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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9824 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28363/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.07.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Cerullo, con studio in Milano, Via Freguglia, 8 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
pagina 1 di 7 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Manuela Nabissi, con studio in Segrate (MI), Via Roma, 17 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cerignola, in data 19.08.2005
(anno 2005, atto n. 130, vol. 1, parte 2, serie A)
□ separati con sentenza n. 6919/2016 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 4.06.2016
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- , nata a [...], in data [...], maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
- nato a [...], in data [...], maggiorenne e non ancora Per_2 economicamente autosufficiente
FATTO
La Signora con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 Parte_1 bis.12 c.p.c., depositato il 28.07.2025, ha convenuto in giudizio il marito, Signor Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.12.2025, il Signor si è Parte_2 costituito in giudizio, dando atto dell'accordo raggiunto nelle more tra le parti, come da istanza congiunta di trasformazione del rito depositata in data 5.12.2025, con cui i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 7 1) La figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, resterà a vivere con la madre;
i Per_1 coniugi concordano che il signor atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica della Pt_2 figlia, dal mese di gennaio 2026, cesserà di versare l'assegno di mantenimento in favore della stessa.
2) Il figlio maggiorenne non autosufficiente, resterà a vivere con la madre, il signor Per_2 Pt_2 provvederà al mantenimento dello stesso mediante il versamento mensile di € 200,00, comprensivo delle spese straordinarie, che verserà in un'unica soluzione secondo le modalità indicate al punto 3).
3) Il signor corrisponderà l'assegno di mantenimento per il figlio in un'unica Pt_2 Per_2 soluzione, in via anticipata, per il periodo dal gennaio 2026 al dicembre 2031, ammontante a complessivi € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento,00), ovverosia € 200,00 (duecento,00) mensili per i prossimi sei anni, ritenuto detto periodo, in accordo tra le parti, congruo per la sua indipendenza economica.
4) Il versamento del summenzionato importo concernente il mantenimento avverrà mediante la compensazione con l'acconto ammontante ad € 14.400,00, di cui al successivo punto 7.b) che la signora si obbliga a corrispondere al marito per l'acquisto della quota del 50% di proprietà Pt_1 dello stesso della casa coniugale e dell'autorimessa.
5) La signora a decorrere dal 1° gennaio 2026 provvederà in via esclusiva a sostenere tutte le Pt_1 spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio sino alla sua autosufficienza Per_2 economica, avendo già ricevuto in via anticipata il contributo da parte del signor per il Pt_2 mantenimento dello stesso, senza avere nulla a chiedere e pretendere per detto titolo (incluso Istat) nei confronti del marito, anche nell'ipotesi in cui vi fosse la necessità di esborsi non preventivati in favore di a qualunque titolo, ivi incluse le spese mediche, scolastiche, ecc. Per_2
6) A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici connessi con il matrimonio, il signor si obbliga a trasferire alla signora , che si obbliga ad Parte_2 Parte_1 acquistare, la quota del 50% della casa coniugale sita in Segrate (MI), Via Giuseppe Mazzini n. 48, edificio A, composta da:
- appartamento (categoria A/3) posto al primo piano (secondo fuori terra), scala 2, interno 10, e cantina al piano seminterrato, censito al Catasto al foglio 23, particella 579, subalterno 5, zona censuaria U, categoria A/3, classe 4, vani 4,5, R.C. euro 464,81;
pagina 3 di 7 - box ad uso autorimessa privata (categoria C/6), posto nell'edificio "Box II", interno 11, posto al piano seminterrato, censito al Catasto al foglio 23, particella 582, subalterno 112, zona censuaria U, categoria C/6, classe 3, mq. 14, R.C. euro 45,55.
7) Le parti concordano che il prezzo complessivo della compravendita della quota di proprietà del signor dell'immobile succitato ammonta ad € 74.400,00 (settantaquattromilaquattrocento,00), Pt_2 che verrà corrisposto dalla signora al marito come segue: Pt_1
- € 5.000,00 (cinquemila,00), a titolo acconto, da versarsi entro e non oltre il termine perentorio del
20.12.2025;
- € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento,00), a titolo di ulteriore acconto, da versarsi con le modalità indicate al punto 4), ovvero mediante la compensazione con l'importo di € 14.400,00 dovuto dal signor alla stessa, a titolo di assegno omnicomprensivo di mantenimento del figlio Pt_2
che viene quindi versato in via anticipata in un'unica soluzione con la citata compensazione;
Per_2
- € 55.000,00 (cinquantacinquemila,00), a saldo, da versarsi alla stipula dell'atto pubblico mediante assegni circolari, da effettuarsi entro e non oltre il termine perentorio del 30.06.2026.
8) Gli immobili indicati al succitato punto 6) verranno trasferiti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni relativa accessione e pertinenza, diritti, oneri, servitù attive e passive anche non apparenti, liberi da iscrizioni, trascrizioni e vincoli pregiudizievoli, ad eccezione della trascrizione del diritto di godimento della casa coniugale in favore della signora su Pt_1 sentenza di separazione. Le spese notarili e tasse per il trasferimento e/o quelle tecniche ritenute necessarie resteranno ad esclusivo carico della signora Pt_1
9) La signora dichiara fin d'ora di non avere nulla da eccepire o contestare in merito alle Pt_1 condizioni di manutenzione degli immobili oggetto del trasferimento della quota di proprietà del signor
Pt_2
10) La casa coniugale sita in Segrate, via Mazzini n. 48, in attesa del perfezionamento dell'atto di compravendita di cui al punto 6), verrà assegnata in godimento alla signora con quanto Pt_1
l'arreda.
pagina 4 di 7 11) Le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale che matureranno a decorrere dal 1° gennaio 2026 resteranno ad esclusivo carico della signora la quale terrà Pt_1 manlevato il signor da qualsiasi richiesta di pagamento dovesse essere pretesa dal Pt_2
Condominio o da chicchessia inerente all'abitazione e all'autorimessa site in Segrate, via Mazzini n.
48. Le parti danno altresì atto che il signor ha provveduto al pagamento di tutte le spese Pt_2 straordinarie condominiali maturate al 31 dicembre 2025 relative alla casa coniugale per la quota del
50% di sua competenza;
la signora dichiara che le spese ordinarie e straordinarie alla Pt_1 medesima spettanti maturate al 31 dicembre 2025 e ad oggi dalla stessa non pagate resteranno a suo esclusivo carico, con ciò manlevando il marito da ogni obbligazione in tal senso nei confronti del
Condominio.
12) Con il buon fine del trasferimento della quota immobiliare della casa coniugale e del box i coniugi dichiarano di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a chiedere o pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione, ivi incluso il mantenimento, e con la sottoscrizione del presente accordo, rilasciano reciproche dichiarazioni liberatorie sulle posizioni di debito/credito tra gli stessi vantate, confermando di non aver più nulla a chiedere e pretendere reciprocamente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo per: il mantenimento dei figli, maturato e maturando, sia per le spese ordinarie sia per le straordinarie, le spese condominiali ordinarie e straordinarie della casa coniugale e box, i finanziamenti, le posizioni debitorie intestate a ciascun coniuge ma riguardanti spese della comunione, mobilio e arredo della casa coniugale, ecc.
13) Le parti concordano altresì che l'assegno unico per fino alla revoca di tale misura, Per_2 continuerà ad essere percepito integralmente dalla Signora Pt_1
14) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 5 di 7 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Cerignola (FG), in data 19.08.2005, tra i Signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerignola (FG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Segrate (MI), dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo pagina 6 di 7 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.07.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Cerullo, con studio in Milano, Via Freguglia, 8 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
pagina 1 di 7 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Manuela Nabissi, con studio in Segrate (MI), Via Roma, 17 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cerignola, in data 19.08.2005
(anno 2005, atto n. 130, vol. 1, parte 2, serie A)
□ separati con sentenza n. 6919/2016 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 4.06.2016
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- , nata a [...], in data [...], maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
- nato a [...], in data [...], maggiorenne e non ancora Per_2 economicamente autosufficiente
FATTO
La Signora con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 Parte_1 bis.12 c.p.c., depositato il 28.07.2025, ha convenuto in giudizio il marito, Signor Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.12.2025, il Signor si è Parte_2 costituito in giudizio, dando atto dell'accordo raggiunto nelle more tra le parti, come da istanza congiunta di trasformazione del rito depositata in data 5.12.2025, con cui i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 7 1) La figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, resterà a vivere con la madre;
i Per_1 coniugi concordano che il signor atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica della Pt_2 figlia, dal mese di gennaio 2026, cesserà di versare l'assegno di mantenimento in favore della stessa.
2) Il figlio maggiorenne non autosufficiente, resterà a vivere con la madre, il signor Per_2 Pt_2 provvederà al mantenimento dello stesso mediante il versamento mensile di € 200,00, comprensivo delle spese straordinarie, che verserà in un'unica soluzione secondo le modalità indicate al punto 3).
3) Il signor corrisponderà l'assegno di mantenimento per il figlio in un'unica Pt_2 Per_2 soluzione, in via anticipata, per il periodo dal gennaio 2026 al dicembre 2031, ammontante a complessivi € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento,00), ovverosia € 200,00 (duecento,00) mensili per i prossimi sei anni, ritenuto detto periodo, in accordo tra le parti, congruo per la sua indipendenza economica.
4) Il versamento del summenzionato importo concernente il mantenimento avverrà mediante la compensazione con l'acconto ammontante ad € 14.400,00, di cui al successivo punto 7.b) che la signora si obbliga a corrispondere al marito per l'acquisto della quota del 50% di proprietà Pt_1 dello stesso della casa coniugale e dell'autorimessa.
5) La signora a decorrere dal 1° gennaio 2026 provvederà in via esclusiva a sostenere tutte le Pt_1 spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio sino alla sua autosufficienza Per_2 economica, avendo già ricevuto in via anticipata il contributo da parte del signor per il Pt_2 mantenimento dello stesso, senza avere nulla a chiedere e pretendere per detto titolo (incluso Istat) nei confronti del marito, anche nell'ipotesi in cui vi fosse la necessità di esborsi non preventivati in favore di a qualunque titolo, ivi incluse le spese mediche, scolastiche, ecc. Per_2
6) A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici connessi con il matrimonio, il signor si obbliga a trasferire alla signora , che si obbliga ad Parte_2 Parte_1 acquistare, la quota del 50% della casa coniugale sita in Segrate (MI), Via Giuseppe Mazzini n. 48, edificio A, composta da:
- appartamento (categoria A/3) posto al primo piano (secondo fuori terra), scala 2, interno 10, e cantina al piano seminterrato, censito al Catasto al foglio 23, particella 579, subalterno 5, zona censuaria U, categoria A/3, classe 4, vani 4,5, R.C. euro 464,81;
pagina 3 di 7 - box ad uso autorimessa privata (categoria C/6), posto nell'edificio "Box II", interno 11, posto al piano seminterrato, censito al Catasto al foglio 23, particella 582, subalterno 112, zona censuaria U, categoria C/6, classe 3, mq. 14, R.C. euro 45,55.
7) Le parti concordano che il prezzo complessivo della compravendita della quota di proprietà del signor dell'immobile succitato ammonta ad € 74.400,00 (settantaquattromilaquattrocento,00), Pt_2 che verrà corrisposto dalla signora al marito come segue: Pt_1
- € 5.000,00 (cinquemila,00), a titolo acconto, da versarsi entro e non oltre il termine perentorio del
20.12.2025;
- € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento,00), a titolo di ulteriore acconto, da versarsi con le modalità indicate al punto 4), ovvero mediante la compensazione con l'importo di € 14.400,00 dovuto dal signor alla stessa, a titolo di assegno omnicomprensivo di mantenimento del figlio Pt_2
che viene quindi versato in via anticipata in un'unica soluzione con la citata compensazione;
Per_2
- € 55.000,00 (cinquantacinquemila,00), a saldo, da versarsi alla stipula dell'atto pubblico mediante assegni circolari, da effettuarsi entro e non oltre il termine perentorio del 30.06.2026.
8) Gli immobili indicati al succitato punto 6) verranno trasferiti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni relativa accessione e pertinenza, diritti, oneri, servitù attive e passive anche non apparenti, liberi da iscrizioni, trascrizioni e vincoli pregiudizievoli, ad eccezione della trascrizione del diritto di godimento della casa coniugale in favore della signora su Pt_1 sentenza di separazione. Le spese notarili e tasse per il trasferimento e/o quelle tecniche ritenute necessarie resteranno ad esclusivo carico della signora Pt_1
9) La signora dichiara fin d'ora di non avere nulla da eccepire o contestare in merito alle Pt_1 condizioni di manutenzione degli immobili oggetto del trasferimento della quota di proprietà del signor
Pt_2
10) La casa coniugale sita in Segrate, via Mazzini n. 48, in attesa del perfezionamento dell'atto di compravendita di cui al punto 6), verrà assegnata in godimento alla signora con quanto Pt_1
l'arreda.
pagina 4 di 7 11) Le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale che matureranno a decorrere dal 1° gennaio 2026 resteranno ad esclusivo carico della signora la quale terrà Pt_1 manlevato il signor da qualsiasi richiesta di pagamento dovesse essere pretesa dal Pt_2
Condominio o da chicchessia inerente all'abitazione e all'autorimessa site in Segrate, via Mazzini n.
48. Le parti danno altresì atto che il signor ha provveduto al pagamento di tutte le spese Pt_2 straordinarie condominiali maturate al 31 dicembre 2025 relative alla casa coniugale per la quota del
50% di sua competenza;
la signora dichiara che le spese ordinarie e straordinarie alla Pt_1 medesima spettanti maturate al 31 dicembre 2025 e ad oggi dalla stessa non pagate resteranno a suo esclusivo carico, con ciò manlevando il marito da ogni obbligazione in tal senso nei confronti del
Condominio.
12) Con il buon fine del trasferimento della quota immobiliare della casa coniugale e del box i coniugi dichiarano di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a chiedere o pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione, ivi incluso il mantenimento, e con la sottoscrizione del presente accordo, rilasciano reciproche dichiarazioni liberatorie sulle posizioni di debito/credito tra gli stessi vantate, confermando di non aver più nulla a chiedere e pretendere reciprocamente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo per: il mantenimento dei figli, maturato e maturando, sia per le spese ordinarie sia per le straordinarie, le spese condominiali ordinarie e straordinarie della casa coniugale e box, i finanziamenti, le posizioni debitorie intestate a ciascun coniuge ma riguardanti spese della comunione, mobilio e arredo della casa coniugale, ecc.
13) Le parti concordano altresì che l'assegno unico per fino alla revoca di tale misura, Per_2 continuerà ad essere percepito integralmente dalla Signora Pt_1
14) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 5 di 7 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Cerignola (FG), in data 19.08.2005, tra i Signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerignola (FG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Segrate (MI), dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo pagina 6 di 7 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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