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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/07/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1799 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1799 /2024 R.G., vertente tra
Parte_1
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. BRAGA
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VICOLO SAN NICOLA 3 ADRIA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
- resistente –
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
- NEL MERITO:
In via principale:
1 - Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, poiché il credito preteso da parte opposta risulta infondato;
1 2 - Dichiararsi il diritto di parte attrice opponente, ex art. 2033 c.c., a riottenere la somma indebitamente pagata dell'importo di Euro 34.716,00, per i motivi in narrativa dedotti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o, in subordine, dal giorno della domanda ove ritenuta la buona fede di parte opposta;
3 - Accertato il diritto di parte attrice riottenere la somma indebitamente pagata dell'importo di Euro 34.716,00, compensarsi detto credito con quello vantato da parte opposta pari ad Euro 33.520,00 e dichiarasi per l'effetto, che nulla è dovuto nei confronti di parte opposta e che la stessa va invece debitrice nei confronti dell'opponente dell'importo di Euro 1.196,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4 - Accertato e dichiarato che l'attrice, per le ragioni esposte in narrativa, ha dovuto corrispondere la somma complessiva di Euro 2.289,09, per sanzioni dovute al ritardato pagamento delle ritenute d'acconto dovute sulla base delle fatture emesse e pagate a parte opposta, condannarsi parte opposta al risarcimento del danno in favore dell'attrice quantificato nell'importo di Euro 2.289,09, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
In via subordinata:
5 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, non venga considerato legittimo quanto operato da consistito nel provvedere spontaneamente a corrispondere Parte_1
all'erario le ritenute d'acconto dovute in forza dei pagamenti effettuati nei confronti del Dott. e ritenuto pertanto non dovuto, quanto versato dall'opponente a titolo CP_1
di ritenute d'acconto in favore di parte opposta, condannare la stessa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di €
34.716,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite;
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
//
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
2 A seguito di ricorso monitorio presentato da il Tribunale di Rovigo CP_1
pronunciava il decreto ingiuntivo n. 680/2024, col quale era ingiunto ad “
[...]
” il pagamento della somma Parte_1
di euro 33.520,00, oltre accessori e spese, per il mancato pagamento di fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2024.
Si costituiva la parte ingiunta, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, eccependo in via riconvenzionale e in compensazione un credito di euro 37.005,09, di cui euro 34.716,00 a titolo di ritenute d'acconto anticipate ed euro 2.289,09 a titolo di risarcimento danni per sanzioni comminate dall'Erario.
Spiegava che il rapporto di collaborazione tra le parti era sorto nel 2020, che era sempre stato gestito con fatturazione in regime forfettario (quindi senza rivalsa IVA, senza ritenuta d'acconto, ecc.), ciò fino al 2023, quando l'opponente si avvedeva che il aveva superato la soglia di euro 85.000,00, prevista per tale forma di flat CP_1
tax, avendo fatturato già circa euro 131.000,00.
Ciò determinava il passaggio al regime ordinario già per l'anno in corso, ossia il
2023, con conseguente riaddebito delle ritenute d'acconto e applicazione di sanzioni e interessi, i cui importi corrispondono appunto alle somme richieste in via riconvenzionale e poste in compensazione.
Non si costituiva il malgrado la regolarità della notifica. CP_1
Per l'effetto, ritenuto che la causa non necessitasse di istruttoria, essa era discussa e rattenuta in decisione alla prima udienza del 26.03.2025.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta, ad eccezione della parte relativa alle sanzioni.
Va premesso che l'art. 1 co. 54 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) disponeva che i contribuenti persone fisiche, che svolgono attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario, se sussistono le seguenti condizioni:
3 -conseguimento di ricavi/compensi nell'anno non superiori ad euro 65.000,00
(limite elevato, a decorrere dal 01.01.2023, ad euro 85.000,00 per effetto dell'art. co.
54 lett. a) della L. 197/2022, legge di bilancio 2023);
-spese complessivamente non superiori ad euro 20.000,00.
Tale regime fiscale comporta una serie di semplificazioni contabili e fiscali, quali, oltre alla flat tax, la possibilità di non esercitare rivalsa IVA e di non essere soggetti a ritenuta d'acconto in ordine ai ricavi e/o compensi percepiti.
Ci si è chiesti come si debba operare nel caso di superamento della soglia di euro
85.000,00 nel corso dell'anno.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta all'interrogativo in sede di interpello
(doc. 10), spiegando che è possibile rimediare all'indebita fruizione dei benefici contabili e fiscali collegati al regime forfettario:
-o (vel) emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento, ex art. 26 co. 1 DPR 633/1972, al fine di integrare le fatture con l'indicazione dell'IVA in rivalsa e la ritenuta d'acconto;
-oppure (vel) emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in diminuzione, ex art. 26 co.
2-3 DPR cit., a storno delle fatture originarie ed emissione di nuove fatture corrette.
Come si vede, trattasi di alternative che comportano comunque una iniziativa ad opera del professionista.
