Rigetto
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02728/2025REG.PROV.COLL.
N. 05983/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5983 del 2023, proposto dal comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Speciale Regionale Molise Acque, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il presente contenzioso ha ad oggetto alcuni provvedimenti, con i quali il comune di -OMISSIS- ha annullato, in autotutela, il permesso di costruire del 30 ottobre 2018 n. 18, rilasciato in favore della società -OMISSIS-s.r.l.
In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio, la società -OMISSIS-s.r.l. ha chiesto, oltre il risarcimento danni, l’annullamento dei seguenti atti:
a) del provvedimento del comune di -OMISSIS- del 12 novembre 2020, prot. 10875, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 14/2018;
b) della nota di contestazione e avvio del procedimento di autotutela del 22 ottobre 2020, prot. n.10102;
c) del provvedimento del comune di -OMISSIS- del 22 dicembre 2020, prot. n.12225, con il quale è stata sospesa l’efficacia del precedente provvedimento del 12 novembre 2020, prot. 10875, nonché del permesso di costruire n. 14/2018.
1.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti (sempre nell’ambito del giudizio di primo grado) la società -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
a) del provvedimento del comune di -OMISSIS- dell’8 marzo 2021 prot. n. 14481, con il quale è stato annullato il precedente provvedimento adottato in autotutela del 12 novembre 2020 prot. 10875 ed è stata dichiarata la nullità o, in subordine, è stato annullato il permesso di costruire n. 14/2018;
b) della nota istruttoria del comune di -OMISSIS- del 22 febbraio 2021 prot. 1764.
1.2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. Puglia, Sezione I, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo (in relazione agli atti sopravvenuti), mentre ha accolto in parte il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato (per la parte di interesse della ricorrente) il provvedimento dell’8 marzo 2021, prot. n. 14481, respingendo le domande risarcitorie e disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
2. Si rende necessario ricostruire l’articolato procedimento che ha preceduto l’adozione degli atti sopra richiamati.
2.1. Nel 2010, la società -OMISSIS-s.r.l. ha presentato al comune di -OMISSIS- una istanza per il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di completamento edilizio in zona B del vigente piano regolatore comunale; detta istanza veniva inizialmente respinta, sulla base della considerazione che parte dell’area di sedime era stata espropriata, con decreto del Prefetto di Foggia n. 7562 del 27 febbraio 1970.
Il provvedimento di diniego del 17 ottobre 2011 prot. n. 8836 veniva impugnato dalla società -OMISSIS-s.r.l. davanti al T.a.r. Puglia; dopo la reiezione della istanza cautelare, il relativo giudizio veniva definito con decreto presidenziale del 23 ottobre 2017 n. 440, che ne dichiarava la perenzione.
2.2. Nell’ottobre del 2018, il responsabile dell’Ufficio tecnico del comune di -OMISSIS- (ing. -OMISSIS-) riesaminava la pratica edilizia relativa alla predetta istanza e, compiendo un’autonoma istruttoria, formulava un parere di ammissibilità dell’intervento edilizio, con atto del 30 ottobre 2018, prot. n. 9338, cui faceva seguito in pari data (30 ottobre 2018) il rilascio del permesso di costruire n. 14/2018.
2.3. Al rilascio del permesso di costruire faceva seguito l’adozione di due atti di sospensione a firma del medesimo responsabile (ing. -OMISSIS-), in relazione all’accertamento da parte del tecnico comunale (arch. -OMISSIS-), nella relazione del 6 dicembre 2019, dello “ sconfinamento ” di parte dell’intervento edilizio (per 20 mq) sulla particella n. 1497 di proprietà del comune.
Dopo circa undici mesi dalla ricezione della predetta relazione, il responsabile dell’Ufficio tecnico (ing. -OMISSIS-) adottava in autotutela il provvedimento del 12 novembre 2020 prot. n. 10875, con il quale veniva annullato il permesso di costruire n. 14/2018.
