TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 939 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 939 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 01.07.2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppina Salzano presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Salvatore Battaglia n. 13 elettivamente domicilia;
E
( c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti dall'avv. Giuseppina Salzano, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Salvatore Battaglia n.
13 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
1 R.g. V.g. n. 939 /2025
Aversa il 12.08.1996 e dal quale erano nati 4 figli - (nata a [...] il Per_1
02.10.1996); (nata ad [...] il [...]); (nato ad [...] il [...]); Per_2 Per_3
(nato ad [...] il [...]) -, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_4
Il PM in data 20.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate in data 04.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 05.06.2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di separazione, conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord n. 929 del
2023 del 02.01.2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/08/1996 in Aversa e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Aversa, anno 1996 al n. 34 P. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Aversa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda decisione sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
B) 1 sig.ri e confermano la rinuncia al loro CP_1 Parte_1 reciproco mantenimento e/o assegno divorzile essendo entrambi senza reddito
C ) Per quanto non previsto, nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
2 R.g. V.g. n. 939 /2025
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Aversa il 12.08.1996 (ANNO 1996,
P I, N.34) tra (nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 CP_1
Napoli il 29.06.1970) alle condizioni indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 939 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 01.07.2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppina Salzano presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Salvatore Battaglia n. 13 elettivamente domicilia;
E
( c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti dall'avv. Giuseppina Salzano, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Salvatore Battaglia n.
13 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
1 R.g. V.g. n. 939 /2025
Aversa il 12.08.1996 e dal quale erano nati 4 figli - (nata a [...] il Per_1
02.10.1996); (nata ad [...] il [...]); (nato ad [...] il [...]); Per_2 Per_3
(nato ad [...] il [...]) -, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_4
Il PM in data 20.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate in data 04.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 05.06.2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di separazione, conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord n. 929 del
2023 del 02.01.2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/08/1996 in Aversa e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Aversa, anno 1996 al n. 34 P. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Aversa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda decisione sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
B) 1 sig.ri e confermano la rinuncia al loro CP_1 Parte_1 reciproco mantenimento e/o assegno divorzile essendo entrambi senza reddito
C ) Per quanto non previsto, nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
2 R.g. V.g. n. 939 /2025
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Aversa il 12.08.1996 (ANNO 1996,
P I, N.34) tra (nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 CP_1
Napoli il 29.06.1970) alle condizioni indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3