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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco Bottino ha pronunciato a seguito di scambio e deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.4.25 ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 16361/2022 VE
, rapp.to e dif. dagli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco De Parte_1
Maio RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ti e Controparte_2 difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE
Avente quale OGGETTO: quantificazione del diritto di credito sulla base delle statuizioni della sentenza n.4169/22 della Corte di Appello di Napoli che ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 1.1.07 al 31.8.16 con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive, al versamento dei contributi per il periodo dal 3.2.12 al 31.8.16, al risarcimento del danno derivante dai mancati versamenti dei contributi dal 1.1.07 al 31.12.11.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 22.12.22 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato al liceo scientifico Fermi di Aversa dal 9.10.95 al 31.8.16 quale assistente amministrativo in forza di plurimi contratti a termine intercorsi nei periodi meglio specificati nello stesso atto e premesso che con sentenza n. 4169/22 della Corte di Appello, che ha parzialmente riformato la sentenza n. 4627/19 emessa da questo Tribunale, aveva ottenuto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro indicato in oggetto per gli anni 1.1.07 al 31.8.16; il diritto a percepire le differenze retributive cumulate in ragione dell'anzianità di servizio;
il diritto al versamento dei contributi per il periodo dal 3.2.12 al 31.8.16 ed al risarcimento del danno derivante dal mancato versamento dei contributi per il periodo dal 1.1.07 al 31.12.11; ha agito nei confronti del per sentire condannare le convenute amministrazioni al Controparte_3 pagamento di quanto statuito con la predetta sentenza.
Ed in particolare ha così concluso: “Accertare e dichiarare (se del caso) il diritto del ricorrente al trattamento economico e normativo di assistente amministrativo del CCNL di categoria (Scuola Pubblica, personale ATA) in relazione al rapporto full time continuativamente intercorso dal 1/1/2007 e, con riferimento al periodo oggetto della sentenza della Corte di Appello (1/1/2007 - 2/2/2012), condannare il al pagamento della somma di € 34.767,29 come da conteggio che CP_4 segue, oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni. Condannare il a titolo di risarcimento danni da omessa contribuzione sul CP_4 periodo coperto da prescrizione (1/1/2007- 31/12/2011), al pagamento mensile (su 13 mensilità), dal 1/9/2016 (data del pensionamento) al 30/9/2030 (tenuto conto che l'aspettativa di vita media oggi in Italia è di 79 anni, doc. 10) ovvero fino alla data ritenuta di giustizia, della differenza tra l'importo che gli sarebbe spettato se il CP_4 avesse provveduto al versamento della contribuzione piena da lavoro dipendente per gli anni dal 1/1/2007 al 31/12/2011 e quella di € 783,87 attualmente goduta, con riserva di quantificazione all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze. Vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione”
La resistente amministrazione di è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per inesistenza di qualsivoglia danno.
Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono. La domanda ha per oggetto la quantificazione e l'esecuzione delle statuizioni della sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro n. 4169/22 dal cui dispositivo si evince il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1.1.07 al 2.2.12, in quanto i crediti relativi al periodo dal 3.2.12 al 31.8.16 sono già stati riconosciuti con la sentenza di primo grado. Inoltre risultano da quantificare anche il risarcimento del danno secondo i parametri di cui alla sentenza della Corte, cioè condannando la resistente ad una somma risultante dal sur plus di pensione non goduto dal 1.1.07 al 31.12.11 da computare dalla data del pensionamento 1.9.16 al 30.9.30 tenuto conto dell'aspettativa media di vita. Nel corso dell'istruttoria veniva nominato CTU contabile per la quantificazione di quanto dovuto.
