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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
09/05/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._1 Parte_3
), difesi dall'Avv. GRANZOTTO GUIDO (c.f. C.F._2
); C.F._3
APPELLANTI
E
(c.f. ), CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
E
GIÀ GIÀ CP_2 Controparte_3
(c.f. Controparte_4
, difesa dall'Avv. QUINTARELLI ALFONSO (c.f. P.IVA_3
; C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16054/2018 emessa dal Tribunale di
Roma in data 2.8.2018.
r.g. n. 1 Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma aveva così disposto: “revoca il decreto ingiuntivo n.20914/2010, R.G.46174/10, emesso dal Tribunale di Roma in data
7.10.2010; condanna l' la Controparte_5 Parte_1
e al pagamento, in solido, in favore
[...] Parte_3 Parte_2 dell' dell'importo di euro 532.310,94, oltre gli interessi convenzionali Controparte_1
come richiesti (euribor a tre mesi più quattro punti percentuali) dal giorno 1.4.2010 al saldo;
condanna l' la Controparte_5 Parte_1
e in solido, alla rifusione, in favore dell' Parte_3 Parte_2 CP_1
delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 16.000,00, per
[...]
compensi oltre il rimborso delle spese generali, di I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico dell' della Controparte_5 [...]
di e di in solido, le spese di Parte_1 Parte_3 Parte_2
perizia.”.
Al revoca del decreto ingiuntivo del maggiore importo di euro 533.986,02 il primo giudice era pervenuto a seguito della consulenza tecnica d'ufficio che aveva rilevato modesti errori di calcolo della commissione di massimo scoperto e l'indebita contabilizzazione di voci non previste in contratto.
e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello. Parte_3
non si è costituita. CP_1
GIÀ GIÀ CP_2 Controparte_3
ha Controparte_4
resistito al gravame.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 09/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale è stato rivolto contro quale mandataria di Controparte_1
Controparte_6
La sentenza appellata, invece, vedeva come parte (creditrice) Controparte_1
tramite la mandataria Controparte_4
r.g. n. 2 Su tale questione, tempestivamente posta dalla convenuta, gli appellanti non hanno ritenuto di prendere posizione, neppure nella comparsa conclusionale.
Eppure il tema era di fondamentale rilevanza anche alla luce del motivo di appello che ha messo in discussione la legittimazione attiva del creditore.
Il gravame proposto contro un soggetto diverso da quello che era stato parte nel primo grado di giudizio è inammissibile perché la riforma della sentenza invocata con l'appello non potrebbe produrre effetti verso il soggetto nei cui confronti il contraddittorio si era ritualmente radicato.
In tal senso uno specifico e recente precedente di legittimità (Cass. Civ. sez. III -
20/09/2023, n. 26948) ha respinto un ricorso contro la decisione di merito che aveva
“rigettato l'appello proposto da sul rilievo che egli aveva erroneamente citato Pt_4
quale successore di (e, dunque, quale soggetto succeduto CP_3 Controparte_1
all'originario creditore nella titolarità della posizione di credito ed attuale parte sostanziale del rapporto), laddove, invece, con la precedente CP_3
denominazione di , era stata la mera Controparte_4
mandataria processuale nel giudizio di primo grado di la quale aveva Controparte_1
mantenuto sia la titolarità sostanziale del credito sia la qualità di parte processuale, con la conseguente, esclusiva legittimazione ad essere convenuta nel giudizio di appello.”.
Nel respingere il ricorso la Suprema Corte ha evidenziato che “Il debitore opponente, soccombente in primo grado, dunque, avrebbe dovuto indirizzare l'impugnazione nei confronti del medesimo soggetto che era risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, ( e che era pertanto dotato della esclusiva Controparte_1
legittimazione processuale ad essere convenuto in quello di appello, non assumendo alcun rilievo la circostanza che la notifica della sentenza fosse stata curata dal difensore di che aveva agito, non in forza di una insussistente successione nel CP_3
credito, ma in ragione del rapporto di mandato processuale esistente tra le due società.”.
Così come era stata reputata “… irrilevante … la circostanza che CP_3
erroneamente evocata in appello quale successore di si sia difesa nel Controparte_1
merito dell'impugnazione, essendo sufficiente rilevare, al riguardo, che tale difesa è stata svolta ad abuntantiam dall'appellata, la quale ha anzitutto - e principalmente - eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.”.
Ne discende il rigetto dell'appello.
r.g. n. 3 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna gli appellanti in solido tra loro al rimborso in favore di CP_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
13.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/12/2024.
Il Presidente
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4