Nell'ipotesi in cui questi rimanga invece inerte, sarà il committente a doversi attivare, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, operando, seppur tardivamente, le ritenute d'acconto e versandole con la maggiorazione degli interessi.
Quanto alle sanzioni, esse saranno dovute, ex art. 6 D.Lgs 472/1997, se ed in quanto il sostituto sia a sua volta in colpa.
Ebbene, nella specie è pacifico che il nel corso dell'anno 2023 abbia CP_1
superato il tetto massimo di ricavi di euro 85.000,00, oltre il quale il contribuente perde il diritto a fruire dei benefici del regime forfettario.
4 Si veda in proposito il doc. 4 di parte opponente, dal quale risulta che di fatto il limite suddetto era già stato raggiunto nel mese di luglio del 2023.
A questo punto, in assenza di iniziative da parte dell'opposto, all'opponente non rimaneva che procedere al pagamento delle ritenute d'acconto, maggiorate con gli interessi, per un totale di euro 37.005,09 (cfr doc. 11-12 - F24).
Chiaro il diritto dell'opponente alla ripetizione di queste somme (limitatamente alla parte imponibile e agli interessi, non alle sanzioni), trattandosi di somme che avrebbero dovuto essere decurtate dall'importo delle fatture del che, invece, CP_1
sono state emesse senza ritenuta e, quindi, indebitamente pagate da per Parte_1
intero.
Non si ritiene invece che vi sia diritto alla ripetizione anche con riguardo alle sanzioni, atteso che, come sopra visto, la sanzione presuppone una responsabilità, che a sua volta presuppone una rimproverabilità della condotta.
Nella specie si ritiene che l'opponente non possa andare esente a sua volta da colpe, in quanto, come già diazni accennato, il limite di euro 85.000,00 da parte del era già stato raggiunto a luglio 2023, circostanza di cui avrebbe CP_1 Parte_1
ben potuto e dovuto avvedersi.
In conclusione, compensato l'importo di cui decreto ingiuntivo, pari ad euro
33.520, con quello delle ritenute e sanzioni indebitamente anticipare da Parte_1
pari ad euro 34.716,00, l'opponente ha diritto al rimborso di euro 1.196,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e, data la natura sommaria del procedimento, il carattere contumaciale e documentale, si liquidano equitativamente in euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e oltre a spese esenti (contributo unificato e spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto opposto e, effettuate le dovute compensazioni, condanna al pagamento CP_1
5 in favore di parte opponente della somma di euro 1.196,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte opposta alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite, che si liquidano equitativamente come in motivazione.
Rovigo, 11/07/2025
Il Giudice
Giulio Borella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1799 /2024 R.G., vertente tra
Parte_1
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. BRAGA
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VICOLO SAN NICOLA 3 ADRIA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
- resistente –
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
- NEL MERITO:
In via principale:
1 - Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, poiché il credito preteso da parte opposta risulta infondato;
1 2 - Dichiararsi il diritto di parte attrice opponente, ex art. 2033 c.c., a riottenere la somma indebitamente pagata dell'importo di Euro 34.716,00, per i motivi in narrativa dedotti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o, in subordine, dal giorno della domanda ove ritenuta la buona fede di parte opposta;
3 - Accertato il diritto di parte attrice riottenere la somma indebitamente pagata dell'importo di Euro 34.716,00, compensarsi detto credito con quello vantato da parte opposta pari ad Euro 33.520,00 e dichiarasi per l'effetto, che nulla è dovuto nei confronti di parte opposta e che la stessa va invece debitrice nei confronti dell'opponente dell'importo di Euro 1.196,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4 - Accertato e dichiarato che l'attrice, per le ragioni esposte in narrativa, ha dovuto corrispondere la somma complessiva di Euro 2.289,09, per sanzioni dovute al ritardato pagamento delle ritenute d'acconto dovute sulla base delle fatture emesse e pagate a parte opposta, condannarsi parte opposta al risarcimento del danno in favore dell'attrice quantificato nell'importo di Euro 2.289,09, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
In via subordinata:
5 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, non venga considerato legittimo quanto operato da consistito nel provvedere spontaneamente a corrispondere Parte_1
all'erario le ritenute d'acconto dovute in forza dei pagamenti effettuati nei confronti del Dott. e ritenuto pertanto non dovuto, quanto versato dall'opponente a titolo CP_1
di ritenute d'acconto in favore di parte opposta, condannare la stessa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di €
34.716,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite;
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
//
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
2 A seguito di ricorso monitorio presentato da il Tribunale di Rovigo CP_1
pronunciava il decreto ingiuntivo n. 680/2024, col quale era ingiunto ad “
[...]
” il pagamento della somma Parte_1
di euro 33.520,00, oltre accessori e spese, per il mancato pagamento di fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2024.
Si costituiva la parte ingiunta, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, eccependo in via riconvenzionale e in compensazione un credito di euro 37.005,09, di cui euro 34.716,00 a titolo di ritenute d'acconto anticipate ed euro 2.289,09 a titolo di risarcimento danni per sanzioni comminate dall'Erario.
