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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1993-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, in persona del Sindaco, Parte_1 con l'Avv. Domenico Iaria, di Firenze, attore in riassunzione nei confronti di
Controparte_1 convenuta in riassunzione-non costituta avente ad oggetto: riassunzione giudizio a seguito di ordinanza della
Corte di Cassazione, in materia di risarcimento a seguito di illegittimo recesso di una Pubbl. Amminstrazione da contratto di appalto/fornitura.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attore in riassunzione:“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, alla luce dell'ordinanza n. 21574/2022 della Prima Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio in epigrafe, che si trascrivono di seguito:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello, con vittoria di spese”, per l'effetto, - accerti e dichiari la legittimità dell'atto di recesso del 9.8.2001 del e che, Parte_1 correlativamente, nulla è dovuto dallo stesso , Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., a
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., né a titolo risarcitorio e/o indennitario, né ad altro titolo;
- accerti e dichiari che Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta a
[...] restituire al in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., le seguenti somme: - euro 12.397,50 corrisposti in esecuzione della sentenza n. 314/2009 del Tribunale di Lucca;
- euro 77.724,88, corrisposti in esecuzione della s entenza n.
1994/2015 della Corte d'Appello di Firenze;
- euro 348,00, a titolo di imposta di registro della sentenza n. 314/2009 del Tribunale di Lucca;
- euro 1.415,00 a titolo di imposta di registro della sentenza n.
1994/2015 della Corte d'Appello di Firenze;
- correlativamente, condanni in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., tutte le Parte_1 predette somme o quelle che risulteranno dovute, ovvero le somme maggiori e/o minori che risulteranno di giustizia ed equità, con interessi legali dal giorno del pagamento fino al dì del soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria delle spese legali del giudizio di Cassazione e refusione del relativo contributo unificato, delle spese legali del primo e del secondo grado di giudizio, e delle spese legali del presente grado di giudizio con refusione del relativo contributo unificato.”
-
-Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il presente giudizio di rinvio a seguito di riassunzione origina dalla controversia introdotta dall'atto di citazione del 15.6.2002, con il quale la aveva convenuto il innanzi CP_2 Parte_1 al Tribunale di GI, chiedendo la reintegra, a seguito del recesso che si assumeva esercitato illegittimamente dal nel Pt_1 servizio di fornitura di cui al contratto di appalto stipulato fra le part i il 2.12.2000. L'attrice aveva altresì chiesto la condanna del al risarcimento Pt_1 dei danni subiti “nella misura del 10% rispetto all'intero appalto, in base al prezzo di aggiudicazione, perciò in euro 57.968,13, oltre il risarcimento di ogni ulteriore danno, in caso di dimostrazione di maggior utile perduto ed anche in conseguenza della perdita di
“chances”, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per predisporre le attrezzature e i mezzi necessari per la fornitura. In ogni caso con rivalutazion e monetaria
e interessi legali.” La aveva dedotto CP_2 Parte_2 di aver ottenuto l'aggiudicazione per il triennio 2001 -2003 dell'appalto per la fornitura di generi alimentari, materiali di pulizia e vari per le mense scolastiche e di aver ricevuto il 9.8.2001 una lettera inviata dal Comune in cui veniva comun icato che il recesso, con decorrenza 24.9.2001, dal servizio di refezione scolastica in base all'intervenuto “Accordo di programma” con la di GI . Pt_3
In base al predetto accordo di programma era stato disposto che il servizio sarebbe stato svolto da altra ditta aggiudicataria dell'appalto per la ristorazione del nuovo ospedale e che tale soluzione era stata determinata dalle carenze, non ovviabili, delle cucine delle scuole, ove in precedenza i pasti erano preparati da personale del Comune.
La aveva quindi lamentato l'elusione dell'obbligo di indire Pt_4 una pubblica gara per un appalto oltre la soglia di cui all'art.1 del d.lgs. 358 del 1992, posta in essere attraverso lo strumento dell'accordo di programma e in suo pregiudizio quale aggiudicataria dell'appalto, nonché il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per il recesso previsto nel contratto.
Il , costituitosi in giudizio aveva eccepito il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del
Giudice Amministrativo ed aveva resistito alla domanda chiedendone comunque il rigetto nel merito , in quanto la modificazione del servizio di ristorazione era sorta con urgenza a seguito della scoperta della inadeguatezza delle cucine e ha invocato l'applicabilità dell'art.1671 cod.civ.
Il giudizio veniva sospeso in data 17.11.2003, attesa l'avvenuta proposizione davanti alla Corte di Cassazione del regolamento preventivo di giurisdizione ad opera della società , Pt_4 procedimento nel quale il non si costitu iva Parte_1
(per completezza può essere aggiunto che la aveva in Pt_4 precedenza proposto ricorso al TAR della Toscana col quale era stato impugnato l'Accordo di Programma, il relativo decreto di approvazione e l'atto di recesso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, e formulando anche domanda di risarcimento del danno nei confronti tanto del che Parte_1 dell'Azienda di GI. Detto ricorso, che è stato Parte_5 successivamente abbandonato da , è stato dichiarato perento Pt_4 dal TAR della Toscana con il decreto decisorio del 21.5.2010 n. 1552 ).
Decidendo sul predetto regolamento, le Sezioni Unite della
Cassazione, con l'ordinanza n. 8370/06 del 24.11.2005, pubblicata l'11.4.2006, dichiaravano la sussistenza della giurisdizione del
Tribunale sulla presente controversia perché attinente alla fase esecutiva dell'appalto.
La soc. riassumeva quindi il giudizio davanti al Tribunale di CP_2
GI con atto di citazione ritualmente notificato al e nel Pt_1 quale venivano riproposte le originarie domande .
Il nuovamente costituitosi in giudizio, resisteva alle Pt_1 domande come fatto in precedenza.
