Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott. Alfonso Pinto Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1386/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(C.F. ) nato a [...], il 14 Parte_1 C.F._1
Gennaio 1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Ardizzone e dall'Avv. Eliana
Maria Palazzo;
appellante contro
(PI , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Loi;
appellata
Oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale e risarcimento danni
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Palermo preliminarmente in via istruttoria si chiede nuovamente, laddove ritenuto necessario, disporre, CTU per
Imerese accogliere le seguenti conclusioni- dire e dichiarare la società CP_1
responsabile per inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1223 cod. civ.;- dire e dichiarare la società responsabile ai sensi degli artt. 129 e 130 d. CP_1
lgs. 206 del 2005, per non conformità della centralina satellitare installata nell'autovettura del sig. ;- condannare la società convenuta al rimborso del Pt_1
canone annuale di circa € 160,00, pagato per l'installazione della centralina;
- condannare la società convenuta al pagamento di € 9.434,74, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1223
c.c., nonché degli artt. 129, 130 e 135 del d. lgs. 206 del 2005 per non conformità della centralina;
o, in subordine, al pagamento della minore o maggiore somma che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;- condannare la società convenuta al pagamento di € 565,26 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
o, in subordine;
al pagamento della minore o maggiore somma che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. emettere ogni altra opportuna statuizione;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per l'appellata: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via principale nel merito - Respingersi l'avversario appello e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza di primo grado n.234/2022, emessa dal Tribunale di Termini
Imerese in data 25 marzo 2022; - Accertato il corretto adempimento contrattuale da parte di respingersi la domande tutte ex adverso proposte, in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto e conseguentemente mandare assolta la (già CP_1 CP_2
da ogni richiesta di rimborso;
Per i motivi di cui in narrativa mandare assolta la
[...]
(già da ogni richiesta economica, non essendo ravvisabile in CP_1 CP_2
2 capo a quest'ultima alcuna responsabilità in merito ai fatti di causa. - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 234 del 25 marzo 2022, il Tribunale di Termini Imerese respinse le domande di che aveva chiesto, nei confronti di la Parte_1 CP_1
risoluzione del contratto, avente ad oggetto i servizi di localizzazione del proprio veicolo, stipulato il 6 giugno 2011 (e rinnovato annualmente), il rimborso del canone di circa € 160,00 per l'installazione della centralina, nonché il risarcimento di € 9.434,74 per danni patrimoniali e € 565,26 per danni non patrimoniali.
A fondamento di tali richieste egli aveva posto l'avvenuto furto della sua automobile, constatato il 11 dicembre 2017 alle 8:15, quando, recandosi in Palermo, in via Calogero
Nicastro n. 35, a ritirarla, aveva rinvenuto a terra solo la centralina Viasat con i fili di collegamento tagliati.
Al rigetto della domanda il primo giudice pervenne, all'esito della compiuta istruttoria, rilevando che:
il servizio di notifica al cliente dell'avvenuto furto in caso di taglio cavi non era più previsto, a differenza del contratto precedentemente stipulato tra di loro e, di conseguenza, tale prestazione non rientrava tra gli obblighi a cui la parte convenuta era tenuta e non poteva, quindi, configurarsi a suo carico alcun inadempimento ad un preteso obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 1218 c.p.c;
l'impossibilità di localizzare il veicolo non implicava automaticamente un'azione furtiva tale da imporre un obbligo di comunicazione immediata, in quanto il servizio
“Car Finder” prevedeva che fosse il cliente a richiedere espressamente alla centrale operativa l'invio della posizione del veicolo;
la parte attrice aveva eccepito di non aver potuto verificare le condizioni contrattuali al momento della stipula, ma ciò risultava in contrasto con la dichiarazione sottoscritta nel modulo di abbonamento del 6 giugno 2011;
3 l'eventuale inconsapevolezza sulle diverse condizioni dell'offerta avrebbe integrato un errore essenziale ex art. 1428 c.c., rilevante per un'azione di annullamento ex artt.
1441 e ss. c.c., non proposta nel suddetto giudizio e distinta dall'azione di risoluzione contrattuale;
doveva essere, pertanto, rigettata la domanda di risoluzione del contratto non essendo ascrivibile a parte convenuta alcun grave inadempimento degli obblighi discendenti dal contratto, stessa sorte dovendo essere riservata alle conseguenziali domande risarcitorie avanzate.
2. Col gravame, proposto con atto di citazione notificato il 20 luglio 2022, Parte_1
ha censurato la sentenza del primo giudice, sulla scorta di sei motivi.
[...]
3, si è costituita, contestando le ragioni del gravame e chiedendo la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 6 dicembre 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo,
l'appellante lamenta che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che egli abbia
“eccepito l'inadempimento senza dare prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”.