Spiegava che il rapporto di collaborazione tra le parti era sorto nel 2020, che era sempre stato gestito con fatturazione in regime forfettario (quindi senza rivalsa IVA, senza ritenuta d'acconto, ecc.), ciò fino al 2023, quando l'opponente si avvedeva che il aveva superato la soglia di euro 85.000,00, prevista per tale forma di flat CP_1
tax, avendo fatturato già circa euro 131.000,00.
Ciò determinava il passaggio al regime ordinario già per l'anno in corso, ossia il
2023, con conseguente riaddebito delle ritenute d'acconto e applicazione di sanzioni e interessi, i cui importi corrispondono appunto alle somme richieste in via riconvenzionale e poste in compensazione.
Non si costituiva il malgrado la regolarità della notifica. CP_1
Per l'effetto, ritenuto che la causa non necessitasse di istruttoria, essa era discussa e rattenuta in decisione alla prima udienza del 26.03.2025.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta, ad eccezione della parte relativa alle sanzioni.
Va premesso che l'art. 1 co. 54 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) disponeva che i contribuenti persone fisiche, che svolgono attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario, se sussistono le seguenti condizioni:
3 -conseguimento di ricavi/compensi nell'anno non superiori ad euro 65.000,00
(limite elevato, a decorrere dal 01.01.2023, ad euro 85.000,00 per effetto dell'art. co.
54 lett. a) della L. 197/2022, legge di bilancio 2023);
-spese complessivamente non superiori ad euro 20.000,00.
Tale regime fiscale comporta una serie di semplificazioni contabili e fiscali, quali, oltre alla flat tax, la possibilità di non esercitare rivalsa IVA e di non essere soggetti a ritenuta d'acconto in ordine ai ricavi e/o compensi percepiti.
Ci si è chiesti come si debba operare nel caso di superamento della soglia di euro
85.000,00 nel corso dell'anno.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta all'interrogativo in sede di interpello
(doc. 10), spiegando che è possibile rimediare all'indebita fruizione dei benefici contabili e fiscali collegati al regime forfettario:
-o (vel) emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento, ex art. 26 co. 1 DPR 633/1972, al fine di integrare le fatture con l'indicazione dell'IVA in rivalsa e la ritenuta d'acconto;
-oppure (vel) emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in diminuzione, ex art. 26 co.
2-3 DPR cit., a storno delle fatture originarie ed emissione di nuove fatture corrette.
Come si vede, trattasi di alternative che comportano comunque una iniziativa ad opera del professionista.
Nell'ipotesi in cui questi rimanga invece inerte, sarà il committente a doversi attivare, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, operando, seppur tardivamente, le ritenute d'acconto e versandole con la maggiorazione degli interessi.
Quanto alle sanzioni, esse saranno dovute, ex art. 6 D.Lgs 472/1997, se ed in quanto il sostituto sia a sua volta in colpa.
Ebbene, nella specie è pacifico che il nel corso dell'anno 2023 abbia CP_1
superato il tetto massimo di ricavi di euro 85.000,00, oltre il quale il contribuente perde il diritto a fruire dei benefici del regime forfettario.
4 Si veda in proposito il doc. 4 di parte opponente, dal quale risulta che di fatto il limite suddetto era già stato raggiunto nel mese di luglio del 2023.
A questo punto, in assenza di iniziative da parte dell'opposto, all'opponente non rimaneva che procedere al pagamento delle ritenute d'acconto, maggiorate con gli interessi, per un totale di euro 37.005,09 (cfr doc. 11-12 - F24).
Chiaro il diritto dell'opponente alla ripetizione di queste somme (limitatamente alla parte imponibile e agli interessi, non alle sanzioni), trattandosi di somme che avrebbero dovuto essere decurtate dall'importo delle fatture del che, invece, CP_1
sono state emesse senza ritenuta e, quindi, indebitamente pagate da per Parte_1
intero.
Non si ritiene invece che vi sia diritto alla ripetizione anche con riguardo alle sanzioni, atteso che, come sopra visto, la sanzione presuppone una responsabilità, che a sua volta presuppone una rimproverabilità della condotta.
Nella specie si ritiene che l'opponente non possa andare esente a sua volta da colpe, in quanto, come già diazni accennato, il limite di euro 85.000,00 da parte del era già stato raggiunto a luglio 2023, circostanza di cui avrebbe CP_1 Parte_1
ben potuto e dovuto avvedersi.
In conclusione, compensato l'importo di cui decreto ingiuntivo, pari ad euro
33.520, con quello delle ritenute e sanzioni indebitamente anticipare da Parte_1
pari ad euro 34.716,00, l'opponente ha diritto al rimborso di euro 1.196,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e, data la natura sommaria del procedimento, il carattere contumaciale e documentale, si liquidano equitativamente in euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e oltre a spese esenti (contributo unificato e spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto opposto e, effettuate le dovute compensazioni, condanna al pagamento CP_1
5 in favore di parte opponente della somma di euro 1.196,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte opposta alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite, che si liquidano equitativamente come in motivazione.
Rovigo, 11/07/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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