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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11209/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11209/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'Avv. Arianna Mocerino, presso il cui studio in
Napoli (NA) al Viale Campi Flegrei 7/A elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], TR C.F._2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Gaetana Cuccurese e Biagio Fedele, presso il cui studio in Napoli (NA) alla Via Andrea d'Isernia n. 8 elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti chiedevano assegnarsi la causa in decisione recependo l'accordo alle condizioni raggiunte all'udienza del 14.01.2025. pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, il ricorrente premetteva: Parte_1
- che con sentenza n. 3786/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord il 17.10.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 disponendo l'assegnazione della casa familiare sita in Giugliano in TR
Campania (NA) alla via Masseria Vecchia n. 1 a unitamente alla figlia TR
, e a carico di l'obbligo di versare alla un assegno mensile Per_1 Parte_1 CP_1
di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, oltre euro 100,00 a titolo di assegno divorzile per la resistente;
- che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto erano mutate le condizioni economiche del ricorrente e la figlia maggiorenne era divenuta economicamente autosufficiente e non più convivente Per_1
con la madre essendosi trasferita a Roma per lavoro.
Chiedeva pertanto, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio, la revoca dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia e la revoca dell'assegnazione Persona_2
della casa coniugale a . TR
Disposta la rinotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in data
23.09.2024 la resistente , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, e TR
chiedeva la conferma dei provvedimenti resi nella sentenza di divorzio n. 3786/2022.
All'udienza del 24.09.2024 i procuratori delle parti chiedevano rinvio per bonario componimento, e pertanto il Giudice rinviava all'udienza del 14.01.2025; in tale data, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a modifica delle condizioni di divorzio, che di seguito si trascrive:
“Rinuncia da parte di e dell'assegno divorzile e dell'assegno di TR Persona_2
mantenimento a carico del ricorrente a decorrere dalla domanda con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . TR
Le parti si impegnano a vendere entro il termine massimo di mesi 12 dalla data odierna (prorogabile su accordo delle parti), la casa coniugale sita in Giugliano alla via Masseria Vecchia n. 1 con obbligo del sig. di riconoscere ad entrambe le resistenti la quota pari al 30% (15% ciascuna) Parte_1
del ricavato della vendita (al netto di spese , tasse imposte ed altro ) da corrispondere alle resistenti
e all'atto notarile di vendita;
le resistenti si impegnano a TR Persona_2 rilasciare per tale data (ovvero al rogito) l'immobile libero e vuoto da persone e cose senza alcuna dilazione, e in caso di mancata ottemperanza di rilascio al rogito del contratto definitivo di vendita,
pagina 2 di 3 dovranno pagare una penale di euro 100,00 giornaliere per ciascuna.
Le resistenti si impegnano a consentire l'accesso di Agenzie e potenziali acquirenti per visionare
l'immobile previo appuntamento e mettere in vendita l'immobile sia personalmente che attraverso intermediari.
Il sig si impegna a pagare gli onorari pregressi all'Avv.to Fedele Biagio entro 10 Parte_1
giorni dal presente accordo.
Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti con rinuncia al vincolo della
Solidarietà.”
La causa quindi sull'accordo raggiunto veniva rimessa al Collegio per le decisione ed il PM apponeva il visto senza nulla opporre il 17.1.25
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, non essendo lo stesso contrario a norme imperative e potendo quindi essere recepito da questo Tribunale, dando atto della natura obbligatoria delle condizioni concordate tra le parti relative al trasferimento immobiliare
Atteso l'accordo raggiunto le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
decide a parziale modifica della sentenza di divorzio 3786/2022 resa da questo Tribunale il
17.10.2022:
- Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, il 20.01.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11209/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'Avv. Arianna Mocerino, presso il cui studio in
Napoli (NA) al Viale Campi Flegrei 7/A elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], TR C.F._2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Gaetana Cuccurese e Biagio Fedele, presso il cui studio in Napoli (NA) alla Via Andrea d'Isernia n. 8 elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti chiedevano assegnarsi la causa in decisione recependo l'accordo alle condizioni raggiunte all'udienza del 14.01.2025. pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, il ricorrente premetteva: Parte_1
- che con sentenza n. 3786/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord il 17.10.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 disponendo l'assegnazione della casa familiare sita in Giugliano in TR
Campania (NA) alla via Masseria Vecchia n. 1 a unitamente alla figlia TR
, e a carico di l'obbligo di versare alla un assegno mensile Per_1 Parte_1 CP_1
di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, oltre euro 100,00 a titolo di assegno divorzile per la resistente;
- che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto erano mutate le condizioni economiche del ricorrente e la figlia maggiorenne era divenuta economicamente autosufficiente e non più convivente Per_1
con la madre essendosi trasferita a Roma per lavoro.
Chiedeva pertanto, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio, la revoca dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia e la revoca dell'assegnazione Persona_2
della casa coniugale a . TR
Disposta la rinotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in data
23.09.2024 la resistente , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, e TR
chiedeva la conferma dei provvedimenti resi nella sentenza di divorzio n. 3786/2022.
All'udienza del 24.09.2024 i procuratori delle parti chiedevano rinvio per bonario componimento, e pertanto il Giudice rinviava all'udienza del 14.01.2025; in tale data, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a modifica delle condizioni di divorzio, che di seguito si trascrive:
“Rinuncia da parte di e dell'assegno divorzile e dell'assegno di TR Persona_2
mantenimento a carico del ricorrente a decorrere dalla domanda con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . TR
Le parti si impegnano a vendere entro il termine massimo di mesi 12 dalla data odierna (prorogabile su accordo delle parti), la casa coniugale sita in Giugliano alla via Masseria Vecchia n. 1 con obbligo del sig. di riconoscere ad entrambe le resistenti la quota pari al 30% (15% ciascuna) Parte_1
del ricavato della vendita (al netto di spese , tasse imposte ed altro ) da corrispondere alle resistenti
e all'atto notarile di vendita;
le resistenti si impegnano a TR Persona_2 rilasciare per tale data (ovvero al rogito) l'immobile libero e vuoto da persone e cose senza alcuna dilazione, e in caso di mancata ottemperanza di rilascio al rogito del contratto definitivo di vendita,
pagina 2 di 3 dovranno pagare una penale di euro 100,00 giornaliere per ciascuna.
Le resistenti si impegnano a consentire l'accesso di Agenzie e potenziali acquirenti per visionare
l'immobile previo appuntamento e mettere in vendita l'immobile sia personalmente che attraverso intermediari.
Il sig si impegna a pagare gli onorari pregressi all'Avv.to Fedele Biagio entro 10 Parte_1
giorni dal presente accordo.
Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti con rinuncia al vincolo della
Solidarietà.”
La causa quindi sull'accordo raggiunto veniva rimessa al Collegio per le decisione ed il PM apponeva il visto senza nulla opporre il 17.1.25
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, non essendo lo stesso contrario a norme imperative e potendo quindi essere recepito da questo Tribunale, dando atto della natura obbligatoria delle condizioni concordate tra le parti relative al trasferimento immobiliare
Atteso l'accordo raggiunto le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
decide a parziale modifica della sentenza di divorzio 3786/2022 resa da questo Tribunale il
17.10.2022:
- Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, il 20.01.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3