2.4. La nuova responsabile dell’Ufficio tecnico del comune di -OMISSIS- (ing. -OMISSIS-), dopo essersi insediata, con provvedimento del 22 dicembre 2020, prot. n. 12225, disponeva la sospensione della efficacia non solo del provvedimento di annullamento in autotutela (prot. n. 10875 del 12 novembre 2020), ma anche del permesso di costruire n. 14/2018 per il termine di 45 giorni; il provvedimento di sospensione era motivato in relazione alla rappresentata necessità di “ riesaminare tutti gli atti ed attività istruttoria che hanno portato al rilascio del Permesso di Costruire e poi all’annullamento in autotutela dello stesso ”.
2.5. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società -OMISSIS-s.r.l. impugnava gli atti sopra indicati.
2.6. Avviata l’istruttoria, la nuova responsabile dell’Ufficio tecnico, con nota del 21 gennaio 2021 prot. n. 616, invitava la società -OMISSIS-a chiarire se [dopo l’acquisto del suolo avvenuto con atto per Notar -OMISSIS-del 28.06.2011 - titolo di proprietà utilizzato per richiedere il PdC] “ nel mentre erano intervenuti ulteriori titoli di proprietà e nel caso affermativo trasmetterli a questo Ente ”.
Successivamente, con nota del 26 gennaio 2021, prot. n. 768, la responsabile dell’Ufficio tecnico rappresentava alla società -OMISSIS-s.r.l. la necessità di procedere alle operazioni di individuazione dei confini delle particelle, invitando la società a partecipare alle relative operazioni in contraddittorio per il giorno 2 febbraio 2021; la società -OMISSIS-, con propria nota del 2 febbraio 2021, chiedeva di rinviare il sopralluogo, proponendo la data del 18 febbraio 2021; l’Amministrazione comunale fissava quindi per il 18 febbraio 2021 la data per l’esecuzione delle predette rilevazioni.
2.7. Successivamente, la responsabile dell’U.T.C. adottava il provvedimento 4 febbraio 2021 prot. n. 1118, con cui disponeva la proroga di ulteriori 30 giorni della precedente sospensione (prot. n. 12230 del 22 dicembre 2020), fissando definitivamente alla data del 7 marzo 2021 la cessazione di efficacia di detta sospensione e prorogando, in conseguenza, il termine di conclusione dell’avviato procedimento di autotutela.
2.8. In data 17 febbraio 2021, la -OMISSIS-inviava una propria nota pec, con la quale in considerazione del fatto che il T.a.r. Puglia aveva già fissato la data del 24 febbraio 2021 per la discussione della domanda cautelare, chiedeva un ulteriore differimento del sopralluogo a data successiva; la predetta richiesta veniva respinta dalla responsabile dell’U.T.C., con nota del 7 febbraio 2021, nella quale veniva ribadito che le operazioni erano state già rinviate una prima volta su richiesta della stessa -OMISSIS- e che la data del 18 febbraio era stata fissata proprio sulla base di una espressa richiesta della società.
2.9. In data 18 febbraio 2021, la responsabile dell’U.T.C., alla presenza del tecnico incaricato delle operazioni di riconfinamento e di un agente di Polizia Locale, redigeva un verbale, nel quale si attestava che, recatisi in loco, non si era potuto procedere alle operazioni di individuazione in contraddittorio dei confini in relazione alla assenza di un rappresentante della società -OMISSIS-.
2.10. Successivamente, la responsabile dell’U.T.C., partendo dalla relazione al progetto depositata dalla società -OMISSIS-, rilevava alcuni punti di criticità dell’intervento edilizio al tempo assentito (permesso di costruire n. 14/2018), criticità che sarebbero derivate da una non corretta rappresentazione degli elementi fattuali da parte della società proponente l’intervento edilizio; in particolare, veniva evidenziati i seguenti aspetti:
- l’indicazione di una volumetria superiore a quella ammissibile;
- lo sconfinamento dell’intervento edilizio eseguito rispetto a quanto previsto nel progetto;
- la mancanza di titolo di proprietà con riguardo ad una parte della superficie occupata dall’intervento di completamento edilizio.
