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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10942 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AP
6 SEZIONE CIVILE
R.G. 2598/2019
in persona del giudice monocratico dott.ssa Annunziata Pesce ha pronunciato nella causa civile di I grado la presente
SENTENZA
Tra
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
AP alla Via Maurizio de Vito Piscicelli presso lo studio dell'Avv.
SY EO (C.F.: ) che lo rappresenta e difende C.F._2
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
attore e
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t elettivamente domiciliato in AP alla Via Cesareo
Console,3 presso lo studio dell' Avv. MASSIMO DI LELLO (C.F.:
) che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
convenuta
nonché
1
(C.F.: residente in [...]Controparte_2 C.F._4
alla Via Giovan Battista Bogino, 7 convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali a seguito di sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all' udienza di trattazione scritta del 18.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009. Con atto di citazione notificato in data 01.02.2019,dal sig. Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra , quale proprietaria esclusiva Controparte_2 della autovettura Smart tg. CF809ET e la , che la Controparte_1 garantiva p per R.C.A. al fine di sentire condannare quest' ultima, ovvero in solido con la prima, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, per l' incidente dallo stesso patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 18.04.2016, alle ore 13.30 circa, in AP alla via E. Gianturco. Sosteneva pertanto l'attore l' esclusiva responsabilità dell' incidente al conducente dell'autovettura Smart tg. CF809ET che aveva posto in essere senza nessuna preventiva segnalazione una manovra improvvisa con la quale effettuava inversione del proprio senso di macia tagliando la strada ed impattando con la moto Honda 650 tg. 43718 condotta dall' istante che sopraggiungeva da tergo, trascinandola e sbalzandola al suolo in uno al suo conducente, che subiva lesioni personali per le quali era necessario il ricorrere al P.S. dell' ospedale Loreto Mare di AP presso il quale gli veniva diagnosticato “trauma cranico e addominale e trauma testicolo sx” e sempre in data 18.04.2016, essendosi poi rivolto alla struttura ospedaliera
2 del Cardarelli di AP, veniva disposto il suo ricovero come da referto per “trauma lacero contusivo dell' emiscroto sinistro con assenza di lesione del didimo sinistro. Trauma contusivo dell' epididimo omolaterale”, con conseguente intervento chirurgico di orchiectomia sinistra ed esame istologico, da cui risultava una diffusa necrosi ischemica del sinistro. A seguito dei controlli clinici e di un percorso terapeutico parte attrice sosteneva che dalla diagnosi ricevuta gli veniva confermata la
“conseguita sterilità totale, con un testicolo residuo affetto da varicocele, che come è noto è causa di infertilità…”. Secondo l'attore lo stato di sterilità è “… conseguenza del fatto che per l'ablazione del testicolo sinistro l'azione vicariante nella spermatogenesi offerta dal testicolo destro sia stata inibita per varicocele da cui è affetto…” . Da ciò è derivata la richiesta dell' importo risarcitorio formalizzata con il presente giudizio di € 378.557.00 con aumento personalizzato massimo, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, pari al 25% di € 473.196,00 oltre spese mediche di € 2.324,30 nonché di quelle per i successivi esami e controlli da sostenere , oltre danno morale ecc.. Iscritta la causa a ruolo la sig.ra ritualmente citata non si Controparte_2 costituiva mentre la compagnia si costituiva tardivamente in data CP_1
28.08.2019, depositando comparsa di costituzione e di risposta con la quale contestava integralmente la domanda attorea chiedendone il rigetto o, in via gradata, declaratoria di responsabilità concorsuale con compensazione delle spese. Ammessa la prova orale diretta e contraria articolata dalle parti , venivano in data 25.05.2021 escussi i testi indicati dall'attore e Testimone_1
mentre in data 17.01.2023.veniva escusso il teste di Testimone_2 parte convenuta e nominato CTU il prof dott. Testimone_3 Per_1
specialista in medicina legale e delle Assicurazioni del Policlinico
[...]
