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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2428/2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di scioglimento di matrimonio iscritta al n. 2428/2024 RG promossa con ricorso depositato il 22.4.24 da
(CF ), con l'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1
REMO del foro di Brescia RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. CAVALLERI MARCO CP_1 C.F._2
del foro di Brescia
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento di matrimonio sulle conclusioni delle parti assunte per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 10.4.2025 pagina 1 di 12 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la moglie al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio .
In fatto asseriva di aver contratto matrimonio con rito civile il 23/04/2016 in San
Gervasio CI (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune: anno 2016, atto n. 2, Parte I). e che dall'unione era nato il figlio (n. il Per_1
7/01/2006), maggiorenne. Asseriva quindi che le parti si erano separate con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia e depositata il 22/09/2023, con cui il Giudice aveva statuito: a) l'affido condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il monitoraggio dei Servizi e incontri padre-figlio solo se richiesti dal figlio;
c) posto a suo carico il versamento di € 450,00 € a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) posto a suo carico l'onere di versare anche €
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie . Ha rappresentato di non avere più rapporti, neanche telefonici, con il figlio, da diversi mesi ed ha sostenuto che la moglie, pur dichiarandosi disoccupata, svolgeva in realtà attività lavorativa come assistente domestica, circostanza che sarebbe desumibile anche dal fatto che non era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di stato , che, relativamente al mantenimento del figlio, nel caso in cui il figlio risultasse regolarmente iscritto e frequentasse assiduamente la scuola si dichiarava disposto a versare un assegno mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, nel caso in cui fosse invece emerso che il figlio non avesse proseguito gli studi e non si fosse attivato per reperire occupazioni lavorative, si dichiarava disposto a mantenere l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di euro 400,00 per un periodo di 6 mesi;
con revoca, ovviamente di qualsivoglia contribuzione nel caso invece fosse emerso che il figlio aveva trovato lavoro. Chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento della moglie.
pagina 2 di 12 La resistente, costituendosi in giudizio , non si opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio, contestando le richieste ulteriori del ricorrente. Riferiva che era il figlio, oggi maggiorenne, a non voler più avere rapporti con il padre, e , di contro , di come il padre avesse un debito per inadempienza nel versare l'assegno di mantenimento di
8.448,41 euro, come da precetto azionato e seguito da pignoramento presso terzi, con esito negativo (doc. 8 e 9 memoria di costituzione). Affermava di essere , in modo saltuario, assistente domestica nei fine settimana, attività oggi sospesa poiché l'anziana assistita era oggi ricoverata in struttura, mentre fino al 30 giugno 2024, era stata assunta da una cooperativa di pulizie con contratto part-time a tempo determinato, con una retribuzione di circa € 800,00 mensili;
attualmente lavorava per altra cooperativa e dichiarava un'entrata tra gli 800,00 e i 1.100,00 € mensili , in base agli straordinari.
Asseriva di essere stata sfrattata dal vecchio appartamento ed convivente con il figlio in un appartamento sito a Sarnico per cui pagava un affitto di € 600,00 mensili, pagato fino a settembre 2024 dal tramite contributo straordinario (bonifico in Parte_2
data 28/07/23 per dieci mensilità più tre di cauzione), ma da quel momento a suo carico.
Riteneva di aver diritto a percepire un assegno divorzile per la componente compensativa e perequativa: in tal senso ricordava come vi fosse una lunga durata del matrimonio – che insieme alla convivenza era stata di circa 16 anni complessivi – e soprattutto come ella avesse rinunciato alla propria carriera lavorativa di dipendente presso le Poste Italiane s.p.a per occuparsi della casa e del figlio, con decisione presa in accordo con il marito, il quale a quel tempo percepiva un reddito stabile e consistente di circa € 3.000,00 mensili. Contestava il ragionamento del marito utilizzato per il mancato
Gratuito Patrocinio assumendo che era stato proprio l'assegno previsto dalla sentenza di separazione che, pur non percepito, era risultato rilevante ai fini del reddito complessivo.
Chiedeva, oltre alla pronuncia di stato, l'affido del figlio (pur maggiorenne), un assegno per il figlio di € 500,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie con ordine di prelievo mensile diretto al datore di lavoro ed un assegno divorzile di € 300,00 o della pagina 3 di 12 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con decorrenza dalla data della domanda.
Nel corso del processo vi sono stati due rinvii d'udienza per favorire il tentativo di conciliazione, che non aveva avuto esito
Il giudice, in via provvisoria e urgente, ha confermato l'obbligo del padre di versare €
450,00 mensili per il figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le istanze istruttorie sono state rigettate e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2024.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 23/04/2016 nel Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO - dalla loro unione è nato il figlio (n. CALCINATE 07/01/2006), Persona_2
maggiorenne non autonomo.
I coniugi vivono separati da più di dodici mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale terminato con la sentenza n. 2352/23: detta comparizione è del 23.2.2022, mentre il ricorso è stato depositato il 22/04/2024 . Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
pagina 4 di 12 Devono essere esaminate le domande correlate all'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e relativamente all'assegno divorzile.
- Sull'assegno a favore del figlio maggiorenne
Va premesso che appunto in ragione della maggiore età non si ha materia si decisione né su affido né su collocamento o visita tra padre e figlio.
Le parti sono genitori di nato il [...]. Per_1
Il ricorrente aveva in ricorso ipotizzato più ipotesi del suo obbligo di mantenimento alla luce della assenza di rapporti con lo stesso, assumendo appunto di non conoscere la situazione neppure scolastica del medesimo o del suo eventuale lavoro.
Di fatto si ha che il detto figlio ha superato il primo anno di superiori, ma è reduce tra tre bocciature consecutive ed è spesso assente da scuola, cosa che quanto meno in seno al ricorso induceva il ricorrente a ritenere giustificato il venir meno dell'obbligo di mantenimento. La madre ha rappresentato che egli è affetto da disturbo dell'adattamento con umore depresso tanto da essere , al momento, in cura con la dott.ssa con studio presso Consultorio Familiare sant'Andrea in Persona_3
Iseo via Garibaldi n. 3 (cfr. doc. all.to n. 6) assumendo altresì che nel mese di Settembre
2024 ha iniziato a frequentare l'istituto Serafino Riva sito a Sarnico (BG) per intraprendere il percorso di secondo livello per operatore della ristorazione. L'attuale stato di studente giustifica al momento il suo diritto ad essere mantenuto dai genitori.
In seno alla precisazione delle conclusioni il ricorrente si è dichiarato disposto a versare l'importo di € 450,00 (disposti in seno alla sentenza di separazione e confermati nell'ambito dei provvedimenti provvisori nel presente giudizio) oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la resistente ha insistito per ottenere l'importo mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che vada riconfermato l'importo già riconosciuto alla luce del principio contributivo da porre a base del mantenimento per la prole.
pagina 5 di 12 Il ricorrente : - a settembre 2020 ha cominciato a lavorare in Romania, è dipendente presso ditta “Siltra” e dichiara di percepire 1.800,00 € mensili (cfr. buste paga e CU in lingua romena;
tradotte, in modo parziale e non asseverato, ed allegate in uno con la comparsa conclusionale). La resistente sostiene che guadagni molto di più: quando lavorava in Italia percepiva 3.000,00 € mensili, quindi, sarebbe inverosimile aver deciso di lavorare all'estero per guadagnare di meno;
- ha un debito di € 6.000,00 per canoni di locazione arretrati dell'abitazione familiare assegnata al tempo della separazione alla moglie, da cui successivamente è stata sfrattata (doc. 3); - spende € 350,00 mensili di affitto (doc. 4 in lingua straniera non asseverato), € 200,00 per utenze e dichiara un contributo di € 150,00 mensili per il mantenimento di un figlio avuto da un precedente matrimonio (non documentato). (doc. 3).
La resistente ha un reddito complessivo 2023 da Mod. 730 pari a € 7.785,00; - attualmente lavora con contratto part-time presso una cooperativa, con entrate mensili variabili da € 800,00 a € 1.100,00 (a seconda degli straordinari); - ha allegato le seguenti
Buste paga: novembre 2024 di ca. € 1.275,00 netti (di cui € 102,00 anticipi tredicesima); dicembre 2024 di ca. € 1.160,00 netti (di cui € 65,00 di tredicesima); gennaio 2025 di ca.
€ 717,00; - paga un affitto di € 600,00 mensili;
- - è proprietaria di un'autovettura Fiat
600.
Alla luce della comparazione dei redditi l'importo di € 450,00 mensile a titolo di mantenimento appare equo e per questo viene confermato a carico del ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo che si riporta integralmente in seno al dispositivo.
- Sull'assegno divorzile
Il ricorrente nega alcun suo obbligo di versare detto assegno che invece viene richiesto nella misura dei € 300,00 mensile (somma riconosciutale dalla sentenza di separazione in termini di mantenimento).
pagina 6 di 12 Vale la pena ricordare sinteticamente la natura dell'assegno divorzile, che non può essere confuso con il mantenimento riconosciuto in seno alla separazione.
Quando si riconosce e si quantifica l'assegno di divorzio si devono avere presenti una serie di principi specificati dalla SU n. 18287/2018 e dall'ordinanza 21926/2019, che riconoscono alla misura una funzione perequativa, compensativa e assistenziale, senza trascurare altri importanti aspetti.
In conformità al dettato dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, devono essere prese in considerazione anche una serie di elementi, tra i quali risaltano, da un lato,
l'impossibilità di poterseli procurare per determinati motivi o per la difficoltà di
“spendere” la personale qualificazione nel mercato del lavoro in determinate circostanze e contesto sociale e, dall'altro lato, l'eventuale convivenza more uxorio che si protrae, facendo derivare un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole.
L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.
Al fine di quantificare l'assegno divorzile si deve procedere all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne fa domanda e della sua impossibilità di procurarseli per motivi di carattere oggettivo.
Nel fare una comparazione delle situazioni economiche e patrimoniali deve essere considerato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ognuno in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Se si rileva uno squilibrio economico patrimoniale si deve accertare se sia riconducibile a scelte comuni in relazione alla conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli nella coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due coniugi.
Ebbene nella fattispecie in esame la resistente ha affermato, senza essere contestata dal ricorrente che così facendo lo ha anche riconosciuto, che durante la convivenza (di circa
16 anni complessivi), ha rinunciato alla propria carriera lavorativa in quanto ella era pagina 7 di 12 dipendente presso Poste Italiane s.p.a e ciò ha fatto al di fine occuparsi della casa e del figlio, con una decisione presa in accordo con il marito, il quale a quel tempo percepiva un reddito stabile e consistente di circa € 3.000,00 mensili. Ella ha pertanto rinunciato ad essere dipendente delle Poste Italiane per gestire al meglio la famiglia ed oggi, non avendo particolari qualifiche professionali è dipendente da Cooperativa da cui ha uno stipendio di 800/1000 mensile.
La giusta considerazione del lavoro casalingo speso dalla resistente in uno con la difficoltà, oggi, di poter riacquistare un impiego meglio remunerato induce questo
Collegio ad identificare quel criterio che è insieme assistenziale e perequativo per il quale appare equo riconoscere un assegno divorzile a favore della resistente di € 150,00 mensile da versare entro il 5 di ogni mese.
- Sulle spese di lite
Alla luce della reciproca soccombenza tra le domande svolte le spese di lite si compensano tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SAN GERVASIO
BRESCIANO il 23/04/2016 tra , nato a [...] Parte_1
GRECO (NA) il 19/12/1968, e , nata a [...] il CP_1
14/06/1973
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO
(BS)di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 , parte I, n. 2;
pagina 8 di 12 3) pone a carico del ricorrente l'onere di versare entro il 10 di ogni mese per il mantenimento ordinario del figlio, maggiorenne non ancora autonomo, un assegno di €
450,00 oltre rivalutazione istat annuale;
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per il figlia in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Bergamo che si riporta integralmente:
“Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 9 di 12 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide pagina 10 di 12 obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi pagina 11 di 12 disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
5) pone a carico del ricorrente l'onere di versare entro il 10 di ogni mese a titolo di assegno divorzile a favore della resistente un assegno di € 150,00 oltre rivalutazione istat annuale;
6). Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 19.6.2025
IL PRESIDENTE est.
pagina 12 di 12
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di scioglimento di matrimonio iscritta al n. 2428/2024 RG promossa con ricorso depositato il 22.4.24 da
(CF ), con l'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1
REMO del foro di Brescia RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. CAVALLERI MARCO CP_1 C.F._2
del foro di Brescia
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento di matrimonio sulle conclusioni delle parti assunte per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 10.4.2025 pagina 1 di 12 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la moglie al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio .
In fatto asseriva di aver contratto matrimonio con rito civile il 23/04/2016 in San
Gervasio CI (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune: anno 2016, atto n. 2, Parte I). e che dall'unione era nato il figlio (n. il Per_1
7/01/2006), maggiorenne. Asseriva quindi che le parti si erano separate con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia e depositata il 22/09/2023, con cui il Giudice aveva statuito: a) l'affido condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il monitoraggio dei Servizi e incontri padre-figlio solo se richiesti dal figlio;
c) posto a suo carico il versamento di € 450,00 € a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) posto a suo carico l'onere di versare anche €
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie . Ha rappresentato di non avere più rapporti, neanche telefonici, con il figlio, da diversi mesi ed ha sostenuto che la moglie, pur dichiarandosi disoccupata, svolgeva in realtà attività lavorativa come assistente domestica, circostanza che sarebbe desumibile anche dal fatto che non era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di stato , che, relativamente al mantenimento del figlio, nel caso in cui il figlio risultasse regolarmente iscritto e frequentasse assiduamente la scuola si dichiarava disposto a versare un assegno mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, nel caso in cui fosse invece emerso che il figlio non avesse proseguito gli studi e non si fosse attivato per reperire occupazioni lavorative, si dichiarava disposto a mantenere l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di euro 400,00 per un periodo di 6 mesi;
con revoca, ovviamente di qualsivoglia contribuzione nel caso invece fosse emerso che il figlio aveva trovato lavoro. Chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento della moglie.
pagina 2 di 12 La resistente, costituendosi in giudizio , non si opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio, contestando le richieste ulteriori del ricorrente. Riferiva che era il figlio, oggi maggiorenne, a non voler più avere rapporti con il padre, e , di contro , di come il padre avesse un debito per inadempienza nel versare l'assegno di mantenimento di
8.448,41 euro, come da precetto azionato e seguito da pignoramento presso terzi, con esito negativo (doc. 8 e 9 memoria di costituzione). Affermava di essere , in modo saltuario, assistente domestica nei fine settimana, attività oggi sospesa poiché l'anziana assistita era oggi ricoverata in struttura, mentre fino al 30 giugno 2024, era stata assunta da una cooperativa di pulizie con contratto part-time a tempo determinato, con una retribuzione di circa € 800,00 mensili;
attualmente lavorava per altra cooperativa e dichiarava un'entrata tra gli 800,00 e i 1.100,00 € mensili , in base agli straordinari.
Asseriva di essere stata sfrattata dal vecchio appartamento ed convivente con il figlio in un appartamento sito a Sarnico per cui pagava un affitto di € 600,00 mensili, pagato fino a settembre 2024 dal tramite contributo straordinario (bonifico in Parte_2
data 28/07/23 per dieci mensilità più tre di cauzione), ma da quel momento a suo carico.
Riteneva di aver diritto a percepire un assegno divorzile per la componente compensativa e perequativa: in tal senso ricordava come vi fosse una lunga durata del matrimonio – che insieme alla convivenza era stata di circa 16 anni complessivi – e soprattutto come ella avesse rinunciato alla propria carriera lavorativa di dipendente presso le Poste Italiane s.p.a per occuparsi della casa e del figlio, con decisione presa in accordo con il marito, il quale a quel tempo percepiva un reddito stabile e consistente di circa € 3.000,00 mensili. Contestava il ragionamento del marito utilizzato per il mancato
Gratuito Patrocinio assumendo che era stato proprio l'assegno previsto dalla sentenza di separazione che, pur non percepito, era risultato rilevante ai fini del reddito complessivo.
Chiedeva, oltre alla pronuncia di stato, l'affido del figlio (pur maggiorenne), un assegno per il figlio di € 500,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie con ordine di prelievo mensile diretto al datore di lavoro ed un assegno divorzile di € 300,00 o della pagina 3 di 12 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con decorrenza dalla data della domanda.
Nel corso del processo vi sono stati due rinvii d'udienza per favorire il tentativo di conciliazione, che non aveva avuto esito
Il giudice, in via provvisoria e urgente, ha confermato l'obbligo del padre di versare €
450,00 mensili per il figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le istanze istruttorie sono state rigettate e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2024.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 23/04/2016 nel Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO - dalla loro unione è nato il figlio (n. CALCINATE 07/01/2006), Persona_2
maggiorenne non autonomo.
I coniugi vivono separati da più di dodici mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale terminato con la sentenza n. 2352/23: detta comparizione è del 23.2.2022, mentre il ricorso è stato depositato il 22/04/2024 . Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
pagina 4 di 12 Devono essere esaminate le domande correlate all'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e relativamente all'assegno divorzile.
- Sull'assegno a favore del figlio maggiorenne
Va premesso che appunto in ragione della maggiore età non si ha materia si decisione né su affido né su collocamento o visita tra padre e figlio.
Le parti sono genitori di nato il [...]. Per_1
Il ricorrente aveva in ricorso ipotizzato più ipotesi del suo obbligo di mantenimento alla luce della assenza di rapporti con lo stesso, assumendo appunto di non conoscere la situazione neppure scolastica del medesimo o del suo eventuale lavoro.
Di fatto si ha che il detto figlio ha superato il primo anno di superiori, ma è reduce tra tre bocciature consecutive ed è spesso assente da scuola, cosa che quanto meno in seno al ricorso induceva il ricorrente a ritenere giustificato il venir meno dell'obbligo di mantenimento. La madre ha rappresentato che egli è affetto da disturbo dell'adattamento con umore depresso tanto da essere , al momento, in cura con la dott.ssa con studio presso Consultorio Familiare sant'Andrea in Persona_3
Iseo via Garibaldi n. 3 (cfr. doc. all.to n. 6) assumendo altresì che nel mese di Settembre
2024 ha iniziato a frequentare l'istituto Serafino Riva sito a Sarnico (BG) per intraprendere il percorso di secondo livello per operatore della ristorazione. L'attuale stato di studente giustifica al momento il suo diritto ad essere mantenuto dai genitori.
In seno alla precisazione delle conclusioni il ricorrente si è dichiarato disposto a versare l'importo di € 450,00 (disposti in seno alla sentenza di separazione e confermati nell'ambito dei provvedimenti provvisori nel presente giudizio) oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la resistente ha insistito per ottenere l'importo mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che vada riconfermato l'importo già riconosciuto alla luce del principio contributivo da porre a base del mantenimento per la prole.
pagina 5 di 12 Il ricorrente : - a settembre 2020 ha cominciato a lavorare in Romania, è dipendente presso ditta “Siltra” e dichiara di percepire 1.800,00 € mensili (cfr. buste paga e CU in lingua romena;
tradotte, in modo parziale e non asseverato, ed allegate in uno con la comparsa conclusionale). La resistente sostiene che guadagni molto di più: quando lavorava in Italia percepiva 3.000,00 € mensili, quindi, sarebbe inverosimile aver deciso di lavorare all'estero per guadagnare di meno;
- ha un debito di € 6.000,00 per canoni di locazione arretrati dell'abitazione familiare assegnata al tempo della separazione alla moglie, da cui successivamente è stata sfrattata (doc. 3); - spende € 350,00 mensili di affitto (doc. 4 in lingua straniera non asseverato), € 200,00 per utenze e dichiara un contributo di € 150,00 mensili per il mantenimento di un figlio avuto da un precedente matrimonio (non documentato). (doc. 3).
La resistente ha un reddito complessivo 2023 da Mod. 730 pari a € 7.785,00; - attualmente lavora con contratto part-time presso una cooperativa, con entrate mensili variabili da € 800,00 a € 1.100,00 (a seconda degli straordinari); - ha allegato le seguenti
Buste paga: novembre 2024 di ca. € 1.275,00 netti (di cui € 102,00 anticipi tredicesima); dicembre 2024 di ca. € 1.160,00 netti (di cui € 65,00 di tredicesima); gennaio 2025 di ca.
€ 717,00; - paga un affitto di € 600,00 mensili;
- - è proprietaria di un'autovettura Fiat
600.
Alla luce della comparazione dei redditi l'importo di € 450,00 mensile a titolo di mantenimento appare equo e per questo viene confermato a carico del ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo che si riporta integralmente in seno al dispositivo.
- Sull'assegno divorzile
Il ricorrente nega alcun suo obbligo di versare detto assegno che invece viene richiesto nella misura dei € 300,00 mensile (somma riconosciutale dalla sentenza di separazione in termini di mantenimento).
pagina 6 di 12 Vale la pena ricordare sinteticamente la natura dell'assegno divorzile, che non può essere confuso con il mantenimento riconosciuto in seno alla separazione.
Quando si riconosce e si quantifica l'assegno di divorzio si devono avere presenti una serie di principi specificati dalla SU n. 18287/2018 e dall'ordinanza 21926/2019, che riconoscono alla misura una funzione perequativa, compensativa e assistenziale, senza trascurare altri importanti aspetti.
In conformità al dettato dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, devono essere prese in considerazione anche una serie di elementi, tra i quali risaltano, da un lato,
l'impossibilità di poterseli procurare per determinati motivi o per la difficoltà di
“spendere” la personale qualificazione nel mercato del lavoro in determinate circostanze e contesto sociale e, dall'altro lato, l'eventuale convivenza more uxorio che si protrae, facendo derivare un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole.
L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.
Al fine di quantificare l'assegno divorzile si deve procedere all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne fa domanda e della sua impossibilità di procurarseli per motivi di carattere oggettivo.
Nel fare una comparazione delle situazioni economiche e patrimoniali deve essere considerato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ognuno in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Se si rileva uno squilibrio economico patrimoniale si deve accertare se sia riconducibile a scelte comuni in relazione alla conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli nella coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due coniugi.
Ebbene nella fattispecie in esame la resistente ha affermato, senza essere contestata dal ricorrente che così facendo lo ha anche riconosciuto, che durante la convivenza (di circa
16 anni complessivi), ha rinunciato alla propria carriera lavorativa in quanto ella era pagina 7 di 12 dipendente presso Poste Italiane s.p.a e ciò ha fatto al di fine occuparsi della casa e del figlio, con una decisione presa in accordo con il marito, il quale a quel tempo percepiva un reddito stabile e consistente di circa € 3.000,00 mensili. Ella ha pertanto rinunciato ad essere dipendente delle Poste Italiane per gestire al meglio la famiglia ed oggi, non avendo particolari qualifiche professionali è dipendente da Cooperativa da cui ha uno stipendio di 800/1000 mensile.
La giusta considerazione del lavoro casalingo speso dalla resistente in uno con la difficoltà, oggi, di poter riacquistare un impiego meglio remunerato induce questo
Collegio ad identificare quel criterio che è insieme assistenziale e perequativo per il quale appare equo riconoscere un assegno divorzile a favore della resistente di € 150,00 mensile da versare entro il 5 di ogni mese.
- Sulle spese di lite
Alla luce della reciproca soccombenza tra le domande svolte le spese di lite si compensano tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SAN GERVASIO
BRESCIANO il 23/04/2016 tra , nato a [...] Parte_1
GRECO (NA) il 19/12/1968, e , nata a [...] il CP_1
14/06/1973
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO
(BS)di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 , parte I, n. 2;
pagina 8 di 12 3) pone a carico del ricorrente l'onere di versare entro il 10 di ogni mese per il mantenimento ordinario del figlio, maggiorenne non ancora autonomo, un assegno di €
450,00 oltre rivalutazione istat annuale;
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per il figlia in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Bergamo che si riporta integralmente:
“Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 9 di 12 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide pagina 10 di 12 obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi pagina 11 di 12 disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
5) pone a carico del ricorrente l'onere di versare entro il 10 di ogni mese a titolo di assegno divorzile a favore della resistente un assegno di € 150,00 oltre rivalutazione istat annuale;
6). Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 19.6.2025
IL PRESIDENTE est.
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