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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 88/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 27/11/2024, promossa
d a
OGGETTO:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAJ COroparte_1 P.IVA_1
Appalto: altre ipotesi CA elettivamente domiciliato in VIA PALMA IL VECCHIO, 45 24100
ex art. 1655 e ss. cc (ivi presso il difensore Pt_1
compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
, ), con il patrocinio dell'avv. BIFOLCO ANTONIO e CP_2 P.IVA_2
dell'avv. CINCOTTI ALFREDO;
elettivamente domiciliato in VIA DONATO
AMMATURO, 21 84016 PAGANI presso il difensore
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo -sezione quarta civile- pubblicata in data 15/07/2021 n. 1372/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN RIFORMA DELLA SENTENZA APPELLATA E IN VIA PRINCIPALE E DI
MERITO
In accoglimento totale o parziale delle motivazioni esposte nel presente atto, riformi la sentenza impugnata, in accoglimento delle domande di parte appellante, così come formulate nel giudizio di primo grado ed integralmente trascritte:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
In accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto sopra rassegnate, rigettarsi ogni domanda avversaria in quanto infondata, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, ed in accoglimento delle argomentazioni di cui al superiore punto B.2, rideterminarsi il credito di parte convenuta in opposizione della somma non inferiore ad Euro 90.000, oltre a interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento.”
IN OGNI CASO
Condannare parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con CP_2
distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Dell'appellata:
pagina 2 di 11 In via pregiudiziale:
a) rilevata l'intervenuta cosa giudicata per i motivi esposti al paragrafo III, adottare pronuncia di inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, confermare la statuizione di primo grado;
b) appurata la violazione del divieto di nuove domande per i motivi esposti al paragrafo IV, adottare pronuncia di inammissibilità dell'appello e, per l'effetto,
confermare la statuizione di primo grado;
in via gradata,
c) ritenuta l'infondatezza dei motivi di appello per le ragioni esposte al paragrafo V,
rigettare in toto l'appello e, per l'effetto, confermare la statuizione di primo grado;
in via condizionata, in accoglimento dell'appello incidentale,
d) accertata l'inesistenza dell'obbligazione di credito, non idoneamente provata,
dichiarare che nulla è dovuto dalla soc. CP_2
e) in subordine, previo accertamento del credito di € 62.397,98, non oggetto di specifica contestazione, dichiarare la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ.
con l'eventuale somma che dovesse esser eventualmente riconosciuta alla
COroparte_3
in ogni caso,
f) condannare l'appellante alla refusione COroparte_3
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori per dichiarata antistatarietà.
pagina 3 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
otteneva dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo di € COroparte_3
112.196,25 verso a saldo del credito maturato per un subappalto di lavori edili CP_2
eseguiti nel cantiere di delle opere di manutenzione ordinaria, oggetto Pt_1
dell'appalto principale concluso il 17.7.2017 tra , COroparte_4
CO committente e appaltatrice.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1372/21 accoglieva l'opposizione proposta
CO da dichiarava nullo il contratto di subappalto, revocava il decreto ingiuntivo,
CO rigettava la domanda subordinata di condanna di al pagamento della minor somma di € 90.000, compensava le spese processuali.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
L'appalto principale era soggetto alla disciplina dell'appalto di opere pubbliche prevista dal D. Leg.vo 50/16 .
CO
aveva affidato a lavori di manutenzione sulle case di sua proprietà in CP_4
per l'importo complessivo di € 212.244,15. Pt_1
CO aveva rilasciato autorizzazione al subappalto da a per CP_4 CP_3
“l'esecuzione di opere edili e delle opere idrauliche per un importo presunto di €
60.000 comprensivo di oneri di sicurezza”.
Al termine dei lavori, aveva pagato l'importo di € 187.720,77 pari al valore CP_4
CO delle opere eseguite descritte e liquidate nei 4 S.A.L. succedutisi, versando a €
151.177,67 e a € 35.009,36. CP_3
pagina 4 di 11 aveva allegato che il subappalto era stato concluso oralmente, di CP_3
essere stata esecutrice unica di tutte le opere appaltate da chiedendo la condanna CP_4
CO di al pagamento di € 112.196,25, quantificate sul riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata dell'11.4.2018 riportante l'espressa dicitura “a saturazione del contratto di appalto”.