DE II di AP che in data 19.01.2023 accettava l' incarico ed al quale in data 24.05.2023 veniva conferito l'incarico con la formulazione dei quesiti. Il CTU inviata la bozza della relazione ai ctp di parte, seguivano le repliche con controdeduzioni del dott. consulente Persona_2 dell'attore che contestava le risultanze a cui era pervenuto e che a sua volta
3 riscontrava motivando le sue determinazioni per poi provvedere al deposito della relazione definitiva nei termini prefissati. Alle udienze successive anche il difensore di parte attrice muoveva contestazioni alla CTU espletata, formulando istanza di rinnovazione della consulenza di ufficio ma all' udienza di trattazione scritta disposta per il 18.07.2025 in cui le parti facevano pervenire le rispettive note, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. A questo punto è d'uopo esaminare la proponibilità e la procedibilità della domanda che allo stato degli atti risulta assolta come si rileva dalle richieste di risarcimento danni effettuate a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e deposito prodotte da parte attrice. La legittimazione attiva del sig. risulta confermata e provata Parte_1 per tabulas dal R.I.S. N. 121178 redatto dagli Agenti di Polizia Municipale successivamente intervenuti sul luogo del sinistro e altresì confermata dai testi escussi e dalla documentazione in atti. Anche la legittimazione passiva della sig.ra , proprietaria Controparte_2 esclusiva della Smart CF 809ET è confermata dal R.I.S. sopramenzionato che asseverava anche la legittimazione passiva della convenuta assicurazione, che in ogni caso costituendosi non ha sollevato sul punto nessuna contestazione oltre che dal certificato Pra depositato da parte attrice. Nel merito, va evidenziato che il verificarsi dell' incidente è stato confermato dal rapporto della polizia municipale intervenuta successivamente al verificarsi dello scontro tra il motociclo e l'autovettura e pertanto si ritiene che la ricostruzione operata sulle modalità del sinistro non possa avere consistenza probatoria, considerato anche che i verbali di infrazione stradale elevati a carico della parte attrice e del proprietario del veicolo da lui condotto venivano successivamente annullati da due sentenze del giudice di Pace di AP passate in giudicato (n. 4185/2016 e n. 20307/3027) statuendo l' insussistenza di prove sufficienti circa la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro. Parte_1
Prescindendo da valutazioni sulle persone che hanno reso testimonianza a favore dell'attore (un amico ed il cugino) ma valutando sic et simpliciter le dichiarazioni rese queste appaino poco attendibili non risultando dalle
4 stesse che il sinistro sia stato causato esclusivamente dalla manovra di inversione posta in essere dal conducente della Smart. Il primo teste escusso il sig. cugino dell'attore ha Testimone_1 dichiarato che si trovava alla guida del suo scooter e che “ fra me e vi Pt_1 erano altri veicoli, tipo tre o quattro”. Esaminando la deposizione del cugino del sig. non si comprende come il summenzionato, abbia Pt_1 potuto constare effettivamente la dinamica del sinistro, allorquando davanti a lui vi erano altri veicoli che gli coprivano certamente la visuale. Inoltre ha dichiarato “non ricordo la linea tratteggiata ma ricordo che nel punto dove la Smart ha fatto inversione la striscia era continua”. Peraltro tale circostanza è smentita dal verbale di polizia Municipale che indicava sul punto in cui avveniva l' inversione della Smart, di fronte al civico 104 il tratteggio della linea non era continuo, anche se, come evidenziato, gli agenti intervenivano successivamente e, non è dato sapere, se gli autoveicoli dopo sinistro, venivano spostati. Stessa cosa per la testimonianza resa dal secondo teste escusso di parte attrice, il sig. che dichiarava di lavorare presso la Testimone_2 stessa ditta dove lavorava l'attore e che quel giorno, si trovava per delle consegne ad essere sul luogo del sinistro, che lascia spazio a non pochi dubbi sulla sua attendibilità il quale in maniera generica conferma di aver assistito ai sinistro e di aver visto la Smart che effettuava una inversione ad U, descrivendo in maniera scarna l' incidente riferiva “ho visto che sulla moto che era andata a finire sotto la macchina ed era stata trascinata a vari metri c'era Non ho visto la velocità dei mezzi , ma Pt_1 ho visto che a terra c'era la linea continua”. Inoltre fotogrammi prodotti dall'attore ed effettuati nell' immediatezza del sinistro sebbene ritraggano i mezzi coinvolti nel sinistro nulla aggiungono a sostegno della dinamica del sinistro e non evidenziano l'esistenza e/o la non esistenza della linea continua. Pertanto la dinamica del sinistro sostenuta da parte attrice non risulta essere sufficientemente avvalorata dalle deposizioni rese dai due testi escussi. Si aggiunga altresì che in merito al teste escusso, sig. , Testimone_3 indicato dalla compagnia convenuta, si ritiene la sua incapacità a
5 testimoniare , per essere il conducente della Smart al momento del sinistro nonché marito della convenuta rimasta contumace, e pertanto, valutata la sua testimonianza in considerazione di un suo “interesse” per aver promosso per lo stesso sinistro anche egli azione di risarcimento danni. Quindi, la dinamica del sinistro non risulta essere confortata in modo inequivocabili dalle deposizioni rese dai due testi escussi indicati dall' attore. Le prove testimoniali non hanno di fatto fornito la dimostrazione che l' attore abbia tenuto una condotta di guida corretta rispettando le regole della prudenza nella circolazione stradale osservando anche una velocità consona e non hanno dato prova che l' impatto tra i veicoli era da ricondurre esclusivamente alla condotta di guida del conducente della Smart. Non è pertanto da escludere, che anche il comportamento dell' attore abbia contribuito a costituire una causa concorrente alla produzione del sinistro ed il risarcimento dovuto deve essere diminuito in dipendenza del comportamento, non prudente da lui posto in essere. Verificata l' impossibilità di ricostruire la reale ed effettiva dinamica del sinistro, si deve ricorrere, per il sinistro oggetto di causa, all'applicazione del principio residuale della pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054 c.c., secondo comma. In base a quanto previsto dall' art. 2054 c.c. nel caso di scontro tra veicoli
“si presume sino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Questo criterio residuale si applica, ogni volta in cui non è possibile stabilire con esattezza in quale misura i conducenti abbiano contribuito a provocare l'incidente. Come chiarito dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 7479/2020) “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilito dall' art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dell' evento dannoso e di attribuire le rispettive responsabilità del sinistro”. Nel caso di specie, il concorso tra i conducenti dei due veicoli deve intendersi paritario in quanto l'analisi delle prove testimoniali non hanno consentito di identificare sia il responsabile esclusivo e/o una maggiore o minore responsabilità in capo a uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro.
6 Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto deve riconoscersi per tutti i motivi evidenziati la responsabilità dell'accadimento nella misura del 50% riconducibile ai due conducenti. Conseguenza di ciò e che anche per la quantificazione del danno da riconoscere alla parte attrice dovrà tener conto della responsabilità attribuita alle parti coinvolte del sinistro nella misura del 50%. Pertanto, ai fini della determinazione del quantum debeatur ci viene in sostegno la relazione del CTU, prof. a cui la scrivente Persona_1 aderisce avendo trovato la suddetta precisa ed obiettiva e che ci conferma anche la compatibilità del danno fisico subito del sig. con il Parte_1 sinistro oggetto di causa. In merito alle lesioni accertate dalla documentazione medica prodotta dall' attore, il CTU ha determinato che esse hanno comportato al sig. Pt_1
, un danno biologico nella misura del 6% con un periodo di invalidità
[...] temporanea assoluta al 100% della durata di giorni 10 ed un periodo di 20 giorni al 50 %. Le conclusioni a cui giunge l' ausiliario sono suffragate dagli esami diagnostici e motivate logicamente e pertanto sono condivise dalla scrivente nella statuizione in ordine alla liquidazione del danno biologico da intendersi quale menomazione della complessiva integrità psico - fisica della persona in sé considerata. Inoltre, il perito ha esaurientemente risposto alle osservazioni formulategli dal ctp di parte attrice, negando una correlazione tra le lesioni riportate a seguito del sinistro oggetto di causa e la presunta sterilità totale del sig. . Parte_1
Ritornando quindi alla quantificazione operata del danno biologico dal CTU alla quale la scrivente aderisce, si ritiene che essendo nell' ambito delle microlesioni ovvero del danno biologico di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità permanente), si applicano i parametri di cui all' art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private i cui importi sono stati aggiornati dal D.M. 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 176 del 31.07.2025.
Considerato che
il danno di invalidità permanente è stato determinato nella misura del 6%, che la sig. al momento del sinistro aveva 26 Parte_1 anni, che in riferimento all' età il punto base danno permanente risulta determinata in € 963,40 e che l' indennità giornaliera ammonta ad € 56,18 abbiamo la seguente quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale:
7 Danno biologico permanente € 9.040,55 Invalidità temporanea totale € 561,80 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
TOTALE COMPLESSIVO € 10.164,15
Il suddetto importo di € 10.164,15 come sopra determinato deve ritenersi già personalizzato, in ossequio all' insegnamento della Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni Uniten.26972 del 2008, ha inteso superando la nozione del danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psico fisica del soggetto vittima di un illecito. Si evidenzia altresì che anche sullo stato d' ansia che il sig. assumeva Pt_1 causato dal sinistro oggetto di causa, risulta dalla perizia d' ufficio non provato e non eziologicamente connesso all' incidente oggetto di causa del 2016 ben potendo essere riconducibile ad altro incidente di cui il sig. Pt_1 era stato vittima nel 2009 , come aveva dichiarato lo stesso attore, durante l'anamnesi a cui veniva sottoposto dall' ausiliario. Inoltre anche la prova resa dai testi di parte attrice non hanno fornito nessuno supporto in merito. All' importo di € 10.164,15 vanno aggiunte le spese mediche pari ad € 2.812,80 come documentate dai documenti fiscali prodotti. I summenzionati importi devono essere decurtati nella misura del 50% considerata la responsabilità del sinistro attribuita anche al sig. Parte_1
(nella misura del 50% ). Pertanto l' importo riconosciuto all' attore è per il danno biologico di € 5.082,075 e per le spese mediche di € 1406,40. Sulle summenzionata somma di € 5.082,075 dovrà effettuarsi il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria così come statuito nella sentenza n. 1712 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 17.02.1995. La somma liquidata per il danno non patrimoniale ( che costituisce credito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni) va rivalutata alla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della effettiva liquidazione (c.d. taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulla somma i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalla pubblicazioni ufficiali dell' ISTAT.
8 Tali indici sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per determinare la perdita di capacità di acquisto CP_3 con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati. Sulla somma così determinata (danno + rivalutazione annua) vanno poi applicati gli interessi legali dal giorno in cui si è verificato l' evento ( che nel caso in specie corrisponde alla data del 18.04.2016) fino all' effettivo pagamento del debito per compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato. Tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno ( e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all' intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Relativamente alle spese mediche pari ad € 1.406,40, vanno applicati gli interessi legali dalla sentenza all' effettivo soddisfo. Alla luce di quanto esposto, le spese di lite e gli onorari seguono la soccombenza in applicazione della corresponsabilità dei conducenti alla produzione del sinistro determinati in base al decisum e sono liquidati come da dispositivo, in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, sugli importi dello scaglione dei valori medi da attribuire ai difensore dell'attrice anticipatario decurtati nella misura del 50% Le spese di CTU, in considerazione dell' esito del giudizio, si attribuiscono a carico della parte attrice nella misura del 50% e solidalmente a carico delle parti convenute nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita nel giudizio tra il sig. contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. nonché la sig.ra CP_1
così provvede: Controparte_2
1) dichiara la contumacia della sig. ; Controparte_2
2) dichiara la corresponsabilità dell'attore nel sinistro oggetto di causa nella misura del 50%;
9 3) condanna solidalmente le parti convenute a favore dell' attore al pagamento a titolo di risarcimento dell'ammontare complessivo di € 6.489,15 distinto in € 5.082,075 per il danno non patrimoniale ed
€ 1.406,40, che dovranno essere rispettivamente maggiorate della rivalutazione e degli interessi come riportato nella parte motiva;
4) condanna le convenute solidalmente al pagamento delle spese vive di giudizio di € 300,00 (comprensivo del contributo unificato e dei diritti nella misura del 50% del loro ammontare, così come spese per notifiche ecc.) e degli onorari di causa che liquida in € 2.538,50, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore di parte attrice anticipataria;
5) attribuisce le spese di CTU liquidate con decreto in data 01.03.2024 solidalmente a carico delle parti convenute nella misura del 50%, ed a carico della parte attrice nella misura del 50%.
Così deciso, in AP il 24.11.2025
Il GOP Dott.ssa Annunziata Pesce
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AP
6 SEZIONE CIVILE
R.G. 2598/2019
in persona del giudice monocratico dott.ssa Annunziata Pesce ha pronunciato nella causa civile di I grado la presente
SENTENZA
Tra
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
AP alla Via Maurizio de Vito Piscicelli presso lo studio dell'Avv.
SY EO (C.F.: ) che lo rappresenta e difende C.F._2
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
attore e
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t elettivamente domiciliato in AP alla Via Cesareo
Console,3 presso lo studio dell' Avv. MASSIMO DI LELLO (C.F.:
) che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
convenuta
nonché
1
(C.F.: residente in [...]Controparte_2 C.F._4
alla Via Giovan Battista Bogino, 7 convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali a seguito di sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all' udienza di trattazione scritta del 18.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009. Con atto di citazione notificato in data 01.02.2019,dal sig. Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra , quale proprietaria esclusiva Controparte_2 della autovettura Smart tg. CF809ET e la , che la Controparte_1 garantiva p per R.C.A. al fine di sentire condannare quest' ultima, ovvero in solido con la prima, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, per l' incidente dallo stesso patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 18.04.2016, alle ore 13.30 circa, in AP alla via E. Gianturco. Sosteneva pertanto l'attore l' esclusiva responsabilità dell' incidente al conducente dell'autovettura Smart tg. CF809ET che aveva posto in essere senza nessuna preventiva segnalazione una manovra improvvisa con la quale effettuava inversione del proprio senso di macia tagliando la strada ed impattando con la moto Honda 650 tg. 43718 condotta dall' istante che sopraggiungeva da tergo, trascinandola e sbalzandola al suolo in uno al suo conducente, che subiva lesioni personali per le quali era necessario il ricorrere al P.S. dell' ospedale Loreto Mare di AP presso il quale gli veniva diagnosticato “trauma cranico e addominale e trauma testicolo sx” e sempre in data 18.04.2016, essendosi poi rivolto alla struttura ospedaliera
2 del Cardarelli di AP, veniva disposto il suo ricovero come da referto per “trauma lacero contusivo dell' emiscroto sinistro con assenza di lesione del didimo sinistro. Trauma contusivo dell' epididimo omolaterale”, con conseguente intervento chirurgico di orchiectomia sinistra ed esame istologico, da cui risultava una diffusa necrosi ischemica del sinistro. A seguito dei controlli clinici e di un percorso terapeutico parte attrice sosteneva che dalla diagnosi ricevuta gli veniva confermata la
“conseguita sterilità totale, con un testicolo residuo affetto da varicocele, che come è noto è causa di infertilità…”. Secondo l'attore lo stato di sterilità è “… conseguenza del fatto che per l'ablazione del testicolo sinistro l'azione vicariante nella spermatogenesi offerta dal testicolo destro sia stata inibita per varicocele da cui è affetto…” . Da ciò è derivata la richiesta dell' importo risarcitorio formalizzata con il presente giudizio di € 378.557.00 con aumento personalizzato massimo, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, pari al 25% di € 473.196,00 oltre spese mediche di € 2.324,30 nonché di quelle per i successivi esami e controlli da sostenere , oltre danno morale ecc.. Iscritta la causa a ruolo la sig.ra ritualmente citata non si Controparte_2 costituiva mentre la compagnia si costituiva tardivamente in data CP_1
28.08.2019, depositando comparsa di costituzione e di risposta con la quale contestava integralmente la domanda attorea chiedendone il rigetto o, in via gradata, declaratoria di responsabilità concorsuale con compensazione delle spese. Ammessa la prova orale diretta e contraria articolata dalle parti , venivano in data 25.05.2021 escussi i testi indicati dall'attore e Testimone_1
mentre in data 17.01.2023.veniva escusso il teste di Testimone_2 parte convenuta e nominato CTU il prof dott. Testimone_3 Per_1
specialista in medicina legale e delle Assicurazioni del Policlinico
[...]
