Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/01/2026, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01687/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2025, proposto da
Caseificio Sociale Casello società agricola cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Ughetta Bini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcello Prestinari n. 13;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Italpesto s.r.l., Caseificio San EO soc. agricola cooperativa, Latteria di Campolessi soc. cooperativa agricola, Salumificio Valtiberino s.r.l., Le Piantagioni del Caffè s.r.l., Cantine Rasore s.r.l., Salmon Company s.r.l., Caseificio Ferretti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GS s.p.a. (di seguito per brevità anche solo “GS”) di cui alla nota protocollo numero GS/P20240065828 del 5 dicembre 2024 a firma del Direttore della Direzione Fonti Rinnovabili del G.S.E. avente ad oggetto: “AGRS1000003266- Conclusione del procedimento in autotutela ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, per l’annullamento del provvedimento di ammissione al contributo in conto capitale da finanziare nell’ambito del PNNR Missione 2,Ccomponente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” per la realizzazione del progetto identificato dal CUP D77H23002710004 e dal codice concessione SIAN-COR 1929729 , comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 99,960 KW nel Comune di Pavullo NEL Frignano (MO)” (doc.1) ricevuta per pec sempre il 5/12/2024 dalla ricorrente (di seguito per brevità anche solo “ società Casello”);
- di ogni altro atto presupposto connesso ed endoprocedimentale e/o conseguente tra cui in quanto occorra ed in parte qua, come meglio infra precisato:
- della comunicazione di avvio del procedimento in autotutela Prot. GS/P20240006282 del 13-3-2024 del Direttore della Direzione Fonti Rinnovabili del G.S.E. per l’annullamento del provvedimento di ammissione al predetto contributo;
- del Secondo Avviso del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023 “recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”;
- del “Regolamento Operativo Parco Agrisolare”, approvato con il Secondo Avviso costituente l’allegato A del medesimo con il quale sono state definite le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal Decreto Ministeriale prot. n. 0211444 del 19.04.2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito per brevità anche solo “MASAF”) “recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” ;
- del provvedimento implicito di esclusione dall’elenco dei soggetti beneficiari ammessi a contributo di cui all’ allegato 1 del decreto direttoriale DISAI -PQA del MASAF prot. n. 10958 del 29/2/2024 e dall’elenco di cui all’Allegato 4 in versione consolidata dei Soggetti Beneficiari del contributo ai sensi dell’avviso pubblico del 21/7/2023 del decreto direttoriale DISAI -PQA del MASAF prot. n. 0658176 del 13/12/2024 o comunque del provvedimento non noto e se esistente di esclusione della ricorrente da detti elenchi e quindi per l’annullamento di detti decreti nella parte in cui la ricorrente non viene iscritta tra i Soggetti Beneficiari nonché in quanto occorra del decreto direttoriale DISAI -PQA del MASAF prot. n. 0022997 del 20/1/2025 sempre in parte qua di approvazione del X elenco dei soggetti beneficiari ammessi a contributo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GS s.p.a. e del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. LE La AL IB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Caseificio Sociale Casello società agricola cooperativa impugna i provvedimenti in epigrafe che ne hanno determinato l’esclusione dal contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, 2 Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
2. In particolare, la società ricorrente ha presentato, mediante l’apposita applicazione informatica “Portale Agrisolare”, due distinte domande di ammissione al contributo:
- la domanda con codice richiesta AGRS1000003266, relativa all’impianto da installare nel Comune di Pavullo nel Frignano, dichiarando di rientrare nella categoria di impresa di cui alla “Tabella 2” (aziende attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
- la domanda con codice richiesta n. AGRS1000004275, relativa all’impianto da installare nel Comune di Montecreto, dichiarando di rientrare nella categoria di impresa di cui alla “Tabella 3” (imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a e b).
3. In fase di valutazione, il GS ha rilevato la presentazione di due istanze da parte del medesimo soggetto beneficiario a valere su Tabelle diverse (2A e 3A), in violazione dell’art. 3, co. 7, dell’Avviso sulle modalità di presentazione delle domande, secondo il quale “ Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate ”.
Per tale motivo, dopo aver avviato un procedimento in autotutela per l’annullamento della prima domanda (richiesta AGRS1000003266, relativa all’impianto da installare nel Comune di Pavullo nel Frignano), inizialmente ammessa, il GS, con il provvedimento prot. GSWEB/P20240065828 del 5.12.2024, oggetto del presente giudizio, ha annullato in autotutela l’ammissione al contributo in conto capitale, in assenza di una previsione nell’ambito della procedura che consenta di spostare un’istanza presentata su una tabella di finanziamento diversa.
4. Affidandosi ai seguenti motivi di ricorso (notificato il 3.2.2025 e depositato il 17.2.2025), la società contesta la legittimità dell’annullamento d’ufficio dell’ammissione per:
I) “ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONEED INTERPETAZIONEDEGLI ARTT. 21 NONIES DELLA L.N.241/1990, 1428, 1431 E 1433 C.C. (‘ERRORE OSTATIVO’) E DELL’ART. 71 COMMA 3 DEL DPR 445/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 e 7 D.M. MASAFN.2011444 DEL 19.04.23, ARTT. 3 E 5 DEL SECONDO AVVISO DELLA DGPQAI DEL MASAF DEL 21.07.23, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 1.1, 1.3, 2, 4.1 E 6.3 DEL REGOLAMENTO OPERATIVO PARCO AGRISOLARE ALLEGATO A DEL SECONDO AVVISO - VIOLAZIONE E OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2 BIS, 6, CO. 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEGLI ARTT.LI 1366 E 1324 C.C.. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI-DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE –– MOTIVAZIONE ERRONEA E NON PERTINENTE-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE E RAGIONEVOLEZZA”.
Sussisterebbe violazione della disciplina dell’annullamento in autotutela, imponendosi la rettifica della prima istanza identificata con il codice AGRS1000004275 e la motivazione del provvedimento qui impugnato secondo cui sussisterebbe impossibilità di spostamento di un’istanza presentata su tabella 3A verso la tabella 2A sarebbe non pertinente ed erronea.
Sarebbe violata la disciplina del soccorso istruttorio.
II) “ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PERDIFETTO DEI PRESUPPOSTI-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MINIMO MEZZO E DI PROPORZIONE ANCHE IN RAPPORTO AD ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI -VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 2BIS L. N.241/1990 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ED INTEPRETAZIONE DEGLI ARTT.LI 2, 3, 4 e 7 D.M. MASAF N. 2011444 DEL 19.04.23, ARTT. 3 E 5 DEL SECONDO AVVISO DELLA DGPQAI DEL MASAF N 386481DEL 21.07.23, DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO OPERATIVO PARCO AGRISOLARE ALLEGATO AL PREDETTO AVVISO QUALE ALL. A CONTENUTE AI PARAGRAFI 1.1, 1.3, 2, 4.1 e 6.3”.
Sussisterebbe lesione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dal momento che in fattispecie sovrapponibili il Gestore avrebbe riesaminato la richiesta e ammesso l’istante a seguito della verificazione dell’errore materiale commesso in fase di incasellamento della domanda.
III) “ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART.1 COMMA 2 BIS, ART. 21 NONIES DELLA l.N.241/1990) –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE – INSUFFICIENZA E INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE IN RAPPORTO AI PRESUPPOSTI DEL PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA”.
A torto il GS non avrebbe considerato la volontà espressa in via subordinata dalla ricorrente nel corso del procedimento di verificare di procedere alla formale rinuncia ai benefici previsti per la proposta identificata con il codice AGRS1000004275.
Il GS non avrebbe comunque comunicato la necessità di presentazione dell’istanza di rinuncia tramite portale e comunque a torto non avrebbe ritenuto idonea la nota in tal senso presentata dalla ricorrente ancorché chiara nel suo contenuto.
IV) “ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PER VIZIO DI ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DALL’ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PROT.GSWEB/P20240784318 DELL’08 OTTOBRE 2024 DI ESCLUSIONE DELLA ISTANZA IDENTIFICATA DAL CODICE AGRS1000004275”.
L’illegittimità del provvedimento di esclusione dell’istanza identificata dal codice AGRS10000004275, impugnata dinanzi questo Tribunale (n.r.g. 14029/2024) refluirebbe in via derivata sul provvedimento di annullamento d’ufficio qui impugnato.
V) “IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER VIZIO DI ILLEGITTIMITA’ DERIVATA PER ILLEGITTIMITA DELL’ ART. 3 COMMA 7 DEL SECONDO AVVISO DELLA DGPQAI DEL MASAF PROT. 0386481 DEL 21/7/2023 NONCHE’ DELLADISPOSIZIONE DEL TERZO COMMA DEL PARAGRAFO 1.1E DEL PARAGRAFO 4.1 DEL REGOLAMENTO OPERATIVO ALLEGATO A DEL SECONDO AVVISO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE MASAF N. 2011444 DEL 19.04.23-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE E RAGIONEVOLEZZA”.
