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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 92/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del
18.10.2024, promossa da:
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, con Parte_2 P.IVA_1
sede in Acqui Terme (AL) Piazza Abramo Levi n. 12, elettivamente domiciliato in Genova,
Via San Bartolomeo della Certosa, presso lo studio dell'avv. Diego Bonanni (C.F.
[...]
– pec: che lo rappresenta e difende C.F._1 Email_1
in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 71/2021, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Canelli (AT)
Via Alfieri n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Lanzavecchia (C.F. CodiceFiscale_3
– pec: ) che la rappresenta e difende in forza Email_2
da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
1 °°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis (con particolare riferimento all'infondata eccezione di inammissibilità del gravame) in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, Giudice Unico Dottoressa Antonella Dragotto, n.
520/2023, datata 08/06/2023, pubblicata il 13/06/2023 nella causa iscritta al numero di
R.G. 957/2021, non notificata, in accoglimento degli svolti motivi d'appello, respingere la domanda avversaria per assenza di prova della verificazione del sinistro e del fatto storico, ritenendo comunque le pretese avversarie infondate e non provate, dando atto dell'interruzione del nesso causale ad opera del comportamento della SI.ra
[...]
da valutarsi, in subordine, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ., con CP_1
conseguente revoca della condanna del al risarcimento ed al Parte_2
pagamento delle spese legali, di CTU e/o di CTP e con condanna di parte appellata alla rifusione versata in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per franchigia contrattuale pari ad € 1.500,00, riservato ogni diritto per le somme indebitamente erogate da terzi.
Vinte le spese del primo e del secondo grado;
per parte appellata, : Controparte_1
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 520/2023 datata il 08-06-2023
e pubblicata il 13-06-2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, Giudice Dott.ssa
Antonella Dragotto nella causa R.G. n. 957/2021 proposto dal , Parte_2
con sede in , piazza A. Levi n.12, C.F. per violazione degli Parte_2 P.IVA_1
articoli 75 e 83 c.p.c. (si richiama quando dedotto al paragrafo 1, pagina 5. e ss)
In via principale
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare, rigettare con sentenza la domanda di appello proposto da Parte_2
con sede in , piazza A. Levi n. 12, C.F. per i motivi di
[...] Parte_2 P.IVA_1
2 cui in atti, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 520/2023 datata il 08-
06-2023 e pubblicata il 13-06-2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, Giudice Dott.ssa
Antonella Dragotto nella causa R.G. n. 957/2021.
Ove ritenuto non sufficientemente provato il danno patrimoniale per il danneggiamento del motociclo, ammettersi CTU volta alla quantificazione del danno subito a seguito della caduta.
Con il favore delle spese di causa sia del primo che del secondo grado di giudizio, rimborso spese ex art. 15 Legge professionale, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.03.2021, conveniva in Controparte_1
giudizio avanti al Tribunale di Alessandria il chiedendo accertarsi Parte_2
la responsabilità di detto Ente, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e/o 2051 c.c., nella causazione dell'evento dannoso occorso in data 18.06.2020, verso le ore 17:30, quando l'esponente, percorrendo via Salvo D'Acquisto con direzione via Trucco, a bordo del proprio motociclo Ducati Streetfighter 848, targato DW93738, giunta in prossimità dell'intersezione tra le due vie, nel transitare sotto il cavalcavia ferroviario, mentre arrestava la propria marcia per fermarsi al segnale di dare precedenza, si imbatteva con la ruota anteriore in una profonda buca presente nel manto stradale che ne causava la caduta a terra.
A fondamento della domanda risarcitoria, la esponeva che il manto stradale CP_1
nell'area sottostante il cavalcavia presentava segni di grave dissesto, tra cui una buca profonda, impossibile da evitare, salvo sconfinare nell'altro senso di marcia.
La visibilità, inoltre, nel punto ove si trovava la buca risultava essere limitata, poiché coincideva con il passaggio dalla luce all'ombra, rendendo difficoltoso il rilievo del dissesto.
Alla caduta dell'esponente assistevano i signori e , i quali Persona_1 Persona_2
provvedevano a prestarle l'immediato soccorso.
A causa delle problematiche fisiche derivanti dalla caduta, la era obbligata a CP_1
deambulare per circa mesi 2 mediante l'ausilio di stampelle e specifico tutore al
3 ginocchio sinistro, oltre ancora un successivo periodo di circa mesi 3, ove aveva dovuto indossare calza elastica apposita. Inoltre, si era dovuta sottoporre a percorso riabilitativo fisioterapico.
In data 08.10.2020, la signora si sottoponeva a visita medico-legale all'esito CP_1
della quale, il dottor , rilevava che la medesima risultava affetta da: Controparte_2
“… trauma da caduta da moto (per presenza di una buca) con infrazione falange prossimale IV dito mano sinistra e lesione fibrocartilagine triangolare del carpo;
trauma ginocchio sinistro con lesione menisco laterale con ribaltamento del frammento in sede antero-laterale, distacco osseo parcellare della tuberosità tibiale posteriore e lesione subtotale LCA anteriore con emartro;
trombosi venosa profonda in trattamento con
Pradaxa…”.
Il predetto medico legale determinava i postumi nella misura del 16% e con una inabilità temporanea di 120 gg complessivi.
In data 19.11.2020, la signora inviava richiesta di risarcimento danni al CP_1
. Parte_2
In data 04.12.2020 la società assicuratrice del , CP_3 Parte_2
comunicava il rigetto della richiesta risarcitoria, asserendo che non emergevano responsabilità a carico dell'Ente assicurato, non essendo state rilevate condizioni atte a dimostrare la sussistenza di elementi insidiosi, invisibili o imprevedibili, non superabili con la comune cautela.
In data 15.02.2021 veniva inviato dalla AR al Comune di , invito alla Parte_2
stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
l'Ente rifiutava di aderire, riferendo di aver inoltrato l'invito alla propria compagnia assicuratrice.
Rispondeva in data 19.02.2021 la , ritenendo di non aderire all'invito per le CP_3
stesse ragioni già espresse in precedenza.
Visti vani tutti i tentativi stragiudiziali, la signora si determinava a Controparte_1
citare in giudizio il . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2021, si costituiva in giudizio il
, contestando quanto dedotto dall'attrice e chiedendo il rigetto Parte_2
delle domande, ritenendole infondate in fatto e in diritto e/o non provate.
4 L'Ente argomentava che la AR non aveva fornito piena prova dei fatti e assumeva che la caduta fosse stata causata da una manovra azzardata della conducente.
La causa veniva istruita mediante la concessione dei termini istruttori e l'assunzione di prove testimoniali.
Veniva disposta anche consulenza medico legale, al fine di accertare l'entità delle lesioni subite dalla signora . Il CTU accertava un danno biologico permanente nella CP_1
misura del 10%, nonché un'invalidità temporanea al 50% di giorni 60 e un'invalidità temporanea al 25% di altri 60 giorni.
All'esito dell'istruttoria, venivano concessi i termini per il deposito delle difese finali.
Con sentenza n. 520/2023, pubblicata in data 13.06.2023, il Tribunale di Alessandria, ritenendo sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , Parte_2
condannava il predetto Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da , pari a complessivi €. 38.187,66=, oltre al pagamento delle Controparte_1
spese di lite e di CTU.
Ritenendo errata la decisione del Tribunale di Alessandria, il Parte_2
promuoveva appello avanti questa Corte, con atto di citazione notificato in data
08.01.2024.
Nel primo motivo di gravame, l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere provato il sinistro, essendovi contraddittorietà tra la causa petendi e l'esito dell'istruttoria, con assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Argomentava l'appellante che la AR, in citazione, aveva descritto la caduta sotto il cavalcavia ferroviario, come verificatasi al momento in cui era giunta in prossimità dell'intersezione, mentre, negli atti successivi, aveva affermato di aver rallentato al fine di arrestare il motoveicolo innanzi al segnale di dare la precedenza, senza, però allegare che la caduta fosse avvenuta all'interno del sottopasso.
Anche le prove testimoniali assunte non indicavano chiaramente nella buca la causa della caduta. Il teste collocava la caduta oltre la buca, il teste affermava Tes_1 Per_1
che l'attrice aveva perso il controllo, senza una percezione diretta della buca come causa della caduta.
5 Ad avviso dell'appellante, pertanto, non era stato assolto dall'attrice l'onere della prova, in quanto era stata provata sì la caduta, ma non a causa della buca.
Quale secondo motivo di gravame, l'Ente sosteneva che il Giudice di prime cure aveva errato nell'escludere che la condotta della danneggiata integrasse il caso fortuito, sia per la conoscenza dei luoghi e, quindi, del manto sconnesso, che essa aveva abitando a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, sia per la piena visibilità della buca.
Inoltre, l'appellante adduceva che se la avesse marciato in prossimità del CP_1
margine destro della carreggiata, non sarebbe incorsa nella buca, collocata invece a sinistra.
Sulla base di tali elementi, secondo l'appellante, doveva valutarsi la presenza almeno di un caso fortuito concorrente, con l'effetto di limitare il risarcimento, in applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Quale terzo motivo di appello, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse errato, statuendo l'aumento del punto base per inabilità temporanea, non avendo invece la AR provato i relativi presupposti.
Nel quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'incremento per sofferenza soggettiva nella misura del 26%, senza allegazione, senza prova e senza motivazione effettiva da parte della . CP_1
Nel quinto motivo di gravame, l'appellante riteneva illegittima la liquidazione dell'importo di €. 1.705,10=, per rimborso delle spese per visite specialistiche e l'affitto della strumentazione per la magnetoterapia, trattandosi di prestazioni erogabili dal SSN per espressa ammissione dello stesso CTU.
Quale sesto motivo di appello l'Ente riteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nel riconoscere in via equitativa alla l'importo di €. 2.000,00=, per i danni al CP_1
veicolo, adducendo che quest'ultima aveva prodotto, a prova, un mero preventivo di riparazione contestato che, tuttavia, non era stato confermato da perizia in contraddittorio.
Infine, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva condannato il alle spese di lite e di CTU, pur sussistendo Parte_2
una soccombenza almeno parziale in capo alla , evidenziata dalla differenza CP_1
6 tra l'importo richiesto dalla stessa e quanto poi effettivamente liquidato in sentenza.
Tali essendo i motivi di gravame proposti, nel giudizio avanti questa Corte si costituiva la parte appellata, , con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 09.04.2024, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. e, in via principale, il rigetto delle domande avversarie.
Disposta ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di prima comparizione, la Corte, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la valutazione dell'inammissibilità del gravame avanzata dall'appellata in comparsa di costituzione al merito;
quindi il Consigliere Istruttore fissava l'udienza del 17.10.2024 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la sentenza impugnata, letti gli atti delle parti, valutate le rispettive argomentazioni, osserva quanto segue.
Deve valutarsi, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta. L'eccezione, visionato anche il mandato richiamato, non appare fondata.
Infatti, al momento del rilascio della procura e del deposto della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, il Sindaco del in carica Parte_2
corrispondeva alla persona fisica che, materialmente, rilasciava la procura. Atto, questo, che implicava l'autorizzazione anche ad appellare la sentenza di primo grado.
Il gravame proposto è, dunque, ammissibile.
I motivi di appello dedotti dall'Amministrazione alla luce della disamina della Pt_3
Corte, non si appalesano, invece, fondati nel merito.
Per quanto attiene il primo e il secondo motivo di impugnazione, riguardanti la prova del nesso causale e l'eventuale sussistenza di caso fortuito e/o di concorso di colpa in capo alla , la Corte rileva che le testimonianze dei testi ( e CP_1 Persona_2
) che avevano assistito alla caduta, confermavano che la ebbe Persona_1 CP_1
a cadere, improvvisamente, all'interno del sottopassaggio e proprio all'altezza di una
7 buca (non segnalata) profonda “forse 8/10 centimetri”, difficilmente percepibile anche perché l'asfalto del sottopassaggio (per tale natura non direttamente illuminato dal sole) era in ombra e risultava ampiamente dissestato.
Neppure la testimonianza del teste espressamente richiamata dal Testimone_2
nel motivo di appello, si presta a sostegno all'interpretazione dell'impugnante; Pt_2
il teste in questione, non presente alla caduta ma intervenuto, dopo a prestare soccorso, riferiva, anzi, che la signora nell'imminenza del fatto aveva detto di essere scivolata in una buca. Risulta, di conseguenza, provata la responsabilità oggettiva del Pt_2
custode della strada, ex art. 2051 c.c. visto il chiaro nesso causale sussistente tra la presenza della buca e la caduta della motocicletta.
Non è stato provato, invece (onere della prova incombente sul custode) la sussistenza ex art. 1227 c.c. di un concorso di colpa della danneggiata;
dalle testimonianze è emerso, infatti, che procedeva regolarmente e a moderata velocità nel sottopassaggio ombrato e con limitata visibilità del manto asfaltato. In tale contesto non ha alcun rilievo la circostanza che la motociclista abitasse in zona, perché il dissesto stradale non era stato segnalato dal Comune.
Il terzo motivo d'appello, relativo all'aumento dell'importo per invalidità temporanea operato dal Giudice di prime cure, è inammissibile.
L'Invalidità Temporanea Parziale (punto base di euro 99,00 giornalieri secondo le tabelle di Milano) è stato riconosciuto nella somma giornaliera (aumentata) di euro 124,00 in considerazione (pag.10 dell'appellata sentenza) della circostanza che la danneggiata “ha dovuto deambulare con l'ausilio di stampelle e tutore al ginocchio per circa due mesi”, oltre un ulteriore periodo di tre mesi “durante il quale è stato necessario, a causa di una trombosi venosa profonda, l'impiego di presidi di elastocompressione all'arto inferiore”.
A fronte di tale chiara motivazione, parte appellante (pag.10 dell'atto di impugnazione) nella formulazione della censura, neppure chiarisce per quale motivo non si tratterebbe di circostanze peculiari a fronte delle quali, appunto, le Tabelle Milanesi prevedono l'aumento dell'importo.
Infondato appare il motivo (quarto) relativo al concesso incremento per sofferenza soggettiva da Invalidità Permanente Parziale, la cui sussistenza può essere provata in via
8 presuntiva e che il Giudice di prime cure ha giustificato, appunto, con la (suddetta)
“sofferenza lesione correlata e per le cure subite”.
Anche il quinto motivo non appare suscettibile di accoglimento.
Le spese mediche sono tutte dovute per come individuate nella CTU esperita, comprese quelle erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, perché gli eventi si sono svolti in pieno periodo pandemico e gli istituti sanitari pubblici erano oberati di impegni e dediti alla cura dei cittadini affetti da VI 19 (circostanza, questa, evidenziata con chiarezza anche nelle conclusioni della CTU: pagg. 20 e 21 e non contestata dall'appellante).
I danni al mezzo appaiono giustificati nella somma di €. 2.000,00= come liquidata, perché la danneggiata ha prodotto, a prova, una relazione di parte ed un preventivo, non contestati nell'autenticità e provenienza, dell'ammontare di euro €. 4.050,00= e la detrazione del 50% dell'importo del preventivo individua un danno presumibilmente ed effettivamente verificatosi.
Infine, anche la censura riguardante l'addebito della CTU al e la liquidazione Pt_2
delle spese non appare fondata.
La domanda risarcitoria della ha trovato, infatti, accoglimento integrale per CP_1
quanto attinente all'an debeatur e la liquidazione delle spese è avvenuta, correttamente, sulla base del decisum e non del disputandum.
L'appello proposto dal deve, pertanto, essere respinto nella sua Parte_2
interezza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio, che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellata, , la Corte dispone che le Controparte_1
spese del grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate al primo e liquidate a favore della seconda.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati dalla Corte nella liquidazione delle spese.
9 Valore della causa (da € 26.001,00.= a € 52.000,00.=): fase di studio della controversia 1.701,00 fase introduttiva del giudizio 1.204,00 fase decisionale 2.905,00 totale compenso dovuto 5.810,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dal
[...]
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta Parte_2
disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_2
520/2023, pubblicata dal Tribunale di Alessandria in data 13.06.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere all'appellata, Parte_2
, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
5.810,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( Pt_2 Parte_2
.
[...]
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il 12.11.2024.
10 IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott. Francesco RIZZI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 92/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del
18.10.2024, promossa da:
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, con Parte_2 P.IVA_1
sede in Acqui Terme (AL) Piazza Abramo Levi n. 12, elettivamente domiciliato in Genova,
Via San Bartolomeo della Certosa, presso lo studio dell'avv. Diego Bonanni (C.F.
[...]
– pec: che lo rappresenta e difende C.F._1 Email_1
in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 71/2021, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Canelli (AT)
Via Alfieri n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Lanzavecchia (C.F. CodiceFiscale_3
– pec: ) che la rappresenta e difende in forza Email_2
da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
1 °°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis (con particolare riferimento all'infondata eccezione di inammissibilità del gravame) in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, Giudice Unico Dottoressa Antonella Dragotto, n.
520/2023, datata 08/06/2023, pubblicata il 13/06/2023 nella causa iscritta al numero di
R.G. 957/2021, non notificata, in accoglimento degli svolti motivi d'appello, respingere la domanda avversaria per assenza di prova della verificazione del sinistro e del fatto storico, ritenendo comunque le pretese avversarie infondate e non provate, dando atto dell'interruzione del nesso causale ad opera del comportamento della SI.ra
[...]
da valutarsi, in subordine, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ., con CP_1
conseguente revoca della condanna del al risarcimento ed al Parte_2
pagamento delle spese legali, di CTU e/o di CTP e con condanna di parte appellata alla rifusione versata in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per franchigia contrattuale pari ad € 1.500,00, riservato ogni diritto per le somme indebitamente erogate da terzi.
Vinte le spese del primo e del secondo grado;
per parte appellata, : Controparte_1
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 520/2023 datata il 08-06-2023
e pubblicata il 13-06-2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, Giudice Dott.ssa
Antonella Dragotto nella causa R.G. n. 957/2021 proposto dal , Parte_2
con sede in , piazza A. Levi n.12, C.F. per violazione degli Parte_2 P.IVA_1
articoli 75 e 83 c.p.c. (si richiama quando dedotto al paragrafo 1, pagina 5. e ss)
In via principale
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare, rigettare con sentenza la domanda di appello proposto da Parte_2
con sede in , piazza A. Levi n. 12, C.F. per i motivi di
[...] Parte_2 P.IVA_1
2 cui in atti, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 520/2023 datata il 08-
06-2023 e pubblicata il 13-06-2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, Giudice Dott.ssa
Antonella Dragotto nella causa R.G. n. 957/2021.
Ove ritenuto non sufficientemente provato il danno patrimoniale per il danneggiamento del motociclo, ammettersi CTU volta alla quantificazione del danno subito a seguito della caduta.
Con il favore delle spese di causa sia del primo che del secondo grado di giudizio, rimborso spese ex art. 15 Legge professionale, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.03.2021, conveniva in Controparte_1
giudizio avanti al Tribunale di Alessandria il chiedendo accertarsi Parte_2
la responsabilità di detto Ente, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e/o 2051 c.c., nella causazione dell'evento dannoso occorso in data 18.06.2020, verso le ore 17:30, quando l'esponente, percorrendo via Salvo D'Acquisto con direzione via Trucco, a bordo del proprio motociclo Ducati Streetfighter 848, targato DW93738, giunta in prossimità dell'intersezione tra le due vie, nel transitare sotto il cavalcavia ferroviario, mentre arrestava la propria marcia per fermarsi al segnale di dare precedenza, si imbatteva con la ruota anteriore in una profonda buca presente nel manto stradale che ne causava la caduta a terra.
A fondamento della domanda risarcitoria, la esponeva che il manto stradale CP_1
nell'area sottostante il cavalcavia presentava segni di grave dissesto, tra cui una buca profonda, impossibile da evitare, salvo sconfinare nell'altro senso di marcia.
La visibilità, inoltre, nel punto ove si trovava la buca risultava essere limitata, poiché coincideva con il passaggio dalla luce all'ombra, rendendo difficoltoso il rilievo del dissesto.
Alla caduta dell'esponente assistevano i signori e , i quali Persona_1 Persona_2
provvedevano a prestarle l'immediato soccorso.
A causa delle problematiche fisiche derivanti dalla caduta, la era obbligata a CP_1
deambulare per circa mesi 2 mediante l'ausilio di stampelle e specifico tutore al
3 ginocchio sinistro, oltre ancora un successivo periodo di circa mesi 3, ove aveva dovuto indossare calza elastica apposita. Inoltre, si era dovuta sottoporre a percorso riabilitativo fisioterapico.
In data 08.10.2020, la signora si sottoponeva a visita medico-legale all'esito CP_1
della quale, il dottor , rilevava che la medesima risultava affetta da: Controparte_2
“… trauma da caduta da moto (per presenza di una buca) con infrazione falange prossimale IV dito mano sinistra e lesione fibrocartilagine triangolare del carpo;
trauma ginocchio sinistro con lesione menisco laterale con ribaltamento del frammento in sede antero-laterale, distacco osseo parcellare della tuberosità tibiale posteriore e lesione subtotale LCA anteriore con emartro;
trombosi venosa profonda in trattamento con
Pradaxa…”.
Il predetto medico legale determinava i postumi nella misura del 16% e con una inabilità temporanea di 120 gg complessivi.
In data 19.11.2020, la signora inviava richiesta di risarcimento danni al CP_1
. Parte_2
In data 04.12.2020 la società assicuratrice del , CP_3 Parte_2
comunicava il rigetto della richiesta risarcitoria, asserendo che non emergevano responsabilità a carico dell'Ente assicurato, non essendo state rilevate condizioni atte a dimostrare la sussistenza di elementi insidiosi, invisibili o imprevedibili, non superabili con la comune cautela.
In data 15.02.2021 veniva inviato dalla AR al Comune di , invito alla Parte_2
stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
l'Ente rifiutava di aderire, riferendo di aver inoltrato l'invito alla propria compagnia assicuratrice.
Rispondeva in data 19.02.2021 la , ritenendo di non aderire all'invito per le CP_3
stesse ragioni già espresse in precedenza.
Visti vani tutti i tentativi stragiudiziali, la signora si determinava a Controparte_1
citare in giudizio il . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2021, si costituiva in giudizio il
, contestando quanto dedotto dall'attrice e chiedendo il rigetto Parte_2
delle domande, ritenendole infondate in fatto e in diritto e/o non provate.
4 L'Ente argomentava che la AR non aveva fornito piena prova dei fatti e assumeva che la caduta fosse stata causata da una manovra azzardata della conducente.
La causa veniva istruita mediante la concessione dei termini istruttori e l'assunzione di prove testimoniali.
Veniva disposta anche consulenza medico legale, al fine di accertare l'entità delle lesioni subite dalla signora . Il CTU accertava un danno biologico permanente nella CP_1
misura del 10%, nonché un'invalidità temporanea al 50% di giorni 60 e un'invalidità temporanea al 25% di altri 60 giorni.
All'esito dell'istruttoria, venivano concessi i termini per il deposito delle difese finali.
Con sentenza n. 520/2023, pubblicata in data 13.06.2023, il Tribunale di Alessandria, ritenendo sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , Parte_2
condannava il predetto Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da , pari a complessivi €. 38.187,66=, oltre al pagamento delle Controparte_1
spese di lite e di CTU.
Ritenendo errata la decisione del Tribunale di Alessandria, il Parte_2
promuoveva appello avanti questa Corte, con atto di citazione notificato in data
08.01.2024.
Nel primo motivo di gravame, l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere provato il sinistro, essendovi contraddittorietà tra la causa petendi e l'esito dell'istruttoria, con assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Argomentava l'appellante che la AR, in citazione, aveva descritto la caduta sotto il cavalcavia ferroviario, come verificatasi al momento in cui era giunta in prossimità dell'intersezione, mentre, negli atti successivi, aveva affermato di aver rallentato al fine di arrestare il motoveicolo innanzi al segnale di dare la precedenza, senza, però allegare che la caduta fosse avvenuta all'interno del sottopasso.
Anche le prove testimoniali assunte non indicavano chiaramente nella buca la causa della caduta. Il teste collocava la caduta oltre la buca, il teste affermava Tes_1 Per_1
che l'attrice aveva perso il controllo, senza una percezione diretta della buca come causa della caduta.
5 Ad avviso dell'appellante, pertanto, non era stato assolto dall'attrice l'onere della prova, in quanto era stata provata sì la caduta, ma non a causa della buca.
Quale secondo motivo di gravame, l'Ente sosteneva che il Giudice di prime cure aveva errato nell'escludere che la condotta della danneggiata integrasse il caso fortuito, sia per la conoscenza dei luoghi e, quindi, del manto sconnesso, che essa aveva abitando a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, sia per la piena visibilità della buca.
Inoltre, l'appellante adduceva che se la avesse marciato in prossimità del CP_1
margine destro della carreggiata, non sarebbe incorsa nella buca, collocata invece a sinistra.
Sulla base di tali elementi, secondo l'appellante, doveva valutarsi la presenza almeno di un caso fortuito concorrente, con l'effetto di limitare il risarcimento, in applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Quale terzo motivo di appello, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse errato, statuendo l'aumento del punto base per inabilità temporanea, non avendo invece la AR provato i relativi presupposti.
Nel quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'incremento per sofferenza soggettiva nella misura del 26%, senza allegazione, senza prova e senza motivazione effettiva da parte della . CP_1
Nel quinto motivo di gravame, l'appellante riteneva illegittima la liquidazione dell'importo di €. 1.705,10=, per rimborso delle spese per visite specialistiche e l'affitto della strumentazione per la magnetoterapia, trattandosi di prestazioni erogabili dal SSN per espressa ammissione dello stesso CTU.
Quale sesto motivo di appello l'Ente riteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nel riconoscere in via equitativa alla l'importo di €. 2.000,00=, per i danni al CP_1
veicolo, adducendo che quest'ultima aveva prodotto, a prova, un mero preventivo di riparazione contestato che, tuttavia, non era stato confermato da perizia in contraddittorio.
Infine, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva condannato il alle spese di lite e di CTU, pur sussistendo Parte_2
una soccombenza almeno parziale in capo alla , evidenziata dalla differenza CP_1
6 tra l'importo richiesto dalla stessa e quanto poi effettivamente liquidato in sentenza.
Tali essendo i motivi di gravame proposti, nel giudizio avanti questa Corte si costituiva la parte appellata, , con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 09.04.2024, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. e, in via principale, il rigetto delle domande avversarie.
Disposta ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di prima comparizione, la Corte, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la valutazione dell'inammissibilità del gravame avanzata dall'appellata in comparsa di costituzione al merito;
quindi il Consigliere Istruttore fissava l'udienza del 17.10.2024 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la sentenza impugnata, letti gli atti delle parti, valutate le rispettive argomentazioni, osserva quanto segue.
Deve valutarsi, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta. L'eccezione, visionato anche il mandato richiamato, non appare fondata.
Infatti, al momento del rilascio della procura e del deposto della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, il Sindaco del in carica Parte_2
corrispondeva alla persona fisica che, materialmente, rilasciava la procura. Atto, questo, che implicava l'autorizzazione anche ad appellare la sentenza di primo grado.
Il gravame proposto è, dunque, ammissibile.
I motivi di appello dedotti dall'Amministrazione alla luce della disamina della Pt_3
Corte, non si appalesano, invece, fondati nel merito.
Per quanto attiene il primo e il secondo motivo di impugnazione, riguardanti la prova del nesso causale e l'eventuale sussistenza di caso fortuito e/o di concorso di colpa in capo alla , la Corte rileva che le testimonianze dei testi ( e CP_1 Persona_2
) che avevano assistito alla caduta, confermavano che la ebbe Persona_1 CP_1
a cadere, improvvisamente, all'interno del sottopassaggio e proprio all'altezza di una
7 buca (non segnalata) profonda “forse 8/10 centimetri”, difficilmente percepibile anche perché l'asfalto del sottopassaggio (per tale natura non direttamente illuminato dal sole) era in ombra e risultava ampiamente dissestato.
Neppure la testimonianza del teste espressamente richiamata dal Testimone_2
nel motivo di appello, si presta a sostegno all'interpretazione dell'impugnante; Pt_2
il teste in questione, non presente alla caduta ma intervenuto, dopo a prestare soccorso, riferiva, anzi, che la signora nell'imminenza del fatto aveva detto di essere scivolata in una buca. Risulta, di conseguenza, provata la responsabilità oggettiva del Pt_2
custode della strada, ex art. 2051 c.c. visto il chiaro nesso causale sussistente tra la presenza della buca e la caduta della motocicletta.
Non è stato provato, invece (onere della prova incombente sul custode) la sussistenza ex art. 1227 c.c. di un concorso di colpa della danneggiata;
dalle testimonianze è emerso, infatti, che procedeva regolarmente e a moderata velocità nel sottopassaggio ombrato e con limitata visibilità del manto asfaltato. In tale contesto non ha alcun rilievo la circostanza che la motociclista abitasse in zona, perché il dissesto stradale non era stato segnalato dal Comune.
Il terzo motivo d'appello, relativo all'aumento dell'importo per invalidità temporanea operato dal Giudice di prime cure, è inammissibile.
L'Invalidità Temporanea Parziale (punto base di euro 99,00 giornalieri secondo le tabelle di Milano) è stato riconosciuto nella somma giornaliera (aumentata) di euro 124,00 in considerazione (pag.10 dell'appellata sentenza) della circostanza che la danneggiata “ha dovuto deambulare con l'ausilio di stampelle e tutore al ginocchio per circa due mesi”, oltre un ulteriore periodo di tre mesi “durante il quale è stato necessario, a causa di una trombosi venosa profonda, l'impiego di presidi di elastocompressione all'arto inferiore”.
A fronte di tale chiara motivazione, parte appellante (pag.10 dell'atto di impugnazione) nella formulazione della censura, neppure chiarisce per quale motivo non si tratterebbe di circostanze peculiari a fronte delle quali, appunto, le Tabelle Milanesi prevedono l'aumento dell'importo.
Infondato appare il motivo (quarto) relativo al concesso incremento per sofferenza soggettiva da Invalidità Permanente Parziale, la cui sussistenza può essere provata in via
8 presuntiva e che il Giudice di prime cure ha giustificato, appunto, con la (suddetta)
“sofferenza lesione correlata e per le cure subite”.
Anche il quinto motivo non appare suscettibile di accoglimento.
Le spese mediche sono tutte dovute per come individuate nella CTU esperita, comprese quelle erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, perché gli eventi si sono svolti in pieno periodo pandemico e gli istituti sanitari pubblici erano oberati di impegni e dediti alla cura dei cittadini affetti da VI 19 (circostanza, questa, evidenziata con chiarezza anche nelle conclusioni della CTU: pagg. 20 e 21 e non contestata dall'appellante).
I danni al mezzo appaiono giustificati nella somma di €. 2.000,00= come liquidata, perché la danneggiata ha prodotto, a prova, una relazione di parte ed un preventivo, non contestati nell'autenticità e provenienza, dell'ammontare di euro €. 4.050,00= e la detrazione del 50% dell'importo del preventivo individua un danno presumibilmente ed effettivamente verificatosi.
Infine, anche la censura riguardante l'addebito della CTU al e la liquidazione Pt_2
delle spese non appare fondata.
La domanda risarcitoria della ha trovato, infatti, accoglimento integrale per CP_1
quanto attinente all'an debeatur e la liquidazione delle spese è avvenuta, correttamente, sulla base del decisum e non del disputandum.
L'appello proposto dal deve, pertanto, essere respinto nella sua Parte_2
interezza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio, che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellata, , la Corte dispone che le Controparte_1
spese del grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate al primo e liquidate a favore della seconda.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati dalla Corte nella liquidazione delle spese.
9 Valore della causa (da € 26.001,00.= a € 52.000,00.=): fase di studio della controversia 1.701,00 fase introduttiva del giudizio 1.204,00 fase decisionale 2.905,00 totale compenso dovuto 5.810,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dal
[...]
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta Parte_2
disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_2
520/2023, pubblicata dal Tribunale di Alessandria in data 13.06.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere all'appellata, Parte_2
, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
5.810,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( Pt_2 Parte_2
.
[...]
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il 12.11.2024.
10 IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott. Francesco RIZZI
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