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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 583 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti ESPOSITO GIUSEPPINA e FERRARA ROBERTO
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. BARELLI GIANANTONIO
- RESISTENTE –
Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 12/03/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e/o se ritenuto pregiudiziale:
Se ritenuto utile e/o necessario ai fini dell'accoglimento delle successive domande formulate in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella genesi dei di-sturbi o compromissioni fisiche sofferte dal ricorrente e come dettagliato in atti e nell'allegata consulenza medico legale, eventualmente anche quale concausa, oppure nel loro aggravarsi oppure acutizzarsi oppure ancora riacutizzarsi e per l'effetto dichiarare che
1 le assenze per ma-lattia pari a 150 giorni per quanto esposto in atti (oppure nella diversa quantificazione accer- tata) non possono computarsi ai fini del comporto per giustificare il licenziamento qui impu-gnato;
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullabile e/o privo comunque di giuridico effetto il licenziamento del ricorrente, per supero del comporto, disposto dalla convenuta e qui im-pugnato, in quanto privo dei requisiti di legge come gradatamente esposto in narrativa.
- per l'effetto condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con di-ritto ad optare per
l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto mensile spettante oppure nella diversa misura accertata in corso di causa e disporre il risarci-mento del danno nella misura massima prevista dalla legge (quindi pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 2.294,52), oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza di ogni credito al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo;
in ogni caso in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione da ogni scadenza al saldo, oppure nella diversa misura di Legge;
In via subordinata: accertata la violazione dell'art. 2110 c.c. per i motivi gradatamente esposti in narrativa, dichia-rare illegittimo, nullo, annullabile e/o privo comunque di giuridico effetto il licenziamento del ricorrente, per supero del comporto, disposto alla convenuta e per l'effetto ripristinare la funzionalità del rapporto e condannare la convenuta a riammettere in servizio la ricorrente nelle mansioni da ultimo svolte e disporre il risarcimento del danno nella misura di tutte le retribuzioni globali di fatto perdute (€ 2.294,52 mensili) dal licenziamento alla effettiva ri-presa del lavoro, oppure comunque applicare la tutela ritenuta di giustizia in base alle norme vigenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, deduceva:
- di essere stato continuativamente somministrato presso la resistente da dal CP_2
22/03/2021,
- di essere stato poi assunto dalla resistente il 29/08/2022 con inquadramento al livello C1 del CCNL metalmeccanico industria e mansioni di addetto al taglio dell'acciaio
- che i pezzi venivano caricati con un braccio meccanico azionato e manovrato manualmente dall'operatore sui nastri,
- che i pezzi venivano scaricati con un braccio meccanico azionato e manovrato manualmente dall'operatore fino ad agosto 2023, poi sostituito da una meccanizzata,
- di dover sollevare pesi rilevanti per più volte al giorno,
2 - di aver dovuto utilizzare la calamita manuale che richiedeva l'applicazione di una forte pressione per chiuderla,
- che alla guida del muletto era sottoposto a significative sollecitazioni,
- di aver, quindi, iniziato a soffrire di una forte lombalgia conseguente al “progressivo indeboli- mento della struttura discale lombare, per microtraumatismi ripetuti” evolutasi in “una ernia discale
L4L5”;
- di essere stato assente per malattia professionale:
o I. Dal 27/02/2023 al 03/03/2023 x 5 giorni o II. Dal 24/03/2023 al 02/04/2023 x 10 giorni o III. Dal 03/04/2023 al 09/04/2023 x 7 giorni o IV. Dal 13/09/2023 al 15/09/2023 x 3 giorni o V. Dal 30/04/2024 al 01/05/2024 x 2 giorni o VI. Dal 02/05/2024 al 19/05/2024 x 18 giorni o VII. Dal 20/05/2024 al 02/06/2024 x 14 giorni o VIII. Dal 03/06/2024 al 16/06/2024 x 14 giorni o IX. Dal 17/06/2024 al 23/06/2024 x 7 giorni o X. Dal 24/06/2024 al 30/06/2024 x 7 giorni o XI. Dal 01/07/2024 al 07/07/2024 x 7 giorni o XII. Dal 08/07/2024 al 28/07/2024 x 21 giorni o XIII. Dal 29/07/2024 al 25/08/2024 x 28 giorni o XIV. Dal 26/08/2024 al 01/09/2024 x 7 giorni;
- per un totale di giorni 150, di conseguenza ne residuano solo 39 computabili ai fini del comporto;
- che la patologia sofferta, per cui è stata prevista un'invalidità permanente pari al 10 %, integra la definizione di Handicap secondo quanto previsto dalla disciplina UE, trattandosi di disturbo con effetti prolungati nel tempo e tali da compromettere la capacità lavorativa del lavoratore;
- di essere stato licenziato per superamento del periodo di comporto in data 02/09/2024 per aver accumulato 189 giornate complessive di assenza per malattia;
- che dalla comunicazione risultava che dal 30/04/2024 al 01/09/2024, il ricorrente si era assentato a causa di malattia continuativa (a seguito di certificati che si succedono senza
3 interruzione) per complessivi 125 giorni;
- di aver impugnato il licenziamento in data 12/09/2024,
- che la retribuzione globale di fatto è pari ad € 2.294,52.
In diritto, lamentava:
1. di aver diritto all'applicazione del comporto previsto per i lavoratori con anzianità superiore a 3 anni pari a 274 giorni di comporto breve e 411 giorni di comporto prolungato,
2. che non è stato superato il comporto, dovendo essere scomputate le assenze per la discopatia trattandosi di malattia professionale o comunque perché hanno determinato una condizione di handicap
3. di aver diritto all'applicazione del comporto prolungato, essendo rimasto assente in via continuativa per oltre 90 giorni (dal 30/04/2024 sino al licenziamento), che è pari per i lavoratori con anzianità fino a 3 anni a 274 gg.
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
La convenuta confermava di aver licenziato il ricorrente per superamento del periodo di comporto stante assenza dal lavoro per malattia per un periodo di 189 giorni, superando il limite fissato dal CCNL in 183 giorni di calendario sulla base delle seguenti assenze:
4 In fatto, la datrice di lavoro eccepiva il pieno rispetto della disciplina di tutela della sicurezza dei lavoratori e, in particolare che
- i manipolatori pneumatici azionati manualmente consentono all'operatore di movimentare i carichi senza sopportarne il peso, che grava interamente sullo strumento,
- la pavimentazione dello stabilimento di Seriate non presenta irregolarità ed è soggetta ad attenta manutenzione,
- l'introduzione di isole robotizzate per lo scarico dei materiali non è stata determinata dal fatto che i lavoratori lamentavano patologie alla schiena, ma dall'esigenza di consentire agli stessi di lavorare in un microclima più favorevole.
Quanto al ricorrente, la resistente ha evidenziato che il sig. è sempre stato ritenuto Pt_1 idoneo allo svolgimento delle mansioni cui è stato adibito e pratica regolare attività fisica
(pallacanestro e karate) oltre ad essere arbitro di pallacanestro, attività svolta anche durante le assenze per malattia, inoltre la patologia ben può essere stata causata dall'incidente stradale subito dal ricorrente in data 24.3.2023 che gli ha provocato un “trauma distorsivo rachide cervicale e lombare”.
In diritto, la convenuta ha evidenziato che
- l'anzianità di servizio al fine della individuazione del periodo di comporto applicabile è solo quella alle dirette dipendenze della datrice di lavoro, rimanendo invece neutri i periodi di lavoro in somministrazione,
- il ricorrente non aveva diritto al comporto prolungato per assenza in via continuativa per oltre 90 giorni, poiché la malattia era in corso dal 17.6.2024, non dal 30.4.2024, e quindi protrattasi per 77 giorni, infatti in data 17.6.2024, il medico di base ha rilasciato un ulteriore certificato medico attestante l'inizio della malattia, con ciò dichiarando che la malattia che aveva determinato la precedente assenza si era chiusa con una guarigione, successivamente prorogata fino al licenziamento.
5 Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Sono pacifici in giudizio i giorni di assenza del ricorrente pari a complessivi n. 189 giorni alla data in cui è stato comminato il licenziamento.
Ai fini della definizione del giudizio è di primaria importanza l'attenta analisi della disciplina collettiva (art. 2 della Sezione Quarta - Disciplina del rapporto individuale di lavoro - Titolo VI
- Assenze, permessi e tutele del CCNL Metalmeccanici - industria)
“Conservazione del posto di lavoro
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti casi:
- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell'ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario.
Il comporto prolungato è pari a:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.
I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.”.
***
6 La disciplina collettiva prevede il diritto all'applicazione del c.d. periodo di comporto prolungato “quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell'ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario.”.
La parte resistente evidenzia che nel caso di specie la malattia era in corso solo da 77 giorni al momento del licenziamento, poiché nel certificato medico del 17.6.2024, il medico di base ha attestato l'inizio di una malattia.
Tale interpretazione non può essere condivisa, la disciplina collettiva richiede solo la continuatività dell'assenza per una malattia per 91 giorni alla data di compimento del periodo di comporto breve e nel caso di specie i certificati medici si sono susseguiti senza soluzione di continuità dal 30.4.24 fino al licenziamento per ben 125 giorni.
In vero, i certificati medici rilasciati al lavoratore restituiscono una chiara evidenza che la malattia è sempre stata la stessa mai guarita dal 30.4.24 e che effettivamente la malattia si è protratta senza soluzione di continuità per tutto il periodo, infatti dalle diagnosi del certificato medico in continuazione del periodo dal 3.6.24 al 16.6.24 risulta “mialgia persistente rachide lombare” e dal certificato medico di formale “inizio” emesso l'immediatamente successivo
17.6.24 risulta la medesima “mialgia persistente rachide lombare”.
Anche il datore di lavoro, pur non avendo visibilità della diagnosi, non poteva porre un serio affidamento nel fatto che il ricorrente dopo una malattia di circa due mesi (30.4.24 – 16.6.24) fosse guarito e avesse contratto una nuova malattia in continuità. Il mero dato formalistico dell'indicazione di “inizio” della malattia nel certificato medico del 17.6.24 a fronte delle complessive circostanze del caso concreto non può assumere alcun rilievo ai fini della decisione, visto e considerato che dalle diagnosi dei certificati medici è provata l'unitarietà della malattia.
La parte convenuta a sostegno della propria interpretazione porta la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 159/24 e la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 168/24.
In primo luogo si osserva che la Corte d'appello di Brescia nella sentenza n. 339/16 di conferma della sentenza n. 359/16 si riferisce ad una disciplina collettiva diversa da quella pacificamente applicabile al rapporto di lavoro del sig. infatti l'art. 48 del CCNL Pt_1
Industria metalmeccanica PMI prevede “Il suddetto periodo di comporto prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari a o superiore a tre mesi”, nel caso che ci occupa invece è sufficiente che la malattia sia stata
7 continuativa per 91 giorni, senza che assuma alcun valore la prognosi del certificato medico, il testo dell'art. 2 del CCNL prevede solo che “sia in corso una malattia […] pari o superiore a 91 giorni di calendario”, nessun riferimento ad una prognosi lunga di tale malattia. Si tratta di discipline completamente diverse, infatti il CCNL Industria metalmeccanica PMI richiede una previsione di durata della malattia già nel certificato medico di almeno 3 mesi per far scattare il comporto prolungato, invece per il CCNL Metalmeccanica industria il comporto prolungato scatta alla mera circostanza che la malattia (alla scadenza del comporto breve) sia in corso da almeno 91 giorni.
Si tratta di una significativa differenza connessa alla circostanza che in una piccola media impresa un lavoratore assente per malattia per un lungo periodo di tempo determina delle significative difficoltà organizzative e pertanto il prolungamento del periodo di comporto deve essere limitato a casi eccezionali di gravi malattie (come certamente sono quelle con una prognosi di 3 mesi), che comportano un bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti del rapporto di lavoro in favore del lavoratore gravemente malato nonostante le difficoltà organizzative del piccolo/medio datore di lavoro, tale bilanciamento invece predilige il datore di lavoro e l'efficienza dell'organizzazione dell'impresa in caso di mere malattie continuative.
Al contrario, le parti sociali hanno valutato che il datore di lavoro non di piccole/medie dimensioni che applica il CCNL metalmeccanici industria proprio per la sua struttura è maggiormente in grado di sopportare e organizzare il lavoro anche in caso di un lavoratore assente per lungo periodo e pertanto il bilanciamento degli interessi è in favore del lavoratore anche in caso di malattia di fatto durata almeno 91 giorni al momento del compimento del comporto breve a prescindere dalla prognosi di essa.
Il dictum della Corte d'Appello citata dal convenuto è chiaro “la previsione contrattuale ricollega la particolare tutela del prolungamento alla prognosi, nel senso che la malattia in corso al momento del superamento del comporto breve deve avere una prognosi di pari o superiore a tre mesi, ossia deve essere una patologia che, secondo la preventiva valutazione del medico, avrà una durata di almeno tre mesi. Nella specie per contro la malattia iniziata il 2 Febbraio, ha avuto una prognosi limitata al 7 Febbraio ed è continuata ogni volta con prognosi di breve durata punto il fatto che si tratti pur sempre della medesima malattia non consente ai fini dell'applicazione della tutela in oggetto, di sommare, una volta giunti a un'assenza di tre mesi, tutti i periodi con prognosi breve e successivi al primo periodo di assenza, perché in tal modo si dà vita ad un illogico concetto di
“prognosi a posteriori” che costituisce una contraddizione in termini”
8 Anche con la sentenza n. 168/24, la Corte di Appello di Brescia si è espressa in un caso concreto totalmente differente da quello di specie ove nei 91 giorni vi erano state almeno due malattie, invece il sig. è portatore di una sola continuativa malattia, per come già Pt_1 argomentato ed emerge documentalmente dal certificato del 17.6.24 che riporta, come quello concluso il 16.6.24, la medesima diagnosi di “mialgia persistente rachide lombare”.
Appunto la Corte ha statuito “Ed infatti, come già correttamente osservato dal primo giudice, al momento del licenziamento del 6 giugno 2023, l'appellante era assente in forza di un certificato con prognosi dal
29.4.2023 al 5.6.2023, quindi inferiore a 91 giorni di calendario, per “protesi anca sinistra”. Non si tratta di un certificato emesso in “continuazione” o di una “ricaduta” - come altri certificati rilasciati in precedenza dal medesimo medico in favore del e prodotti in atti - avendo il medico invece selezionato l'opzione “inizio”, così dimostrando di ritenere la nuova malattia distinta e diversa dalle precedenti. Peraltro, la tesi dell'unica malattia non trova riscontro neppure nelle diagnosi contenute nei certificati emessi nel periodo anteriore, e cioè, a parte il certificato di ricovero in ospedale dal 21 al 29.4.2023 per l'intervento di protesi dell'anca sinistra, le diagnosi di
“coxalgia sinistra” e “necrosi asettica testa e collo femore sinistro”, diagnosi comunque diverse da quella dell'ultimo certificato. Quindi l'appellante, sul quale incombeva il relativo onere, non ha dimostrato che la malattia in corso all'atto del superamento del comporto fosse la stessa malattia certificata in precedenza (il che rende del tutto irrilevante il tema della continuità delle assenze, proposto con il secondo motivo d'appello).”.
Al contrario, il sig. ha dato piena e documentale prova del fatto che “la malattia in corso Pt_1 all'atto del superamento del comporto fosse la stessa malattia certificata in precedenza”, infatti, come già evidenziato, il certificato del 17.6.24 riporta, come quello concluso il 16.6.24, la medesima diagnosi di “mialgia persistente rachide lombare”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorrente aveva diritto all'applicazione del comporto prolungato pari a 274 giorni di calendario, di conseguenza il datore di lavoro ha illegittimamente licenziato il ricorrente dopo sole 189 giornate di malattia.
***
Quanto al licenziamento irrogato in caso di mancato superamento del periodo di comporto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nello stabilire che: “sebbene la nuova disciplina non preveda espressamente la tutela applicabile in caso di illegittimo licenziamento per superamento del periodo di comporto non effettivamente sussistente, questa Corte a sezioni Unite ha già ravvisato la tutela nella declaratoria di nullità del licenziamento, con conseguente reintegra del dipendente nel posto di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale, in applicazione dell'art. 2 del richiamato decreto: ha invero affermato Sez. U - ,
9 Sentenza n. 12568 del 22/05/2018 (Rv. 648651 - 01) che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. Le Sezioni Unite hanno anche sottolineato come il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di recesso diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966, sicché l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2110, co. 2, c.c. importa una ipotesi autonoma di nullità del licenziamento per contrarietà a norma imperativa e non è riconducibile alla mera mancanza di giustificazione.” (Cass. sez. lavoro, ord. n. 6874/2025).
Il ricorrente ha diritto ad essere reintegrato e alla corresponsione delle retribuzioni medio tempore maturate tra la data del licenziamento e quello d'effettiva reintegrazione sul tallone non contestato di € 2.294,52, dedotto l'aliunde perceptum pari a € 1.871,60, per come allegato e provato nelle note di parte ricorrente del 3.7.25 e non oggetto di contestazione.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sullo scaglione indeterminabile complessità media per la fase di studio e bassa per le residue fasi svolte.
P.Q.M.
- dichiara la nullità del licenziamento impugnato e, per l'effetto,
- condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento, in favore di quest'ultimo, di una indennità risarcitoria pari a €
2.294,52 dal medesimo maturata per le mensilità comprese tra il giorno del licenziamento
(2.9.2024) e quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto dal medesimo percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative pari a €
1.871,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata dalla maturazione del credito al saldo effettivo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento nullo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
10 - condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in €
3.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 15/07/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti ESPOSITO GIUSEPPINA e FERRARA ROBERTO
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. BARELLI GIANANTONIO
- RESISTENTE –
Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 12/03/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e/o se ritenuto pregiudiziale:
Se ritenuto utile e/o necessario ai fini dell'accoglimento delle successive domande formulate in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella genesi dei di-sturbi o compromissioni fisiche sofferte dal ricorrente e come dettagliato in atti e nell'allegata consulenza medico legale, eventualmente anche quale concausa, oppure nel loro aggravarsi oppure acutizzarsi oppure ancora riacutizzarsi e per l'effetto dichiarare che
1 le assenze per ma-lattia pari a 150 giorni per quanto esposto in atti (oppure nella diversa quantificazione accer- tata) non possono computarsi ai fini del comporto per giustificare il licenziamento qui impu-gnato;
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullabile e/o privo comunque di giuridico effetto il licenziamento del ricorrente, per supero del comporto, disposto dalla convenuta e qui im-pugnato, in quanto privo dei requisiti di legge come gradatamente esposto in narrativa.
- per l'effetto condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con di-ritto ad optare per
l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto mensile spettante oppure nella diversa misura accertata in corso di causa e disporre il risarci-mento del danno nella misura massima prevista dalla legge (quindi pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 2.294,52), oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza di ogni credito al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo;
in ogni caso in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione da ogni scadenza al saldo, oppure nella diversa misura di Legge;
In via subordinata: accertata la violazione dell'art. 2110 c.c. per i motivi gradatamente esposti in narrativa, dichia-rare illegittimo, nullo, annullabile e/o privo comunque di giuridico effetto il licenziamento del ricorrente, per supero del comporto, disposto alla convenuta e per l'effetto ripristinare la funzionalità del rapporto e condannare la convenuta a riammettere in servizio la ricorrente nelle mansioni da ultimo svolte e disporre il risarcimento del danno nella misura di tutte le retribuzioni globali di fatto perdute (€ 2.294,52 mensili) dal licenziamento alla effettiva ri-presa del lavoro, oppure comunque applicare la tutela ritenuta di giustizia in base alle norme vigenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, deduceva:
- di essere stato continuativamente somministrato presso la resistente da dal CP_2
22/03/2021,
- di essere stato poi assunto dalla resistente il 29/08/2022 con inquadramento al livello C1 del CCNL metalmeccanico industria e mansioni di addetto al taglio dell'acciaio
- che i pezzi venivano caricati con un braccio meccanico azionato e manovrato manualmente dall'operatore sui nastri,
- che i pezzi venivano scaricati con un braccio meccanico azionato e manovrato manualmente dall'operatore fino ad agosto 2023, poi sostituito da una meccanizzata,
- di dover sollevare pesi rilevanti per più volte al giorno,
2 - di aver dovuto utilizzare la calamita manuale che richiedeva l'applicazione di una forte pressione per chiuderla,
- che alla guida del muletto era sottoposto a significative sollecitazioni,
- di aver, quindi, iniziato a soffrire di una forte lombalgia conseguente al “progressivo indeboli- mento della struttura discale lombare, per microtraumatismi ripetuti” evolutasi in “una ernia discale
L4L5”;
- di essere stato assente per malattia professionale:
o I. Dal 27/02/2023 al 03/03/2023 x 5 giorni o II. Dal 24/03/2023 al 02/04/2023 x 10 giorni o III. Dal 03/04/2023 al 09/04/2023 x 7 giorni o IV. Dal 13/09/2023 al 15/09/2023 x 3 giorni o V. Dal 30/04/2024 al 01/05/2024 x 2 giorni o VI. Dal 02/05/2024 al 19/05/2024 x 18 giorni o VII. Dal 20/05/2024 al 02/06/2024 x 14 giorni o VIII. Dal 03/06/2024 al 16/06/2024 x 14 giorni o IX. Dal 17/06/2024 al 23/06/2024 x 7 giorni o X. Dal 24/06/2024 al 30/06/2024 x 7 giorni o XI. Dal 01/07/2024 al 07/07/2024 x 7 giorni o XII. Dal 08/07/2024 al 28/07/2024 x 21 giorni o XIII. Dal 29/07/2024 al 25/08/2024 x 28 giorni o XIV. Dal 26/08/2024 al 01/09/2024 x 7 giorni;
- per un totale di giorni 150, di conseguenza ne residuano solo 39 computabili ai fini del comporto;
- che la patologia sofferta, per cui è stata prevista un'invalidità permanente pari al 10 %, integra la definizione di Handicap secondo quanto previsto dalla disciplina UE, trattandosi di disturbo con effetti prolungati nel tempo e tali da compromettere la capacità lavorativa del lavoratore;
- di essere stato licenziato per superamento del periodo di comporto in data 02/09/2024 per aver accumulato 189 giornate complessive di assenza per malattia;
- che dalla comunicazione risultava che dal 30/04/2024 al 01/09/2024, il ricorrente si era assentato a causa di malattia continuativa (a seguito di certificati che si succedono senza
3 interruzione) per complessivi 125 giorni;
- di aver impugnato il licenziamento in data 12/09/2024,
- che la retribuzione globale di fatto è pari ad € 2.294,52.
In diritto, lamentava:
1. di aver diritto all'applicazione del comporto previsto per i lavoratori con anzianità superiore a 3 anni pari a 274 giorni di comporto breve e 411 giorni di comporto prolungato,
2. che non è stato superato il comporto, dovendo essere scomputate le assenze per la discopatia trattandosi di malattia professionale o comunque perché hanno determinato una condizione di handicap
3. di aver diritto all'applicazione del comporto prolungato, essendo rimasto assente in via continuativa per oltre 90 giorni (dal 30/04/2024 sino al licenziamento), che è pari per i lavoratori con anzianità fino a 3 anni a 274 gg.
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Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
La convenuta confermava di aver licenziato il ricorrente per superamento del periodo di comporto stante assenza dal lavoro per malattia per un periodo di 189 giorni, superando il limite fissato dal CCNL in 183 giorni di calendario sulla base delle seguenti assenze:
4 In fatto, la datrice di lavoro eccepiva il pieno rispetto della disciplina di tutela della sicurezza dei lavoratori e, in particolare che
- i manipolatori pneumatici azionati manualmente consentono all'operatore di movimentare i carichi senza sopportarne il peso, che grava interamente sullo strumento,
- la pavimentazione dello stabilimento di Seriate non presenta irregolarità ed è soggetta ad attenta manutenzione,
- l'introduzione di isole robotizzate per lo scarico dei materiali non è stata determinata dal fatto che i lavoratori lamentavano patologie alla schiena, ma dall'esigenza di consentire agli stessi di lavorare in un microclima più favorevole.
Quanto al ricorrente, la resistente ha evidenziato che il sig. è sempre stato ritenuto Pt_1 idoneo allo svolgimento delle mansioni cui è stato adibito e pratica regolare attività fisica
(pallacanestro e karate) oltre ad essere arbitro di pallacanestro, attività svolta anche durante le assenze per malattia, inoltre la patologia ben può essere stata causata dall'incidente stradale subito dal ricorrente in data 24.3.2023 che gli ha provocato un “trauma distorsivo rachide cervicale e lombare”.
In diritto, la convenuta ha evidenziato che
- l'anzianità di servizio al fine della individuazione del periodo di comporto applicabile è solo quella alle dirette dipendenze della datrice di lavoro, rimanendo invece neutri i periodi di lavoro in somministrazione,
- il ricorrente non aveva diritto al comporto prolungato per assenza in via continuativa per oltre 90 giorni, poiché la malattia era in corso dal 17.6.2024, non dal 30.4.2024, e quindi protrattasi per 77 giorni, infatti in data 17.6.2024, il medico di base ha rilasciato un ulteriore certificato medico attestante l'inizio della malattia, con ciò dichiarando che la malattia che aveva determinato la precedente assenza si era chiusa con una guarigione, successivamente prorogata fino al licenziamento.
5 Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Sono pacifici in giudizio i giorni di assenza del ricorrente pari a complessivi n. 189 giorni alla data in cui è stato comminato il licenziamento.
Ai fini della definizione del giudizio è di primaria importanza l'attenta analisi della disciplina collettiva (art. 2 della Sezione Quarta - Disciplina del rapporto individuale di lavoro - Titolo VI
- Assenze, permessi e tutele del CCNL Metalmeccanici - industria)
“Conservazione del posto di lavoro
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti casi:
- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell'ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario.
Il comporto prolungato è pari a:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.
I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.”.
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6 La disciplina collettiva prevede il diritto all'applicazione del c.d. periodo di comporto prolungato “quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell'ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario.”.
La parte resistente evidenzia che nel caso di specie la malattia era in corso solo da 77 giorni al momento del licenziamento, poiché nel certificato medico del 17.6.2024, il medico di base ha attestato l'inizio di una malattia.
Tale interpretazione non può essere condivisa, la disciplina collettiva richiede solo la continuatività dell'assenza per una malattia per 91 giorni alla data di compimento del periodo di comporto breve e nel caso di specie i certificati medici si sono susseguiti senza soluzione di continuità dal 30.4.24 fino al licenziamento per ben 125 giorni.
In vero, i certificati medici rilasciati al lavoratore restituiscono una chiara evidenza che la malattia è sempre stata la stessa mai guarita dal 30.4.24 e che effettivamente la malattia si è protratta senza soluzione di continuità per tutto il periodo, infatti dalle diagnosi del certificato medico in continuazione del periodo dal 3.6.24 al 16.6.24 risulta “mialgia persistente rachide lombare” e dal certificato medico di formale “inizio” emesso l'immediatamente successivo
17.6.24 risulta la medesima “mialgia persistente rachide lombare”.
Anche il datore di lavoro, pur non avendo visibilità della diagnosi, non poteva porre un serio affidamento nel fatto che il ricorrente dopo una malattia di circa due mesi (30.4.24 – 16.6.24) fosse guarito e avesse contratto una nuova malattia in continuità. Il mero dato formalistico dell'indicazione di “inizio” della malattia nel certificato medico del 17.6.24 a fronte delle complessive circostanze del caso concreto non può assumere alcun rilievo ai fini della decisione, visto e considerato che dalle diagnosi dei certificati medici è provata l'unitarietà della malattia.
La parte convenuta a sostegno della propria interpretazione porta la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 159/24 e la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 168/24.
In primo luogo si osserva che la Corte d'appello di Brescia nella sentenza n. 339/16 di conferma della sentenza n. 359/16 si riferisce ad una disciplina collettiva diversa da quella pacificamente applicabile al rapporto di lavoro del sig. infatti l'art. 48 del CCNL Pt_1
Industria metalmeccanica PMI prevede “Il suddetto periodo di comporto prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari a o superiore a tre mesi”, nel caso che ci occupa invece è sufficiente che la malattia sia stata
7 continuativa per 91 giorni, senza che assuma alcun valore la prognosi del certificato medico, il testo dell'art. 2 del CCNL prevede solo che “sia in corso una malattia […] pari o superiore a 91 giorni di calendario”, nessun riferimento ad una prognosi lunga di tale malattia. Si tratta di discipline completamente diverse, infatti il CCNL Industria metalmeccanica PMI richiede una previsione di durata della malattia già nel certificato medico di almeno 3 mesi per far scattare il comporto prolungato, invece per il CCNL Metalmeccanica industria il comporto prolungato scatta alla mera circostanza che la malattia (alla scadenza del comporto breve) sia in corso da almeno 91 giorni.
Si tratta di una significativa differenza connessa alla circostanza che in una piccola media impresa un lavoratore assente per malattia per un lungo periodo di tempo determina delle significative difficoltà organizzative e pertanto il prolungamento del periodo di comporto deve essere limitato a casi eccezionali di gravi malattie (come certamente sono quelle con una prognosi di 3 mesi), che comportano un bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti del rapporto di lavoro in favore del lavoratore gravemente malato nonostante le difficoltà organizzative del piccolo/medio datore di lavoro, tale bilanciamento invece predilige il datore di lavoro e l'efficienza dell'organizzazione dell'impresa in caso di mere malattie continuative.
Al contrario, le parti sociali hanno valutato che il datore di lavoro non di piccole/medie dimensioni che applica il CCNL metalmeccanici industria proprio per la sua struttura è maggiormente in grado di sopportare e organizzare il lavoro anche in caso di un lavoratore assente per lungo periodo e pertanto il bilanciamento degli interessi è in favore del lavoratore anche in caso di malattia di fatto durata almeno 91 giorni al momento del compimento del comporto breve a prescindere dalla prognosi di essa.
Il dictum della Corte d'Appello citata dal convenuto è chiaro “la previsione contrattuale ricollega la particolare tutela del prolungamento alla prognosi, nel senso che la malattia in corso al momento del superamento del comporto breve deve avere una prognosi di pari o superiore a tre mesi, ossia deve essere una patologia che, secondo la preventiva valutazione del medico, avrà una durata di almeno tre mesi. Nella specie per contro la malattia iniziata il 2 Febbraio, ha avuto una prognosi limitata al 7 Febbraio ed è continuata ogni volta con prognosi di breve durata punto il fatto che si tratti pur sempre della medesima malattia non consente ai fini dell'applicazione della tutela in oggetto, di sommare, una volta giunti a un'assenza di tre mesi, tutti i periodi con prognosi breve e successivi al primo periodo di assenza, perché in tal modo si dà vita ad un illogico concetto di
“prognosi a posteriori” che costituisce una contraddizione in termini”
8 Anche con la sentenza n. 168/24, la Corte di Appello di Brescia si è espressa in un caso concreto totalmente differente da quello di specie ove nei 91 giorni vi erano state almeno due malattie, invece il sig. è portatore di una sola continuativa malattia, per come già Pt_1 argomentato ed emerge documentalmente dal certificato del 17.6.24 che riporta, come quello concluso il 16.6.24, la medesima diagnosi di “mialgia persistente rachide lombare”.
