. Indicando a testi i IGg.ri . Testimone_1 Persona_1 Testimone_6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 159 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'Avv.to DE SALVO ALESSANDRO Parte_1 appellante
E
con gli avv.ti PONTE FLAVIO VINCENZO E CLAUSI PATRIZIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Paola – pronunciandosi sul ricorso proposto da tecnico Parte_1 audioprotesista, volto all'impugnativa del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatole in data 31.3.2023 ed al riconoscimento di differenze retributive da superiore inquadramento rispetto a quello assegnato (4° livello invece che 2° del ccnl commercio) e da orario full time (invece che part time dichiarato) - ha rigettato le domande, affermando che:
1.risulta provato dal datore di lavoro sia che “ la riorganizzazione aziendale era necessaria, stante la situazione economica che, da un lato, aveva registrato una riduzione dei fatturati alquanto sensibile rispetto al 2022 (cfr. all. 7 fascicolo resistente) e, dall'altro, vi era una situazione debitoria conclamata che incideva pesantemente sui bilanci aziendali1“, sia che “la modifica all'assetto organizzativo dell'azienda sia stata realmente posta in essere, posto che anche parte ricorrente ha affermato che le sue mansioni sono state assorbite dal datore di lavoro, audioprotesista qualificato;
2.per ciò che invece attiene all'assolvimento da parte datoriale del c.d. obbligo di repechage, il datore di lavoro ha dedotto e provato che non vi fossero altre posizioni lavorative per ricollocare la ricorrente, “dal momento che si tratta di una piccolissima realtà lavorativa, con un limitato giro d'affari, che, al momento del licenziamento occupava, solo altre due dipendenti2 […] ed attualmente occupa solo una dipendente“. Ha aggiunto che, pur non sussistendo un onere probatorio a carico del lavoratore circa l'indicazione dei possibili posti disponibili in azienda ai fini del repechage, la mancanza di allegazioni della lavoratrice circa l'esistenza di una posizione lavorativa disponibile varrebbe a confermare il descritto quadro probatorio;
3. in riferimento alla domanda di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, le allegazioni della ricorrente non sono state “sufficienti per consentire il vaglio giurisdizionale
e, di conseguenza, inidonee ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori alla qualifica contrattuale“, non essendo stata offerta una descrizione dei compiti in concreto svolti (di cui non venivano dedotti i profili di autonomia e responsabilità) ed adeguatamente dedotta la continuità e prevalenza delle mansioni superiori3;
4. analogamente, in relazione al preteso svolgimento di un orario di lavoro (full time) maggiore rispetto a quello contrattuale (part time), non è stata offerta alcuna prova dalla parte ricorrente, che si è limitata a formulare unicamente un capitolo di prova da rivolgere al CTP, di conferma della relazione da questi redatta.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. Sul licenziamento.
a) Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto legittimo il licenziamento, essendosi basato essenzialmente sulla valutazione della semplice determinazione e libertà della scelta imprenditoriale del datore di lavoro.
b) Il licenziamento è stato motivato dal datore di lavoro con la soppressione della posizione organizzativa ricoperta all'interno dell'azienda, dovuta a motivi di riorganizzazione del personale e ad esigenze di contenimento dei costi (v. missiva del 31.03.2023). Le relative mansioni non sono state tuttavia soppresse, ma assorbite in capo al titolare dell'impresa,
Pag. 2 di 10 ovverosia al sig. La motivazione, dunque, si manifesta del tutto infondata oltre CP_1 che illegittima e ciò anche perché la specifica indicazione delle ragioni del licenziamento, da individuarsi nella soppressione della posizione di tecnico audioprotesista, era stata fornita solo nella missiva successiva a quella con cui la misura era stata formalmente comunicata alla ricorrente (missiva datata 17.05.2023) mentre nella prima comunicazione del 31.03.2023 non era specificato alcunché facendosi solo un generico riferimento a “motivi economici, tecnici, organizzativi e produttivi”.
c) Non è stato assolto l'onere probatorio neanche relativamente al c.d. obbligo di repechage.
