Art. 158. Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero 1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero. 2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali. 3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e' disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.
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9 ottobre 2010
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- 1. Iva reato tributario prescrizione breve interruzione interessi finanziari europei lesioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2016
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