Le conclusioni della attività istruttoria venivano inviate alla società.
2.11. In mancanza di riscontri da parte della società rispetto ai punti di criticità individuati, la responsabile dell’Ufficio tecnico del comune di -OMISSIS- adottava il provvedimento dell’8 marzo 2021 prot. n. 14481, con il quale, da un lato, annullava il precedente provvedimento di autotutela prot. n. 10875 del 12 novembre 2020 (adottato dal precedente responsabile dell’U.T.C.), in quanto basato su motivazioni erronee, dall’altro, dava atto della nullità del permesso di costruire n. 14/2018, ritenendo che l’esito del precedente giudizio instaurato dalla -OMISSIS-(definito con decreto presidenziale n. -OMISSIS-) rendesse nullo il predetto permesso di costruire; la responsabile dell’ufficio tecnico comunale evidenziava che, anche nell’ipotesi in cui non fosse ravvisabile una causa di nullità del permesso di costruire n. 14/2018, il predetto permesso doveva considerarsi comunque illegittimo e suscettibile di annullamento in relazione ai vizi individuati nella relazione istruttoria sopra richiamata, alcuni dei quali sarebbero dipesi da una falsa rappresentazione dei fatti da parte della società.
In particolare, il comune di -OMISSIS- evidenziava che la volumetria indicata nella relazione allegata al progetto sarebbe stata superiore di circa 1.000 metri cubi rispetto a quella ammissibile in base alla strumentazione urbanistica; evidenziava la mancanza di titolo di proprietà con riguardo ad una parte dell’area di sedime occupata e dava atto del comportamento ostruzionistico della società rispetto all’effettuazione di un sopralluogo in contraddittorio, al fine di accertare l’avvenuto sconfinamento.
2.12. Il provvedimento dell’8 marzo 2021, prot. n. 14481, veniva impugnato (nell’ambito del giudizio di primo grado) dalla società -OMISSIS-s.r.l. con ricorso per motivi aggiunti.
2.13. Come sopra evidenziato, il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza impugnata, che dichiarava l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per sopravvenuto difetto di interesse, mentre accoglieva in parte il ricorso per motivi aggiunti, annullando (per la parte di interesse della ricorrente) il provvedimento dell’8 marzo 2021, e respingeva la domanda risarcitoria, disponendo nel contempo la compensazione delle spese di giudizio.
3. Tanto premesso, il comune di -OMISSIS- ha contestato la sentenza impugnata con un unico articolato motivo, deducendo: difetto di motivazione e motivazione contraddittoria su punti dirimenti della controversia; ingiustizia e illogicità manifesta; contraddittorietà; omessa ed erronea valutazione di elementi dirimenti; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 - nonies legge n. 241/1990 s.m.i.; difetto di motivazione e motivazione apparente.
3.1. Il comune di -OMISSIS- richiama i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la presenza di un’erronea rappresentazione dei fatti da parte del privato esclude la configurabilità di una posizione di legittimo affidamento in ordine al mantenimento degli effetti dei provvedimenti illegittimi e, conseguentemente, fa venir meno la necessità di una motivazione rafforzata ai fini dell’esercizio dei poteri di autotutela.
In altri termini, la parte privata che ha indotto in errore l’Amministrazione - mediante la rappresentazione di fatti non veritieri o la omissione di elementi dirimenti - non può rivendicare alcuna posizione di legittimo affidamento né può invocate a suo favore il rispetto del termine di diciotto mesi, previsto dall’art. 21 nonies , comma 2 - bis , l. n. 241/1990 e s.m.i. per l’esercizio dei poteri di autotutela.
Partendo da questa premessa, sarebbe evidente l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado, per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, l’Amministrazione comunale evidenzia che il permesso di costruire n. 14/2018 è stato rilasciato sulla base della relazione al progetto edilizio presentato dalla società, che indicava delle volumetrie non compatibili con le previsioni del piano regolatore comunale.
In particolare, nel provvedimento impugnato, la responsabile dell’Ufficio tecnico del comune di -OMISSIS-, ha rilevato che il volume fuori terra previsto nella relazione al progetto edilizio era computato in mc. 6.394,55, maggiore rispetto alla volumetria ammissibile (mc. 5.026,14) in base alla strumentazione urbanistica vigente.
Il giudice di primo grado ha respinto le argomentazioni del comune, evidenziando che, ove l’Amministrazione avesse sottoposto ad esame rigoroso il progetto presentato dalla società, avrebbe potuto rendersi conto della erronea indicazione di una volumetria maggiore di quella consentita.
In altri termini, il giudice di primo grado ha ritenuto che l’indicazione da parte della società di una maggiore volumetria di quella consentita non concretizzasse una “falsa rappresentazione” dei fatti, idonea a determinare l’applicazione dell’art. 21 nonies , comma 2 bis , l. n. 241/1990 e s.m.i. anche oltre il termine previsto dalla predetta norma per l’esercizio dei poteri di autotutela.
A giudizio dell’Amministrazione appellante, il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado renderebbe inapplicabile nella sostanza il disposto dell’art. 21 nonies , co.2 bis , l. n. 241/1990 e s.m.i.; l’erronea indicazione della volumetria da parte della società -OMISSIS-avrebbe reso l’istruttoria obiettivamente più complessa, facendo incorrere in errore il responsabile U.T.C. nel parere del 19 marzo 2013.
3.2. Nel provvedimento impugnato, la responsabile dell’Ufficio tecnico del comune di -OMISSIS- ha evidenziato inoltre che il permesso di costruire n. 14/2018 era stato rilasciato senza che la società avesse fornito chiarimenti in merito alla concreta allocazione del fabbricato sull’area di intervento.
Al fine di verificare l’allocazione del fabbricato nel lotto, con determinazione del settore tecnico n. 600 del 31 ottobre 2019, erano state affidate all’arch. -OMISSIS- le attività di verifica dei confini catastali delle proprietà comunali, poste a confine con le particelle oggetto d’intervento; il professionista incaricato, con nota del 9 dicembre 2019 prot. 10490, aveva trasmesso le risultanze del rilievo effettuato, riportate in premessa e di seguito ribadite: “ …L’operazione topografica per la individuazione della dividente tra le due particelle ha evidenziato che parte del massetto di calcestruzzo, dell’attività edilizia in corso, ricade sulla particella 1497 di proprietà comunale, per una superficie di circa 20 mq……. Per quanto detto lo stato di fatto del terreno interessato dal costruendo fabbricato non corrisponde a quello rappresentato nelle planimetrie di progetto di cui permesso di costruire n. 14/2018 ”.
Nel provvedimento di annullamento in autotutela, l’Amministrazione comunale ha dato atto della mancanza di collaborazione della società -OMISSIS-in ordine all’accertamento in contraddittorio dell’avvenuto sconfinamento, con la conseguenza che l’Amministrazione ha provveduto in base alle risultanze istruttorie agli atti, da cui sarebbe emerso che “ i confini reali del terreno interessato dal costruendo fabbricato non corrispondono a quanto rappresentato nelle planimetrie di progetto di cui al permesso di costruire n. 14/2018 ”.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione appellante, il giudice di primo grado avrebbe disatteso le conclusioni della Amministrazione, sulla base della mera dichiarazione della società -OMISSIS-, non supportata da riscontro documentale.
3.3. Infine, nel provvedimento impugnato è stata rilevata anche la mancanza di titolo di proprietà su parte dell’area interessata dall’intervento edilizio.
Prima della adozione del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 14/2018, la responsabile dell’Ufficio tecnico aveva chiesto alla società -OMISSIS-se avesse ottenuto un ulteriore titolo di proprietà rispetto all’area di sedime occupata, senza ricevere riscontro da parte della società; di qui la dedotta insussistenza di alcun legittimo affidamento meritevole di tutela.
Fa rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l’erronea rappresentazione della situazione domenicale legittimi l’Amministrazione all’annullamento in autotutela del titolo edilizio, anche oltre il termine di diciotto mesi fissato dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990.
3.4. In conclusione, il comune di -OMISSIS- ritiene di aver adempiuto all’obbligo motivazionale, individuando plurime ragioni per procedere all’annullamento del permesso di costruire anche oltre il termine di 18 mesi individuato dal legislatore per l’esercizio dei poteri di autotutela (il fabbricato previsto in progetto presenterebbe una volumetria maggiore di quella consentita; l’allocazione materiale dell’intervento edilizio assentito non rispetterebbe le previsioni del progetto; non sarebbe stato prodotto il titolo di proprietà relativo ad una parte della area utilizzata).
4. Si è costituita in giudizio la società -OMISSIS-s.r.l., contestando le deduzioni di parte appellante e insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
5. Con memoria di replica depositata in data 14 novembre 2024, il comune di -OMISSIS- ha insistito per l’accoglimento del gravame.
6. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. L’appello è infondato e va respinto.
7.1. L’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, nel testo vigente al momento della adozione del provvedimento impugnato, disponeva:
“ 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
7.2. Nel caso di specie, risulta pacifico e non controverso tra le parti che il permesso di costruire n. 14/2018, rilasciato in data 30 ottobre 2018, è stato annullato, in autotutela, dal comune di -OMISSIS- quando il termine di 18 mesi stabilito dal legislatore era ormai ampiamente scaduto. Tale circostanza è di per sé assorbente nel senso dell’illegittimità del provvedimento impugnato e della conseguente conferma, in parte qua , della sentenza del TAR.
7.3. Va poi aggiunto che il provvedimento di autotutela adottato dal dirigente del comune di -OMISSIS- non risulta suffragato da una congrua motivazione, con la indicazione delle ragioni di interesse pubblico poste alla base dell’esercizio del potere di ritiro, ragioni che avrebbero dovuto essere tanto più approfondite e dettagliate in relazione al lungo lasso di tempo intercorso dalla emanazione del titolo edilizio e dell’articolato procedimento che ha preceduto l’adozione del provvedimento impugnato.
In particolare, nel provvedimento impugnato è stato precisato quanto segue: “ Ritenuto che risulti assolutamente prevalente l’interesse pubblico su quello privato a vedere correttamente applicata la vigente disciplina urbanistica ed edilizia sull’area e che l’intervento edilizio oltre a contrastare palesemente con le vigenti prescrizioni del piano regolatore generale comunale e del piano particolareggiato è affetto da una pluralità di illegittimità da ultimo rilevate che scaturiscono da una scorretta ed omissiva rappresentazione della realtà e della propria posizione, circostanze queste che, pertanto, non possono determinare in capo alla -OMISSIS-srl alcun legittimo affidamento a vedere realizzato un intervento edilizio connotato da plurimi profili di contrasto con l’interesse pubblico che deve ritenersi conclusivamente preminente ”.
Ritiene il Collegio che la motivazione sopra riportata non dia adeguatamente conto dell’interesse pubblico sotteso all’annullamento del titolo edilizio rilasciato alla società -OMISSIS-, essendosi nella sostanza il comune di -OMISSIS- limitato ad evidenziare il contrasto dell’intervento edilizio assentito con “ le vigenti prescrizioni del piano regolatore generale comunale e del piano particolareggiato ” e la mancanza di un legittimo affidamento in ragione della “scorretta ed omissiva rappresentazione della realtà e della propria posizione” da parte della società -OMISSIS-s.r.l.
7.4. In secondo luogo, le specifiche ragioni indicate dalla Amministrazione comunale non sono idonee a giustificare l’esercizio del potere di autotutela, oltre il limite temporale individuato dal legislatore.
7.5. La falsa rappresentazione che legittima il superamento del termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato deve riguardare i fatti e non la disciplina urbanistica applicabile alla fattispecie concreta.
Orbene, l’indicazione nella relazione allegata al progetto edilizio di una volumetria maggiore di quella assentibile in base alla strumentazione urbanistica comunale non costituisce una rappresentazione fattuale idonea a trarre in errore l’Amministrazione, spettando a quest’ultima il compito di verificare, sul piano della disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, l’ammissibilità della istanza di rilascio del titolo edilizio (anche rispetto alla volumetria che poteva essere autorizzata). In altri termini, se la parte avanza un’istanza per ottenere una cubatura superiore a quella ammessa dagli strumenti urbanistici non incorre in una falsa rappresentazione della realtà, ma semplicemente produce un’istanza che non può essere accolta: un conto è dire il falso, altro discorso è chiedere ciò che non si può ottenere.
7.6. Con riferimento alla questione relativa all’intervenuto sconfinamento dell’intervento edilizio rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali, occorre osservare che detto sconfinamento, più che alla legittimità del permesso di costruire, attiene alle modalità esecutive del progetto edilizio presentato dalla società -OMISSIS-.
Sotto tale profilo, il comune dispone degli strumenti giuridici per assicurare che l’intervento edilizio sia effettivamente eseguito secondo quanto previsto nel progetto assentito con il permesso di costruire.
In altri termini, le difformità esecutive nella realizzazione dell’intervento edilizio rispetto a quanto previsto nel progetto assentito con il titolo edilizio, attenendo alla fase esecutiva e non alla legittimità del titolo edilizio, non sono idonee a giustificare l’annullamento in autotutela del permesso di costruire, legittimando al più l’Amministrazione, ove adeguatamente accertate, a richiedere l’adeguamento dell’opera a quanto previsto nel progetto edilizio assentito.
7.7. L’Amministrazione comunale sostiene, infine, che una parte della area di sedime sulla quale insiste l’intervento edilizio non sia di proprietà della società -OMISSIS-, essendo stata espropriata con decreto del Prefetto di Foggia n. 7562 del 27 febbraio 1970; a sostegno di quanto dedotto l’Amministrazione comunale richiama la nota del comune di -OMISSIS- del 17 ottobre 2011 (prot. 8836), con la quale, sulla base di questa motivazione, era stata respinta l’istanza di rilascio del permesso di costruire.
Tale allegazione non è supportata da idonei accertamenti istruttori.
L’Amministrazione invoca gli effetti del giudicato, a suo dire, derivanti dal giudizio relativo al provvedimento di rigetto del comune di -OMISSIS- del 17 ottobre 2011 (prot. 8836), definito con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del T.a.r. Puglia.
Allo stato, la tesi del comune non può essere condivisa, in quanto, da un lato, nessun effetto di giudicato può farsi discendere da un decreto di estinzione del giudizio, per perenzione (per mancata presentazione di nuova istanza di fissazione di udienza), dall’altro, il predetto giudizio aveva ad oggetto atti amministrativi differenti, che sono stati superati dalla successiva attività provvedimentale del comune di -OMISSIS-.
Non può essere attribuita rilevanza giuridica dirimente alla istruttoria effettuata dal comune nel 2011, in considerazione del fatto che essa è stata superata dalla nuova istruttoria effettuata prima del rilascio del permesso di costruire del 30 ottobre 2018 n. 14; né risulta documentata l’esecuzione di una ulteriore istruttoria (successiva al predetto premesso di costruire) che contenga l’accertamento della mancanza della titolarità di una porzione dell’area di sedime, essendo state depositate solo delle richieste istruttorie formulate in questo senso da parte del comune, che non comprovano alcun accertamento effettivo della titolarità dell’area.
Le determinazioni contrastanti assunte nel corso del tempo dalla Amministrazione in merito alla titolarità di una parte dell’area di sedime dell’intervento edilizio realizzato, in mancanza di un adeguato e definitivo accertamento istruttorio, non consentono, allo stato, di giustificare l’annullamento del permesso di costruire rilasciato nel 2018.
8. In conclusione, per le ragioni sopra indicate, l’appello si rivela infondato e va respinto.
9. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico del comune di -OMISSIS-, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il comune di -OMISSIS- al pagamento in favore della società -OMISSIS-s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.