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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1943/2024 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 5.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1943/2024 R.G., verten- te tra:
Parte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
*****
Nessuno è comparso alle ore 10.47.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo ex art. 436 bis cpc.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 436 bis cpc
n. 1943/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1943/2024 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza 4234/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/10/2023 nel procedimento RG n. 5315/2022 - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Vincenzo Schettino, elettivamente domiciliato in Latina, Corso del- la Repubblica, n. 224; appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore ( , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Granato, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Frattamaggiore (NA) alla via Fleming, n.
14; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 13.3.2025, fissata con le modalità ex art. 127 ter cpc, le parti non sono comparse.
Ora, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, ex art. 127 ter, quarto comma, cpc.
Ebbene, stante la non comparizione, di qualunque parte, a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione per due eventi, vi è stata riserva in de- cisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
pre-
2
supposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione all'udienza cartolare del 13.3.2025 e a quella del 5.6.2025.
In primo luogo, il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produ- zione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della man- cata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, come detto, trova comunque applicazione anche la normativa previ- sta dall'art. 127 ter cpc a seguito della recente riforma dell'ordinamento proces- suale, introdotta dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato de- posito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione de- riva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, al- trimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze suc- cessive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del
2008.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli pro- cessi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendo- no maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazio- ne della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché
3
l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza 4234/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
22/10/2023 nel procedimento RG n. 5315/2022, ogni contraria istanza ed eccezio- ne disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del pro- cesso;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle par- ti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 5.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 5.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1943/2024 R.G., verten- te tra:
Parte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
*****
Nessuno è comparso alle ore 10.47.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo ex art. 436 bis cpc.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 436 bis cpc
n. 1943/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1943/2024 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza 4234/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/10/2023 nel procedimento RG n. 5315/2022 - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Vincenzo Schettino, elettivamente domiciliato in Latina, Corso del- la Repubblica, n. 224; appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore ( , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Granato, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Frattamaggiore (NA) alla via Fleming, n.
14; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 13.3.2025, fissata con le modalità ex art. 127 ter cpc, le parti non sono comparse.
Ora, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, ex art. 127 ter, quarto comma, cpc.
Ebbene, stante la non comparizione, di qualunque parte, a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione per due eventi, vi è stata riserva in de- cisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
pre-
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supposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione all'udienza cartolare del 13.3.2025 e a quella del 5.6.2025.
In primo luogo, il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produ- zione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della man- cata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, come detto, trova comunque applicazione anche la normativa previ- sta dall'art. 127 ter cpc a seguito della recente riforma dell'ordinamento proces- suale, introdotta dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato de- posito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione de- riva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, al- trimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze suc- cessive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del
2008.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli pro- cessi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendo- no maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazio- ne della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché
3
l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza 4234/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
22/10/2023 nel procedimento RG n. 5315/2022, ogni contraria istanza ed eccezio- ne disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del pro- cesso;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle par- ti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 5.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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