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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21445/2020 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Maja Nicoletta Galli Parte_1
- attore - nei confronti di
AVV. ADRIANO CARMELO CIRILLO, in proprio ex art. 86 c.p.c.
- convenuto - e di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Controparte_1 sentata e difesa dall'avv. Renato Fedeli
- terza chiamata -
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – conveniva in giudizio l'avv. IA LO LL al fine di Parte_1 vederne dichiarata la responsabilità nell'espletamento del mandato professionale relativo al giudizio promosso nel marzo 2015 davanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Milano.
1 Con ricorso depositato il 6 marzo 2015 il sig. assistito dall'avv. LL, aveva soste- Pt_1 nuto di aver lavorato per 26 mesi (dal 1° ottobre 2012 al 16 dicembre 2014) senza regolare contratto alle dipendenze di titolare dell'impresa individuale “G.T. Fer- Parte_2 ramenta di Germano Tripoli”, di aver subìto un infortunio sul lavoro in data 11 marzo
2014, cadendo in una botola posta all'interno del negozio, e di essere stato licenziato oral- mente il 16 dicembre 2014.
Aveva dunque chiesto che venisse accertata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subor- dinato a tempo indeterminato, con diritto al relativo trattamento economico (IV livello del
CCNL commercio), che venisse accertata la nullità o illegittimità del licenziamento, oltre al riconoscimento delle differenze retributive dovute per i 26 mesi di lavoro svolto, e che ve- nissero adottate le conseguenti statuizioni di condanna alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra e al ver- samento delle differenze retributive e del TFR maturato.
Il giudizio si era concluso il 29 febbraio 2016 con il rigetto delle domande, in quanto il giu- dice aveva ritenuto mancante la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Secondo parte attrice, l'esito sfavorevole era dipeso dalla negligenza e imperizia dimostrate dall'avv. LL durante la fase istruttoria, consistite nel: a) non avere presentato querela per falsa testimonianza nei confronti di un teste (il sig. ), dipendente della Tes_1 Parte_3
b) non avere richiesto l'acquisizione del registro visitatori della società Arval CP_2 da cui sarebbe emersa la falsità della testimonianza del teste;
c) non aver citato una Tes_1 testimone oculare dell'infortunio; d) non aver coltivato la richiesta di CTU contabile origi- nariamente formulata, utile a dimostrare sia la falsità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
[...
, sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Con il patrocinio di diverso procuratore la pronuncia era stata impugnata dinanzi alla Corte
d'Appello di Milano che, però, respingeva il gravame con sentenza poi passata in giudicato.
Parte attrice chiedeva dunque il risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado.
2. – Costituitosi in giudizio, l'avv. LL sollevava eccezione pregiudiziale di difetto di legit- timazione passiva e, nel merito, invocava il rigetto delle domande per infondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; chie-
2 deva comunque e otteneva di poter chiamare in causa la propria assicurazione al fine di es- sere manlevato in caso di accoglimento delle pretese attoree.
3. – Si costituiva eccependo preliminarmente la sussistenza di dichiara- Controparte_1 zioni reticenti e inesatte dall'avv. LL al momento del perfezionamento della polizza assi- curativa, in ogni caso temporalmente inefficace rispetto ai fatti di causa, e precisando, in subordine, contenuto e limiti della garanzia assicurativa.
4. – Disposto lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza dell'11 di- cembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei ter- mini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. – Va innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal convenuto.
Come è noto, la sussistenza della legittimazione passiva, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata in base alla semplice prospettazione dell'attore e alla mera corrispon- denza tra colui che viene convenuto in giudizio e colui che nell'atto introduttivo viene indi- cato come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico o del diritto sostanziale azionato
(cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Il rilievo del convenuto, secondo cui la vertenza sarebbe uscita dalla sua sfera di competen- za con il conferimento ad altro legale del mandato difensivo per il grado di appello, essendo incentrato sulla configurabilità in concreto degli elementi costitutivi della responsabilità evocata dall'attore, involge questioni che attengono propriamente al merito della controver- sia e in tale ambito devono essere quindi affrontate e risolte.
L'eccezione va conseguentemente disattesa.
6. – Venendo al merito, occorre premettere che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risulta- to, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del pa- rametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 05-08-2013, n. 18612; Cass. civ. Sez. III, 18-04-2011, n. 8863; Cass. civ. Sez. II, 27-03-2006, n. 6967)
3 Nello specifico, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al para- metro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di me- dia attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di pre- stazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed in- formazione del cliente, ai quali sono tenuti;
a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
a chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giu- dizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009). Più in particolare, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsa- bilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005,
n. 16846). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la pre- stazione medesima implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dall'imputazione di ogni responsabilità se e in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.) o di avere agito con diligenza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che as- suma di aver subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass.