Dalla ctu sono emersi i seguenti dati: 1) Sviluppando adeguatamente le informazioni a disposizione le differenze retributive spettanti al sig. nel periodo d'indagine compreso tra il Pt_1
1.1.2007 e il 2.2.2012 risultano pari a complessivi euro 26.472,05 lordi di cui euro 6.408,58 a titolo di t.f.r.;
2) All'esito dell'indagine condotta, viene in evidenza la carenza di versamenti contributivi sulla posizione previdenziale del ricorrente. Ed infatti, le retribuzioni annuali competenti al sig. , utili ai fini previdenziali, sono costantemente Pt_1 maggiori rispetto a quelle accreditate dalla P.A. sul conto previdenziale CP_5 dello stesso sig. . Nel periodo di interesse individuato nella sentenza Pt_1
(2007-2011) si evidenza un differenziale contributivo non versato pari ad euro 12.443,04 »; 3) All'esito dell'indagine condotta, viene a determinarsi una incidenza mensile di euro 318,27 conseguente all' accredito contributivo ai fini pensionistici di retribuzioni inferiori a quelle effettivamente spettanti. Volendo proiettare tale differenziale sull'orizzonte temporale prospettato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, dunque fino al settembre 2030, si evidenzia una incidenza complessiva di periodo di euro 58.031,23.
Gli esiti della ctu contabile, a cui è stata apportata una correzione su impulso del ricorrente, non sono stati oggetto di contestazione e riflettono una corretta metodologia.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente condanna della resistente amministrazione al pagamento delle somme di seguito indicate in dispositivo, secondo le causali e le metodologie indicate nella sentenza n. 4169/22 della Corte di Appello di Napli sezione lavoro. Quanto alle spese di lite e di CTU seguono la soccombenza
P.Q.M.
- condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze CP_1 retributive dovute sulla base della sentenza n. 4169/22 resa dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro, quantificate nel presente giudizio in euro 26.472,05 lordi di cui euro 6.408,58 per t.f.r., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1 euro 58.031,23, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno dovuto, per la causale (omissione contributiva dal 2007 al 2011) di cui al dispositivo della sentenza n.
4169/22 resa dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
10.480,00, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione;
Contr spese di ctu a carico del liquidate con separato decreto.
Aversa, 11.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Bottino
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco Bottino ha pronunciato a seguito di scambio e deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.4.25 ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 16361/2022 VE
, rapp.to e dif. dagli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco De Parte_1
Maio RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ti e Controparte_2 difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE
Avente quale OGGETTO: quantificazione del diritto di credito sulla base delle statuizioni della sentenza n.4169/22 della Corte di Appello di Napoli che ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 1.1.07 al 31.8.16 con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive, al versamento dei contributi per il periodo dal 3.2.12 al 31.8.16, al risarcimento del danno derivante dai mancati versamenti dei contributi dal 1.1.07 al 31.12.11.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 22.12.22 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato al liceo scientifico Fermi di Aversa dal 9.10.95 al 31.8.16 quale assistente amministrativo in forza di plurimi contratti a termine intercorsi nei periodi meglio specificati nello stesso atto e premesso che con sentenza n. 4169/22 della Corte di Appello, che ha parzialmente riformato la sentenza n. 4627/19 emessa da questo Tribunale, aveva ottenuto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro indicato in oggetto per gli anni 1.1.07 al 31.8.16; il diritto a percepire le differenze retributive cumulate in ragione dell'anzianità di servizio;
il diritto al versamento dei contributi per il periodo dal 3.2.12 al 31.8.16 ed al risarcimento del danno derivante dal mancato versamento dei contributi per il periodo dal 1.1.07 al 31.12.11; ha agito nei confronti del per sentire condannare le convenute amministrazioni al Controparte_3 pagamento di quanto statuito con la predetta sentenza.
Ed in particolare ha così concluso: “Accertare e dichiarare (se del caso) il diritto del ricorrente al trattamento economico e normativo di assistente amministrativo del CCNL di categoria (Scuola Pubblica, personale ATA) in relazione al rapporto full time continuativamente intercorso dal 1/1/2007 e, con riferimento al periodo oggetto della sentenza della Corte di Appello (1/1/2007 - 2/2/2012), condannare il al pagamento della somma di € 34.767,29 come da conteggio che CP_4 segue, oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni. Condannare il a titolo di risarcimento danni da omessa contribuzione sul CP_4 periodo coperto da prescrizione (1/1/2007- 31/12/2011), al pagamento mensile (su 13 mensilità), dal 1/9/2016 (data del pensionamento) al 30/9/2030 (tenuto conto che l'aspettativa di vita media oggi in Italia è di 79 anni, doc. 10) ovvero fino alla data ritenuta di giustizia, della differenza tra l'importo che gli sarebbe spettato se il CP_4 avesse provveduto al versamento della contribuzione piena da lavoro dipendente per gli anni dal 1/1/2007 al 31/12/2011 e quella di € 783,87 attualmente goduta, con riserva di quantificazione all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze. Vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione”
La resistente amministrazione di è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per inesistenza di qualsivoglia danno.
Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono. La domanda ha per oggetto la quantificazione e l'esecuzione delle statuizioni della sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro n. 4169/22 dal cui dispositivo si evince il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1.1.07 al 2.2.12, in quanto i crediti relativi al periodo dal 3.2.12 al 31.8.16 sono già stati riconosciuti con la sentenza di primo grado. Inoltre risultano da quantificare anche il risarcimento del danno secondo i parametri di cui alla sentenza della Corte, cioè condannando la resistente ad una somma risultante dal sur plus di pensione non goduto dal 1.1.07 al 31.12.11 da computare dalla data del pensionamento 1.9.16 al 30.9.30 tenuto conto dell'aspettativa media di vita. Nel corso dell'istruttoria veniva nominato CTU contabile per la quantificazione di quanto dovuto.
Dalla ctu sono emersi i seguenti dati: 1) Sviluppando adeguatamente le informazioni a disposizione le differenze retributive spettanti al sig. nel periodo d'indagine compreso tra il Pt_1
1.1.2007 e il 2.2.2012 risultano pari a complessivi euro 26.472,05 lordi di cui euro 6.408,58 a titolo di t.f.r.;
2) All'esito dell'indagine condotta, viene in evidenza la carenza di versamenti contributivi sulla posizione previdenziale del ricorrente. Ed infatti, le retribuzioni annuali competenti al sig. , utili ai fini previdenziali, sono costantemente Pt_1 maggiori rispetto a quelle accreditate dalla P.A. sul conto previdenziale CP_5 dello stesso sig. . Nel periodo di interesse individuato nella sentenza Pt_1
(2007-2011) si evidenza un differenziale contributivo non versato pari ad euro 12.443,04 »; 3) All'esito dell'indagine condotta, viene a determinarsi una incidenza mensile di euro 318,27 conseguente all' accredito contributivo ai fini pensionistici di retribuzioni inferiori a quelle effettivamente spettanti. Volendo proiettare tale differenziale sull'orizzonte temporale prospettato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, dunque fino al settembre 2030, si evidenzia una incidenza complessiva di periodo di euro 58.031,23.
Gli esiti della ctu contabile, a cui è stata apportata una correzione su impulso del ricorrente, non sono stati oggetto di contestazione e riflettono una corretta metodologia.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente condanna della resistente amministrazione al pagamento delle somme di seguito indicate in dispositivo, secondo le causali e le metodologie indicate nella sentenza n. 4169/22 della Corte di Appello di Napli sezione lavoro. Quanto alle spese di lite e di CTU seguono la soccombenza
P.Q.M.
- condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze CP_1 retributive dovute sulla base della sentenza n. 4169/22 resa dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro, quantificate nel presente giudizio in euro 26.472,05 lordi di cui euro 6.408,58 per t.f.r., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1 euro 58.031,23, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno dovuto, per la causale (omissione contributiva dal 2007 al 2011) di cui al dispositivo della sentenza n.
4169/22 resa dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
10.480,00, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione;
Contr spese di ctu a carico del liquidate con separato decreto.
Aversa, 11.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Bottino