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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 593/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4330/2019 depositato il 27/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4607/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/12/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012297574 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012297574 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012297574 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 10/06/2019 e depositato in data 27/06/2019 la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Floridia (Sr) Indirizzo_1, partita iva e codice fiscale P.IVA_1, in persona di Rappresentante_1 nato a [...] il Data_Nascita_1, rappresentata e difesa dai dott.ri Difensore_1 e Difensore_2, propone appello
contro
Riscossione Sicilia S.P.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, avverso la sentenza n. 4607/06/2018 emessa dalla C.T.P. di Siracusa il 27/11/2018 e depositata il 10/12/2018, relativa alla cartella di pagamento n. 298 2015 00122975 74, recante la somma di € 4.243,18, derivante dal controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e/o dell'art. 54 bis D.P.R. 633/1973 della dichiarazione modello Irap /2013 e della dichiarazione modello 770S/2013, presentate per il periodo d'imposta 2012.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna l'atto deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 6/5 L. n. 212/2000, giuridica esistenza della notifica avvenuta tramite PEC, mancata notifica dell'atto presupposto, difetto di motivazione, violazione ed errata applicazione dell'art. 2/2 D.lgs. n. 462/97, ruolo non sottoscritto, mancata indicazione del responsabile del procedimento, difetto di motivazione sul calcolo degli interessi, inesistenza totale della pretesa tributaria.
La C.T.P. con la gravata sentenza rigetta il ricorso, disattendendo tutti i motivi di doglianza, nulla disponendo per le spese stante la mancata costituzione di controparte.
Lamenta l'appellante:
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza per il raggiungimento dello scopo della notifica, in quanto la cartella di pagamento è stata semplicemente inoltrata con posta elettronica in modalità pdf con la relazione di notificazione interamente in bianco, venendo inficiata la valenza giuridica della cartella di pagamento quale atto di riscossione intimazione, poiché il documento pervenuto alla società non garantisce che quanto è stato ritirato dal debitore intimato corrisponda, del tutto, all'originale della cartella di pagamento in possesso dell'agente della riscossione;
● la omessa e/o apparente e illogica motivazione della sentenza in riferimento alla mancata comunicazione dell'avviso bonario, stante la necessità della preventiva notifica della comunicazione di irregolarità della dichiarazione rispetto alla formazione del ruolo con conseguente inevitabile nullità di tutti gli atti conseguenti, laddove tale obbligo di invio non venga ottemperato;
● la omessa e/o apparente e illogica motivazione della sentenza in riferimento alla violazione dell'articolo 2
D.lgs. n. 462/97, poiché al contribuente deve sempre essere riconosciuto il diritto alla riduzione delle sanzioni;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in rapporto al difetto di sottoscrizione del ruolo, per violazione del D.P.R. 602/1978 articolo 12 comma 04, in quanto, a fronte di eccezione del contribuente, non viene fornita la prova della sottoscrizione del ruolo, non riconducibile nell'ambito del fatto notorio;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in riferimento alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e della sottoscrizione, stante l'indicazione solo generica presente nella cartella di pagamento, dove si precisa che il coordinatore Nominativo_1 è responsabile esclusivamente per la stampa e la notifica;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in riferimento alla inesistenza della pretesa tributaria, poiché è l'ufficio che deve prima dare prova dell'esistenza del titolo;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e all'assenza del tasso di riferimento, tenuto conto che gli interessi vengono calcolati senza fornire alcuna spiegazione e vengono chiesti interessi moratori anche sulle sanzioni;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in riferimento alle somme richieste a titolo di aggio in assenza di attività svolta dall'agente della riscossione, e relativa illegittimità costituzionale, in quanto la misura della remunerazione non risulta vincolata all'esercizio di specifiche attività da parte dell'agente della riscossione, come sarebbe ragionevole, ma unicamente della somma iscritta a ruolo, con somme di carattere sanzionatorio e come tali illegittime in assenza di qualsiasi presupposto per l'irrogazione di una sanzione.
Conclude perché la Corte voglia riformare la sentenza di primo grado e procedere all'annullamento della cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 15/05/2020 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2 procuratore alle liti della società, rilevando:
● in via preliminare la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità;
● la regolarità della notifica a mezzo pec di un file in formato pdf, riportando giurisprudenza;
● la natura di atto a contenuto vincolato della cartella in merito ai requisiti anche di forma e motivazione, ed il contenuto delle indicazioni in essa riportate;
● la mancata prova della mancata sottoscrizione del ruolo, obbligo peraltro oramai superato dal D.L.
106/2005;
● l'indicazione nella cartella sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia del responsabile di emissione notificazione della cartella di pagamento;
● la predisposizione della cartella in conformità al modello ministeriale;
● la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte Costituzionale con ordinanza 26 maggio 2017, n.
129, della questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 17 del D.lgs.112/99, in tema di aggio di riscossione.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare inammissibile l'appello per genericità dei motivi e difetto di specificità; in subordine rigettare l'atto di appello per infondatezza e confermare la sentenza impugnata;
condannare l'appellante principale alle ulteriori spese del 2° grado del giudizio.
In data 03/06/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e difetto di specificità avanzata da Ader.
Parte appellante contesta in modo specifico la sentenza impugnata, di cui chiede la riforma;
l'appello ripropone le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ed assolve dunque all'onere di impugnazione specifica imposto dalla norma.
Comunque “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura”
(Cass. 1030/2024).
2. La cartella risulta validamente notificata.
A norma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
Trattasi dunque di notifica diretta da parte degli uffici al contribuente assimilabile alla notifica a mezzo posta, per la quale la giurisprudenza (Cass. sentenza n. 14501 del 15/07/2016) è oramai concorde nel ritenere non necessaria alcuna relata.
Né ha rilievo l'invio dell'atto in formato pdf o l'assenza della attestazione di conformità, in quanto “È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. 30922/2024); difatti “la "esistenza" (anche) dell'"atto" di riscossione (ivi: "avviso di mora", come in Cass., trib., 23 febbraio 2010 n. 4283), "come quella di ogni altro atto amministrativo", "non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali (la cui presenza vale indubbiamente ad agevolarne il riconoscimento), esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cass. sez. trib. 15.04.11 n. 8613).
Comunque “con specifico riferimento alla notificazione a mezzo p.e.c., si è avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'art. 60 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf anziché
"p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass. sentenza n. 12039 del 3/5/2024).
3. Non rileva la mancata comunicazione di irregolarità.
Sul punto la Suprema Corte “ha chiarito che "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. " avviso bonario" ex art. 36- bis, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019).
1.4. L'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del D. lgs. n. 462 del 1997 (Cass. 18405 del 2021, Cass. n. 27724 del 2023).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 23904 del 5/9/2024).
4. Non sussiste il lamentato vizio di motivazione. Invero “le Sezioni Unite richiamate hanno precisato che, nelle ipotesi di controllo automatizzato di cui agli artt. 36 bis del d.P.R. n.602/1973 e 54 bis del d.P.R. n.633/1972 (come nella vicenda in esame), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281, in motivazione)” (Cass. Sentenza n. 5981 del 2024).
D'altra parte l'eventuale difetto di motivazione della cartella “non può, tuttavia, condurre all'astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorché la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come avvenuto nel caso in esame.
5. Non risulta violato l'art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 462/1997.
Tanto poiché “in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti (ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2: in tal senso, da ultimo, Sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479; conf. Sez. 5, 7 luglio 2016, n. 13759)” (Cassazione civile sez. trib., ord. n. 27380 dell'01/12/2020).
Nel caso in esame non risulta che la contribuente entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella abbia effettuato il pagamento delle imposte dovute facendo istanza per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
6. Non rileva la mancata sottoscrizione del ruolo.
Difatti “Secondo l'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/73, "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato", e con la sottoscrizione "diviene esecutivo" (cioè costituisce titolo esecutivo); tuttavia, l'art. 1, comma 5-ter, lett. e), del D.L. n. 106/05, introdotto dalla legge di conversione n. 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nell'art. 12 cit., primo e quarto comma, "si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice" (cfr. Cass. 23550/15, per cui l'innovazione ha portata retroattiva, trattandosi di legge interpretativa).
4.1. Mediante la suddetta "validazione", il legislatore ha previsto quindi una procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall'Ufficio impositore, al termine del quale esso assume le caratteristiche di atto di provenienza certa dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato.
5. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass. Ordinanza n. 19761 del 2016).
Peraltro “Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass.
Ordinanza n. 29242 del 2022).
7. Nella cartella è debitamente indicato il responsabile del procedimento.
La cartella riporta il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (Nominativo_3
), nonché il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella (Nominativo_1
).
Per il resto “In tema di cartelle di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno
2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa.” (Cass. Ordinanza
n. 29652 del 14/11/2019).
8. L'eccepita inesistenza della pretesa tributaria rimane asserzione del tutto sprovvista di supporto argomentativo e/o documentale.
Nel caso di specie l'onere della prova rimane a carico del contribuente;
difatti “Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute.”
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 548 del 15/01/2016).
9. La cartella contiene le modalità di calcolo degli interessi, calcolo non effettuato anche sulle sanzioni.
In essa si precisa che “Gli importi degli interessi indicati nella comunicazione sono ricalcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R n. 602 del 1973. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati dal primo giorno del mese di elaborazione della comunicazione fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione, in caso di omesso o carente versamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del versamento, in caso di tardivo versamento a seguito della comunicazione” (pag. 5), ed altresì che
“Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro sessanta giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo
(normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate)” (pag. 13).
Nel caso di specie, trattandosi di ruoli del 2015, è evidente che gli interessi non sono stati calcolati sulle sanzioni, né parte appellante dimostra il contrario.
10. Sono dovute le somme a titolo di aggio.
I compensi di riscossione, dettagliatamente riportati in relazioni ai singoli importi iscritti a ruolo, si fondano su precise disposizioni di legge (art. 17 del D.lgs. n. 112/1999), da reputarsi conformi ai principi costituzionali, atteso che “la natura retributiva e non tributaria dell'aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, né che una parte del compenso dell'organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella. La questione di legittimità costituzionale è, dunque, manifestamente infondata” (Cass. sentenza n. 3524/2018). 11. Per quanto sopra, stante l'infondatezza – sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte - dei rilievi mossi dall'appellante, è da confermarsi la sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Così deciso in Siracusa in data 03 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
IO EN AV CC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4330/2019 depositato il 27/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4607/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/12/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012297574 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012297574 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012297574 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 10/06/2019 e depositato in data 27/06/2019 la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Floridia (Sr) Indirizzo_1, partita iva e codice fiscale P.IVA_1, in persona di Rappresentante_1 nato a [...] il Data_Nascita_1, rappresentata e difesa dai dott.ri Difensore_1 e Difensore_2, propone appello
contro
Riscossione Sicilia S.P.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, avverso la sentenza n. 4607/06/2018 emessa dalla C.T.P. di Siracusa il 27/11/2018 e depositata il 10/12/2018, relativa alla cartella di pagamento n. 298 2015 00122975 74, recante la somma di € 4.243,18, derivante dal controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e/o dell'art. 54 bis D.P.R. 633/1973 della dichiarazione modello Irap /2013 e della dichiarazione modello 770S/2013, presentate per il periodo d'imposta 2012.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna l'atto deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 6/5 L. n. 212/2000, giuridica esistenza della notifica avvenuta tramite PEC, mancata notifica dell'atto presupposto, difetto di motivazione, violazione ed errata applicazione dell'art. 2/2 D.lgs. n. 462/97, ruolo non sottoscritto, mancata indicazione del responsabile del procedimento, difetto di motivazione sul calcolo degli interessi, inesistenza totale della pretesa tributaria.
La C.T.P. con la gravata sentenza rigetta il ricorso, disattendendo tutti i motivi di doglianza, nulla disponendo per le spese stante la mancata costituzione di controparte.
Lamenta l'appellante:
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza per il raggiungimento dello scopo della notifica, in quanto la cartella di pagamento è stata semplicemente inoltrata con posta elettronica in modalità pdf con la relazione di notificazione interamente in bianco, venendo inficiata la valenza giuridica della cartella di pagamento quale atto di riscossione intimazione, poiché il documento pervenuto alla società non garantisce che quanto è stato ritirato dal debitore intimato corrisponda, del tutto, all'originale della cartella di pagamento in possesso dell'agente della riscossione;
● la omessa e/o apparente e illogica motivazione della sentenza in riferimento alla mancata comunicazione dell'avviso bonario, stante la necessità della preventiva notifica della comunicazione di irregolarità della dichiarazione rispetto alla formazione del ruolo con conseguente inevitabile nullità di tutti gli atti conseguenti, laddove tale obbligo di invio non venga ottemperato;
● la omessa e/o apparente e illogica motivazione della sentenza in riferimento alla violazione dell'articolo 2
D.lgs. n. 462/97, poiché al contribuente deve sempre essere riconosciuto il diritto alla riduzione delle sanzioni;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in rapporto al difetto di sottoscrizione del ruolo, per violazione del D.P.R. 602/1978 articolo 12 comma 04, in quanto, a fronte di eccezione del contribuente, non viene fornita la prova della sottoscrizione del ruolo, non riconducibile nell'ambito del fatto notorio;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in riferimento alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e della sottoscrizione, stante l'indicazione solo generica presente nella cartella di pagamento, dove si precisa che il coordinatore Nominativo_1 è responsabile esclusivamente per la stampa e la notifica;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in riferimento alla inesistenza della pretesa tributaria, poiché è l'ufficio che deve prima dare prova dell'esistenza del titolo;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e all'assenza del tasso di riferimento, tenuto conto che gli interessi vengono calcolati senza fornire alcuna spiegazione e vengono chiesti interessi moratori anche sulle sanzioni;
● la omessa e/o apparente motivazione della sentenza in riferimento alle somme richieste a titolo di aggio in assenza di attività svolta dall'agente della riscossione, e relativa illegittimità costituzionale, in quanto la misura della remunerazione non risulta vincolata all'esercizio di specifiche attività da parte dell'agente della riscossione, come sarebbe ragionevole, ma unicamente della somma iscritta a ruolo, con somme di carattere sanzionatorio e come tali illegittime in assenza di qualsiasi presupposto per l'irrogazione di una sanzione.
Conclude perché la Corte voglia riformare la sentenza di primo grado e procedere all'annullamento della cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 15/05/2020 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2 procuratore alle liti della società, rilevando:
● in via preliminare la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità;
● la regolarità della notifica a mezzo pec di un file in formato pdf, riportando giurisprudenza;
● la natura di atto a contenuto vincolato della cartella in merito ai requisiti anche di forma e motivazione, ed il contenuto delle indicazioni in essa riportate;
● la mancata prova della mancata sottoscrizione del ruolo, obbligo peraltro oramai superato dal D.L.
106/2005;
● l'indicazione nella cartella sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia del responsabile di emissione notificazione della cartella di pagamento;
● la predisposizione della cartella in conformità al modello ministeriale;
● la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte Costituzionale con ordinanza 26 maggio 2017, n.
129, della questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 17 del D.lgs.112/99, in tema di aggio di riscossione.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare inammissibile l'appello per genericità dei motivi e difetto di specificità; in subordine rigettare l'atto di appello per infondatezza e confermare la sentenza impugnata;
condannare l'appellante principale alle ulteriori spese del 2° grado del giudizio.
In data 03/06/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e difetto di specificità avanzata da Ader.
Parte appellante contesta in modo specifico la sentenza impugnata, di cui chiede la riforma;
l'appello ripropone le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ed assolve dunque all'onere di impugnazione specifica imposto dalla norma.
Comunque “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura”
(Cass. 1030/2024).
2. La cartella risulta validamente notificata.
A norma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
Trattasi dunque di notifica diretta da parte degli uffici al contribuente assimilabile alla notifica a mezzo posta, per la quale la giurisprudenza (Cass. sentenza n. 14501 del 15/07/2016) è oramai concorde nel ritenere non necessaria alcuna relata.
Né ha rilievo l'invio dell'atto in formato pdf o l'assenza della attestazione di conformità, in quanto “È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. 30922/2024); difatti “la "esistenza" (anche) dell'"atto" di riscossione (ivi: "avviso di mora", come in Cass., trib., 23 febbraio 2010 n. 4283), "come quella di ogni altro atto amministrativo", "non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali (la cui presenza vale indubbiamente ad agevolarne il riconoscimento), esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cass. sez. trib. 15.04.11 n. 8613).
