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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 2.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.4.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6321 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gabriele Poti, elettivamente domiciliata in
Controne (SA), alla Piazza Umberto I, n. 31, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
23.1.2023 per Notar di Fiumicino, dall'avv. FR Bove e con questi Persona_1
elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38 presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_1
1 PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 13.11.2023, agiva contro l dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, proponendo opposizione ad ingiunzione-sollecito di pagamento, avente ad oggetto somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2002, notificata il 27.10.2023, per l'importo di €
2.627,26.
In particolare, la ricorrente evidenziava di non aver mai percepito le prestazioni di cui l chiedeva la restituzione, non essendo stato possibile, peraltro, identificare gli CP_1
estremi del pagamento che l'ente previdenziale asseriva aver effettuato oltre vent'anni prima, nonché la prescrizione dei crediti rivendicati, in quanto ampiamente decorso il termine quinquennale senza la notifica di validi atti interruttivi.
Sulla scorta di tali argomentazioni concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato:
< A – nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione e\o e
sollecito di pagamento, per somme indebitamente percepite su prestazione
disoccupazione agricola anno2002 (rif. numero prestazione 2002 pratica 50515) CP_1
emessa in data 6 Ottobre 2023, dall' di Battipaglia, notificata a mezzo del servizio CP_1
postale nazionale in data 27 Ottobre 2023, per l'importo di € 2627,26;
B – in via subordinata: accertare e dichiarare le pretese di cui alla medesima ordinanza
2 ingiunzione erronea, infondate non provate, decadute e prescritte.
Con vittoria di spese e competenze, come per legge.>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_1
depositata il 20.2.2024, con la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto dello stesso.
L' resistente rappresentava l'omessa contestazione nel merito della pretesa CP_1
creditoria, in quanto la ricorrente si era limitata ad eccepire di non aver percepito la somma richiesta in ripetizione, nonché l'intervenuta estinzione dell'obbligazione per prescrizione.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa era stata cancellata dagli elenchi agricoli con annullamento del rapporto di lavoro denunciato, a seguito degli accertamenti ispettivi eseguiti a carico dell'azienda agricola D'AN FR, alle cui dipendenze aveva lavorato come operaia agricola a tempo determinato nell'anno 2002
e, nonostante ciò, aveva percepito la disoccupazione agricola, circostanza risultante dal prospetto di liquidazione elaborato nel mese di luglio del 2003.
L' resistente deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_1
sollevata dalla ricorrente, considerato che il pagamento dell'indebito in contestazione,
relativo all'anno 2002, era stato richiesto con lettere raccomandate notificate il
12.12.2011, il 25.2.2014 e il 27.10.2023 e che, trattandosi di prestazione indebitamente corrisposta, doveva applicarsi il termine di prescrizione decennale.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale:
<1) nel merito rigettare la domanda, perché infondata e non provata;
2) condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre diritti ed onorari
di causa.>>.
3. La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 18.4.2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole
3 istanze e conclusioni.
Parte convenuta provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive di udienza nelle quali si riportava al proprio atto di costituzione in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Nulla depositava parte ricorrente, che restava processualmente assente.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava,
mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, come correttamente osservato dall' convenuto, non è stata in CP_1
alcun modo contestata da parte attrice la circostanza posta a fondamento dell'avvenuto disconoscimento da parte dell' della spettanza alla ricorrente della prestazione di CP_1
DS agricola richiesta in relazione al rapporto di lavoro dichiaratamente intercorso con dell'azienda agricola D'AN FR nell'anno 2002; circostanza, segnatamente,
costituita dall'annullamento del rapporto da parte dell' a seguito di accertamento CP_1
ispettivo, con la conseguente cancellazione della ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli per l'anno in questione.
2. Ciò detto, partendo dalla questione relativa alla prova dell'avvenuta erogazione della prestazione in parola, negata dalla ricorrente, va dato atto che l ha dato CP_1
dimostrazione, versando in atti la schermata telematica relativa alla gestione della pratica, della regolare lavorazione della domanda di DS agricola presentata dalla ricorrente per l'anno 2002 e dell'avvenuta emissione, in data 3.7.2003, del relativo provvedimento di liquidazione.
4 A fronte di ciò la ricorrente si è limitata a negare, del tutto assertivamente, di aver ricevuto la prestazione de qua, laddove, pur in assenza dell'attestazione specifica di erogazione da parte della tesoreria, appare bastevole il documento fornito in questa sede dall' , dovendosi reputare assolutamente inverosimile la circostanza che la somma CP_1
liquidata dall' possa non essere stata effettivamente corrisposta alla richiedente;
CP_1
e ciò, da un lato, perché di regola i provvedimenti dell'Istituto di accoglimento delle domande di prestazione e di liquidazione delle somme vengono regolarmente accreditati ai beneficiari e, d'altro lato, perché, ove l'accredito non fosse avvenuto, la ricorrente, in presenza di determinazione favorevole in merito alla spettanza della DS agricola,
avrebbe sicuramente e tempestivamente agito nei confronti dell' per il materiale CP_1
accredito della somma e non sarebbe certamente rimasta inerte per oltre venti anni.
A ciò si aggiunga che appare assai inverosimile che allorché la ricorrente – come meglio si dirà a breve – ha ricevuto la nota dell' del 25 novembre 2011, con la quale le CP_1
veniva contestata l'erogazione indebita della somma di € 2.627,26 sulla prestazione di
DS agricola per il 2002, non abbia immediatamente rappresentato all'Istituto di non aver conseguito il pagamento di nessuna somma, né lo abbia fatto in occasione del primo sollecito del 25.2.2014, essendosi accorta solo in occasione del secondo sollecito odierno, terzo atto di identico contenuto che ella ha ricevuto, di non aver mai percepito la DS agricola per il 2002.
3. Parimenti infondata, poi, è l'eccezione di prescrizione dell'indebito.
Non vi è dubbio, difatti, che nel caso di specie il termine prescrizionale sia quello ordinario decennale.
Ebbene, l ha dato dimostrazione di aver trasmesso alla ricorrente un primo atto CP_1
interruttivo il 12.12.2011 (cioè la già citata missiva del 25.11.2011), sicuramente intervenuto entro il decennio ove si consideri che l'erogazione dell'importo di cui si discute è avvenuta nel 2003, e, poi, di aver nuovamente interrotto tempestivamente la
5 prescrizione con le missive del 10.2.2014, ricevuta il 25.2.2014, e del 6.10.2023, ricevuta il 27.10.2023.
Di conseguenza non si è verificata alcuna prescrizione dell'indebito richiesto con le suddette note.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore del resistente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6321 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da Pt_1
contro l in persona del
[...] Controparte_2
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 886,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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