CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 28.10.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4629/2024, pubblicata il 30.4.2024 e non notificata tra
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Fausta Beraldo (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) presso il cui studio in Bolzano, Piazza Mazzini n. 39, è elettivamente C.F._1 domiciliata
-appellante-
e
(C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Daffra (C.F. CP_1 P.IVA_2
) e Cesare A. Mussi (C.F. ) presso il cui studio in C.F._2 C.F._3
Milano, via Mascheroni n. 31, è elettivamente domiciliata
-appellata/appellante incidentale-
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 11 Per Parte_1
“In via istruttoria rimettere la causa in istruttoria affinché venga assunta CTU tecnico contabile inerente ai costi del noleggio BE pompa per il periodo giugno settembre 2021 sostenuti da parte dell'appellante;
2. Nel merito riformare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Milano in composizione monocratica n. 4629/2024 del 30.4.2024, e conseguentemente accertare che CP_1
è tenuta a risarcire il danno patrimoniale patito da a causa dell'inesatto
[...] Controparte_2 adempimento contrattuale, come meglio descritto in narrativa, e per l'effetto condannare CP_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 32.792,06 di cui ai documenti prodotti sub n. Parte_1
6 e 7, nel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, o in via subordinata in via equitativa;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, richiamate integralmente tutte le difese svolte in primo grado, per le motivazioni esposte in premessa, nonché per quelle che all'occorrenza verranno meglio e/o ulteriormente esplicitate e provate nel prosieguo del presente giudizio, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie anche incidentali del caso, ritenuti dalla
Corte sussistenti, così giudicare
A. in via incidentale, In accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza n. 4629/2024,
Tribunale civile di Milano, Sez. VII, dott. Gian Piero Vitale, pubblicata in data 30 aprile 2024 nell'ambito del giudizio rubricato al n. RG 20917/2022, non notificata, accogliendo tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado (qui integralmente richiamate) premesso ogni accertamento e declaratoria (anche incidentale) del caso, salvo gravame
i) In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande promosse da BE Eisak s.r.l. nei confronti di in quanto infondate e prive di ogni fondamento in fatto e in diritto, e conseguentemente CP_1 condannare BE Eisak s.r.l. per la pretestuosità della lite con integrale refusione dei compensi e delle spese di lite;
ii) In via subordinata (salvo gravame), sempre nel merito, da valere nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'inadempimento di dichiarare non provato il danno subito da CP_1
BE Eisak s.r.l. e comunque lo stesso assorbito dal mancato guadagno conseguito da per lo CP_1 sconto concesso all'Appellante principale in sede contrattuale e l'eccessiva onerosità che comporterebbe per quest'ultima la refusione dei danni richiesti in pagamento;
in via gradata, ridurre il quantum della pretesa azionata in ragione di quanto emerso in corso di causa;
b. nel merito dell'appello avanzato da da valere nella denegata e non creduta Parte_1 ipotesi di rigetto dell'appello incidentale avanzato da ferma l'inammissibilità delle CP_1 domande nuove avanzate da controparte soltanto in sede di gravame,
iii) in via subordinata (salvo gravame), respingere e rigettare l'appello principale, in quanto infondato in fatto e in diritto, mandando quindi assolta da ogni pretesa fatta o da farsi valere nei CP_1 suoi confronti;
pagina 2 di 11 iv) in via ulteriormente gradata (salvo gravame), da valere nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'obbligo risarcitorio a carico di accertare e ridurre l'entità del CP_1 risarcimento nel minimo ritenuto di giustizia per tutti i motivi dedotti in narrativa.
C. in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 28.10.2024 (di qui innanzi anche solo BE) ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4629/24 con la quale il Tribunale di Milano in data 30.4.2024 ha così provveduto: “…definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 21.5.2022, ogni altra istanza disattesa o CP_1
assorbita, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea di accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta per inesatto adempimento e rigetta quella di condanna al risarcimento dei danni;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio”.
A sostegno dell'interposta impugnazione, BE ha proposto due motivi di gravame, articolati in più punti.
Con il primo denuncia l'omessa valutazione dei fatti, l'errata/omessa qualificazione della prova fornita dall'appellante in merito alla sussistenza dei danni patrimoniali patiti, la violazione artt. 115 e 116 comma 2 cpc, dell' art. 2697 cc, nonché l'omessa motivazione.
L'appellante si duole, in primo luogo, della mancata/errata valutazione dei fatti di causa da parte del primo giudice, con conseguente erroneità della motivazione inerente alla mancanza di prova adeguata in merito alla sussistenza in concreto del pregiudizio subito da BE, a causa dell'inesatto adempimento di parte appellata, peraltro accertato in sentenza.
BE assume che dai documenti versati in atti si evincerebbe la prova del danno oggetto della domanda risarcitoria: in particolare, non sarebbero state valutate tutte le circostanze di fatto che da sole, secondo regole di comune esperienza, potevano costituire adeguate fonti di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 cpc e dell'art. 2727 cc., atteso il fatto notorio che la betoniera doveva servire nel periodo estivo quando, date le favorevoli condizioni metereologiche, si lavora di più.
L'appellante ribadisce poi di aver parametrato la quantificazione del danno all'impossibilità di far fronte alle commesse e alla necessità di avvalersi, di conseguenza, di una ditta esterna, incaricata di fornire una betoniera con autista, per un costo totale di € 66.256,30. Al riguardo BE insiste nella già
pagina 3 di 11 formulata richiesta di ammissione di una CTU contabile, al fine di verificare la correttezza dei calcoli svolti e comunque non contestati dalla controparte e la congruità degli importi pattuiti con la ditta esterna.
BE, inoltre, censura la sentenza nella parte in cui afferma l'inesistenza del nesso causale tra il ritardo della consegna e il pregiudizio lamentato dall'attrice sostenendo che, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti (doc. 3, 4, 5 di parte appellante), risulterebbe che l'esigenza di lavorare nel periodo estivo fosse ben nota all'appellata, tanto che, dopo il mancato rispetto del primo termine, quest'ultima si sarebbe impegnata a consegnare il mezzo a luglio, salvo poi non farvi fronte.
Conseguentemente, l'appellante deduce che i danni di cui chiede il ristoro sarebbero legati, in termini di causa-effetto, alla mancata puntuale consegna del mezzo, dal momento che la società BE, oltre a doversi servire di un mezzo di ditta terza, aveva dovuto far fronte ai costi di retribuzione di un dipendente specializzato, peraltro destinato a svolgere – in assenza del mezzo che avrebbe dovuto condurre - mansioni diverse rispetto a quelle ordinarie di autista.
Infine, BE lamenta l'omessa valutazione delle prove documentali, in particolare delle fatture prodotte, ritenute irrilevanti.
A questo proposito, l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, evidenzia che la fattura commerciale costituisce piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti del rapporto: pertanto, le fatture allegate dalla stessa BE costituirebbero prova del negozio stipulato con la ditta esterna a prescindere dalla prova dell'avvenuto pagamento, trattandosi di documenti contabili registrati nella propria contabilità e non specificamente contestati dalla parte avversa.
In base alla prospettazione di BE, anche qualora le fatture non costituissero un elemento di prova piena, le stesse, unitamente ad altri elementi, rappresenterebbero una prova indiziaria.
Infatti, agli atti non vi erano solo le fatture del corrispettivo di noleggio del macchinario, ma anche un conteggio di provenienza di terzi che riportava il costo della retribuzione delle maestranze che BE aveva sostenuto. In sintesi, assume l'odierna appellante, risulterebbe documentato che era già stato assunto un autista pronto a guidare il camion della BE su cui andava montata la betonpompa e, posto che detto camion (consegnato in ritardo) doveva essere guidato da autista esperto, l'attrice aveva dovuto sopportare l'esborso della retribuzione del dipendente non potuto adibire alle mansioni alle quali era destinato.
A fronte di ciò, con una motivazione che BE censura in questa sede, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non adeguato a dimostrare il danno il documento attestante il costo dell'autista, in quanto pagina 4 di 11 ritenuto atto di provenienza unilaterale;
al contrario, l'appellante, richiamando un orientamento giurisprudenziale, afferma che, in assenza di una specifica contestazione da parte della convenuta, il preventivo di un costo possiede tutti i requisiti minimi per essere considerato un documento in senso formale e giuridico e, pertanto era da considerarsi al pari di tutti gli altri documenti ai fini della sua efficacia probatoria.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'appellante argomenta che, sia il pregiudizio consistito nell'aver pagato a terzi i servizi di fornitura di calcestruzzo, sia il danno emergente per aver sostenuto il costo di un autista che non è stato adibito alla guida della betoniera, sarebbero la diretta conseguenza della condotta inadempiente di parte appellata al quale le spese erano causalmente ricollegate.
BE ripropone infine la richiesta di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del denaro che aveva destinato per quattro mesi all'acquisto del mezzo, calcolato in base agli indici del tasso medio bancario al 3% e calcolato in € 1.578,00, domanda su cui il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi.
Con il secondo motivo di gravame BE deduce il vizio di motivazione illogica, contraddittoria e ingiusta, violazione artt. 2727 e 2729 c.c., art. 112 c.p.c. l'errata applicazione e la violazione degli artt.
1218, 1223, 1225, 1226, e 2056 c.c.
L'appellante assume che la motivazione addotta nella sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto il danno patito da BE sarebbe la naturale conseguenza dell'accertato inadempimento da ritardo di consegna perpetrato dall'appellata: BE, ditta specializzata nella fornitura di calcestruzzo, si era vista privata di un mezzo di lavoro messo a disposizione di per CP_1
il montaggio della betoniera, sicché non vi era alcuna necessità di svolgere indagini sul nesso causale essendo sufficiente l'accertamento presuntivo, sulla base degli artt. 2727 e 2729 c.c.
In particolare, l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che in tema di prove per presunzioni è sufficiente che dal fatto noto sia possibile desumere univocamente, mediante un ragionamento logico, il fatto ignoto, in forza di un giudizio basato sull' “id quod plerumque accidit” che tenga conto di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
In base alla prospettazione dell'appellante, quindi, il Tribunale avrebbe potuto accertare, e poi disporre il risarcimento di un danno desumibile esistente sulla base di presunzioni semplici;
al contrario la pronuncia impugnata appariva ingiusta nella parte in cui, pur avendo riconosciuto in capo a una CP_1
pagina 5 di 11 condotta inadempiente, perveniva tuttavia a privare BE di adeguato ristoro, liquidabile eventualmente anche in via equitativa.
Si è ritualmente costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'impugnazione CP_3
principale e proponendo appello incidentale affidato a due motivi di gravame articolati in più punti.
Con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1183, 1184, 1218 e 1325 c.c. per contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'inesatto adempimento di pur a fronte dell'omessa indicazione di un termine di adempimento tra le parti, CP_1
nonché per contrarietà della sentenza di primo grado al contenuto delle risultanze documentali.