Comunque “con specifico riferimento alla notificazione a mezzo p.e.c., si è avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'art. 60 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf anziché
"p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass. sentenza n. 12039 del 3/5/2024).
3. Non rileva la mancata comunicazione di irregolarità.
Sul punto la Suprema Corte “ha chiarito che "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. " avviso bonario" ex art. 36- bis, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019).
1.4. L'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del D. lgs. n. 462 del 1997 (Cass. 18405 del 2021, Cass. n. 27724 del 2023).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 23904 del 5/9/2024).
4. Non sussiste il lamentato vizio di motivazione. Invero “le Sezioni Unite richiamate hanno precisato che, nelle ipotesi di controllo automatizzato di cui agli artt. 36 bis del d.P.R. n.602/1973 e 54 bis del d.P.R. n.633/1972 (come nella vicenda in esame), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281, in motivazione)” (Cass. Sentenza n. 5981 del 2024).
D'altra parte l'eventuale difetto di motivazione della cartella “non può, tuttavia, condurre all'astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorché la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come avvenuto nel caso in esame.
5. Non risulta violato l'art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 462/1997.
Tanto poiché “in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti (ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2: in tal senso, da ultimo, Sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479; conf. Sez. 5, 7 luglio 2016, n. 13759)” (Cassazione civile sez. trib., ord. n. 27380 dell'01/12/2020).
Nel caso in esame non risulta che la contribuente entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella abbia effettuato il pagamento delle imposte dovute facendo istanza per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
6. Non rileva la mancata sottoscrizione del ruolo.
Difatti “Secondo l'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/73, "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato", e con la sottoscrizione "diviene esecutivo" (cioè costituisce titolo esecutivo); tuttavia, l'art. 1, comma 5-ter, lett. e), del D.L. n. 106/05, introdotto dalla legge di conversione n. 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nell'art. 12 cit., primo e quarto comma, "si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice" (cfr. Cass. 23550/15, per cui l'innovazione ha portata retroattiva, trattandosi di legge interpretativa).
4.1. Mediante la suddetta "validazione", il legislatore ha previsto quindi una procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall'Ufficio impositore, al termine del quale esso assume le caratteristiche di atto di provenienza certa dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato.
5. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass. Ordinanza n. 19761 del 2016).
Peraltro “Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass.
Ordinanza n. 29242 del 2022).
7. Nella cartella è debitamente indicato il responsabile del procedimento.
La cartella riporta il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (Nominativo_3
), nonché il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella (Nominativo_1
).
Per il resto “In tema di cartelle di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno
2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa.” (Cass. Ordinanza
n. 29652 del 14/11/2019).
8. L'eccepita inesistenza della pretesa tributaria rimane asserzione del tutto sprovvista di supporto argomentativo e/o documentale.
Nel caso di specie l'onere della prova rimane a carico del contribuente;
difatti “Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute.”
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 548 del 15/01/2016).
9. La cartella contiene le modalità di calcolo degli interessi, calcolo non effettuato anche sulle sanzioni.
In essa si precisa che “Gli importi degli interessi indicati nella comunicazione sono ricalcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R n. 602 del 1973. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati dal primo giorno del mese di elaborazione della comunicazione fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione, in caso di omesso o carente versamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del versamento, in caso di tardivo versamento a seguito della comunicazione” (pag. 5), ed altresì che
“Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro sessanta giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo
(normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate)” (pag. 13).
Nel caso di specie, trattandosi di ruoli del 2015, è evidente che gli interessi non sono stati calcolati sulle sanzioni, né parte appellante dimostra il contrario.
10. Sono dovute le somme a titolo di aggio.
I compensi di riscossione, dettagliatamente riportati in relazioni ai singoli importi iscritti a ruolo, si fondano su precise disposizioni di legge (art. 17 del D.lgs. n. 112/1999), da reputarsi conformi ai principi costituzionali, atteso che “la natura retributiva e non tributaria dell'aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, né che una parte del compenso dell'organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella. La questione di legittimità costituzionale è, dunque, manifestamente infondata” (Cass. sentenza n. 3524/2018). 11. Per quanto sopra, stante l'infondatezza – sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte - dei rilievi mossi dall'appellante, è da confermarsi la sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Così deciso in Siracusa in data 03 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
IO EN AV CC