18/04/2007, n. 9238).
7. – Nel caso di specie, è pacifico tra le parti – e in ogni caso adeguatamente documentato
– che il sig. aveva conferito mandato all'avv. LL per promuovere un giudizio fi- Pt_1 nalizzato ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra di lui e il sig.
4 a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato nel dicembre Controparte_3
2014 e ad ottenere la condanna del datore di lavoro al reintegro, al pagamento delle retribu- zioni maturate dal giorno del licenziamento e al versamento sia del TFR che delle differen- ze retributive dovute per i ventisei mesi di lavoro svolto.
8. – Prima di esaminare i profili attinenti alla dedotta negligenza professionale e al danno, è opportuno soffermarsi sul nesso di derivazione causale tra il pregiudizio lamentato dall'attore e la prestazione svolta dal suo legale di allora.
8.1. – La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che
“la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e or- mai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato af- fermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiu- ta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n.
2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in parti- colare, che in questa materia occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In en- trambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento danno- so si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patri- moniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmen- te ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. 11/11/2024, n. 29050).
Perché si configuri una responsabilità dell'avvocato non è perciò sufficiente dimostrare una condotta negligente o il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, ma è necessario che il cliente dimostri il nesso causale tra l'inadempimento del legale e il danno subito, ossia che la condotta negligente abbia concretamente pregiudicato le possibilità di successo della causa.
5 Secondo i principi generali, l'onere della prova grava sul cliente, il quale deve dimostrare che, qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, vi sarebbero state concrete possibilità di ottenere un risultato favorevole nel processo, secondo la regola probatoria del
“più probabile che non” (Cass. 05/09/2024, n. 23900).
8.2. – Le contestazioni che parte attrice muove all'operato dell'avv. LL possono essere compendiate nei seguenti termini:
a) non avere presentato querela per falsa testimonianza nei confronti di un teste (il sig.
[...]
Tes_
), dipendente della ferramenta;
b) non avere richiesto l'acquisizione del registro visitatori della società Arval CP_2 da cui sarebbe emersa la falsità della testimonianza del teste;
Tes_1
c) non avere citato la signora testimone oculare dell'infortunio; Testimone_4
d) non avere chiesto la conferma giudiziale in udienza delle dichiarazioni raccolte nel verba- le ispettivo dell'INAIL depositato agli atti del giudizio;
e) non avere coltivato la richiesta di CTU contabile originariamente formulata, utile a dimo- strare sia la falsità delle dichiarazioni rese dal teste , sia la sussistenza di un rapporto Tes_1 di lavoro subordinato tra e il signor Parte_2 Pt_1
8.3. – Con riferimento al profilo sub lett. a), va rilevato che il comportamento omissivo con- testato all'avv. LL appare assolutamente privo di qualsivoglia attitudine ad influire sull'esito della causa civile, non essendo chiaro in che modo la proposizione di una querela per il delitto di falsa testimonianza avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione da parte del giudice del lavoro.
La stessa sentenza della Corte d'Appello di Milano ha del resto riconosciuto che le dichia- Pt_ razioni rese dal teste nel giudizio di primo grado, “ritenute dall'appellante ”, erano Tes_1
“irrilevanti” in un contesto probatorio connotato dalla presenza di diversi elementi contrari alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. pag. 6 della sentenza prodotta sub all. 1 fasc. convenuto), sicché la mancata reazione in sede penale alle presunte falsità del teste non assume particolare significato sul piano che qui interessa.
8.4. – Con riferimento al profilo sub lett. b), parte attrice rimarca che l'avv. LL aveva chiesto l'acquisizione di copia del registro visitatori della Arval Controparte_4 con sede in Assago, presso cui il sig. aveva svolto prestazioni lavorative per conto Pt_1 della Tale richiesta “era tesa ad avvalorare quanto riferito dal sig. ed era Parte_5 Pt_1
6 quantomai opportuna poiché l'esame della documentazione in possesso di quella società avrebbe sconfessato il teste (il quale aveva negato che Arval fosse una cliente della Tes_1 ferramenta). Sennonché, l'istanza di prova non era stata coltivata e il giudice non l'aveva ammessa (pag.
4-5 dell'atto di citazione).
In diparte la rilevanza di un eventuale contrasto tra le risultanze del documento non acqui- sito e le dichiarazioni del teste (su cui già si è detto al paragrafo che precede), la di- Tes_1 fesa di parte attrice – entro il maturare delle preclusioni assertive – non spiega quali infor- mazioni decisive sulle sorti della causa sarebbe stato possibile ricavare da quel registro. In assenza di adeguate indicazioni sul punto non è perciò possibile formulare alcun giudizio sull'utilità del documento a suffragare la tesi del rapporto di lavoro subordinato.
A ciò si aggiunga che nella propria comparsa conclusionale (pagg. 3 e 4) parte attrice dedu- ce che nella memoria di costituzione depositata dal sig. questi aveva affermato che CP_3 il sig. svolgeva in proprio l'attività di imbianchino, “tantoché nel periodo di cui si tratta Pt_1 tinteggiò presso l'Arval […] alcuni locali degli uffici della loro sede”.
Lo svolgimento da parte del sig. di attività di tinteggiatura presso la sede di Arval Pt_1 nel periodo in cui avrebbe lavorato alle dipendenze del sig. era quindi circostanza di Pt_2 fatto non contestata dal resistente, sicché la presenza del nominativo del sig. Pt_1 all'interno del registro visitatori della società poteva ritenersi senz'altro plausibile e finanche dimostrata ex art. 115, comma 1, c.p.c.
Parte attrice non spiega però se da quella annotazione potesse ricavarsi con ragionevole certezza che l'attività era stata svolta dal sig. per conto della ferramenta e, dunque, se Pt_1 detta annotazione potesse costituire un elemento presuntivo del rapporto di dipendenza ipotizzato nel ricorso.
Il silenzio sul punto non consente di trarre conclusioni, sicché a quella domanda non può che darsi risposta negativa.
Ad ogni modo, occorre rammentare che la circostanza, quand'anche dimostrata, non sa- rebbe bastata a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro, essendo essa compati- bile anche con un rapporto di collaborazione occasionale.
8.5. – Quanto all'omessa citazione come teste della signora (lett. c) – che, Testimone_4 secondo l'attore, era a conoscenza dell'attività lavorativa svolta dal sig. all'interno Pt_1 della ferramenta e avrebbe assistito all'incidente – valgano le seguenti considerazioni.
7 In primo luogo, nelle dichiarazioni allegate al verbale ispettivo (all. 12a fasc. CP_5 convenuto) la sig.ra ffermava di essere “perfettamente a conoscenza che [il sig. lavo- Tes_4 Pt_1 rasse [presso il negozio di ferramenta] da un certo periodo di tempo, in nero, circa da due anni in condizioni pessime”.
Tali affermazioni appaiono estremamente generiche, non circostanziate e prive di riferi- menti a elementi utili a configurare un rapporto di lavoro subordinato;
e analoga genericità contraddistingue anche le allegazioni contenute nel ricorso, tant'è che è la stessa Corte
d'Appello a rimarcare l'irrilevanza dell'escussione della teste (“le circostanze di fatto, di cui ai ca- pitoli di prova offerti in primo grado, non sono rilevanti al fine di provare il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, atteso che esse non indicano chi organizzava il lavoro, non specificano in che cosa consistevano le direttive, non indicano chi svolgeva e come veniva svolto il potere di controllo e quello disciplinare”: pag. 7 della sentenza di secondo grado).
Per altro verso, è pacifico che la sig.ra on era presente all'interno del negozio al mo- Tes_4 mento dell'incidente (cfr. ancora le sue dichiarazioni sub all. 12 a fasc. convenuto), sicché – al pari del teste escusso – non avrebbe potuto riferire alcunché sulla Testimone_5 dinamica del sinistro e quindi sulla sua imputabilità al sig. (cfr. le considerazioni Pt_2 svolte sul punto alle pagg.
4-5 della sentenza di primo grado e a pag. 8 della sentenza d'appello).
8.6. – Con riferimento alla mancata conferma in udienza delle dichiarazioni raccolte degli ispettori nel corso degli accertamenti (lett. d), la sentenza di primo grado ha rilevato che, a prescindere dalla condotta dell'avv. LL, il verbale unico di accertamento “dà atto dell'impossibilità di individuare le giornate lavorative o l'orario della prestazione” e che “la predetta pro- duzione documentale [non] può essere interpretata come un riconoscimento della natura subordinata del rapporto da parte del resistente attraverso il pagamento dei contributi, atteso che gli stessi sono oggetto di un verbale di accertamento al cui adempimento parte resistente non ha provveduto (cfr. testimonianza di
) e che anzi lo stesso ha impugnato in sede amministrativa (come risulta dalla produ- Tes_6 zione documentale del resistente all'udienza odierna)” (pag. 4 della sentenza di primo grado).
Anche tale omissione appare quindi priva di incidenza causale nella produzione del danno lamentato.
8.7. – In ordine alla censura di cui alla lett. e), parte attrice osserva che nel ricorso l'avv. Ci- rillo aveva proposto istanza di CTU contabile inserendo l'inciso “ove occorre” e senza formu-
8 lare immediatamente il quesito (pag. 7 dell'atto di citazione). L'istanza non era stata tuttavia accolta dal giudice del lavoro.
Secondo parte attrice, “il difensore avrebbe dovuto, perlomeno all'udienza del 10 giugno 2016, reiterare la richiesta di ammissione di CTU contabile, formulando il quesito e motivando la propria richiesta, a fron- te del prevedibile rifiuto della controparte”: difatti, “[s]e il difensore avesse insistito nello sviluppo di tale mezzo di prova, avrebbe avvalorato le affermazioni del suo assistito, sia sul volume di affari relativo alla fornitura e posa di serramenti […] che sull'esistenza del rapporto di lavoro dell'odierno attore, e le relative mansioni” (pag. 8 dell'atto di citazione).
La censura in esame è destituita di fondamento.
A fronte dell'istanza pacificamente avanzata dal ricorrente sin dall'atto introduttivo, il giu- dice ben avrebbe potuto dar corso alla consulenza tecnica d'ufficio sollecitata senza che vi fosse necessità per la parte interessata di insistere in udienza o di sottoporre una proposta di quesito.
L'omessa reiterazione dell'istanza non equivale infatti a rinuncia al mezzo istruttorio richie- sto (che esige una dichiarazione espressa o una volontà inequivoca di non insistere nella ri- chiesta pretermessa, avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dalla parte e della linea difensiva adottata nel processo: cfr., tra molte, Cass. 28240/2022); inoltre, a rigore, la con- sulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma è uno strumento cui il giudice può ricorrere qualora lo ritenga necessario per integrare le proprie conoscenze tecniche sull'argomento oggetto del giudizio.
In questo senso, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “nel procedimento civile la consulenza tecnica di ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da par- te del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino conoscenze specifiche e settoriali. La nomina del consulente, quindi, rientra nel potere discrezionale del giudice che può provvedevi anche senza alcuna richie- sta delle parti, sicché l'eventuale istanza proveniente dalla parte non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discre- zionali, provveda al riguardo” (cfr. tra molte, Cass. n. 9461/2010).
9. – Le considerazioni finora svolte portano ad escludere che il compimento delle attività asseritamente omesse dall'avv. LL avrebbe condotto all'accoglimento del ricorso con un
9 grado di probabilità elevato, specie in una vicenda – come quella in esame – caratterizzata da significative evidenze contrarie alla tesi della subordinazione.
Nel corso dell'istruttoria, infatti, erano emerse prove contrastanti con le allegazioni svolte in ricorso: tra queste, le più rilevanti erano costituite dalla produzione, ad opera del resi- stente, di bigliettini da visita personali del ricorrente da cui risultava che questi svolgeva at- tività di artigiano presso il proprio domicilio, nonché altri elementi contrari alla presunta esclusività del rapporto con il sig. Pt_2
Il giudice di primo grado, in effetti, ha rilevato come “[d]ai documenti versati in atti dal resistente emerge poi come lo stesso ricorrente [ossia il sig. n.d.r.] nel corso del 2013 avesse lavorato per un al- Pt_1 tro datore di lavoro (doc. n. 2) e come lo stesso avesse dei biglietti da visita personali attinenti all'attività di imbiancatura e verniciatura (doc. n. 3). Circostanze completamente taciute dal GERGES nel corpo del ri- corso” (pag. 4 della sentenza).
In un simile contesto, incerto e frammentario, non può pertanto affermarsi – secondo lo regola del “più probabile che non” – che la condotta alternativa del professionista avrebbe sospinto la causa verso un risultato processuale diverso.
Ne consegue il rigetto delle domande di parte attrice.
10. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applica- zione dei parametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridi- che trattate.
11. – Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale i tratti della grave negligenza nella valutazione preventiva della fondatezza delle tesi esposte e delle ragioni fatte valere in giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
10 a) rigetta le domande proposte da nei confronti di IA Parte_1
LO LL;
b) condanna a rifondere ad IA LO LL e a Parte_1 [...] le spese del presente giudizio che liquida a favore di ciascuna par- Controparte_6 te in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21445/2020 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Maja Nicoletta Galli Parte_1
- attore - nei confronti di
AVV. ADRIANO CARMELO CIRILLO, in proprio ex art. 86 c.p.c.
- convenuto - e di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Controparte_1 sentata e difesa dall'avv. Renato Fedeli
- terza chiamata -
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – conveniva in giudizio l'avv. IA LO LL al fine di Parte_1 vederne dichiarata la responsabilità nell'espletamento del mandato professionale relativo al giudizio promosso nel marzo 2015 davanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Milano.
1 Con ricorso depositato il 6 marzo 2015 il sig. assistito dall'avv. LL, aveva soste- Pt_1 nuto di aver lavorato per 26 mesi (dal 1° ottobre 2012 al 16 dicembre 2014) senza regolare contratto alle dipendenze di titolare dell'impresa individuale “G.T. Fer- Parte_2 ramenta di Germano Tripoli”, di aver subìto un infortunio sul lavoro in data 11 marzo
2014, cadendo in una botola posta all'interno del negozio, e di essere stato licenziato oral- mente il 16 dicembre 2014.
Aveva dunque chiesto che venisse accertata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subor- dinato a tempo indeterminato, con diritto al relativo trattamento economico (IV livello del
CCNL commercio), che venisse accertata la nullità o illegittimità del licenziamento, oltre al riconoscimento delle differenze retributive dovute per i 26 mesi di lavoro svolto, e che ve- nissero adottate le conseguenti statuizioni di condanna alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra e al ver- samento delle differenze retributive e del TFR maturato.
Il giudizio si era concluso il 29 febbraio 2016 con il rigetto delle domande, in quanto il giu- dice aveva ritenuto mancante la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Secondo parte attrice, l'esito sfavorevole era dipeso dalla negligenza e imperizia dimostrate dall'avv. LL durante la fase istruttoria, consistite nel: a) non avere presentato querela per falsa testimonianza nei confronti di un teste (il sig. ), dipendente della Tes_1 Parte_3
b) non avere richiesto l'acquisizione del registro visitatori della società Arval CP_2 da cui sarebbe emersa la falsità della testimonianza del teste;
c) non aver citato una Tes_1 testimone oculare dell'infortunio; d) non aver coltivato la richiesta di CTU contabile origi- nariamente formulata, utile a dimostrare sia la falsità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
[...
, sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Con il patrocinio di diverso procuratore la pronuncia era stata impugnata dinanzi alla Corte
d'Appello di Milano che, però, respingeva il gravame con sentenza poi passata in giudicato.
Parte attrice chiedeva dunque il risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado.
2. – Costituitosi in giudizio, l'avv. LL sollevava eccezione pregiudiziale di difetto di legit- timazione passiva e, nel merito, invocava il rigetto delle domande per infondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; chie-
2 deva comunque e otteneva di poter chiamare in causa la propria assicurazione al fine di es- sere manlevato in caso di accoglimento delle pretese attoree.
3. – Si costituiva eccependo preliminarmente la sussistenza di dichiara- Controparte_1 zioni reticenti e inesatte dall'avv. LL al momento del perfezionamento della polizza assi- curativa, in ogni caso temporalmente inefficace rispetto ai fatti di causa, e precisando, in subordine, contenuto e limiti della garanzia assicurativa.
4. – Disposto lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza dell'11 di- cembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei ter- mini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. – Va innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal convenuto.
Come è noto, la sussistenza della legittimazione passiva, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata in base alla semplice prospettazione dell'attore e alla mera corrispon- denza tra colui che viene convenuto in giudizio e colui che nell'atto introduttivo viene indi- cato come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico o del diritto sostanziale azionato
(cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Il rilievo del convenuto, secondo cui la vertenza sarebbe uscita dalla sua sfera di competen- za con il conferimento ad altro legale del mandato difensivo per il grado di appello, essendo incentrato sulla configurabilità in concreto degli elementi costitutivi della responsabilità evocata dall'attore, involge questioni che attengono propriamente al merito della controver- sia e in tale ambito devono essere quindi affrontate e risolte.
L'eccezione va conseguentemente disattesa.
6. – Venendo al merito, occorre premettere che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risulta- to, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del pa- rametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 05-08-2013, n. 18612; Cass. civ. Sez. III, 18-04-2011, n. 8863; Cass. civ. Sez. II, 27-03-2006, n. 6967)
3 Nello specifico, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al para- metro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di me- dia attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di pre- stazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed in- formazione del cliente, ai quali sono tenuti;
a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
a chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giu- dizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009). Più in particolare, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsa- bilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005,
n. 16846). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la pre- stazione medesima implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dall'imputazione di ogni responsabilità se e in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.) o di avere agito con diligenza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che as- suma di aver subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass.
18/04/2007, n. 9238).
7. – Nel caso di specie, è pacifico tra le parti – e in ogni caso adeguatamente documentato
– che il sig. aveva conferito mandato all'avv. LL per promuovere un giudizio fi- Pt_1 nalizzato ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra di lui e il sig.
4 a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato nel dicembre Controparte_3
2014 e ad ottenere la condanna del datore di lavoro al reintegro, al pagamento delle retribu- zioni maturate dal giorno del licenziamento e al versamento sia del TFR che delle differen- ze retributive dovute per i ventisei mesi di lavoro svolto.
8. – Prima di esaminare i profili attinenti alla dedotta negligenza professionale e al danno, è opportuno soffermarsi sul nesso di derivazione causale tra il pregiudizio lamentato dall'attore e la prestazione svolta dal suo legale di allora.
8.1. – La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che
“la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e or- mai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato af- fermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiu- ta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n.
2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in parti- colare, che in questa materia occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In en- trambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento danno- so si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patri- moniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmen- te ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. 11/11/2024, n. 29050).
Perché si configuri una responsabilità dell'avvocato non è perciò sufficiente dimostrare una condotta negligente o il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, ma è necessario che il cliente dimostri il nesso causale tra l'inadempimento del legale e il danno subito, ossia che la condotta negligente abbia concretamente pregiudicato le possibilità di successo della causa.
5 Secondo i principi generali, l'onere della prova grava sul cliente, il quale deve dimostrare che, qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, vi sarebbero state concrete possibilità di ottenere un risultato favorevole nel processo, secondo la regola probatoria del
“più probabile che non” (Cass. 05/09/2024, n. 23900).
8.2. – Le contestazioni che parte attrice muove all'operato dell'avv. LL possono essere compendiate nei seguenti termini:
a) non avere presentato querela per falsa testimonianza nei confronti di un teste (il sig.
[...]
Tes_
), dipendente della ferramenta;
b) non avere richiesto l'acquisizione del registro visitatori della società Arval CP_2 da cui sarebbe emersa la falsità della testimonianza del teste;
Tes_1
c) non avere citato la signora testimone oculare dell'infortunio; Testimone_4
d) non avere chiesto la conferma giudiziale in udienza delle dichiarazioni raccolte nel verba- le ispettivo dell'INAIL depositato agli atti del giudizio;
e) non avere coltivato la richiesta di CTU contabile originariamente formulata, utile a dimo- strare sia la falsità delle dichiarazioni rese dal teste , sia la sussistenza di un rapporto Tes_1 di lavoro subordinato tra e il signor Parte_2 Pt_1
8.3. – Con riferimento al profilo sub lett. a), va rilevato che il comportamento omissivo con- testato all'avv. LL appare assolutamente privo di qualsivoglia attitudine ad influire sull'esito della causa civile, non essendo chiaro in che modo la proposizione di una querela per il delitto di falsa testimonianza avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione da parte del giudice del lavoro.
La stessa sentenza della Corte d'Appello di Milano ha del resto riconosciuto che le dichia- Pt_ razioni rese dal teste nel giudizio di primo grado, “ritenute dall'appellante ”, erano Tes_1
“irrilevanti” in un contesto probatorio connotato dalla presenza di diversi elementi contrari alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. pag. 6 della sentenza prodotta sub all. 1 fasc. convenuto), sicché la mancata reazione in sede penale alle presunte falsità del teste non assume particolare significato sul piano che qui interessa.
8.4. – Con riferimento al profilo sub lett. b), parte attrice rimarca che l'avv. LL aveva chiesto l'acquisizione di copia del registro visitatori della Arval Controparte_4 con sede in Assago, presso cui il sig. aveva svolto prestazioni lavorative per conto Pt_1 della Tale richiesta “era tesa ad avvalorare quanto riferito dal sig. ed era Parte_5 Pt_1
6 quantomai opportuna poiché l'esame della documentazione in possesso di quella società avrebbe sconfessato il teste (il quale aveva negato che Arval fosse una cliente della Tes_1 ferramenta). Sennonché, l'istanza di prova non era stata coltivata e il giudice non l'aveva ammessa (pag.
4-5 dell'atto di citazione).
In diparte la rilevanza di un eventuale contrasto tra le risultanze del documento non acqui- sito e le dichiarazioni del teste (su cui già si è detto al paragrafo che precede), la di- Tes_1 fesa di parte attrice – entro il maturare delle preclusioni assertive – non spiega quali infor- mazioni decisive sulle sorti della causa sarebbe stato possibile ricavare da quel registro. In assenza di adeguate indicazioni sul punto non è perciò possibile formulare alcun giudizio sull'utilità del documento a suffragare la tesi del rapporto di lavoro subordinato.
A ciò si aggiunga che nella propria comparsa conclusionale (pagg. 3 e 4) parte attrice dedu- ce che nella memoria di costituzione depositata dal sig. questi aveva affermato che CP_3 il sig. svolgeva in proprio l'attività di imbianchino, “tantoché nel periodo di cui si tratta Pt_1 tinteggiò presso l'Arval […] alcuni locali degli uffici della loro sede”.
Lo svolgimento da parte del sig. di attività di tinteggiatura presso la sede di Arval Pt_1 nel periodo in cui avrebbe lavorato alle dipendenze del sig. era quindi circostanza di Pt_2 fatto non contestata dal resistente, sicché la presenza del nominativo del sig. Pt_1 all'interno del registro visitatori della società poteva ritenersi senz'altro plausibile e finanche dimostrata ex art. 115, comma 1, c.p.c.
Parte attrice non spiega però se da quella annotazione potesse ricavarsi con ragionevole certezza che l'attività era stata svolta dal sig. per conto della ferramenta e, dunque, se Pt_1 detta annotazione potesse costituire un elemento presuntivo del rapporto di dipendenza ipotizzato nel ricorso.
Il silenzio sul punto non consente di trarre conclusioni, sicché a quella domanda non può che darsi risposta negativa.
Ad ogni modo, occorre rammentare che la circostanza, quand'anche dimostrata, non sa- rebbe bastata a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro, essendo essa compati- bile anche con un rapporto di collaborazione occasionale.
8.5. – Quanto all'omessa citazione come teste della signora (lett. c) – che, Testimone_4 secondo l'attore, era a conoscenza dell'attività lavorativa svolta dal sig. all'interno Pt_1 della ferramenta e avrebbe assistito all'incidente – valgano le seguenti considerazioni.
7 In primo luogo, nelle dichiarazioni allegate al verbale ispettivo (all. 12a fasc. CP_5 convenuto) la sig.ra ffermava di essere “perfettamente a conoscenza che [il sig. lavo- Tes_4 Pt_1 rasse [presso il negozio di ferramenta] da un certo periodo di tempo, in nero, circa da due anni in condizioni pessime”.
Tali affermazioni appaiono estremamente generiche, non circostanziate e prive di riferi- menti a elementi utili a configurare un rapporto di lavoro subordinato;
e analoga genericità contraddistingue anche le allegazioni contenute nel ricorso, tant'è che è la stessa Corte
d'Appello a rimarcare l'irrilevanza dell'escussione della teste (“le circostanze di fatto, di cui ai ca- pitoli di prova offerti in primo grado, non sono rilevanti al fine di provare il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, atteso che esse non indicano chi organizzava il lavoro, non specificano in che cosa consistevano le direttive, non indicano chi svolgeva e come veniva svolto il potere di controllo e quello disciplinare”: pag. 7 della sentenza di secondo grado).
Per altro verso, è pacifico che la sig.ra on era presente all'interno del negozio al mo- Tes_4 mento dell'incidente (cfr. ancora le sue dichiarazioni sub all. 12 a fasc. convenuto), sicché – al pari del teste escusso – non avrebbe potuto riferire alcunché sulla Testimone_5 dinamica del sinistro e quindi sulla sua imputabilità al sig. (cfr. le considerazioni Pt_2 svolte sul punto alle pagg.
4-5 della sentenza di primo grado e a pag. 8 della sentenza d'appello).
8.6. – Con riferimento alla mancata conferma in udienza delle dichiarazioni raccolte degli ispettori nel corso degli accertamenti (lett. d), la sentenza di primo grado ha rilevato che, a prescindere dalla condotta dell'avv. LL, il verbale unico di accertamento “dà atto dell'impossibilità di individuare le giornate lavorative o l'orario della prestazione” e che “la predetta pro- duzione documentale [non] può essere interpretata come un riconoscimento della natura subordinata del rapporto da parte del resistente attraverso il pagamento dei contributi, atteso che gli stessi sono oggetto di un verbale di accertamento al cui adempimento parte resistente non ha provveduto (cfr. testimonianza di
) e che anzi lo stesso ha impugnato in sede amministrativa (come risulta dalla produ- Tes_6 zione documentale del resistente all'udienza odierna)” (pag. 4 della sentenza di primo grado).
Anche tale omissione appare quindi priva di incidenza causale nella produzione del danno lamentato.
8.7. – In ordine alla censura di cui alla lett. e), parte attrice osserva che nel ricorso l'avv. Ci- rillo aveva proposto istanza di CTU contabile inserendo l'inciso “ove occorre” e senza formu-
8 lare immediatamente il quesito (pag. 7 dell'atto di citazione). L'istanza non era stata tuttavia accolta dal giudice del lavoro.
Secondo parte attrice, “il difensore avrebbe dovuto, perlomeno all'udienza del 10 giugno 2016, reiterare la richiesta di ammissione di CTU contabile, formulando il quesito e motivando la propria richiesta, a fron- te del prevedibile rifiuto della controparte”: difatti, “[s]e il difensore avesse insistito nello sviluppo di tale mezzo di prova, avrebbe avvalorato le affermazioni del suo assistito, sia sul volume di affari relativo alla fornitura e posa di serramenti […] che sull'esistenza del rapporto di lavoro dell'odierno attore, e le relative mansioni” (pag. 8 dell'atto di citazione).
La censura in esame è destituita di fondamento.
A fronte dell'istanza pacificamente avanzata dal ricorrente sin dall'atto introduttivo, il giu- dice ben avrebbe potuto dar corso alla consulenza tecnica d'ufficio sollecitata senza che vi fosse necessità per la parte interessata di insistere in udienza o di sottoporre una proposta di quesito.
L'omessa reiterazione dell'istanza non equivale infatti a rinuncia al mezzo istruttorio richie- sto (che esige una dichiarazione espressa o una volontà inequivoca di non insistere nella ri- chiesta pretermessa, avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dalla parte e della linea difensiva adottata nel processo: cfr., tra molte, Cass. 28240/2022); inoltre, a rigore, la con- sulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma è uno strumento cui il giudice può ricorrere qualora lo ritenga necessario per integrare le proprie conoscenze tecniche sull'argomento oggetto del giudizio.
In questo senso, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “nel procedimento civile la consulenza tecnica di ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da par- te del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino conoscenze specifiche e settoriali. La nomina del consulente, quindi, rientra nel potere discrezionale del giudice che può provvedevi anche senza alcuna richie- sta delle parti, sicché l'eventuale istanza proveniente dalla parte non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discre- zionali, provveda al riguardo” (cfr. tra molte, Cass. n. 9461/2010).
9. – Le considerazioni finora svolte portano ad escludere che il compimento delle attività asseritamente omesse dall'avv. LL avrebbe condotto all'accoglimento del ricorso con un
9 grado di probabilità elevato, specie in una vicenda – come quella in esame – caratterizzata da significative evidenze contrarie alla tesi della subordinazione.
Nel corso dell'istruttoria, infatti, erano emerse prove contrastanti con le allegazioni svolte in ricorso: tra queste, le più rilevanti erano costituite dalla produzione, ad opera del resi- stente, di bigliettini da visita personali del ricorrente da cui risultava che questi svolgeva at- tività di artigiano presso il proprio domicilio, nonché altri elementi contrari alla presunta esclusività del rapporto con il sig. Pt_2
Il giudice di primo grado, in effetti, ha rilevato come “[d]ai documenti versati in atti dal resistente emerge poi come lo stesso ricorrente [ossia il sig. n.d.r.] nel corso del 2013 avesse lavorato per un al- Pt_1 tro datore di lavoro (doc. n. 2) e come lo stesso avesse dei biglietti da visita personali attinenti all'attività di imbiancatura e verniciatura (doc. n. 3). Circostanze completamente taciute dal GERGES nel corpo del ri- corso” (pag. 4 della sentenza).
In un simile contesto, incerto e frammentario, non può pertanto affermarsi – secondo lo regola del “più probabile che non” – che la condotta alternativa del professionista avrebbe sospinto la causa verso un risultato processuale diverso.
Ne consegue il rigetto delle domande di parte attrice.
10. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applica- zione dei parametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridi- che trattate.
11. – Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale i tratti della grave negligenza nella valutazione preventiva della fondatezza delle tesi esposte e delle ragioni fatte valere in giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
10 a) rigetta le domande proposte da nei confronti di IA Parte_1
LO LL;
b) condanna a rifondere ad IA LO LL e a Parte_1 [...] le spese del presente giudizio che liquida a favore di ciascuna par- Controparte_6 te in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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