Trib. Bergamo, sentenza 15/07/2025, n. 646
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Sentenza 15 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, dalla dott.ssa Giulia Bertolino, riguarda una controversia relativa a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta per le malattie sofferte, sostenendo che le assenze per malattia non dovessero essere computate ai fini del comporto, e ha chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro, dichiarando il licenziamento illegittimo. La parte resistente ha contestato le pretese, affermando di aver rispettato le normative e di aver licenziato il ricorrente per superamento del comporto, evidenziando che le assenze erano state superiori ai limiti previsti dal CCNL.

Il giudice ha accolto le richieste del ricorrente, dichiarando nullo il licenziamento. Ha argomentato che, nonostante le assenze totali di 189 giorni, il ricorrente aveva diritto al comporto prolungato, poiché la malattia era continuativa e non interrotta. La decisione si basa sull'interpretazione della disciplina collettiva, che prevede la protezione per malattie protratte oltre i 91 giorni. Il giudice ha sottolineato che la malattia del ricorrente era la stessa e non si poteva considerare come un nuovo episodio, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente. Pertanto, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, con conseguente reintegrazione e risarcimento delle retribuzioni non percepite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 15/07/2025, n. 646
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 646
    Data del deposito : 15 luglio 2025

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