DE II di AP che in data 19.01.2023 accettava l' incarico ed al quale in data 24.05.2023 veniva conferito l'incarico con la formulazione dei quesiti. Il CTU inviata la bozza della relazione ai ctp di parte, seguivano le repliche con controdeduzioni del dott. consulente Persona_2 dell'attore che contestava le risultanze a cui era pervenuto e che a sua volta
3 riscontrava motivando le sue determinazioni per poi provvedere al deposito della relazione definitiva nei termini prefissati. Alle udienze successive anche il difensore di parte attrice muoveva contestazioni alla CTU espletata, formulando istanza di rinnovazione della consulenza di ufficio ma all' udienza di trattazione scritta disposta per il 18.07.2025 in cui le parti facevano pervenire le rispettive note, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. A questo punto è d'uopo esaminare la proponibilità e la procedibilità della domanda che allo stato degli atti risulta assolta come si rileva dalle richieste di risarcimento danni effettuate a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e deposito prodotte da parte attrice. La legittimazione attiva del sig. risulta confermata e provata Parte_1 per tabulas dal R.I.S. N. 121178 redatto dagli Agenti di Polizia Municipale successivamente intervenuti sul luogo del sinistro e altresì confermata dai testi escussi e dalla documentazione in atti. Anche la legittimazione passiva della sig.ra , proprietaria Controparte_2 esclusiva della Smart CF 809ET è confermata dal R.I.S. sopramenzionato che asseverava anche la legittimazione passiva della convenuta assicurazione, che in ogni caso costituendosi non ha sollevato sul punto nessuna contestazione oltre che dal certificato Pra depositato da parte attrice. Nel merito, va evidenziato che il verificarsi dell' incidente è stato confermato dal rapporto della polizia municipale intervenuta successivamente al verificarsi dello scontro tra il motociclo e l'autovettura e pertanto si ritiene che la ricostruzione operata sulle modalità del sinistro non possa avere consistenza probatoria, considerato anche che i verbali di infrazione stradale elevati a carico della parte attrice e del proprietario del veicolo da lui condotto venivano successivamente annullati da due sentenze del giudice di Pace di AP passate in giudicato (n. 4185/2016 e n. 20307/3027) statuendo l' insussistenza di prove sufficienti circa la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro. Parte_1
Prescindendo da valutazioni sulle persone che hanno reso testimonianza a favore dell'attore (un amico ed il cugino) ma valutando sic et simpliciter le dichiarazioni rese queste appaino poco attendibili non risultando dalle
4 stesse che il sinistro sia stato causato esclusivamente dalla manovra di inversione posta in essere dal conducente della Smart. Il primo teste escusso il sig. cugino dell'attore ha Testimone_1 dichiarato che si trovava alla guida del suo scooter e che “ fra me e vi Pt_1 erano altri veicoli, tipo tre o quattro”. Esaminando la deposizione del cugino del sig. non si comprende come il summenzionato, abbia Pt_1 potuto constare effettivamente la dinamica del sinistro, allorquando davanti a lui vi erano altri veicoli che gli coprivano certamente la visuale. Inoltre ha dichiarato “non ricordo la linea tratteggiata ma ricordo che nel punto dove la Smart ha fatto inversione la striscia era continua”. Peraltro tale circostanza è smentita dal verbale di polizia Municipale che indicava sul punto in cui avveniva l' inversione della Smart, di fronte al civico 104 il tratteggio della linea non era continuo, anche se, come evidenziato, gli agenti intervenivano successivamente e, non è dato sapere, se gli autoveicoli dopo sinistro, venivano spostati. Stessa cosa per la testimonianza resa dal secondo teste escusso di parte attrice, il sig. che dichiarava di lavorare presso la Testimone_2 stessa ditta dove lavorava l'attore e che quel giorno, si trovava per delle consegne ad essere sul luogo del sinistro, che lascia spazio a non pochi dubbi sulla sua attendibilità il quale in maniera generica conferma di aver assistito ai sinistro e di aver visto la Smart che effettuava una inversione ad U, descrivendo in maniera scarna l' incidente riferiva “ho visto che sulla moto che era andata a finire sotto la macchina ed era stata trascinata a vari metri c'era Non ho visto la velocità dei mezzi , ma Pt_1 ho visto che a terra c'era la linea continua”. Inoltre fotogrammi prodotti dall'attore ed effettuati nell' immediatezza del sinistro sebbene ritraggano i mezzi coinvolti nel sinistro nulla aggiungono a sostegno della dinamica del sinistro e non evidenziano l'esistenza e/o la non esistenza della linea continua. Pertanto la dinamica del sinistro sostenuta da parte attrice non risulta essere sufficientemente avvalorata dalle deposizioni rese dai due testi escussi. Si aggiunga altresì che in merito al teste escusso, sig. , Testimone_3 indicato dalla compagnia convenuta, si ritiene la sua incapacità a