L’annullamento sarebbe illegittimo in via derivata, dipendente dall’illegittimità delle norme che stabiliscono l’irricevibilità di distinte domande presentate all’interno di Tabelle diverse da parte dello stesso soggetto, in quanto la preclusione sarebbe riferibile alle sole imprese che operano nel settore della produzione primaria.
5. Il 17 febbraio 2025 si sono costituiti con atto di stile il GS e il MASAF.
6. Con successiva memoria del 10.12.2025 il GS ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver rilevato la presentazione di due istanze da parte del medesimo soggetto beneficiario a valere su tabelle diverse, 2A e 3A, in palese violazione della normativa della procedura a sportello.
La ratio della previsione escludente dipenderebbe dalla necessità di garantire la competizione fra operatori e la programmazione finanziaria della misura.
L’errore consistente nella presentazione di due domande non sarebbe assimilabile a mero refuso.
7. Con ultima memoria del 30.12.2025 parte ricorrente ha argomentato sul sopravvenuto decreto ministeriale 0681806 del 17 dicembre 2025, che all’art. 3, comma 3, secondo capoverso, stabilisce che “ Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del punto a) o del punto d). Qualora l’impresa presenti domande a valere sulle risorse di entrambi i punti, solo una domanda potrà essere valutata, secondo modalità definite negli Avvisi di cui al successivo comma 4 ”.
La ricorrente trae da ciò argomenti nel senso dell’emendabilità dell’errore.
8. All’udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata spedita in decisione.
9. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
10. In via preliminare, va osservato che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi (controinteressati) al beneficio può essere superata, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., in ragione della manifesta infondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente.
11. In punto di fatto si rileva sinteticamente quanto segue:
- in data 19/4/2023, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha emanato il Decreto prot. n. 0211444, recante “interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”;
- in attuazione di tale Decreto, in data 21/7/2023 è stato pubblicato l’Avviso n. 386481, con cui sono state disciplinate le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente all’Allegato A (Regolamento Operativo);
- l’art. 3, co. 7, del predetto Avviso, ha stabilito che “ Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate ”;
- la previsione citata è stata ulteriormente ribadita al paragrafo 1.1 del “Regolamento Operativo”, il quale ha disposto che “ In caso di presentazione di domande a valere su Tabelle diverse da parte del medesimo Soggetto Beneficiario queste verranno considerate inammissibili ”.
12. Il primo motivo di ricorso è infondato.
12.1. Giova ribadire gli approdi giurisprudenziali della Sezione, dai quali non emergono validi motivi per discostarsi, con riguardo alle procedure “a sportello” e, in particolare, all’irrilevanza di aspettative di sanatoria in caso di errori di compilazione della domanda:
(i) il soccorso istruttorio non è applicabile ai procedimenti a sportello poiché “l’integrazione di atti non depositati e richiesti a pena di esclusione altererebbe la par condicio finendo per svilire lo stesso principio di fondo della selezione incentrata sul criterio della procedura a sportello che, come noto, premia a parità di condizioni le candidature secondo un criterio cronologico ” (Cfr. Cons. Stato Sez. 3 – n. 3180/2021).
Del resto, la verifica dell’ammissibilità della domanda di partecipazione è espressamente prevista solo allorché sia scaduto il relativo termine. Pertanto, le procedure a sportello non si conciliano con l’attivazione del soccorso istruttorio per la regolarizzazione e/o integrazione ex post della domanda e dei relativi allegati, in quanto ciò darebbe la stura a facili comportamenti elusivi del criterio cronologico perché il partecipante, al fine di assicurarsi una collocazione prioritaria potrebbe essere indotto a presentare con immediatezza una domanda seppur incompleta, confidando di poterla integrare, beneficiando del soccorso istruttorio (Cfr. TAR Lazio, Sez. 3 ter, 14 aprile 2023 n. 6472; TAR Liguria– n. 100/2023. In termini: TAR Lazio – Sez. 5 - n. 11087/2022; TAR Lombardia –Sez. 3 – n. 2507/2015).
Conseguentemente, il mero rischio di postergazione delle istanze dei soggetti già ammessi al contributo – anche nel caso di accertata capienza dei fondi disponibili dedotta dalla ricorrente – sarebbe, di per sé, idoneo ad alterare la par condicio tra gli istanti (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 773/2025);
(ii) le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi, pena la violazione del principio della par condicio , in un’occasione di aggiustamento postumo, per giunta ad iniziativa dell’Amministrazione, e cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando alle manchevolezze della domanda, o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di chiare e inequivoche prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (Cons. Stato, n. 5698/2018).
In particolare, nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può maturare un’aspettativa in capo al richiedente che l’Amministrazione controlli e corregga eventuali irregolarità della domanda, per di più se questi si inseriscono, come nel caso di specie, nella parte dedicata alla procedura per attivare la fase del “soccorso istruttorio”, in quanto la lex specialis configura in capo al singolo partecipante dei basilari obblighi di correttezza, solidarietà e autoresponsabilità che gli impongono di assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti, complete e non contradditorie, di compilare moduli e di presentare documenti (Cons. Stato, n. 4932/2016; Ad. Plen., n. 9 del 2014; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 7861/2025; n. 6874/2025; n. 4463/2025).
12.2. Quanto all’invocata operatività del soccorso istruttorio, si osserva, in aggiunta a quanto già dedotto, che la caratteristica che distingue le procedure “a sportello” dalle altre procedure selettive di attribuzione di sovvenzioni e di contributi di carattere economico è rappresentata dal criterio della priorità temporale della presentazione della domanda.
Tale criterio è molto più specifico rispetto a quello della mera tempestività, utilizzato nella generalità delle procedure selettive, in quanto rileva non solo ai fini della possibilità di valutare l’istanza (in quanto presentata nei termini previsti dal bando) ma colloca la stessa in un ordine di priorità ai fini dell’assegnazione di risorse limitate in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
Vale osservare, infatti, che la ricorrente ha presentato entrambe le domande di accesso al contributo al ridosso dell’apertura – il 12 settembre 2023 - della Piattaforma informatica predisposta dal GS per l’invio delle proposte. Avrebbe avuto tutto il tempo – fino alla chiusura della procedura (entro le ore 12:00:00 del 12/10/2023) - per accorgersi dell’errore commesso e rimediarvi con la presentazione di una nuova (e unica) domanda, previo annullamento di quella erroneamente inviata, in conformità dell’art. 3, comma 2, dell’Avviso del 21/7/2023, (“ Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GS all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del 12 ottobre 2023 ”) e dell’art. 6.4. (Rinuncia/Annullamento Proposta) del Regolamento Operativo Parco Agrisolare (“ Un Soggetto Beneficiario che ha regolarmente inviato la Proposta per la quale non intende più procedere alla realizzazione del progetto, può comunicare al GS, mediante apposita funzionalità presente sul Portale, la rinuncia al contributo riconosciuto o l’annullamento della Proposta inviata e in fase di valutazione del GS. […] Qualora il GS, in fase di valutazione delle Proposte inviate, rilevi che per il medesimo progetto siano state presentate dal Soggetto Beneficiario più istanze, procederà con la valutazione dell’ultima Proposta inviata procedendo d’ufficio all’annullamento delle precedenti ”).
13. Altresì infondato è il secondo motivo di ricorso.
13.1. Le fattispecie che il ricorrente assume aver avuto dal Gestore un trattamento diverso e favorevole, a differenza di quella oggetto del presente gravame, non possono essere ritenute sovrapponibili al punto tale da far ritenere sussistente una disparità di trattamento negli esiti dell’azione amministrativa.
L’odierna ricorrente impugna l’esclusione della domanda a causa dell’inammissibilità derivante dall’aver presentato due distinte ammissioni relative a diverse tabelle, situazione che impone all’Amministrazione, alla stregua delle norme sopra riportate, di dichiarare l’inammissibilità di tutte le domande proposte senza possibilità di emendare ex post il vizio riscontrato.
13.2. Dai precedenti indicati dal ricorrente, non è possibile giungere ad affermare l’esistenza di un principio/dovere generale di emendabilità degli errori in capo all’Amministrazione. Anzi, a ben vedere, e ragionando diversamente, un differente comportamento avrebbe leso le posizioni di coloro che sono stati esclusi per la stessa o altre violazioni non tempestivamente emendate.
14. In merito al terzo motivo di ricorso, parimenti non condivisibile, il resistente fa notare che la comunicazione relativa all’errore è stata prodotta con pec priva di data certa (non è stato allegato il file .eml comprovante l’avvenuta trasmissione della comunicazione al GS; cfr. doc. 14 e 15 della ricorrente).
Inoltre, il paragrafo 1.3. del Regolamento Operativo prevede che l’unico canale per l’invio delle proposte e delle comunicazioni rilevanti è la Piattaforma informatica predisposta dal GS (“ Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione ”).
Inoltre il potere di incidere su domande già presentate, neutralizzandole, come già si è avuto modo di rilevare, è presidiato dall’art. 6.4. del Regolamento Operativo Parco Agrisolare (“ Un Soggetto Beneficiario che ha regolarmente inviato la Proposta per la quale non intende più procedere alla realizzazione del progetto, può comunicare al GS, mediante apposita funzionalità presente sul Portale, la rinuncia al contributo riconosciuto o l’annullamento della Proposta inviata e in fase di valutazione del GS. […] Qualora il GS, in fase di valutazione delle Proposte inviate, rilevi che per il medesimo progetto siano state presentate dal Soggetto Beneficiario più istanze, procederà con la valutazione dell’ultima Proposta inviata procedendo d’ufficio all’annullamento delle precedenti ”).
14.1. Il rispetto di tali previsioni, a ben vedere, lungi dal violare i principi di buona fede e collaborazione, conferisce certezza, trasparenza ed efficienza alla gestione della procedura di massa, principi in vista dei quali l’Amministrazione è tenuta al rigoroso rispetto delle forme procedurali stabilite dal bando, non potendo accogliere istanze o comunicazioni presentate con modalità difformi da quelle prescritte per tutti i partecipanti.
15. Parimenti insuscettibile di condivisione è il quarto motivo di ricorso, che deduce illegittimità derivata dal provvedimento di esclusione dell’altra domanda prot. AGRS10000004275, impugnata dinanzi questo Tribunale (n.r.g. 14029/2024).
Le contestazioni di illegittimità sono state respinte da questo TAR con sentenza 270 dell’8 gennaio 2026, per le medesime ragioni di chiarezza delle regole procedurali predeterminate e conseguente impossibilità per il Gestore di disapplicarle.
16. Il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimità delle norme che stabiliscono la contestata inammissibilità per contrasto con il D.M. MASAF n. 2011444 del 19.04.2023 e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, è infondato.
16.1. Secondo la ricorrente, il Decreto Ministeriale n. 2011444 del 19.04.2023 (art. 3, co. 2) prevede l’inammissibilità per presentazione di domande su tabelle alternative solo per le imprese del settore della produzione primaria (Tabelle 1A e 4A), e pertanto l’Avviso e il Regolamento, estendendo tale divieto a tutte le imprese, avrebbero ecceduto i limiti della fonte sovraordinata.
L’assunto è privo di pregio.
16.1.1. Il Decreto ministeriale fissa i principi e le direttive generali, demandando a un successivo Avviso (Avviso del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023) la definizione delle “modalità di presentazione delle domande”.
Non è escluso che un regolamento attuativo possa indicare puntualmente la procedura di accesso ai contributi, al fine di garantirne un ordinato, celere e trasparente svolgimento della procedura anche alla luce della complessiva disciplina degli aiuti di Stato.
16.2. Nel caso di specie, al rigore formale che caratterizza le procedure “a sportello” si somma il rigore interpretativo in ordine ai requisiti per la concessione del contributo “Parco agrisolare”, che è un aiuto di Stato, cioè una misura in deroga al generale principio di incompatibilità sancito dall’art. 107 TFUE (Cons. Stato, sez. II, n. 9023/2024).
La caratteristica che distingue le procedure “a sportello” dalle altre procedure selettive di attribuzione di sovvenzioni e di contributi di carattere economico, come detto, è rappresentata dal criterio della priorità temporale della presentazione della domanda. Ne discende l’esigenza di adottare rigore interpretativo anche nella selezione dei significati da attribuire alle clausole del bando a monte nonché alle sue regole attuative a valle.
A diverse conclusioni non conduce il successivo decreto ministeriale 0681806 del 17 dicembre 2025, non applicabile al procedimento in esame ratione temporis .
17. Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso.
18. In considerazione della complessità della questione giuridica devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA TU, Presidente FF
LE La AL IB, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE La AL IB | FA TU |
IL SEGRETARIO