All'esito della svolta istruttoria documentale, il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 314/2009 del 14.7.2009, in accoglimento della domanda, condannava il al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 6.000,00 oltre interessi legali Pt_4 dalla domanda al saldo, dichiarando al contempo improponibile la domanda di reintegrazione avanzata dall'attrice .
Il veniva altresì condannato alla refusione delle spese di Pt_1 giudizio.
Nella motivazione il primo giudice sosteneva che trattandosi di giudizio avente unicamente ad oggetto il profilo del recesso esercitato dal dal contratto di appalto/fornitura di servizi Pt_1 indicato in atti e ritenuti provati i presupposti che avevano reso necessaria la modifica “del tipo di gestione dei servizi, in conformità del'art.4 del contratto”, dava atto che il non aveva rispettato Pt_1
i termini di preavviso pari a 6 giorni previsti.
Il recesso risultava infatti essere stato inviato in data 9.8.2001 per la data del 24.9.2001.
E pertanto, esclusa ogni possibilità di emettere provvedimenti di reintegrazione nel servizio di fornitura, alla poteva essere Pt_4 unicamente riconosciuta una “somma risarcitoria (o indennitaria) determinata in via equitativa in Euro 6.000,00 tenuto conto del limitato periodo di tempo in relazione al quale il termine di recesso risultava non rispettato e per la natura parziale del recesso stesso.
-
Con successivo atto di citazione in appello del 23.10.2009, la soc.
aveva impugnato la predetta sentenza di primo grado, CP_2 chiedendone la riforma ed insistendo nella proposta domanda di condanna del al risarcimento dei danni nella Parte_1 misura del 10% del valore globale dell'appalto, previa disapplicazione dell'Accordo di Programma e del decreto sindacale che lo aveva approvato, nonché dell'atto di recesso del 9.8.2001.
Il si era costituito anche nel secondo grado Parte_1 del giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello avversario.
All'esito del procedimento di appello, questa Corte distrettuale – ovviamente in diversa composizione - con la sentenza n. 1994 del
25.11.2015, aveva accolto l'appello della , dichiarando Pt_4
l'illegittimità dell'Accordo di Programma tra il Parte_1
e la e dell'atto di recesso ritenuto ad esso conseguente, Parte_5 condannando il a risarcire il danno subito dalla Pt_1 [...]
liquidato in € 42.833,50 oltre interessi lega li dalla Parte_6 domanda. Il veniva condannato inoltre a rifondere alla Pt_1 società appellante le spese di giudizio, liquidate per il p rimo grado in
€ 11.472,00, per il grado d'appello in € 13.560,00 oltre accessori di legge.
La Corte in sentenza aveva preliminarmente puntualizzato come la
Cassazione avesse già riconosciuto al giudice ordinario la giurisdizione per conoscere della domanda attorea con cui si chiedeva la preliminare disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi (accordo di programma e atto amministrativo che lo aveva recepito) al limitato scopo di accertare l'illegittimità del recesso dal contratto di appalto inter partes.
Aveva poi ritenuto che attraverso lo strumento, di per sé neutro, dell'accordo di programma, che realizza una convenzione fra due soggetti pubblici, il Comune avesse invece mirato al conseguimento di uno scopo ulteriore, contrastante con gli obblighi assunti in esito a licitazione privata con la con la quale aveva stipulato un CP_2 contratto di appalto di durata triennale per la refezione scolastica.
Aveva ancora aggiunto che nella lettera di recesso del 9.8.2001 non v'era menzione dei presupposti del recesso (e cioè: modificazione del tipo di gestione o venir meno delle esigenze dell'appalto) e si faceva invece riferimento all'affidamento del servizio alla di Pt_5
GI, cosa non vera.
Tali provvedimenti amministrativi erano da ritenersi affetti da sviamento di potere e miravano all'affidamento a un soggetto privato di un servizio, senza che ricorressero le condizioni per l'esonero dalla previa pubblicazione di un bando di gara.
E pertanto andava qualificato come illegittimo il recesso sia in via consequenziale, sia di per sé, in difetto dei presupposti previsti dal contratto, con danno per la società liquidato, applicando Pt_4
l'art.345 della legge fondamentale sui lavori pubblici , nella somma pari al 10% del valore delle opere non eseguite per l a restante durata del contratto.
-
Con ricorso notificato il 23.12.2016, il di Pt_1 Parte_1 ricorreva davanti alla S.C. per la cassazione della predetta sentenza di secondo grado, proponendo sei motivi di impugnazione.
La soc. Gros F4, costituitasi in giudizio, con controricorso aveva resistito al ricorso del chiedendone il rigetto. Parte_1
Con ordinanza n. 21574 del 7 luglio 2022, la prima sezione della S.C. cassava la predetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze, accertando la sussistenza dei presupposti del recesso e il suo legittimo esercizio da parte del , nonc hé Pt_1 Parte_1
l'insussistenza del diritto di a ricevere indennizzo, CP_2 rimettendo le parti nuovamente davanti a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità .
Il ha quindi ritualmente riassunto il giudizio Parte_1 notificando alla a mezzo PEC l'odierno atto di citazione nel Pt_4 quale ha concluso come riportato in epigrafe.
Nonostante l'atto introduttivo risulti regolarmente e validamente notificato, la società convenuta non si è costituta in giudizio.
Questa Corte, all'udienza del 12.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Va premesso che l'atto di riassunzione è stato notificato a mezzo PEC sia alla società , cioè alla parte personalmente come Pt_4 prescritto ex lege, che ai procuratori/difensori, che non si è costituita nel presente giudizio di rinvio e che l'ordinanza della Corte di
Cassazione, Prima Sezione Civile n. 21574 del 7 luglio 2022, dichiarati inammissibili i primi due motivi ed assorbiti gli ultimi tre, ha accolto il terzo motivo del ricorso con il quale il
[...]
aveva impugnato la sentenza n. 1994/2015 della Corte Parte_1
d'Appello per violazione e/o falsa applicazione artt. 1362 e 1363 c.c., art. 1373 c.c., art. 21-quinquies L. n. 241/1990, art. 3 della L. n.
241/1990 ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo, il aveva censurato la decisione di Pt_1 secondo grado nella parte in cui aveva affermato che il recesso sarebbe stato viziato, in via derivata, dall'illegittimità dell'Accordo d i
Programma oltre ad essere viziato in sé in quanto adottato sulla base di un presupposto insussistente.
L'accertamento, in via incidentale di tali atti, aveva comportato secondo la sentenza poi cassata, non solo l'inadempienza del Pt_1 per il mancato rispetto del termine pattuito per il recesso, ma anche quella di “aver receduto” in difetto delle condizioni che lo avrebbero consentito.
Secondo il la sentenza impugnata aveva errato Parte_1 qualificando illegittimo il recesso del 9.8.2001, che era invece giustificato sulla base di entrambi i presupposti previsti dall'art.4 del contratto di appalto del 20.12.2000 tra e Parte_1 Pt_4
.
[...]
Il motivo di ricorso è stato dalla S.C. accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
“Giova ricordare che pacificamente la operava in forza del CP_2 rapporto in corso per la mera fornitura dei generi alimentari e beni correlati (comunque qualificabile: fornitura di beni o servizi, come alternativamente considerato dalle Sezioni Unite in sede d i regolamento preventivo di giurisdizione) e la refezione scolastica era gestita direttamente dal con proprio personale e proprie Pt_1 cucine e non forniva affatto il servizio di refezione.
Altrettanto pacifico il fatto che le cucine comunali erano sta te giudicate obsolete e inidonee, al pari dei mezzi con cui veniva assicurata la distribuzione dei pasti (e cioè gli scuolabus) e nelle more della realizzazione di nuove strutture il Comune di Parte_1 aveva risolto temporaneamente il problema con l'accordo di programma incaricando della confezione la ditta che si occupava della refezione ospedaliera presso il locale nosocomio.
9.4. L'art.4 del contratto inter partes prevedeva la facoltà dell'amministrazione comunale «di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., qualora venisse modificato il tipo di gestione dei servizi oppure venissero meno parte o tutte le esigenze oggetto dell'appalto. In tal caso la ditta Parte_7 non potrà pretendere alcun indennizzo né per il personale
[...] assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate o per qualsiasi altra causa.»
Nel caso di specie, diversamente da quanto, senza motivazione alcuna, affermato dalla Corte toscana, ricorrevano entrambi i presupposti previsti dalla disposizione contrattuale in tema di recesso dell'Ente pubblico.
Da un lato, infatti, era stato modificato il tipo di gestione dei servizi perché il non provvedeva più in proprio all a confezione dei Pt_1 pasti per le accertate carenze delle strutture comunali e la inadeguatezza del sistema di trasporto dei pasti con gli scuolabus;
dall'altro, era venuta meno, proprio per questa ragione, anche
l'esigenza oggetto dell'appalto (limitatamente alla fornitura delle derrate alimentari) visto che i pasti non venivano più preparati dal
Comune nelle proprie cucine.
9.5. Non persuade l'obiezione mossa dalla controricorrente CP_2 secondo cui la sopravvenuta inidoneità delle cucine sin allora utilizzate avrebbe legittimato solo la loro sostituzione con strumenti idonei e financo la sottrazione del servizio ai dipendenti comunali per affidare la confezione dei pasti a una società privata, senza che questo però potesse comportare anche la cessazione dell'approvvigionamento presso la dei generi alimentari CP_2 necessari per la confezione dei pasti per il periodo di ulteriore durata dell'appalto. Tale assunto contraddice il diritto di recesso che il si era riservato anche qualora venisse modificato i l tipo di Pt_1 gestione dei servizi, senza alcuna limitazione o necessità di giustificazione di siffatto cambiamento (peraltro sussistente nel caso concreto), garantendo alla controparte il solo godimento di un periodo di preavviso di sessanta giorni.
9.6. Del tutto condivisibile poi appare l'assunto del allorché Pt_1 sostiene che la comunicazione di recesso del 9.8.2001 con la manifestazione della volontà del di sciogliersi dal contratto Pt_1 in applicazione della clausola n.4 costituiva un recesso in regi me di diritto privato e non un provvedimento amministrativo di revoca, soggetto alle regole pubblicistiche.
Appare quindi ininfluente la correttezza e la non chiarezza della motivazione dell'atto privatistico (riferita alla stipulazione dell'accordo di programma e all'affidamento del servizio alla ), Pt_3 dovendosi piuttosto aver riguardo alla sussistenza o meno dei presupposti del recesso, nel caso ricorrente.
E ciò a tacer del fatto che, sia pure con una certa imprecisione terminologica (l'affidamento era alla ditta DU e non alla ), Pt_3 il si era riferito ad una diversa modalità di svolgimento del Pt_1 servizio di refezione, comunque incompatibile con la fornitura di derrate in corso da parte della CP_2 9.7. Neppure merita consenso la tesi svolta dalla controricorrente alle pagine 11 e 12 del controricorso, basata sull'introduzione solo successivamente ai fatti di causa dell'art.1, comma 1 bis e dell'art.21 sexies della legge 241 del 1990 ad opera della legge 11.2.2005 n.15, in tema di attività privatistica e di recesso della pubblica amministrazione, per esigere nell'atto di recesso una connotazione pubblicistica che conferirebbe necessario e determinan te rilievo alla motivazione dell'atto.
La tesi proposta dalla non può essere condivisa. CP_2
I contratti conclusi iure privatorum dalla P.A. sono assoggettati alla ordinaria disciplina dettata in materia contrattuale - sebbene, per la loro validità, sia sempre richiesta la forma scritta a pena di nullità - con la conseguenza che il recesso, quale atto unilaterale recettizio, può essere legittimamente espresso dall'Ente pubblico in qualsiasi forma, purché esso pervenga nella sfera di conoscenza del destinatario, ed è pertanto sottratto tanto all'osservanza dello schema procedimentale degli atti pubblici della P.A., quanto al sindacato di conformità dell'organo di controllo - che attiene alla legittimità degli atti e non investe la valutazione dell'interesse pubblico perseguito (Sez. 3, n. 262 del 8.1.2005, Rv. 580239 - 01).
Qualora la Pubblica Amministrazione agisca iure privatorum ponendo in essere contratti in regime di parità con i privati, avvalendosi della autonomia contrattuale riconosciutale dall'ord inamento, le sue manifestazioni di volontà sono soggette alla ordinarie regole privatistiche.
L'art.1, comma 1 bis, della legge n.241 del 1990, pur introdotto solo nel 2005 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge
11.2.2005, n. 15, secondo il quale «La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente », si limita a enunciare ed esplicitare opportunamente un principio generale preesistente che scaturisce linearmente dal riconoscimento della capacità di diritto privato della Pubblica Amministrazione.
9.8. Nel caso specifico il contratto stipulato fra le parti aveva previsto che il recesso del nei casi indicati all'art.4 escludesse il Pt_1 diritto della ditta ad alcun Parte_7 indennizzo né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate o per qualsiasi altra causa, così legittimamente derogando a quanto previsto dall'art.3 45 della legge
20.3.1865, all.F, quand'anche applicabile in tema di contratti di fornitura, secondo cui è facoltà all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili e sistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importatore delle opere non eseguite.”
Secondo la S.C. l' “Accordo di programma” in questione non costituiva atto presupposto del recesso che, comunque, era atto dalla natura privatistica, come tale non soggetto all'onere di motivazione posto dall'art. 3 della L. n. 241/1990.
E pertanto, nella sussistenza di entrambi i presupposti previsti dall'art. 4 del contratto di appalto , l'Amministrazione Comunale poteva esercitare il recesso, con conseguente insussistenza d el diritto dell'appaltatore a qualsivoglia indennizzo o risarcimento.
Il quindi, con l'odierno atto di riassunzione, a seguito del Pt_1 chiaro intervento della S.C. attuato con l'ordinanza che ha cassato la precedente sentenza emessa da questa Corte, ha chiesto che la Pt_4
restituisse tutte le somme pagate in forza di entrambe le sentenze
[...] emesse precedentemente, sia all'esito del giudizio di primo grado che di quello di secondo grado (conclusosi con la sentenza cassata.
Va ricordato che il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, in quanto prosecuzione dei precedenti gradi e fasi (Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 8769 del 15/04/2011).
Le parti conservano la medesima posizione processuale, con la conseguenza che l'ambito del giudizio di rinvio è da ritenersi dalla
Legge circoscritto quanto alle domande proponibili.
La riassunzione operata dal a seguito del Parte_1 giudizio di rinvio si pone, non già come una nuova impugnazione, ma come impulso processuale volto a riattivare la pro secuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata emesse dalla Corte di
Appello di Firenze (in diversa composizione). Le parti, a seguito della citazione in riassunzione, sono ricollocate le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata (Cass. n. 20166 del 2016, n 16689 del 2013) e quindi con la società nella posizione di appellante e il Pt_4 Pt_1 nella parte di convenuto in appello , con la conseguenza che questo collegio, giudice del rinvio, deve provvedere sulle originarie domande
(Cass. n. 14616 del 2003).
E nella fattispecie, il non aveva proposto Parte_1 appello incidentale contro la condanna al pagamento somme di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viare ggio, limitandosi a chiedere la reiezione dell'appello a sua volta proposto contro la medesima sentenza dalla società convenuta.
Quel capo di condanna della sentenza di primo grado, deve essere quindi ritenuto definitivo e irrevocabile, in quanto passato i n giudicato per la mancata specifica impugnazione.
In conclusione, la domanda di restituzione delle somme formulata dal e che va qui accolta – ricorrendo i presupposti ex art. 389 Pt_1
c.p.c. - deve essere limitata a quanto pagato in esecuzione della cassata sentenza di secondo grado, perché ciò che assume rilievo, ai fini della restituzione, è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte che fa venire meno il diritto a trattenere le somme incamerate.
E pertanto la convenuta società dovrà restituire, sulla base Pt_4 dei documenti versati in atti con l'atto di citazione in riassunzione –
b1, b2 e d1 - e che costituiscono inequivocabile prova dell'avvenuto pagamento come effettuato dal in esecuzione della sentenza Pt_1 cassata, le seguenti somme, da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dalla data dell'esborso:
- euro 77.724,88 (corrisposti in esecuzione della sentenza n.
1994/2015 della Corte d'Appello di Firenze);
- euro 1.415,00 (a titolo di imposta di registro della medesima sentenza).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispos itivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 52.000 e 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione come in atti proposto dal e sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 314 \2009 Parte_8 emessa inter partes dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
GI, pubbl. il g. 14 luglio 2009:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da Parte_8 avverso la sentenza n. 314\2009 dal Tribunale di
[...]
Lucca, sezione distaccata di GI , pubbl. il g. 14 luglio 2009:
- CONDANNA la a restituire al Parte_8
le somme pagate in esecuzione della cassata Parte_1 sentenza n. 1994/2015 emessa da questa Corte di Appello, in diversa composizione, così distinte: euro 77.724,88 (corrisposti in esecuzione della sentenza) oltre euro 1.415,00 (a titolo di imposta di registro della medesima sentenza). Le predette somme sono da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dalla data dell'esborso risultante dai citati documenti prodotti in causa dal
[...]