La deduce infatti che il Tribunale avrebbe errato nel considerare la stipula del contratto di CP_1 fornitura intercorso tra le parti in lite come risalente all'ottobre del 2020: infatti a tale data – alla quale risale la formulazione dell'offerta economica da parte di BE – quest'ultima non aveva ancora definito le caratteristiche tecniche del macchinario, oggetto della fornitura. Le stesse erano pervenute a soltanto in data 15 marzo 2021, che aveva a propria volta spedito la conferma d'ordine il 26 CP_1
marzo 2021, così come riconosciuto peraltro dalla stessa società appellante principale nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Ciò posto, la società appellata/ appellante incidentale assume che, dall'esame delle condizioni generali di vendita, espressamente accettate e sottoscritte dal legale rappresentante della BE, si ricavava innanzitutto che l'accordo si era perfezionato soltanto a fronte della conferma dell'ordine.
Tuttavia, sia nell'ordine che nella relativa conferma, non era stato indicato un termine essenziale per l'adempimento, bensì la richiesta della BE di consegna del bene per il mese di giugno 2021.
Aggiunge la che l'inesistenza di un termine per l'adempimento avrebbe dovuto indurre il CP_1
Tribunale a ritenere che nessun ritardo si era concretizzato.
In ogni caso la controparte ben avrebbe potuto esigere la fissazione di un termine preciso per l'adempimento.
Avrebbe dunque errato il Tribunale nel pretermettere che: a) che il contratto si era perfezionato soltanto alla fine di marzo del 2021; b) che, in un precedente rapporto contrattuale tra le stesse parti, la CP_1
si era obbligata ad allestire e consegnare il macchinario nel termine di cinque mesi;
c) che occorreva tener conto delle ferie estive e della circostanza nota della difficoltà di approvvigionamento dei materiali in conseguenza della pandemia.
pagina 6 di 11
Con il secondo motivo di gravame, la deduce, in linea subordinata, la violazione ed erronea CP_1
applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Al riguardo argomenta che l'art. 6 delle Condizioni generali di vendita prevedeva che i termini di consegna avevano carattere indicativo e che gli stessi sarebbero stati sono rispettati nei limiti del possibile.
Vi era inoltre la previsione di esenzione del venditore da responsabilità laddove l'adempimento fosse impedito od ostacolato per cause “[…] che vanno oltre il ragionevole controllo […]”.
Secondo la prospettazione della la ridetta clausola richiamava il principio contenuto nell'art. CP_1
1256, II comma, c.c. secondo cui il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento, a fronte dell'impossibilità della prestazione.
Ad avviso di il Tribunale aveva del tutto sottovalutato, sul piano probatorio, la lettera di un suo CP_1
fornitore di componenti elettronici che evidenziava la grande difficoltà rappresentata dallo sconvolgimento del mercato a seguito del COVIC 19, con innalzamento tra l'altro della percentuale di assenteismo dei dipendenti dovuto all'epidemia da Covid 19.
Infatti, le problematiche relative all'approvvigionamento, soprattutto di componenti elettronici ed elettromeccanici, connesse alla pandemia da Covid, costituiscono fatti notori non tenuti in considerazione dal Tribunale che, peraltro, non ha neppure esposto le ragioni per le quali le dedotte circostanze non potessero essere ritenute fatti che rientrano nella comune esperienza. E ciò in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza secondo cui “[…] il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, alle nozioni di fatti rientranti nella comune esperienza, di cui all'art. 115 c.p.c., dev'essere specificamente spiegato […]”.
In definitiva, la deduce di essersi trovata di fronte a un'impossibilità temporanea che “[…] CP_1
sottende l'obbligo della prestazione escludendo la responsabilità del debitore […]”.
In ordine poi al gravame proposto dalla BE, la ha eccepito in rito l'inammissibilità della CP_1
copiosa documentazione nuova, costituita da estratti conto bancari, prodotta in grado di appello, in violazione di quanto dispone l'art. 345 c.p.c.
Nel merito, deduce l'infondatezza dei motivi dell'appello proposto dalla società BE per non aver fornito la prova del danno subito.
Ed invero, come sottolineato dal Tribunale, non vi è la prova che le fatture prodotte siano state effettivamente saldate e che il preteso noleggio si sia reso necessario per far fronte alla ritardata pagina 7 di 11 consegna della betonpompa da parte della e non già per dare esecuzione a qualsiasi altra CP_1
prestazione.
Infine, non vi è prova idonea ai fini di dimostrare una riduzione dei guadagni dell'appellante in conseguenza della mancata disponibilità del mezzo fornito dalla nel settembre 2021. CP_1
Considerata la carenza di principio di prova scritta circa l'esistenza delle voci di credito a favore della
BE, la si è opposta all'ammissione di una C.T.U. tecnico-contabile che avrebbe un fine CP_1
palesemente esplorativo. Analogamente del tutto infondato, ad avviso della è il motivo CP_1
proposto dalla BE di liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Infatti, l'esercizio di siffatto potere discrezionale, conferito al giudice dalla citata norma, presuppone, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, che sia dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile e che risulti direttamente impossibile o particolarmente difficile provarlo nel suo ammontare.
Infine, la eccepisce l'inammissibilità dell'ulteriore domanda nuova proposta in appello dalla CP_1
BE, in violazione dell'art. 345 c.p.c., con la quale la società ha chiesto di accertare che la condotta della è stata posta in essere in violazione dei principi di buona fede e di correttezza processuale. CP_1
Alla stregua delle esposte considerazioni, la ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa, disposta la trattazione scritta, veniva assegnata in decisione innanzi al Collegio con ordinanza in data 29.4.2025 e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc e poi decisa nella camera di consiglio del 6.5.2025.
&&&
Ritiene la Corte che sia l'appello principale che quello incidentale vadano respinti per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va esclusa l'ammissibilità della documentazione versata agli atti del giudizio dall'appellante soltanto in grado di appello, atteso che trattasi di documenti (estratti conto bancari) dei quali la parte poteva essere già in possesso in primo grado o che, in ogni caso avrebbe potuto facilmente procurarsi.
Sicché, la relativa produzione ricade nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Quanto all'eccepita inammissibilità della domanda di BE inerente alla richiesta condanna di CP_1
per violazione dei principi di buona fede e di correttezza processuale, la stessa non risulta essere contenuta nelle conclusioni precisate con le note scritte e pertanto non è destinata ad essere esaminata.
Venendo alla disamina del merito, si osserva quanto segue.
pagina 8 di 11 Si duole l'appellante principale che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere - pur a fronte Parte_1 dell'accertato ritardo nella consegna del macchinario (betonpompa) ordinato a - non CP_1 comprovato il danno patrimoniale lamentato da BE quale conseguenza dell'inadempimento della controparte.
D'altro canto, uno dei motivo di appelli di incidentale di concerne l'erronea statuizione del CP_1 primo Giudice in merito all'effettivo ritardo di consegna.
Le due doglianze possono dunque essere esaminate in un unico contesto motivazionale
Orbene, ad avviso del Collegio, ritardo vi è stato: ben vero che le parti non avevano indicato un termine essenziale per la consegna del bene, ma è pacifico che la abbia ampiamente sforato rispetto alla CP_1
richiesta di BE di ricevere la betonpompa nel mese di giugno del 2021 ed ancora in quello di luglio, essendo stato il bene, come si è detto, pacificamente consegnato il 9.9.2021.
E ciò va affermato pur essendovi prova documentale in atti che la stessa BE – a fronte della relativa richiesta di – aveva deciso di far effettuare a quest'ultima il necessario collaudo presso la CP_1
motorizzazione di Milano.
Infatti, era ben conscia delle richieste della controparte in merito alla tempistica di consegna, e CP_1
quindi avrebbe dovuto attivarsi per poterle rispettare.
Bene, pertanto il Tribunale ha motivato ritenendo il ritardo dell'odierna appellata nella consegna del bene. sostiene peraltro che le condizioni generali di contratto espressamente sottoscritte da BE CP_1
varrebbero ad escludere qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali ritardi di consegna.
La tesi è infondata, se le clausole generali di contratto fossero interpretabili nel senso prospettato da verrebbero a concretizzare una condizione meramente potestativa, laddove, nel caso di specie, CP_1
se è vero che i fatti di cui è causa devono essere inseriti in un contesto economico alterato dal dopo
Covid 19, vero è altrettanto che pur consapevole di ciò, si è comunque impegnata consegnare il CP_1
macchinario prima nel giugno del 2021 e poi nel luglio. Nessuna ragione è stata addotta a giustificazione della consegna avvenuta in settembre.
Ragion per cui i suesposti motivi di appello principale e di appello incidentale vanno entrambi disattesi.
Venendo al profilo del quantum della pretesa risarcitoria, ritiene la Corte che, parimenti, vada confermata la sentenza qui appellata.
Invero, la parte odierna appellante si è limitata a produrre in atti documenti contabili attestanti l'esistenza di n. 4 fatture datate rispettivamente 30.6.2021, 30.7.2021, 30.8.2021 e 30.9.2021 che soi
pagina 9 di 11 disant comproverebbero la necessità nella quale era incorsa BE di procurarsi a noleggio il macchinario richiesto a CP_1
Le fatture, diversamente da quanto asserito da BE, sono state oggetto di contestazione da parte di che ha eccepito la mancanza di prova in merito sia alla ricollegabilità, sic et simpliciter, dei CP_1
documenti contabili al ritardo nella consegna della betonpompa, sia alla mancanza di prova dell'avvenuta registrazione delle stesse nelle scritture contabili della società, sia infine alla mancanza di prova dell'effettivo esborso.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha ritenuto che la predetta documentazione non fosse idonea a comprovare il danno, al pari del documento attestante i costi per le maestranze.
Invero, non va pretermesso che BE è azienda leader nel proprio campo ed appare decisamente poco verosimile che la stessa non abbia potuto altrimenti far fronte a degli ordinativi (peraltro non oggetto di produzione) di merce con altri mezzi propri, o che l'autista fosse esclusivamente stato assunto ed adibito a quelle uniche mansioni.
Del resto per stessa ammissione della parte, il dipendente è stato comunque utilizzato.
Venendo poi alla richiesta condanna di al pagamento della somma di € 1.578,00 per il mancato CP_1 utilizzo del denaro che aveva destinato per quattro mesi all'acquisto del mezzo, calcolato in base agli indici del tasso medio bancario al 3%, va osservato, ad integrazione della carente motivazione del
Tribunale, che appare inverosimile, oltre che non comprovato adeguatamente, che tale somma sia stata in concreto vincolata dalla BE o comunque che dall'impiego della stessa BE avrebbe ricavato quanto richiesto.
Non ricorrono dunque neppure gli estremi onde dar corso all'accoglimento della liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. come richiesto da BE.
Come è noto, la liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d.
"integrativa" o "suppletiva": la liquidazione equitativa non ha natura sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse.
L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (cfr ex pluribus Cassazione n. 26051/2020).
Conseguentemente, in assenza di un adeguato principio di prova in ordine al quantum, la richiesta CTU avrebbe natura meramente esplorativa e la relativa domanda non può che essere disattesa.
pagina 10 di 11 Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la dichiarazione di integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 CP_1
4629/2024, pubblicata il 30.4.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
La Presidente
Dott. Maria Carla Rossi
Dott. Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 28.10.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4629/2024, pubblicata il 30.4.2024 e non notificata tra
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Fausta Beraldo (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) presso il cui studio in Bolzano, Piazza Mazzini n. 39, è elettivamente C.F._1 domiciliata
-appellante-
e
(C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Daffra (C.F. CP_1 P.IVA_2
) e Cesare A. Mussi (C.F. ) presso il cui studio in C.F._2 C.F._3
Milano, via Mascheroni n. 31, è elettivamente domiciliata
-appellata/appellante incidentale-
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 11 Per Parte_1
“In via istruttoria rimettere la causa in istruttoria affinché venga assunta CTU tecnico contabile inerente ai costi del noleggio BE pompa per il periodo giugno settembre 2021 sostenuti da parte dell'appellante;
2. Nel merito riformare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Milano in composizione monocratica n. 4629/2024 del 30.4.2024, e conseguentemente accertare che CP_1
è tenuta a risarcire il danno patrimoniale patito da a causa dell'inesatto
[...] Controparte_2 adempimento contrattuale, come meglio descritto in narrativa, e per l'effetto condannare CP_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 32.792,06 di cui ai documenti prodotti sub n. Parte_1
6 e 7, nel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, o in via subordinata in via equitativa;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, richiamate integralmente tutte le difese svolte in primo grado, per le motivazioni esposte in premessa, nonché per quelle che all'occorrenza verranno meglio e/o ulteriormente esplicitate e provate nel prosieguo del presente giudizio, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie anche incidentali del caso, ritenuti dalla
Corte sussistenti, così giudicare
A. in via incidentale, In accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza n. 4629/2024,
Tribunale civile di Milano, Sez. VII, dott. Gian Piero Vitale, pubblicata in data 30 aprile 2024 nell'ambito del giudizio rubricato al n. RG 20917/2022, non notificata, accogliendo tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado (qui integralmente richiamate) premesso ogni accertamento e declaratoria (anche incidentale) del caso, salvo gravame
i) In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande promosse da BE Eisak s.r.l. nei confronti di in quanto infondate e prive di ogni fondamento in fatto e in diritto, e conseguentemente CP_1 condannare BE Eisak s.r.l. per la pretestuosità della lite con integrale refusione dei compensi e delle spese di lite;
ii) In via subordinata (salvo gravame), sempre nel merito, da valere nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'inadempimento di dichiarare non provato il danno subito da CP_1
BE Eisak s.r.l. e comunque lo stesso assorbito dal mancato guadagno conseguito da per lo CP_1 sconto concesso all'Appellante principale in sede contrattuale e l'eccessiva onerosità che comporterebbe per quest'ultima la refusione dei danni richiesti in pagamento;
in via gradata, ridurre il quantum della pretesa azionata in ragione di quanto emerso in corso di causa;
b. nel merito dell'appello avanzato da da valere nella denegata e non creduta Parte_1 ipotesi di rigetto dell'appello incidentale avanzato da ferma l'inammissibilità delle CP_1 domande nuove avanzate da controparte soltanto in sede di gravame,
iii) in via subordinata (salvo gravame), respingere e rigettare l'appello principale, in quanto infondato in fatto e in diritto, mandando quindi assolta da ogni pretesa fatta o da farsi valere nei CP_1 suoi confronti;
pagina 2 di 11 iv) in via ulteriormente gradata (salvo gravame), da valere nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'obbligo risarcitorio a carico di accertare e ridurre l'entità del CP_1 risarcimento nel minimo ritenuto di giustizia per tutti i motivi dedotti in narrativa.
C. in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 28.10.2024 (di qui innanzi anche solo BE) ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4629/24 con la quale il Tribunale di Milano in data 30.4.2024 ha così provveduto: “…definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 21.5.2022, ogni altra istanza disattesa o CP_1
assorbita, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea di accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta per inesatto adempimento e rigetta quella di condanna al risarcimento dei danni;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio”.
A sostegno dell'interposta impugnazione, BE ha proposto due motivi di gravame, articolati in più punti.
Con il primo denuncia l'omessa valutazione dei fatti, l'errata/omessa qualificazione della prova fornita dall'appellante in merito alla sussistenza dei danni patrimoniali patiti, la violazione artt. 115 e 116 comma 2 cpc, dell' art. 2697 cc, nonché l'omessa motivazione.
L'appellante si duole, in primo luogo, della mancata/errata valutazione dei fatti di causa da parte del primo giudice, con conseguente erroneità della motivazione inerente alla mancanza di prova adeguata in merito alla sussistenza in concreto del pregiudizio subito da BE, a causa dell'inesatto adempimento di parte appellata, peraltro accertato in sentenza.
BE assume che dai documenti versati in atti si evincerebbe la prova del danno oggetto della domanda risarcitoria: in particolare, non sarebbero state valutate tutte le circostanze di fatto che da sole, secondo regole di comune esperienza, potevano costituire adeguate fonti di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 cpc e dell'art. 2727 cc., atteso il fatto notorio che la betoniera doveva servire nel periodo estivo quando, date le favorevoli condizioni metereologiche, si lavora di più.
L'appellante ribadisce poi di aver parametrato la quantificazione del danno all'impossibilità di far fronte alle commesse e alla necessità di avvalersi, di conseguenza, di una ditta esterna, incaricata di fornire una betoniera con autista, per un costo totale di € 66.256,30. Al riguardo BE insiste nella già
pagina 3 di 11 formulata richiesta di ammissione di una CTU contabile, al fine di verificare la correttezza dei calcoli svolti e comunque non contestati dalla controparte e la congruità degli importi pattuiti con la ditta esterna.
