Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2350/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michelangelo Girandoli, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.07.2024, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che il ricorrente, Sig.
, di anni 48, è allo stato affetto da: esiti di intervento di erniectomia lombare Parte_1
con paralisi dello spe destro. Sindrome depressiva. Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Le suddette affezioni nel loro complesso sono di entità tale da rendere il soggetto invalido in misura del 75% e pertanto meritevole di assegno di invalidità ai sensi di legge, dal gennaio 2025 con consiglio di revisione a gennaio 2027. Il ricorrente, inoltre, è da considerare soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo all'accoglimento della domanda subordinata, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre per il resto seguono la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la parte ricorrente è
invalida, con riduzione permanente della capacità di lavoro nella percentuale del 75% con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e revisione nel mese di gennaio 2027, nonché soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa la restante parte delle spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo