CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.55/2024
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 13.02.2024, e vertente tra
(appellante) ed il Parte_1 [...]
(appellato), avente ad Controparte_1
oggetto: appello avverso la sentenza n°281/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.08.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante già docente del con plurimi contratti di Parte_1 Controparte_1 lavoro a tempo determinato “fino al termine delle attività didattiche” dall'a.s. 2018/2019 all'a.s.
2022/2023, ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto solo parzialmente il suo ricorso teso al riconoscimento del proprio diritto al bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 e successive modificazioni, mediante pagamento dell'importo di €.500,00 per ogni anno scolastico quale “contributo alla formazione”.
Più in dettaglio, il Tribunale ha riconosciuto, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, il diritto dell'appellante a percepire il bonus, ma ne ha
1 circoscritto il contenuto alle sole due ultime annualità, sul presupposto che la spesa autorizzata per ogni anno scolastico avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi entro l'anno scolastico successivo (art.6 comma 6 del DPCM 28/11/2016), con conseguente carenza di interesse alla declaratoria del diritto all'assegnazione della carta elettronica maturata per gli anni precedenti e sopravvenuta impossibilità della prestazione per non aver il creditore provveduto a quanto necessario per l'adempimento del debitore.
Avverso tale decisione ha proposto appello il/la quale ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato il riconoscimento del bonus ai soli ultimi due anni scolastici, evidenziando che nessuna decadenza era stata prevista dalla legge per l'esercizio del diritto.
Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, che il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 fosse riconosciuto anche per gli anni anteriori al biennio in corso, nei limiti della prescrizione quinquennale e con il favore delle spese di lite del doppio grado.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
In punto di diritto, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art.1, comma 121, legge n.
107 del 2015, la quale, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha istituito la c.d. Carta elettronica del docente. Essa, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il
d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i
2 “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
In merito a tale previsione, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha ritenuto che la scelta ministeriale introduca «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di
3 prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla
P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della
Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati””, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs.
n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21 a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa “è versata al fine di
4 sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ” CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per
i lavoratori a tempo determinato”.
E' infine intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, la quale, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano
5 fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Così ricostruito il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, non vi è dubbio alcuno che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra il docente ed il Controparte_1 non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta elettronica del docente, che spetta quindi anche ai docenti con contratto a tempo determinato in situazione comparabile con quella dei docenti di ruolo. La disparità di trattamento in danno dei docenti a termine, infatti, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (cfr. Cass., n. 31149/2019).
Nella fattispecie, non è in contestazione che l'appellante ha svolto un'attività Parte_1
di insegnamento pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il , del Controparte_1
resto, non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni dell'appellante a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. In tal senso, le supplenze svolte si sono protratte in maniera pressoché costante fino al termine delle attività didattiche, connotandosi per intensa frequenza e continuità, per cui non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione dell'appellante a quella dei docenti di ruolo.
***
Fatte tali premesse di ordine generale, ritiene il Collegio che il diritto al bonus non possa essere circoscritto alle ultime due annualità, come il primo giudice ha statuito sul presupposto (in realtà
6 irrilevante) che la spesa autorizzata per ogni anno scolastico avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi entro l'anno scolastico successivo (art.6 comma 6 del DPCM 28/11/2016), con conseguente carenza di interesse alla declaratoria del diritto all'assegnazione della carta elettronica maturata per gli anni precedenti e sopravvenuta impossibilità della prestazione per non aver il creditore provveduto a quanto necessario per l'adempimento del debitore.
Trattandosi di azione di adempimento, infatti, la stessa è finalizzata al pagamento di una somma di denaro determinata e certa ab origine, di fonte legale, che avrebbe dovuto essere corrisposta in corso di rapporto, ma non lo è stata, risultando le peculiarità imposte dal legislatore circa l'erogazione (ossia gli strumenti informatici necessari per spendere la somma in questione e i vincoli di spesa) non modificative della natura dell'obbligazione che era, è e resta sempre e solo una obbligazione pecuniaria (“Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro.
Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza”: Cass. n. 34944/2021).
La natura pecuniaria dell'obbligazione, pur se soggetta a particolari modalità attuative (art. 1 comma
122 Legge n.107/2015), comporta che la stessa non è suscettibile di divenire impossibile a causa di eventuale impedimenti che si situino nell'ambito di tali modalità attuative (ad esempio, per l'impossibilità per i precari di accedere al sistema informatico). Si tratta, infatti, di semplici modalità di adempimento dell'obbligazione, inerenti più in generale ai doveri di collaborazione/cooperazione gravanti sul debitore, con conseguente necessità da parte di quest'ultimo di porre in essere tutte le prestazioni collaterali e accessorie necessarie e funzionali all'adempimento stesso. Dunque, non potrà negarsi la somma in questione perché il portale informatico del non prevede l'accesso per i CP_1
docenti precari o per gli ex precari, bensì – ribaltandosi specularmente la prospettiva in esecuzione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul debitore – dovrà darsi accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto (e salva sempre ed evidentemente la possibilità per la P.A. – laddove lo ritenesse per sé maggiormente conveniente in termini di tempi e modi e, dunque, più funzionale al proprio buon andamento – di un pagamento ordinario al di fuori del canale della “carta docente”).
Sul punto, ad ogni buon conto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
7 imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice” (cfr.
Cass. civ., Sez. Lavoro, 27 ottobre 2023 n. 29961).
Né tanto meno rileva la circostanza che il lavoratore non sia più – al momento della domanda giudiziale – alle dipendenze del datore di lavoro, atteso che, trattandosi di prestazione avente ad oggetto la consegna di una somma di denaro liquida ab origine, si tratta di obbligazione che giammai può divenire oggettivamente impossibile, posto che – come noto – genus nunquam perit. Nemmeno risulta configurabile una estinzione dell'obbligazione altrimenti determinata, risultando evidente che le ipotesi di cui agli artt. 1230 ss. c.c. (novazione, remissione, compensazione, confusione) sono nel caso in esame tutte impraticabili.
L'inestinguibilità dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta e la conseguente permanenza dell'interesse ad agire, ancorché il rapporto di lavoro non sia più in essere, comportano che spetta al lavoratore l'adempimento in forma specifica, per l'integrale attribuzione della Carta Docente per tutti gli anni di servizio a tempo determinato prestati, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (in tal senso, v. Cass.Civ., sez. lav., 27/10/2023, n.29961). Seguono gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l.724/1994, articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00), trattandosi di somma di denaro (ancorché vincolata in parte nelle modalità di spesa), con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta erogazione.
***
La domanda è limitata alle sole annualità dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, e quindi entro i limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto della interruzione del termine avvenuta con diffida in data
08.11.2022. Va dunque riconosciuto in favore di l'importo di €.500,00 per Parte_1 ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, mediante accredito sulla “carta docente”, con le medesime modalità operanti nei riguardi dei docenti a tempo indeterminato.
***
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
8 Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con aumento ex art.4 comma 1 bis D.M. n.55/2014 e con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°281/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.08.2023, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
a riconoscere in favore di l'importo di €.500,00 per ciascuno Controparte_1 Parte_1 degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, mediante accredito sulla “carta docente”, con le medesime modalità operanti nei riguardi dei dipendenti a tempo indeterminato, oltre interessi legali e rivalutazione (nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l.724/1994), con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta erogazione;
- condanna il a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del Controparte_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.1.100,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.1.250,00 (incluso aumento ex art.4 comma 1 bis D.M. n.55/2014), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
9