. Parte_1
- CONDANNA la a restituire Parte_8
l'appellante a rimborsare ai convenuti, le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità svoltosi davanti ala Corte di Cassazione, che liquida:
quanto al giudizio di appello, in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi 7.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel. G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, in persona del Sindaco, Parte_1 con l'Avv. Domenico Iaria, di Firenze, attore in riassunzione nei confronti di
Controparte_1 convenuta in riassunzione-non costituta avente ad oggetto: riassunzione giudizio a seguito di ordinanza della
Corte di Cassazione, in materia di risarcimento a seguito di illegittimo recesso di una Pubbl. Amminstrazione da contratto di appalto/fornitura.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attore in riassunzione:“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, alla luce dell'ordinanza n. 21574/2022 della Prima Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio in epigrafe, che si trascrivono di seguito:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello, con vittoria di spese”, per l'effetto, - accerti e dichiari la legittimità dell'atto di recesso del 9.8.2001 del e che, Parte_1 correlativamente, nulla è dovuto dallo stesso , Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., a
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., né a titolo risarcitorio e/o indennitario, né ad altro titolo;
- accerti e dichiari che Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta a
[...] restituire al in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., le seguenti somme: - euro 12.397,50 corrisposti in esecuzione della sentenza n. 314/2009 del Tribunale di Lucca;
- euro 77.724,88, corrisposti in esecuzione della s entenza n.
1994/2015 della Corte d'Appello di Firenze;
- euro 348,00, a titolo di imposta di registro della sentenza n. 314/2009 del Tribunale di Lucca;
- euro 1.415,00 a titolo di imposta di registro della sentenza n.
1994/2015 della Corte d'Appello di Firenze;
- correlativamente, condanni in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., tutte le Parte_1 predette somme o quelle che risulteranno dovute, ovvero le somme maggiori e/o minori che risulteranno di giustizia ed equità, con interessi legali dal giorno del pagamento fino al dì del soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria delle spese legali del giudizio di Cassazione e refusione del relativo contributo unificato, delle spese legali del primo e del secondo grado di giudizio, e delle spese legali del presente grado di giudizio con refusione del relativo contributo unificato.”
-
-Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il presente giudizio di rinvio a seguito di riassunzione origina dalla controversia introdotta dall'atto di citazione del 15.6.2002, con il quale la aveva convenuto il innanzi CP_2 Parte_1 al Tribunale di GI, chiedendo la reintegra, a seguito del recesso che si assumeva esercitato illegittimamente dal nel Pt_1 servizio di fornitura di cui al contratto di appalto stipulato fra le part i il 2.12.2000. L'attrice aveva altresì chiesto la condanna del al risarcimento Pt_1 dei danni subiti “nella misura del 10% rispetto all'intero appalto, in base al prezzo di aggiudicazione, perciò in euro 57.968,13, oltre il risarcimento di ogni ulteriore danno, in caso di dimostrazione di maggior utile perduto ed anche in conseguenza della perdita di
“chances”, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per predisporre le attrezzature e i mezzi necessari per la fornitura. In ogni caso con rivalutazion e monetaria
e interessi legali.” La aveva dedotto CP_2 Parte_2 di aver ottenuto l'aggiudicazione per il triennio 2001 -2003 dell'appalto per la fornitura di generi alimentari, materiali di pulizia e vari per le mense scolastiche e di aver ricevuto il 9.8.2001 una lettera inviata dal Comune in cui veniva comun icato che il recesso, con decorrenza 24.9.2001, dal servizio di refezione scolastica in base all'intervenuto “Accordo di programma” con la di GI . Pt_3
In base al predetto accordo di programma era stato disposto che il servizio sarebbe stato svolto da altra ditta aggiudicataria dell'appalto per la ristorazione del nuovo ospedale e che tale soluzione era stata determinata dalle carenze, non ovviabili, delle cucine delle scuole, ove in precedenza i pasti erano preparati da personale del Comune.
La aveva quindi lamentato l'elusione dell'obbligo di indire Pt_4 una pubblica gara per un appalto oltre la soglia di cui all'art.1 del d.lgs. 358 del 1992, posta in essere attraverso lo strumento dell'accordo di programma e in suo pregiudizio quale aggiudicataria dell'appalto, nonché il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per il recesso previsto nel contratto.
Il , costituitosi in giudizio aveva eccepito il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del
Giudice Amministrativo ed aveva resistito alla domanda chiedendone comunque il rigetto nel merito , in quanto la modificazione del servizio di ristorazione era sorta con urgenza a seguito della scoperta della inadeguatezza delle cucine e ha invocato l'applicabilità dell'art.1671 cod.civ.
Il giudizio veniva sospeso in data 17.11.2003, attesa l'avvenuta proposizione davanti alla Corte di Cassazione del regolamento preventivo di giurisdizione ad opera della società , Pt_4 procedimento nel quale il non si costitu iva Parte_1
(per completezza può essere aggiunto che la aveva in Pt_4 precedenza proposto ricorso al TAR della Toscana col quale era stato impugnato l'Accordo di Programma, il relativo decreto di approvazione e l'atto di recesso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, e formulando anche domanda di risarcimento del danno nei confronti tanto del che Parte_1 dell'Azienda di GI. Detto ricorso, che è stato Parte_5 successivamente abbandonato da , è stato dichiarato perento Pt_4 dal TAR della Toscana con il decreto decisorio del 21.5.2010 n. 1552 ).
Decidendo sul predetto regolamento, le Sezioni Unite della
Cassazione, con l'ordinanza n. 8370/06 del 24.11.2005, pubblicata l'11.4.2006, dichiaravano la sussistenza della giurisdizione del
Tribunale sulla presente controversia perché attinente alla fase esecutiva dell'appalto.
La soc. riassumeva quindi il giudizio davanti al Tribunale di CP_2
GI con atto di citazione ritualmente notificato al e nel Pt_1 quale venivano riproposte le originarie domande .
Il nuovamente costituitosi in giudizio, resisteva alle Pt_1 domande come fatto in precedenza.
All'esito della svolta istruttoria documentale, il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 314/2009 del 14.7.2009, in accoglimento della domanda, condannava il al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 6.000,00 oltre interessi legali Pt_4 dalla domanda al saldo, dichiarando al contempo improponibile la domanda di reintegrazione avanzata dall'attrice .
Il veniva altresì condannato alla refusione delle spese di Pt_1 giudizio.
Nella motivazione il primo giudice sosteneva che trattandosi di giudizio avente unicamente ad oggetto il profilo del recesso esercitato dal dal contratto di appalto/fornitura di servizi Pt_1 indicato in atti e ritenuti provati i presupposti che avevano reso necessaria la modifica “del tipo di gestione dei servizi, in conformità del'art.4 del contratto”, dava atto che il non aveva rispettato Pt_1
i termini di preavviso pari a 6 giorni previsti.
Il recesso risultava infatti essere stato inviato in data 9.8.2001 per la data del 24.9.2001.
E pertanto, esclusa ogni possibilità di emettere provvedimenti di reintegrazione nel servizio di fornitura, alla poteva essere Pt_4 unicamente riconosciuta una “somma risarcitoria (o indennitaria) determinata in via equitativa in Euro 6.000,00 tenuto conto del limitato periodo di tempo in relazione al quale il termine di recesso risultava non rispettato e per la natura parziale del recesso stesso.
-
Con successivo atto di citazione in appello del 23.10.2009, la soc.
aveva impugnato la predetta sentenza di primo grado, CP_2 chiedendone la riforma ed insistendo nella proposta domanda di condanna del al risarcimento dei danni nella Parte_1 misura del 10% del valore globale dell'appalto, previa disapplicazione dell'Accordo di Programma e del decreto sindacale che lo aveva approvato, nonché dell'atto di recesso del 9.8.2001.
Il si era costituito anche nel secondo grado Parte_1 del giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello avversario.
All'esito del procedimento di appello, questa Corte distrettuale – ovviamente in diversa composizione - con la sentenza n. 1994 del
25.11.2015, aveva accolto l'appello della , dichiarando Pt_4
l'illegittimità dell'Accordo di Programma tra il Parte_1
e la e dell'atto di recesso ritenuto ad esso conseguente, Parte_5 condannando il a risarcire il danno subito dalla Pt_1 [...]
liquidato in € 42.833,50 oltre interessi lega li dalla Parte_6 domanda. Il veniva condannato inoltre a rifondere alla Pt_1 società appellante le spese di giudizio, liquidate per il p rimo grado in
€ 11.472,00, per il grado d'appello in € 13.560,00 oltre accessori di legge.
La Corte in sentenza aveva preliminarmente puntualizzato come la
Cassazione avesse già riconosciuto al giudice ordinario la giurisdizione per conoscere della domanda attorea con cui si chiedeva la preliminare disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi (accordo di programma e atto amministrativo che lo aveva recepito) al limitato scopo di accertare l'illegittimità del recesso dal contratto di appalto inter partes.
Aveva poi ritenuto che attraverso lo strumento, di per sé neutro, dell'accordo di programma, che realizza una convenzione fra due soggetti pubblici, il Comune avesse invece mirato al conseguimento di uno scopo ulteriore, contrastante con gli obblighi assunti in esito a licitazione privata con la con la quale aveva stipulato un CP_2 contratto di appalto di durata triennale per la refezione scolastica.
Aveva ancora aggiunto che nella lettera di recesso del 9.8.2001 non v'era menzione dei presupposti del recesso (e cioè: modificazione del tipo di gestione o venir meno delle esigenze dell'appalto) e si faceva invece riferimento all'affidamento del servizio alla di Pt_5
GI, cosa non vera.
Tali provvedimenti amministrativi erano da ritenersi affetti da sviamento di potere e miravano all'affidamento a un soggetto privato di un servizio, senza che ricorressero le condizioni per l'esonero dalla previa pubblicazione di un bando di gara.
E pertanto andava qualificato come illegittimo il recesso sia in via consequenziale, sia di per sé, in difetto dei presupposti previsti dal contratto, con danno per la società liquidato, applicando Pt_4
l'art.345 della legge fondamentale sui lavori pubblici , nella somma pari al 10% del valore delle opere non eseguite per l a restante durata del contratto.
-
Con ricorso notificato il 23.12.2016, il di Pt_1 Parte_1 ricorreva davanti alla S.C. per la cassazione della predetta sentenza di secondo grado, proponendo sei motivi di impugnazione.
La soc. Gros F4, costituitasi in giudizio, con controricorso aveva resistito al ricorso del chiedendone il rigetto. Parte_1
Con ordinanza n. 21574 del 7 luglio 2022, la prima sezione della S.C. cassava la predetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze, accertando la sussistenza dei presupposti del recesso e il suo legittimo esercizio da parte del , nonc hé Pt_1 Parte_1
l'insussistenza del diritto di a ricevere indennizzo, CP_2 rimettendo le parti nuovamente davanti a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità .
Il ha quindi ritualmente riassunto il giudizio Parte_1 notificando alla a mezzo PEC l'odierno atto di citazione nel Pt_4 quale ha concluso come riportato in epigrafe.
Nonostante l'atto introduttivo risulti regolarmente e validamente notificato, la società convenuta non si è costituta in giudizio.
Questa Corte, all'udienza del 12.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Va premesso che l'atto di riassunzione è stato notificato a mezzo PEC sia alla società , cioè alla parte personalmente come Pt_4 prescritto ex lege, che ai procuratori/difensori, che non si è costituita nel presente giudizio di rinvio e che l'ordinanza della Corte di
Cassazione, Prima Sezione Civile n. 21574 del 7 luglio 2022, dichiarati inammissibili i primi due motivi ed assorbiti gli ultimi tre, ha accolto il terzo motivo del ricorso con il quale il
[...]
aveva impugnato la sentenza n. 1994/2015 della Corte Parte_1
d'Appello per violazione e/o falsa applicazione artt. 1362 e 1363 c.c., art. 1373 c.c., art. 21-quinquies L. n. 241/1990, art. 3 della L. n.
241/1990 ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo, il aveva censurato la decisione di Pt_1 secondo grado nella parte in cui aveva affermato che il recesso sarebbe stato viziato, in via derivata, dall'illegittimità dell'Accordo d i
Programma oltre ad essere viziato in sé in quanto adottato sulla base di un presupposto insussistente.
L'accertamento, in via incidentale di tali atti, aveva comportato secondo la sentenza poi cassata, non solo l'inadempienza del Pt_1 per il mancato rispetto del termine pattuito per il recesso, ma anche quella di “aver receduto” in difetto delle condizioni che lo avrebbero consentito.
Secondo il la sentenza impugnata aveva errato Parte_1 qualificando illegittimo il recesso del 9.8.2001, che era invece giustificato sulla base di entrambi i presupposti previsti dall'art.4 del contratto di appalto del 20.12.2000 tra e Parte_1 Pt_4
.
[...]
Il motivo di ricorso è stato dalla S.C. accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
“Giova ricordare che pacificamente la operava in forza del CP_2 rapporto in corso per la mera fornitura dei generi alimentari e beni correlati (comunque qualificabile: fornitura di beni o servizi, come alternativamente considerato dalle Sezioni Unite in sede d i regolamento preventivo di giurisdizione) e la refezione scolastica era gestita direttamente dal con proprio personale e proprie Pt_1 cucine e non forniva affatto il servizio di refezione.
Altrettanto pacifico il fatto che le cucine comunali erano sta te giudicate obsolete e inidonee, al pari dei mezzi con cui veniva assicurata la distribuzione dei pasti (e cioè gli scuolabus) e nelle more della realizzazione di nuove strutture il Comune di Parte_1 aveva risolto temporaneamente il problema con l'accordo di programma incaricando della confezione la ditta che si occupava della refezione ospedaliera presso il locale nosocomio.
9.4. L'art.4 del contratto inter partes prevedeva la facoltà dell'amministrazione comunale «di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., qualora venisse modificato il tipo di gestione dei servizi oppure venissero meno parte o tutte le esigenze oggetto dell'appalto. In tal caso la ditta Parte_7 non potrà pretendere alcun indennizzo né per il personale
[...] assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate o per qualsiasi altra causa.»
Nel caso di specie, diversamente da quanto, senza motivazione alcuna, affermato dalla Corte toscana, ricorrevano entrambi i presupposti previsti dalla disposizione contrattuale in tema di recesso dell'Ente pubblico.
Da un lato, infatti, era stato modificato il tipo di gestione dei servizi perché il non provvedeva più in proprio all a confezione dei Pt_1 pasti per le accertate carenze delle strutture comunali e la inadeguatezza del sistema di trasporto dei pasti con gli scuolabus;
dall'altro, era venuta meno, proprio per questa ragione, anche
l'esigenza oggetto dell'appalto (limitatamente alla fornitura delle derrate alimentari) visto che i pasti non venivano più preparati dal
Comune nelle proprie cucine.
9.5. Non persuade l'obiezione mossa dalla controricorrente CP_2 secondo cui la sopravvenuta inidoneità delle cucine sin allora utilizzate avrebbe legittimato solo la loro sostituzione con strumenti idonei e financo la sottrazione del servizio ai dipendenti comunali per affidare la confezione dei pasti a una società privata, senza che questo però potesse comportare anche la cessazione dell'approvvigionamento presso la dei generi alimentari CP_2 necessari per la confezione dei pasti per il periodo di ulteriore durata dell'appalto. Tale assunto contraddice il diritto di recesso che il si era riservato anche qualora venisse modificato i l tipo di Pt_1 gestione dei servizi, senza alcuna limitazione o necessità di giustificazione di siffatto cambiamento (peraltro sussistente nel caso concreto), garantendo alla controparte il solo godimento di un periodo di preavviso di sessanta giorni.
9.6. Del tutto condivisibile poi appare l'assunto del allorché Pt_1 sostiene che la comunicazione di recesso del 9.8.2001 con la manifestazione della volontà del di sciogliersi dal contratto Pt_1 in applicazione della clausola n.4 costituiva un recesso in regi me di diritto privato e non un provvedimento amministrativo di revoca, soggetto alle regole pubblicistiche.
Appare quindi ininfluente la correttezza e la non chiarezza della motivazione dell'atto privatistico (riferita alla stipulazione dell'accordo di programma e all'affidamento del servizio alla ), Pt_3 dovendosi piuttosto aver riguardo alla sussistenza o meno dei presupposti del recesso, nel caso ricorrente.
E ciò a tacer del fatto che, sia pure con una certa imprecisione terminologica (l'affidamento era alla ditta DU e non alla ), Pt_3 il si era riferito ad una diversa modalità di svolgimento del Pt_1 servizio di refezione, comunque incompatibile con la fornitura di derrate in corso da parte della CP_2 9.7. Neppure merita consenso la tesi svolta dalla controricorrente alle pagine 11 e 12 del controricorso, basata sull'introduzione solo successivamente ai fatti di causa dell'art.1, comma 1 bis e dell'art.21 sexies della legge 241 del 1990 ad opera della legge 11.2.2005 n.15, in tema di attività privatistica e di recesso della pubblica amministrazione, per esigere nell'atto di recesso una connotazione pubblicistica che conferirebbe necessario e determinan te rilievo alla motivazione dell'atto.
La tesi proposta dalla non può essere condivisa. CP_2
I contratti conclusi iure privatorum dalla P.A. sono assoggettati alla ordinaria disciplina dettata in materia contrattuale - sebbene, per la loro validità, sia sempre richiesta la forma scritta a pena di nullità - con la conseguenza che il recesso, quale atto unilaterale recettizio, può essere legittimamente espresso dall'Ente pubblico in qualsiasi forma, purché esso pervenga nella sfera di conoscenza del destinatario, ed è pertanto sottratto tanto all'osservanza dello schema procedimentale degli atti pubblici della P.A., quanto al sindacato di conformità dell'organo di controllo - che attiene alla legittimità degli atti e non investe la valutazione dell'interesse pubblico perseguito (Sez. 3, n. 262 del 8.1.2005, Rv. 580239 - 01).
Qualora la Pubblica Amministrazione agisca iure privatorum ponendo in essere contratti in regime di parità con i privati, avvalendosi della autonomia contrattuale riconosciutale dall'ord inamento, le sue manifestazioni di volontà sono soggette alla ordinarie regole privatistiche.
L'art.1, comma 1 bis, della legge n.241 del 1990, pur introdotto solo nel 2005 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge
11.2.2005, n. 15, secondo il quale «La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente », si limita a enunciare ed esplicitare opportunamente un principio generale preesistente che scaturisce linearmente dal riconoscimento della capacità di diritto privato della Pubblica Amministrazione.
9.8. Nel caso specifico il contratto stipulato fra le parti aveva previsto che il recesso del nei casi indicati all'art.4 escludesse il Pt_1 diritto della ditta ad alcun Parte_7 indennizzo né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate o per qualsiasi altra causa, così legittimamente derogando a quanto previsto dall'art.3 45 della legge
20.3.1865, all.F, quand'anche applicabile in tema di contratti di fornitura, secondo cui è facoltà all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili e sistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importatore delle opere non eseguite.”
Secondo la S.C. l' “Accordo di programma” in questione non costituiva atto presupposto del recesso che, comunque, era atto dalla natura privatistica, come tale non soggetto all'onere di motivazione posto dall'art. 3 della L. n. 241/1990.
E pertanto, nella sussistenza di entrambi i presupposti previsti dall'art. 4 del contratto di appalto , l'Amministrazione Comunale poteva esercitare il recesso, con conseguente insussistenza d el diritto dell'appaltatore a qualsivoglia indennizzo o risarcimento.
Il quindi, con l'odierno atto di riassunzione, a seguito del Pt_1 chiaro intervento della S.C. attuato con l'ordinanza che ha cassato la precedente sentenza emessa da questa Corte, ha chiesto che la Pt_4
restituisse tutte le somme pagate in forza di entrambe le sentenze
[...] emesse precedentemente, sia all'esito del giudizio di primo grado che di quello di secondo grado (conclusosi con la sentenza cassata.
Va ricordato che il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, in quanto prosecuzione dei precedenti gradi e fasi (Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 8769 del 15/04/2011).
Le parti conservano la medesima posizione processuale, con la conseguenza che l'ambito del giudizio di rinvio è da ritenersi dalla
Legge circoscritto quanto alle domande proponibili.
La riassunzione operata dal a seguito del Parte_1 giudizio di rinvio si pone, non già come una nuova impugnazione, ma come impulso processuale volto a riattivare la pro secuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata emesse dalla Corte di
Appello di Firenze (in diversa composizione). Le parti, a seguito della citazione in riassunzione, sono ricollocate le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata (Cass. n. 20166 del 2016, n 16689 del 2013) e quindi con la società nella posizione di appellante e il Pt_4 Pt_1 nella parte di convenuto in appello , con la conseguenza che questo collegio, giudice del rinvio, deve provvedere sulle originarie domande
(Cass. n. 14616 del 2003).
E nella fattispecie, il non aveva proposto Parte_1 appello incidentale contro la condanna al pagamento somme di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viare ggio, limitandosi a chiedere la reiezione dell'appello a sua volta proposto contro la medesima sentenza dalla società convenuta.
Quel capo di condanna della sentenza di primo grado, deve essere quindi ritenuto definitivo e irrevocabile, in quanto passato i n giudicato per la mancata specifica impugnazione.
In conclusione, la domanda di restituzione delle somme formulata dal e che va qui accolta – ricorrendo i presupposti ex art. 389 Pt_1
c.p.c. - deve essere limitata a quanto pagato in esecuzione della cassata sentenza di secondo grado, perché ciò che assume rilievo, ai fini della restituzione, è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte che fa venire meno il diritto a trattenere le somme incamerate.
E pertanto la convenuta società dovrà restituire, sulla base Pt_4 dei documenti versati in atti con l'atto di citazione in riassunzione –
b1, b2 e d1 - e che costituiscono inequivocabile prova dell'avvenuto pagamento come effettuato dal in esecuzione della sentenza Pt_1 cassata, le seguenti somme, da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dalla data dell'esborso:
- euro 77.724,88 (corrisposti in esecuzione della sentenza n.
1994/2015 della Corte d'Appello di Firenze);
- euro 1.415,00 (a titolo di imposta di registro della medesima sentenza).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispos itivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 52.000 e 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione come in atti proposto dal e sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 314 \2009 Parte_8 emessa inter partes dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
GI, pubbl. il g. 14 luglio 2009:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da Parte_8 avverso la sentenza n. 314\2009 dal Tribunale di
[...]
Lucca, sezione distaccata di GI , pubbl. il g. 14 luglio 2009:
- CONDANNA la a restituire al Parte_8
le somme pagate in esecuzione della cassata Parte_1 sentenza n. 1994/2015 emessa da questa Corte di Appello, in diversa composizione, così distinte: euro 77.724,88 (corrisposti in esecuzione della sentenza) oltre euro 1.415,00 (a titolo di imposta di registro della medesima sentenza). Le predette somme sono da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dalla data dell'esborso risultante dai citati documenti prodotti in causa dal
[...]
. Parte_1
- CONDANNA la a restituire Parte_8
l'appellante a rimborsare ai convenuti, le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità svoltosi davanti ala Corte di Cassazione, che liquida:
quanto al giudizio di appello, in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi 7.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel. G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.