BE, inoltre, censura la sentenza nella parte in cui afferma l'inesistenza del nesso causale tra il ritardo della consegna e il pregiudizio lamentato dall'attrice sostenendo che, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti (doc. 3, 4, 5 di parte appellante), risulterebbe che l'esigenza di lavorare nel periodo estivo fosse ben nota all'appellata, tanto che, dopo il mancato rispetto del primo termine, quest'ultima si sarebbe impegnata a consegnare il mezzo a luglio, salvo poi non farvi fronte.
Conseguentemente, l'appellante deduce che i danni di cui chiede il ristoro sarebbero legati, in termini di causa-effetto, alla mancata puntuale consegna del mezzo, dal momento che la società BE, oltre a doversi servire di un mezzo di ditta terza, aveva dovuto far fronte ai costi di retribuzione di un dipendente specializzato, peraltro destinato a svolgere – in assenza del mezzo che avrebbe dovuto condurre - mansioni diverse rispetto a quelle ordinarie di autista.
Infine, BE lamenta l'omessa valutazione delle prove documentali, in particolare delle fatture prodotte, ritenute irrilevanti.
A questo proposito, l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, evidenzia che la fattura commerciale costituisce piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti del rapporto: pertanto, le fatture allegate dalla stessa BE costituirebbero prova del negozio stipulato con la ditta esterna a prescindere dalla prova dell'avvenuto pagamento, trattandosi di documenti contabili registrati nella propria contabilità e non specificamente contestati dalla parte avversa.
In base alla prospettazione di BE, anche qualora le fatture non costituissero un elemento di prova piena, le stesse, unitamente ad altri elementi, rappresenterebbero una prova indiziaria.
Infatti, agli atti non vi erano solo le fatture del corrispettivo di noleggio del macchinario, ma anche un conteggio di provenienza di terzi che riportava il costo della retribuzione delle maestranze che BE aveva sostenuto. In sintesi, assume l'odierna appellante, risulterebbe documentato che era già stato assunto un autista pronto a guidare il camion della BE su cui andava montata la betonpompa e, posto che detto camion (consegnato in ritardo) doveva essere guidato da autista esperto, l'attrice aveva dovuto sopportare l'esborso della retribuzione del dipendente non potuto adibire alle mansioni alle quali era destinato.
A fronte di ciò, con una motivazione che BE censura in questa sede, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non adeguato a dimostrare il danno il documento attestante il costo dell'autista, in quanto pagina 4 di 11 ritenuto atto di provenienza unilaterale;
al contrario, l'appellante, richiamando un orientamento giurisprudenziale, afferma che, in assenza di una specifica contestazione da parte della convenuta, il preventivo di un costo possiede tutti i requisiti minimi per essere considerato un documento in senso formale e giuridico e, pertanto era da considerarsi al pari di tutti gli altri documenti ai fini della sua efficacia probatoria.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'appellante argomenta che, sia il pregiudizio consistito nell'aver pagato a terzi i servizi di fornitura di calcestruzzo, sia il danno emergente per aver sostenuto il costo di un autista che non è stato adibito alla guida della betoniera, sarebbero la diretta conseguenza della condotta inadempiente di parte appellata al quale le spese erano causalmente ricollegate.
BE ripropone infine la richiesta di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del denaro che aveva destinato per quattro mesi all'acquisto del mezzo, calcolato in base agli indici del tasso medio bancario al 3% e calcolato in € 1.578,00, domanda su cui il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi.
Con il secondo motivo di gravame BE deduce il vizio di motivazione illogica, contraddittoria e ingiusta, violazione artt. 2727 e 2729 c.c., art. 112 c.p.c. l'errata applicazione e la violazione degli artt.
1218, 1223, 1225, 1226, e 2056 c.c.
L'appellante assume che la motivazione addotta nella sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto il danno patito da BE sarebbe la naturale conseguenza dell'accertato inadempimento da ritardo di consegna perpetrato dall'appellata: BE, ditta specializzata nella fornitura di calcestruzzo, si era vista privata di un mezzo di lavoro messo a disposizione di per CP_1
il montaggio della betoniera, sicché non vi era alcuna necessità di svolgere indagini sul nesso causale essendo sufficiente l'accertamento presuntivo, sulla base degli artt. 2727 e 2729 c.c.
In particolare, l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che in tema di prove per presunzioni è sufficiente che dal fatto noto sia possibile desumere univocamente, mediante un ragionamento logico, il fatto ignoto, in forza di un giudizio basato sull' “id quod plerumque accidit” che tenga conto di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
In base alla prospettazione dell'appellante, quindi, il Tribunale avrebbe potuto accertare, e poi disporre il risarcimento di un danno desumibile esistente sulla base di presunzioni semplici;
al contrario la pronuncia impugnata appariva ingiusta nella parte in cui, pur avendo riconosciuto in capo a una CP_1
pagina 5 di 11 condotta inadempiente, perveniva tuttavia a privare BE di adeguato ristoro, liquidabile eventualmente anche in via equitativa.
Si è ritualmente costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'impugnazione CP_3
principale e proponendo appello incidentale affidato a due motivi di gravame articolati in più punti.
Con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1183, 1184, 1218 e 1325 c.c. per contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'inesatto adempimento di pur a fronte dell'omessa indicazione di un termine di adempimento tra le parti, CP_1
nonché per contrarietà della sentenza di primo grado al contenuto delle risultanze documentali.
