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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado ex art. 703 c.p.c. iscritta al n. 861 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022,
vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Paolo SATTA (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, C.F._2
via Grecale n. 6, presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Francesco PIRARI (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliati a Nuoro, via Lamarmora n. 115, presso lo C.F._5
studio del difensore;
convenuti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nell'istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.10.2024):
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: in via principale e nel merito accertato quanto esposto in narrativa del ricorso introduttivo e quanto emergerà nel corso del giudizio di merito, provvedere alla revoca dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 13 marzo 2023, emanata a definizione della fase interdittale del procedimento possessorio iscritto al n. 861/2022 di R.G., e conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dei convenuti coniugi e di tenere chiuso con CP_1 Controparte_2
catena e lucchetto il cancello posto all'ingresso della strada interpoderale, identificata con il mappale 56 del foglio 31, che conduce al fondo del sig. in agro del Parte_1
Comune di Irgoli, nella Località “AU DU”, identificato con il mappale 360 del foglio
31,
e per l'effetto disporre la reintegra nel pieno possesso dei fondi predetti in Comune di Irgoli, in Loc.
“AU DU”, con ordine rivolto in danno dei convenuti sigg. e CP_1 [...]
di ripristino a loro spese dello stato dei luoghi e con espresso divieto dal CP_2
continuare nella arbitraria condotta, così da preservare il pieno godimento del possesso sugli immobili per cui è causa da parte del SI Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, di entrambe le fasi del presente procedimento”.
Nell'interesse dei convenuti (rassegnate nella memoria difensiva di costituzione depositata l'11.7.2023 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.10.2024):
“per il rigetto di tutte le domande proposte ex adverso, con vittoria di spese e di compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato il 14.7.2022 nella cancelleria di questo Tribunale,
ha chiesto che fosse ordinato a ed a Parte_1 CP_1 CP_2
di reintegralo immediatamente nel possesso del fondo sito a Irgoli, località
[...]
2 AU DU – censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 31, particella 360, con
“ripristino a loro spese dello stato dei luoghi e con espresso divieto dal continuare nella
arbitraria condotta”, esponendo quanto segue:
a. , fratello di esso ricorrente, era proprietario e possessore Persona_1
del fondo sopra menzionato, facente parte di un più ampio terreno (foglio 31,
particelle 350, 360, 361), alcune porzioni del quale erano state alienate dal medesimo, rispettivamente a – con scrittura privata del CP_2
21.11.2011, quella identificata al foglio 31, particella 7 (corrispondente all'attuale particella 272), confinante con “strada comune all'acquirente e al venditore” – e ad entrambi i convenuti – con scrittura privata del 2.6.2018, quella censita al foglio
31, particelle 361 e 323, confinante “con strada privata in comproprietà a tutti i
frontisti”;
b. tra dette parti era insorta una controversia, definita dinanzi a questo Tribunale con verbale di conciliazione, nel quale era stato pattuito l'acquisto da parte dei convenuti dell'ulteriore appezzamento di terreno censito al foglio 31, particelle
268, 272, 273, 274, 324, 348 e 350;
c. di recente, esso ricorrente era subentrato nel possesso della particella 360 e, nella prima settimana di giugno 2022, era stato avvisato telefonicamente che i convenuti avevano apposto una catena e un lucchetto al cancello posizionato negli anni '60
dal germano all'ingresso dello stradello di accesso alla Persona_1
particella 322 e che attraversava le particelle 272, 350 e 361, cancello che fino a quel momento era sempre stato aperto;
d. per ovviare a tale interclusione del suo fondo, e tenuto conto del rifiuto opposto dai convenuti alle varie richieste di rimozione della catena e del lucchetto o alla consegna delle relative chiavi, l'affittuario del medesimo terreno era stato costretto
3 a realizzare un secondo accesso per poter transitare a piedi e con mezzi agricoli quali un trattore;
e. a suo dire, la condotta dei convenuti integrava uno spoglio violento e clandestino.
2. Con memoria difensiva di costituzione e risposta, depositata il 25.10.2022, CP_1
e si sono così difesi:
[...] CP_2
a. hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sul rilievo che quest'ultimo non aveva neppure allegato quali atti avesse compiuto come possessore e in quali circostanze di tempo e luogo fosse subentrato nel potere di fatto sui terreni oggetto di causa al fratello , affetto da Persona_1
una grave patologia neurologica;
b. a loro dire la domanda possessoria era comunque infondata, poiché:
i. non vi era stato alcuno spoglio, in quanto l'apposizione della catena e del lucchetto costituiva esecuzione dell'accordo raggiunto nel giugno 2018 con il proprietario ed effettivo possessore , in virtù del quale Persona_1
esso avrebbe chiuso l'accesso al predetto cancello, CP_1
peraltro insistente su terreno di sua proprietà, motivo per cui il Per_1
abdicando al possesso esercitato fino a tale momento, si era impegnato a realizzare un accesso alternativo al proprio fondo, la cui parte valliva era peraltro contigua e liberamente accessibile dalla via pubblica, “attraverso
un varco aprentesi poco prima di quello ove si trova attualmente il
cancello, secondo un comodo tracciato che immette alla costruzione
colonica ricompresa nel fondo del ; Per_1
ii. l'accesso sopra menzionato era stato infatti realizzato prima della chiusura del cancello, previa individuazione da parte del geom. CP_3
, incaricato da entrambe le parti.
[...]
4 3. All'esito dell'assunzione delle prove orali (udienze dell'1.12.2022 e del 12.1.2023, nelle quali sono state sentite liberamente le parti e sono stati interrogati quattro testimoni,
rispettivamente, per parte ricorrente e , Testimone_1 Testimone_2
per parte convenuta e ), con ordinanza pronunciata CP_4 Controparte_3
il 13.13.2023, il giudice ha così disposto:
“1. rigetta la domanda possessoria formulata da;
Parte_1
2. condanna a rimborsare a e Parte_1 CP_1 CP_2
le spese processuali, così liquidate:
[...]
€ 587,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 992,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 601,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.606,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge”.
4. Con istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c., depositata nella cancelleria di questo Tribunale il
10.5.2023, ha chiesto la prosecuzione del giudizio di merito Parte_1
possessorio e, in base alle medesime ragioni in fatto e in diritto articolate nella precedente fase interdittale, ha chiesto la revoca dell'ordinanza menzionata nel punto che precede,
con conseguente accoglimento della proposta domanda di reintegrazione ex art. 1168 c.c.
5. Con memoria difensiva di costituzione e risposta, depositata l'11.7.2023, CP_1
e hanno richiamato le ragioni già esposte nella fase interdittale, Controparte_2
insistendo nel rigetto della domanda possessoria.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 14.7.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 15.7.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.11.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 24.11.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso le istanze istruttorie formulate dalle parti (prova diretta per testimoni
5 dell'attore e prova contraria indiretta chiesta dai convenuti).
8. Nell'udienza del 1.2.2024 sono stati interrogati i testimoni citati dall'attore ( CP_5
, e , quest'ultimo già
[...] Testimone_3 Tes_4 Testimone_1
sentito nella fase sommaria), mentre nella successiva udienza del 7.3.2024 è stato interrogato l'unico testimone citato dai convenuti ( e ES [...]
. Tes_6
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni e, con provvedimento reso il
4.11.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
10. La domanda possessoria formulata da è fondata e deve essere Parte_1
accolta, per le ragioni che seguono.
10.1 Nell'art. 1140 c.c. primo periodo, si legge che “Il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto
reale”.
10.2 Come chiarito dal consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio possessorio “è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di
fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale;
sicché
l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del
possesso (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27513 del 02/12/2020, Rv.
659689 – 01; Cass. Sez. 2, 16/04/2019, n. 10590; Cass. Sez. 2, n. 21233 del 2009)”
(Cass. n. 26430/2023).
6 Ai fini della valutazione di fondatezza delle azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso, siccome dirette a salvaguardare soltanto una relazione di fatto di un soggetto con una cosa, sebbene caratterizzata da modalità tipiche di esercizio, sono necessari e sufficienti “soltanto, dunque, la deduzione e l'accertamento, rispettivamente,
di un durevole, volontario e consapevole, svolgimento da parte dell'attore, al momento
dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di
quello spettante al titolare di un diritto reale” (cfr.: Cass., sez. 11, sent. 15 maggio
1998, n. 4908; Cass. civ., sez. 2^, sent. 5 luglio 1997, n. 6093)” (Cass. n. 24026/2004).
Nello specifico ambito dell'azione di reintegrazione del possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio è stato chiarito come non occorra che detto potere di fatto abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione – “essendo sufficiente la
prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello
spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed,
altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di
un fondo cui si accede mediante quello attraversato” (Cass. 2367/2012; n. 24026/2004)
“e non già come un qualsiasi occasionale passante” (Cass. 9562/2005) – nonché come
“l'eventuale assenza di interclusione rileva in sede petitoria mentre in sede possessoria
è sufficiente provare l'esercizio del possesso del bene o del passaggio, nella forma
corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale” (Cass. n. 4666/2022).
10.3 Alla luce delle allegazioni delle parti e dell'istruttoria espletata, deve pervenirsi a conclusioni differenti rispetto a quelle oggetto dell'ordinanza interdittale del 13.3.2023,
avendo fornito prova idonea del possesso corrispondente Parte_1
all'esercizio della servitù di passaggio sullo stradello oggetto di causa, poiché:
a. nel ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c. ha allegato: Parte_1
7 i. di essere recentemente subentrato nel possesso del fondo sito a Irgoli, loc.
AU DU, censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 31, particella
360, allegazione specificata dal ricorrente in sede di interrogatorio libero all'udienza dell'1.12.2022, nel corso del quale quest'ultimo ha tra l'altro riferito che “Sono il padrone del terreno da quando non ci va più mio
fratello, da circa tre anni, ci comando io, ho le chiavi dello stabile,
autorizzo altre persone a portare il fieno nel fienile, autorizzo una
compagnia di caccia ad entrarci”;
ii. di essere stato avvisato nella prima settimana di giugno 2022
dell'apposizione della catena e del lucchetto da parte dei convenuti,
situazione che aveva costretto l'affittuario a realizzare un secondo accesso per poter transitare a piedi e con mezzi agricoli e così accedere al predetto terreno, altrimenti intercluso;
b. nell'ambito della prova per testimoni (dedotta da parte attrice ed interamente ammessa), espletata nel corso della presente fase di merito:
i. ha riferito di conoscere i luoghi di causa “perché Controparte_5
sono elettricista e sono stato incaricato dal SI per controllare Pt_1
l'impianto elettrico degli stabili presenti sul terreno, ricordo che era il
2021”, precisando che “Per entrare siamo passati dallo stradello a cui si
accede passando dal cancello raffigurato nella fotografia che mi viene
esibita (foto e-2 ricorso possessorio). Preciso che il giorno che mi sono
recato sul terreno ero insieme al SI e a sua moglie. Non Pt_1
ricordo se il cancello fosse chiuso o aperto. Oltre a controllare gli impianti
abbiamo seguito la linea del contatore fino agli stabili, non abbiamo
ravvisato alcuna anomalia. Preciso che ho fatto il lavoro a titolo gratuito,
8 ii.
iii.
il ricorrente è un mio cliente. Confermo che era il 2021, non ricordo il
mese”;
ha dichiarato di usare il fondo de quo “come deposito Testimone_3
di attrezzature, su ordine del SI dal 2019, prima con Parte_1
il SI , fratello del SI ”, affermando di avere Persona_1 Pt_1
“una ditta di movimento terra, quindi, ci parcheggio il mezzo e comunque
attrezzature, ad esigenza”, di frequentare anche attualmente i luoghi,
nonché come “Fino al giugno 2022 passavo da un altro stradello, a cui si
accedeva da un cancello che prima era sempre aperto (…) mentre nel
giugno 2022 il cancello è stato chiuso” e, ancora, “incontro Pt_1
sul terreno almeno una volta al mese, ribadisco che mi reco sui
[...]
luoghi quando ne ho bisogno, ogni tanto anche più volte in un giorno.
Preciso che l'accordo è nato con il SI , io faccio qualche Pt_1
lavoretto nell'area della struttura, pulizia o roba del genere, insomma sto
attento alla struttura, è un accordo verbale. Quando c'era Persona_1
il rapporto era più occasionale, qualche volta ho fatto dei lavoretti anche
in quel periodo”;
ha riferito che in detto fondo “ho fatto lavori per gli Tes_4
infissi e le serrature quand'ero fabbro, se non ricordo male l'ultima volta
nel 2019, però ho fatto manutenzione anche negli anni precedenti;
mi
incaricavano di andare il SI e anche che ora è morto, Pt_1 Per_1
preciso che mi incaricavano tutti e due, erano sempre assieme”, precisando di esservi “andato anche due anni fa circa, ma la situazione era cambiata,
sono dovuto tornare indietro perché dove passavo prima c'era il cancello
chiuso, lo riconosco nella fotografia che mi viene esibita”, nonché come
9 “Se non ricordo male è un anno e mezzo che non mi reco sui luoghi,
l'ultima volta ero andato per cambiare una serratura che si era bloccata e
per entrare ero passato dall'ultima strada di cui ho parlato. Quando ho
fatto il lavoro nel 2019, l'ho fatto gratuitamente, anche perché come ho
detto non sono più fabbro”;
iv. , già interrogato nella fase sommaria, ha confermato di Testimone_1
essersi recato nel terreno fino all'anno 2022, unitamente alla sua compagnia di caccia, precisando di non esservi più tornato “perché non
salivamo bene nella strada nuova che hanno fatto”, mentre, in precedenza
“La strada vecchia invece, a cui si accedeva da un cancello, che era
sempre aperto e che riconosco nella fotografia che mi viene esibita (doc.
???), era una strada molto più regolare, era l'unico accesso. Il cancello
l'ha chiuso il SI , perché diceva che era suo, all'inizio ci CP_1
lasciava passare, ma poi ha detto che avrebbe chiuso. Ricordo che il
cancello è stato chiuso all'inizio dell'estate del 2022” (si precisa che i tre punti interrogativi successivi alla parola “doc.”, frutto di un errore materiale di battitura dello scrivente durante la verbalizzazione, si riferiscono con tutta evidenza al cancello oggetto di causa, sull'assorbente rilievo che nel fondo oggetto di causa non sono presenti altri cancelli);
c. alla luce di tali dichiarazioni, si profila un quadro probatorio decisamente differente rispetto a quello emerso nella fase interdittale, tale da inferire la sussistenza del potere di fatto ex art. 1140 c.c. in capo a Parte_1
– quantomeno a partire dal 2019 e fino al mese di giugno 2022, epoca in cui è
incontestata la chiusura del cancello da parte di – (uti dominus o CP_1
condominus) sul terreno precedentemente posseduto dal fratello Persona_1
10 e (corrispondente alla servitù di passaggio) sullo stradello oggetto di Per_1
causa al fine di accedere al predetto fondo;
d. né, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, l'esercizio del passaggio nello stradello oggetto di causa è sussumibile nell'alveo:
i. degli atti di mera tolleranza ex art. 1144 c.c., come ventilato a pagina 3
della memoria di costituzione della fase sommaria (“Tutte le predette
circostanze si rilevano senza dubbio incompatibili – ai sensi dell'art. 1144
cod. civ. – con un asserito possesso uti dominus del Parte_1
”), sia perché trattasi di fatto impeditivo del possesso – l'onere
[...]
della cui prova, non assolto, gravava sulla parte che lo ha allegato (ex multis,
Cass. n. 2706/2019; n. 19830/2014; n. 3458/1978; n. 1240/2001; n.