Deduce, quindi, che a nulla rileverebbe la circostanza che egli non avesse allegato il contratto del 2011 che, peraltro, neppure possedeva in quanto non gli era stato mai consegnato dalla società appellata dopo la sottoscrizione.
L'unico dato certo – ha aggiunto – è costituito dal fatto che egli aveva firmato il contratto del 7 giugno 2011 senza le condizioni generali, come si evince dallo stesso documento prodotto dall'appellata.
4 stessa aveva ammesso che, al momento del furto dell'autovettura (2017), CP_1 intercorresse con lui il rapporto contrattuale, sicché la circostanza andava -quindi – considerata pacifica.
La doglianza non è fondata.
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha prodotto unicamente il contratto n.
M28001107 del 21 aprile 2008, il quale prevedeva espressamente – tra gli altri - anche un servizio di allarme in caso di taglio dei cavi della centralina.
Tuttavia, al momento del furto del veicolo (11 dicembre 2017), il contratto del
2008 era da tempo scaduto (esso aveva, infatti, efficacia dal 21 aprile 2008 al 20 aprile
2011) tanto che il rapporto contrattuale era stato disciplinato da un diverso contratto, stipulato il 6 giugno 2011 e rinnovato annualmente.
L'appellante non ha, però, depositato tale secondo contratto, sebbene fosse suo onere farlo per dimostrare il contenuto dell'accordo e, quindi, l'inadempimento.
Dalla copia del contratto prodotto dall'appellata non si evince che l'abbonamento al servizio di sicurezza "light", debitamente selezionato e sottoscritto nel modulo di adesione, includesse anche la clausola di allarme in caso di taglio dei cavi.
Ne consegue che l'appellante ha eccepito l'inadempimento senza fornire prova della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e del relativo termine di scadenza, limitandosi a una mera allegazione dell'inadempimento della controparte.
6.Con il secondo motivo, l'appellante si duole della circostanza che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'accordo del 2011 “divergesse rispetto a quello in precedenza pattuito nel 2008, non prevedendo il servizio di allarme automatico in caso di taglio dei cavi”.
Sostiene, al riguardo che “tutto quanto affermato in sentenza sarebbe ineccepibile se solo avesse provato che il contenuto del contratto del 2011 fosse CP_1 diverso da quello del 2008 e non prevedesse più la clausola “taglio cavi”. Tale prova non può essere certamente costituita dai moduli prodotti da controparte come doc.ti nn.
2 e 3 allegati alla propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.”.
Aggiunge che, quando egli aveva sottoscritto i moduli del contratto del 2011, non avrebbe potuto rendersi conto della diversità dei due contratti e, in particolare, che quello del 2011 fosse diverso e nuovo per contenuti rispetto a quello del 2008
5 Oltre tutto – egli ha proseguito - nel secondo contratto non era possibile neppure rendersi conto di cosa prevedesse l'oggetto delle opzioni “satcare light” e “car finder”, in quanto al contratto non vennero mai allegate le condizioni contrattuali.
Era stata piuttosto a suo dire, a non avere fornito la prova che CP_1 dimostrasse che il contratto del 7 giugno 2011 fosse diverso e nuovo per contenuto e, quindi, per tipologia di servizi ed indipendente rispetto al precedente contratto del 21 aprile 2008.
Avrebbe dovuto conseguentemente ritenersi che la stessa società era inadempiente agli obblighi su di essa gravanti in forza del contratto stipulato e la sentenza del Tribunale di Termini Imerese andava,
per questi motivi
, riformata.
Anche questa doglianza non è fondata.
Acclarato, per quanto già detto al capo che precede, che il contratto vigente tra le parti al momento del furto dell'automobile fosse quello stipulato il 6 giugno 2011, e non il contratto n. M28001107 del 21 aprile 2008, prodotto dalla parte attrice in primo grado e contenente una clausola espressa sull'allarme in caso di taglio dei cavi, ciò che assume rilievo nella controversia non è la corrispondenza tra i due contratti (quello del 2008 e quello del 2011), bensì l'eventuale presenza, nel contratto del 2011, della clausola sull'obbligo di segnalazione in caso di taglio dei cavi.
Ebbene, dal momento che non vi è prova che tale clausola fosse contenuta nel contratto del 2011 non è oggettivamente configurabile l'inadempimento di CP_1
[...]
7. Con il terzo motivo di appello, contesta ancora la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui, pur avendo accertato che il contratto del 2011 prevedesse il servizio "Car Finder" — che garantirebbe una localizzazione costante del veicolo —, ha poi contraddittoriamente sostenuto che non fosse tenuta ad avvisarlo in caso di CP_1 asportazione della centralina e conseguente impossibilità di localizzazione del mezzo.
Sostiene, quindi, che la centrale operativa di offrendo il servizio “Car CP_1
Finder”, avesse non solo la possibilità, ma anche l'obbligo contrattuale di monitorare costantemente il segnale di localizzazione del veicolo.
Ravvisandosi, quindi, la violazione dell'art. 129 d. lgs. nr. 206 del 2005, per il difetto di conformità del bene, soggiunge che l'art. 130 dello stesso decreto legislativo
6 darebbe la possibilità al consumatore di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui, come quello oggetto di questo giudizio, la riparazione o la sostituzione fossero impossibili o eccessivamente onerose, oltre che in virtù del richiamo operato dall'art. 135 d. lgs. già citato.
Anche questa doglianza è infondata.
Pacifico essendo che nel contratto, stipulato il 7 giugno 2011, sia stato previsto il servizio "Car Finder" va allora rammentato che, in base a quanto previsto dall'art. 6 delle condizioni di servizio “il servizio car finder è opzionale, attivabile esclusivamente in presenza di sistemi che supportano la funzione (secondo quanto riportato nel manuale d'uso del sistema) e consente al Cliente di effettuare 200 richieste di posizioni/anno del Veicolo su cui è installato il sistema. Per fruire delle prestazioni di
Car finder il Cliente deve disporre di una utenza cellulare GSM, da affiliare al sistema, per effettuare le richieste di posizione e ricevere in risposta i dati richiesti. Il servizio car finder deve essere richiesto tramite l'invio di un SMS (Short Message System) esclusivamente dal cellulare del cliente affiliato al numero telefonico del sistema, secondo le procedure descritte nel manuale d'uso.
A seguito dell'invio dell'SMS di richiesta, il cliente riceverà in risposta un SMS con i dati dell'ultima posizione del veicolo, registrata dal sistema, compatibilmente con il funzionamento/copertura della rete telefonia mobile utilizzata per le comunicazioni tra sistema e Centrale e del sistema di localizzazione GPS.” (cfr. allegato 3 alla comparsa di costituzione dell'appellata in prime cure).
È dunque evidente che il servizio in questione prevedeva espressamente che avrebbe dovuto essere il cliente a richiedere alla centrale operativa l'invio della posizione esatta del proprio veicolo.
Si tratta, quindi, di una tutela del tutto estranea alla fattispecie in concreto occorsa e la cui attivazione postulava l'iniziativa dello stesso che non può, Pt_1 quindi, addurla per fondare l'inadempimento della CP_1
8. Con il quarto motivo l'appellante invoca il proprio diritto a conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, indicati nel rimborso del canone annuale
(circa € 160,00) pagato per l'installazione della centralina e nella somma di € 9.434,74,
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per responsabilità contrattuale, per la difettosità del prodotto o, in subordine, in via equitativa.
7 Ha, poi, chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali.
È evidente che il motivo è destinato ad essere assorbito dal rigetto dei precedenti.
9. Stessa sorte spetta al quinto motivo con cui il deduce l'irrilevanza, nella Pt_1
fattispecie, del mancato pagamento del canone annuo di abbonamento contestatogli dalla società CP_1
Deduce, a tal proposito, che l'appellata aveva sempre tollerato il ritardato pagamento dei canoni annui di abbonamento, che egli aveva corrisposto sempre oltre la metà del mese di dicembre.
Ha, poi, aggiunto di non avere, relativamente all'anno 2017, previo avviso, pagato il canone di abbonamento, proprio alla luce dell'inadempimento della società appellata che non aveva fornito il servizio contrattuale.
E' chiaro che ad escludere la tutela risarcitoria, invocata dal , non è il suo Pt_1
inadempimento contrattuale ma la mancata previsione contrattuale del servizio invocato.
10. Parimenti ininfluente è il sesto ed ultimo motivo con cui il ha contestato Pt_1
l'applicabilità della clausola richiamata dalla società appellata di cui all'art. 10.11 che esclude o limita la propria responsabilità nel caso di “utilizzazione impropria e/o manomissioni ovvero interventi” da parte del cliente o di terzi non autorizzati”.
Anche per questa doglianza deve ribadirsi che è la mancata previsione contrattuale del servizio invocato ad escludere la risoluzione ed il diritto al ristoro.
11. Infondati essendo, dunque, tutti i motivi che lo sorreggono, l'appello va rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
8 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Termini Imerese n. 234 del 25 Marzo 2022 che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna l' appellante a rifondere all'appellata le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di € 1984,00 oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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