La deduce infatti che il Tribunale avrebbe errato nel considerare la stipula del contratto di CP_1 fornitura intercorso tra le parti in lite come risalente all'ottobre del 2020: infatti a tale data – alla quale risale la formulazione dell'offerta economica da parte di BE – quest'ultima non aveva ancora definito le caratteristiche tecniche del macchinario, oggetto della fornitura. Le stesse erano pervenute a soltanto in data 15 marzo 2021, che aveva a propria volta spedito la conferma d'ordine il 26 CP_1
marzo 2021, così come riconosciuto peraltro dalla stessa società appellante principale nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Ciò posto, la società appellata/ appellante incidentale assume che, dall'esame delle condizioni generali di vendita, espressamente accettate e sottoscritte dal legale rappresentante della BE, si ricavava innanzitutto che l'accordo si era perfezionato soltanto a fronte della conferma dell'ordine.
Tuttavia, sia nell'ordine che nella relativa conferma, non era stato indicato un termine essenziale per l'adempimento, bensì la richiesta della BE di consegna del bene per il mese di giugno 2021.
Aggiunge la che l'inesistenza di un termine per l'adempimento avrebbe dovuto indurre il CP_1
Tribunale a ritenere che nessun ritardo si era concretizzato.
In ogni caso la controparte ben avrebbe potuto esigere la fissazione di un termine preciso per l'adempimento.
Avrebbe dunque errato il Tribunale nel pretermettere che: a) che il contratto si era perfezionato soltanto alla fine di marzo del 2021; b) che, in un precedente rapporto contrattuale tra le stesse parti, la CP_1
si era obbligata ad allestire e consegnare il macchinario nel termine di cinque mesi;
c) che occorreva tener conto delle ferie estive e della circostanza nota della difficoltà di approvvigionamento dei materiali in conseguenza della pandemia.
pagina 6 di 11
Con il secondo motivo di gravame, la deduce, in linea subordinata, la violazione ed erronea CP_1
applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Al riguardo argomenta che l'art. 6 delle Condizioni generali di vendita prevedeva che i termini di consegna avevano carattere indicativo e che gli stessi sarebbero stati sono rispettati nei limiti del possibile.
Vi era inoltre la previsione di esenzione del venditore da responsabilità laddove l'adempimento fosse impedito od ostacolato per cause “[…] che vanno oltre il ragionevole controllo […]”.
Secondo la prospettazione della la ridetta clausola richiamava il principio contenuto nell'art. CP_1
1256, II comma, c.c. secondo cui il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento, a fronte dell'impossibilità della prestazione.
Ad avviso di il Tribunale aveva del tutto sottovalutato, sul piano probatorio, la lettera di un suo CP_1
fornitore di componenti elettronici che evidenziava la grande difficoltà rappresentata dallo sconvolgimento del mercato a seguito del COVIC 19, con innalzamento tra l'altro della percentuale di assenteismo dei dipendenti dovuto all'epidemia da Covid 19.
Infatti, le problematiche relative all'approvvigionamento, soprattutto di componenti elettronici ed elettromeccanici, connesse alla pandemia da Covid, costituiscono fatti notori non tenuti in considerazione dal Tribunale che, peraltro, non ha neppure esposto le ragioni per le quali le dedotte circostanze non potessero essere ritenute fatti che rientrano nella comune esperienza. E ciò in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza secondo cui “[…] il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, alle nozioni di fatti rientranti nella comune esperienza, di cui all'art. 115 c.p.c., dev'essere specificamente spiegato […]”.
In definitiva, la deduce di essersi trovata di fronte a un'impossibilità temporanea che “[…] CP_1
sottende l'obbligo della prestazione escludendo la responsabilità del debitore […]”.
In ordine poi al gravame proposto dalla BE, la ha eccepito in rito l'inammissibilità della CP_1
copiosa documentazione nuova, costituita da estratti conto bancari, prodotta in grado di appello, in violazione di quanto dispone l'art. 345 c.p.c.
Nel merito, deduce l'infondatezza dei motivi dell'appello proposto dalla società BE per non aver fornito la prova del danno subito.
Ed invero, come sottolineato dal Tribunale, non vi è la prova che le fatture prodotte siano state effettivamente saldate e che il preteso noleggio si sia reso necessario per far fronte alla ritardata pagina 7 di 11 consegna della betonpompa da parte della e non già per dare esecuzione a qualsiasi altra CP_1
prestazione.
Infine, non vi è prova idonea ai fini di dimostrare una riduzione dei guadagni dell'appellante in conseguenza della mancata disponibilità del mezzo fornito dalla nel settembre 2021. CP_1
Considerata la carenza di principio di prova scritta circa l'esistenza delle voci di credito a favore della
BE, la si è opposta all'ammissione di una C.T.U. tecnico-contabile che avrebbe un fine CP_1
palesemente esplorativo. Analogamente del tutto infondato, ad avviso della è il motivo CP_1
proposto dalla BE di liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Infatti, l'esercizio di siffatto potere discrezionale, conferito al giudice dalla citata norma, presuppone, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, che sia dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile e che risulti direttamente impossibile o particolarmente difficile provarlo nel suo ammontare.
Infine, la eccepisce l'inammissibilità dell'ulteriore domanda nuova proposta in appello dalla CP_1
BE, in violazione dell'art. 345 c.p.c., con la quale la società ha chiesto di accertare che la condotta della è stata posta in essere in violazione dei principi di buona fede e di correttezza processuale. CP_1
Alla stregua delle esposte considerazioni, la ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa, disposta la trattazione scritta, veniva assegnata in decisione innanzi al Collegio con ordinanza in data 29.4.2025 e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc e poi decisa nella camera di consiglio del 6.5.2025.
&&&
Ritiene la Corte che sia l'appello principale che quello incidentale vadano respinti per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va esclusa l'ammissibilità della documentazione versata agli atti del giudizio dall'appellante soltanto in grado di appello, atteso che trattasi di documenti (estratti conto bancari) dei quali la parte poteva essere già in possesso in primo grado o che, in ogni caso avrebbe potuto facilmente procurarsi.
Sicché, la relativa produzione ricade nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Quanto all'eccepita inammissibilità della domanda di BE inerente alla richiesta condanna di CP_1
per violazione dei principi di buona fede e di correttezza processuale, la stessa non risulta essere contenuta nelle conclusioni precisate con le note scritte e pertanto non è destinata ad essere esaminata.
Venendo alla disamina del merito, si osserva quanto segue.
pagina 8 di 11 Si duole l'appellante principale che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere - pur a fronte Parte_1 dell'accertato ritardo nella consegna del macchinario (betonpompa) ordinato a - non CP_1 comprovato il danno patrimoniale lamentato da BE quale conseguenza dell'inadempimento della controparte.
D'altro canto, uno dei motivo di appelli di incidentale di concerne l'erronea statuizione del CP_1 primo Giudice in merito all'effettivo ritardo di consegna.
Le due doglianze possono dunque essere esaminate in un unico contesto motivazionale
Orbene, ad avviso del Collegio, ritardo vi è stato: ben vero che le parti non avevano indicato un termine essenziale per la consegna del bene, ma è pacifico che la abbia ampiamente sforato rispetto alla CP_1
richiesta di BE di ricevere la betonpompa nel mese di giugno del 2021 ed ancora in quello di luglio, essendo stato il bene, come si è detto, pacificamente consegnato il 9.9.2021.
E ciò va affermato pur essendovi prova documentale in atti che la stessa BE – a fronte della relativa richiesta di – aveva deciso di far effettuare a quest'ultima il necessario collaudo presso la CP_1
motorizzazione di Milano.
Infatti, era ben conscia delle richieste della controparte in merito alla tempistica di consegna, e CP_1
quindi avrebbe dovuto attivarsi per poterle rispettare.
Bene, pertanto il Tribunale ha motivato ritenendo il ritardo dell'odierna appellata nella consegna del bene. sostiene peraltro che le condizioni generali di contratto espressamente sottoscritte da BE CP_1
varrebbero ad escludere qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali ritardi di consegna.
La tesi è infondata, se le clausole generali di contratto fossero interpretabili nel senso prospettato da verrebbero a concretizzare una condizione meramente potestativa, laddove, nel caso di specie, CP_1
se è vero che i fatti di cui è causa devono essere inseriti in un contesto economico alterato dal dopo
Covid 19, vero è altrettanto che pur consapevole di ciò, si è comunque impegnata consegnare il CP_1
macchinario prima nel giugno del 2021 e poi nel luglio. Nessuna ragione è stata addotta a giustificazione della consegna avvenuta in settembre.
Ragion per cui i suesposti motivi di appello principale e di appello incidentale vanno entrambi disattesi.
Venendo al profilo del quantum della pretesa risarcitoria, ritiene la Corte che, parimenti, vada confermata la sentenza qui appellata.
Invero, la parte odierna appellante si è limitata a produrre in atti documenti contabili attestanti l'esistenza di n. 4 fatture datate rispettivamente 30.6.2021, 30.7.2021, 30.8.2021 e 30.9.2021 che soi
pagina 9 di 11 disant comproverebbero la necessità nella quale era incorsa BE di procurarsi a noleggio il macchinario richiesto a CP_1
Le fatture, diversamente da quanto asserito da BE, sono state oggetto di contestazione da parte di che ha eccepito la mancanza di prova in merito sia alla ricollegabilità, sic et simpliciter, dei CP_1
documenti contabili al ritardo nella consegna della betonpompa, sia alla mancanza di prova dell'avvenuta registrazione delle stesse nelle scritture contabili della società, sia infine alla mancanza di prova dell'effettivo esborso.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha ritenuto che la predetta documentazione non fosse idonea a comprovare il danno, al pari del documento attestante i costi per le maestranze.
Invero, non va pretermesso che BE è azienda leader nel proprio campo ed appare decisamente poco verosimile che la stessa non abbia potuto altrimenti far fronte a degli ordinativi (peraltro non oggetto di produzione) di merce con altri mezzi propri, o che l'autista fosse esclusivamente stato assunto ed adibito a quelle uniche mansioni.
Del resto per stessa ammissione della parte, il dipendente è stato comunque utilizzato.
Venendo poi alla richiesta condanna di al pagamento della somma di € 1.578,00 per il mancato CP_1 utilizzo del denaro che aveva destinato per quattro mesi all'acquisto del mezzo, calcolato in base agli indici del tasso medio bancario al 3%, va osservato, ad integrazione della carente motivazione del
Tribunale, che appare inverosimile, oltre che non comprovato adeguatamente, che tale somma sia stata in concreto vincolata dalla BE o comunque che dall'impiego della stessa BE avrebbe ricavato quanto richiesto.
Non ricorrono dunque neppure gli estremi onde dar corso all'accoglimento della liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. come richiesto da BE.
Come è noto, la liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d.
"integrativa" o "suppletiva": la liquidazione equitativa non ha natura sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse.
L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (cfr ex pluribus Cassazione n. 26051/2020).
Conseguentemente, in assenza di un adeguato principio di prova in ordine al quantum, la richiesta CTU avrebbe natura meramente esplorativa e la relativa domanda non può che essere disattesa.
pagina 10 di 11 Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la dichiarazione di integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 CP_1
4629/2024, pubblicata il 30.4.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
La Presidente
Dott. Maria Carla Rossi
Dott. Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11