Articolo 1 della Legge 3 gennaio 1951, n. 12
Versione
13 febbraio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuera' ad effettuarsi esclusivamente ad anzianita', prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913 ".

Entrata in vigore il 13 febbraio 1951
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