Ha sottolineato che ai fini della validità del recesso è necessario “che il datore di lavoro provi che il licenziamento sia strettamente connesso e conseguenziale all'impossibilità di una diversa proficua utilizzazione del lavoratore licenziato ovvero all'impossibilità di utilizzarlo in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (Cass. Civ. n. 22798/2016) dovendo anche dimostrare l'impossibilità o quantomeno l'antieconomicità di sottoporre il lavoratore ad un percorso di aggiornamento delle competenze professionali”.
2. Sull'inquadramento.
Dopo avere affermato che il CCNL, che dovrebbe essere correttamente applicato, che prevede la figura professionale dell'audioprotesista (qualifica non contestata) è quello degli Studi
Professionali, ha affermato che erroneamente è stata invece inquadrata nel quarto livello del
CCNL commercio, mentre avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata nel secondo, ove sono contemplati i “Lavoratori di concetto che svolgono compiti autonomi” come l'audio- protesista.
Ha rimarcato che la sua domanda è fondata su fatti non oggetto di contestazione e provati documentalmente, essendo la qualifica invocata di audio-protesista risultante nei contratti di lavoro e nelle buste paga emesse dalla stessa ditta datrice.
In via istruttoria ha riproposto le istanze istruttorie rigettate in primo grado4.
Ha articolato altresì prova contraria in caso di ammissione delle richieste istruttorie di controparte sui seguenti capitoli: “Vero è che, la ricorrente non si limitava a Parte_1 svolgere unicamente il lavoro di tecnico audioprotesista, ma svolgeva anche le funzioni di
Pag. 3 di 10 amministrazione, come l'accoglienza dei clienti, le telefonate ai clienti registrati dall'azienda”;
“Vero è che, lei ha visto la Dott.ssa osservare i seguenti orari lavorativi da Parte_1 lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (per un totale di n. 35 ore settimanali); mentre dal 1° ottobre 2022 e sino alla data del licenziamento, la sig.ra ha osservato il seguente orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle ore 09:15 Pt_1 alle ore 12:45 per un totale di 17 ore e 30 minuti settimanali”:
“Vero è che, la IG.ra , che si occupa anche dell'amministrazione Testimone_1 dell'azienda è stata assunta da non più di quattro anni”;
“Vero è che, la dipendente IG.ra è la moglie del IG. e non è mai Testimone_2 CP_1 presente in aziende anche se risulta dipendente full time, ma non ha alcuna mansione”.
Ha reiterato le conclusioni di primo grado:
1. Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento impugnato per nullità ai sensi degli articoli 1343 e 1345 cc, essendo un licenziamento intimato per apparente giustificato motivo oggettivo, ma in effetti arbitrario e, per l'effetto, condannare parte resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino
a quella dell'effettiva reintegrazione.
3. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, la resistente alla riassunzione della ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. accertato e dichiarato che la lavoratrice ha diritto ad essere inquadrata Parte_1 nel secondo livello del CCNL di riferimento, condannare parte resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 46.943,59 e per i ratei di tredicesima e 14 l'importo è pari ad euro 8.133,11, mentre il conteggio su differenza TFR è pari ad euro 5.072,06, ovvero a quell'altra somma che risulterà di giustizia anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 4 di 10
5. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di avvocato di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
L'appellato ha eccepito la genericità dei motivi di gravame e nel merito ha chiesto la conferma della sentenza.
Dopo avere richiamato le difese della memoria di primo grado – ribadendo che al rapporto di lavoro, instaurato nel 2009, si applica la legge n. 604/1966 - ha ribadito che il licenziamento è stato ancorato a ragioni precise ed esplicitate, ovvero la riorganizzazione dell'azienda da parte del IG. che, al fine di ridurre i costi, decideva legittimamente di svolgere direttamente CP_1 le mansioni di tecnico audioprotesista prima espletate dall'odierna appellante.
In merito al repechage ha ribadito che non sussistevano posizioni alternative (neanche dedotte dalla ricorrente ) e che la stessa aveva rifiutato le proposte di occupazione alternativa da parte della ditta datrice (ovvero quella di un nuovo rapporto di collaborazione concernente lo svolgimento di attività commerciale sul territorio di competenza, stipulando un contratto di lavoro autonomo a provvigione) e del IG. Area Manager per la Persona_1
Calabria – ON Italia S.p.a. sempre come agente commerciale.
In via istruttoria ha contestato le richieste formulate dall'appellante ritenute inammissibili stante la novità di alcuni capitoli di prova introdotti con il gravame e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di controparte, ha chiesto l'ammissione della prova per testi5, ribadendo altresì la contestazione dei conteggi elaborati dal CTP di controparte.
Con ordinanza del 18.11.2024 è stata disposta ctu contabile.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., decide nei termini di seguito esposti.
1. L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata non merita accoglimento.
Essa sostiene che l'atto di gravame non sia conforme al paradigma del novellato art. 434
c.p.c. perché non indica le parti della sentenza sottoposte a critica e le “modifiche” alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal tribunale.
L'eccezione va respinta perché in base all'art. 434 c.p.c, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli,
Pag. 5 di 10 rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. 2143/2015).
E nella specie l'appellante ha indicato le parti della sentenza che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per ottenere l'accoglimento delle domande che invece il primo giudice ha rigettato. Ciò con particolare riguardo alla valutazione della sussistenza del giustificato motivo del recesso, riproponendo, altresì, la questione della omessa motivazione contestuale;
nonché della erronea valutazione della questione dell'inquadramento, sottolineando la non contestazione delle mansioni dedotte.
Pertanto, l'appello rispetta il paradigma dell'art. 434 c.p.c., perché contiene la chiara esposizione dei punti contestati e delle ragioni di dissenso rispetto agli stessi (cfr. Cass. SU n.
27199/17).
2. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1. In ordine alla domanda di differenze retributive per il periodo marzo 2009/marzo 2023 – il cui esame precede nell'ordine logico quella sul licenziamento, in quanto incidente sull'indennità risarcitoria – il motivo di gravame è fondato nei termini che seguono.
La domanda verte su un erroneo inquadramento (oltre che sul maggior orario osservato - full time, invece che part time), sulla base di una qualifica risultante dalla documentazione in atti
(cfr contratti di assunzione e buste paga) che è quella di tecnico audio- protesista, i cui compiti non è contestato siano quelli descritti in ricorso (effettuazione il test e misurazione dell'udito, scelta, adattamento e applicazione degli apparecchi del telemarketing, accoglienza clienti, vendita e post vendita degli apparecchi compresa l'assistenza); tant'è che lo stesso appellato nel proprio capitolato di prova ha chiesto che i testi confermino lo svolgimento delle mansioni di audio- protesista da parte della ricorrente, assorbite da egli stesso a decorrere dal
31.3.2023 per ragioni organizzative.
Il CCNL degli Studi professionali inquadra il tecnico audio- protesista nel secondo livello
(pag. 162 del CCNL prodotto), mentre il CCNL commercio, applicato al rapporto (perché la ditta datrice di lavoro è un'agenzia ON di vendita di apparecchi acustici) e i cui livelli di inquadramento la ricorrente stessa ha richiamato in ricorso, non contemplano la figura del tecnico audio-protesista né nel 2° livello, né nel 4° livello.
In realtà da un'attenta lettura del ricorso si desume che la ricorrente non invoca il contratto collettivo degli studi professionali, ma pretende l'inquadramento superiore nel 2° livello del
CCNL commercio.
Quindi il punto di riferimento sono le declaratorie contrattuali di tale contratto collettivo che prevede:
Pag. 6 di 10 2° livello: Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
3° livello: A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza,
e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.
4° livello: Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite
Orbene tra i profili professionali nel terzo livello compare la figura dell'ottico, mentre nel quarto livello vengono richiamate figure professionali esecutive quali gli addetti alle vendite.
Pertanto, considerato che la ricorrente è un tecnico laureato e che non si occupava esclusivamente delle vendite, ma anche degli esami audiometrici, si ritiene che tale professionalità, per la quale è richiesto un titolo di studio specifico, sia assimilabile a quella dell'ottico che è inquadrato nel livello terzo, mentre alcuna affinità è rintracciabile nelle figure professionali del livello 2, nel quale si richiamano aspetti di creatività dell'attività lavorativa non ravvisabili nel tecnico audio- protesista, né sono state dedotte funzioni di controllo e coordinamento di altro personale.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'appellata nelle note di trattazione scritta, pur non essendo stato invocato il terzo livello, il riconoscimento del trattamento economico da questo contemplato è conforme all'orientamento giurisprudenziale, che consente di prendere in considerazione l'inquadramento del livello intermedio tra quello preteso e quello posseduto, in quanto la domanda della qualifica superiore include implicitamente quella della qualifica inferiore (cfr Cass. n. n. 8862/2013).
Per quanto riguarda l'orario, invece, si rileva che in violazione del disposto di cui all'art. 437 comma 2 c.p.c., con il gravame la ricorrente ha aggiunto un capitolato di prova sull'orario osservato, asseritamente superiore al part time con il quale è stata assunta (cfr ricorso di primo grado ed atto d'appello in cui è stato inserito l'orario): la novità di tale capitolo non consente la sua ammissione.
Pag. 7 di 10 Pertanto, al nominato ctu è stato chiesto di accertare le differenze retributive (per retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e tfr) spettanti alla ricorrente sulla base del livello terzo del
CCNL commercio per il periodo dedotto in ricorso, tenuto conto dell'orario part time (in assenza di prova di un maggior orario) risultante dalle buste paga in atti e da quelle ritenute indispensabili acquisire in relazione all'intero rapporto di lavoro.
Il dott. con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che per l'arco CP_3 temporale dal 19.3.2009 (essendo stata assunta la ricorrente inizialmente dal 19/03/2009 al
18/06/2009 e successivamente con rapporto continuativo dal 20/07/2009 al 31/03/2023, come da estratto in atti, buste paga e contratti), l'importo totale spettante per il livello 3° CP_2
(retribuzione ordinaria e mensilità aggiuntive), dedotto il percepito è pari ad € 23.992,18 e che il differenziale sul tfr è pari ad € 1.976,62, per un totale di € 25.968,80.
2.2. In ordine al licenziamento, i motivi di gravame sono fondati nei termini che seguono.
Occorre premettere che benchè nelle conclusioni del gravame si faccia riferimento alla categoria della nullità di cui agli artt. 1343 e 1345 c.c., dal tenore complessivo del gravame si desume che la parte ha inteso far valere la insussistenza del giustificato motivo oggettivo, che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato sia sotto il profilo della assenza di una vera riorganizzazione aziendale perchè il suo posto non sarebbe stato realmente soppresso, sia perchè non sarebbe stata fornita adeguata prova a carico della datrice di lavoro dell'impossibilità del repechage;
infine ha riproposto la doglianza dell'omessa motivazione contestuale, non delibata dal giudice.
Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nel regime di tutela obbligatoria, in caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma
2, della l. n. 604 del 1996, come modificato dall'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge, in virtù di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012 che ha modificato anche l'art. 18 della l.
n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente risarcitoria (cfr Cass. n. 17589 del 05/09/2016 conf. Cass. n. 19323 del 15/06/2022).
Nel caso di specie è pacifico che l'azienda sia di piccole dimensioni, ben al di sotto dei 15 dipendenti, sicchè la constatazione dell'omessa contestuale motivazione rende superfluo l'esame delle censure relative all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo che in tesi condurrebbe alla medesima tutela: ed invero nella missiva di licenziamento i motivi non sono stati espressi;
genericamente si afferma che il recesso viene intimato “per motivi economici, tecnici e organizzativi“ e ciò in contrasto con l'art. 2 della L. n. 604 del 1966, come novellato
Pag. 8 di 10 nel 2012 che impone la contestuale motivazione, che seppure non analitica, deve comunque essere esplicitata (cfr Cass. n. 6678/2019).
Ciò posto, dovendo trovare applicazione la c.d. obbligatoria, invocata in via subordinata dall'appellante, ex art. 8 della l. n. 604/66, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed al suo annullamento, consegue la condanna alla riassunzione entro tre giorni o in alternativa, al risarcimento del danno, che viene quantificato nei termini che seguono.
Considerata la considerevole anzianità di servizio di circa 14 anni;
le dimensioni occupazionali dell'azienda (che, al momento del licenziamento della ricorrente, risulta avere avuto alle sue dipendenze, oltre alla ricorrente, 2 lavoratori ); l'assenza di indicazioni, da parte della appellata, circa il fatto che la ricorrente abbia trovato altra occupazione lavorativa dopo il licenziamento;
la notoria congiuntura economica negativa che, specie in questo territorio, rende inverosimile l'evenienza di una così immediata rioccupazione del lavoratore licenziato;
tutto ciò considerato, si ritiene equo e proporzionato commisurare in 6 mensilità della retribuzione globale di fatto dovuta all'appellante (corrispondente al livello terzo del CCNL commercio spettante per i motivi esposti al punto 2) l'indennità che parte appellata, in alternativa alla riassunzione, dovrà eventualmente versarle, rivalutata la stessa secondo gli indici Istat e aumentata degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto e fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
3.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione, ponendosi quelle della ctu contabile, nella misura liquidata con separato decreto, a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 16.2.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro,
n. 20/2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza:
a) annulla il licenziamento intimato all'appellante in data 31.3.2023;
b) condanna la parte appellata a riassumere l'appellante o, in mancanza, a corrisponderle una indennità risarcitoria pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto, corrispondente al livello terzo del CCNL commercio, da rivalutarsi secondo gli indici Istat e da aumentarsi degli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo;
c) dichiara il diritto dell'appellante all'inquadramento nel terzo livello retributivo del CCNL di commercio a decorrere dal 19.3.2009 con conseguente condanna della parte appellata a
Pag. 9 di 10 corrisponderle la complessiva somma di € 25.968,80, a titolo di differenze retributive, da rivalutarsi secondo gli indici Istat e da aumentarsi degli interessi legali maturati dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge con distrazione.
3.pone le spese relative all'espletata ctu , liquidate con separato decreto, a carico della parte appellata.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr. lista documenti cartelle/avvisi + prospetti IMU e altri debiti nei confronti dell'Erario + rateazione IVA + CP_ esposizione all. 8, 9, 10, 11, 12 fascicolo resistente). 2 La IG.ra impiegata amministrativa, e la IG.ra , impiegata (cfr. Estratto LUL Testimone_1 Testimone_2 all. 6 fascicolo 1 grado parte datoriale). 3 Tale carenza ha supportato altresì il rigetto delle richieste istruttorie formulate dalla lavoratrice 4 Prova per testi sul seguente capitolo di prova: “vero è che, la IG.ra si occupava all'interno del Parte_1 punto ON di Paola, Via San Rocco, di effettuare il test e misurazione dell'udito della scelta, adattamento e applicazione degli apparecchi del telemarketing, dell'accoglienza clienti, della vendita e post vendita degli apparecchi compresa l'assistenza ed anche della parte dell'amministrazione” indicando a testi Testimone_3 e Testimone_4 Nonché la prova testimoniale del Dott. , con studio in Viale Giacomo Mancini, 156, Luzzi, sul Testimone_5 seguente capitolo di prova: “vero è che, lei ha stilato la perizia tecnica allegata agli atti di causa, che le si rammostra per ratifica e conferma”. 5 Sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute da “Vero che”: 1) La ricorrente ha svolto le mansioni di tecnico audio-protesista; 2) Le mansioni della ricorrente sono state assorbite dal IG. a far data dal CP_1 31/03/2023; 3) Alla data del licenziamento la resistente occupava 2 dipendenti (compresa la ricorrente); 4) Oggi occupa 1 dipendente;
5) In data 31/03/2023 il Dott. ha proposto alla ricorrente un contratto di lavoro CP_1 autonomo, avente ad oggetto lo sviluppo di attività commerciale sul territorio, con pagamento a provvigione. Indicando a testi i IGg.ri . Testimone_1 Persona_1 Testimone_6