Di rilievo era anche il raffronto tra l'importo complessivamente liquidato da di € CP_4
187.720,77 e quello richiesto dalla subappaltatrice.
Queste circostanze erano incompatibili con un'esecuzione parziale da parte della subappaltatrice delle opere oggetto dell'appalto principale.
L'accordo di affidamento in subappalto dell'intero contratto di appalto di opere pubbliche è nullo in forza dell'art. 105 del D. Leg.vo 50/16 nella versione vigente ratione temporis.
ha invocato il disposto della norma, applicabile per effetto CP_3
dell'intervento della Corte di Giustizia Europea 26.9.2019 nella causa C 63/19 che ha ritenuto incompatibile con la direttiva europea 2014/24/UE in rapporto alla libertà
di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi il limite quantitativo della cedibilità del 30% dei lavori stabilita nel diritto interno.
La questione non aveva rilievo sul caso concreto, poiché: il subappalto aveva riguardato l'integrità dei lavori;
le sentenze della Corte di Giustizia Europea avevano effetto soltanto sui contratti di subappalto conclusi successivamente;
l'eccedenza oltre il 30% dei lavori avrebbe dovuto essere oggetto di un'autorizzazione integrativa come richiesto dall'art. 105 D. Leg.vo 50/16 comma due ultimo periodo da CP_4
pagina 5 di 11 CO Atteso che il titolo contrattuale azionato da era nullo, nulla doveva CP_3
alla subappaltatrice.
Tuttavia la circostanza che la nullità del subappalto andava attribuita ad entrambe le parti costituiva una grave ed eccezionale ragione che giustificava la compensazione delle spese processuali.
La sentenza veniva gravata con appello principale da ed in via CP_3
incidentale condizionata da CP_2
All'udienza del 27.11.2024 la causa passava in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE DI EDIFICARENOVA
Con il primo motivo l'appellante si limita alla ricostruzione degli elementi di fatto nonché del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo deduce che il Tribunale ha dichiarato la nullità del subappalto, considerando che aveva ad oggetto l'intero contenuto del contratto di
CO appalto concluso tra e nonostante la nullità stabilita dall'art. 105 D. Leg.vo CP_4
50/16 riguardi l'appalto principale poiché è nella designazione del soggetto appaltatore che si annida il rischio di lesione dell'interesse pubblico e non nel subaffidamento a terzi che restano estranei al rapporto principale.
COesta di aver avuto conoscenza della reale entità delle opere appaltate da con CP_4
la quale non aveva avuto alcun rapporto;
chiede che vengano valorizzate le pagina 6 di 11 circostanze che il subappalto era stato concluso oralmente, mediante richieste che
CO comunicava volta per volta per lo più n ragione dell'urgenza di intervenire;
allega pertanto di non essere stata in grado di comprendere di aver realizzato tutte le
CO opere oggetto dell'appalto conferito alla e, comunque, di aver oltrepassato il limite della percentuale autorizzata da CP_4
Chiede la riforma della sentenza impugnata dovendosi ritenere che l'eventuale violazione del divieto del subappalto per intero delle opere costituisce un errore incolpevole ed inconsapevole da parte sua, con esclusione della nullità del subappalto e la condanna della subcommittente al pagamento del corrispettivo;
in via subordinata insta per la declaratoria di nullità parziale, relativa a quella parte di opere eseguite dal momento in cui aveva avuto cognizione che il subappalto aveva ad oggetto tutti i
CO lavori di manutenzione affidati da a CP_4
Con il terzo motivo confuta le ragioni addotte dal Tribunale per escludere l'applicabilità al contratto di subappalto delle sentenze della CGEU n. 63/19 e 402/19
che hanno dichiarato che i limiti quantitativi al diritto di subappalto di opere pubbliche previste dalle normative degli stati membri ( in particolare con il limite del
30% di cui all'art. 105 D. Leg.vo 50/16) sono in contrasto con la direttiva
2014/24/UE, nonché alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi.
In subordine, qualora si ritenesse che la applicabile il limite del 30%, allega che debba essere calcolato sull'importo della base di gara (€ 300.000) e non sul prezzo aggiudicato, con la conseguenza che il subappalto poteva essere autorizzato per €
90.000. Sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non era onerata pagina 7 di 11 CO della richiesta di autorizzazione integrativa, che spettava ad che non può
esimersi dall'obbligo di remunerarla per i lavori eseguiti, quali risultano dal riconoscimento di debito rilasciato, sino alla concorrenza di € 90.000.
-.-
I motivi si prestano a trattazione congiunta.
Le conclusioni del Tribunale riguardo alla nullità del contratto di subappalto, che costituisce il titolo del credito azionato da , sono condivise dalla Corte. CP_3
L'art. 105 del D. leg.vo 50/16 (codice dei contratti pubblici) prevedeva al primo comma che “ i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i avori, i servizi, le forniture, compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”
Nessun dubbio può esservi sull'immanenza del divieto di subappaltare la totalità delle opere commissionate dalla stazione appaltante a terzi, né che sia anche il subappalto e non solo il contratto di appalto originario ad essere viziato da nullità.
Si tratta di nullità per contrasto a norma imperativa (art. 1418 c.c.),tanto che la condotta del subcommittente costituisce un reato, contravvenzionale al momento dei fatti ( art. 21 L 646/1982) ed ora delitto ( art. 25 d.l. c.d. Sicurezza n.113/18).
Il divieti tende ad imporre a tutti i soggetti affidatari di lavori pubblici di eseguire in proprio il contratto, per evitare l'ingerenza della criminalità, anche organizzata,
pagina 8 di 11 nell'esecuzione di opere pubbliche.
La nullità del subcontratto opera indipendentemente dalla conoscenza o conoscibilità
da parte del subappaltatore dell'aver ricevuto l'incarico di eseguire l'integrità
dell'opera commissionata dalla stazione appaltante.
L'art. 105 D. leg,vo 50/15, all'epoca della stipula dell'appalto, prevedeva la possibilità di concludere un subappalto entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, purchè autorizzate dalla committente.
CO Nel caso in esame, il subappalto delle opere commissionate da ad era stato CP_4
quantificato non in percentuale ma con l'importo di € 60.000, che rispettava il limite previsto dalla normativa per la validità del subcontratto.
CO La richiesta dell'appellante di ottenere un compenso aggiuntivo da per le opere ulteriori rispetto sono già state pagate da per € 35.009,36 non può essere CP_4
accolta, neppure entro il limite autorizzato di € 60.000.
COrariamente a quanto dedotto da , la nullità del subappalto in CP_3
relazione alle somme richieste in esubero rispetto al quantitativo autorizzato può
essere superata soltanto qualora sia stata chiesta l'autorizzazione integrativa in corso d'opera.
non può avvalersi del contenuto delle sentenze della CGUE che sono CP_3
intervenute successivamente alla stipula ed all'esecuzione dell'appalto concluso tra
COr
e CP_4
Ritiene infine questa Corte che avverso il riconoscimento di debito per € 107.578,33
pagina 9 di 11 contenuto nella scrittura privata datata 11.4.2018 Abe ha provato che le somme ricevute da sono superiori ad € 60.000, mediante il seguente conteggio: CP_3
€ 35.009,36 ricevuti da;
€ 13.241,36 di nota di credito 002718; € 47.397,98 CP_4
nota di credito 015/18, che non erano state riportate nel conteggio, sebbene ad esso preesistenti.
Il rigetto dell'appello principale esime la Corte dalla disamina dell'appello incidentale.
Al rigetto dell'appello principale segue la condanna di a rimborsare CP_3
alla società appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 (valori medi, scaglione di valore dichiarato).
Importi da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti
antistatari.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia -Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto avverso la sentenza n. 1372/2021 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
condanna a rimborsare a le spese del grado, che liquida in COroparte_3 CP_2
pagina 10 di 11 € 9.991 (di cui € 2.977 per la “fase di studio”, € 1.911 per la “fase introduttiva”, €
5.103 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva
e CPA;
importi da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti
antistatari;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 88/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 27/11/2024, promossa
d a
OGGETTO:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAJ COroparte_1 P.IVA_1
Appalto: altre ipotesi CA elettivamente domiciliato in VIA PALMA IL VECCHIO, 45 24100
ex art. 1655 e ss. cc (ivi presso il difensore Pt_1
compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
, ), con il patrocinio dell'avv. BIFOLCO ANTONIO e CP_2 P.IVA_2
dell'avv. CINCOTTI ALFREDO;
elettivamente domiciliato in VIA DONATO
AMMATURO, 21 84016 PAGANI presso il difensore
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo -sezione quarta civile- pubblicata in data 15/07/2021 n. 1372/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN RIFORMA DELLA SENTENZA APPELLATA E IN VIA PRINCIPALE E DI
MERITO
In accoglimento totale o parziale delle motivazioni esposte nel presente atto, riformi la sentenza impugnata, in accoglimento delle domande di parte appellante, così come formulate nel giudizio di primo grado ed integralmente trascritte:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
In accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto sopra rassegnate, rigettarsi ogni domanda avversaria in quanto infondata, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, ed in accoglimento delle argomentazioni di cui al superiore punto B.2, rideterminarsi il credito di parte convenuta in opposizione della somma non inferiore ad Euro 90.000, oltre a interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento.”
IN OGNI CASO
Condannare parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con CP_2
distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Dell'appellata:
pagina 2 di 11 In via pregiudiziale:
a) rilevata l'intervenuta cosa giudicata per i motivi esposti al paragrafo III, adottare pronuncia di inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, confermare la statuizione di primo grado;
b) appurata la violazione del divieto di nuove domande per i motivi esposti al paragrafo IV, adottare pronuncia di inammissibilità dell'appello e, per l'effetto,
confermare la statuizione di primo grado;
in via gradata,
c) ritenuta l'infondatezza dei motivi di appello per le ragioni esposte al paragrafo V,
rigettare in toto l'appello e, per l'effetto, confermare la statuizione di primo grado;
in via condizionata, in accoglimento dell'appello incidentale,
d) accertata l'inesistenza dell'obbligazione di credito, non idoneamente provata,
dichiarare che nulla è dovuto dalla soc. CP_2
e) in subordine, previo accertamento del credito di € 62.397,98, non oggetto di specifica contestazione, dichiarare la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ.
con l'eventuale somma che dovesse esser eventualmente riconosciuta alla
COroparte_3
in ogni caso,
f) condannare l'appellante alla refusione COroparte_3
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori per dichiarata antistatarietà.
pagina 3 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
otteneva dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo di € COroparte_3
112.196,25 verso a saldo del credito maturato per un subappalto di lavori edili CP_2
eseguiti nel cantiere di delle opere di manutenzione ordinaria, oggetto Pt_1
dell'appalto principale concluso il 17.7.2017 tra , COroparte_4
CO committente e appaltatrice.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1372/21 accoglieva l'opposizione proposta
CO da dichiarava nullo il contratto di subappalto, revocava il decreto ingiuntivo,
CO rigettava la domanda subordinata di condanna di al pagamento della minor somma di € 90.000, compensava le spese processuali.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
L'appalto principale era soggetto alla disciplina dell'appalto di opere pubbliche prevista dal D. Leg.vo 50/16 .
CO
aveva affidato a lavori di manutenzione sulle case di sua proprietà in CP_4
per l'importo complessivo di € 212.244,15. Pt_1
CO aveva rilasciato autorizzazione al subappalto da a per CP_4 CP_3
“l'esecuzione di opere edili e delle opere idrauliche per un importo presunto di €
60.000 comprensivo di oneri di sicurezza”.
Al termine dei lavori, aveva pagato l'importo di € 187.720,77 pari al valore CP_4
CO delle opere eseguite descritte e liquidate nei 4 S.A.L. succedutisi, versando a €
151.177,67 e a € 35.009,36. CP_3
pagina 4 di 11 aveva allegato che il subappalto era stato concluso oralmente, di CP_3
essere stata esecutrice unica di tutte le opere appaltate da chiedendo la condanna CP_4
CO di al pagamento di € 112.196,25, quantificate sul riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata dell'11.4.2018 riportante l'espressa dicitura “a saturazione del contratto di appalto”.
Di rilievo era anche il raffronto tra l'importo complessivamente liquidato da di € CP_4
187.720,77 e quello richiesto dalla subappaltatrice.
Queste circostanze erano incompatibili con un'esecuzione parziale da parte della subappaltatrice delle opere oggetto dell'appalto principale.
L'accordo di affidamento in subappalto dell'intero contratto di appalto di opere pubbliche è nullo in forza dell'art. 105 del D. Leg.vo 50/16 nella versione vigente ratione temporis.
ha invocato il disposto della norma, applicabile per effetto CP_3
dell'intervento della Corte di Giustizia Europea 26.9.2019 nella causa C 63/19 che ha ritenuto incompatibile con la direttiva europea 2014/24/UE in rapporto alla libertà
di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi il limite quantitativo della cedibilità del 30% dei lavori stabilita nel diritto interno.
La questione non aveva rilievo sul caso concreto, poiché: il subappalto aveva riguardato l'integrità dei lavori;
le sentenze della Corte di Giustizia Europea avevano effetto soltanto sui contratti di subappalto conclusi successivamente;
l'eccedenza oltre il 30% dei lavori avrebbe dovuto essere oggetto di un'autorizzazione integrativa come richiesto dall'art. 105 D. Leg.vo 50/16 comma due ultimo periodo da CP_4
pagina 5 di 11 CO Atteso che il titolo contrattuale azionato da era nullo, nulla doveva CP_3
alla subappaltatrice.
Tuttavia la circostanza che la nullità del subappalto andava attribuita ad entrambe le parti costituiva una grave ed eccezionale ragione che giustificava la compensazione delle spese processuali.
La sentenza veniva gravata con appello principale da ed in via CP_3
incidentale condizionata da CP_2
All'udienza del 27.11.2024 la causa passava in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE DI EDIFICARENOVA
Con il primo motivo l'appellante si limita alla ricostruzione degli elementi di fatto nonché del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo deduce che il Tribunale ha dichiarato la nullità del subappalto, considerando che aveva ad oggetto l'intero contenuto del contratto di
CO appalto concluso tra e nonostante la nullità stabilita dall'art. 105 D. Leg.vo CP_4
50/16 riguardi l'appalto principale poiché è nella designazione del soggetto appaltatore che si annida il rischio di lesione dell'interesse pubblico e non nel subaffidamento a terzi che restano estranei al rapporto principale.
COesta di aver avuto conoscenza della reale entità delle opere appaltate da con CP_4
la quale non aveva avuto alcun rapporto;
chiede che vengano valorizzate le pagina 6 di 11 circostanze che il subappalto era stato concluso oralmente, mediante richieste che
CO comunicava volta per volta per lo più n ragione dell'urgenza di intervenire;
allega pertanto di non essere stata in grado di comprendere di aver realizzato tutte le
CO opere oggetto dell'appalto conferito alla e, comunque, di aver oltrepassato il limite della percentuale autorizzata da CP_4
Chiede la riforma della sentenza impugnata dovendosi ritenere che l'eventuale violazione del divieto del subappalto per intero delle opere costituisce un errore incolpevole ed inconsapevole da parte sua, con esclusione della nullità del subappalto e la condanna della subcommittente al pagamento del corrispettivo;
in via subordinata insta per la declaratoria di nullità parziale, relativa a quella parte di opere eseguite dal momento in cui aveva avuto cognizione che il subappalto aveva ad oggetto tutti i
CO lavori di manutenzione affidati da a CP_4
Con il terzo motivo confuta le ragioni addotte dal Tribunale per escludere l'applicabilità al contratto di subappalto delle sentenze della CGEU n. 63/19 e 402/19
che hanno dichiarato che i limiti quantitativi al diritto di subappalto di opere pubbliche previste dalle normative degli stati membri ( in particolare con il limite del
30% di cui all'art. 105 D. Leg.vo 50/16) sono in contrasto con la direttiva
2014/24/UE, nonché alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi.
In subordine, qualora si ritenesse che la applicabile il limite del 30%, allega che debba essere calcolato sull'importo della base di gara (€ 300.000) e non sul prezzo aggiudicato, con la conseguenza che il subappalto poteva essere autorizzato per €
90.000. Sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non era onerata pagina 7 di 11 CO della richiesta di autorizzazione integrativa, che spettava ad che non può
esimersi dall'obbligo di remunerarla per i lavori eseguiti, quali risultano dal riconoscimento di debito rilasciato, sino alla concorrenza di € 90.000.
-.-
I motivi si prestano a trattazione congiunta.
Le conclusioni del Tribunale riguardo alla nullità del contratto di subappalto, che costituisce il titolo del credito azionato da , sono condivise dalla Corte. CP_3
L'art. 105 del D. leg.vo 50/16 (codice dei contratti pubblici) prevedeva al primo comma che “ i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i avori, i servizi, le forniture, compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”
Nessun dubbio può esservi sull'immanenza del divieto di subappaltare la totalità delle opere commissionate dalla stazione appaltante a terzi, né che sia anche il subappalto e non solo il contratto di appalto originario ad essere viziato da nullità.
Si tratta di nullità per contrasto a norma imperativa (art. 1418 c.c.),tanto che la condotta del subcommittente costituisce un reato, contravvenzionale al momento dei fatti ( art. 21 L 646/1982) ed ora delitto ( art. 25 d.l. c.d. Sicurezza n.113/18).
Il divieti tende ad imporre a tutti i soggetti affidatari di lavori pubblici di eseguire in proprio il contratto, per evitare l'ingerenza della criminalità, anche organizzata,
pagina 8 di 11 nell'esecuzione di opere pubbliche.
La nullità del subcontratto opera indipendentemente dalla conoscenza o conoscibilità
da parte del subappaltatore dell'aver ricevuto l'incarico di eseguire l'integrità
dell'opera commissionata dalla stazione appaltante.
L'art. 105 D. leg,vo 50/15, all'epoca della stipula dell'appalto, prevedeva la possibilità di concludere un subappalto entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, purchè autorizzate dalla committente.
CO Nel caso in esame, il subappalto delle opere commissionate da ad era stato CP_4
quantificato non in percentuale ma con l'importo di € 60.000, che rispettava il limite previsto dalla normativa per la validità del subcontratto.
CO La richiesta dell'appellante di ottenere un compenso aggiuntivo da per le opere ulteriori rispetto sono già state pagate da per € 35.009,36 non può essere CP_4
accolta, neppure entro il limite autorizzato di € 60.000.
COrariamente a quanto dedotto da , la nullità del subappalto in CP_3
relazione alle somme richieste in esubero rispetto al quantitativo autorizzato può
essere superata soltanto qualora sia stata chiesta l'autorizzazione integrativa in corso d'opera.
non può avvalersi del contenuto delle sentenze della CGUE che sono CP_3
intervenute successivamente alla stipula ed all'esecuzione dell'appalto concluso tra
COr
e CP_4
Ritiene infine questa Corte che avverso il riconoscimento di debito per € 107.578,33
pagina 9 di 11 contenuto nella scrittura privata datata 11.4.2018 Abe ha provato che le somme ricevute da sono superiori ad € 60.000, mediante il seguente conteggio: CP_3
€ 35.009,36 ricevuti da;
€ 13.241,36 di nota di credito 002718; € 47.397,98 CP_4
nota di credito 015/18, che non erano state riportate nel conteggio, sebbene ad esso preesistenti.
Il rigetto dell'appello principale esime la Corte dalla disamina dell'appello incidentale.
Al rigetto dell'appello principale segue la condanna di a rimborsare CP_3
alla società appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 (valori medi, scaglione di valore dichiarato).
Importi da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti
antistatari.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia -Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto avverso la sentenza n. 1372/2021 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
condanna a rimborsare a le spese del grado, che liquida in COroparte_3 CP_2
pagina 10 di 11 € 9.991 (di cui € 2.977 per la “fase di studio”, € 1.911 per la “fase introduttiva”, €
5.103 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva
e CPA;
importi da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti
antistatari;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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