Articolo 3 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 gennaio 1870
>
Versione
12 febbraio 1870
Art. 3.

Tutti i contratti, dai quali deriva entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da Leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Entrata in vigore il 12 febbraio 1870