5772/2004) – sia in quanto, fatta eccezione per (il quale ha Testimone_1
riferito che “all'inizio ci lasciava passare, ma poi ha detto CP_1
che avrebbe chiuso”), tutti gli altri testimoni citati dall'attore hanno concordemente affermato di essersi recati suoi luoghi, transitando sullo stradello oggetto di causa, unitamente a – o previo incarico di – Pt_1
(e, in precedenza, o entrambi), non
[...] Persona_1
riferendo alcunché in ordine ad eventuali autorizzazioni chieste a tal fine a o a , passaggio esercitato per il CP_1 Controparte_2
consistente lasso di tempo di un triennio;
ii. della mera detenzione per ragioni familiari (“potendo ragionevolmente presumersi che la sua immissione nel godimento dell'immobile sia avvenuta per ragioni di mero vincolo familiare, che in quanto tali non possono che essere sussunte nell'ambito di una detenzione per ragioni di ospitalità concessagli dal fratello allorché ha potuto rendersi Persona_1
conto di non essere più in grado di condurre la propria azienda”, pagina 5 della
11 comparsa conclusionale) – sia perché contrastante con quanto allegato dai medesimi convenuti a pag. 2 della memoria di costituzione della fase sommaria (“sorge il sospetto che nessun possesso del fondo per cui è causa è mai stato conferito dal fratello all'odierno ricorrente, che, subito dopo Persona_1
l'insorgenza in capo all'effettivo proprietario della grave patologia neurologica di cui sarebbe tuttora affetto, parrebbe essersi prepotentemente ingerito negli affari di quest'ultimo, senza qualsivoglia provvedimento legittimante o titolo alcuno che lo qualificasse possessore, in modo tale da poter consentire di ravvisare in capo allo stesso ricorrente l'animus possidendi”), sia perché del tutto privo di riscontro all'esito dell'istruttoria espletata;
e. analogamente a quanto osservato nell'ordinanza interdittale, si appalesa comunque irrilevante l'eventuale autorizzazione data nel 2018 da Persona_1
al convenuto in ordine alla chiusura da parte di quest'ultimo del CP_1
cancello insistente sullo stradello d'accesso in contestazione, con contestuale impegno assunto dal precedente compossessore di ricavare un nuovo ed indipendente ingresso per il proprio fondo;
quand'anche dimostrata, tale situazione non sarebbe infatti idonea ad incidere sul potere di fatto dell'odierno ricorrente, il quale, nonostante l'atto autorizzativo avesse in seguito esercitato il possesso della predetta servitù, così legittimando il convenuto ad impedirgli il passaggio nello stradello (fino a quel momento liberamente transitabile);
l'eventuale prepotente ingerenza (come detto, inizialmente allegata dagli stessi convenuti) da parte di nella situazione possessoria Parte_1
precedentemente in capo al germano (situazione, come detto, prospettata dallo stesso ) – anche sub specie di inosservanza degli accordi CP_1
precedentemente stipulati tra quest'ultimo e il convenuto – integrerebbe invero
12 l'ipotesi paradigmatica di condotta tenuta dal possessore, ossia del potere di fatto esercitato da un soggetto come se fosse titolare di un diritto reale, sebbene privo di qualsivoglia titolo a monte;
né tantomeno rileva l'argomentazione difensiva del convenuto, in ordine all'insistenza del cancello de quo su un fondo di sua esclusiva proprietà –
circostanza peraltro incontestata tra le parti – considerato che nell'ambito del procedimento possessorio, “l'eccezione feci, sed iure feci è ammessa solo ove tenda a far valere lo ius possessionis (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo ius possidendi (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4198 del 03/03/2016, Rv. 639277). Di conseguenza, “… tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto mira a fare accertare il suo diritto sul ben medesimo, non potendo essere desunta in sede possessoria la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo, invece, dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo e ciò anche dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 705 c.p.c., in quanto il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni solo quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto e della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroghe alle regole generali sulla competenza (Vedi Corte Cost. 25/92)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1042 del
03/02/1998, Rv. 512145; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7469 del 05/06/2000, Rv. 537240
e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1795 del 29/01/2007, Rv. 598328)” (Cass. n. 4547/2023);
f. in ordine all'interclusione del fondo, quale conseguenza della chiusura del cancello oggetto di causa, si osserva che:
13 i. come evidenziato nell'ultimo periodo del punto 10.2 che precede, siffatta circostanza costituisce ordinariamente elemento irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di reintegrazione del possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio, essendo sufficiente che il richiedente la tutela assolva all'onere di provare il potere di fatto precedentemente esercitato e dell'avvenuto spoglio, a prescindere dalla presenza di accessi alternativi;
ii. quand'anche dovesse ritenersi che nel caso in esame detta interclusione assurga a vero e proprio fatto costitutivo della domanda – essendo stato espressamente allegato come circostanza integrante la lesione possessoria,
come affermato nel ricorso introduttivo, a pag. 2 del quale si legge che
“l'affittuario del terreno, per poter accedere al fondo, è stato costretto a
realizzare un varco per poter entrare al fondo, a piedi e con mezzi agricoli
quali un trattore, altrimenti intercluso e senza possibilità di entrata” – alla luce degli elementi di causa, il medesimo risulta sufficientemente provato, in particolare:
o riguardo all'epoca della chiusura del cancello, deve anzitutto ritenersi che quest'ultima sia stata effettuata nella prima settimana del mese di giugno
2022, in quanto:
• nel ricorso introduttivo ha espressamente Parte_1
allegato la suddetta circostanza;
• sentito liberamente all'udienza dell'1.12.2022, si è CP_1
limitato ad affermare di avere “apposto il lucchetto nel giugno di
quest'anno”, come confermato dai testimoni di parte attrice che
14 hanno saputo riferire sul punto ( e Testimone_3 S_
;
[...]
• non conduce a conclusioni difformi la prova contraria indiretta dedotta dai convenuti ed assunta all'udienza del 7.3.2024, in cui, sul punto, i testimoni interrogati ( e ES [...]
si sono limitati ad affermare di avere trovato il Tes_6
cancello aperto in occasione del rinfresco organizzato dal in CP_1
data 13.6.2022, fatto che non fornisce elementi per posticipare l'epoca dello spoglio, sia in quanto è inverosimile ritenere che il tenga costantemente il cancello chiuso (non avendo peraltro CP_1
menzionato la presenza di altri ingressi al proprio immobile), sia perché i predetti testimoni hanno riferito di essersi recati anche recentemente sui luoghi, trovando il cancello aperto ( ES
cugino del convenuto ha dichiarato che “Ieri pomeriggio era
[...]
aperto e posso dirlo perché sono passato sulla strada vicinale per
arrivare alla mia proprietà”, mentre ha riferito Testimone_6
che “Il cancello l'ho visto a volte chiuso a volte aperto”, nonché di ignorare “quando ha chiuso il cancello”); CP_1
• nei loro scritti difensivi i convenuti non hanno contestato tale collocazione cronologica fino alla comparsa conclusionale, nella quale è richiamata la diffida del 24.6.2022, ove l'odierno attore sosteneva di avere scoperto il lamentato spoglio in data 15.6.2022;
• tale missiva (doc. g del ricorso introduttivo) è invero scarsamente rilevante, sia perché non sottoscritta dall'odierno attore, sia in quanto
15 non incompatibile con l'apposizione del lucchetto nella settimana precedente la scoperta;
o quanto all'epoca in cui è stato realizzato lo stradello alternativo, la ricostruzione attorea si appalesa maggiormente verosimile, poiché:
• nell'udienza dell'1.2.2024 il testimone ha Testimone_3
specificamente riferito come “nel giugno 2022 il cancello è stato
chiuso. Da quel momento ho chiesto al SI di fare Pt_1
un'altra apertura, la prima di cui ho parlato, l'ho fatta io, però
prima ho chiesto il permesso al ricorrente”, dichiarazione compatibile con quelle rese da (il quale, riferendo Tes_4
di avere trovato il cancello chiuso circa due anni prima, ha precisato che “Quel giorno me ne sono andato via, poi ci sono tornato e c'era
un'altra strada che arriva nei cameroni, questo stradello inizia, di
fronte al cancello della proprietà antistante la stalla, che si trova
sulla strada principale. Se non ricordo male è un anno e mezzo che
non mi reco sui luoghi, l'ultima volta ero andato per cambiare una
serratura che si era bloccata e per entrare ero passato dall'ultima
strada di cui ho parlato”) e, soprattutto, da , a Testimone_1
detta del quale, prima della chiusura del cancello, lo stradello oggetto di causa “era l'unico accesso”;
• anche sotto il profilo in esame, le dichiarazioni rese dai testimoni citati dai convenuti non corroborano la ricostruzione di questi ultimi,
sull'assorbente rilievo che – ferma l'apposizione del lucchetto nella prima settimana di giugno 2022 – e ES [...]
hanno riferito di avere visto Tes_7 Testimone_3
16 mentre quest'ultimo stava realizzando il varco alternativo in data
13.6.2022, non già in epoca precedente;
• in relazione all'accordo tra e Persona_1 CP_1
per la realizzazione di detto accesso alla proprietà del
[...]
primo, benché risalente al 2018, non si era concretato nell'esecuzione dell'opera, circostanza confermata nella fase sommaria all'udienza del 12.1.2023 da , citato Controparte_3
dalla medesima parte convenuta, il quale, premettendo di essersi
“occupato del lotto del SI intorno al 2017, se ne CP_1
parlava anche prima ma abbiamo chiuso in quel periodo là”, nonché
come ne avesse discusso con il “intorno al 2016, non so Per_1
poi perché l'abbiano realizzato in seguito, non sapevo neanche che
stesse male. Preciso che non mi è stato dato alcun Persona_1
incarico per l'esecuzione della strada, come ho già detto i lavori non
li ho seguiti io”;
• in questo quadro, è quantomeno singolare (se non improbabile) che
(e, in precedenza, il germano Parte_1 [...]
abbia atteso quattro o cinque anni (dalla Persona_1
predisposizione dei progetti) per incaricare (il Testimone_3
quale ha peraltro riferito di avere chiesto lui la relativa autorizzazione al possessore) di ricavare il nuovo ingresso,
realizzandolo poco prima che apponesse il CP_1
lucchetto (il convenuto non ha invero collocato il fatto in esame a grande distanza di tempo, al di là dei riferimenti, contenuti nel capitolo di prova contraria indiretta, al 13.6.2022 o, genericamente,
17 alla sua anteriorità alla chiusura del cancello), mentre si appalesa decisamente più credibile che tali lavori siano stati effettuati proprio al fine di ovviare alla chiusura del cancello ove la medesima parte attrice era transitata fino a quel momento per accedere al proprio
fondo.
10.4 Riguardo al lamentato spoglio – concretatosi non solo, e non tanto, con l'avvenuta chiusura del cancello oggetto di causa, bensì anche con il rifiuto di consegnare al richiedente le relative chiavi, precludendogli il passaggio pedonale e carrabile fino a quel momento esercitato – è sufficiente osservare che sono ravvisabili entrambi i requisiti costitutivi, ossia:
a. l'elemento materiale, avendo ab origine affermato di avere CP_1
personalmente apposto il lucchetto al cancello oggetto di causa;
b. l'animus spoliandi, insito nella volontarietà delle limitazioni arrecate al possesso altrui, ossia nell'alterazione dello stato preesistente, senza necessità di intenzioni specifiche (Cass. n. 13218/2005), volontarietà che emerge ictu oculi dalla tipologia di condotta posta in essere dal convenuto, chiaramente espressiva della coscienza e volontà di precludere al ricorrente il transito nello stradello oggetto di causa,
elemento soggettivo che sussisterebbe quand'anche l'autore materiale avesse agito nella convinzione di operare secondo diritto (Cass. n. 26430/2023, n. 14797/2017,
n. 2316/2011), considerato che, oltre a contestare il possesso in capo all'attore, il convenuto ha anche argomentato in ordine al suo diritto dominicale di chiudere il proprio fondo, difesa petitoria – come già osservato – del tutto irrilevante nel presente procedimento ex art. 703 c.p.c.
11. Le spese processuali della fase sommaria e della presente fase di merito debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss., 669 octies e
18 703 c.p.c., quindi poste a carico dei convenuti e , CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa la fondatezza della proposta domanda possessoria
Alla liquidazione di entrambe le fasi, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore fino a 1.100,00 euro
(con applicazione, per la fase sommaria di valori relativi ai procedimenti cautelari) – alla luce dell'insegnamento secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali
di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a
tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la
valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto
sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore
indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano
elementi per la stima” (Cass. n. 24644/2011), valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (0,07 euro, come risultante dalla visura storica catastale prodotta dall'attore a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., valore ignoto nella fase sommaria, circostanza che aveva comportato l'individuazione del valore della causa come indeterminabile) su cui insiste il cancello oggetto di causa per 50, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., così ottenendosi il risultato di 3,50 euro) – in particolare:
a. quanto alla fase sommaria, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi,
per le ragioni già esposte nell'ordinanza interdittale, ossia:
i. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità
in fatto e in diritto della controversia,
ii. per la fase istruttoria, caratterizzata dall'esame di quattro testimoni, mentre i documenti versati in atti dai convenuti sono stati prodotti unicamente come allegati della memoria difensiva;
19 iii. per la fase decisionale, considerato che nelle note conclusive e in quelle di replica le parti si sono limitate ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei rispettivi primi atti;
b. quanto alla presente fase di merito:
i. con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva,
atteso che non sono state introdotte nuove questioni rispetto alla fase sommaria;
ii. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria,
caratterizzata dall'esame di sei testimoni e dalla produzione di documenti a corredo della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice;
iii. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale,
considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte attrice ha compiutamente argomentato sugli esiti dell'istruttoria.