5 testimoniare , per essere il conducente della Smart al momento del sinistro nonché marito della convenuta rimasta contumace, e pertanto, valutata la sua testimonianza in considerazione di un suo “interesse” per aver promosso per lo stesso sinistro anche egli azione di risarcimento danni. Quindi, la dinamica del sinistro non risulta essere confortata in modo inequivocabili dalle deposizioni rese dai due testi escussi indicati dall' attore. Le prove testimoniali non hanno di fatto fornito la dimostrazione che l' attore abbia tenuto una condotta di guida corretta rispettando le regole della prudenza nella circolazione stradale osservando anche una velocità consona e non hanno dato prova che l' impatto tra i veicoli era da ricondurre esclusivamente alla condotta di guida del conducente della Smart. Non è pertanto da escludere, che anche il comportamento dell' attore abbia contribuito a costituire una causa concorrente alla produzione del sinistro ed il risarcimento dovuto deve essere diminuito in dipendenza del comportamento, non prudente da lui posto in essere. Verificata l' impossibilità di ricostruire la reale ed effettiva dinamica del sinistro, si deve ricorrere, per il sinistro oggetto di causa, all'applicazione del principio residuale della pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054 c.c., secondo comma. In base a quanto previsto dall' art. 2054 c.c. nel caso di scontro tra veicoli
“si presume sino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Questo criterio residuale si applica, ogni volta in cui non è possibile stabilire con esattezza in quale misura i conducenti abbiano contribuito a provocare l'incidente. Come chiarito dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 7479/2020) “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilito dall' art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dell' evento dannoso e di attribuire le rispettive responsabilità del sinistro”. Nel caso di specie, il concorso tra i conducenti dei due veicoli deve intendersi paritario in quanto l'analisi delle prove testimoniali non hanno consentito di identificare sia il responsabile esclusivo e/o una maggiore o minore responsabilità in capo a uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro.
6 Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto deve riconoscersi per tutti i motivi evidenziati la responsabilità dell'accadimento nella misura del 50% riconducibile ai due conducenti. Conseguenza di ciò e che anche per la quantificazione del danno da riconoscere alla parte attrice dovrà tener conto della responsabilità attribuita alle parti coinvolte del sinistro nella misura del 50%. Pertanto, ai fini della determinazione del quantum debeatur ci viene in sostegno la relazione del CTU, prof. a cui la scrivente Persona_1 aderisce avendo trovato la suddetta precisa ed obiettiva e che ci conferma anche la compatibilità del danno fisico subito del sig. con il Parte_1 sinistro oggetto di causa. In merito alle lesioni accertate dalla documentazione medica prodotta dall' attore, il CTU ha determinato che esse hanno comportato al sig. Pt_1
, un danno biologico nella misura del 6% con un periodo di invalidità
[...] temporanea assoluta al 100% della durata di giorni 10 ed un periodo di 20 giorni al 50 %. Le conclusioni a cui giunge l' ausiliario sono suffragate dagli esami diagnostici e motivate logicamente e pertanto sono condivise dalla scrivente nella statuizione in ordine alla liquidazione del danno biologico da intendersi quale menomazione della complessiva integrità psico - fisica della persona in sé considerata. Inoltre, il perito ha esaurientemente risposto alle osservazioni formulategli dal ctp di parte attrice, negando una correlazione tra le lesioni riportate a seguito del sinistro oggetto di causa e la presunta sterilità totale del sig. . Parte_1
Ritornando quindi alla quantificazione operata del danno biologico dal CTU alla quale la scrivente aderisce, si ritiene che essendo nell' ambito delle microlesioni ovvero del danno biologico di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità permanente), si applicano i parametri di cui all' art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private i cui importi sono stati aggiornati dal D.M. 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 176 del 31.07.2025.