Appunto la Corte ha statuito “Ed infatti, come già correttamente osservato dal primo giudice, al momento del licenziamento del 6 giugno 2023, l'appellante era assente in forza di un certificato con prognosi dal
29.4.2023 al 5.6.2023, quindi inferiore a 91 giorni di calendario, per “protesi anca sinistra”. Non si tratta di un certificato emesso in “continuazione” o di una “ricaduta” - come altri certificati rilasciati in precedenza dal medesimo medico in favore del e prodotti in atti - avendo il medico invece selezionato l'opzione “inizio”, così dimostrando di ritenere la nuova malattia distinta e diversa dalle precedenti. Peraltro, la tesi dell'unica malattia non trova riscontro neppure nelle diagnosi contenute nei certificati emessi nel periodo anteriore, e cioè, a parte il certificato di ricovero in ospedale dal 21 al 29.4.2023 per l'intervento di protesi dell'anca sinistra, le diagnosi di
“coxalgia sinistra” e “necrosi asettica testa e collo femore sinistro”, diagnosi comunque diverse da quella dell'ultimo certificato. Quindi l'appellante, sul quale incombeva il relativo onere, non ha dimostrato che la malattia in corso all'atto del superamento del comporto fosse la stessa malattia certificata in precedenza (il che rende del tutto irrilevante il tema della continuità delle assenze, proposto con il secondo motivo d'appello).”.
Al contrario, il sig. ha dato piena e documentale prova del fatto che “la malattia in corso Pt_1 all'atto del superamento del comporto fosse la stessa malattia certificata in precedenza”, infatti, come già evidenziato, il certificato del 17.6.24 riporta, come quello concluso il 16.6.24, la medesima diagnosi di “mialgia persistente rachide lombare”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorrente aveva diritto all'applicazione del comporto prolungato pari a 274 giorni di calendario, di conseguenza il datore di lavoro ha illegittimamente licenziato il ricorrente dopo sole 189 giornate di malattia.
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Quanto al licenziamento irrogato in caso di mancato superamento del periodo di comporto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nello stabilire che: “sebbene la nuova disciplina non preveda espressamente la tutela applicabile in caso di illegittimo licenziamento per superamento del periodo di comporto non effettivamente sussistente, questa Corte a sezioni Unite ha già ravvisato la tutela nella declaratoria di nullità del licenziamento, con conseguente reintegra del dipendente nel posto di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale, in applicazione dell'art. 2 del richiamato decreto: ha invero affermato Sez. U - ,
9 Sentenza n. 12568 del 22/05/2018 (Rv. 648651 - 01) che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. Le Sezioni Unite hanno anche sottolineato come il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di recesso diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966, sicché l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2110, co. 2, c.c. importa una ipotesi autonoma di nullità del licenziamento per contrarietà a norma imperativa e non è riconducibile alla mera mancanza di giustificazione.” (Cass. sez. lavoro, ord. n. 6874/2025).
Il ricorrente ha diritto ad essere reintegrato e alla corresponsione delle retribuzioni medio tempore maturate tra la data del licenziamento e quello d'effettiva reintegrazione sul tallone non contestato di € 2.294,52, dedotto l'aliunde perceptum pari a € 1.871,60, per come allegato e provato nelle note di parte ricorrente del 3.7.25 e non oggetto di contestazione.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sullo scaglione indeterminabile complessità media per la fase di studio e bassa per le residue fasi svolte.
P.Q.M.
- dichiara la nullità del licenziamento impugnato e, per l'effetto,
- condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento, in favore di quest'ultimo, di una indennità risarcitoria pari a €
2.294,52 dal medesimo maturata per le mensilità comprese tra il giorno del licenziamento
(2.9.2024) e quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto dal medesimo percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative pari a €
1.871,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata dalla maturazione del credito al saldo effettivo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento nullo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
10 - condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in €
3.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 15/07/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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