TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso presentato congiuntamente da , nato a Parte_1
Milano il 4 luglio 1957, residente in [...], località Vignale, strada
Ronconi n. 4 e , nata a [...] l'[...], resi- Parte_2 dente in Traversetolo (PR), località Vignale, strada Ronconi n. 4, entrambi rap- presentati e difesi dall'avv. Cristina Abbati del Foro di Parma, in virtù di procura allegata al ricorso medesimo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Parma piazzale Corte d'Appello n. 3, diretto a ottenere l'adozione della stessa parte istante . Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che all'udienza del giorno 4 giugno 2025 sono stati manifestati i consensi e gli assensi all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottanda, della signora
, madre dell'adottanda, mentre per quanto riguarda l'assenso del Parte_3 padre dell'adottanda signor è stato prestato a Parte_4 mezzo di procura speciale autenticata presso l'Ambasciata d'Italia a L'Avana
(Cuba) in data 15 maggio 2025; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero emesso il 18 giugno 2025; viste le informazioni assunte tramite la Legione dei Carabinieri “Emilia Roma- gna” Stazione di Traversetolo (PR) pervenute a mezzo Pec in Cancelleria Volon-
pagina 1 di 3 taria Giurisdizione il 14 luglio 2025, da cui emerge che non sussistono elementi tali da poter pregiudicare la buona condotta morale e la fama dell'adottante; rilevato che l'adottante non è coniugato e, come previsto dall'art. 291 cod. civ., non ha discendenti legittimi o legittimati, ha compiuto i trentacinque anni e supera di diciotto anni l'età della persona che intende adottare;
considerato che
, secondo quanto esposto dalle parti, a far tempo dall'anno 1999
convive con la madre signora e l'odierno adottan- Parte_2 Parte_3 te signor in Traversetolo (PR), località Vignale, strada Ronconi Parte_1
n. 4; in questi ventisei anni di convivenza stabile e continuata dette persone hanno formato un solido nucleo parentale, pur conservando un forte legame con le fami- glie di origine;
rilevato a presente adozione viene richiesta dalla parte istante per evidenti motivi affettivi, nonché per assicurare la continuità della propria discendenza;
rilevato, altresì che gli esponenti hanno richiesto, contrariamente a quanto statuito dall'art. 299 cod. civ. che il cognome dell'adottante sia posposto a quello dell'adottanda; osservato a tal proposito che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 135 del 4 luglio 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 cod. civ. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se en- trambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale ef- fetto;
ritenuto che
siano state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge per farsi luogo all'adozione indicata in epigrafe e che non sussistono cause impeditive o anche semplicemente ostative all'emanazione del provvedimento di adozione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313, Codice Civile:
DICHIARA farsi luogo all'adozione di , nata a [...] l'11 aprile Parte_2
1990, residente in [...], località Vignale, strada Ronconi n. 4 da pagina 2 di 3 parte di , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 versetolo (PR), località Vignale, strada Ronconi n. 4
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante posponendolo al proprio sì che il suo nuovo cognome sia Persona_1
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 23/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso presentato congiuntamente da , nato a Parte_1
Milano il 4 luglio 1957, residente in [...], località Vignale, strada
Ronconi n. 4 e , nata a [...] l'[...], resi- Parte_2 dente in Traversetolo (PR), località Vignale, strada Ronconi n. 4, entrambi rap- presentati e difesi dall'avv. Cristina Abbati del Foro di Parma, in virtù di procura allegata al ricorso medesimo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Parma piazzale Corte d'Appello n. 3, diretto a ottenere l'adozione della stessa parte istante . Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che all'udienza del giorno 4 giugno 2025 sono stati manifestati i consensi e gli assensi all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottanda, della signora
, madre dell'adottanda, mentre per quanto riguarda l'assenso del Parte_3 padre dell'adottanda signor è stato prestato a Parte_4 mezzo di procura speciale autenticata presso l'Ambasciata d'Italia a L'Avana
(Cuba) in data 15 maggio 2025; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero emesso il 18 giugno 2025; viste le informazioni assunte tramite la Legione dei Carabinieri “Emilia Roma- gna” Stazione di Traversetolo (PR) pervenute a mezzo Pec in Cancelleria Volon-
pagina 1 di 3 taria Giurisdizione il 14 luglio 2025, da cui emerge che non sussistono elementi tali da poter pregiudicare la buona condotta morale e la fama dell'adottante; rilevato che l'adottante non è coniugato e, come previsto dall'art. 291 cod. civ., non ha discendenti legittimi o legittimati, ha compiuto i trentacinque anni e supera di diciotto anni l'età della persona che intende adottare;
considerato che
, secondo quanto esposto dalle parti, a far tempo dall'anno 1999
convive con la madre signora e l'odierno adottan- Parte_2 Parte_3 te signor in Traversetolo (PR), località Vignale, strada Ronconi Parte_1
n. 4; in questi ventisei anni di convivenza stabile e continuata dette persone hanno formato un solido nucleo parentale, pur conservando un forte legame con le fami- glie di origine;
rilevato a presente adozione viene richiesta dalla parte istante per evidenti motivi affettivi, nonché per assicurare la continuità della propria discendenza;
rilevato, altresì che gli esponenti hanno richiesto, contrariamente a quanto statuito dall'art. 299 cod. civ. che il cognome dell'adottante sia posposto a quello dell'adottanda; osservato a tal proposito che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 135 del 4 luglio 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 cod. civ. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se en- trambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale ef- fetto;
ritenuto che
siano state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge per farsi luogo all'adozione indicata in epigrafe e che non sussistono cause impeditive o anche semplicemente ostative all'emanazione del provvedimento di adozione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313, Codice Civile:
DICHIARA farsi luogo all'adozione di , nata a [...] l'11 aprile Parte_2
1990, residente in [...], località Vignale, strada Ronconi n. 4 da pagina 2 di 3 parte di , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 versetolo (PR), località Vignale, strada Ronconi n. 4
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante posponendolo al proprio sì che il suo nuovo cognome sia Persona_1
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 23/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3