Considerato che
il danno di invalidità permanente è stato determinato nella misura del 6%, che la sig. al momento del sinistro aveva 26 Parte_1 anni, che in riferimento all' età il punto base danno permanente risulta determinata in € 963,40 e che l' indennità giornaliera ammonta ad € 56,18 abbiamo la seguente quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale:
7 Danno biologico permanente € 9.040,55 Invalidità temporanea totale € 561,80 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
TOTALE COMPLESSIVO € 10.164,15
Il suddetto importo di € 10.164,15 come sopra determinato deve ritenersi già personalizzato, in ossequio all' insegnamento della Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni Uniten.26972 del 2008, ha inteso superando la nozione del danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psico fisica del soggetto vittima di un illecito. Si evidenzia altresì che anche sullo stato d' ansia che il sig. assumeva Pt_1 causato dal sinistro oggetto di causa, risulta dalla perizia d' ufficio non provato e non eziologicamente connesso all' incidente oggetto di causa del 2016 ben potendo essere riconducibile ad altro incidente di cui il sig. Pt_1 era stato vittima nel 2009 , come aveva dichiarato lo stesso attore, durante l'anamnesi a cui veniva sottoposto dall' ausiliario. Inoltre anche la prova resa dai testi di parte attrice non hanno fornito nessuno supporto in merito. All' importo di € 10.164,15 vanno aggiunte le spese mediche pari ad € 2.812,80 come documentate dai documenti fiscali prodotti. I summenzionati importi devono essere decurtati nella misura del 50% considerata la responsabilità del sinistro attribuita anche al sig. Parte_1
(nella misura del 50% ). Pertanto l' importo riconosciuto all' attore è per il danno biologico di € 5.082,075 e per le spese mediche di € 1406,40. Sulle summenzionata somma di € 5.082,075 dovrà effettuarsi il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria così come statuito nella sentenza n. 1712 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 17.02.1995. La somma liquidata per il danno non patrimoniale ( che costituisce credito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni) va rivalutata alla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della effettiva liquidazione (c.d. taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulla somma i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalla pubblicazioni ufficiali dell' ISTAT.
8 Tali indici sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per determinare la perdita di capacità di acquisto CP_3 con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati. Sulla somma così determinata (danno + rivalutazione annua) vanno poi applicati gli interessi legali dal giorno in cui si è verificato l' evento ( che nel caso in specie corrisponde alla data del 18.04.2016) fino all' effettivo pagamento del debito per compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato. Tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno ( e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all' intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Relativamente alle spese mediche pari ad € 1.406,40, vanno applicati gli interessi legali dalla sentenza all' effettivo soddisfo. Alla luce di quanto esposto, le spese di lite e gli onorari seguono la soccombenza in applicazione della corresponsabilità dei conducenti alla produzione del sinistro determinati in base al decisum e sono liquidati come da dispositivo, in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, sugli importi dello scaglione dei valori medi da attribuire ai difensore dell'attrice anticipatario decurtati nella misura del 50% Le spese di CTU, in considerazione dell' esito del giudizio, si attribuiscono a carico della parte attrice nella misura del 50% e solidalmente a carico delle parti convenute nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita nel giudizio tra il sig. contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. nonché la sig.ra CP_1
così provvede: Controparte_2
1) dichiara la contumacia della sig. ; Controparte_2
2) dichiara la corresponsabilità dell'attore nel sinistro oggetto di causa nella misura del 50%;
9 3) condanna solidalmente le parti convenute a favore dell' attore al pagamento a titolo di risarcimento dell'ammontare complessivo di € 6.489,15 distinto in € 5.082,075 per il danno non patrimoniale ed
€ 1.406,40, che dovranno essere rispettivamente maggiorate della rivalutazione e degli interessi come riportato nella parte motiva;
4) condanna le convenute solidalmente al pagamento delle spese vive di giudizio di € 300,00 (comprensivo del contributo unificato e dei diritti nella misura del 50% del loro ammontare, così come spese per notifiche ecc.) e degli onorari di causa che liquida in € 2.538,50, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore di parte attrice anticipataria;
5) attribuisce le spese di CTU liquidate con decreto in data 01.03.2024 solidalmente a carico delle parti convenute nella misura del 50%, ed a carico della parte attrice nella misura del 50%.
Così deciso, in AP il 24.11.2025
Il GOP Dott.ssa Annunziata Pesce
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