Non compete alla parte attrice l'aumento per la difesa nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, contemplato dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014,
essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante l'identità di difese articolate avverso i due convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto: Parte_1
i. revoca l'ordinanza interdittale pronunciata il 13.3.2023 nella presente causa;
ii. condanna e a reintegrare l'attore CP_1 Controparte_2
nel possesso corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio sul
20 terreno sito a Irgoli, località AU DU (in corrispondenza dell'imbocco della porzione censita nel N.C.T. di detto Comune al foglio
31, particella 56), rimuovendo il lucchetto apposto al cancello raffigurato nelle fotografie allegate al ricorso depositato l'8.8.2022 (documenti e-e1-
e2), o, in alternativa, consegnando all'attore copia delle chiavi;
b. condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
rimborsare a le spese processuali della fase interdittale, Parte_1
così liquidate:
€ 105,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 71,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 105,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 53,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 48,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 409,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
rimborsare a le spese processuali della presente fase di Parte_1
merito, così liquidate:
€ 66,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 66,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 532,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 17.2.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado ex art. 703 c.p.c. iscritta al n. 861 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022,
vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Paolo SATTA (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, C.F._2
via Grecale n. 6, presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Francesco PIRARI (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliati a Nuoro, via Lamarmora n. 115, presso lo C.F._5
studio del difensore;
convenuti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nell'istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.10.2024):
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: in via principale e nel merito accertato quanto esposto in narrativa del ricorso introduttivo e quanto emergerà nel corso del giudizio di merito, provvedere alla revoca dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 13 marzo 2023, emanata a definizione della fase interdittale del procedimento possessorio iscritto al n. 861/2022 di R.G., e conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dei convenuti coniugi e di tenere chiuso con CP_1 Controparte_2
catena e lucchetto il cancello posto all'ingresso della strada interpoderale, identificata con il mappale 56 del foglio 31, che conduce al fondo del sig. in agro del Parte_1
Comune di Irgoli, nella Località “AU DU”, identificato con il mappale 360 del foglio
31,
e per l'effetto disporre la reintegra nel pieno possesso dei fondi predetti in Comune di Irgoli, in Loc.
“AU DU”, con ordine rivolto in danno dei convenuti sigg. e CP_1 [...]
di ripristino a loro spese dello stato dei luoghi e con espresso divieto dal CP_2
continuare nella arbitraria condotta, così da preservare il pieno godimento del possesso sugli immobili per cui è causa da parte del SI Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, di entrambe le fasi del presente procedimento”.
Nell'interesse dei convenuti (rassegnate nella memoria difensiva di costituzione depositata l'11.7.2023 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.10.2024):
“per il rigetto di tutte le domande proposte ex adverso, con vittoria di spese e di compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato il 14.7.2022 nella cancelleria di questo Tribunale,
ha chiesto che fosse ordinato a ed a Parte_1 CP_1 CP_2
di reintegralo immediatamente nel possesso del fondo sito a Irgoli, località
[...]
2 AU DU – censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 31, particella 360, con
“ripristino a loro spese dello stato dei luoghi e con espresso divieto dal continuare nella
arbitraria condotta”, esponendo quanto segue:
a. , fratello di esso ricorrente, era proprietario e possessore Persona_1
del fondo sopra menzionato, facente parte di un più ampio terreno (foglio 31,
particelle 350, 360, 361), alcune porzioni del quale erano state alienate dal medesimo, rispettivamente a – con scrittura privata del CP_2
21.11.2011, quella identificata al foglio 31, particella 7 (corrispondente all'attuale particella 272), confinante con “strada comune all'acquirente e al venditore” – e ad entrambi i convenuti – con scrittura privata del 2.6.2018, quella censita al foglio
31, particelle 361 e 323, confinante “con strada privata in comproprietà a tutti i
frontisti”;
b. tra dette parti era insorta una controversia, definita dinanzi a questo Tribunale con verbale di conciliazione, nel quale era stato pattuito l'acquisto da parte dei convenuti dell'ulteriore appezzamento di terreno censito al foglio 31, particelle
268, 272, 273, 274, 324, 348 e 350;
c. di recente, esso ricorrente era subentrato nel possesso della particella 360 e, nella prima settimana di giugno 2022, era stato avvisato telefonicamente che i convenuti avevano apposto una catena e un lucchetto al cancello posizionato negli anni '60
dal germano all'ingresso dello stradello di accesso alla Persona_1
particella 322 e che attraversava le particelle 272, 350 e 361, cancello che fino a quel momento era sempre stato aperto;
d. per ovviare a tale interclusione del suo fondo, e tenuto conto del rifiuto opposto dai convenuti alle varie richieste di rimozione della catena e del lucchetto o alla consegna delle relative chiavi, l'affittuario del medesimo terreno era stato costretto
3 a realizzare un secondo accesso per poter transitare a piedi e con mezzi agricoli quali un trattore;
e. a suo dire, la condotta dei convenuti integrava uno spoglio violento e clandestino.
2. Con memoria difensiva di costituzione e risposta, depositata il 25.10.2022, CP_1
e si sono così difesi:
[...] CP_2
a. hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sul rilievo che quest'ultimo non aveva neppure allegato quali atti avesse compiuto come possessore e in quali circostanze di tempo e luogo fosse subentrato nel potere di fatto sui terreni oggetto di causa al fratello , affetto da Persona_1
una grave patologia neurologica;
b. a loro dire la domanda possessoria era comunque infondata, poiché:
i. non vi era stato alcuno spoglio, in quanto l'apposizione della catena e del lucchetto costituiva esecuzione dell'accordo raggiunto nel giugno 2018 con il proprietario ed effettivo possessore , in virtù del quale Persona_1
esso avrebbe chiuso l'accesso al predetto cancello, CP_1
peraltro insistente su terreno di sua proprietà, motivo per cui il Per_1
abdicando al possesso esercitato fino a tale momento, si era impegnato a realizzare un accesso alternativo al proprio fondo, la cui parte valliva era peraltro contigua e liberamente accessibile dalla via pubblica, “attraverso
un varco aprentesi poco prima di quello ove si trova attualmente il
cancello, secondo un comodo tracciato che immette alla costruzione
colonica ricompresa nel fondo del ; Per_1
ii. l'accesso sopra menzionato era stato infatti realizzato prima della chiusura del cancello, previa individuazione da parte del geom. CP_3
, incaricato da entrambe le parti.
[...]
4 3. All'esito dell'assunzione delle prove orali (udienze dell'1.12.2022 e del 12.1.2023, nelle quali sono state sentite liberamente le parti e sono stati interrogati quattro testimoni,
rispettivamente, per parte ricorrente e , Testimone_1 Testimone_2
per parte convenuta e ), con ordinanza pronunciata CP_4 Controparte_3
il 13.13.2023, il giudice ha così disposto:
“1. rigetta la domanda possessoria formulata da;
Parte_1
2. condanna a rimborsare a e Parte_1 CP_1 CP_2
le spese processuali, così liquidate:
[...]
€ 587,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 992,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 601,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.606,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge”.
4. Con istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c., depositata nella cancelleria di questo Tribunale il
10.5.2023, ha chiesto la prosecuzione del giudizio di merito Parte_1
possessorio e, in base alle medesime ragioni in fatto e in diritto articolate nella precedente fase interdittale, ha chiesto la revoca dell'ordinanza menzionata nel punto che precede,
con conseguente accoglimento della proposta domanda di reintegrazione ex art. 1168 c.c.
5. Con memoria difensiva di costituzione e risposta, depositata l'11.7.2023, CP_1
e hanno richiamato le ragioni già esposte nella fase interdittale, Controparte_2
insistendo nel rigetto della domanda possessoria.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 14.7.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 15.7.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.11.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 24.11.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso le istanze istruttorie formulate dalle parti (prova diretta per testimoni
5 dell'attore e prova contraria indiretta chiesta dai convenuti).
8. Nell'udienza del 1.2.2024 sono stati interrogati i testimoni citati dall'attore ( CP_5
, e , quest'ultimo già
[...] Testimone_3 Tes_4 Testimone_1
sentito nella fase sommaria), mentre nella successiva udienza del 7.3.2024 è stato interrogato l'unico testimone citato dai convenuti ( e ES [...]
. Tes_6
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni e, con provvedimento reso il
4.11.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
10. La domanda possessoria formulata da è fondata e deve essere Parte_1
accolta, per le ragioni che seguono.
10.1 Nell'art. 1140 c.c. primo periodo, si legge che “Il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto
reale”.
10.2 Come chiarito dal consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio possessorio “è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di
fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale;
sicché
l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del
possesso (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27513 del 02/12/2020, Rv.
659689 – 01; Cass. Sez. 2, 16/04/2019, n. 10590; Cass. Sez. 2, n. 21233 del 2009)”
(Cass. n. 26430/2023).
6 Ai fini della valutazione di fondatezza delle azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso, siccome dirette a salvaguardare soltanto una relazione di fatto di un soggetto con una cosa, sebbene caratterizzata da modalità tipiche di esercizio, sono necessari e sufficienti “soltanto, dunque, la deduzione e l'accertamento, rispettivamente,
di un durevole, volontario e consapevole, svolgimento da parte dell'attore, al momento
dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di
quello spettante al titolare di un diritto reale” (cfr.: Cass., sez. 11, sent. 15 maggio
1998, n. 4908; Cass. civ., sez. 2^, sent. 5 luglio 1997, n. 6093)” (Cass. n. 24026/2004).
Nello specifico ambito dell'azione di reintegrazione del possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio è stato chiarito come non occorra che detto potere di fatto abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione – “essendo sufficiente la
prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello
spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed,
altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di
un fondo cui si accede mediante quello attraversato” (Cass. 2367/2012; n. 24026/2004)
“e non già come un qualsiasi occasionale passante” (Cass. 9562/2005) – nonché come
“l'eventuale assenza di interclusione rileva in sede petitoria mentre in sede possessoria
è sufficiente provare l'esercizio del possesso del bene o del passaggio, nella forma
corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale” (Cass. n. 4666/2022).
10.3 Alla luce delle allegazioni delle parti e dell'istruttoria espletata, deve pervenirsi a conclusioni differenti rispetto a quelle oggetto dell'ordinanza interdittale del 13.3.2023,
avendo fornito prova idonea del possesso corrispondente Parte_1
all'esercizio della servitù di passaggio sullo stradello oggetto di causa, poiché:
a. nel ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c. ha allegato: Parte_1
7 i. di essere recentemente subentrato nel possesso del fondo sito a Irgoli, loc.
AU DU, censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 31, particella
360, allegazione specificata dal ricorrente in sede di interrogatorio libero all'udienza dell'1.12.2022, nel corso del quale quest'ultimo ha tra l'altro riferito che “Sono il padrone del terreno da quando non ci va più mio
fratello, da circa tre anni, ci comando io, ho le chiavi dello stabile,
autorizzo altre persone a portare il fieno nel fienile, autorizzo una
compagnia di caccia ad entrarci”;
ii. di essere stato avvisato nella prima settimana di giugno 2022
dell'apposizione della catena e del lucchetto da parte dei convenuti,
situazione che aveva costretto l'affittuario a realizzare un secondo accesso per poter transitare a piedi e con mezzi agricoli e così accedere al predetto terreno, altrimenti intercluso;
b. nell'ambito della prova per testimoni (dedotta da parte attrice ed interamente ammessa), espletata nel corso della presente fase di merito:
i. ha riferito di conoscere i luoghi di causa “perché Controparte_5
sono elettricista e sono stato incaricato dal SI per controllare Pt_1
l'impianto elettrico degli stabili presenti sul terreno, ricordo che era il
2021”, precisando che “Per entrare siamo passati dallo stradello a cui si
accede passando dal cancello raffigurato nella fotografia che mi viene
esibita (foto e-2 ricorso possessorio). Preciso che il giorno che mi sono
recato sul terreno ero insieme al SI e a sua moglie. Non Pt_1
ricordo se il cancello fosse chiuso o aperto. Oltre a controllare gli impianti
abbiamo seguito la linea del contatore fino agli stabili, non abbiamo
ravvisato alcuna anomalia. Preciso che ho fatto il lavoro a titolo gratuito,
8 ii.
iii.
il ricorrente è un mio cliente. Confermo che era il 2021, non ricordo il
mese”;
ha dichiarato di usare il fondo de quo “come deposito Testimone_3
di attrezzature, su ordine del SI dal 2019, prima con Parte_1
il SI , fratello del SI ”, affermando di avere Persona_1 Pt_1
“una ditta di movimento terra, quindi, ci parcheggio il mezzo e comunque
attrezzature, ad esigenza”, di frequentare anche attualmente i luoghi,
nonché come “Fino al giugno 2022 passavo da un altro stradello, a cui si
accedeva da un cancello che prima era sempre aperto (…) mentre nel
giugno 2022 il cancello è stato chiuso” e, ancora, “incontro Pt_1
sul terreno almeno una volta al mese, ribadisco che mi reco sui
[...]
luoghi quando ne ho bisogno, ogni tanto anche più volte in un giorno.
Preciso che l'accordo è nato con il SI , io faccio qualche Pt_1
lavoretto nell'area della struttura, pulizia o roba del genere, insomma sto
attento alla struttura, è un accordo verbale. Quando c'era Persona_1
il rapporto era più occasionale, qualche volta ho fatto dei lavoretti anche
in quel periodo”;
ha riferito che in detto fondo “ho fatto lavori per gli Tes_4
infissi e le serrature quand'ero fabbro, se non ricordo male l'ultima volta
nel 2019, però ho fatto manutenzione anche negli anni precedenti;
mi
incaricavano di andare il SI e anche che ora è morto, Pt_1 Per_1
preciso che mi incaricavano tutti e due, erano sempre assieme”, precisando di esservi “andato anche due anni fa circa, ma la situazione era cambiata,
sono dovuto tornare indietro perché dove passavo prima c'era il cancello
chiuso, lo riconosco nella fotografia che mi viene esibita”, nonché come
9 “Se non ricordo male è un anno e mezzo che non mi reco sui luoghi,
l'ultima volta ero andato per cambiare una serratura che si era bloccata e
per entrare ero passato dall'ultima strada di cui ho parlato. Quando ho
fatto il lavoro nel 2019, l'ho fatto gratuitamente, anche perché come ho
detto non sono più fabbro”;
iv. , già interrogato nella fase sommaria, ha confermato di Testimone_1
essersi recato nel terreno fino all'anno 2022, unitamente alla sua compagnia di caccia, precisando di non esservi più tornato “perché non
salivamo bene nella strada nuova che hanno fatto”, mentre, in precedenza
“La strada vecchia invece, a cui si accedeva da un cancello, che era
sempre aperto e che riconosco nella fotografia che mi viene esibita (doc.
???), era una strada molto più regolare, era l'unico accesso. Il cancello
l'ha chiuso il SI , perché diceva che era suo, all'inizio ci CP_1
lasciava passare, ma poi ha detto che avrebbe chiuso. Ricordo che il
cancello è stato chiuso all'inizio dell'estate del 2022” (si precisa che i tre punti interrogativi successivi alla parola “doc.”, frutto di un errore materiale di battitura dello scrivente durante la verbalizzazione, si riferiscono con tutta evidenza al cancello oggetto di causa, sull'assorbente rilievo che nel fondo oggetto di causa non sono presenti altri cancelli);
c. alla luce di tali dichiarazioni, si profila un quadro probatorio decisamente differente rispetto a quello emerso nella fase interdittale, tale da inferire la sussistenza del potere di fatto ex art. 1140 c.c. in capo a Parte_1
– quantomeno a partire dal 2019 e fino al mese di giugno 2022, epoca in cui è
incontestata la chiusura del cancello da parte di – (uti dominus o CP_1
condominus) sul terreno precedentemente posseduto dal fratello Persona_1
10 e (corrispondente alla servitù di passaggio) sullo stradello oggetto di Per_1
causa al fine di accedere al predetto fondo;
d. né, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, l'esercizio del passaggio nello stradello oggetto di causa è sussumibile nell'alveo:
i. degli atti di mera tolleranza ex art. 1144 c.c., come ventilato a pagina 3
della memoria di costituzione della fase sommaria (“Tutte le predette
circostanze si rilevano senza dubbio incompatibili – ai sensi dell'art. 1144
cod. civ. – con un asserito possesso uti dominus del Parte_1
”), sia perché trattasi di fatto impeditivo del possesso – l'onere
[...]
della cui prova, non assolto, gravava sulla parte che lo ha allegato (ex multis,
Cass. n. 2706/2019; n. 19830/2014; n. 3458/1978; n. 1240/2001; n.
5772/2004) – sia in quanto, fatta eccezione per (il quale ha Testimone_1
riferito che “all'inizio ci lasciava passare, ma poi ha detto CP_1
che avrebbe chiuso”), tutti gli altri testimoni citati dall'attore hanno concordemente affermato di essersi recati suoi luoghi, transitando sullo stradello oggetto di causa, unitamente a – o previo incarico di – Pt_1
(e, in precedenza, o entrambi), non
[...] Persona_1
riferendo alcunché in ordine ad eventuali autorizzazioni chieste a tal fine a o a , passaggio esercitato per il CP_1 Controparte_2
consistente lasso di tempo di un triennio;
ii. della mera detenzione per ragioni familiari (“potendo ragionevolmente presumersi che la sua immissione nel godimento dell'immobile sia avvenuta per ragioni di mero vincolo familiare, che in quanto tali non possono che essere sussunte nell'ambito di una detenzione per ragioni di ospitalità concessagli dal fratello allorché ha potuto rendersi Persona_1
conto di non essere più in grado di condurre la propria azienda”, pagina 5 della
11 comparsa conclusionale) – sia perché contrastante con quanto allegato dai medesimi convenuti a pag. 2 della memoria di costituzione della fase sommaria (“sorge il sospetto che nessun possesso del fondo per cui è causa è mai stato conferito dal fratello all'odierno ricorrente, che, subito dopo Persona_1
l'insorgenza in capo all'effettivo proprietario della grave patologia neurologica di cui sarebbe tuttora affetto, parrebbe essersi prepotentemente ingerito negli affari di quest'ultimo, senza qualsivoglia provvedimento legittimante o titolo alcuno che lo qualificasse possessore, in modo tale da poter consentire di ravvisare in capo allo stesso ricorrente l'animus possidendi”), sia perché del tutto privo di riscontro all'esito dell'istruttoria espletata;
e. analogamente a quanto osservato nell'ordinanza interdittale, si appalesa comunque irrilevante l'eventuale autorizzazione data nel 2018 da Persona_1
al convenuto in ordine alla chiusura da parte di quest'ultimo del CP_1
cancello insistente sullo stradello d'accesso in contestazione, con contestuale impegno assunto dal precedente compossessore di ricavare un nuovo ed indipendente ingresso per il proprio fondo;
quand'anche dimostrata, tale situazione non sarebbe infatti idonea ad incidere sul potere di fatto dell'odierno ricorrente, il quale, nonostante l'atto autorizzativo avesse in seguito esercitato il possesso della predetta servitù, così legittimando il convenuto ad impedirgli il passaggio nello stradello (fino a quel momento liberamente transitabile);
l'eventuale prepotente ingerenza (come detto, inizialmente allegata dagli stessi convenuti) da parte di nella situazione possessoria Parte_1
precedentemente in capo al germano (situazione, come detto, prospettata dallo stesso ) – anche sub specie di inosservanza degli accordi CP_1
precedentemente stipulati tra quest'ultimo e il convenuto – integrerebbe invero
12 l'ipotesi paradigmatica di condotta tenuta dal possessore, ossia del potere di fatto esercitato da un soggetto come se fosse titolare di un diritto reale, sebbene privo di qualsivoglia titolo a monte;
né tantomeno rileva l'argomentazione difensiva del convenuto, in ordine all'insistenza del cancello de quo su un fondo di sua esclusiva proprietà –
circostanza peraltro incontestata tra le parti – considerato che nell'ambito del procedimento possessorio, “l'eccezione feci, sed iure feci è ammessa solo ove tenda a far valere lo ius possessionis (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo ius possidendi (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4198 del 03/03/2016, Rv. 639277). Di conseguenza, “… tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto mira a fare accertare il suo diritto sul ben medesimo, non potendo essere desunta in sede possessoria la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo, invece, dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo e ciò anche dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 705 c.p.c., in quanto il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni solo quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto e della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroghe alle regole generali sulla competenza (Vedi Corte Cost. 25/92)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1042 del
03/02/1998, Rv. 512145; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7469 del 05/06/2000, Rv. 537240
e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1795 del 29/01/2007, Rv. 598328)” (Cass. n. 4547/2023);
f. in ordine all'interclusione del fondo, quale conseguenza della chiusura del cancello oggetto di causa, si osserva che:
13 i. come evidenziato nell'ultimo periodo del punto 10.2 che precede, siffatta circostanza costituisce ordinariamente elemento irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di reintegrazione del possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio, essendo sufficiente che il richiedente la tutela assolva all'onere di provare il potere di fatto precedentemente esercitato e dell'avvenuto spoglio, a prescindere dalla presenza di accessi alternativi;
ii. quand'anche dovesse ritenersi che nel caso in esame detta interclusione assurga a vero e proprio fatto costitutivo della domanda – essendo stato espressamente allegato come circostanza integrante la lesione possessoria,
come affermato nel ricorso introduttivo, a pag. 2 del quale si legge che
“l'affittuario del terreno, per poter accedere al fondo, è stato costretto a
realizzare un varco per poter entrare al fondo, a piedi e con mezzi agricoli
quali un trattore, altrimenti intercluso e senza possibilità di entrata” – alla luce degli elementi di causa, il medesimo risulta sufficientemente provato, in particolare:
o riguardo all'epoca della chiusura del cancello, deve anzitutto ritenersi che quest'ultima sia stata effettuata nella prima settimana del mese di giugno
2022, in quanto:
• nel ricorso introduttivo ha espressamente Parte_1
allegato la suddetta circostanza;
• sentito liberamente all'udienza dell'1.12.2022, si è CP_1
limitato ad affermare di avere “apposto il lucchetto nel giugno di
quest'anno”, come confermato dai testimoni di parte attrice che
14 hanno saputo riferire sul punto ( e Testimone_3 S_
;
[...]
• non conduce a conclusioni difformi la prova contraria indiretta dedotta dai convenuti ed assunta all'udienza del 7.3.2024, in cui, sul punto, i testimoni interrogati ( e ES [...]
si sono limitati ad affermare di avere trovato il Tes_6
cancello aperto in occasione del rinfresco organizzato dal in CP_1
data 13.6.2022, fatto che non fornisce elementi per posticipare l'epoca dello spoglio, sia in quanto è inverosimile ritenere che il tenga costantemente il cancello chiuso (non avendo peraltro CP_1
menzionato la presenza di altri ingressi al proprio immobile), sia perché i predetti testimoni hanno riferito di essersi recati anche recentemente sui luoghi, trovando il cancello aperto ( ES
cugino del convenuto ha dichiarato che “Ieri pomeriggio era
[...]
aperto e posso dirlo perché sono passato sulla strada vicinale per
arrivare alla mia proprietà”, mentre ha riferito Testimone_6
che “Il cancello l'ho visto a volte chiuso a volte aperto”, nonché di ignorare “quando ha chiuso il cancello”); CP_1
• nei loro scritti difensivi i convenuti non hanno contestato tale collocazione cronologica fino alla comparsa conclusionale, nella quale è richiamata la diffida del 24.6.2022, ove l'odierno attore sosteneva di avere scoperto il lamentato spoglio in data 15.6.2022;
• tale missiva (doc. g del ricorso introduttivo) è invero scarsamente rilevante, sia perché non sottoscritta dall'odierno attore, sia in quanto
15 non incompatibile con l'apposizione del lucchetto nella settimana precedente la scoperta;
o quanto all'epoca in cui è stato realizzato lo stradello alternativo, la ricostruzione attorea si appalesa maggiormente verosimile, poiché:
• nell'udienza dell'1.2.2024 il testimone ha Testimone_3
specificamente riferito come “nel giugno 2022 il cancello è stato
chiuso. Da quel momento ho chiesto al SI di fare Pt_1
un'altra apertura, la prima di cui ho parlato, l'ho fatta io, però
prima ho chiesto il permesso al ricorrente”, dichiarazione compatibile con quelle rese da (il quale, riferendo Tes_4
di avere trovato il cancello chiuso circa due anni prima, ha precisato che “Quel giorno me ne sono andato via, poi ci sono tornato e c'era
un'altra strada che arriva nei cameroni, questo stradello inizia, di
fronte al cancello della proprietà antistante la stalla, che si trova
sulla strada principale. Se non ricordo male è un anno e mezzo che
non mi reco sui luoghi, l'ultima volta ero andato per cambiare una
serratura che si era bloccata e per entrare ero passato dall'ultima
strada di cui ho parlato”) e, soprattutto, da , a Testimone_1
detta del quale, prima della chiusura del cancello, lo stradello oggetto di causa “era l'unico accesso”;
• anche sotto il profilo in esame, le dichiarazioni rese dai testimoni citati dai convenuti non corroborano la ricostruzione di questi ultimi,
sull'assorbente rilievo che – ferma l'apposizione del lucchetto nella prima settimana di giugno 2022 – e ES [...]
hanno riferito di avere visto Tes_7 Testimone_3
16 mentre quest'ultimo stava realizzando il varco alternativo in data
13.6.2022, non già in epoca precedente;
• in relazione all'accordo tra e Persona_1 CP_1
per la realizzazione di detto accesso alla proprietà del
[...]
primo, benché risalente al 2018, non si era concretato nell'esecuzione dell'opera, circostanza confermata nella fase sommaria all'udienza del 12.1.2023 da , citato Controparte_3
dalla medesima parte convenuta, il quale, premettendo di essersi
“occupato del lotto del SI intorno al 2017, se ne CP_1
parlava anche prima ma abbiamo chiuso in quel periodo là”, nonché
come ne avesse discusso con il “intorno al 2016, non so Per_1
poi perché l'abbiano realizzato in seguito, non sapevo neanche che
stesse male. Preciso che non mi è stato dato alcun Persona_1
incarico per l'esecuzione della strada, come ho già detto i lavori non
li ho seguiti io”;
• in questo quadro, è quantomeno singolare (se non improbabile) che
(e, in precedenza, il germano Parte_1 [...]
abbia atteso quattro o cinque anni (dalla Persona_1
predisposizione dei progetti) per incaricare (il Testimone_3
quale ha peraltro riferito di avere chiesto lui la relativa autorizzazione al possessore) di ricavare il nuovo ingresso,
realizzandolo poco prima che apponesse il CP_1
lucchetto (il convenuto non ha invero collocato il fatto in esame a grande distanza di tempo, al di là dei riferimenti, contenuti nel capitolo di prova contraria indiretta, al 13.6.2022 o, genericamente,
17 alla sua anteriorità alla chiusura del cancello), mentre si appalesa decisamente più credibile che tali lavori siano stati effettuati proprio al fine di ovviare alla chiusura del cancello ove la medesima parte attrice era transitata fino a quel momento per accedere al proprio
fondo.
10.4 Riguardo al lamentato spoglio – concretatosi non solo, e non tanto, con l'avvenuta chiusura del cancello oggetto di causa, bensì anche con il rifiuto di consegnare al richiedente le relative chiavi, precludendogli il passaggio pedonale e carrabile fino a quel momento esercitato – è sufficiente osservare che sono ravvisabili entrambi i requisiti costitutivi, ossia:
a. l'elemento materiale, avendo ab origine affermato di avere CP_1
personalmente apposto il lucchetto al cancello oggetto di causa;
b. l'animus spoliandi, insito nella volontarietà delle limitazioni arrecate al possesso altrui, ossia nell'alterazione dello stato preesistente, senza necessità di intenzioni specifiche (Cass. n. 13218/2005), volontarietà che emerge ictu oculi dalla tipologia di condotta posta in essere dal convenuto, chiaramente espressiva della coscienza e volontà di precludere al ricorrente il transito nello stradello oggetto di causa,
elemento soggettivo che sussisterebbe quand'anche l'autore materiale avesse agito nella convinzione di operare secondo diritto (Cass. n. 26430/2023, n. 14797/2017,
n. 2316/2011), considerato che, oltre a contestare il possesso in capo all'attore, il convenuto ha anche argomentato in ordine al suo diritto dominicale di chiudere il proprio fondo, difesa petitoria – come già osservato – del tutto irrilevante nel presente procedimento ex art. 703 c.p.c.
11. Le spese processuali della fase sommaria e della presente fase di merito debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss., 669 octies e
18 703 c.p.c., quindi poste a carico dei convenuti e , CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa la fondatezza della proposta domanda possessoria
Alla liquidazione di entrambe le fasi, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore fino a 1.100,00 euro
(con applicazione, per la fase sommaria di valori relativi ai procedimenti cautelari) – alla luce dell'insegnamento secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali
di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a
tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la
valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto
sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore
indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano
elementi per la stima” (Cass. n. 24644/2011), valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (0,07 euro, come risultante dalla visura storica catastale prodotta dall'attore a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., valore ignoto nella fase sommaria, circostanza che aveva comportato l'individuazione del valore della causa come indeterminabile) su cui insiste il cancello oggetto di causa per 50, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., così ottenendosi il risultato di 3,50 euro) – in particolare:
a. quanto alla fase sommaria, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi,
per le ragioni già esposte nell'ordinanza interdittale, ossia:
i. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità
in fatto e in diritto della controversia,
ii. per la fase istruttoria, caratterizzata dall'esame di quattro testimoni, mentre i documenti versati in atti dai convenuti sono stati prodotti unicamente come allegati della memoria difensiva;
19 iii. per la fase decisionale, considerato che nelle note conclusive e in quelle di replica le parti si sono limitate ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei rispettivi primi atti;
b. quanto alla presente fase di merito:
i. con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva,
atteso che non sono state introdotte nuove questioni rispetto alla fase sommaria;
ii. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria,
caratterizzata dall'esame di sei testimoni e dalla produzione di documenti a corredo della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice;
iii. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale,
considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte attrice ha compiutamente argomentato sugli esiti dell'istruttoria.
Non compete alla parte attrice l'aumento per la difesa nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, contemplato dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014,
essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante l'identità di difese articolate avverso i due convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto: Parte_1
i. revoca l'ordinanza interdittale pronunciata il 13.3.2023 nella presente causa;
ii. condanna e a reintegrare l'attore CP_1 Controparte_2
nel possesso corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio sul
20 terreno sito a Irgoli, località AU DU (in corrispondenza dell'imbocco della porzione censita nel N.C.T. di detto Comune al foglio
31, particella 56), rimuovendo il lucchetto apposto al cancello raffigurato nelle fotografie allegate al ricorso depositato l'8.8.2022 (documenti e-e1-
e2), o, in alternativa, consegnando all'attore copia delle chiavi;
b. condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
rimborsare a le spese processuali della fase interdittale, Parte_1
così liquidate:
€ 105,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 71,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 105,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 53,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 48,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 409,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
rimborsare a le spese processuali della presente fase di Parte_1
merito, così liquidate:
€ 66,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 66,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 532,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 17.2.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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