Art. 1.
Agli impiegati provenienti dall'Ente autotrasporti merci (EAM), dalla Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) e dall'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ora Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958; n. 3 , e' data facolta' di riscattare in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso i suindicati enti di provenienza, secondo le disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372 .
Agli impiegati provenienti dall'Ente autotrasporti merci (EAM), dalla Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) e dall'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ora Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958; n. 3 , e' data facolta' di riscattare in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso i suindicati enti di provenienza, secondo le disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372 .