Improcedibile
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/07/2025, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06184/2025REG.PROV.COLL.
N. 02594/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2594 del 2023, proposto da
UI CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arcangelo D'Avino e Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), 28 luglio 2022, n. 2164, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Vista la memoria del 25 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso in appello;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Ippolito Matrone;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora UI CC ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tar per la Campania – Sezione staccata di NO ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 2180 del 14 febbraio 2017, emessa dal Comune di Scafati, notificata in data 23 marzo 2017.
2. Mediante l’ordinanza impugnata col ricorso di primo grado il Comune di Scafati ingiungeva all’odierna appellante, nella qualità di proprietaria dell’immobile sito in Scafati alla via Passanti traversa P. Borrelli, catastalmente allibrato al f. 17 p.lla 1483, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di talune opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo sul predetto immobile, consistenti nella realizzazione di un locale deposito, a livello di piano terra, che impegnava una superficie di circa mq. 54,60 e una volumetria di circa mc. 196,50, costituito da pareti perimetrali in muratura con intonaco, travi in ferro, copertura in pannelli coibentati, infissi esterni e pavimentazione in calcestruzzo.
3. L’appello proposto avverso la sentenza è stato affidato a due motivi di diritto, così rubricati:
I. Error in iudicando et in procedendo . Violazione e falsa applicazione della legge n. 765/1967. Violazione e falsa applicazione della legge n. 1150/1942. Violazione del principio della certezza del diritto. Violazione falsa applicazione dell'art. 31 d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria;
II. Error in iudicando et in procedendo . Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Illegittimità per difetto di motivazione.
4. Si è costituito in resistenza il Comune di Scafati, eccependo l’inammissibilità dell’appello e la sua infondatezza.
5. In vista dell’udienza di discussione, parte appellante ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione dell’appello, avendo predisposto un progetto di demolizione.
6. All’udienza del 15 aprile 2025, la causa è passata in decisione.
7. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
8. Come sopra esposto, con memoria depositata in atti prima della spedizione della causa in decisione parte appellante ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo predisposto un progetto di demolizione.
Di tale dichiarazione la Sezione deve prendere atto in omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo.
L’art. 35 Cod. proc. amm. dispone che: «il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (…)» .
L’art. 84 (Rinuncia) al comma 4 prevede che: «Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse».
Ed invero, in linea generale, osserva il Collegio che la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. (a differenza della cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, che può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite: cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317), si verifica, invece, quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 luglio 2018, n. 4191; Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Nel caso in esame l’appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati in ragione del predisposto progetto di demolizione delle opere edilizie.
9. A tanto consegue l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Sussistono giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia e delle peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO