Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 2009/2023
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2009/2023 promossa da:
'società di diritto svizzero, con sede in 6900 Lugano, Via Pretorio, 13, iscritta Parte 1
presso il registro delle imprese del Canton Ticino con il numero CHE - 225.630.046, in persona del
Parte 2 , rappresentata e difesa dall'Avv. suo gerente e legale rappresentante pro-tempore, Dott.
), elettivamente domiciliata presso lo studio di EN ON (C.F. C.F. 1 quest'ultima in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9, giusta procura depositata in data 27.9.2024
- attore -
contro
), residente in [...] (C.F. C.F. 2
), residente in [...],via Cairo n. 9 e il Sig. Controparte 2 C.F. C.F. 3 C.F. 4 )Bicocca n. 17, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Bettini (C.F. indirizzo di posta elettronica certificata: Email 1 - fax: 010.5531960) e, ai fini del presente procedimento, domiciliati presso l'indirizzo PEC del suindicato difensore, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione
- convenuti -
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Ogni diversa o contraria deduzione, istanza e domanda respinta e/o disattesa, nel merito: In merito all'atto di donazione quote:
- Accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in atti, anche con riferimento alla sussistenza del credito dedotto in giudizio, disporre la revocatoria dell'atto di donazione delle quote di partecipazione di Gasda S.r.l. stipulato in data 18 maggio 2023 tra il Sig. Controparte_1
[...] e il Sig. Controparte_2 dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di disposizione del patrimonio;
In merito all'atto di cessione quote:
In via preliminare: Accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di cessione delle quote di partecipazione di FC S.r.l. stipulato in data 18 maggio 2023 tra il Sig. Controparte_1
e il Sig. Controparte_2
Nel merito: Accertare e dichiarare la nullità dell'atto dissimulato della donazione per mancanza
-
dell'elemento formale essenziale al fine della validità dello stesso;
- In via subordinata: Accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in atti, anche con riferimento alla sussistenza del credito dedotto in giudizio, disporre la revocatoria dell'atto di cessione delle quote di partecipazione di FC S.r.l. Parte 3 18 maggio 2023 tra il Sig.
Controparte_2 dichiarando inefficace nei confrontiControparte 1 e il Sig. dell'attrice l'atto di disposizione del patrimonio. In merito all'atto di cessione crediti:
- Accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in atti, anche con riferimento alla sussistenza del credito dedotto in giudizio, disporre altresì la revocatoria dell'atto di cessione dei crediti vantati dal Sig. nei confronti di FC S.r.l. stipulato tra il Sig. Controparte_1
e il Sig. Controparte_2 (convocato in assemblea al fine della loro Controparte 1 conversione a capitale) dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice tale atto di disposizione del patrimonio. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: come da seconda e terza memoria ex art. 171ter c.p.c..
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
In via preliminare: in considerazione delle circostanze, dei motivi dedotti nell'istanza depositata in data 18 ottobre 2024 e dei documenti ivi allegati, di: revocare il provvedimento emesso in data 5 dicembre 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 669
decies c.p.c.,
- sospendere la presente procedura ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del Procedimento Penale. in considerazione delle circostanze e dei motivi dedotti nell'istanza depositata in data 8 marzo 2024, di:
- dichiarare l'inefficacia del Provvedimento di Sequestro e disporre la liberazione delle quote oggetto di sequestro, con conseguente revoca del custode Dott. CP_3 nominato con provvedimento del 8 marzo 2024.
In via principale:
- rigettare la domanda avversaria di revocatoria ex art. 2901 c.c. poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti.
- con vittoria di spese, compensi e spese generali del presente giudizio cautelare e del giudizio di merito. In via istruttoria si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti nelle memorie istruttorie e nelle successive istanze.
In particolare, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
A. "Vero che nel febbraio 2022 Pt 4 ha ricevuto un mandato da FC S.r.l. per formulare al Pool
Unicredit e Parte 5 due proposte di acquisto che si rammostra al teste?" (cfr. Doc. 67);
B. "Vero che il mandato conferito da FC S.r.l. a aveva ad oggetto l'acquisto sia Controparte_4 degli immobili delle società di leasing Unicredit e sia del credito di tali società, al Parte_5 prezzo complessivo di Euro 18.000.000?";
C. "Vero che già prima del 2022 CP_4 aveva ricevuto l'incarico da parte di FC di negoziare l'acquisto dei due centri commerciali di EN e Afragola e del credito delle società di leasing
Unicredit e Parte 5 e che le proposte sottoposte al Pool per un prezzo inferiore a Euro
18.000.000 tra cui le proposte che si mostrano al teste (Doc. 70) non erano state accettate?";
D. "Vero che nel corso delle negoziazioni per l'acquisto di immobili e credito, Controparte_4 su indicazione di FC S.r.l., rappresentava all'Avv. Giancarlo Catavello, consulente delle società di leasing, che il credito, una volta acquistato, sarebbe stato rinunciato nell'ambito del piano di risanamento del Gruppo IN?";
E. "Vero che nell'aprile 2022 Pt 4 su indicazione di FC S.r.l., ha comunicato al Pool Unicredit
Parte 5 di nominare Controparte_5 quale terzo acquirente dei due beni - immobili ee credito in blocco - oggetto delle due proposte di acquisto inviate a febbraio 2022?". Sui precedenti capitoli si indicano come testimoni: C.F. 5Testimone 1 C.F. '
domiciliato presso Frontis NPL S.p.A., Milano, Via Fatebenefratelli 10; Testimone 2 C.F.
, residente in [...]. C.F. 6
PEsona 2 al Sig. PEsona_3F. "Vero che nel 2022 il Sig. PEsona 1 insieme al Sig.
e al Dott. PEsona 4 ha svolto per il Gruppo IN solo attività di consulenza e, in particolare, è stato incaricato nel 2022 di strutturare un'operazione che consentisse a FC di acquisire, mediante un veicolo societario di nuova costituzione, la titolarità dei due Centri
Commerciali di EN e Afragola già di proprietà del Pool Unicredit e Parte_5 unitamente al credito vantato dal Pool verso Parte_6 e Parte_7 al prezzo complessivo di
Euro 18.000.000?";
G. "Vero che tra marzo e aprile 2022 si sono tenute riunioni presso lo Studio DLA Piper di Milano
e la sede del Gruppo IN in Vergiate, in cui ha preso parte anche l'Avv. Paolo Pecorella, consulente incaricato dalla Sig.ra PEsona 5 e in cui si sono discussi i termini del contratto di opzione e dello statuto di CP_5 che si rammostra al teste (cfr Docc. 11 e 12)?". Sui precedenti
C.F. capitoli indicano quali testi: Testimone 1 domiciliato C.F. 5
, '
presso Frontis NPL S.p.A., Milano, Via Fatebenefratelli 10; C.F. Testimone 2
, residente in [...]; - Avv. Antonio Tomassini, C.F. 6
con domicilio professionale in Milano, Via della Posta 7; - Avv. Fabio C.F. C.F. 7
con domicilio professionale in Milano, Via della Posta 7; - Del Bene, C.F. C.F. 8
Prof. Dott. PEsona 6 C.F. con domicilio professionale in Milano, C.F. 9
Via Solferino 7.
H. "Vero che, secondo gli accordi intercorsi nel 2022 tra FC S.r.l., Controparte_6
Controparte_5 quest'ultima società non avrebbe potuto né vendere i Centri Commerciali di
[...]
EN e Afragola, né vendere o far valere il credito acquistato dal Pool dei Leasing senza l'autorizzazione di FC S.r.l.?";
I. "Vero che il Sig. PEsona 2 è stato nominato amministratore unico di Controparte_5 Su
indicazione di FC S.r.l.?".
Sui precedenti capitoli, si indicano quali testi: Testimone 1 C.F.
,
domiciliato presso Frontis NPL S.p.A., Milano, Via Fatebenefratelli 10; - C.F. 5
residente in [...] C.F. C.F. 6
,
11; Avv. Antonio Tomassini, C.F. C.F. 7 con domicilio professionale in Milano, C.F. 8 con domicilio professionale in Via della Posta 7; - Avv. Fabio Del Bene, C.F.
PEsona 6 C.F. C.F. 9 con domicilio Milano, Via della Posta 7; - Prof. Dott. professionale in Milano, Via Solferino 7.
Controparte_5 si impegnava a formalizzare una lettera di J "Vero che tra marzo e maggio 2022
Parte_5 nei tempi e con i modi indicati rinuncia al credito acquistato dal Pool Unicredit e da FC S.r.l.?" Sul precedente capitolo indica come teste Testimone 3 residente ad Arona e
,
, residente in [...] Testimone 2 C.F. C.F. 6
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di ammettere i capitoli di prova avversari, si chiede l'audizione dei seguenti testimoni a prova contraria: Tes_2
-
residente in [...]; - Avv.
[...] C.F. C.F. 6
Antonio Tomassini, C.F. C.F. 7 'con domicilio professionale in Milano, Via della
-Posta 7; Avv. Fabio Del Bene, C.F. C.F. 8 con domicilio professionale in Milano,
Via della Posta 7. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, datato 2.8.2023, Parte 1 conveniva in giudizio Controparte_1
[…] e Controparte_2 al fine di ottenere: a) la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di donazione delle quote di partecipazione di Gasda S.r.l. stipulato in data 18 maggio 2023 tra i due convenuti;
b) l'accertamento e la dichiarazione di simulazione dell'atto di cessione delle quote di partecipazione di FC S.r.l. stipulato in data 18 maggio 2023 tra il Sig. [...]
Controparte_1 e il Sig. Controparte_2 per mancanza dell'elemento formale essenziale ai fine della validità dello stesso o, in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto predetto;
c) la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di cessione dei crediti vantati dal Sig. nei confronti di FC S.r.l. stipulatoControparte_1 tra il Sig. Controparte 1 e il Sig. Controparte_2
In via preliminare, inoltre, chiedeva di disporre inaudita altera parte l'immediato sequestro conservativo delle partecipazioni già detenute in Gasda S.r.l. e FC S.r.l. dal Sig. Controparte 1
[...] nonché di tutti i crediti da finanziamento soci già vantati dal medesimo nei confronti delle medesime società, fino a concorrenza del Credito Complessivo e quindi di euro 3.627.471,78.
Con provvedimento del 4.8.2023, emesso inaudita altera parte, veniva autorizzato il sequestro conservativo di tutti i beni di titolarità de Controparte_1 nei limiti dell'importo complessivo di euro 3.627.471,78 e fissata successiva udienza per la convalida, modifica o revoca del provvedimento in questione.
In data 6.11.2023, nel procedimento principale, si costituivano in giudizio Controparte 1
[...] e Controparte_2
Con provvedimento ex art. 171bis c.p.c. del 21.11.2023, il Giudice non emergendo questioni rilevabili d'ufficio in merito alle quale sollevare il contradditorio tra le parti, confermava ai sensi del comma 4 della medesima disposizione l'udienza di comparizione delle parti.
Con provvedimento del 5.12.2023 veniva confermato il sequestro conservativo già disposto su tutti i beni di titolarità de nei limiti dell'importo complessivo di euro Controparte_1
3.627.471,78.
In data 19.12.2023, le parti convenute hanno proposto istanza ai sensi dell'art 669decies c.p.c. al fine di ottenere la revoca del sequestro disposto sui beni di preso atto del Controparte 1 versamento del deposito giudiziario per euro 3.700.000 nel giudizio avente n. r.g. 29335-1/2023
pendente innanzi al Tribunale di Milano. Tale istanza veniva rigettata con provvedimento del 6.3.2024, tramite il quale veniva altresì nominato il custode delle quote di partecipazione sociale oggetto di sequestro conservativo in Gasda Srl e in Zfc Srl nella persona del dott. Controparte_7
[...]
A seguito delle udienze celebrate in data 16.1.2024 e 6.2.2024, il Giudice, con provvedimento del
6.3.2024, rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Con provvedimento in data 19.3.2024, il Giudice rigettava l'istanza ex art. 669novies c.p.c. presentata dai signori CP 1 con cui veniva chiesto di dichiarare l'inefficacia del provvedimento di sequestro disposto il 5.12.2023, in quanto lo stesso non risulta essere stato attuato nelle modalità, forme e tempistiche di cui agli artt. 675 e 678 c.p.c..
Nelle more della celebrazione dell'udienza ex art. 189 c.p.c., in data 18.10.2024, parte opponente presentava una nuova istanza di revoca del provvedimento emesso in data 5.12.2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 669decies c.p.c. nonché di sospensione della presente procedura ex art 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale n. 1500/2023 promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.
Con provvedimento del 23.1.2025, rigettata l'istanza ex art. 669decies c.p.c. e ritenuto insussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il procedimento penale e quello de quo, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande di parte attrice vanno accolte per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, come già riferito nell'ordinanza del 23.1.2025, ai fini della decisione del presente giudizio, è stata presa in considerazione solamente la documentazione, anche sopravvenuta rispetto alla concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., acquisita agli atti sino all'udienza di remissione in causa della decisione, svoltasi in data 17.12.2024.
Si rimanda al contenuto dell'ordinanza predetta, anche in relazione alle reiterate istanze ex artt.
669decies e 295 c.p.c..
Ciò premesso, al fine di delineare i rapporti sussistenti tra le parti, va osservato come, a sostegno della propria pretesa, l'attrice ha allegato di essere cessionaria del credito originariamente vantato da
Controparte_8 nei confronti del convenuto Controparte_1
Nello specifico, il credito trova origine nei decreti ingiuntivi nn. 918/2020 (doc. 1, c.d. decreto
Nacom) e 25763/2019 (doc. 2, c.d. decreto Becom) emessi dal Tribunale di Milano. e al sig. Controparte_1 Con il primo, emesso in data 2.1.2020, veniva ingiunto a Parte 6
la somma di euro di pagare a Controparte 8 e a Controparte_9
6.905.652,94, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione;
con il secondo, emesso il 26.11.2019, veniva ingiunto al sig. Controparte_1 e alla Parte_8 di pagare alle medesime società la somma di euro 6.868.929,00, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Il primo decreto, munito di formula esecutiva in data 17.1.2020 e ritualmente notificato a Pt 6
[...] e al sig. Controparte 1 veniva opposto dagli ingiunti con il giudizio di opposizione rubricato al n. 9471/2020 R.G., estintosi per mancata riassunzione a seguito di dichiarazione di interruzione avvenuta in data 3.6.2022, a causa del decesso di una parte, determinando, per l'effetto, la definitività del decreto;
il secondo, invero, deveniva definitivo, in assenza di opposizioni.
A seguito dell'emissione dei decreti suddetti, i contratti di leasing dal cui inadempimento gli stessi hanno tratto origine, venivano dichiarati risolti, con conseguente immediata esigibilità anche dei canoni di leasing a scadere, per complessivi ulteriori euro 18.469.611,7.
Tale debito, successivamente alla morte del CP 1 si è trasferito ai suoi eredi, tra cui l'odierno attore, chiamato a risponderne ai sensi dell'art. 752 c.c. solidalmente agli altri eredi, in misura del
10% dell'asse ereditario nonché per un'ulteriore quota del 1,5%, per effetto di accrescimento a seguito della premorienza del fratello unilaterale Sig. così per un totale del Controparte_10
Ne deriva che il Sig.11,5% dell'asse ereditario del Sig. Controparte_1Controparte_1
[...] è titolare di una quota di debito sul credito complessivo pari ad euro 4.030.524,20, oltre interessi maturati e maturandi e successive occorrende.
I crediti nei confronti delle società di leasing sono stati fatti oggetto di espresso riconoscimento, nell'ambito di corrispondenti atti di transazione stipulati, in data 12 maggio 2022, dai rispettivi debitori (ivi compreso il convenuto con l'impegno altresì di nonControparte_1
,
riassumere le opposizioni dei due decreti così da renderli definitivi (doc. 4-5).
Sempre in pari data, con contratto di cessione del credito, Controparte_11 CP 12
[...] nonché Controparte 13 (in persona della loro mandataria
,quali cessionarieCP 14
(giusta cessione in blocco ai sensi e del credito originariamente vantato da Controparte_8 per gli effetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385) cedevano ad [...]
CP 15 i crediti pecuniari e i diritti accessori maturati alla, e maturandi dalla, data di sottoscrizione del suddetto contratto, ivi inclusi tutti gli importi dovuti alle cedenti per capitale, interessi, accessori, spese, penale risarcitoria e indennità di occupazione, tra i quali rientra la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo fondante l'atto oggi opposto (doc. 6)
Con atto in data 29 settembre 2022, Controparte 15 cedeva i crediti predetti alla propria controllante
(doc. 7) con ulteriore contratto di cessione, perfezionatosi con Controparte_6 cedeva i crediti Leasing accettazione del 9 febbraio 2023, Controparte_6
all'odierna società convenuta Pt 1 (doc. 8).
In forza del decreto Nacom, l'odierna attrice ha notificato in data 13.04.2023 atto di precetto al Sig. con il quale ha intimato il pagamento della somma di euro 777.821,06Controparte 1
(doc. 9), formalmente opposto da parte del convenuto Controparte_1 (R.G. 1146/2023).
Analoga iniziativa è stata assunta da Pt 1 anche con riferimento al Decreto Becom (doc. 11).
PEsona 7 stipulato Successivamente alle predette notifiche, con atto a rogito del notaio Dott. ha donato al figlio sig. [...] in data 18.05.2023, il debitore sig. Controparte_1 CP 2 il diritto di piena proprietà sull'intera quota di partecipazione della società Gasda S.r.l.
(doc. 15).
stipulato nella medesima data Sempre con atto a rogito del notaio Dott. PEsona_7 ha altresì ceduto al figlio sig. [...] (18.05.2023), il debitore sig. Controparte_1 CP 2 il diritto di piena proprietà sull'intera quota di partecipazione della società FC S.r.l. (doc.
16).
Parte attrice riferisce, senza tuttavia fornire all'uopo prova documentale, come analoghe iniziative siano state assunte il giorno successivo, 19.05.2023, e sempre con atti a rogito del medesimo Notaio anche dai fratelli Dott. PEsona_7 PEsona 9Parte 9 , PEsona_8 e pure
Pt 1 sulla scorta delle medesime ragioni di credito e destinatari degli atti di precetto notificati da dei medesimi titoli esecutivi.
In data 20.07.2023, l'amministratore unico di FC S.r.l., Sig. Controparte 16 (anch'egli erede del de cuius e coobbligato rispetto al credito complessivo) ha inviato comunicazione di convocazione dell'assemblea dei soci FC S.r.l., ponendo all'ordine del giorno la proposta di conversione a capitale dei (pignorati) crediti da finanziamento soci vantati dal convenuto Controparte_1 ai fini di ripianamento perdite (doc. 17).
L'assemblea dei soci di FC si è tenuta il 2 agosto 2023 (doc. 83, convenuto) alla presenza di [...]
Controparte_1 Controparte_2 in tale sede i soci hanno deliberato quale delegato del figlio l'azzeramento del capitale sociale e l'aumento dello stesso in via inscindibile con sovrapprezzo, mediante emissione di nuove quote, da liberarsi mediante conferimento in denaro, anche con compensazione dei crediti vantati dal socio sottoscrittore.
Ciò premesso, va in primo luogo rilevato come, nel costituirsi in giudizio, le parti convenute hanno, sostanzialmente, contestato l'esistenza del credito fatto valere dall'odierna attrice, chiedendo che, in questa sede, venga accertata la pretestuosità dello stesso.
In via preliminare, va osservato come, nell'ambito del giudizio ex art. 2901 c.c., il creditore è tenuto ad individuare fin da subito nell'atto di citazione “la specifica ragione di credito che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall'atto dispositivo" posto in essere dal debitore, non essendo la suddetta azione posta a tutela di tutti i crediti - anche eventualmente sopravvenuti - sussistenti nel patrimonio del creditore al momento della pronuncia della relativa sentenza e, pertanto, la identificabilità del credito è requisito essenziale della domanda da cui non si può prescindere per l'accesso alla tutela giudiziale apprestata dalla revocatoria ordinaria (Cass., n. 18944/2019);
Tuttavia, non è richiesta, ai fini dell'azione revocatoria, né la certezza, né la liquidità e né l'esigibilità del credito stesso, potendo il creditore agire persino per un credito incerto, litigioso e puramente eventuale e da ciò ne consegue che, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, sia idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., n. 22859/19).
L'esistenza del credito, pertanto, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento incidenter tantum e in alcun modo è idoneo a formare un giudicato che possa eventualmente contrastare con quello che invece si formerà nell'ambito della eventuale azione di accertamento del credito instaurata.
Secondo il principio espresso dalla Cassazione anche un credito in contestazione dinanzi al tribunale determina, pertanto, l'insorgere della qualità di creditore, che consente l'esperimento dell'azione revocatoria.
Ciò risulta sufficiente a ritenere, nel caso di specie, sussistente la legittimazione attiva in capo all'odierna attrice, mentre risulta preclusa in questa sede, per tutte le ragioni anzidette, ogni specifica valutazione nel merito del credito litigioso, con consegue irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi restitutori (Cass. nn. 1593/2020, 5746/2022).
Le parti convenute, tuttavia, hanno citato al riguardo la sentenza della Corte di Appello di Milano del
31 maggio 2023 n. 1784, la quale ha affermato che “ai fini del valido e legittimo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente che il credito tutelato non sia manifestamente pretestuoso”, sostenendo, pertanto, che il magistrato assegnatario di un giudizio ex art. 2901 c.c. deve accertare incidentalmente la non manifesta pretestuosità delle ragioni di credito vantata.
Nei limiti di quanto accertabile nel presente giudizio, va osservato, al fine valutare l'eventuale pretestuosità del credito, come, secondo quanto riferito dalle parti convenute, le vicende che hanno visto coinvolte le parti, derivano, come riferito da parte convenuta, dal Progetto Blackhorn o
Operazione Agave, un'operazione studiata ed impostata, su mandato di FC S.r.l., da parte di
PEsona 1 - titolare di una società di consulenza denominata Method Investments & Advisory
Ltd e di suoi collaboratori, PEsona 3 e PEsona 4 diretta a garantire alla PEsona 2 '
stessa FC l'acquisto, mediante una newco italiana, di due immobili di proprietà del Pool
Selmabipiemme e Controparte_8 e dei crediti da quest'ultimo maturati in relazione ai due contratti di leasing stipulati nel 2005 per consentire l'utilizzo degli immobili stessi a Pt_6 e Pt 7 .
Obiettivo di FC era quello di rilevare dal mercato i due Immobili, in quanto strategici per il Gruppo
IN (cui FC appartiene), nonché evitare che il Credito fosse riscosso nei confronti di Pt_6 ,
Pt 7 o gli eredi CP 1 e, al contrario, fare in modo che fosse per sempre paralizzato. Nel 2022,
è stata istituita la newco italiana CP_5 1, la quale, con finanza di FC, ha acquistato Immobili e
Credito. L'Operazione CP_5 è stata impostata ed eseguita su mandato di FC (e, soprattutto, con finanza di tale società) e, dunque, i consulenti predetti non avrebbero dovuto e potuto disporre, senza il consenso di FC, né di CP_5 né dei beni da quest'ultima acquistati. PEtanto, " CP 5
non avrebbe potuto cedere alcuno degli immobili, né trasferire a terzi l'altro bene acquistato su direttiva di FC ossia il credito e, ugualmente, non avrebbe potuto riscuotere tale credito verso
Pt 7 e gli eredi CP 1 Lo stesso vale a dirsi per le successive cessionarie.Pt 6
Si trattava, pertanto, di una complessa operazione di ristrutturazione aziendale, coinvolgente più ambiti, ossia quello societario, finanziario e patrimoniale, con lo scopo finale diretto alla ristrutturazione del Gruppo IN ed in particolare alla risoluzione dell'indebitamento maturato dalla società Gasda, società che controlla interamente Pt 1 , anche mediante la definizione dell'esposizione debitoria di Pt 6 verso il Pool dei Leasing.
A sostegno di ciò, parte attrice produce il contratto Put Call (doc. 35), stipulato proprio per permettere a FC di riprendersi, in qualunque momento, la partecipazione in CP 5 (nel cui attivo vi erano i centri commerciali di Afragola e EN ed il credito dei CP 8 ), che avrebbe dovuto detenere la partecipazione e non svolgere attività di carattere “sostanziale" che non fossero state prima concordate per iscritto con FC.
Secondo la ricostruzione di parte convenuta, pertanto, sussisteva un divieto in forza del quale il credito non poteva essere né riscosso nei confronti dell'opponente (così come degli altri asseriti debitori ossia due società del Gruppo IN, Parte 6 e Parte_7 nonchè gli altri eredi di né ceduto, divieti conosciuti da tutte le società che, tra il 2022 e il 2023, hannoControparte_1 utilizzato o disposto del credito, vale a dire CP 5 ' Controparte_6 e Pt 1
Sul punto va, preliminarmente, affermato come il credito de quo è stato riconosciuto dagli eredi di
Controparte 1 tra cui l'odierno opponente, nell'accordo di transazione del 12.5.2022 come esistente ed esigibile.
In ogni caso, ciò che, invero, rileva è l'interpretazione della clausola III.6, presente nel contratto di opzione del 15.4.2020, ove veniva previsto che “CP_5 si impegna, in considerazione degli impegni assunti nel Contratto, a non cedere a terzi la Quota e/o il Finanziamento Soci ed altresì a fare in modo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del cod. civ., SRL non ceda a terzi gli Immobili, qualora acquisiti e/o le Partecipazioni, qualora acquisite, e/o il Finanziamento Soci (e che quest'ultime non cedano i propri rami aziendali, qualora acquisiti) e, comunque, che non ponga in essere operazioni societarie straordinarie od operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria
(eccezion fatta per le Operazioni, qualora realizzate)".
Alla luce di ciò, anche qualora risultasse comprovato che CP 5 e Controparte_6 abbiano di fatto disatteso gli accordi contenuti nel contratto di opzione, l'asserita violazione produrrebbe effetti solo tra le parti del predetto contratto, senza che ciò possa intaccare il titolo dell'odierna convenuta, configurando, per l'appunto, un inadempimento contrattuale con conseguente responsabilità risarcitoria in capo alle predette società, ma senza che da ciò possa derivare l'inesigibilità del credito.
Tale assunto trova conferma anche nella lettura della clausola predetta, ove emerge come [...]
CP_6 si fosse impegnata a fare in modo che CP 5 non ponesse in essere operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., secondo cui “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso".
Analizzando, inoltre, il mero tenore letterale della clausola suddetta, va rilevato come la stessa non sembra ricomprendere anche il credito consacrato nei due decreti ingiuntivi, in quanto in essa si fa espresso riferimento solamente a “immobili”, “partecipazioni”, finanziamento soci", "rami aziendali". Si tratta, invero, di espressioni tali da delimitare il perimetro del divieto, non idonee a ricomprendere il credito posto alla base del titolo esecutivo, nemmeno per il tramite di un'interpretazione estensiva. PE quanto attiene all'asserito divieto di cessione, inoltre, parte convenuta sostiene l'esistenza di violazione dell'art. 1260, secondo comma c.c..
Al riguardo, va osservato come la disposizione in questione, ponendosi quale eccezione al generale principio della libera cedibilità dei crediti, impone che venga svolta un'interpretazione rigorosa della clausola contenente il pactum de non petendo.
Sul punto vale quanto anzidetto in ordine alla portata applicativa della clausola predetta, che non contiene espressamente il riferimento ai crediti né il divieto di cessione del credito troverebbe causa nella parte della clausola in cui è previsto, sempre ai sensi dell'art. 1381 c.c., residualmente, a carico
Controparte 17 la promessa che Controparte_5 non ponga in essere "operazionidella societarie straordinarie e operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria”.
In ogni caso va precisato come, oltre all'elemento oggettivo, la norma in questione richiede, dal punto di vista soggettivo, anche la prova che il cessionario conosceva l'esistenza del patto al tempo della cessione (Cass., ordinanza 28 marzo 2023).
Parte attrice sostiene che la conoscenza in capo ad Pt 1 derivi dal fatto che il titolare effettivo di quest'ultima sarebbe la sig.ra PEsona 5 la quale avrebbe utilizzato il team CP 5 al fine di perseguire suoi tornaconti personali e ottenere riscontri positivi alle sue richieste economiche nei confronti degli eredi CP 1 66Nello specifico, l'opponente riferisce che “ Pt_1 è il veicolo costituito ad hoc dalla Sig.ra [...]
PE_5 con la collaborazione del Team CP 5 giustappunto per tentare di eludere il divieto e far credere che il Credito fosse stato acquistato da un terzo effettivo, ignaro del divieto in questione".
L'analisi, se pur sommaria, della documentazione in atti, nonché le prove fornite (anche quelle non ammesse) dal convenuto in questo procedimento, non risultano sufficienti a superare quanto anzidetto in ordine alla effettiva conoscenza del divieto di cessione, in quanto in nessuna di esse si fa espressamente menzione di quest'ultimo ovvero dell'intenzione di rinunciare allo stesso.
La mera riconducibilità della signora PE 5 infatti, ad Pt 1 (non supportata da alcun documento formale in tal senso) non è tale, di per sé, a ritenere che Pt 1 fosse a conoscenza del divieto di cessione, ma rileva eventualmente solo in punto di riconoscibilità, non sufficiente, tuttavia,
a ritenere sussistente l'elemento soggettivo richiesto dalla norma. La signora PE 5 infatti, non era senz'altro parte del contratto di opzione intercorso tra [...]
CP_6 e FC e ha acquisito le quote di Controparte_6 nel novembre 2022, quando era già stata posta in essere una prima asserita violazione del divieto di cessione, in data 29 settembre 2022, mediante l'alienazione del credito leasing da CP 5 ad Controparte_6
Da ultimo, va precisato come Pt 1 risulta aver concluso il contratto di cessione del Credito
Leasing per il tramite dell'allora legale rappresentante, Dott. Parte 2 (doc. 14 e 15).
Infine, l'aver formulato, da parte dei convenuti l'exceptio doli, non può essere sufficiente a ritenere il credito manifestamente pretestuoso e come tale non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Al riguardo, va osservato come, dal punto di vista civilistico, il rigetto delle censure in ordine all'inesigibilità del credito e del divieto di cessione, sono tali da escludere che il tentativo di recuperare il credito possa essere qualificato alla stregua di una attività fraudolenta e tale da ritenersi in questa sede illegittima.
Ciò non muta nemmeno tenendo in considerazione la documentazione sopravvenuta in ordine al procedimento penale n. 1500/2023 promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Busto Arsizio nei confronti di PEsona 1 PEsona 5 PEsona 3 e PEsona 2
Si tratta, infatti, di un procedimento ancora in corso di causa, ove non sono ancora stati accertati fatti o le relative responsabilità penali e, come tale, non idoneo a formare giudicato sui fatti di causa e, di conseguenza, a ritenere di per sè pretestuosa la pretesa creditoria, fondante l'odierna azione.
Ne consegue l'irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, anche sub specie di pretestuosità, coerentemente con la funzione propria dell'azione ex art. 2901 c.c., la quale non persegue scopi restitutori (Cass. nn. 1593/2020; n. 5746/2022).
Tutto ciò premesso, va analizzata nel merito la fondatezza dell'azione promossa da parte attrice.
L'art. 2901 c.c. prevede quali presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria le seguenti condizioni: 1) l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); 2) la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (scientia damni); 2) la consapevolezza, in caso di atto a titolo oneroso, da parte del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione dello stesso alla dolosa preordinazione (consilium fraudis).
Preliminarmente va osservato come le parti convenute sostengano la totale assenza dei requisiti predetti, in quanto i beni oggetto degli atti dispositivi contestati da Pt 1 non erano aggredibili da tale società in quanto il Sig. CP 18 risulta erede beneficiato del debitore originario CP_1
e, pertanto, del credito non risponde con i suoi personali (doc. 57-65).[...] L'art. 493 c.c., invero, prevede che "l'erede decade dal beneficio di inventario se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile".
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stante l'obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell'interesse dei creditori e dei legatari, l'art. 493 c.c. non consente all'erede beneficiario la libera disponibilità dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione" (n. 24171/2023).
Sul punto va osservato come con la transazione stipulata, in data 12 maggio 2022, dai debitori (ivi compreso il convenuto con l'impegno altresì di non riassumere le Controparte 1 opposizioni dei due decreti così da renderli definitivi (doc. 4-5), non si è ridotto alcun debito, ma all'opposto si è reso certo, liquido ed esigibile un ulteriore debito a carico della massa ereditaria, con potenziale pregiudizio per i creditori ereditari e per i legatari.
Nelle transazioni in questione, parte convenuta Controparte_1 ha rinunciato, infatti, mediante espresso rifiuto alla loro riassunzione, ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo ed a precetto introdotti (anche) dal garante e suo dante causa, sig. Controparte 1 avverso i decreti ingiuntivi ottenuti rispettivamente
contro
Parte_6 ed il sig. Controparte 1 e contro
Parte 7 ed il sig. Controparte 1 ed avverso un primo conseguente precetto.
In tale modo i coeredi e l'odierno convenuto hanno riconosciuto l'esistenza e l'esigibilità ed anche la cedibilità del credito de quo, con conseguente depauperamento dell'asse ereditario.
Non essendosi agli atti prova della richiesta del Tribunale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 493
c.c., sul quale non vi è contestazione nemmeno da parte dei convenuti, l'erede deve ritenersi decaduto dal beneficio d'inventario.
L'atto compiuto dal sig. Controparte_1 pertanto, risulta certamente dispositivo, in quanto ha comportato un aggravio del passivo ereditario, con conseguente decadenza dal beneficio d'inventario di cui all'art. 484 c.c., non avendo richiesto al Tribunale l'autorizzazione prescritta dall'art. 493 c.c.
L'eccezione formulata dai convenuti risulta priva di fondamento e occorre, pertanto, valutare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. In relazione all'eventus CP 19 è sufficiente che l'atto metta in pericolo la realizzazione del diritto del creditore, rendendo probabile (o anche solo possibile) l'infruttuosità della futura azione esecutiva
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 36533/2023) o anche soltanto rendendo più incerta e difficoltosa la realizzazione del credito.
La prova del pregiudizio può essere tratta, in via presuntiva, dalla variazione patrimoniale intervenuta, senza che il creditore debba provare l'entità e la consistenza del residuo patrimonio del debitore, sarà, infatti, quest'ultimo a dover provare ove eccepisca la mancanza di eventus damni - che, stante l'esistenza di ampie residualità patrimoniali, il rischio di pregiudizio è in concreto insussistente (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 23907/2019, Cass. Civ. n. 1902/2015).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23907/2019 del 25 settembre 2019, la quale ha confermato la ripartizione dell'onere probatorio tra creditore e debitore, specificando come sia onere del debitore dimostrare non solo di essere titolare di altri immobili, ma che anche il proprio patrimonio residuo sia di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice chiede la dichiarazione di inefficacia di più atti: a) atto di donazione della partecipazione in Gasda S.r.l.; b) atto di cessione della partecipazione in FC S.r.l.;
c) atto di cessione di crediti vantati dal Sig. nei confronti di ZFC S.r.l.Controparte 1
Quanto alla donazione non v'è dubbio come sostenuto dall'attore che il danno è in re ipsa in quanto sussiste un obiettivo impoverimento del patrimonio del donante: con l'atto di cui si tratta, il debitore ha certamente modificato la consistenza del proprio patrimonio.
Conferma di tale assunto si rinviene nella giurisprudenza maggioritaria secondo cui "un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo.
PEtanto, la dimostrazione dell'avvenuta stipula di una donazione costituisce da sola, dimostrazione dell'impoverimento del donante" (Cass., n. 17336/2018).
Le parti convenute, inoltre, non risultano aver assolto all'onere della prova su di esse gravanti, non avendo nulla allegato né dimostrato in ordine alla capienza del proprio residuale patrimonio al netto degli atti dispositivi compiuti.
PE quanto attiene all'atto di cessione delle quote di FC S.r.l. dal signor Controparte_1 al figlio Controparte_2 va precisato come parte attrice, in via principale, sostiene che l'atto in questione dissimula palesemente una donazione di quote anche se lo stesso reca quale presunto corrispettivo di cessione la somma di euro 1.000.000,00; mentre chiede, solamente in via subordinata,
la revocatoria dell'atto in questione. Sul punto va osservato come la prova a cui è onerato il creditore onde poter ottenere la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto dispositivo, riguarda il fatto che le parti dell'atto asseritamente simulato non abbiano in realtà voluto compiere alcun negozio giuridico, dando peraltro riprova che l'atto simulato abbia pregiudicato il diritto di credito, avendo per oggetto un bene su cui il creditore potrebbe agevolmente soddisfarsi.
Tale prova può anche essere fornita per presunzioni che siano gravi, precise e concordanti sul fatto che le parti dell'atto dispositivo non abbiano voluto alcunché alienare ed acquistare, creando solamente una apparenza di negozio.
Nel caso di specie, l'attore ha indicato come elementi asseritamente gravi, precisi e concordanti, costituenti la prova che i due convenuti non abbiano voluto il trasferimento delle quote essendo esse in realtà rimaste in titolarità del disponente, il fatto che l'atto di cessione sarebbe intervenuto a circa un mese di distanza dalla notifica dell'atto di precetto, la sussistenza dello stretto legame di parentela dei convenuti (padre-figlio) nonché la mancanza di prova che il prezzo pattuito, non quietanzato nell'atto di cessione, sia stato pagato.
Tuttavia, la prova della simulazione assoluta deve attagliarsi all'atto di cessione, ovvero deve riguardare il fatto che di comune accordo l'alienante non abbia inteso cedere i suoi diritti partecipativi e che l'acquirente non abbia inteso acquistarli, il che significa dare la prova che quest'ultimo, vista la solo apparente alienazione, non abbia in effetti esercitato alcun diritto derivante dalle partecipazioni acquistate e che detti diritti sono esercitati dal disponente, ovvero che detti diritti, nonostante l'esteriore apparenza, sono rimasti in capo all'alienante il quale ha continuato anche a rispondere delle obbligazioni derivanti dal rapporto sociale (Tribunale di Venezia, n. 1024/2022).
Applicando tale principio al caso di specie, va osservato che il fatto che l'atto di cessione sia intervenuto successivamente alla notifica dell'atto di precetto non è elemento che di per sé depone nel senso di far ritenere che la cessione delle partecipazioni non sia stata voluta dalle parti, potendo anche eventualmente deporre per il fatto che essa è stata posta in essere dal dante causa ed effettivamente voluta per privare il creditore di un cespite su cui soddisfarsi.
Così, il fatto allegato della mancanza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo, nel contesto descritto, rimane elemento che può essere valorizzato anche come semplice inadempimento ovvero come tolleranza di mancato adempimento nei rapporti familiari e che non è idoneo a dare la prova che l'alienante delle partecipazioni abbia mantenuto successivamente all'atto dispositivo la posizione di socio, esercitando i relativi diritti e adempiendo ai conseguenti obblighi sociali, diritti non esercitati o obblighi non adempiuti dal cessionario. Infatti è la stessa attrice a comprovare un ruolo attivo di Controparte_20 all'interno della società successivamente alla predetta cessione, il quale risulta aver partecipato all'assemblea del 2.8.2023 se pur per delegata nonché ha sottoscritto l'aumento di capitale (doc. 84, convenuto).
Gli elementi indicati dall'attore (ad eccezione del mero legame di parentela), pertanto, non risultano pacifici nel far ritenere che l'atto di alienazione oggetto di giudizio sia affetto da simulazione assoluta, con conseguente assorbimento della domanda di nullità dell'atto dissimulato.
Diverse considerazioni debbono, tuttavia, essere svolte in riferimento alla domanda di revocatoria esercitata in via subordinata, ove, invero, i predetti elementi indiziari, pur se non idonei a fondare l'azione di simulazione assoluta, paiono ritenere sussistenti i presupposti fondanti la prima delle domande.
PE quanto attiene all'elemento oggettivo, per tutte le ragioni anzidette, la cessione delle partecipazioni detenute dal disponente ha obiettivamente diminuito la garanzia patrimoniale dello stesso, in modo da rendere meno agevole la soddisfazione della pretesa creditoria. Anche in tal caso, poi, il convenuto non ha dimostrato alcunché circa la titolarità di altri immobili, ma che anche il proprio patrimonio residuo sia di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori.
Infine, in ordine alla cessione dei crediti va specificato come parte attrice desume ciò dalla convocazione ai soci, all'assemblea del 2.8.2023, per proposta di aumento del capitale sociale in proporzione alle quote possedute a copertura delle perdite di esercizio (doc. 17) nonché dal medesimo verbale di assemblea (doc. 83, convenuto) e dalla dichiarazione del 1.9.2023 (doc. 84, convenuto)
con cui cui sottoscritto l'aumento predetto.Controparte_2
La richiesta, tuttavia, risulta generica, in quanto non è chiaro a che crediti si riferisca e se la stessa riguardi solamente i crediti da finanziamento soci citati nella dichiarazione del 1.9.2023 o una platea più ampia.
Il difetto di prova circa la cessione predetta nonché le modalità con cui la stessa sia avvenuta e il relativo perimetro è tale da escludere la sussistente nel caso di specie del requisito dell'eventus damni, con conseguente non applicabilità dell'ipotesi ex art. 2901 c.c..
L'elemento soggettivo, pertanto, dovrà essere analizzato solamente con riferimento alle donazioni/cessioni delle partecipazioni nelle due società predette.
Al riguardo, va osservato come entrambi gli atti sono stati posti in essere un mese dopo la notifica del precetto. Inoltre, per quanto attiene alla cessione delle partecipazioni della società FC S.r.l., l'assenza di prova circa l'effettivo versamento del corrispettivo (il quale avrebbe dovuto essere versato entro marzo
2024) porta a qualificare l'atto come gratuito.
PE entrambi gli altri atti, pertanto, trattandosi di disposizioni a titolo gratuito successivi al sorgere del credito, per la dichiarazione di inefficacia è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto arreca pregiudizio agli interessi del creditore. Alla consapevolezza (cioè alla conoscenza) deve equipararsi la agevole conoscibilità di tale pregiudizio. Non è invece necessario che il debitore avesse l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale (Cass. nn. 7262/00, 2792/02).
La prova di questa consapevolezza (che grava sul creditore) può essere fornita anche attraverso presunzioni (Cass. nn. 14274/99, 13330/04, 17867/07). Non è invece necessario che il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie sia conosciuto anche dal terzo, il quale - trattandosi di atto a titolo gratuito - ha acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse "sacrificato" a vantaggio di quello del creditore (Cass. 12045/10).
Gli elementi di giudizio già esaminati sono inequivocabili indizi presuntivi di detta conoscenza in capo al debitore: oltre il rapporto di strettissima parentela che lega i convenuti (padre-figlio), rilevante risulta il fatto che il signor al momento della cessione, ben sapeva non Controparte_1
soltanto dell'esistenza del credito (dallo stesso riconosciuto con gli accordi transattivi sottoscritti con le società di Leasing) e dei decreti ingiuntivi che proprio per effetto dei precitati accordi sono divenuti definitivi in relazione alle somme dagli stessi portate, ma aveva altresì già ricevuto, al momento dell'alienazione delle quote di cui si discute, la notificazione di un atto di precetto per un credito di quasi 800.000,00 euro.
Si tratta di elementi che devono far ritenere che il disponente avesse contezza del fatto che l'atto sottendesse l'intento dell'alienante di pregiudicare le ragioni del ceto creditorio.
Alla luce di quanto anzidetto, risultano fondate le domanda ex art. 2901 c.c. e conseguente revocatoria e dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto di cessione delle quote di partecipazione di FC S.r.l. nonché di donazione delle quote di partecipazione di Gasda S.r.l.
In ragione dell'accoglimento dell'azione revocatoria, va ordinato al Conservatore presso l'Agenzia del Territorio competente, di procedere alla trascrizione della presente sentenza nonché di provvedere ad ogni altra conseguente e necessaria formalità, ai sensi dell'art. 2652, n. 5 c.c., infatti, è prevista la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”. Le spese di lite con riferimento alla fase cautelare di sequestro preventivo proposto in corso di causa vanno liquidate con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento definito in base all'importo sequestrato (euro 3.627.471,78).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi a tutte le fasi dello scaglione “indeterminabile-complessità alta", non essendo in questa sede stato indicato l'effettivo valore delle partecipazioni donate e cedute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n
2009/2023, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
revoca e dichiara inefficace nei confronti Parte 1 l'atto di donazione delle quote di partecipazione di Gasda S.r.l. stipulato in data 18 maggio 2023 tra il Sig. Controparte 1
e il Sig. Controparte_2
-revoca e dichiara inefficace nei confronti Parte 1 l'atto di cessione delle quote di
Controparte_1partecipazione di FC S.r.l. stipulato in data 18 maggio 2023 tra il Sig.
e il Sig. Controparte_2
e Controparte_2 alla rifusione in
- condanna Controparte 1
delle spese di lite del procedimento di sequestro conservativo n. 2009- favore di Parte 1
1/2023 R.G., che liquida in euro 12.927, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA;
- condanna Controparte_1 e Controparte_2 alla rifusione in delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 14.103, oltre favore di Parte 1
a spese generali al 15%, IVA e CPA.
- ordina al Conservatore presso la competente Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza nonché di provvedere ad ogni altra conseguente e necessaria formalità.
Così deciso in Varese, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra